Sentenza 21 ottobre 2010
Massime • 1
È incompatibile con l'ufficio di perito colui che, nell'ambito dello stesso procedimento, sia stato nominato consulente tecnico, sempre che abbia effettivamente esercitato l'incarico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/2010, n. 38627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38627 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 21/10/2010
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 870
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 16461/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DA IM N. IL 09/03/1977;
avverso la sentenza n. 21/2009 CORTE ASSISE APPELLO di MILANO, del 12/01/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/10/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Delehaye E., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il dif. Avv. Vingiani Vincenzo del foro di Sanremo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12 gennaio 2010, la Corte d'Assise d'Appello di Milano ha ridotto da anni 20 di reclusione ad anni 14 e mesi otto di reclusione la pena inflitta dalla Corte di Assise di Varese con sentenza del 4 novembre 2008 ad DA RI, siccome ritenuto penalmente responsabile del reato di cui al capo a) della rubrica (art. 575 c.p.: omicidio volontario in danno di NY KA, da lui attinto da almeno nove colpi di coltello, di cui sei al torace, che avevano procurato alla vittima lesioni profondamente penetranti a livello toraco-addominale, localizzabili al pericardio, al cuore ed al fegato ed almeno uno a livello mandibolare destro, penetrato fino alla cavità orale;
in tal modo determinando il decesso della vittima per anemia acuta).
2. Con la medesima sentenza la Corte d'Assise d'Appello di Milano ha ridotto da anni 2 e giorni 15 di reclusione ad anni 2 e giorni 14 di reclusione la pena inflitta dalla Corte d'Assise di Varese al medesimo DA RI con la citata sentenza, siccome ritenuto penalmente responsabile dei reati di cui ai capi c) e d) della rubrica, riuniti col vincolo della continuazione (art. 582 c.p., art.583 c.p., n. 2: lesioni personali volontarie aggravante arrecate ad
ASAAD Ziani;
art. 337 c.p. resistenza a pubblico ufficiale, nella specie all'assistente di polizia penitenziaria VARGIU Stefano, mentre compiva un atto del suo ufficio).
3. Pertanto la pena complessiva inflitta ad DA RI dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano, in riforma di quella comminata dal giudice di primo grado, è scesa da anni 22 e giorni 15 di reclusione ad anni 16, mesi 8 e giorni 14 di reclusione.
4. L'omicidio di cui al capo a) della rubrica è stato commesso poco prima delle ore 12:30 del mattino del 22 febbraio 2007 sulla strada provinciale che collega i Comuni di Azzio e Gemonio a bordo della Fiat Punto di proprietà della vittima, mentre quest'ultimo si trovava al posto guida dell'auto, con la cintura di sicurezza ancora allacciata.
Le coltellate erano state inflitte alla vittima dall'imputato, seduto sul sedile anteriore accanto al suo, nel corso di un diverbio, poi degenerato nell'accoltellamento, sorto fra i due, in quanto la vittima aveva più volte promesso all'imputato un suo interessamento per fargli ottenere un permesso di soggiorno con falsa attestazione di assunzione lavorativa, senza tuttavia mai mantenere la promessa. Dopo la consumazione dell'omicidio, l'imputato si era allontanato a piedi verso il Comune di Azzio;
era stato localizzato tramite il suo cellulare nel comune di Bardonecchia alle ore 21:32 di quel medesimo giorno;
ed erano stati infatti proprio i carabinieri di Bardonecchia a fermare l'imputato, il quale, munito di biglietto del treno Milano-Parigi delle ore 16:20, del tutto privo di documenti di identificazione e di bagagli, vestito solo con una felpa ed un paio di jeans nonostante la stagione invernale, era stato respinto dalla gendarmeria francese, che, appunto in Bardonecchia, l'aveva, consegnato ai carabinieri. Gli elementi valorizzati dai giudici di merito per identificare l'imputato come il soggetto che aveva cagionato la morte dell'NY sono stati:
-la circostanza che un testimone oculare, tale OD SA, aveva descritto l'imputato come un uomo di carnagione scura, di altezza media e con i capelli neri con indosso un giubbotto nero, il quale si era aggirato intorno alla Fiat Punto di cui sopra, era entrato nell'abitacolo della stessa come se avesse voluto prendere qualcosa e ne era poi uscito fuggendo a piedi verso il Comune di Azzio;
il medesimo teste, in quel medesimo contesto, aveva visto la vittima scendere dal posto guida della Fiat Punto e stramazzare a terra dopo avergli chiesto aiuto;
-la circostanza che numerosi cittadini marocchini nel giro di conoscenze della vittima avevano riferito che quest'ultima, nelle ore antecedenti alla sua morte, era stato in compagnia dell'imputato DA;
-la circostanza che due giorni dopo omicidio erano stati rinvenuti in un vicino bosco, posto a circa 600 metri dal luogo del delitto in direzione di Azzio, un giubbotto nero, nella cui tasca era riposto un cappellino, del quale si era evidentemente disfatto l'imputato nella sua fuga verso Azzio;
ed una donna che abitava nei paraggi aveva dichiarato di aver rinvenuto nel suo giardino detto giubbotto nero a terra vicino alla rete di recinzione della sua proprietà verso le 14:00 del 22 febbraio 2007, giorno dell'omicidio;
-la circostanza che il teste OU UC aveva riferito di aver visto l'imputato e la vittima assieme verso le ore 11,30 in località Cuveglio;
di aver parlato con essi e di aver da essi appreso che si sarebbero recati verso il comune di Besozzo;
aveva altresì descritto l'imputato come vestito con un giubbotto nero recante sul tergo il disegno di un uccello con le ali spiegate con il cappuccio ed una scritta bianca sul davanti, con i jeans ed un cappellino con visiera di colore nero, simili a quelli rinvenuti nel bosco vicino al luogo del delitto;
-la circostanza che la perizia biologica disposta dal G.I.P. sul giubbotto e sul cappellino, con incidente probatorio ed eseguita dalla R.I.S. di Parma, aveva accertato:
- che sul colletto del giubbotto e sul cappellino vi erano tracce latenti riconducibili all'imputato;
- che sul giubbotto vi erano tracce di sangue della vittima;
- che sul gancio della cintura di sicurezza anteriore lato passeggeri della Fiat Punto di proprietà della vittima, nonché su di una confezione di colla custodita all'interno del vano porta oggetti lato passeggero dell'auto vi erano impronte digitali dell'imputato, il quale aveva evidentemente azionato il gancio della cintura ed aveva aperto il vano porta oggetti lato passeggeri dell'auto.
5. La responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi c) e d) della rubrica era stata desunta dai giudici di merito dal registro dei rapporti disciplinari del carcere di Varese in data 15 maggio 2007, dove era stata descritta la lite intercorsa fra imputato ed il connazionale EL DI, con la successiva testata infetta dall'imputato a quest'ultimo, nonché la resistenza opposta dal imputato medesimo all'assistente di polizia penitenziaria VARGIU Stefano, intervenuto per separare i due contendenti.
6. Avverso detta sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Milano ricorre per cassazione DA RI per il tramite del suo difensore, che ha dedotto tre motivi di ricorso.
Col primo motivo lamenta inosservanza dell'art. 222 c.p.p. in quanto il R.I.S. dei carabinieri di Parma, già designato dal pubblico ministero per svolgere accertamenti tecnici irripetibili nel corso delle indagini preliminari, era stato poi designato dal G.I.P. per svolgere altresì l'ufficio di perito nel corso dell'incidente probatorio da quest'ultimo disposto.
Non era condivisibile la motivazione addotta dalla corte territoriale per escludere la dedotta incompatibilità, aver cioè il pubblico ministero conferito al R.I.S. anzidetto un incarico solo formale di espletare gli accertamenti tecnici, per non avere poi il R.I.S proceduto in concreto ad effettuare la chiesta consulenza, la quale infatti era stata poi espletata dal G.I.P. con le modalità dell'incidente probatorio, in quanto, per determinare la nullità prevista dall'art. 222 c.p.p. sarebbe stata sufficiente la nomina del perito;
ed il fatto che il pubblico ministero avesse designato il R.I.S. dei carabinieri di Parma in modo generico rendeva incompatibile all'ufficio di perito qualunque soggetto che a detto reparto fosse appartenuto, se non altro per il rapporto organico che legava ciascuno dei militari all'anzidetto reparto di appartenenza. Col secondo motivo lamenta difetto di motivazione in ordine alla valorizzazione degli elementi posti a fondamento della sua colpevolezza, non essendo stati presi in considerazione i suoi articolati motivi di gravame;
non erano in particolare condivisibili i motivi per i quali la Corte territoriale aveva respinto la sua richiesta, intesa ad effettuare un supplemento di perizia sui bulbi piliferi rinvenuti all'interno della cappellino, asseritamente appartenente ad esso ricorrente;
inoltre i giudici di merito non avevano rinvenuto un ipotetico movente idoneo a giustificare la commissione dell'omicidio da parte sua.
Col terzo motivo lamenta la mancata concessione in suo favore delle attenuanti generiche, non essendo il comportamento processuale da lui tenuto ostativo alla concessione del beneficio anzidetto, in quanto l'aver scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere era una garanzia prevista dalla legge in favore dell'imputato a protezione della sua dignità; il suo tentativo di espatrio era stato solo dettato dall'esigenza di reperire lavoro in Francia e non poteva essere ritenuto un tentativo di fuga;
inoltre la condotta violenta da lui tenuta in carcere era episodica e sicuramente provocata dalla persona offesa, comunque ascrivibile allo stato di esasperazione in cui versava per essere stato accusato dei gravi reati ascrittigli. CONSIDERATO IN DIRITTO
7. È infondato il primo motivo di ricorso proposto da DA RI.
Non sussiste invero nella specie la dedotta violazione dell'art. 222 c.p.p., comma 1, lett. e), concernente l'incompatibilità del perito nominato dal G.I.P., siccome perito già nominato in precedenza dal pubblico ministero. Come esattamente rilevato dalla Corte territoriale, l'incarico peritale conferito in un primo momento dal pubblico ministero al R.I.S. dei carabinieri di Parma è rimasto privo di concreta, attuazione, essendo stata subito dopo disposto dal G.I.P. incidente probatorio ed è da ritenere che la nozione di "nomina" contenuta nell'art. 222 c.p.p., comma 1, lett. e), idonea a far luogo all'incompatibilità del perito, deve ritenersi riferita non ad una nomina meramente formale, ma ad un incarico peritale che abbia avuto modo di estrinsecarsi in concreto, atteso che soltanto in tale ultima ipotesi può ritenersi sussistente una effettiva incompatibilità del consulente tecnico, connessa alle valutazioni già effettuate in precedenza dal medesimo.
Va inoltre rilevato che, comunque, l'incarico peritale conferito ad un intero reparto, quale è il R.I.S. dei carabinieri di Parma, necessita di essere integrato con l'individuazione del consulente persona fisica in concreto affidatario dell'incarico peritale, atteso che l'incompatibilità, di cui parla l'art. 222 c.p.p., comma 1, lett. e), non può che ritenersi riferita ad una singola persona fisica e non quindi ad un intero reparto, essendo da ritenere che la responsabilità di quanto accertato può essere ricondotta solo ed esclusivamente ad un consulente persona fisica in concreto nominato, non potendosi far ricadere su di un intero ufficio la responsabilità di quanto accertato dal singolo consulente tecnico, il quale mantiene la sua individualità, pur se inserito in un'unità operativa complessa, qual è appunto il R.I.S. dei carabinieri di Parma. 8. È altresì infondato il secondo motivo di ricorso, con il quale l'DA ha lamentato carenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla indicazione degli elementi posti a fondamento della sua colpevolezza.
Va al contrario rilevato che la sentenza impugnata, con motivazione incensurabile nella presente sede, siccome rispondente ai canoni della logica e della non contraddizione, ha elencato i numerosi e convergenti indizi sui quali ha fondato la declaratoria di responsabilità del ricorrente, ravvisandoli:
-nella deposizione di un testimone oculare, tale OD SA, il quale aveva descritto l'imputato come un uomo di carnagione scura, di altezza media e con i capelli neri con indosso un giubbotto nero, da lui visto aggirarsi intorno alla Fiat Punto della vittima, entrare nell'abitacolo della stessa come se avesse voluto prendere qualcosa (probabilmente il coltello con il quale aveva colpito la vittima e che era rimasto nell'abitacolo dell'auto) ed uscirne per fuggire a piedi verso il Comune di Azzio;
il medesimo teste, in quel medesimo contesto, aveva visto la vittima scendere dal posto guida della Fiat Punto e stramazzare a terra dopo avergli chiesto aiuto;
-nella circostanza che numerosi cittadini marocchini nel giro di conoscenze della vittima avevano riferito che quest'ultima, nelle ore antecedenti alla sua morte, era stato in compagnia dell'imputato DA;
-nella circostanza che, due giorni dopo omicidio, erano stati rinvenuti in un vicino bosco, posto a circa 600 metri dal luogo del delitto in direzione di Azzio, un giubbotto nero, nella cui tasca era riposto un cappellino, del quale si era evidentemente disfatto l'imputato nella sua fuga verso Azzio;
ed una donna che abitava nei paraggi aveva dichiarato di aver rinvenuto nel suo giardino detto giubbotto nero a terra vicino alla rete di recinzione della sua proprietà verso le 14:00 del 22 febbraio 2007, giorno dell'omicidio;
-nella deposizione resa dal teste OU UC il quale aveva riferito di aver visto l'imputato e la vittima assieme verso le ore 11,30 in località Cuveglio;
di aver parlato con essi e di aver da essi appreso che si sarebbero recati verso il comune di Besozzo;
aveva altresì descritto l'imputato come vestito con un giubbotto nero recante sul tergo il disegno di un uccello con le ali spiegate con il cappuccio ed una scritta bianca sul davanti, con i jeans ed un cappellino con visiera di colore nero, simili a quelli rinvenuti nel bosco vicino al luogo del delitto;
-nella circostanza che la perizia biologica disposta dal G.I.P. sul giubbotto e sul cappellino, con incidente probatorio ed eseguita dalla R.I.S. di Parma, aveva accertato:
--che sul colletto del giubbotto e sul cappellino vi erano tracce latenti riconducibili all'imputato;
-- che sul giubbotto vi erano tracce di sangue della vittima;
- che sul gancio della cintura di sicurezza anteriore lato passeggeri della Fiat Punto di proprietà della vittima, nonché su di una confezione di colla custodita all'interno del vano porta oggetti lato passeggero dell'auto vi erano impronte digitali dell'imputato, il quale aveva evidentemente azionato il gancio della cintura ed aveva aperto il vano porta oggetti lato passeggeri dell'auto. Trattasi di indizi gravi, precisi e concordanti, certamente idonei a fondare la declaratoria di colpevolezza emessa nei confronti dell'odierno ricorrente dai giudici di merito;
e le censure addotte dal ricorrente al riguardo sono del tutto generiche e prive del requisito della specificità.
Infondata è in particolare la censura, avente ad oggetto l'esito del supplemento di perizia disposto dal giudice di primo grado ad integrazione di quella già effettuata dal G.I.P. con incidente probatorio ed avente ad oggetto ulteriori analisi sulle formazioni piliferi rinvenute sul cappellino ritenuto essere nella sua disponibilità.
La sentenza impugnata ha invero rilevato, con motivazione pienamente condivisibile, come tali ulteriori accertamenti non avevano consentito di ottenere risultati analitici scientificamente interpretabili, si da non avere avuto alcun concreto rilievo in ordine all'accertamento della penale responsabilità dell'odierno ricorrente.
9. È infondato anche il terzo ed ultimo motivo di ricorso proposto dal ricorrente e concernente la mancata concessione in suo favore delle attenuanti generiche. È noto che la funzione delle attenuanti generiche è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in relazione a peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile. La meritevolezza di dette attenuanti non può pertanto mai essere data per scontata ovvero per presunta, si che essa esige un'apposita motivazione, la quale neppure deve mancare in caso di diniego di dette attenuanti, quando vi sia stata una specifica richiesta dell'imputato, volta all'ottenimento delle medesime. In tale ultimo caso il giudice è tenuto infatti ad indicare le ragioni a sostegno del rigetto delle relative richieste, senza che tuttavia il medesimo debba necessariamente esser tenuto ad effettuare un'analitica e specifica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalla parte o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli indichi gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti e rimanendo implicitamente disattesi tutti gli altri (cfr. Cass. 2 11.10.04 n. 2285). Nella specie i giudici di merito hanno adeguatamente motivato la mancata concessione delle attenuanti generiche all'DA, avendo fatto riferimento al suo comportamento processuale, non avendo egli mai collaborato chiudendosi in completo mutismo;
al fatto che egli aveva tentato di fuggire all'estero; all'intensità del dolo;
alla futilità dei motivi che lo avevano indotto a commettere i reati ascrittigli;
alla particolare ferocia con la quale aveva ucciso la vittima, che, in fin dei conti, era un suo amico.
La motivazione addotta dai giudici di merito per negare al ricorrente le attenuanti generiche è pertanto adeguata e condivisibile. 10. Il ricorso proposto da DA RI va pertanto respinto nella sua intierezza, con sua condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2010