Sentenza 23 giugno 2005
Massime • 1
In tema di perizia o di accertamento tecnico irripetibile, il perito o il consulente tecnico, una volta autorizzato ad avvalersi di un istituto privato per eseguire analisi di laboratorio, non è obbligato a recarsi personalmente presso il laboratorio ed eseguire personalmente le analisi, ben potendo farle eseguire dal responsabile, salvo poi effettuare personalmente gli apprezzamenti e le valutazioni richieste dall'incarico. (Fattispecie in tema di estrazione del DNA da alcuni reperti e comparazione fra i polimorfismi ricavati dai campioni, mediante l'impiego di macchinari costosi e sofisticati non utilizzabili da soggetti estranei al laboratorio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/06/2005, n. 32925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32925 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 23/06/2005
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 789
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 013948/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NE GI N. IL 13/11/1965;
avverso SENTENZA del 17/12/2004 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
Sentito il P.G. Dott. CEDRANGOLO che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Sentito il difensore avv. GAITO Alfredo che conclude per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 18.2.2004 del Tribunale di Napoli RI GI fu dichiarato colpevole dei reati di tentato omicidio aggravato ai danni dell'assistente OR e dell'agente NE della polizia di stato, in concorso con altre due persone non identificate, e dei reati connessi di resistenza a pubblico ufficiale e di detenzione e porto di armi comuni da sparo, armi da guerra ed armi clandestine e relativo munizionamento, nonché di ricettazione di una vettura CI EM e di una pistola Beretta calibro 9 corto, tutti aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13.5.1991 n. 152 convertito nella legge n. 203 del 1991, e fu condannato alla pena di dieci anni di reclusione.
A seguito dell'appello da parte dell'imputato che aveva dedotto vari vizi procedurali e chiesto la assoluzione, o quanto meno, la esclusione della aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991 e la riduzione della pena, nonché del Pubblico Ministero, che aveva lamentato la applicazione della pena base in misura inferiore al minimo edittale, la Corte d'Appello di Napoli ha escluso la aggravante di cui all'art. 7, ma, partendo da una pena base per il tentato omicidio di anni dodici di reclusione, ha rideterminato la pena, tenuto conto della continuazione, in anni quattordici di reclusione.
Verso le 22,30 del 22 agosto 2002 l'assistente OR e l'agente NE in servizio presso l'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli, mentre percorrevano a bordo di una volante il Corso San Giovanni a Teduccio in direzione di Napoli, avevano intercettato una CI EM che procedeva a forte velocità con tre persone a bordo ed avevano deciso di controllarla all'uopo azionando lampeggianti e sirena affinché si fermasse.
Gli occupanti della CI EM si erano dati alla fuga ed era così iniziato un inseguimento nel corso del quale la persona che sedeva a fianco del conducente della EM si era sporta dal finestrino ed aveva esploso alcuni colpi di arma da fuoco all'indirizzo della macchina degli agenti, all'altezza del parabrezza, che era però blindato (pag. 3 della sentenza impugnata), da una distanza di circa 7 - 10 metri, mediante una pistola semiautomatica. Era seguito un conflitto a fuoco fino a quando l'auto dei malviventi non si era fermata mettendosi di traverso ed i tre malviventi, uno dei quali indossava un giubbotto antiproiettile ed erano armati con una mitraglietta e due pistole, erano scesi e si erano diretti a piedi verso gli agenti sparando "con la chiara intenzione di farla finita" (come aveva dichiarato l'agente NE ) proprio nel momento in cui il OR aveva finito i colpi, ma l'agente NE, che aveva ancora due o tre colpi nel caricatore della propria arma, li aveva esplosi ed era riuscito a mettere in fuga i malviventi. Gli agenti avevano a quel punto inseguito a piedi i tre individui fino ad alcuni capannoni sottostanti ad un cavalcavia dove comunque i malviventi erano riusciti a dileguarsi dopo essersi separati. L'assistente GA della polizia di stato, intervenuto sul luogo del fatto proprio mentre stava terminando il conflitto a fuoco, aveva visto i tre fuggitivi sui capannoni e l'ultimo mentre correva per la strada quando gli altri avevano già scavalcato la recinzione e successivamente aveva trovato, secondo le sue dichiarazioni, lungo la via di fuga dei malviventi, una pistola Beretta calibro 9 corto con il carrello aperto ed caricatore vuoto e un poco staccato, che presentava delle tracce ematiche e poco distante un bossolo calibro 9 di altra arma.
L'auto di servizio della polizia aveva riportato a seguito della sparatoria svariati danni ed in particolare fori sul colano e sulla mascherina nonché scheggiature sui vetri.
Le tracce ematiche rinvenute sulla pistola furono successivamente comparate, nel corso di un accertamento tecnico irrepetibile, con il DNA estratto dalla saliva lasciata su un bicchiere e su alcuni mozziconi di sigaretta da parte di RI GI, che si era trovato qualche tempo dopo, perché implicato in una rapina per cui era stata tratto in arresto, presso la polizia stradale di Pistoia, sottosezione di Montecatini Terme, dove aveva fumato e bevuto;
il RI era apparso sospettabile, in relazione ai fatti del 22 agosto 2002, poiché il 29 giugno precedente un suo fratello era stato ucciso nel corso di un agguato camorristico ed il consulente tecnico del P.M., TA Salvatore, aveva concluso, a seguito degli accertamenti che gli erano stati richiesti, che il DNA rinvenuto sulla pistola era, con criterio di certezza, lo stesso di quello appartenente al RI, mentre l'assenza di sedimenti sulla traccia faceva propendere per un reperto "fresco".
L'Ispettore Baiano Carmine, che aveva eseguito i rilievi balistici sui bossoli rinvenuti sul luogo del fatto, ne aveva addebitato 28 alle armi in dotazioni delle forze dell'ordine ed invece gli altri a tre diverse armi rilevando che gli otto bossoli calibro 380, che erano equivalenti al calibro 9 corto, erano compatibili e potevano essere stati sparati dall'arma in sequestro. Anche il perito nominato dal Tribunale aveva affermato a pagina 24 del verbale di udienza che vi era compatibilità fra l'arma in sequestro ed alcuni dei bossoli rinvenuti sul luogo del conflitto a fuoco, anche se poi non era stato possibile eseguire una specifica perizia balistica poiché era emerso che la pistola era stata sottratta dal laboratorio di analisi presso cui era stata portata per testare il DNA.
Sulla base di tali elementi il Tribunale aveva ritenuto la responsabilità dell'imputato in ordine ai reati ascritti ed anche la Corte di Appello ha confermato tale giudizio ritenendo in particolare che i colpi fossero stati sparati dai tre malviventi, con tre diversi armi, ad altezza d'uomo, per uccidere sia durante l'inseguimento sia quando i malviventi si erano fermati mettendo la macchina di traverso e si erano diretti verso gli agenti sparando una pluralità di colpi di arma da fuoco contro i poliziotti "al fine di farla finita", onde assicurarsi la fuga e la impunità e che inoltre l'imputato fosse proprio colui che aveva sparato con la pistola Beretta calibro 9 rinvenuta sulla via di fuga del malviventi e che presentava tracce fresche di sangue avente lo stesso DNA dell'imputato. La Corte di merito ha ritenuto che i reperti organici da cui era stata tratta la traccia del DNA dell'imputato fossero utilizzabili, rilevando che si trattava di reperti che non facevano più parte della persona allorché erano stati acquisiti e che, nel contempo, appariva irrilevante pure la circostanza che la consulenza fosse stata eseguita dal consulente tecnico del Pubblico Ministero presso il Laboratorio Pandolfi poiché il C.T. era stato autorizzato ad avvalersi di un laboratorio per le sue operazioni e ciò che comunque interessava era la attribuibilità al consulente tecnico della valutazione dei risultati, il che non era contestabile poiché la relazione era stata redatta dal TA personalmente che poi la aveva personalmente illustrata anche nel corso del dibattimento. La stessa Corte ha poi ritenuto irrilevanti pure i pretesi elementi di contrasto relativi all'alibi dell'imputato ed alla possibilità che le tracce di sangue fossero sull'arma ivi abbandonata da tempo antico, poiché la prova del trasferimento di residenza dell'imputato in altra località, il giorno del fatto, a seguito dell'uccisione del proprio fratello, era fallita, mentre la presenza di tracce fresche di sangue escludeva la loro vetustà, costituendo invece mera congettura il fatto che altri avesse impiegato il giorno del fatto quella pistola già sporca del sangue del RI. Ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del RI lamentando mancanza della motivazione della sentenza impugnata in ordine alle ragioni della attribuzione dei fatti all'imputato, mancanza della stessa motivazione in ordine a fatti essenziali emersi nel corso della istruttoria dibattimentale, in quanto ignorati e taciuti, nonché illogicità nella interpretazione e valutazione delle risultanze processuali, in più punti travisate e distorte, e nelle deduzioni che se ne ricavavano ed ancora errori di diritto. In particolare ha dedotto violazione dell'art. 224 C.P.P. con riguardo al prelievo di materiali organici appartenenti al RI da parte della polizia di Pistoia perché eseguito a sua insaputa con conseguente inutilizzabilità dell'esame successivamente eseguito sugli stessi per la determinazione del DNA, rientrando lo stesso nel divieto di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 1996 che aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 224 C.P.P. nella parte in cui consente che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla libertà personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori dei casi e nei modi previsti dalla legge, dovendosi ritenere anche il prelievo di saliva dell'indagato da un bicchiere o da altro veicolo equiparabile al prelievo coattivo posto che si era trattato di prelievo disposto dal P.M. ma taciuto alla parte che non aveva quindi avuto la possibilità di opporsi. Ha altresì dedotto violazione degli artt. 191 e 225 C.P.P. e conseguente nullità ed inutilizzabilità della consulenza tecnica eseguita dal biologo Dott. TA, incaricato dal Pubblico Ministero, poiché in realtà la consulenza era stata seguita dal responsabile del laboratorio Pandolfi, Di BI TI, invece che dal consulente tecnico che era stato autorizzato soltanto ad avvalersi di un laboratorio per effettuare le operazioni di analisi, e cioè, secondo la interpretazione del ricorrente, ad eseguire personalmente quelle analisi presso un laboratorio, mentre invece aveva delegato la intera attività e ciò anche in considerazione della stranezza del finto della pistola su cui erano depositate le tracce ematiche, furto avvenuto dal laboratorio Pandolfi in data 16.10.2003, quando la pistola avrebbe dovuto essere ridepositata nell'ufficio corpi di reato al termine delle indagini e cioè nel dicembre del 2002. Ancora ha rilevato difetto e manifesta illogicità della motivazione nel punto in cui aveva ritenuto la partecipazione dell'imputato al conflitto a fuoco e laddove aveva affermato la sussistenza del reato di tentato omicidio pur in assenza di prova della presenza dell'imputato sul luogo dei fatti, non essendo stato in particolare dimostrato che la pistola fosse stata usata proprio la sera del fatto nel conflitto a fuoco con gli agenti, avendo i giudici erroneamente riportato le dichiarazioni del perito balistico e dei testi che avevano soltanto riferito la compatibilità astratta dell'arma con i bossoli repertati sul luogo del fatto, ne' che le macchie ematiche fossero rimaste impresse sulla stessa proprio in occasione del conflitto a fuoco, avendo il Dott. TA riferito la presunta freschezza delle tracce ematiche soltanto ad una sua osservazione e non a dati scientifici, ne' ancora che l'arma fosse stata rinvenuta sulla via di fuga dei malviventi;
e pur difettando altresì la prova che i colpi fossero stati esplosi dai malviventi all'indirizzo degli agenti poiché gli agenti non erano rimasti colpiti pur trovandosi, a loro dire, a brevissima distanza e tutti i segni rinvenuti sull'auto degli agenti erano nella parte bassa, mentre i segni dei proiettili rinvenuti sui muri e sulle auto in sosta dovevano attribuirsi agli agenti.
Con motivi nuovi la difesa del RI ha dedotto che dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 1996 si desumeva che erano vietati non solo il prelievo coattivo ematico ma anche tutti i provvedimenti coercitivi atipici che potevano ricondursi astrattamente alla nozione di "provvedimenti necessari per la esecuzione delle operazioni peritali" e quindi tutte le diverse tecniche di prelevamento di materiale organico che potevano comprimere o restringere la libertà del soggetto fra cui rientravano anche i prelievi di saliva su bicchiere usato dall'indagato eseguiti con metodo fraudolento proprio al fine di ottenere un campione senza il consenso dell'indagato.
Infine, con note illustrative, ha ribadito l'invalidità dei risultati dell'accertamento tecnico irripetibile eseguito dal Dott. TA, ai sensi dell'art. 360 C.P.P., al fine di effettuare la comparazione fra i reperti biologici prelevati sull'indagato e le macchie ematiche rinvenute sulla pistola in sequestro, poiché effettuato sostanzialmente da persona diversa del consulente tecnico ritualmente nominato.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Non possono essere in primo luogo condivise le eccezioni preliminari di nullità dell'accertamento tecnico non ripetibile, attraverso cui è rimasto provato che il sangue rinvenuto sulla pistola lasciata dal malvivente sulla sua via di fuga dopo il fatto apparteneva al RI, sollevate dalla difesa dell'imputato sotto il profilo che il prelievo del DNA dell'indagato sarebbe avvenuto in modo fraudolento ed in assenza di una legge che lo autorizzasse, anche alla luce della interpretazione della materia proveniente dalla Corte Costituzionale e che comunque le indagini non sarebbero state eseguite dal consulente tecnico nominato dal Pubblico Ministero bensì dal responsabile di un laboratorio privato illegalmente delegato dal consulente tecnico.
Quanto al primo profilo il ricorrente richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 1996 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 224, comma 2, C.P.P. "nella parte in cui consente che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidono sulla libertà personale dell'imputato o dell'indagato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei casi e nei modi di legge". Come è noto la Corte Costituzionale è pervenuta a tale soluzione, con specifico riguardo al prelievo coattivo ematico nei confronti della persona da assoggettare ad indagini sul sangue a fini di prova nell'ambito di una perizia penale, in base al rilievo che la privazione della libertà personale può avvenire, secondo l'ordinamento costituzionale, soltanto in base alla legge e che non esiste nel nostro ordinamento penale, allo stato, una disposizione che consenta di sottoporre la persona ad un prelievo coattivo il quale, in assenza di consenso da parte della persona, comporterebbe l'uso della forza.
La stessa Corte ha altresì spiegato che il prelievo ematico non solo interessa la libertà personale ma finisce altresì per travalicarla a causa della natura invasiva del mezzo che colpisce la sfera corporale interna della persona.
La Corte Costituzionale non ha invece espresso un giudizio di disvalore sulla possibilità che l'ordinamento processuale penale preveda in futuro un prelievo anche coattivo di umori o persino di tessuti ripristinabili, come il sangue, non comportante quindi una diminuzione permanente della integrità fisica, bensì si è limitata a prendere atto che il legislatore non aveva previsto siffatta privazione della libertà personale con una norma primaria, cosicché non era consentita dall'ordinamento.
Il ricorrente sostiene che la sentenza della Corte Costituzionale troverebbe applicazione non solo nel caso di prelievo ematico coattivo, ma anche in tutti i casi in cui vi sia acquisizione di un prodotto della "persona" fisica (come la saliva, nella fattispecie in esame) già evacuato dalla stessa qualora la persona non sia stata previamente informata dell'uso che sarebbe stato fatto del prelievo e non abbia previamente concesso il consenso a tale uso, poiché anche in tal caso si tratterebbe di privazione della libertà personale del soggetto non autorizzata da una norma di legge. È però evidente che le due situazioni non solo non sono assimilabili, bensì non hanno niente in comune, mancando nel caso di prelievo della saliva abbandonata dall'interessato su un oggetto venuto a contatto con la sua bocca o addirittura espulsa volontariamente, quei caratteri di violazione della libertà personale (coazione) e di invasività nel corpo umano (tramite un ago diretto a prelevare il sangue dall'interno del corpo, attraverso una lesione del corpo stesso, pur se minima) che sono presenti nel prelievo ematico coattivo. La acquisizione della saliva espulsa o abbandonata dal soggetto dopo la espulsione dalla bocca, infatti, non ha alcun carattere ne' di coazione ne' di invasione, per cui non può essere ritenuta ablativa o limitativa della libertà personale.
Il ricorrente sostiene nei motivi nuovi che sarebbe il carattere subdolo del prelievo di saliva a fare ritenere invasivo il prelievo stesso poiché la mancanza del consenso preventivo gli farebbe acquisire connotati limitativi della libertà personale o comunque caratteri di prova illegale perché in violazione degli artt. 188 e 189 C.P.P., in quanto al di fuori dello schema legale e diretto quindi a superare le formalità imposte dalla legge, nonché ad influire sulla libertà di autodeterminazione del soggetto ed a realizzare perciò quanto meno una coazione morale.
Neppure sotto tale diverso profilo può però ritenersi fondato il rilievo del ricorrente.
L'art. 188 C.P.P. riguarda invero metodi o tecniche dirette ad influire sulla libertà di autodeterminazione del soggetto, che non hanno attinenza con il caso in esame, in cui nessuna coazione neppure morale è stata pacificamente posta in essere nei confronti dell'imputato, mentre, quando al carattere "subdolo" di ricerca della prova, occorre rilevare che l'art. 189 C.P.P. prevede proprio le prove non disciplinate espressamente dalla legge ed in tale ambito sono state sempre riconosciute valide anche le attività di pedinamento, osservazione e controllo svolte dalla polizia giudiziaria o la acquisizione di videocassette registrate contenenti comportamenti dell'imputato ritratti a sua insaputa, che pure, sotto un certo profilo, potrebbero essere qualificate "subdole", ma che comunque non limitano ne' la libertà personale ne' quella morale dell'imputato (v. Cass. 3.6.1998, Pacini Battaglia;
Cass. 26.10.2001, Tarantino); al contrario di quanto potrebbe avvenire, nel caso citato dal ricorrente, di registrazione occulta di contatti fra la polizia giudiziaria ed i confidenti, per il naturale sospetto, in questo caso, della presenza di insidie di natura fraudolenta che potrebbero incidere sulla libertà morale del soggetto interessato, indotto dalla polizia a rendere certe dichiarazioni, che però niente hanno a che vedere con il caso in esame.
Infatti nel caso in esame non si è trattato neppure di attività atipica poiché, come correttamente rilevato dalla Corte di merito, la acquisizione di oggetti provenienti dall'indagato e da terzi (siano scritti autografi o meno o registrazione di espressioni verbali ovvero anche parti del corpo umano ormai staccate dallo stesso, come capelli lasciati su un pettine o unghie tagliate o indumenti recanti tracce organiche o non della persona che li ha indossati), a fini probatori, costituisce una prova tipica per la quale l'ordinamento ha predisposto lo strumento del sequestro probatorio indipendentemente dal fatto che sia stato o meno adottato un provvedimento di sequestro. Ed in ogni caso, sempre con riguardo a quanto avvenuto nella specie, non può parlarsi neppure di attività subdola da parte della polizia, ai fini della acquisizione di tracce organiche del sospettato da sottoporre a comparazione, poiché il RI è stato fermato dalla polizia stradale di Montecatini Terme a mesi di distanza dal fatto, in quanto arrestato in occasione di una rapina, ed in quella circostanza, condotto al commissariato, come avviene e come deve avvenire, ha fumato e bevuto ed è stata colta tale occasione per acquisire reperti abbandonati dall'interessato e che recavano tracce organiche ritenute utili ai fini delle indagini.
La questione di cui ora si tratta è stata portata più volte al vaglio di questa Corte, che, come riconosciuto dalla stessa difesa del RI nei diversi scritti difensivi, ha sempre ritenuto che fosse validamente avvenuta la utilizzazione di materiali non facenti più parte fisicamente della persona e non richiedenti alcun intervento manipolatorio o limitativo della sfera di libertà del soggetto e ciò indipendentemente alla autorizzazione concessa o meno dal soggetto prima del prelievo, che comunque non potrebbe mai riguardare abbandoni che non presuppongono un prelievo, come nel caso di abbandono di saliva per cui nessun prelievo vi è stato. Si deve quindi ritenere che non vi sia stata nel caso in esame alcuna violazione della libertà personale del soggetto, fosse pure soltanto sotto il profilo del condizionamento morale, nella raccolta della saliva abbandonata su oggetti da lui usati di sua volontà e per altri fini, poiché il codice di rito non subordina lo svolgimento di indagini, che non si risolvano in violazione della libertà personale al di fuori dei casi di legge, al consenso dell'indagato e ciò neppure qualora la acquisizione del reperto fosse avvenuta attraverso mezzi "strumentali" ad hoc predisposti, il che comunque non si è verificato.
Quanto poi al secondo profilo attinente alla lamentata utilizzazione dei risultati dell'accertamento tecnico non ripetibile eseguito di fatto da persona diversa dal consulente tecnico del Pubblico Ministero, risulta che il consulente tecnico del P.M. è stato espressamente autorizzato in sede di conferimento dell'incarico ad avvalersi di un laboratorio privato per la attività esecutiva delle analisi (consistenti nella estrazione del DNA dalla traccia ematica sulla pistola sequestrata sul luogo del conflitto a fuoco e dalla saliva abbandonata dal RI sul bicchiere e sui mozziconi di sigaretta utilizzati presso il Commissariato della Polizia stradale di Montecatini Terme e nella comparazione fra i polimorfismi ricavati dai predetti campioni).
Ad avviso della difesa del ricorrente, posto che il responsabile di tale laboratorio privato avrebbe eseguito tutti gli esami richiesti, anche se la relazione di consulenza tecnica era stata redatta dal consulente tecnico del Pubblico Ministero, ciò avrebbe determinato la nullità della perizia, per violazione, fra l'altro, dell'art. 228, comma 2, C.P.P., essendo stata la consulenza non ripetibile eseguita dal collaboratore che era stato autorizzato a svolgere soltanto attività materiali.
Sotto tale profilo il ricorrente riconosce che anche il consulente tecnico del P.M., specie nel caso di accertamento tecnico non ripetibile, che appare del tutto assimilabile ad una perizia, può essere autorizzato ad avvalersi di ausiliari, ma ritiene che nel caso in esame il consulente del P.M., sulla base dell'incarico ricevuto, avrebbe dovuto recarsi personalmente nel laboratorio privato ed ivi eseguire direttamente le analisi e non invece ferie eseguire dal responsabile del laboratorio come era avvenuto. Tale tesi è però inaccettabile in quanto, nel caso di accertamenti medici o biologici richiedenti l'impiego di macchinari costosi e sofisticati, di cui il consulente tecnico o il perito non dispone personalmente, come nel caso in esame, la autorizzazione da parte del giudice di avvalersi di ausiliari di fiducia del perito per lo svolgimento di attività materiali, comporta, anche ai fini della liquidazione della spesa che ne consegue e che deve essere preventivamente autorizzata, non già che debba essere il perito a recarsi presso il centro specializzato, che dispone della attrezzature occorrenti, per impiegare personalmente quelle attrezzature che non gli appartengono ed eseguire le analisi (attività, questa, che, oltretutto, non richiederebbe alcuna autorizzazione, essendo evidente che il perito esegue gli accertamenti che deve fare personalmente come e dove meglio crede), bensì che il perito può fare eseguire tutte le analisi da un laboratorio di sua fiducia, salvo il fatto che, come recita la norma, gli apprezzamenti e le valutazioni spettano poi al perito. E ciò è quanto è avvenuto nel caso in esame in cui le analisi estrattive e di comparazione sono state eseguite, previa autorizzazione del P.M., presso il laboratorio Pandolfi, ma poi il consulente tecnico le ha valutate personalmente ed ha all'uopo tratto gli apprezzamenti e le conclusioni trasferiti nella relazione peritale che è stata acquisita al fascicolo per il dibattimento e che ha illustrato durante il dibattimento. Sotto tale profilo appare del tutto corretta la motivazione adottata sul punto dalla Corte di merito, ciò considerato anche che le analisi, eseguite dallo strumento, costituiscono una attività materiale di carattere tecnico e non anche una attività valutativa, che spetta poi al perito o al consulente tecnico e che consiste nel valutare i risultati delle analisi nel quadro della indagine tecnica richiesta dal giudice, ovvero dal P.M. nel caso di accertamenti tecnici non ripetibili. Di nulla può quindi lamentarsi la difesa del RI neppure sotto tale profilo, poiché, per quanto attinente alla attività valutativa, è stato svolto un ampio contraddittorio anche in sede dibattimentale, mentre le analisi, sotto il profilo strettamente tecnico - materiale, non sono state neppure contestate dalla difesa nella parte in cui la comparazione fra il DNA estratto dalla materia ematica rinvenuta sulla pistola e quello estratto dalla saliva rinvenuta sul bicchiere e sulle sigarette fumate dal RI ha portato ad un risultato di identità in termini di assoluta certezza. L'accertamento tecnico non ripetibile è in conseguenza valido ed utilizzabile e lo stesso, in considerazione del carattere di certezza - non contestato, come si è detto, neppure dalla difesa dell'imputato - in ordine alla identificazione del DNA dell'imputato sul sangue rinvenuto sulla pistola abbandonata lungo la via di fuga dal malvivente che aveva sparato all'indirizzo degli agenti proprio con quella pistola, costituisce già da solo piena prova, ai sensi dell'art. 192, comma 2, C.P.P., della partecipazione dell'imputato alla sparatoria contro i poliziotti, qualora si consideri che, come ha posto in luce la sentenza impugnata, l'indizio deve essere collegato con la testimonianza degli agenti che hanno visto i malviventi fuggire ed in particolare transitare proprio nel luogo in cui era stata poi trovata e sequestrata la pistola, che la pistola aveva il carrello aperto ed il caricatore vuoto e parzialmente staccato ed era vicina ad un bossolo sparato da altra arma (trovandosi quindi nella identica condizione in cui si sarebbe trovata l'arma ormai scarica abbandonata da uno dei malviventi durante il conflitto a fuoco), con la "compatibilità" della suddetta pistola, per calibro e caratteristiche, con alcuni dei bossoli rinvenuti sul luogo del conflitto a fuoco ed, infine, che il sangue rinvenuto sulla pistola era, almeno visivamente, "fresco", come sostenuto dal consulente tecnico del Pubblico Ministero. La difesa dell'imputato ha allegato, sotto tale aspetto, la illogicità della ricostruzione delle risultanze processuale e della valutazione delle stesse, sostenendo che i giudici di merito avrebbero in particolare erroneamente riportato le dichiarazioni del consulente tecnico e dei testimoni e che avrebbero trascurato elementi importanti, senza considerare che mancherebbe comunque la prova del fatto che l'arma sequestrata avesse sparato proprio la sera del 22 agosto 2002 contro i poliziotti, non essendo stata eseguita la perizia balistica disposta dalla Corte di merito e non essendo provato che fosse stata trovata proprio lungo la via di fuga dei malviventi, ne' che il sangue rinvenuto sulla stessa fosse fresco, risultando ciò dalla mera osservazione del consulente tecnico avulsa da accertamenti scientifici, cosicché sarebbe stato prospettabile anche che l'arma fosse stata abbandonata in quel luogo in altra circostanza ovvero che fosse stata usata da altri la sera del fatto dopo che l'imputato vi aveva lasciato la traccia del proprio sangue in altra occasione.
Tale complessa doglianza è però manifestamente infondata. I giudici di merito, analiticamente soffermandosi sulla posizione dell'imputato ed enucleando gli elementi coordinati e convergenti emersi a suo carico, come sopra indicati, hanno invero adeguatamente valorizzato le fonti di prova facendo corretto uso dei principi elaborati dalla Corte di legittimità alla stregua dei criteri indicati dall'art. 192, 1 e 2 comma, C.P.P., essendosi in presenza di prova diretta emergente in particolare dalle dichiarazioni dei testi oculari OR, NE e GA che avevano assistito al fatto o a parte di esso, e, per altra parte, di prova indiziaria convergente con quella diretta, desumibile dagli accertamenti tecnici non ripetibili sulla pistola rinvenuta lungo la via di fuga dei malviventi e recante le tracce biologiche dell'imputato e dalle risultanze dei rilievi tecnici topografici, fotografici e balistici, nonché dal fallimento della prova offerta dall'imputato in ordine all'alibi per il giorno del fatto, che consentivano di desumere, in base ai criteri della valutazione complessiva della prova e del libero convincimento del giudice, che il RI si era trovato il giorno del fatto sul luogo della sparatoria con in pugno la pistola su cui aveva lasciato le proprie tracce ematiche e che aveva a quel punto abbandonato. E tale conclusione, saldamente ancorata alle risultanze processuali, non è censurabile in questa sede appunto poiché conforme ai principi di diritto enunciati da questa Corte in tema di valutazione della prova diretta ed indiziaria ed inoltre sorretta da puntuale e logica motivazione, saldamente ancorata alle risultanze probatorie.
Per converso, la tesi difensiva del ricorrente, per cui i giudici di merito avrebbero erroneamente identificato il luogo di ritrovamento della pistola ed avrebbero compiuto le valutazioni in ordine alla compatibilità tra i bossoli rinvenuti sul luogo del fatto e la pistola sequestrata e sulla "freschezza" della traccia di sangue sulla pistola al di fuori della prova peritale, sulla base di mere impressioni, come tali inutilizzabili, fa riferimento ad atti extratestuali e ad una diversa interpretazione del quadro probatorio, in chiave alternativa, come tale inidonea ad inficiare la logicità di quella del giudice, di cui non individua macroscopiche incongruenze logico-giuridiche e comunque non coglie nel segno, poiché, così come già correttamente affermato dai giudici di merito, il teste GA ha seguito i malviventi prima visivamente nel corso della loro fuga e quindi ha percorso tale tracciato trovando la pistola proprio lungo quel preciso tracciato, in un posto "che sarebbe stata impossibile buttarla sotto" (nel senso che o era scivolata sulla lamiera o vi era stata buttata), vicino ad un bossolo di altra arma e sporca di sangue, il che finiva per collegarla ancor più alla sparatoria in atto. Ed anche la comparazione balistica fra la pistola sequestrata lungo la via di fuga dei malviventi ed i bossoli repertati sul luogo del fatto, pur se formulata con criterio di "compatibilità" dall'Ispettore Baiano sulla base della sola osservazione, per non "consumare" nella prima fase delle indagini i reperti (una volta che non è stato possibile, a causa del furto della pistola presso il laboratorio Pandolfi - alla cui sparizione aveva interesse l'imputato - eseguire la perizia comparativa fra pistola e bossoli, che avrebbe potuto portare ad un risultato di certezza), ha un proprio innegabile valore probatorio, che non è quello della certezza ma che si salda con gli altri elementi indiziari rafforzandoli, al pari della osservazione della traccia di sangue eseguita dal consulente tecnico Dott. TA;
non esistendo, infatti, allo stato attuale della scienza, una tecnica che consenta di datare la traccia di sangue in modo certo in un tempo limitato, attraverso un apparecchio di portata scientifica, è allora consentito l'accesso ad altre metodologie empiriche che possono giungere ad un risultato di rilevante probabilità, inferiore a quello della certezza, ma che comunque ha ugualmente un rilievo in causa, ai fini della valutazione coordinata degli indizi. Ugualmente incongrua, così come ritenuto anche su tale punto dai giudici di merito con criterio logico ineccepibile, appare poi la tesi difensiva per cui non si tratterebbe di tentato omicidio poiché i colpi esplosi dai malviventi riguarderebbero soltanto la parte bassa della vettura dei poliziotti. Le risultanze del sopralluogo, balistiche e fotografiche, riportate nelle sentenze di merito, dimostrano infatti che i colpi hanno interessato anche i vetri ed il cofano della macchina, per cui erano stati sparati non solo per fermare tale macchina ma anche per uccidere, come hanno riferito i poliziotti i quali hanno visto uno dei malviventi sporgersi dal finestrino della CI EM ed esplodere alcuni colpi proprio verso la macchina degli agenti, all'altezza del parabrezza, da una distanza ravvicinata (7-10 metri). In ogni caso è altamente significativo sul punto quanto avvenuto dopo, allorché i malviventi avevano fermato la loro CI EM e scendendo "in formazione di attacco", muniti di giubbotto antiproiettile e di armi di vario tipo (una mitraglietta e due pistole), avevano incominciato a sparare contro i poliziotti "per farla finita", come ha riferito il teste NE e come confermato dal teste GA, ma soprattutto dal rinvenimento di otto bossoli sulla sinistra della CI EM, nel luogo in cui i malviventi la avevano fermata per subito discendere ed incominciare a sparare contro i poliziotti, invece di darsi alla fuga, come sarebbe avvenuto se il loro intento fosse stato soltanto quello di fuggire. E, di fronte a tali risultanze, poste in luce dalla sentenza impugnata, la tesi della difesa del ricorrente per cui il tentato omicidio dovrebbe escludersi soltanto perché nessuno dei poliziotti è rimasto colpito appare incongrua poiché evidentemente il fatto che le vetture fossero prima in movimento e che entrambi i gruppi di fuoco sparassero rendeva più difficile prendere esattamente la mira, dovendosi i due gruppi salvare anche dal fuoco avversario, mentre, al momento in cui in cui la CI EM è stata fermata, i poliziotti si sono messi per prima cosa in posizione tale da opporre ai colpi avversari il parabrezza della volante che era blindato (pag. 3 della sentenza impugnata) e successivamente si sono "salvati" in quanto l'agente NE aveva ancora dei colpi nel caricatore con cui è riuscito a sorprendere e mettere in fuga i malviventi. Il ricorso deve essere pertanto respinto perché infondato sotto tutti i profili addotti con le conseguenze di legge in punto di spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2005