Sentenza 10 luglio 2002
Massime • 8
Non sussiste nullità della perizia psichiatrica qualora il perito abbia distrutto la videoregistrazione del relativo colloquio, dovendosi escludere l'esistenza di un suo obbligo di documentazione dell'attività svolta, sia perché manca qualsiasi disposizione esplicita in tal senso, sia perché l'art. 230 cod. proc. pen., mentre impone al giudice di fare menzione, nel verbale, delle richieste, delle osservazioni e delle riserve presentate dal consulente tecnico, esige dal perito soltanto che egli dia atto nella sua relazione di analoghe richieste a lui rivolte. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha anche sottolineato che la mancanza di un dovere di documentazione dell'attività svolta dal perito è resa evidente dalla considerazione che costui deve fornire le risposte ai quesiti nel corso dell'udienza, alla quale partecipano tutte le parti interessate con i loro consulenti tecnici e che, anche quando è stata autorizzata, per la difficoltà di illustrare soltanto oralmente il parere, la presentazione di relazione scritta, questa può essere letta solo dopo l'esame in contraddittorio del perito, con la conseguenza che eventuali irregolarità o inesattezze in essa contenute possono essere immediatamente contestate).
La congruità, ritenuta dal giudice tutelare, della somma offerta a titolo di risarcimento del danno cagionato dal reato al minore non equivale ad automatico riconoscimento della sua idoneità al completo ristoro del danno medesimo e, quindi, della sussistenza della circostanza attenuante comune prevista dall'art. 61 n. 6 cod. pen., che va valutata, sulla base della completa conoscenza degli atti, dal giudice penale, limitandosi la delibazione di quello tutelare a stabilire l'utilità, per il minore, di accettare, o non, la somma offerta.
Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante comune di aver commesso il fatto con abuso di ospitalità, deve considerarsi ospite chi è accolto, anche occasionalmente, saltuariamente o momentaneamente, nella sfera domestica di altra persona o in luogo da questa destinato all'esplicazione delle attività della vita privata con il suo consenso.
Non sussiste nullità della perizia psichiatrica per il denegato assenso alla diretta partecipazione del consulente tecnico al colloquio con la persona oggetto dell'indagine, in quanto l'art. 230, comma 2, cod. proc. pen. autorizza il consulente stesso a partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione, ma non ad esaminare direttamente la persona, la cosa e il luogo oggetto della perizia. (Fattispecie nella quale, non ricorrendo l'ipotesi di nomina del consulente dopo l'esaurimento delle operazioni peritali prevista dall'art. 230, comma 3, cod. proc. pen., era stata assicurata la partecipazione ad esse del consulente mediante l'impiego di apparecchiature che consentivano di ascoltare domande e risposte e di formulare osservazioni e richieste).
Non è data ai consulenti tecnici la facoltà di controesame dei periti, giacché l'art. 501, comma 1, cod. proc. pen., in tema di esame dei periti e dei consulenti tecnici, rinvia alle disposizioni sull'esame dei testimoni in quanto applicabili e queste ultime non prevedono alcuna forma di controesame dei testi tra di loro (e il consulente è equiparato al testimone), ma soltanto la possibilità che essi siano posti a confronto e che siano loro rivolte domande dal pubblico ministero, nonché dai difensori delle parti.
Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante comune consistente nell'avere agito con crudeltà verso le persone, non è necessario che l'azione del colpevole sia diretta contro la vittima, essendo sufficiente che essa sia indirizzata verso una o più persone, anche diverse dalla vittima, purché si concreti in un "quid pluris" rispetto all'esplicazione ordinaria dell'attività necessaria per la consumazione del reato, in quanto proprio la gratuità dei patimenti cagionati rende particolarmente riprovevole la condotta del reo, rivelandone l'indole malvagia e l'insensibilità a ogni richiamo umanitario.
La circostanza aggravante comune consistente nell'avere agito con crudeltà verso le persone in tanto è configurabile, in quanto l'azione si diriga verso una persona e tale è l'uomo soltanto finché vive. Ne consegue che, una volta intervenuta la morte della persona, gli atti di crudeltà compiuti contro le sue spoglie possono integrare all'occorrenza un reato diverso, ma non la circostanza in questione.
Gli atti dei quali il perito può prendere cognizione non sono soltanto quelli già inseriti nel fascicolo per il dibattimento, ma anche quelli dei quali la legge prevede l'acquisizione a tale fascicolo e cioè anche quegli atti di cui non è esclusa, in astratto, la possibilità di inserimento in esso durante tutto il corso del giudizio, anche in un momento successivo al conferimento dell'incarico peritale, di ufficio, a richiesta di parte o a seguito di contestazioni. (Fattispecie concernente l'esecuzione di una perizia psichiatrica disposta nelle forme dell'incidente probatorio, in riferimento alla quale la Corte, premessa l'operatività delle regole stabilite per l'assunzione delle prove in dibattimento, stante il rinvio di cui all'art. 401, comma 5, cod. proc. pen., ha ritenuto che legittimamente il perito avesse preso cognizione delle dichiarazioni rese dalle parti nel corso delle indagini preliminari, nonché del contenuto delle intercettazioni ambientali, in quanto si trattava di atti suscettibili di essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento).
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- 1. Art. 220 c.p.p. - Oggetto della periziahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Consulente tecnico può partecipare al dibattimento a pena di nullità (Cass. 35702/09)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 dicembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/07/2002, n. 35187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35187 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2002 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento