Sentenza 21 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/2004, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - rel. Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FFSS SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio dell'avvocato STUDIO CIABATTINI, rappresentato e difeso dall'avvocato PA TOSI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AV PA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLAMINIO 79, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO CIOCIOLA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO GIORDANO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3278/00 del Tribunale di TORINO, depositata il 20/07/00 - R.G.N. 600/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/03 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato TOSI;
udito l'Avvocato CIOCIOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Torino, AO AV, esponendo che, lavorando alle dipendenze della FERROVIE DELLO STATO S.p.a., gli era stata attribuita l'indennità di posizione nella prima e non nella terza misura (come spettantegli), chiese che la predetta Società fosse condannata al pagamento delle differenze per tale causa dovutegli.
Il Pretore accolse la domanda. Ed il Tribunale di Torino ha respinto l'appello. Premette il giudicante che ai dipendenti con posizione professionale D.C.C.T. era stata contrattualmente attribuita la terza misura.
Da alcuni elementi istruttori (ipotesi di accordo del 30 gennaio 1995, Accordo settore macchina del 3 marzo 1995) emergeva che il D.C.C.T. era stato "trasformato" in D.C.T., il quale svolge le funzioni tradizionali attribuite alla precedente figura professionale: e pertanto la nuova posizione professionale D.C.T. trovava corrispondenza nella precedente posizione del D.C.C.T.; da ciò il Tribunale deduce che i D.C.T. non costituiscono una nuova figura professionale diversa dalla precedente, bensì solo un mutamento della denominazione data alle medesime funzioni. E pertanto le mansioni svolte dal AV come D.C.T. corrispondevano a quelle di D.C.C.T., alle quali era stata contrattualmente attribuita la terza misura dell'indennità di posizione.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre la FERROVIE DELLO STATO S.p.a., percorrendo le linee di due motivi, coltivati con memoria;
AO AV resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ., la ricorrente sostiene che con l'Accordo del 13 maggio 1993, nel prospetto relativo al profilo di Capo Deposito Sovrintendente era stata attribuita la terza misura agli operatori D.C.C.T. "sulla base delle posizioni ricoperte al 1^ ottobre 1992" e con "decorrenza dal 1^ ottobre 1992 o dalla successiva data di immissione nella posizione attualmente ricoperta ed oggetto di revisione".
E nel caso in esame l'interpretazione data dal Tribunale violava il criterio letterale, che ha funzione primaria nei confronti di ogni altro criterio.
D'altro canto, l'attribuzione dell'indennità in controversia, era il prodotto della valutazione del livello di professionalità:
valutazione che, per l'art. 49 del c.c.n.l. 13 luglio 1992, doveva essere effettuata attraverso accordi con le organizzazioni sindacali, e che rientrava pertanto nella competenza delle parti collettive. Con il secondo motivo, denunciando omessa insufficiente e contraddittoria motivazione nonché violazione dell'art. 2697 cod. civ., la ricorrente sostiene che non era onere della società provare il materiale mutamento delle posizioni funzionali (fra D.C.C.T. e D.C.T.), bensì era onere del ricorrente dimostrare che la sua qualifica era assimilabile a quella degli ex D.C.C.T., ed in tal modo il fondamento del suo diritto.
In particolare, le funzioni del D.C.C.T., nella nuova organizzazione aziendale sono state distribuite fra D.C.T. di nona categoria (compito di programmazione) e D.C.T. di ottava categoria (con compiti di gestione di carri e treni): questi (ai quali appartiene il ricorrente) svolgono solo alcune delle funzioni attribuite alla preesistente figura (D.C.C.T.).
D'altro canto, anche ove vi fosse corrispondenza integrale fra le funzioni dei D.C.C.T. e le successive funzioni dei D.C.T., queste si collocano in una diversa organizzazione del lavoro, successiva al 1995, la quale esige nuova comparazione da parte dell'autonomia collettiva.
I motivi, che per la loro interconnessione devono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
Gli argomenti della sentenza non sono adeguatamente censurati dalla ricorrente. In primo luogo, la stessa ricorrente riconosce alle organizzazioni sindacali il potere di fissare i criteri di attribuzione delle differenti misure di indennità alle singole qualifiche professionali. Ed il sostenere, poi, che, nella (pretesa) assenza di accordi sindacali, la determinazione di questi criteri rientri nell'esclusivo potere del datore, è contraddittorio. D'altro canto, ed indipendentemente da questa contraddittorietà, è da affermare che una materia regolata con accordi sindacali non può poi rientrare nell'esclusivo spazio del potere datorile. Nella protratta assenza d'una formale disciplina - che, di per sè sola, esprime l'esistenza d'una sottostante volontà delle parti - la situazione resta regolata da questa volontà, che deve essere specificamente ricercata dal giudice del merito, anche attraverso il lungo (pur inerte) comportamento delle parti stesse (anche ex art. 1362 secondo comma cod. civ.). Ed il giudice ha l'onere di accertare se l'assenza d'una nuova diversa espressa volontà contrattuale non conferisca, di per se stessa, protratta efficacia alla preesistente volontà. Ciò, in particolare, ove questa non abbia un espresso rigoroso termine finale.
Nel caso in esame, poi, la volontà contrattuale aveva precostituito un parametro generale per la determinazione dei criteri di attribuzione delle singole misure dell'indennità ai singoli livelli professionali: l'indennità sarebbe stata attribuita, tenendo conto dell'omogeneità professionale dei diversi profili. Ciò escludeva che una variazione delle figure professionali imponesse, di per sè, un nuovo accordo contrattuale;
e nel contempo esigeva, da parte del giudicante, la valutazione ed il confronto dell'intrinseco contenuto dei precedenti con i nuovi (pur diversi) moduli.
È quanto il Tribunale ha fatto. Il giudicante da un canto ritiene irrilevante l'argomentazione con cui la Società conferisce valore determinante, nel mutamento della qualificazione, alla necessità della negoziazione collettiva;
e ritiene necessario procedere alla valutazione dell'equivalenza delle mansioni. D'altro canto, fonda il diritto in controversia sulla continuità fra le posizioni professionali D.C.C.T. e D.C.T., ciò deducendo dall'Accordo del 3 marzo 1995 (ove si dispone che si è dovuto provvedere a qualificare i D.C.C.T. trasformandoli in D.C.T., e si identificano i compiti dei D.C.T. attraverso il richiamo al lavoro tradizionale dei D.C.C.T.). E le affermazioni sono assolutamente coerenti.
Nel contempo, la specificazione e la diversificazione delle pregresse mansioni del D.C.C.T., che la ricorrente sostiene, è stata valutata dal Tribunale, che, anche attraverso l'esame della volontà contrattuale, ha ritenuto l'equivalenza delle mansioni svolte dalle due indicate figure professionali: l'argomentazione non è pertanto idonea a censurare la testuale ragione su cui si fonda la sentenza. Per esigenza di completezza è da aggiungere che questa Corte (con Cass. 9 ottobre 2000 a 13429, Cass. 9 maggio 2003 a 7137) ha conformemente deciso analoga controversia.
Il ricorso deve essere respinto;
e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 16,00 oltre ad euro 2.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004