Sentenza 18 novembre 2003
Massime • 2
Allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'illegale assunzione di una prova (nella specie dichiarativa), è consentito procedere in sede di legittimità alla cd. "prova di resistenza", e cioè valutare se gli elementi di prova acquisiti illegittimamente abbiano avuto un peso reale sulla decisione del giudice di merito, mediante il controllo della struttura della motivazione, al fine di stabilire se la scelta di una certa soluzione sarebbe stata la stessa senza l'utilizzazione di quegli elementi, per la presenza di altre prove ritenute sufficienti.
In tema di reati fallimentari, i consulenti commercialisti o esercenti la professione legale concorrono nei fatti di bancarotta quando, consapevoli dei propositi distrattivi dell'imprenditore o degli amministratori della società, forniscano consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o li assistano nella conclusione dei relativi negozi ovvero ancora svolgano attività dirette a garantire l'impunità o a favorire o rafforzare, con il proprio ausilio o con le proprie preventive assicurazioni, l'altrui proposito criminoso.
Commentari • 2
- 1. concorso professionisti bancarottaRaffaele Bergaglio · https://www.penalex.it/ · 25 dicembre 2024
La crisi aziendale è un momento di elevata tensione anche per i professionisti poiché problemi di tipo economico, patrimoniale, commerciale e organizzativo, possono comportare ripercussioni anche sul piano giuridico. In questi contesti il ruolo dell'avvocato e del commercialista trascende quello di consulente contattato ogni tanto alla bisogna, finendo per diventare una vera guida strategica. Talvolta, intervento del consulente prescelto dagli esponenti dell'impresa in crisi oltre collocarsi sulla linea di demarcazione tra risanamento e aggravamento del dissesto finisce per sfiorare il confine della condotta lecita. In questa prospettiva vale la pena domandarsi fino a dove può spingersi …
Leggi di più… - 2. BANCAROTTA FRAUDOLENTA: l'apporto contributivo a titolo di concorso di un professionistaAvv. Leonardo Scinto · https://www.expartecreditoris.it/ · 15 dicembre 2012
ISSN 2385-1376 Testo massima Anche i consulenti esterni (avvocati e commercialisti) posso essere oggetto del procedimento penale per bancarotta. La Corte di Cassazione con la sentenza n° 39988 del 09/10/2012 chiarisce ancora una volta l'applicabilità del detto reato tipico al consulente professionale commercialista in concorso con l'imprenditore fallito. Il tema è di particolare attualità e la Corte è chiamata a fotografare l'apporto contributivo a titolo di concorso di un professionista, in particolare del commercialista ovvero un avvocato nei seguenti : a) all'atto della consulenza che si manifesta nel fornire consigli o suggerimenti che di fatto consente all'imprenditore fallito di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/11/2003, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 18/11/2003
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1258
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 006336/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
Su ricorso proposto da:
1) NA CH, N. IL 01/09/1930;
2) MU ES, N. IL 18/11/1941;
avverso SENTENZA del 26/09/2002 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Veneziano G. che ha concluso per il rigetto;
Uditi i difensori Avv. Falcolini per il 1^; De Vito in sost.ne avv. Losito per il 2^.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AN IL e UT CE erano condannati dal tribunale di Bergamo per concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale, per aver determinato o istigato EV GI, amministratore della Edil B. & B. s.r.l., fallita il 13.10.90 e ZI CO ha distrarre i beni immobili della detta società.
La Corte d'appello di Brescia confermava, ravvisando negli imputati, entrambi commercialisti, gli ispiratori della manovra finalizzata ad eludere le ragioni dei creditori della B.& B.
In particolare, giudici di merito accertavano che il AN, commercialista della cessionaria Edil 2000, aveva contattato il ZI, proponendogli l'operazione e che il UT si era attivato per ottenere da un istituto di credito un finanziamento di 700/800 milioni di lire a favore della Immobiliare Cristian, di cui era amministratrice la figlia del EV, per portare a termine la costruzione degli immobili che questi intendeva realizzare. - Ricorrono gli imputati.
L'uno deduce la violazione dell'art. 210 cpp, per essere stato il EV sentito senza le garanzie di legge, nonché il vizio di motivazione variamente articolato:
- la scrittura privata di cui si discute è stata elaborata nello studio del notaio Vacirca, sotto dettatura dell'avvocato Riva, che è stato scagionato da ogni addebito. Illogico, dunque, è affermare che l'intesa si sia perfezionata fuori dello studio notarile;
- egli si è limitato ad individuare un soggetto (il ZI) che si assumesse i debiti della B & B s.r.l., senza defraudare tale società e senza recare alcun contributo causale all'operazione incriminata.
Ciò è evidente anche perché il EV si era risvolto al suo legale, che gli aveva rappresentato la illiceità dell'operazione;
- generiche e prive di riscontri sono le dichiarazioni del EV. - Il UT censura anch'egli la motivazione, definendo inaccettabile il "teorema" della Corte bresciana e dicendosi estraneo ai rapporti col EV, così come ad ogni intento distrattivo. Egli si interessò solo del finanziamento, per un importo pari al valore dei beni ceduti, allo scopo di evitare il fallimento. Finanziamento che, del resto, concerneva non l'Immobiliare Cristian, costituita per attuare l'operazione, bensì la società Edil 2002 del ZI.
Ed infatti per trasferire i beni all'Immob. Cristian, si attese che il UT si allontanasse dallo studio del notaio, per sfruttare a sua insaputa il suo contributo per attuare un disegno cui era estraneo. Il EV, che ha definito separatamente il procedimento col patteggiamento della pena, è stato esaminato dal gip all'udienza 2.11.98 ai sensi dell'art. 210 cpp.. Essendo stato dato atto nel verbale del rispetto delle forme imposte dalla norma citata, si presume che l'esame sia avvenuto alla presenza del difensore.
D'altra parte, anche in questa sede può procedersi alla cosiddetta "prova di resistenza", nel senso di valutare se gli elementi di prova acquisiti illegittimamente abbiano avuto un peso reale sulla decisione del giudice di merito, controllando in particolare la struttura della motivazione, al fine di stabilire se la scelta di una certa soluzione sarebbe stata la stessa anche senza l'utilizzazione di quegli elementi, per la presenza di altre prove ritenute di per sè sufficienti a giustificare l'identico convincimento (sez. 1^ 2.12.98, 1495, Archinà). Orbene, nella specie la ricostruzione della vicenda e del ruolo svolto dal AN emerge dalla sequenza degli atti acquisiti dalla procedura fallimentare, nonché dalle dichiarazioni degli altri protagonisti a vario titolo intervenuti.
AN, commercialista della Edil 2000 amministrata dal ZI, era stato contattato dal EV, titolare della fallita, onde valutare la "fattibilità dell'operazione di salvataggio".
Il EV stesso interessò e cooptò nel progetto anche il UT, con il compito di attivarsi per il finanziamento in favore della Immobiliare Cristian s.r.l., costituita al solo scopo di attuare il piano.
La Corte di merito ha cura di evidenziare che la finalità dell'operazione non era quella di ripianare i debiti della B & B s.r.l., essendo in contrasto con i risultati concretamente realizzati, rappresentati dal passaggio del patrimonio immobiliare della società prossima al fallimento ad altra (l'Immobiliare Cristian s.r.l., nella cui compagine erano entrati gli esponenti della Edil 2000) per la quale il pagamento dei debiti della B & B avrebbe costituito adempimento estraneo agli scopi sociali. Dal contesto motivazionale emerge, poi, che il contributo offerto da ciascuno degli imputati si è esplicato sia sul piano oggettivo, mediante la predisposizione e la messa a punto dell'operazione distrattiva, sia sul piano psicologico, sotto forma di determinazione o rafforzamento della volontà criminosa.
Nè giova ai ricorrenti evocare la figura dell'avvocato Riva, sgravato da ogni responsabilità non certo a ragione secondo la loro prospettazione, dal momento che la posizione del predetto soggetto è sottratta alla cognizione di questa Corte.
I consulenti commerciali o esercenti la professione legale concorrono nei fatti di bancarotta quando, essendo consapevoli dei propositi distrattivi dell'imprenditore o degli amministratori della società, forniscano consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o li assistano (come nella specie) nella conclusione dei relativi negozi ovvero ancora svolgano attività dirette a garantire l'impunità o suscitino o rafforzino l'altrui proposito col proprio ausilio e con le preventive assicurazione (sez. 5^, 22.10.86, n. 1341, Sonson;
sez. 5^ 19.4.88, n. 6681, Ferlicca). Non va taciuto, infine, che il dedotto vizio di motivazione veicola la critica alle opzioni probatorie compiute dai giudici di merito con argomentazioni diffuse e perspicue, sulla scorta del vaglio delle emergenze processuali, finendo per tradursi in una prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta propria dai giudici del merito.
I ricorsi vanno rigettati. I ricorrenti sono condannati al pagamento in solido delle spese del procedimento.
P.T.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2004