Cass. pen., sez. II, sentenza 05/05/2011, n. 20806
CASS
Sentenza 5 maggio 2011

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Integra il reato di truffa ai danni dell'Amministrazione comunale l'induzione dei relativi uffici al rilascio di una concessione edilizia mediante la falsa rappresentazione dei luoghi, contenuta nel progetto e negli elaborati tecnici presentati dal soggetto richiedente, sempre che possa individuarsi un pregiudizio economico dell'Amministrazione per effetto della condotta dell'agente, pregiudizio economico che non può, però, essere rappresentato dalle spese sopportate per la rimozione del manufatto abusivo, in quanto esse vanno poste a carico dell'autore della violazione, anche nel caso in siano anticipate dall'ente.

Non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 05/05/2011, n. 20806
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20806
Data del deposito : 5 maggio 2011

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