Sentenza 5 maggio 2011
Massime • 2
Integra il reato di truffa ai danni dell'Amministrazione comunale l'induzione dei relativi uffici al rilascio di una concessione edilizia mediante la falsa rappresentazione dei luoghi, contenuta nel progetto e negli elaborati tecnici presentati dal soggetto richiedente, sempre che possa individuarsi un pregiudizio economico dell'Amministrazione per effetto della condotta dell'agente, pregiudizio economico che non può, però, essere rappresentato dalle spese sopportate per la rimozione del manufatto abusivo, in quanto esse vanno poste a carico dell'autore della violazione, anche nel caso in siano anticipate dall'ente.
Non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/05/2011, n. 20806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20806 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 05/05/2011
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 1395
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI Domenico - rel. Consigliere - N. 47612/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TO GI, N. IL 27/11/1944;
avverso la sentenza n. 2637/2006 CORTE APPELLO di CATANIA, del 08/03/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/05/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mazzotta Gabriele, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Giammino Andrea di Catania che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA IN FATTO
La Corte di appello di Catania, con sentenza in data 8.3.2010, confermava la sentenza del Tribunale di Catania del 16 maggio 2006, appellata da TO US, dichiarato colpevole di reati edilizi (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 47 e 76) e tentata truffa (art. 56 c.p., art. 640 c.p., n. 1) e condannato alla pena di mesi tre di reclusione e Euro 800 di multa. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo i seguenti motivi:
a) mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di confutare la credibilità del denunciante (teste AP) attraverso la nomina di un perito al fine di dimostrare che il manufatto che insisteva sulla terrazza di copertura era stato realizzato in epoca anteriore al marzo 2003;
b) difetto di motivazione per non avere la Corte territoriale adeguatamente valutato le deposizioni dell'Ispettore della Polizia Municipale AL e dei testi della difesa, nonché la fattura rilasciata dall'elettricista Lizzio a conferma dell'assunto difensivo;
c) omessa motivazione, con riferimento al reato di tentata truffa aggravata, sulla dedotta mancanza di pregiudizio economico per l'ente pubblico territoriale, trattandosi di struttura leggera metallica di modeste dimensioni che poteva essere rimossa senza affrontare spese rilevanti e non essendo ravvisabili altri profili di danno patrimoniale;
d) mancata concessione delle attenuanti generiche senza alcun riferimento all'età, alla incensuratezza dell'imputato, alla modestia del fatto reato, nonché eccessività della pena inflitta, ritenuta equa e proporzionata al fatto, senza però spiegarne le ragioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) È fondato il terzo motivo di ricorso relativo alla insussistenza del delitto di truffa tentata.
Nell'ipotesi in cui gli uffici comunali siano indotti al rilascio di una concessione edilizia mediante la falsa rappresentazione dell'epoca dei commessi lavori, si configura il reato di truffa ai danni dell'amministrazione locale solamente ove possa individuarsi un pregiudizio economico di questa per effetto della condotta dell'agente che non può essere rappresentato dalla mera lesione di interessi collettivi all'ordinato assetto urbanistico di cui il Comune è portatore.
(cfr Sez. 2, Sentenza n. 7259 del 17/05/2000 Ud. (dep. 19/06/2000) Rv. 216360 con riferimento alla falsa rappresentazione dell'epoca dei commessi lavori dei luoghi contenuta nel progetto e negli elaborati tecnici presentati dal soggetto richiedente).
Nella specie non vi è prova di alcun danno patrimoniale per il Comune, avendo la Corte di merito erroneamente individuato il pregiudizio economico, per l'ente pubblico territoriale, nelle spese per la rimozione del manufatto abusivo, che vanno poste a carico dell'autore della violazione, anche nel caso in cui vengano anticipate dall'Ente.
Non è neanche ravvisabile il reato di falso in quanto le false dichiarazioni del privato, in ordine alla conclusione dei lavori entro il termine previsto dalla legge per l'applicabilità del condono edilizio, non costituiscono atti idonei ad indurre i competenti organi comunali al rilascio di una falsa concessione in sanatoria allorché l'induzione in errore non si sia verificata e l'autorità competente, lungi dal predisporre (pur senza pervenire all'emissione) il provvedimento di concessione edilizia o, comunque, qualche altra attività preliminare finalizzata all'emissione dello stesso, abbia emesso, a seguito dei necessari accertamenti, ordinanza di demolizione del manufatto (Sez. 5, Sentenza n. 41205 del 23/09/2002 Ud. (dep. 10/12/2002 ) Rv. 223187). Va, conseguentemente, annullata senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al delitto di tentata truffa perché il fatto non sussiste.
2) Con riferimento ai reati edilizi, col primo motivo di ricorso - con il quale si denunzia la mancata assunzione di una prova decisiva (perizia) - si osserva che il vizio in esame è configurabile quando non sia stato ammesso un mezzo di prova che, in astratto, poteva determinare una diversa valutazione da parte del giudice inficiando il giudizio formulato. Va però rilevato, nel caso in esame, che la costante giurisprudenza della Corte di cassazione esclude che la perizia possa farsi rientrare nel concetto di prova decisiva fatto proprio dall'art. 606 c.p.p., lett. d) del predetto articolo che contiene un esplicito riferimento all'art. 495 c.p.p., comma 2, e pertanto si riferisce alle prove a discarico mentre la perizia non può essere considerata tale stante il suo carattere per così dire "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e sostanzialmente rimesso alla discrezionalità del giudice (in tal senso v. Cass., Sez. 4A, 22 gennaio 2007 n. 14130, Patorelli, rv. 236191; 5 dicembre 2003 n. 4981, Ligresti, rv. 229665; sez. 6A, 18 giugno 2003 n. 37033, Brunetti, rv. 228406; 12 febbraio 2003 n. 17629, Zandri, rv. 226809;
sez. 4A, 12 dicembre 2002 n. 9279, Bovicelli, rv. 225345; sez. 5A, 6 aprile 1999 n. 12027, Mandala, rv. 214873). La mancata effettuazione di un accertamento peritale non può quindi essere dedotta con la censura in esame, avendo il giudice di merito fondato la ricostruzione dei fatti sulle affermazioni del teste NZ e affermato che l'esecuzione dei lavori era avvenuta antecedentemente al 28/7/2004. Non può, inoltre, per giurisprudenza costante, con riferimento al secondo motivo, formare oggetto di ricorso per Cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione che, nella fattispecie, appare coerente e logica (Sez. 4, Sentenza n. 8090 del 25/05/1981 Ud. (dep. 11/09/1981) Rv. 150282) Infatti il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema.
Nel caso di specie la Corte territoriale, sia pure con motivazione sintetica, ha ritenuto attendibili le dichiarazioni dei testi AL, RU, AP, AT e OS,
correttamente valutate dalla Corte di merito. L'evidenza probatoria acquisita non consente, quindi, stante il rigetto dei motivi di ricorso, il proscioglimento dell'imputato per i reati edilizi contestati. Tuttavia, con riferimenti alle contravvenzioni commesse fino al 28.7.2004 risulta decorso il relativo termine prescrizionale (anni 5 - anni quattro + %) e, conseguentemente, va anche annullata senza rinvio la sentenza impugnata, relativamente ai reati edilizi, per essere estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al delitto di tentata truffa perché il fatto non sussiste e relativamente ai reati edilizi per essere estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2011. Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2011