Sentenza 22 giugno 2013
Massime • 4
In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, é censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria. (Fattispecie relativa a liquidazione dei danni subiti da pazienti sottoposti ad interventi chirurgici non necessari, effettuata per fasce di gravità in ragione del numero e della entità degli interventi nonché delle eventuali complicanze conseguite e delle condizioni generali dei pazienti).
Integra il reato di falso ideologico la compilazione con indicazioni non veritiere di una scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.), che ha natura di atto pubblico, coerente con il suo inserimento in cartella clinica oltre che con la sua valenza non meramente ricognitiva, ma di attestazione degli elementi necessari per la richiesta di rimborso. (La Corte ha precisato che la corretta compilazione della S.D.O. e la codifica delle ulteriori informazioni sanitarie necessarie possono essere configurate come un parere tecnico che, tuttavia, essendo formulato da soggetti cui la legge riconosce una particolare perizia ed ancorato a parametri valutativi dettagliatamente predeterminati, è destinato a rappresentare la realtà al pari di una descrizione o di una constatazione).
È configurabile la circostanza aggravante del nesso teleologico in relazione al reato di falso commesso per eseguire una truffa, derivando maggiore gravità e allarme sociale dalla finalizzazione del falso alla perpetrazione di un ulteriore e nuovo reato.
In caso di ricovero presso una struttura sanitaria gestita da un ente, la responsabilità civile conseguente al fatto - reato è imputabile all'ente quando il fatto si atteggi oggettivamente come reato e la condotta che ne contribuisce a costituire l'elemento oggettivo rappresenti una manifestazione del servizio di cui il paziente è stato ammesso a fruire. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la responsabilità civile di una struttura sanitaria per i danni derivati dal reato di lesioni personali volontarie, commesso da personale dipendente nei confronti di pazienti sottoposti ad interventi chirurgici non necessari).
Commentari • 13
- 1. Truffa finalizzata all'assunzione di pubblico impiego: al lavoratore spetta comunque la retribuzioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 25 settembre 2023
La massima Quando sia commesso il reato di truffa finalizzata all'assunzione di un pubblico impiego, che si consuma nel momento della costituzione del rapporto impiegatizio, al lavoratore spetta comunque la retribuzione per l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa richiesta, giusta la disciplina dettata dagli artt. 2126 e 2129 c.c., salvo che ricorra un'ipotesi di contrarietà della causa del contratto a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume ex art. 1343 c.c. , un utilizzo dello strumento contrattuale per frodare la legge ex art. 1344 c.c. , ovvero un motivo illecito, comune alle parti o determinante, ex art. 1345 c.c. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto …
Leggi di più… - 2. Diffamazione: offende su facebook un professore di manipolare gli studenti, condannatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 settembre 2023
La massima Integra il reato di diffamazione la pubblicazione su una pagina "facebook" di un'accusa, del tutto immotivata, ad un professore di operare manipolazioni psicologiche degli studenti e così praticare metodi contrari agli scopi formativi ed educativi dell'insegnamento, trattandosi di espressioni che, in sé e per il contesto fattuale di riferimento, travalicano i limiti della continenza espositiva (Cassazione penale sez. V - 25/01/2021, n. 13979). Fonte: CED Cass. pen. 2021 Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La sentenza integrale Cassazione penale sez. V - 25/01/2021, n. 13979 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza …
Leggi di più… - 3. Diffamazione: se l’offesa avviene su facebook, il reato è aggravatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 settembre 2023
La massima La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma 3, c.p., sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone (Cassazione penale sez. V - 25/01/2021, n. 13979). Fonte: CED Cass. pen. 2021 Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La sentenza integrale Cassazione penale sez. V - 25/01/2021, n. 13979 …
Leggi di più… - 4. Dare del falso a una persona è reato?Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 6 marzo 2021
- 5. Corteggiamento? No, molestie (Cass. 7993/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 marzo 2021
Corte di Cassazione sez. V Penale, sentenza 9 dicembre 2020 – 1 marzo 2021, n. 7993 Presidente Zaza – Relatore Brancaccio Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento impugnato la Corte d'Appello di Trieste ha confermato la sentenza emessa il 21.4.2017 dal Tribunale di Trieste, con cui P.F. è stato condannato alla pena di tre mesi di arresto per il reato di molestie, in tal senso riqualificata la contestazione iniziale di staiking. La condanna è stata sospesa condizionando il beneficio al pagamento, entro sei mesi dal passaggio in giudicato, della somma di Euro 4.000 a titolo di risarcimento del danno in favore della parte civile S.S. . La vicenda ha ad oggetto un corteggiamento petulante, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/06/2013, n. 35104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35104 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2013 |
Testo completo
La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento