Cass. pen., sez. I, sentenza 23/06/2005, n. 32925
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Sentenza 23 giugno 2005

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In tema di perizia o di accertamento tecnico irripetibile, il perito o il consulente tecnico, una volta autorizzato ad avvalersi di un istituto privato per eseguire analisi di laboratorio, non è obbligato a recarsi personalmente presso il laboratorio ed eseguire personalmente le analisi, ben potendo farle eseguire dal responsabile, salvo poi effettuare personalmente gli apprezzamenti e le valutazioni richieste dall'incarico. (Fattispecie in tema di estrazione del DNA da alcuni reperti e comparazione fra i polimorfismi ricavati dai campioni, mediante l'impiego di macchinari costosi e sofisticati non utilizzabili da soggetti estranei al laboratorio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 23/06/2005, n. 32925
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32925
    Data del deposito : 23 giugno 2005

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