Sentenza 17 giugno 2008
Massime • 1
Il cumulo formato tra pene inflitte per reati, dei quali alcuni ostativi alla sospensione condizionata dell'esecuzione della pena, può essere scisso al fine di imputare la parte di pena espiata ai reati ostativi e consentire così, per la parte residua, la concessione del beneficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/2008, n. 27786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27786 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 17/06/2008
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 1792
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 042575/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OL LO, N. IL 04/08/1953;
avverso ORDINANZA del 14/05/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dott. BUA Francesco, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza del 14.5.2007, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli respingeva il reclamo proposto da TA CA avverso il provvedimento del 5.2.2007 con cui il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato la richiesta di applicazione della sospensione condizionata della pena ai sensi della L. n. 207 del 2003, rilevando che nel provvedimento di cumulo era compresa condanna per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, che precludeva il beneficio richiesto.
Il condannato proponeva ricorso per cassazione denunciando la nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), sul rilievo che il tribunale di sorveglianza non aveva tenuto presente che doveva considerarsi completamente espiata la pena inflitta per il reato ostativo in conseguenza dello scioglimento del cumulo, sicché era insussistente l'impedimento addotto nel provvedimento impugnato.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, in quanto la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata rappresenta una palese deviazione dai principi di diritto enunciati nella giurisprudenza di questa Corte.
Sul problema della scissione del cumulo la Corte costituzionale ha precisato che la L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis, comma 1, primo periodo, come sostituito dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art.15, comma 1, lett. a), convertito dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, va interpretato - in conformità del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., - nel senso che possano essere concesse misure alternative alla detenzione ai condannati per i reati gravi, indicati dalla disposizione stessa, quando essi abbiano espiato per intero la pena per i reati stessi e stiano espiando pene per reati meno gravi non ostativi alla concessione delle misure alternative alla detenzione: pertanto, è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del citato articolo 4 bis, sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., in base al presupposto interpretativo che le misure alternative non possono essere concesse ai condannati per un reato grave, ostativo alla concessione delle dette misure, anche quando essi, avendo espiato la pena per il reato grave, stiano espiando la pena per reati meno gravi, non ostativi alla predetta concessione (Corte cost., 27 luglio 1994, n. 361). A tale indirizzo interpretativo si sono uniformate le Sezioni Unite di questa Corte allorché hanno deciso che nel corso dell'esecuzione il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato è scindibile, ai fini della fruizione dei benefici penitenziari, in ordine ai reati che di questi non impediscono la concessione e sempre che il condannato abbia espiato la pena relativa ai delitti ostativi (Cass. Sez. Un., 30 giugno 1999, Ronga, rv. 214355). Tanto chiarito, manca di pregio giuridico la tesi seguita nell'ordinanza impugnata secondo cui la scissione del cumulo sarebbe possibile per l'applicazione delle misure alternative e non anche ai fini della sospensione condizionata della pena, la cui natura differisce da quella delle prime.
In primo luogo, deve osservarsi che, soprattutto a seguito dei reiterati interventi della giurisprudenza costituzionale, sono state accentuate le indubbie connotazioni che valgono a differenziare dall'indulto la sospensione condizionata della pena, alla quale è insito un giudizio di meritevolezza correlato al percorso di recupero sociale e alla funzione rieducativa della pena prevista dall'art. 27 Cost., comma 3. L'avvio di tale linea interpretativa è individuabile nella decisione con cui il Giudice delle leggi ha ritenuto costituzionalmente illegittimo la L. 1 agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. d), in quanto la previsione dell'ammissione del detenuto a una misura alternativa alla detenzione, quale causa ostativa del beneficio - introdotto dal medesimo art.
1 - della sospensione condizionata della parte finale della pena detentiva, viola detto limite, non potendo la circostanza dell'ammissione o meno a misure alternative alla detenzione costituire un discrimine per il godimento del c.d. "indultino", soprattutto ove si tenga presente che di quest'ultimo verrebbero a godere condannati ritenuti non meritevoli di misure alternative e non anche quelli che sono stati giudicati meritevoli di tali misure (Corte cost., 15 luglio 2005, n. 278). L'accostamento alle misure alternative dell'istituto previsto dalla L. n. 207 del 2003 ha trovato ulteriore base giustificativa nella sentenza con cui è stata dichiarata fondata la questione di legittimità della L. 1 agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 1, in relazione all'art. 3 Cost., e art. 27 Cost., comma 3, in quanto la previsione della automaticità della applicazione della sospensione condizionata della pena al condannato non ammesso ad una misura alternativa alla detenzione determina una irragionevole disparità di trattamento tra il soggetto ammesso che merita il beneficio e le altre situazioni suscettibili di differente valutazione, nonché con la funzione rieducativa della pena, non risultando correlata la concessione del beneficio alla positiva evoluzione del trattamento penitenziario (Corte cost., 4 luglio 2006, n. 255; cfr. altresì ord. 21 marzo 2007, n. 99). L'inerenza del ed. "indultino" al processo rieducativo del condannato non è stato, del resto, ignorata dalla giurisprudenza di questa Corte in cui è stato chiarito che la sospensione condizionata della pena introdotta dalla L. 1 agosto 2003, n. 207, art. 1, pur avendo una connotazione indulgenziale, è strutturata come mezzo di recupero sociale e non si applica ai condannati ai quali sia stata revocata una misura alternativa alla detenzione per fatto non incolpevole, in quanto espressione sintomatica della impraticabilità del trattamento extramurario (Cass. Sez. 1^, 21 settembre 2004, Fabrizi, rv. 229775). A tali caratteri ha fatto espresso riferimento la giurisprudenza di legittimità nell'ammettere la revoca della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena anche fuori dai casi espressamente previsti quando ne risulti incompatibile la prosecuzione in relazione ai parametri fissati per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione dalla legge sull'ordinamento penitenziario, atteso che la citata L. n. 207 del 2003, all'art. 4 fa esplicito rinvio alle disposizioni regolatrici dell'affidamento in prova (Cass. Sez. 1^, 23 novembre 2004, Guida, rv. 230724; Sez. 1^, 7 aprile 2004, Giannetti, rv. 230987).
Tutte le precedenti considerazioni convergono univocamente nel manifestare l'insostenibilità della tesi relativa all'impossibilità di scindere il cumulo con la motivazione della differente natura della sospensione condizionata della pena rispetto alle misura alternative.
Pertanto, deve pronunciarsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata affinché il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, riconosciuta la scindibilità del cumulo, accerti se ricorrano nel caso di specie le condizioni per l'applicazione dell'indultino.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Napoli.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2008