Sentenza 15 maggio 2013
Massime • 1
Nel dibattimento del giudizio di appello, la rinnovazione di una perizia può essere disposta soltanto se il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti. (La S.C. ha precisato che, in caso di rigetto della relativa richiesta, la valutazione del giudice di appello, se logicamente e congruamente motivata, è incensurabile in cassazione, in quanto costituente giudizio di fatto).
Commentari • 6
- 1. Frode informatica: è configurabile il concorso con il reato di falsoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 2 ottobre 2023
La massima Sussiste concorso materiale, non operando l'assorbimento, tra il delitto di falso di cui all' art. 491-bis c.p. e quello di frode informatica, nel caso in cui la falsificazione costituisca artificio per commettere la truffa, in quanto non ricorre l'ipotesi del reato complesso, per la cui configurabilità non è sufficiente che le particolari modalità di realizzazione del fatto tipico determinino un'occasionale convergenza di più norme e, quindi, un concorso di reati, ma è necessario che sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di altro reato (Cassazione penale , sez. II , 30/09/2022 , n. 1851). Vuoi saperne di più sul reato di frode …
Leggi di più… - 2. Abuso d'ufficio: attenuante del danno di speciale tenuità è assorbita in quella dell'eseguità dannoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 agosto 2023
La massima In tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, qualora la circostanza attenuante speciale di cui all' art. 323-bis cod. pen. venga riconosciuta in ragione della ritenuta esiguità del danno economico cagionato dal reato, in essa rimane assorbita quella del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all' art. 62, comma 1, n. 4 c.p. Fonte: CED Cassazione Penale 2021 Vuoi saperne di più sul reato di abuso d'ufficio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. VI , 13/11/2018 , n. 3774 RITENUTO IN FATTO 1. P.A. ricorre per mezzo del proprio difensore di fiducia avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Genova - in parziale riforma …
Leggi di più… - 3. Giudice può fare domande suggestive, ma non nocive (Cass. 21627/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 gennaio 2019
Il divieto di porre domande suggestive nell'esame testimoniale non opera con riguardo al giudice, il quale può rivolgere al testimone tutte le domande ritenute utili a fornire un contributo per l'accertamento della verità, ad esclusione di quelle nocive: sul piano logico può essere realmente suggestivo nell'esame - cioè andare oltre i limiti fisiologici della mera domanda di chiarimento nel caso di dichiarazioni equivoche - solo chi non è terzo. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Sent., (ud. 15/04/2015) 25-05-2015, n. 21627 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo - Presidente - Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - Dott. GRAZIOSI Chiara - rel. Consigliere …
Leggi di più… - 4. Testimone suggestionato, non sereno o non spontaneo? Prova valida (Cass. pen., 18702/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 gennaio 2019
In tema di esame testimoniale, la violazione del divieto di porre domande non pertinenti o suggestive, da un lato, non determina l'inutilizzabilità della testimonianza, in quanto tale sanzione riguarda le prove vietate dal codice di rito e non la regolarità dell'assunzione di quelle consentite, dall'altro, non è sanzionata da nullità in virtù del principio di tassatività (Sez. 3, n. 35910 del 25/06/2008 - dep. 19/09/2008, Ouertatani, Rv. 241090); nè determina nullità o inutilizzabilità l'inosservanza dei criteri dettati dalla cosiddetta "Carta di Noto" nella conduzione dell'esame dei minori persone offese di reati di natura sessuale, e non è neanche, di per sé, ragione di inattendibilità …
Leggi di più… - 5. L’errore medico non interrompe il nesso causale tra condotta ed eventoRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 3 ottobre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/05/2013, n. 36630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36630 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 15/05/2013
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - rel. Consigliere - N. 1282
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 41638/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR NZ, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, in data 23 aprile 2012, di conferma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Torino, in data 24 maggio 2011;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Franco Fiandanese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. Aniello Roberto, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore, avv. Gilardino Erica, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 23 aprile 2012, confermava la condanna pronunciata il 24 maggio 2011 dal G.U.P. del Tribunale di Torino alla pena di anni due mesi dieci di reclusione ed Euro 1.200 di multa nei confronti di AR NZ, dichiarato colpevole di plurime condotte di circonvenzione di persona incapace e di sostituzione di persona e condannato, altresì, al risarcimento del danno alla parte civile IA Franco, con assegnazione di una provvisionale. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi: 1) contraddittorietà della motivazione di rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante perizia sulla riconoscibilità dell'incapacità mentale della parte civile. Il difensore ricorrente afferma che la motivazione è contraddittoria, perché, da un lato, sembra ritenere pertinenti i rilievi formulati dalla consulente tecnica della difesa, dall'altro lato, giunge ad opposte conclusioni sulle base delle valutazioni offerte dal primo giudice.
2) carenza e illogicità della motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche ed ad una conseguente riduzione della pena.
Il ricorrente lamenta che la sentenza non abbia tenuto conto dell'incensuratezza dell'imputato e del contesto nel quale le elargizioni furono effettuate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono manifestamente infondati ovvero non consentiti nel giudizio di legittimità e devono essere dichiarati inammissibili.
Il motivo di ricorso con il quale si lamenta la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è manifestamente infondato, perché nel dibattimento del giudizio di appello la rinnovazione di una perizia può essere disposta solo se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, e in caso di rigetto della relativa richiesta di parte, la valutazione del giudice di appello, allorquando sia logicamente e congruamente motivata, è incensurabile in cassazione, trattandosi di giudizio di fatto (Sez. 1, n. 6911 del 29/04/1992, Velia, Rv. 190555). Nel caso di specie, la sentenza impugnata, dopo ampia e dettagliata analisi di tutti gli elementi probatori, ivi compresi la perizia e la consulenza tecnica, ha concluso, con un giudizio privo di vizi logici manifesti, che non fosse necessaria la chiesta rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, stante la circonvenibilità della persona offesa e la sua riconoscibilità.
Anche il motivo di ricorso concernente le attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio in generale è manifestamente infondato, non solo perché esiste specifica motivazione sia del giudice di primo grado (che ha sottolineato il cattivo comportamento processuale e l'implacabilità dell'imputato nello sfruttare la persona offesa) che di quello dell'appello, ma anche perché il motivo di appello sul punto era del tutto generico e, quindi, già ab origine inammissibile, come ha evidenziato la stessa sentenza impugnata, la quale ha rilevato che le relative richieste erano collegate solo ad una prospettazione assolutoria dell'imputato non condivisa dal giudice. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2013