Cass. pen., sez. V, sentenza 06/05/2014, n. 21008
CASS
Sentenza 6 maggio 2014

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Massime2

In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che, in radicale riforma della sentenza di condanna di primo grado, pronunci sentenza di assoluzione ha l'obbligo di confutare in modo specifico e completo le argomentazioni della decisione di condanna, essendo necessario scardinare l'impianto argomentativo-dimostrativo di una decisione assunta da chi ha avuto diretto contatto con le fonti di prova.

L'omessa dichiarazione di falsità di un documento legittima la Corte di cassazione ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 537 cod. proc. pen. quando detta falsità sia stata positivamente accertata dal giudice di merito - in procedura diversa da quella del c.d. patteggiamento - dovendo, in tal caso, il giudice di legittimità limitarsi ad una mera opera ricognitiva, rilevando, da un lato, che il giudice di merito ha accertato la falsità, dall'altro che ha omesso di dichiararla in dispositivo.

Commentari4

  • 1Non sono ex se sufficienti la mancanza o inidoneità degli specifici modelli di organizzazione
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    RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22 gennaio 2019 il GUP del Tribunale di Roma, all'esito di giudizio abbreviato, condannava gli imputati Gh.Pa., Ma.Di., Ca.Pa., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con la riduzione per il rito abbreviato, alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali, con concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, in quanto riconosciutili colpevoli, in concorso con Di.Gi. (giudicato separatamente) del delitto p. e p. dagli artt. 40, comma 2, 118,589, cod. pen. 2381 e 2392 cod. civ., perché, quali componenti del Consiglio di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 06/05/2014, n. 21008
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21008
Data del deposito : 6 maggio 2014

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