Sentenza 13 febbraio 2017
Massime • 4
In tema di controllo sulla motivazione, il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito d'ufficio, in difformità da quelle del consulente di parte, non può essere gravato dell'obbligo di fornire autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneità delle seconde, dovendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito di ufficio, senza ignorare le argomentazioni del consulente; conseguentemente, può ravvisarsi vizio di motivazione, denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen., solo qualora risulti che queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante ed inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritali recepite dal giudice.
Nell'ambito dei motivi di ricorso per cassazione, con riferimento all'ipotesi di cd. "doppia conforme", pur quando il giudice dell'impugnazione abbia preso in considerazione, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice, sussiste comunque la preclusione alla deducibilità del vizio di travisamento della prova di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., in relazione a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato e valutato in modo conforme elementi istruttori, suscettibili di autonoma considerazione, comuni al primo ed al secondo grado di giudizio.
In tema di prova, l'accertamento peritale grafologico è di per sé fortemente condizionato dalla valutazione soggettiva di chi lo conduce, piuttosto che da leggi scientifiche universali, con la conseguenza che legittimamente il giudice, il quale aderisca ad una delle valutazioni tecniche emerse in sede istruttoria, disattendendo le altre, assolve all'onere di motivare le ragioni del suo convincimento mediante l'integrazione della prospettiva tecnico-scientifica, proveniente dall'indagine più propriamente grafologica, con quella logico-indiziaria, relativa al contesto circostanziale di ipotetica redazione dell'atto stesso.
In virtù del principio della libertà della prova e del libero convincimento del giudice, la prova dell'autenticità o della falsità di un atto può essere desunta anche da elementi diversi da una perizia grafica, la quale, per sua natura, ha valore meramente indiziario.
Commentari • 10
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/02/2017, n. 18975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18975 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2017 |
Testo completo
1 89 75-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 13/02/2017 Composta da: Sent. n. sez. 414/2017 AO ANTONIO BRUNO -Presidente - REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N.27546/2016 UMBERTO LU TT NR TT AN SC AO CH US RICCARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA AN nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 21/09/2015 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/02/2017, la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LU TT Udito il Procuratore Generale in persona del PAOLA FILIPPI che ha concluso per llas E udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori, avv.Andrea Bertolino, del Foro di Torino, anche in sostituzione dell'avv.AR Francesca Giacomelli del Foro di Padova, avv.Michele Tiengo, del Foro di Padova, avv.Corrado Viazzo, del Foro di VA, avv. Giuseppe Pavan del Foro di Padova, per le parti civili, che hanno concluso condividendo le conclusioni del P.G.; uditi i difensori, avv. Piero Longo e avv.AN Desiderio, del Foro di Padova, per l'imputato NO CA, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO Edlow 1. Con sentenza del 21/9/2015 la Corte di appello di Venezia ha respinto l'appello dell'imputato NO CA e ha confermato, con aggravio delle spese del grado, la sentenza con cui il Tribunale di Padova lo aveva dichiarato colpevole dei reati a lui ascritti e condannato alla pena di anni 4 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia dei beni in sequestro, con interdizione dai pubblici uffici per anni 5; con la stessa sentenza il Tribunale aveva dichiarato la falsità del testamento olografo apparentemente redatto da RI NT il 9/9/1999, ordinandone cancellazione totale e confisca, e aveva condannato NO CA al risarcimento dei danni in favore delle parti civili da liquidarsi in separato giudizio, disponendo a favore di ciascuna di esse una provvisionale di € 30.000,00=, oltre alla rifusione delle spese processuali. Le imputazioni contestate al CA riguardavano: A) il reato di falsità materiale commessa da privato ex artt.476, 482, 491 e 110 cod.pen. per aver formato, o concorso con terzi a formare, un falso testamento olografo apparentemente redatto da RI NT in data 9/9/1999 (pubblicato in Asiago il 6/12/2008) che lo nominava erede universale in relazione ad un patrimonio di oltre 70 milioni di euro;
B) il reato di appropriazione indebita aggravata per essersi, con più azioni distinte esecutive del medesimo disegno criminoso, fra il 2006 e l'ottobre 2008, appropriato di somme di denaro (oltre 1 milione di euro) di RI NT a lui affidate in gestione, con abuso di relazioni domestiche.
2. Il Tribunale di Padova, nella sentenza di primo grado, è pervenuto all'accertamento della falsità del testamento olografo attraverso il de quo percorso di due convergenti versanti motivazionali. Da un lato, sul versante della prova scientifica, pur non avendo disposto perizia, il Giudice di primo grado ha analizzato le consulenze provenienti dal Consulente tecnico del P.M. M.llo Caligiuri, del RIS di Parma, dei Consulenti tecnici di parte civile, dott.ssa Cavezzana e dott.ssa Fogarola, e dei Consulenti tecnici dell'imputato, dott.ssse Cordella e Toni, valutandole comparativamente, sottolineando la particolare valenza del parere espresso dal Consulente di parte pubblica, dando risalto all'appartenenza a diverse scuole di pensiero e metodologie dei Consulenti che si erano espressi per la falsità della scheda, sottolineando che i Consulenti del P.M. e di parte civile si erano espressi a livello di certezza scientifica, e infine disattendendo motivatamente le conclusioni dei Consulenti della difesa dell'imputato. D'altra parte, sul versante della prova logica, il primo Giudice ha conferito rilievo alle dichiarazioni rese in vita da RI NT circa le proprie intenzioni di destinazione mortis causa del proprio patrimonio, riferite soprattutto dai testi RT VA e TO RT (nonché dalle domestiche LL CC e LI SS e da LO RO) che descrivevano l'intenzione del NT, dopo la morte della moglie, di lasciare la gran parte delle sue sostanze ad opere benefiche, con cospicui lasciti a persone care e collaboratori, rispetto al quale l'intenzione di beneficiare NO CA dell'intero enorme patrimonio appariva del tutto eccentrica e irrazionale. Nessun cenno di tale testamento era For OT poi trapelato nella cerchia di amici, collaboratori e conoscenti a differenza del precedente testamento reciproco fra il NT e la moglie. In secondo luogo, il testamento a favore del CA nel 1999 non poteva rinvenire una spiegazione plausibile neppure alla luce dei rapporti personali intercorrenti fra il defunto e il suo collaboratore, ex dipendente, divenuto autista e factotum dopo il pensionamento dall'inizio del 2000; tali rapporti, secondo le descrizioni fornite da pressoché tutti i testimoni, non erano di tipo «filiale» ma principalmente professionali, sì da consentire di qualificare il CA un dipendente fidato, assiduo e sollecito, e si erano evoluti nel tempo assumendo anche tratti di stima ed affetto, specie dopo la morte del rag. RC (persona di fiducia di RI NT in materia finanziaria) nel 2005. Il rapporto non era comunque esclusivo e in ogni caso non ve n'era traccia all'epoca della redazione apparente della scheda (settembre 1999). In terzo luogo, erano assai dubbie le modalità dell'asserito ritrovamento della scheda in una busta dentro una borsa da parte del CA, che pure vi aveva già guardato negli anni precedenti;
inoltre era inverosimile che il NT conservasse in tal modo il testamento, a differenza del precedente, ben custodito in cassaforte;
era poi significativo che l'apparizione del testamento fosse avvenuta poco dopo l'invio da parte del RT del c.d. «Lodo Presca», che beneficiario per 700.000 €, aveva accusatoCA, pur figurandovi inopinatamente di falsità. 2 In quarto luogo, le condotte successive del CA erano inspiegabili visto che egli, pur ritenendosi unico erede e in difetto di segnali di petizioni ereditarie, aveva preso l'iniziativa di contattare gli eredi legittimi proponendo loro una transazione, sia pur sminuendo fortemente l'entità effettiva del patrimonio, salvo poi versare somme ingenti al proprio consulente dott. IN, direttamente o indirettamente, e mettere al sicuro una parte rilevante della fortuna, collocandola nel paradiso fiscale delle Bahamas. La prova del concorso di CA nella falsificazione, che escludeva la configurabilità del minor reato di cui all'art.482 cod.pen., veniva desunta in via indiziaria sia sulla base del fondamentale criterio del cui prodest, sia sulla base delle circostanze dell'asserito ritrovamento (parendo assurdo che l'ipotetico falsificatore potesse aver collocato il testamento all'insaputa di CA in un luogo dove questi avrebbe potuto non trovarlo mai). La datazione del fatto veniva collocata in prossimità del 6/12/2008 e comunque dopo il decesso del NT e non certo nella data indicata nella falsa scheda. Quanto all'appropriazione indebita era accertato che a partire dal luglio 2006, con il declinare delle condizioni di salute e della soglia di attenzione del NT, il CA, approfittando abusivamente di valida procura conferitagli nel 2005, aveva iniziato a trasferire nei conti propri e dei propri congiunti grosse somme di denaro, mediante versamenti in contanti ed assegni, per circa 1.000.000 €, oltre ad essersi raddoppiato lo stipendio mensile. La tesi difensiva delle donazioni consentite da RI NT contrastava con la pretesa istituzione testamentaria (non essendoci allora motivo di preoccuparsi per le sorti della famiglia CA); inoltre le modalità delle dazioni frammentate ed erogate anche in contanti erano implausibili. Infine ciò che sgretolava decisivamente la credibilità di CA era l'inserimento delle condotte in un complessivo disegno volto ad appropriarsi dell'intero patrimonio con la formazione di un falso testamento.
3. La Corte di appello ha affermato che le risultanze della perizia disposta in rinnovazione dell'istruttoria erano univoche nel senso dell'apocrifia della scheda 9/9/1999, corroborando tale osservazione con il consenso del Consulente di parte civile prof. Cristofanelli e ritenendo che le conclusioni del P.U. non fossero state contrastate con argomentazioni altrettanto incisive e convincenti dal Consulente dell'imputato, dott. Candeo. In ordine alle censure da questi svolte la Corte ha osservato che gli elementi extra-grafici segnalati (precarie condizioni di salute del NT, farmaci assunti) che avrebbero influenzato la scrittura del testatore, erano stati respinti dal 3 RI che ne aveva escluso l'incidenza sulla grafomotricità e ha rilevato altresì che la difesa dell'imputato nell'arringa finale si era concentrata sulla sussistenza del concorso nella falsità materiale, abbandonando o almeno relegando in secondo piano la tesi dell'autenticità del testamento. In ordine al concorso nella falsificazione la Corte ha fondato la decisione sull'esame di tutte le risultanze probatorie, escludendo la configurabilità del reato di cui all'art.489 cod.pen. e collegandola al reato di appropriazione indebita, definito «conseguente». Successivamente la Corte di appello (che si è proposta di prescindere dalla validità del «Lodo Presca»), ha prospettato una serie di argomenti di prova logica: l'esistenza fra i due uomini di meri rapporti di lavoro, pur cordiali e affettuosi;
l'avvicinamento fra i due uomini in epoca successiva alla asserita data di redazione del testamento, prima ancora dell'assunzione della veste di autista factotum da parte di CA;
le intenzioni dichiarate dal NT nei colloqui con le persone più vicine di destinare il proprio patrimonio ad opere benefiche e a varie persone a lui care, fra cui lo stesso CA;
l'esclusione di alcun atto testamentario dispositivo dei beni da parte del NT, limitatosi a fare confidenze o ascoltare suggerimenti in proposito (non con il CA peraltro, stante la natura lavorativa del rapporto); le modalità e la tempistica del ritrovamento della busta contenente il testamento (elementi questi su cui la Corte ha inteso sorvolare senza sottovalutarli); il criterio del «cui prodest», il solo CA avendo tratto vantaggio dalla falsificazione. Il rilascio della procura generale del 2005 non aveva cambiato il quadro della situazione, poiché il NT continuava a prendere le decisioni più importanti in prima persona. La Corte ha conferito rilievo anche al comportamento successivo e in particolare alle proposte transattive formulate agli eredi legittimi e alle consistenti donazioni erogate soprattutto al consulente IN che lo aveva assistito nella vicenda, ed infine al dirottamento di cospicua parte della fortuna verso paradisi fiscali in modo sottrarla alle successive aggressioni. La Corte ha poi inserito sia le progressive appropriazioni sin dal 2005, dopo il rilascio della procura generale, sia la falsificazione della scheda testamentaria in un unico disegno criminoso perseguito dall'imputato e finalizzato all'appropriazione dell'intero patrimonio del NT.
4. Ricorrono contro la sentenza della Corte di appello di Venezia gli avv.ti Piero Longo e AN Desiderio, difensori di fiducia di NO CA, proponendo sette motivi, di cui tre formulati in via principale e quattro in via subordinata. 4 4.1. Con il primo motivo, dedicato alla sussistenza della falsità materiale di testamento commessa da privato (artt.476,482 e 491 cod.pen.) i ricorrenti deducono nullità della sentenza impugnata ex art.606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sia intrinseca alla sentenza, sia relativa a specifici atti processuali.
2.1.1. I ricorrenti lamentano che la Corte di Venezia abbia fatto proprie le conclusioni di falsità della scheda testamentaria del 9/9/1999 a firma RI NT, raggiunte dal perito MB GH, limitandosi a evidenziare l'adesione da parte del consulente della parte civile prof.Cristofanelli, liquidando in modo estremamente generico le conclusioni opposte del consulente della difesa, dott. Candeo, e ignorando le serrate ed argomentate critiche da lui rivolte alla perizia d'ufficio.
4.1.2. La Corte aveva attribuito indebito rilievo all'abbandono della tesi dell'autenticità del testamento nell'arringa finale della difesa dell'imputato, quando i difensori avevano affidato la questione al contraddittorio tecnico, peraltro caratterizzato da una lunga memoria di osservazioni critiche e dall'escussione in dibattimento del consulente di parte, preferendo concentrare i loro interventi sugli aspetti giuridici del processo 4.1.3. Ignorando le critiche rivolte alla perizia, la Corte aveva violato il canone fondamentale di giudizio che consente la condanna solo nel caso sia stato superato ogni ragionevole dubbio e, in particolare, in tema di valutazione di perizie grafologiche discordanti, impone la rigorosa e accurata giustificazione delle ragioni di adesione all'una o all'altra valutazione.
4.1.4. A parte una serie di osservazioni volte a censurare la sciatteria e l'oscurità del contenuto della perizia GH, i ricorrenti criticano specificamente l'errata e fantasiosa teoria del falso per «atto simulativo per ricalco pedissequo- lucido diretto» (su probabile progettazione di un collage). In particolare, il dott. Candeo aveva sostenuto che era indispensabile a tal fine che la carta impiegata dal falsario fosse sufficientemente trasparente, in modo da lasciar intravedere la traccia grafica del foglio sottostante che si intende ricalcare;
nella stessa perizia (pag.45) la PE dava atto dell'opacità e non trasparenza del foglio su cui era stato stilato il testamento;
inoltre il Consulente di parte della difesa aveva contestato la presenza delle tipiche caratteristiche del falso per lucido (allineamento basale, calibro, soste, stacchi, stentatezze). Al proposito il RI d'ufficio nulla aveva saputo replicare ed all'udienza del 21/9/2015, chiamato a fornire spiegazioni sul punto, aveva risposto in totale confusione e in modo del tutto incomprensibile. 5 4.1.5. Inoltre, del tutto contraddittoriamente, alle pagine 11) e 177) della relazione la PE d'ufficio aveva prima riconosciuto e poi negato la necessità di un approccio extra-grafico alla problematica. A tal riguardo, nella perizia non erano stati considerati tutta una serie di elementi extra-grafici rappresentati dal Consulente della difesa (uso di penna stilografica, grammatura e rugosità della carta, intimità dell'atto testamentario, emotività, paura del giudizio sociale, tensione, situazione diarroica, effetti collaterali di farmaci, tumore maligno alla prostata); il Giudice di secondo grado ne aveva considerati solo due (condizioni di salute e farmaci), assumendo che sarebbero stati attentamente valutati dalla PE, mentre in realtà ella aveva totalmente abdicato alle sue funzioni, rimettendosi alle valutazioni di due ausiliari, un farmacologo e un oncologo, le cui conclusioni erano state acriticamente recepite in perizia, senza tener conto delle specifiche critiche rivolte e del ruolo attribuito all'ausiliario nell'ordinamento dall'art.228, comma 2, cod.proc.pen. che non consente altro che attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni.
4.1.6. I ricorrenti osservano poi che il Giudice di primo grado aveva ritenuto falso il testamento sulla base delle consulenze di parte e di quella del maresciallo dei R.I.S. in cui erano state utilizzate come scritture comparative almeno dodici sottoscrizioni estranee alla mano di RI NT;
undici di queste, su proposta della Consulente di parte FO, erano state ritirate in blocco dalla PE e la cosa era sfuggita alle valutazioni della Corte, nonostante fosse stata ampiamente sottolineata dal Consulente dell'imputato. Inoltre la scrittura «C115» (sottoscrizione apposta sulla scrittura pubblicata dal Notaio Cardarelli di Padova l'11/2/2009, ossia il verbale di pubblicazione del c.d. Lodo Presca») proposta dal Consulente dell'imputato era stata indebitamente respinta come scrittura di comparazione, nonostante si trattasse di documento giacente presso pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio ex art.75 disp.att. cod.proc.pen. Ed ancora la PE aveva estromesso dalle scritture comparative anche le pagine di una intera rubrica con copertina blu, adducendo quale ragione solo il mancato accordo tra le parti, elemento questo non richiesto dalla legge, e nonostante la riapertura dell'istruttoria fosse stata disposta in accoglimento della richiesta di utilizzo di tutte le scritture comparative in atti, fra cui quella sopra citata. Nulla infine aveva replicato la PE alle contestazioni mosse per aver frustrato il contraddittorio, estromettendo la nota scritta dello strumentista prof. Bottiroli e dei ricordi storici assunti ex art.228, comma 3, cod. proc.pen. del medico di base di RI NT, dott. Viaro. 6 4.1.7. La Corte poi, secondo i ricorrenti non aveva considerato adeguatamente le gigantesche contraddizioni logiche in cui era incorsa la PE: a) assumendo che il testamento fosse un falso per lucido diretto quando la carta utilizzata non lasciava passare la luce;
b) sostenendo a un tempo che RI NT era in grado di realizzare modelli di scrittura differenti, adattandoli al momento, e al contempo ripudiando ogni possibilità anche teorica in tal senso;
c) giudicando falsa la grafia del testamento perché rivelava caratteristiche grammato-morfiche divergenti dalle comparative, senza tener conto di quanto indicato al punto b).
4.1.8. La PE era rimasta incerta sul mezzo grafico utilizzato, nonostante i suoi strumentisti avessero concluso per l'impiego di penna stilografica, adducendo la necessità di accertamenti distruttivi non meglio indicati, con la conseguenza dell'inapplicabilità di tutte le questioni extra-grafiche e di fisica strutturale sollevate dal Consulente della difesa sia nell'elaborato di osservazioni (pag. 50-56), sia in dibattimento (pag. 16-18).
4.1.9. La Corte aveva giudicato convincenti le osservazioni, peraltro del tutto generiche e scontate, del prof. Cristofanelli, Consulente del prof. RO, che aveva banalizzato l'argomento della diarrea persistente del NT che aveva rilevanti conseguenze sulla debolezza muscolare e sul rallentamento motorio.
4.1.10. La Corte aveva poi mancato di considerare tutta una serie di temi segnalati dal Consulente della difesa, rimasti non confutati (cambiamento del calibro e della forma con il rallentare della velocità dell'atto scrittorio;
false affermazioni dell'esistenza di stacchi e riprese fatte dal RIS;
improponibilità della congettura del collage;
parametro grafologico pendente riscontrabile sia nel testamento sia nelle lettere intime di RI NT;
ritmo grafico;
misure tridimensionali del quantum pressorio;
affermazioni di staticità e piattezza pressoria totalmente errate alla luce delle dimostrazioni tridimensionali fatte in olografia conosco scopia dal dott. Dellavalle;
allineamento basale rilevato in maniera errata dalla perita;
punti della lettera «i» non allineata e ripetuti come sostenuto;
le virgolette sulla parola figlio»; vari errati rilevamenti erroneamente ritenuti divergenti e invece ritenuti convergenti dal Consulente).
4.1.11. In sintesi la Corte aveva del tutto omesso di motivare sulle ragioni per cui aveva ritenuto condivisibili le conclusioni della PE GH e non viceversa ritenuto condivisibili le critiche sollevate dal Consulente della aveva difesa.
4.2. Con il secondo motivo, dedicato alla ravvisata responsabilità di NO CA in concorso con soggetto rimasto ignoto, nella falsificazione del testamento, i ricorrenti deducono nullità della sentenza impugnata ex art.606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sia intrinseca alla sentenza, sia relativa a specifici atti processuali, e violazione di legge ex art.606, comma 1, lett. b) per inosservanza o erronea applicazione delle norme sul concorso di persone nel reato (art.110 cod.pen.), sulla falsificazione di testamento commessa da privato (artt.476, 482, 491 cod.pen.), sull'uso di atto falso (art.489 cod.pen.).
4.2.1. In primo luogo la sentenza addebitava al CA non già di aver personalmente falsificato il documento ma di aver agito in concorso con l'ignoto autore materiale e poi, del tutto incongruamente, la consequenziale appropriazione indebita (peraltro commessa in precedenza secondo l'ipotesi accusatoria).
4.2.2. Le ragioni addotte in sentenza per ritenere non verosimile l'istituzione testamentaria ad erede universale in capo al CA presentavano come pacifiche circostanze che costituivano veri e propri travisamenti del fatto. буват 4.2.2.1. L'assunto che i rapporti fra NT e CA fossero essenzialmente lavorativi e che il loro avvicinamento si sarebbe registrato solo in data successiva al presunto testamento, come sostenuto sia dal Tribunale di Padova, sia dalla Corte di Venezia, trascurava tutta una serie di deposizioni che invece avevano delineato un vero e proprio rapporto affettivo (testi AD NC, CE RC, AN AR GO, PA VI, AR ON, TO OR, RI).
4.2.2.2. Il fatto che il NT avesse manifestato l'intenzione di lasciare una parte ingente del proprio patrimonio ad enti benefici e persone care era stato presentato come pacifico, mentre le risultanze testimoniali erano molto più variegate;
inoltre era emerso che il NT spesso prometteva benefici che poi si faceva pregare per mantenere;
l'ingente patrimonio era la sua principale attrattiva esibita all'esterno per circondarsi di persone. Inoltre la Corte non aveva colto l'inesistenza di alcuna contraddizione perché il NT ben avrebbe potuto prima istituire il CA suo erede e poi aver deciso di destinare il proprio patrimonio ad opere di bene, avendo provveduto in vita alle sorti del CA, ma non aver avuto tempo, prima della morte, a confezionare l'atto di destinazione programmato. Poi, dal punto di vista logico, l'argomento era ininfluente perché era assorbente il punto della genuinità o meno della scheda testamentaria, rispetto al quale il tema della maggior o minor verosimiglianza dell'istituzione si rivelava inutiliter datum.
4.2.3. Inoltre il ragionamento probatorio della Corte di appello era inidoneo a escludere l'applicabilità dell'art.489 cod.pen., prospettata dalla difesa dell'imputato, reato che presuppone pur sempre la consapevolezza da parte dell'agente della falsità dell'atto utilizzato. 8 4.2.4. La Corte poi aveva addebitato al CA l'atteggiamento serbato dopo la morte del NT e in particolare l'aver ricercato e contattato gli eredi potenziali, dopo essere stato nominato erede universale, per proporre loro accordi transattivi, mentre la ricerca era stata disposta allorché era curatore dell'eredità giacente dei NT e allorché, come risultava dalla deposizione dell'avv.IN, egli si era premurato di segnalare il nominativo di una cugina altrimenti non reperita.
4.2.5. Il rilievo attribuito dalla Corte alle modalità di reperimento del testamento, che aveva sottolineato di non voler sottovalutare, era peraltro rimasto del tutto generico.
4.2.6. Inoltre, proseguono i ricorrenti, la Corte dapprima aveva mostrato di voler prescindere dal c.d. «Lodo Presca» (pag.18), per poi (pag. 19) collegarlo almeno temporalmente alla scoperta del testamento, ignorando totalmente l'avvenuta dimostrazione della falsità del documento C115 (ossia il «Lodo Presca») effettuato dalla difesa attraverso l'elaborato della dott.ssa Cordella, recepita anche dalla PE d'ufficio (pag.30 della perizia e in corso di audizione del 21/9/2015) che aveva quantomeno riconosciuto che la firma di RI NT non poteva esservi stata apposta ad ottobre del 2007 e che le parti dattiloscritte erano state redatte in epoche diverse. Il che impediva di tralasciare il dato, come ritenuto dalla Corte, sia perché il Lodo Presca» era servito per accreditare i testimoni che ritenevano inverosimile l'istituzione ad erede del CA, vista l'intenzione di lasciare il patrimonio ad enti benefici, sia perché la falsità del «Lodo Presca» spiegava altrimenti i movimenti di coloro che si erano mossi illegalmente per mettere le mani sull'ingente patrimonio, nella prospettiva di una doppia convergente falsificazione del c.d. lodo e della scheda testamentaria, perché solo la presenza di un erede poteva permettere di far eseguire i vari lasciti previsti dal lodo.
4.2.7. Infine l'argomento del cui prodest» utilizzato nella sentenza di primo grado e richiamato, ma non tematizzato, dalla Corte non teneva conto della molteplicità degli interessi ruotanti intorno al patrimonio NT e non riusciva comunque a superare l'ipotesi configurativa di cui all'art.489 c.p.
4.3. Con il terzo motivo, dedicato alla ravvisata responsabilità di NO CA per il reato di appropriazione indebita continuata e aggravata, i ricorrenti deducono nullità della sentenza impugnata ex art.606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sia intrinseca alla sentenza, sia relativa a specifici atti processuali, e violazione di legge ex art.606, comma 1, lett. b) per inosservanza o erronea applicazione dell'art.646 cod.pen. 9 4.3.1. Non era vero innanzitutto che gli accumuli di denaro sarebbero iniziati non appena divenuto procuratore del NT perché tra il rilascio della procura a novembre 2005 e il primo versamento del luglio 2006 passavano 9 mesi.
4.3.2. Non era nemmeno vero che gli illeciti accantonamenti erano stati di modesto valore ma reiterati;
il primo era addirittura di 31.000 € e comunque erano superiori rispetto ai prelievi mensili in contante.
4.3.3. Quanto al tema centrale del consenso del NT, la Corte si contraddiceva, dapprima accreditando la tesi della persistente lucidità e vigilanza del NT a pag. 19, per poi ritenere il controllo da parte sua solo generico ed agevolmente eluso da parte dell'imputato, senza che in atti risultasse alcunché a supporto di una scarsa lucidità del defunto, mentre i prelievi effettuati si erano mediamente attestati sui 12.500 € mensili, cifra facilmente identificabile anche in un conto milionario. In sostanza non era possibile escludere quanto da sempre sostenuto dall'imputato, ossia che il NT era perfettamente consapevole dei versamenti finalizzati a donazioni a favore del CA, poiché non era lui a dover dimostrare il consenso del NT ma era la pubblica accusa a dover dimostrare le appropriazioni.
4.4 Con il quarto motivo, prospettato in subordine, i ricorrenti deducono nullità della sentenza impugnata ex art.606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art.62 bis auto-referenziale e non cod.pen., negate in modo esclusivamente adeguatamente contestualizzato rispetto alla situazione personale del CA, senza confrontarsi con le specifiche considerazioni svolte in atto di appello (incensuratezza, comportamento processuale collaborativo, bonifico a favore del Cuamm, benefici agli ex dipendenti con somme pari al TFR non percepito).
4.5. Con il quinto motivo, prospettato in subordine, i ricorrenti deducono nullità della sentenza impugnata ex art.606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione al quantum della pena irrogata, senza adeguata motivazione dei motivi del rigetto della richiesta della difesa di commisurarla in riduzione sino ai limiti della possibilità di fruire della sospensione condizionale.
4.6. Con il sesto motivo, prospettato in subordine, i ricorrenti deducono nullità della sentenza impugnata ex art.606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla mancata riqualificazione del capo A) nel delitto di cui all'art.489 cod.pen. (uso di atto falso), tanto più che la data di addotta consumazione, 10 correlata al momento di pubblicazione della scheda deponeva a favore della tesi dell'uso di atto falso.
4.7. Con il settimo motivo, prospettato in subordine, i ricorrenti deducono nullità della sentenza impugnata ex art.606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla somma concessa a titolo di provvisionale alle parti civili, confermata nonostante la contestazione sollevata al proposito non fosse affatto generica (che aveva evidenziato che le parti civili non avevano patito l'attesa e l'incertezza della vicenda giudiziaria perché avevano già concluso prima del processo una transazione che aveva fruttato 400.000 € ciascuno e lo scarso grado di prossimità e confidenza che esse avevano con il NT).
5. Con ulteriore memoria ex art.585, comma 4, cod. proc.pen. del 27/1/2017 i difensori dell'imputato hanno presentato motivi aggiunti.
5.1. Con il primo motivo aggiunto viene ripreso il tema della teoria dell'atto simulativo per ricalco pedissequo lucido diretto, che presupponeva - necessariamente che la carta utilizzata dal falsario per realizzare la scrittura apocrifa fosse sufficientemente trasparente per lasciar passare la luce da sotto in modo da far intravedere la traccia grafica da ricalcare. Ciò non si sarebbe potuto verificare, come ammesso dalla PE GH a pagina 45 della sua relazione in tema di opacità del foglio e non adeguatamente spiegato all'udienza confrontandosi con le obiezioni del dott.Candeo, allorché essa aveva introdotto il tema della luce ultravioletta, alla quale il dott. Candeo non aveva mai fatto riferimento e al quale aveva accennato solo la PE, in modo peraltro incomprensibile, a pagina 47 della sua relazione. Inoltre erano state ignorate le puntuali riflessioni del Consulente della difesa, alle pagine 68-72 delle osservazioni, in ordine alle caratteristiche di convergenza che un falso ottenuto per ricalco avrebbe dovuto possedere in termini sia di rispecchiamento delle grandezze, ampiezze, assetto, inclinazioni e grafia del modello sia di presenze di esitazioni, stacchi e stentatezze tipiche della riproduzione lenta. Era così insostenibile dire che il testamento era la riproduzione della grafia autografa di RI NT ottenuta per calco pedissequo e al contempo affermare che erano diversi calibro, inclinazione assiale, allineamento sul rigo e sagome letterali. Anche la tesi del ricalco da collage, proposta, per esclusione, dalla PE appariva improbabile e non conosciuta dalla letteratura scientifica, risultando piuttosto da una fusione di tre delle quattro pratiche falsificatorie più note 11 (imitazione per ricalco, imitazione pedissequa, imitazione per lucido., imitazione a mano libera). La PE poi si era contraddetta trattando dei valori di pressione sul foglio, definiti non elevati nonostante il parametro indicato. La PE aveva poi confuso i «riverberi chiaroscurali» con la modifica plastica del supporto cartaceo per effetto della forza premente esercitata sulla superficie, non tenendo conto degli effetti fisiologici di modulazione della penna stilografica utilizzata come dimostrato nella relazione del dott. Della Valle che attestavano la variabilità del tratto In tutte le locuzioni contenute nel testamento non erano ravvisabili le anomalie segnalate nella letteratura scientifica che smentivano la tesi della simulazione per ricalco da lucido diretto prospettata dalla PE.
5.2. Con il secondo motivo aggiunto, in tema di elementi extra-grafici, i ricorrenti segnalano una serie di elementi da tenere in considerazione circa l'intimità del rapporto intercorrente fra RI NT e NO CA, tratti dalla Clas deposizione dell'imputato, dalle agendine del NT (dove il nome di CA e il suo numero di telefono erano evidenziati in rosso), dall'annotazione sull'agendina del NT della data del compleanno dell'imputato, dall'indicazione del suo nome di battesimo (NO) soltanto oppure seguito, ma più in piccolo, dal cognome (CA), dalle espressioni affettuose utilizzate nei suoi confronti per auguri e ringraziamenti vari.
5.3. Con il terzo motivo aggiunto in tema di scritture comparative, i ricorrenti ricordano che il dott. Candeo aveva sollecitato l'esclusione del documento C115, a cui non si era opposta la C.T. di parte civile dott.ssa Fogarolo, sia pur senza voler così riconoscere l'apocrifia della sottoscrizione. La parte civile FO tramite il suo Consulente aveva ritirato le scritture comparative C1- C11 adducendo l'intento di non semplificare il lavoro al RI in modo non credibile e perseguendo solo lo scopo di non riconoscere le abnormi inesattezza compiute nel procedimento di primo grado. L'organo titolato a dichiarare la falsità in giudizio della firma C115 era la Corte di appello e non il RI. Inoltre la PE GH riferiva l'esclusione delle scritture C1-C11 al mancato accordo fra le parti, privo di rilevanza in sede penale. La PE aveva omesso di valutare la capacità di adattamento grafico del NT, non esaurita nell'ambito delle scritture comparative acquisite, di considerare le peculiarità emotive dell'atto solenne di redazione del testamento olografo e di procedere a un esame comparativo con scritture redatte in momenti parimenti morbosi. 12 CONSIDERATO IN DIRITTO -1. Il primo motivo di ricorso come pure i due primi motivi aggiunti, di natura argomentativa che si collocano nel solco del primo motivo principale - è dedicato al tema della sussistenza della falsità materiale del testamento e lamenta vizio logico della motivazione sul punto. Tali censure, tempestivamente proposte e diffusamente illustrate, non possono certamente ritenersi abbandonate per il solo fatto che in sede di discussione dinanzi a questo Collegio, nell'esercizio di una legittima scelta difensiva i difensori dell'imputato abbiano preferito concentrarsi sul tema del secondo motivo di ricorso, e quindi sulla tesi dell'insussistenza del concorso dell'imputato nella formazione dell'atto falso en dell'eventuale configurabilità del diverso e meno grave reato di uso di atto falso, al di fuori dell'ipotesi di concorso dell'utilizzatore nella falsificazione.
1.1. Un punto molto importante, che la difesa dell'imputato non ha mancato di evidenziare, fa leva sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale disposta dalla Corte di Venezia ex art.603 cod.proc.pen., con il conseguente ingresso solo nel giudizio di secondo grado alla perizia grafologica d'ufficio, e mira a neutralizzare l'argomento della «doppia conforme» pronuncia di condanna in sede di merito, che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, consente la reciproca integrazione delle due conformi motivazioni che si siano espresse sullo stesso materiale probatorio. Tale integrazione fra le motivazioni delle conformi sentenze di primo e di secondo grado, non è infatti consentita allorché il giudice dell'impugnazione, per superare le critiche mosse al provvedimento di primo grado, abbia individuato atti a contenuto probatorio mai prima presi in esame (Sez. 2, n. 318 del 21/12/2006 dep. 2007, NT, Rv. 23569001; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013 - dep. 2014, Nicoli, Rv. 25843201, resa appunto in fattispecie in cui era stata disposta perizia collegiale in grado di appello. Conformi: N. 318 del 2006 Rv. 235690, N.19710 del 2009 Rv. 243636, N. 44765 del 2013 Rv. 256837). Il limite, del resto, è logico poiché il fondamento della rilevanza della duplice conforme pronuncia, quale presupposto per l'integrazione dei contenuti motivazionali delle decisioni di merito, riposa sull'esame dello stesso materiale istruttorio da parte di entrambi i giudici, provocato dalla devoluzione determinata dalla proposizione dell'appello. E tuttavia le stesse considerazioni e il principio stesso che le ispira impongono di enucleare un
contro
-limite alla preclusione dell'integrazione delle due motivazioni: nulla infatti impedisce la parziale integrazione delle motivazioni 13 addotte con riferimento al comune materiale istruttorio, suscettibile di autonoma considerazione, esaminato dall'uno e dall'altro giudice del merito. Pertanto l'integrazione fra le motivazioni delle conformi sentenze di primo e di secondo grado, è consentita anche quando il giudice dell'impugnazione, per superare le critiche mosse al provvedimento di primo grado, abbia individuato atti a contenuto probatorio mai prima presi in esame, purché in relazione alle sole parti della motivazione che abbiano esaminato e valutato in modo conforme atti a contenuto probatorio comuni ai due giudizi. Ciò significa, nel caso concreto, che le conformi valutazioni delle prove logiche e dichiarative effettuate dai Giudici del merito possono integrarsi fra loro in un tessuto unitario.
1.2. A più riprese il ricorrente insiste nel proporre in termini rigorosi e ineludibili quest'alternativa: o la prova scientifica dimostra che la scheda testamentaria 9/9/1999 non è stata vergata dalla mano di RI NT, e allora tutte le argomentazioni aliunde fondate sulla maggior o minor plausibilità dell'investitura ereditaria in capo a NO CA e sulle modalità di ritrovamento del testamento sono ultronee;
oppure la prova scientifica dimostra che la scheda testamentaria 9/9/1999 è stata vergata dalla mano di RI NT, e allora tutte le citate argomentazioni sono comunque inconferenti, perché, plausibile o meno che fosse tale condotta, RI NT l'ha posta effettivamente in essere. L'argomento è suggestivo ma fuorviante, anche perché inficiato da un eccesso di fiducia nella prova scientifica desumibile dai pareri dei grafologi. Questa Corte infatti ha avuto occasione di precisare, del tutto condivisibilmente, che l'accertamento peritale grafologico è fortemente condizionato dalla valutazione soggettiva del suo autore piuttosto che da leggi scientifiche universali, e ne ha tratto il corollario della necessità di una accurata e rigorosa giustificazione delle ragioni di adesione all'una piuttosto che all'altra valutazione. (Sez. 5, n. 23613 del 09/05/2012, Presicce, Rv. 25290401). Pertanto, del tutto correttamente, i Giudici del merito hanno fondato la loro decisione sull'integrazione di due versanti di materiali probatori, quello tecnico- scientifico, proveniente dall'indagine più prettamente grafologica, e quello logico indiziario, relativo al contesto circostanziale in cui la redazione della scheda sarebbe avvenuta. Qualche elemento di incoerenza rispetto alla predetta rivendicazione di autonoma attendibilità della prova scientifica si annida nelle argomentazioni del ricorrente circa la rilevanza degli elementi extra-grafici (farmaci, malattia, emozioni, strumento) incidenti sulle caratteristiche dello scritto, che proprio perché giustificano occasionali divergenze della produzione grafica rispetto allo 14 stile scrittorio abituale, implicitamente finiscono con lo svalutare il valore probatorio della verifica a favore della contestuale considerazione di elementi di prova di altro genere. Tant'è che questa Corte ha ripetutamente affermato che la prova della falsità del documento può essere fornita in modo diverso dalla perizia grafica: In tema di falsità, allo scopo di accertare la sussistenza dell'elemento oggettivo, non può ritenersi sempre indispensabile l'espletamento della perizia grafica, la quale, per altro, ha valore solo di indizio. Invero, per il principio della libertà della prova e del libero convincimento del giudice, la certezza della falsità del titolo può anche essere desunta da altri elementi.» (Sez. 5, n. 10363 del 14/04/1999, Zangrilli A, Rv. 21418801; Sez. 2, n. 12839 del 20/01/2003, Rinaldi, Rv. 22474401; Sez. 5, n. 42679 del 14/10/2010, Geremia, Rv. 24914301).
1.3. Il ricorrente lamenta che la Corte di appello di Venezia abbia fatto proprie le conclusioni di falsità della scheda testamentaria del 9/9/1999 a firma RI NT, raggiunte dal perito MB GH, limitandosi a evidenziare l'adesione da parte del consulente della parte civile prof. Cristofanelli, liquidando in modo estremamente generico le conclusioni opposte del consulente della difesa, dott. Candeo, e ignorando le serrate ed argomentate critiche da lui rivolte alla perizia d'ufficio. In sintesi - secondo il ricorrente la Corte aveva del tutto omesso di motivare sulle ragioni per cui aveva ritenuto condivisibili le conclusioni della PE GH e non aveva viceversa ritenuto condivisibili le critiche sollevate dal Consulente della difesa;
sarebbe stato così violato il canone fondamentale di giudizio che consente la condanna solo nel caso sia stato superato ogni ragionevole dubbio e, in particolare, in tema di valutazione di perizie grafologiche discordanti, impone la rigorosa e accurata giustificazione delle ragioni di adesione all'una o all'altra valutazione. Siffatta censura risente dell'impostazione generale che riserva alla prova scientifica grafologica un ruolo essenziale e, in prospettazione, potenzialmente esclusivo, circa la ricostruzione della genuinità о meno della scheda testamentaria 9/9/1999 (il che richiede in buona sostanza di accertare se il 9/9/1999 RI NT redasse e sottoscrisse quel foglio recante il testamento olografo che istituiva NO CA, definendolo «mio figlio», unico erede della sua enorme fortuna). Si è detto che la prova relativa avrebbe potuto essere fornita con ogni opportuno strumento utile a suffragare il libero convincimento del giudice e non necessariamente attraverso una valutazione di preparati e capaci grafologi, che, per quanto esperti della materia, esprimono un giudizio in definitiva probabilistico e fortemente intriso di profili soggettivi e quindi opinabili. 15 E' evidente, per esempio, che una prova, se non decisiva almeno determinante, per opinare in un senso o in un altro sarebbe stata rappresentata da una dichiarazione certamente proveniente da RI NT che confermasse o escludesse la paternità della redazione del documento ovvero la dichiarazione di un testimone al di sopra di ogni sospetto che avesse assistito alla redazione del documento da parte di RI NT o del falsario. La Corte territoriale non si è sottratta a tale approccio motivazionale, così come prima aveva fatto pure il Tribunale patavino, accompagnando la valutazione grafologica con una serie di argomentazioni ruotanti intorno ai temi della plausibilità dell'istituzione testamentaria, alla verosimiglianza del preteso agire di RI NT e alla condotta successiva di NO CA. Comunque, anche in ordine alla rilevanza ascritta alla perizia della dott.ssa GH, la Corte di appello, sia pur concisamente e certo in modo più sbrigativo rispetto alle riflessioni elaborate dal Giudice di prima cura, ha manifestato la propria adesione alla tesi sostenuta dal RI d'ufficio, segnalando il pieno e integrale consenso al riguardo espresso dal Consulente di fal ford parte civile Fondazione Opera Immacolata Concezione onlus, prof.Cristofanelli, e sottolineando che le considerazioni del RI d'ufficio erano anche state sottoposte alle parti nel contraddittorio dibattimentale. Non possono poi essere trascurati ulteriori elementi: il fatto che il parere della dott.ssa GH corrispondeva a quello formulato dal Consulente tecnico del Pubblico Ministero e a quello dei due Consulenti di parte civile, che erano stati posti a base della sentenza di primo grado, disattendendo motivatamente la diversa opinione delle Consulenti dell'imputato, sicché la rinnovazione istruttoria disposta in appello non aveva affatto sconfessato gli elementi tecnici di valutazione utilizzati dal primo Giudice;
l'intrinseca maggior fragilità di un approccio possibilista, quale quello caratterizzante aspetti importanti della consulenza di parte del dott.Candeo, che mirava a neutralizzare le divergenze grafiche in una logica di variabilità di modelli di scrittura, per giunta pesantemente influenzati da elementi esterni, che inevitabilmente sfociava in una oggettiva incertezza delle affermazioni compiute;
la particolare attendibilità delle valutazioni provenienti dal RI d'ufficio rispetto a quelle espresse dai Consulenti di parte. A tal riguardo questa Corte ha ripetutamente affermato che il giudice di merito che intenda discostarsi dalle conclusioni del RI d'ufficio è tenuto ad un più penetrante onere motivazionale (Sez. 5, n. 9831 del 15/12/2015 - dep. 2016, P.G., P.C. in proc. Minichini e altri, Rv. 26756601; Sez. 6, n. 5749 del 09/01/2014 Homm, Rv. 25863001; Sez. 1, n. 25183 del 17/02/2009, Panini, Rv. 243791; Sez. 4, n. 34379 del 12/07/2004, Spapperi, Rv. 229279; Sez. 4, 16 n. 4803 del 27/11/2002, Carrara, Rv. 223512; Sez. 1, n. 11706 del 11/11/1993, Carrozzo, Rv. 19607601). Nel più recente arresto del 2015, sopra citato, la Corte ha evidenziato la diversa posizione processuale dei Consulenti di parte rispetto ai Periti, essendo i primi, a differenza degli altri, chiamati a prestare la loro opera nel solo interesse della parte che li ha nominati, senza assunzione, quindi, dell'impegno di obiettività previsto, per i soli periti, dall'art. 226, c.p.p.; tale distinzione riverbera nel diverso onere motivazionale gravante sul giudice di merito, il quale, nel caso in cui ritenga di aderire alle conclusioni del RI d'ufficio, non condivise da Consulenti di parte, non dovrà per ciò necessariamente fornire, in motivazione, la dimostrazione autonoma della loro esattezza scientifica e della erroneità, per converso, delle altre;
in tale ipotesi è sufficiente che egli dimostri di aver comunque criticamente valutato le conclusioni del RI d'ufficio, senza ignorare le argomentazioni dei Consulenti;
ragione per cui potrà configurarsi vizio di motivazione solo quando risulti che queste ultime fossero tali da dimostrare in modo assolutamente lampante ed inconfutabile la fallacia di quanto affermato dal RI e recepito dal Giudice.
1.4. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello aveva attribuito indebitamente rilievo nel corpo della motivazione all'abbandono della tesi dell'autenticità del testamento nell'arringa finale della difesa dell'imputato, mentre i difensori avevano preferito affidare la questione al contraddittorio tecnico, peraltro caratterizzato da una lunga memoria di osservazioni critiche e dall'escussione in dibattimento del Consulente della difesa, preferendo concentrare i loro interventi sugli aspetti giuridici del processo. La Corte di appello, però, non ha affatto sostenuto che le scelte difensive circa i temi da sviluppare nell'arringa (scelte, per vero, legittimamente ripetute dinanzi a questo Collegio, laddove la difesa ha preferito illustrare specificamente l'argomento del difetto di prova del concorso del CA nella falsificazione) comportassero il superamento del problema dell'autenticità o meno della scheda testamentaria;
si è limitata, piuttosto, del tutto correttamente, a evidenziare siffatta circostanza, senza assegnarle un valore prettamente abdicativo. Tale circostanza infatti non è priva però di un qualche significato ove si ponga mente al fatto che sulle critiche sollevate nei confronti del suo elaborato la PE d'ufficio, dott.ssa GH, era stata sentita in contraddittorio e aveva risposto in modo esaustivo a tutte le domande che la difesa e la Corte avevano ritenuto di sottoporle.
1.5. Il ricorrente ripropone poi una serie di osservazioni volte a censurare la pretesa sciatteria e oscurità del contenuto della perizia GH, con l'estrapolazione di vari refusi e brani ritenuti non chiari, giustamente considerate irrilevanti da parte del Giudice di secondo grado. Le perplessità 17 manifestate in ordine alla incomprensibilità delle dichiarazioni della PE in sede di chiarimenti in contraddittorio paiono invece del tutto artificiose ed alimentate da incongruenze, ripetizioni, anacoluti, non sequitur, che caratterizzano la lingua parlata e quindi la successiva pedissequa trascrizione della registrazione della deposizione del dichiarante (e che si rinvengono puntualmente anche nella trascrizione delle dichiarazioni degli altri Consulenti di parte e dello stesso dott. Candeo).
1.6. Ampio risalto viene dedicato dal ricorrente alla critica della teoria del falso per «atto simulativo per ricalco pedissequo- lucido diretto» (su probabile progettazione di un collage), prospettata dalla PE e da lui ritenuta errata e fantasiosa. In particolare, il dott. Candeo aveva sostenuto che era indispensabile a tal fine che la carta impiegata dal falsario fosse sufficientemente trasparente, in modo da lasciar intravedere la traccia grafica del foglio sottostante che si intende ricalcare;
nella stessa perizia (pag.45) la PE dava atto dell'opacità e non trasparenza del foglio su cui era stato stilato il testamento;
inoltre il Consulente di parte della difesa aveva contestato la presenza delle tipiche caratteristiche del falso per lucido (allineamento basale, calibro, soste, stacchi, stentatezze). Al proposito il RI d'ufficio nulla aveva saputo replicare ed all'udienza del 21/9/2015, chiamato a fornire spiegazioni sul punto, aveva risposto in totale confusione e in modo del tutto incomprensibile. Si è già detto dell'insussistenza del dovere motivazionale del Giudice del merito di prendere posizione su tutte le specifiche divergenze di valutazioni incorse fra RI e Consulente della difesa, specie in considerazione del collocamento della prova grafologica nel contesto di una ben più complessa e articolata valutazione dei risultati probatori che ha indotto il convincimento della falsità della scheda. L'argomentazione proposta dai ricorrenti, di per sé, non ha una efficacia dirimente perché è rivolta contro la particolare ipotesi ricostruttiva delle modalità di confezionamento del falso, suggerita dalla PE, e non già contro la valutazione di falsità in sé e per sé considerata. In ogni caso, l'incongruenza logica denunciata dal ricorrente non sussiste e scaturisce da un'incomprensione delle argomentazioni della PE;
essa (nel citato passaggio di pag.45 della relazione) effettivamente parla di opacità del foglio utilizzato, ma non sostiene affatto che questo non può essere attraversato dalla luce proveniente da una fonte luminosa proiettata contro di esso dalla parte opposta del foglio rispetto a quella destinata alla scrittura (come è necessario procedere in caso di ricalco per lucido diretto) e assume 18 semplicemente che «il foglio è stato predisposto a non lasciarsi attraversare facilmente dalla luce naturale». In ogni caso in sede di audizione e proprio nel brano riportato dal ricorrente (udienza 21/9/2015, aff.139) la dott.ssa GH risponde a tono, chiarendo che va tenuto in disparte il tema di una eventuale illuminazione da ultravioletti e che occorre invece considerare una fonte di luce normale (vien fatto l'esempio anche con una luce cimiteriale, quindi particolarmente fioca), che invece permette l'operazione («con questa luce bianca eccome.... e «c'è tutto lo stato materiale perché quella carta riceva la luce anche con un sottostante foglio dove ho predisposto una scrittura da ricalcare>>).
1.7. Il ricorrente lamenta poi la contraddizione in cui sarebbe incorsa la PE d'ufficio (pagine 11 e 177 della relazione), dapprima riconoscendo e poi negando la necessità di un approccio extra-grafico alla problematica. Tale contraddizione non sussiste affatto, poiché a pagina 11, nell'esposizione metodologica, in linea generale, la PE assume che alla grafologia forense non deve essere estranea la logica dei fatti e degli avvenimenti e la considerazione degli elementi extra-grafici e dei dati storico anamnestici, per poi soggiungere che per riscontrare «identità di mano» è indispensabile accertare concordanze grafiche sostanziali e spiegare le ragioni di eventuali differenze presenti, mentre, al contrario, per concludere per «diversità di mano» occorre rilevare le discordanze dinamiche sostanziali, superando le apparenti somiglianze materiali, conseguenza di imitazione. A pagina 177, invece, la PE senza affatto ripudiare l'assunto iniziale, si rifiuta, del tutto correttamente, di seguire le argomentazioni del Consulente di parte della difesa, laddove questi propone circostanze volte più che altro a convalidare la plausibilità dell'investitura testamentaria alla luce dei rapporti affettivi fra i due protagonisti della vicenda. Poi, in ordine all'influenza sulla grafia delle patologie accusate da RI NT e dei farmaci da lui assunti, senza ritrattare l'assunto generale (cfr pag.178) ripete che gravi patologie e farmaci correlati possono influire sullo stato fisico e psichico e aggiunge che tale effetto si scorge bene nelle firme patografiche del NT, dopo il 2005, per escludere invece tale fenomeno in precedenza. Ed ancora, la PE nega l'influenza dei farmaci e della malattia, con specifico riferimento all'epoca di asserita redazione (settembre 1999), con motivato e puntuale riferimento alle firme coeve, o immediatamente antecedenti e successive, prive di indici patografici e basandosi altresì sul documentato stato di salute del NT all'epoca, opinando per la limitata estensione e la lentissima crescita del carcinoma prostatico sulla base delle valutazioni acquisite dagli Ausiliari medici. 19 Insistono i ricorrenti lamentando la mancata considerazione di tutta una serie di elementi extra-grafici rappresentati dal Consulente della difesa (uso di penna stilografica, grammatura e rugosità della carta, intimità dell'atto testamentario, emotività, paura del giudizio sociale, tensione, situazione diarroica, effetti collaterali di farmaci, tumore maligno alla prostata), fatta eccezione per due soltanto di essi (condizioni di salute e farmaci). Il punto debole del ragionamento così articolato è che i ricorrenti e il loro Consulente prospettano possibili influenze sullo stile scrittorio di circostanze esterne, connesse alla sfera emotiva, alla solennità dell'atto, al timore del giudizio sociale, di valenza del tutto generica, di cui non è provata l'incidenza nel caso concreto e che tuttalpiù potrebbero giustificare modeste divergenze scrittorie e non certamente dimostrare il contrario di quanto concluso dalla PE e cioè che la scheda provenga dalla mano di RI NT. Tipologia della carta e strumento grafico sono stati invece considerati dalla PE, che ha pure convenuto sull'uso di penna stilografica, sia pur mantenendo una modestissima riserva per il mancato esperimento di ulteriori accertamenti distruttivi, del tutto ininfluente nell'economia della valutazione e della decisione successiva. Sostengono i ricorrenti che la PE avrebbe totalmente abdicato alle sue funzioni, rimettendosi alle valutazioni di due ausiliari, un farmacologo e un oncologo, le cui conclusioni erano state acriticamente recepite in perizia, senza tener conto delle specifiche critiche rivolte e del ruolo attribuito all'ausiliario nell'ordinamento dall'art.228, comma 2, cod.proc.pen. che non consente altro che attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni. Il RI tuttavia era stato espressamente utilizzato ad avvalersi di tecnici specializzati quali ausiliari;
inoltre, in tema di perizia, la «anamnesi», ossia la raccolta di notizie, informazioni o dati necessari ad indirizzare l'esperto verso una diagnosi, costituisce una attività materiale che, non implicando apprezzamenti o valutazioni, rientra tra le operazioni legittimamente delegabili dal perito ad un ausiliario di sua fiducia a norma dell'art. 228, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 11096 del 10/12/2013 - dep. 2014, P. e altro, Rv. 25888801) I ricorrenti trascurano inoltre il fatto che la dott.ssa GH ha fondato il proprio ragionamento su di un elemento che pesa come un macigno, ossia l'assenza di elementi patografici nelle scritture coeve o quasi contemporanee di RI NT. Infine la tesi della PE si basa sugli elementi noti, provati e accertati, mentre manca del tutto la prova di altri fattori che avrebbero determinato la modificazione dello stile scrittorio, sino a renderlo e solo allora, il 9/9/1999 - - deformato in guisa tale da non parere attribuibile alla stessa persona. Si noti, 20 inoltre, che comunque ciò non proverebbe la paternità dello scritto in capo a RI NT.
1.8. I ricorrenti, in tema di scritture comparative, osservano che il Giudice di primo grado aveva ritenuto falso il testamento sulla base delle consulenze di parte e di quella del Maresciallo dei R.I.S., in cui erano state utilizzate almeno dodici sottoscrizioni estranee alla mano di RI NT;
undici di queste, su proposta della Consulente di parte FO, erano state ritirate in blocco dalla PE e la cosa era sfuggita alle valutazioni della Corte, nonostante fosse stata ampiamente sottolineata dal Consulente dell'imputato. La circostanza è del tutto ininfluente, visto che tali scritture non sono state utilizzate come elementi di comparazione alla base dell'elaborato della dott.ssa GH, come, del resto, richiesto dalla stessa difesa del CA. Soggiungono i ricorrenti che la scrittura «C115» (sottoscrizione apposta alla scrittura pubblicata dal Notaio Cardarelli di Padova l'11/2/2009, ossia il verbale di pubblicazione del c.d. «Lodo Presca») proposta dal Consulente dell'imputato era stata indebitamente respinta come scrittura di comparazione, nonostante si trattasse di documento giacente presso pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio ex art.75 disp.att. cod.proc.pen. L'argomentazione non è agevolmente comprensibile e tantomeno l'interesse a proporla: non solo la difesa dell'imputato sostiene che la sottoscrizione RI NT» che compare su tale documento non è di mano del de cuius ma il suo Consulente ha addirittura presentato una denuncia per la ritenuta falsificazione;
la stessa PE d'ufficio, al di là delle ragioni che l'hanno indotta a non ammettere la scrittura di comparazione (ossia la contestazione da parte del Consulente dell'imputato), ha chiarito all'udienza del 21/9/2015, pur con varie cautele dovute al mancato studio specifico della sottoscrizione in questione, di non ritenere autentica quella sottoscrizione, perché all'epoca (2007) il NT per le sue condizioni non era più in grado di apporre quel tipo di firma. Non si coglie quindi la ragione per la quale il ricorrente vorrebbe introdurre fra le scritture di comparazione un documento di cui egli stesso contesta la provenienza dal NT, con un giudizio sostanzialmente condiviso dalla PE. In ogni caso, la lettura proposta dell'art.75 norme att. cod. proc.pen. è palesemente viziata;
possono essere acquisite le scritture di comparazione giacenti presso pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, sul presupposto che esse provengano effettivamente dal soggetto a cui si riferisce la verifica, come è del resto normale allorché esse recano sottoscrizioni apposte in presenza di pubblico ufficiale o comunque autenticate;
non già quando vi sia il dubbio, o addirittura una ragionevole certezza, sulla falsità delle sottoscrizioni, nel caso proclamata dal Consulente dell'imputato e condivisa dal RI. 22 21 1 Si duole il ricorrente del fatto che la PE abbia estromesso dalle scritture comparative anche le pagine di una intera rubrica con copertina blu, adducendo quale ragione solo il mancato accordo tra le parti, elemento questo non richiesto dalla legge, e nonostante la riapertura dell'istruttoria fosse stata disposta in accoglimento della richiesta di utilizzo di tutte le scritture comparative in atti, fra cui quella sopra citata. L'accordo fra le parti è chiaramente presupposto dalla legge laddove ammette le scritture per le quali non vi sia dubbio di autenticità, escludendo quindi quelle non consentite dalle parti processuali, salvo il caso in cui il dubbio alimentato con l'opposizione dell'una o dell'altra sia in concreto superabile. In ogni caso, la parte ricorrente non dimostra la rilevanza della mancata ammissione di siffatta scrittura e, cosa ancor più grave e decisiva, l'inadeguatezza dell'ampio materiale grafologico utilizzato per la valutazione peritale espressa all'esito del contraddittorio. Nulla infine avrebbe replicato la PE alle contestazioni mosse per aver frustrato il contraddittorio, estromettendo la nota scritta dello strumentista prof. Bottiroli e dei ricordi storici assunti ex art.228, comma 3, cod. proc.pen. del medico di base di RI NT, dott. Viaro. La doglianza è a-specifica in quanto non chiarisce, in modo esaustivo ed autosufficiente, il contenuto di tali elementi probatori e, ancore più, la loro influenza sul processo valutativo seguito dal RI.
1.9. La Corte poi, secondo il ricorrente, non avrebbe considerato adeguatamente le gigantesche contraddizioni logiche in cui sarebbe incorsa la PE: a) assumendo che il testamento fosse un falso per lucido diretto quando la carta utilizzata non lasciava passare la luce;
b) sostenendo ad un tempo che RI NT era in grado di realizzare modelli di scrittura differenti adattandoli al momento e al contempo ripudiando ogni possibilità anche teorica in tal senso;
c) giudicando falsa la grafia del testamento perché rivelava caratteristiche grammato-morfiche divergenti dalle comparative senza tener conto di quanto al punto b). Il punto a) è stato esaminato sub § 1.5. Quanto ai punti b) e c), la PE ha effettivamente identificato tre modelli di differenti stili grafici del NT (il corsivo inglese del 1952, lo stile degli anni '60- '70, il modello degli anni '80-'90 in poi), oltre alle scritture patografiche dal 2005 in avanti, ma non ha affatto omesso di valutare la grafia oggetto di verifica alla luce dei differenti modelli considerati.
1.10. La PE sarebbe rimasta incerta sul mezzo grafico utilizzato, nonostante i suoi strumentisti avessero concluso per l'impiego di penna stilografica, adducendo la necessità di accertamenti distruttivi non meglio 22 indicati, con la conseguenza dell'inapplicabilità di tutte le questioni extra-grafiche e di fisica strutturale sollevate dal Consulente della difesa sia nell'elaborato di osservazioni (pag. 50-56), sia in dibattimento (pag. 16-18). La doglianza è infondata perché la PE ha mantenuto una riserva, meramente cautelativa, e ne ha spiegato le ragioni scaturenti dal rigore scientifico, ma ha proceduto alla valutazione sulla base della ragionevole certezza che la scheda in verifica fosse stata effettivamente vergata con penna stilografica, proprio come sostiene la difesa del CA.
1.11. I ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte aveva poi mancato di considerare numerosi temi tecnici segnalati dal Consulente della difesa, rimasti non confutati (cambiamento del calibro e della forma con il rallentare della velocità dell'atto scrittorio;
false affermazioni dell'esistenza di stacchi e riprese fatte dal RIS;
improponibilità della congettura del collage;
parametro grafologico pendente riscontrabile sia nel testamento sia nelle lettere intime di RI NT;
ritmo grafico;
misure tridimensionali del quantum pressorio;
affermazioni di staticità e piattezza pressoria totalmente errate alla luce delle dimostrazioni tridimensionali fatte in olografia conosco scopia dal dott. Dellavalle;
allineamento basale rilevato in maniera errata dalla perita;
punti della lettera «i» non allineata e ripetuti come sostenuto;
le virgolette sulla parola «figlio»; vari errati rilevamenti erroneamente ritenuti divergenti e invece ritenuti convergenti dal Consulente). Così argomentando, i ricorrenti sottopongono alla discussione tutta una serie di problematiche prettamente tecniche sulle quali la PE ha fornito ampia e ragionata motivazione;
tale motivazione, seppur divergente dalle conclusioni del Consulente della difesa, non è stata messa in crisi sotto il profilo logico e razionale dalle censure sollevate, oltretutto non rappresentate specificamente alla dott.ssa GH in sede di escussione a chiarimenti [che si sono concentrati solo sui temi (a) della trasparenza o meno della carta, (b) delle scritture comparative espunte, (c) della falsità o meno della sottoscrizione del NT sul doc.C115].
2. Il secondo motivo, con cui si deduce vizio motivazionale e violazione di legge, è dedicato alla ravvisata responsabilità di NO CA, in concorso con soggetto rimasto ignoto, nella falsificazione del testamento in questione.
2.1. In primo luogo, il ricorrente osserva che la sentenza addebita al CA non già di aver personalmente falsificato il documento ma di aver agito in concorso con l'ignoto autore materiale e poi, del tutto incongruamente, la consequenziale appropriazione indebita (peraltro commessa in precedenza secondo l'ipotesi accusatoria). 23 La censura coglie effettivamente una evidente improprietà espressiva della sentenza impugnata, che non incide peraltro sulla sostanza della motivazione dell'accertamento compiuto;
a pagina 17 la Corte effettivamente parla di conseguente»> reato di appropriazione indebita aggravata con presumibile lapsus calami in luogo di «precedente», come del resto emerge sia dalla complessiva ricostruzione del fatto e dalla datazione dei prelievi indebiti contestati dal luglio 2006 all'ottobre 2008 (su cui amplius infra), sia dalla specifica affermazione formulata a cavallo fra le pagine 21 e 22 della sentenza impugnata, laddove la prolungata attività appropriativa ai danni del patrimonio NT, in vita di costui, viene esattamente (ed ovviamente) situata in precedenza rispetto alla falsificazione della scheda testamentaria in cui il CA è stato ritenuto aver concorso, dopo la morte di RI NT.
2.2. Secondo i ricorrenti le ragioni addotte in sentenza per ritenere non verosimile l'istituzione testamentaria ad erede universale in capo al CA presentavano come pacifiche circostanze che costituivano veri e propri travisamento del fatto.
2.2.1. In particolare l'assunto che i rapporti fra NT e CA fossero essenzialmente lavorativi e che il loro avvicinamento si sarebbe registrato solo in data successiva al presunto testamento, come sostenuto sia dal Tribunale di Padova, sia dalla Corte di appello di Venezia, trascurava tutta una serie di deposizioni che invece avevano delineato un vero e proprio rapporto affettivo (testi AD NC, CE RC, AN AR GO, PA VI, AR ON, TO OR, RI). La recriminazione, fra l'altro piuttosto generica, non coglie nel segno e sollecita dalla Corte di Cassazione una non consentita rivalutazione del fatto storico così come ricostruito in modo conforme dai due Giudici del merito, senza elementi di contraddizione o illogicità manifesta, sulla base di un imponente coacervo di elementi dichiarativi, da cui esulano segni certi e precisi di un rapporto affettivo, per giunta intenso e filiale, fra RI NT e NO CA, già nel settembre 1999, poco prima della quiescenza del CA come dipendente e dell'assunzione da parte sua della veste di autista e factotum di RI NT. I Giudici del merito non disconoscono l'evoluzione nel tempo del rapporto tra NT e CA in termini di crescente fiducia e di graduale responsabilizzazione e neppure la progressiva maturazione di una componente affettiva della relazione, ma escludono motivatamente la sussistenza di elementi per ravvisare fra i due un rapporto affettivo «para filiale», per giunta esclusivo, all'epoca della presunta redazione della scheda e quindi ancor prima dell'inizio del rapporto di 24 collaborazione personale, iniziato solo nel gennaio 2000 dopo il pensionamento del CA dall'azienda. Le circostanze segnalate da parte ricorrente non sono idonee a inficiare la tenuta logica della motivazione, come non lo è la fiducia indubbiamente riposta dal NT nel CA, insita nella stessa scelta dopo il pensionamento come stretto collaboratore personale, che costituisce un elemento del tutto insufficiente, e quindi ininfluente, nella prospettiva di indagine considerata. Il teste Caligara, unico escusso solo in secondo grado, ha apportato solo informazioni generiche e non quotate temporalmente in modo preciso, come del resto finisce per riconoscere lo stesso ricorrente.
2.2.2. I ricorrenti sostengono poi che il fatto che RI NT avesse manifestato l'intenzione di lasciare una parte ingente del proprio patrimonio ad enti benefici e persone care era stato presentato come un dato pacifico, mentre le risultanze testimoniali erano molto più variegate, aggiungono che il NT spesso prometteva benefici che poi si faceva pregare per mantenere e che l'ingente patrimonio era la sua principale attrattiva esibita all'esterno per circondarsi di persone. Anche tale argomentazione sollecita una ricostruzione del fatto diversa da quella ampiamente motivata dai due Giudici del merito (più diffusamente nella sentenza di primo grado, peraltro conforme) con continui riferimenti alle dichiarazioni provenienti dagli amici più stretti di RI NT e dal personale più a suo stretto contatto quotidiano. Aggiunge il ricorrente che il NT ben avrebbe potuto prima istituire il CA suo erede e poi aver deciso di destinare il proprio patrimonio ad opere di bene, avendo provveduto in vita alle sorti del CA, senza però aver avuto tempo, prima della morte, di confezionare il nuovo atto di destinazione programmato. L'argomentazione poggia su di una mera congettura, di emblematica fragilità e scarsa logicità, tanto più in un contesto in cui il NT avrebbe destinato tutto il suo patrimonio a un solo soggetto e nel quale avrebbe avuto nell'arco di nove anni tutto il tempo di riorganizzare diversamente la distribuzione delle sue risorse post mortem, del resto variamente sollecitata da soggetti a lui vicini, come accertato nella sentenza di primo grado. Circa la pretesa assorbenza del tema della genuinità o meno della scheda testamentaria, rispetto al quale il tema della maggior o minor verosimiglianza dell'istituzione si sarebbe palesato inutiliter datum, si è già detto supra al § 1.2. 2.3. Secondo i ricorrenti, il ragionamento probatorio seguito dalla Corte di appello era inidoneo a escludere l'applicabilità dell'art.489 cod.pen., prospettata 25 dalla difesa dell'imputato, poiché tale reato presuppone pur sempre la consapevolezza da parte dell'agente della falsità dell'atto utilizzato (alla cui fabbricazione peraltro non ha concorso). La censura ignora le specifiche ragioni frapposte analiticamente dal Giudice di prime cure e molto più sinteticamente riprese nella sentenza impugnata per ritenere che sicuramente il CA, pur non avendo personalmente provveduto alla falsificazione del documento, aveva agito d'intesa con falsificatore rimasto ignoto: milita in tal senso, da un lato, prepotente argomento del cui prodest»> non potendosi prospettare una valida ragione, diversa da un preciso accordo con lui, che potesse indurre l'anonimo falsificatore ad agire per istituire il NO CA erede unico di una enorme fortuna;
dall'altro, l'assoluta inverosimiglianza della collocazione della scheda in una borsa di cuoio del defunto, già inutilmente esplorata dal CA, che avrebbe quindi potuto non trovarla mai. Quand'anche l'anonimo e autonomo falsificatore avesse potuto agire animato da un suo interesse parallelo all'investitura di un erede purchessia, come azzarda in qualche modo il ricorrente, non si comprende come questi potesse prevedere il ritrovamento di un foglio celato in un luogo in cui già erano state fatte le debite ricerche (cfr sentenza di 1° grado, pag. 17). Ciò a tacer del fatto che l'ipotetico interesse del falsificatore autonomo è stato ipotizzato in modo fragilissimo, poiché non esistevano legati civilisticamente validi che il falsificatore potesse sperare di veder eseguiti dall'erede da lui «beneficato» con il testamento falso, senza alcun preventivo accordo.
2.4. I ricorrenti osservano che la Corte aveva addebitato al CA l'atteggiamento serbato dopo la morte del NT e in particolare l'aver ricercato e contattato gli eredi potenziali, dopo essere stato nominato erede universale, per proporre loro accordi transattivi, mentre la ricerca era stata disposta allorché era curatore dell'eredità giacente dei NT e allorché, come risultava dalla deposizione dell'avv.IN, egli si era premurato di segnalare il nominativo di una cugina altrimenti non reperita. Tanto il Tribunale quanto la Corte hanno messo in rilievo fra i contegni sospetti serbati dal NT dopo la pubblicazione del testamento l'adozione di iniziative transattive per tacitare preventivamente i possibili titolari di pretese alternative e in particolare la decisione di contattare gli eredi legittimi di NT per proporre una transazione (sottovalutando fortemente il patrimonio) senza che vi fossero segnali di petizioni ereditarie da parte loro. L'addebito attiene all'iniziativa transattiva assunta da NO CA verso gli eredi legittimi, ancora quieti e non sospettosi, e non già alla preventiva indicazione al IN (da lui, allora curatore dell'eredità giacente, incaricato di 26 esperire ricerche anagrafiche) di un nominativo di una possibile erede, del tutto inconferente. Nè, a fronte della precisa contraria affermazione contenuta nella sentenza di primo grado, richiamata genericamente in quella di appello, il ricorrente allega e dimostra che alla data dei contatti transattivi avviati con gli eredi legittimi costoro avessero già intrapreso petizioni ereditarie confliggenti con i suoi diritti.
2.5. Osservano i ricorrenti che il rilievo attribuito dalla Corte alle modalità di reperimento del testamento, su cui aveva dichiarato di voler sorvolare, era del tutto generico. Anche in questo caso la debita integrazione delle conformi pronunce di merito nell'esplorazione degli elementi di prova logica induce al rigetto della doglianza. Nella sentenza di primo grado era stato ampiamente illustrato che il luogo di conservazione della busta era del tutto anomalo, tanto più che il NT aveva conservato molto più prudentemente in cassaforte il precedente testamento a favore della moglie (informazione questa condivisa con varie persone), mentre quello a favore di un erede universale privo di vincolo parentale sarebbe stato lasciato in una borsa senza alcuna cautela e senza avvertire nessuno;
inoltre il CA aveva dichiarato di aver già ricercato in precedenza in quella stessa borsa senza trovare il testamento, salvo cercare di spiegare in modo piuttosto artificioso il mancato ritrovamento con l'esistenza di una busta esterna della Antonveneta.
2.6. I ricorrenti rimproverano alla Corte di aver dapprima mostrato di voler prescindere dal c.d. «Lodo Presca» (pag.18) per poi (pag. 19) collegarlo almeno temporalmente alla scoperta del testamento, ignorando totalmente l'avvenuta dimostrazione della falsità del documento C115 (ossia il «Lodo Presca» effettuato dalla difesa attraverso l'elaborato della dott.ssa Cordella, recepita anche dalla PE d'ufficio (a pag.30 della perizia e in corso di audizione del 21/9/2015) che aveva quantomeno riconosciuto che la firma di RI NT non poteva esservi stata apposta ad ottobre del 2007 e che le parti dattiloscritte erano state redatte in epoche diverse. La censura non centra la ratio decidendi. La sentenza impugnata, al pari di quella di primo grado, non attribuisce rilievo di per sé al «Lodo Presca», evidentemente privo di valore giuridico iure civili (non avendo la forma e il contenuto prescritti per un testamento olografo, ossia l'integrale scrittura, datazione e sottoscrizione di pugno del testatore, ex art.602 cod.civ. o per una valida donazione non di modico valore, ossia l'atto pubblico, per giunta presenziato da testimoni, ex art. 782 cod.civ. e 27 art.48 legge 16/2/1913 n.89), anche senza considerare la presumibile falsità della sua sottoscrizione. Le pronunce di merito si limitano invece ad attribuire rilievo alla esibizione del Lodo Presca», quale mero fatto storico, rilevante sia ai fini dello scatenamento della spinta motivazionale in capo al CA per procedere d'intesa con altri alla falsificazione della scheda testamentaria de qua, sia ai fini del significativo valore sintomatico e indiziario ascritto all'incongrua reazione di NO CA, per nulla compiaciuto dall'indicazione a suo favore solo di un lascito in assoluto cospicuo di 700.000 €. La falsità del «Lodo Presca», secondo i ricorrenti, avrebbe spiegato altrimenti i movimenti di coloro che si erano mossi illegalmente per mettere le mani sull'ingente patrimonio, nella prospettiva di una doppia convergente falsificazione del lodo e della scheda testamentaria, perché solo la presenza di un erede poteva permettere di far eseguire i vari lasciti previsti dal lodo. La ricostruzione alternativa poggia su di una serie di illazioni e congetture, scarsamente logiche, che non spiegano né perché il falsificatore avrebbe proprio scelto il CA per investirlo di una immensa fortuna, nella speranza che egli, oltretutto senza alcun concerto con lui, avrebbe poi provveduto ad eseguire disposizioni liberali prive di alcun valore giuridico (si veda supra § 2.5.), né come il falsificatore avrebbe potuto ragionevolmente contare sul ritrovamento di una scheda in un luogo in cui l'ignaro CA aveva già guardato.
2.7. L'argomento del «cui prodest» utilizzato nella sentenza di primo grado e richiamato, ma non tematizzato, dalla Corte, secondo i ricorrenti non avrebbe tenuto conto della molteplicità degli interessi ruotanti intorno al patrimonio NT e non riusciva comunque a superare l'ipotesi di cui all'art.489 c.p. Si è già esaminato il tema nel precedente § 2.3. cui si fa rinvio.
3. Con il terzo motivo, dedicato alla ravvisata responsabilità di NO CA per il reato di appropriazione indebita continuata e aggravata, il ricorrente deduce inosservanza o erronea applicazione dell'art.646 cod.pen. e vizi motivazionali. Le doglianze proposte non dimostrano in modo evidente la sussistenza di ragioni per una immediata assolutoria nel merito, ex art.129, comma 2, cod. proc.pen., ed anzi appaiono non fondate. L'art. 129, comma 2, pur in presenza di una causa di estinzione del reato, prevede la pronuncia di sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere, quando dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste, o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non è previsto dalla legge come reato. 28 La prescrizione dei reati maturata nel corso del giudizio di legittimità è rilevabile a condizione che il ricorso, almeno in parte, sia ammissibile e sempre che non risulti dagli atti la prova evidente prevista dal citato comma 2 dell'art. 129; tale prova deve emergere in modo assolutamente non contestabile, così richiedendo solo una mera constatazione e non già un apprezzamento (Sez. 6, n. 32872 del 04/07/2011, Agulli e altri, Rv. 25090701; Sez. 6, n. 48524 del 03/11/2003, Gencarelli, Rv. 22850301; Sez. 6, n. 48527 del 18/11/2003, Tesserin e altro, Rv. 22850501; Sez. 6, Sentenza n. 12320 del 09/07/1998, P.g. in proc. Maccan U e altro, Rv. 212320); quindi la formula di proscioglimento nel merito può essere adottata solo quando dagli atti risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato e non nel caso di insufficienza o contraddittorietà della prova di responsabilità (Sez. 5, n. 39220 del 16/07/2008, Pasculli e altri, Rv. 24219101). Di conseguenza, qualora la motivazione del giudizio di merito dia contezza delle ragioni poste a fondamento dell'effettuato giudizio di responsabilità dell'imputato, non può nel contempo emergere dagli atti, con la necessaria evidenza, una causa assolutoria nel merito (Sez. 6, n. 48524 del 03/11/2003, Gencarelli, citata).
3.1. E' pur vero che tra il rilascio della procura generale da parte di RI NT a novembre 2005 e il primo versamento del luglio 2006 a proprio favore da parte del CA sono passati 9 mesi, ma tale circostanza è del tutto ininfluente nel contesto della trama motivazionale della sentenza impugnata.
3.2.Gli illeciti accantonamenti sono stati sistematici e reiterati;
l'espressione di modesto valore», puramente valutativa e soggettiva, incide ben poco nell'economia della decisione, essendo pacifico l'ammontare singolo e complessivo dei vari prelievi ed è comunque stata utilizzata dalla Corte in rapporto all'enorme ammontare del patrimonio del NT, solo marginalmente scalfito dalle appropriazioni in questione.
3.3. I ricorrenti insistono poi sulla tesi del consenso di RI NT, ascrivendo alla Corte una contraddizione per aver dapprima affermato la persistente lucidità e vigilanza del NT e poi aver dipinto il controllo da parte sua come meramente generico e facilmente eluso da parte dell'imputato, nonostante che i prelievi effettuati fossero mediamente attestati sui 12.500 € mensili, cifra facilmente identificabile anche in un conto milionario. Le due conformi sentenze di merito hanno indubbiamente dato atto delle condizioni di lucidità mentale del NT e della sua attenzione al tema economico sino alla fine, ma hanno anche tratteggiato, accanto a questa condizione generale, l'attenuata capacità del NT negli ultimi anni di vita di seguire concretamente e nei particolari l'ordinaria gestione delle spese correnti (affidata 29 al CA), progressivamente declinata con il peggioramento delle sue condizioni di salute, con il calo dell'attenzione e l'indebolimento della volontà. E' stato anche messo in rilievo nella sentenza di primo grado il fatto che la posizione del CA gli consentiva di aprire la corrispondenza del datore di lavoro e quindi di filtrarla, sino ad intromettersi anche nelle visite. Inoltre è stata anche sottolineata l'entità relativamente modesta degli ammanchi rispetto al complesso del patrimonio. I ricorrenti sostengono che non era possibile escludere che il NT fosse perfettamente consapevole dei versamenti finalizzati a donazioni a favore del CA. Di tale consenso però non vi è prova e neppure il benché minimo indizio. Si elimini pure l'argomento dell'incompatibilità logica delle donazioni con l'istituzione ereditaria (non avendo ragione di preoccuparsi il NT delle sorti del suo erede universale) per la semplice ragione della ritenuta falsità della scheda 9/9/1999: in ogni caso la misura e le modalità delle dazioni, progressive, sistematiche, frazionate, sono del tutto incoerenti con l'ipotesi proposta, che si sarebbe conciliata con un unico versamento o con alcuni ingenti versamenti e non con lo stillicidio» menzionato nella sentenza di primo grado. I ricorrenti assumono che non era il CA a dover dimostrare il consenso del NT ma era la pubblica accusa a dover dimostrare le appropriazioni;
tuttavia, una volta dimostrata la materialità degli storni di denaro a favore del CA e in minor parte ai suoi famigliari e una volta acclarata l'inesistenza di altre causali giustificative, era invece l'imputato a dover dimostrare, se non il consenso del NT, almeno indizi che lo suffragassero, anche a prescindere dalla evidente nullità civilistica delle pretese donazioni, oggettivamente non modiche, per vizio di forma.
3.4. L'art.129, comma 1, cod. proc.pen. impone al giudice, in ogni stato e grado del procedimento di dichiarare l'estinzione del reato, d'ufficio e quindi anche in mancanza di specifico motivo di impugnazione. Le appropriazioni indebite, concretizzatesi in tutta una serie di prelievi abusivi e riversamenti sui propri conti effettuati da NO CA a partire dal luglio 2006 e finiti un po' prima della morte di RI NT (13 ottobre 2008). La complessiva ricostruzione delle operazioni in entrata e in uscita dai conti correnti del defunto e degli imputati è riassunta nell'informativa della Guardia di Finanza del 22/12/2009 e nelle elaborazioni allegate di cui ai fogli 1-30 prodotti il 28/2/2013 dal P.M., richiamata nella sentenza di primo grado e allegata sub doc.12 al ricorso per cassazione. Da tale documentazione risulta che la prima operazione di prelievo è del 28/4/2006, l'ultima è del 10/10/2008, poco prima della morte di RI NT (13/10/2008); nessuna operazione risulta eseguita successivamente, sicché non 30 ha senso alcuno aver riguardo alla data del 6/12/2008, data di pubblicazione del testamento. Si tratta di singole appropriazioni indebite, come tali contestate e accertate, seppur avvinte dall'unicità del disegno criminoso appropriativo. Ne consegue che la prescrizione è maturata dopo la sentenza di secondo grado. Ai 7 anni e 6 mesi di cui all'art. 161 cod.pen. occorre aggiungere i 272 giorni di sospensione incorsi nel giudizio di primo grado [(a) 8/6/2012-5/7/2012, per impedimento: giorni 27; (b) 9/10/2012-4/12/2012, per impedimento: giorni 56; (c) 4/12/2012-18/2/2013, per impedimento: giorni 61; (d) 10/7/2013- 19/9/2013 per astensione da udienze: giorni 71; (e) 19/9/2013-15/11/2013, per astensione da udienze: giorni 57]. Di conseguenza, anche per l'ultimo prelievo, avvenuto il 10/10/2008, la prescrizione risulta maturata il 7/1/2017. Il necessario annullamento della sentenza impugnata relativamente alle imputazioni di appropriazione indebita perché i reati sono estinti per prescrizione impone l'eliminazione della relativa pena, operazione peraltro agevolmente eseguibile da questo Collegio, tenuto conto dell'aumento di anni 1 per la continuazione con i reati di cui al capo B) disposto nella confermata sentenza di primo grado, a pag.21. 4. Con il quarto motivo subordinato, i ricorrenti deducono vizio della motivazione, in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art.62 bis cod.pen., negate in modo esclusivamente auto-referenziale e non adeguatamente contestualizzato alla situazione personale del CA, senza confrontarsi con le specifiche considerazioni svolte in atto di appello (incensuratezza, comportamento processuale collaborativo, bonifico a favore del Cuamm, benefici agli ex dipendenti con somme pari al TFR non percepito). La Corte ha respinto la censura evidenziando la gravità del fatto commesso e la non comune capacità criminale dimostrata, richiamando la correttezza della valutazione operata dal Giudice di primo grado, che aveva anche sottolineato il comportamento successivo al reato volto all'occultamento e alla appropriazione definitiva dei beni ingiustamente acquistati e privo di qualsiasi segnale di pentimento. La concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità 31 dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza agli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio. (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 - dep. 2016, Piliero, Rv. 26646001). Nella specie i Giudici del merito hanno posto in luce specifiche circostanze reputate ostative nell'espressione della discrezionalità consentita dalla legge e giustamente ancorate alla particolare gravità del reato, ulteriormente enfatizzata dai comportamenti successivi dell'imputato CA.
5. Con il quinto motivo subordinato, i ricorrenti deducono vizio logico in relazione al quantum della pena irrogata, privo di adeguata motivazione dei motivi del rigetto della richiesta della difesa di commisurarla in riduzione sino ai limiti della possibilità di fruire della sospensione condizionale. I Giudici del merito hanno adeguatamente motivato la pena in concreto inflitta, senza necessità di dover fornire una ulteriore spiegazione delle ragioni di una diversa e maggior riduzione quale quella auspicata dal ricorrente.
6. Con il sesto motivo subordinato i ricorrenti deducono vizio della motivazione, in relazione alla mancata riqualificazione del capo A) nel delitto di cui all'art.489 cod.pen. (uso di atto falso). Il punto è stato esaminato e confutato supra al § 2.4. è stata infatti ritenuta a tal fine adeguata la motivazione basata sulla prepotenza logica dell'argomento del «cui prodest», che induceva a ritenere il concorso nella falsificazione del principale ed anzi unico diretto beneficiario, nonché quella fondata sulla totale inverosimiglianza dell'azione di un terzo, per ignote o improbabili motivazioni volta a beneficiare a sua insaputa il CA, ulteriormente resa implausibile dalla scelta della collocazione del testamento falsificato in un luogo in cui avrebbe potuto assai facilmente sfuggire al ritrovamento. La data di dedotta consumazione, indicata in prossimità del momento di pubblicazione della scheda non deponeva affatto a favore della tesi dell'uso di atto falso, rispetto al quale, di per sé, appariva del tutto neutra.
7. Con il settimo motivo subordinato, i ricorrenti deducono vizio motivazionale, in relazione alla somma concessa a titolo di provvisionale alle parti civili, confermata nonostante la contestazione sollevata al proposito non fosse affatto generica (che aveva evidenziato che le parti civili non avevano patito l'attesa e l'incertezza della vicenda giudiziaria perché avevano già concluso prima del processo una transazione che aveva fruttato loro 400.000 € 32 ciascuno e lo scarso grado di prossimità e confidenza che esse avevano con il NT). Secondo la giurisprudenza della Corte in tema di provvisionale, la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l'obbligo di espressa motivazione quando l'importo rientri nell'ambito del danno prevedibile. (Sez. 6, n. 49877 del 11/11/2009, R.C. e Blancaflor, Rv. 24570101; Sez. 5, n. 40410 del 18/03/2004, Farina ed altri, Rv. 23010501), Anche le Sezioni Unite si sono espresse sul punto, affermando che «Il provvedimento con il quale il giudice di merito nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per Cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento.» (Sez. Unite, n. 2246 del 19/12/1990 dep. 1991 Rv. 186722, Capelli). In ogni caso i Giudici del merito hanno adeguatamente motivato la somma concessa a tale titolo con riferimento all'entità delle sottrazioni appropriative e al danno morale patito.
8. Con il primo motivo aggiunto viene ripreso il tema della teoria dell'atto simulativo per ricalco pedissequo lucido diretto.
8.1. Questo presupponeva necessariamente che la carta utilizzata dal falsario per realizzare la scrittura apocrifa fosse sufficientemente trasparente per lasciar passare la luce da sotto in modo da far intravedere la traccia grafica da ricalcare. Ciò non si sarebbe potuto verificare, come ammesso dalla PE GH a pagina 45 della sua relazione in tema di opacità del foglio e non adeguatamente spiegato all'udienza confrontandosi con le obiezioni del dott.Candeo, allorché essa aveva introdotto il tema della luce ultravioletta, alla quale il dott. Candeo non aveva mai fatto riferimento e al quale aveva accennato solo la PE, in modo peraltro incomprensibile, a pagina 47 della sua relazione. Il tema è stato affrontato compiutamente supra nel § 1.6. 8.2. I ricorrenti aggiungono che erano state ignorate le puntuali riflessioni del Consulente della difesa alle pagine 68-72 delle osservazioni in ordine alle caratteristiche di convergenza che un falso ottenuto per ricalco avrebbe dovuto possedere in termini sia di rispecchiamento delle grandezze, ampiezze, assetto, inclinazioni e grafia del modello sia di presenze di esitazioni, stacchi e stentatezze tipiche della riproduzione lenta. Era così insostenibile dire che il testamento era la riproduzione della grafia autografa di RI NT ottenuta per calco pedissequo e al contempo affermare 33 che erano diversi calibro, inclinazione assiale, allineamento sul rigo e sagome letterali. Anche la tesi del ricalco da collage, proposta, per esclusione, dalla PE appariva improbabile e non conosciuta dalla letteratura scientifica, risultando piuttosto da una fusione di tre delle quattro pratiche falsificatorie più note (imitazione per ricalco, imitazione pedissequa, imitazione per lucido, imitazione a mano libera). Inoltre si registrava la mancanze delle anomalie segnalate nella letteratura scientifica che smentivano la tesi della simulazione per ricalco da lucido diretto prospettata dalla PE. Al proposito il Collegio ha già esposto puntuali osservazioni nei precedenti § 1.2., 1.3. e 1.6.; anche a prescindere dall'adeguata motivazione fornita dalla PE d'ufficio e accolta dalla Corte, resta il fatto che la tesi svolta dal ricorrente può tuttalpiù distruggere l'ipotesi peritale sulla tecnica di falsificazione utilizzata ma è del tutto ininfluente per predicare validamente la riconducibilità della scheda testamentaria in questione alla mano di RI NT.
8.3. Quanto alle ulteriori censure riprese nell'ambito del primo motivo aggiunto (pretesa contraddizione in tema di valori di pressione sul foglio, confusione tra i «riverberi chiaroscurali» e la modifica plastica del supporto cartaceo per effetto della forza premente esercitata sulla superficie,) è sufficiente richiamare le ragioni esposte nei precedenti § 1.1., 1.2, 1.3 e 1.11 a sostegno dell'adeguata motivazione ravvisabile nella pronuncia di merito a sostegno dell'adesione alla argomentata tesi del RI d'ufficio.
9. Con il secondo motivo aggiunto, in tema di elementi extra-grafici, i ricorrenti segnalano una serie di elementi da tenere in considerazione circa l'intimità del rapporto intercorrente fra RI NT e NO CA, tratti dalla deposizione dell'imputato, dalle sue agendine (dove il nome di CA e il suo numero di telefono erano evidenziati in rosso), dall'annotazione sull'agendina della data del suo compleanno, dall'indicazione del suo nome di battesimo soltanto oppure seguito, ma più in piccolo, dal cognome, dalle espressioni affettuose utilizzate per auguri e ringraziamenti vari. Si tratta però di circostanze di modestissimo valore indiziario che attestano l'esistenza di rapporti cordiali e financo affettuosi fra il NT e il CA, oltretutto da datare e articolare nel tempo, assolutamente inidonee a scalfire la minuziosa ricostruzione, anche diacronica, dei rapporti fra i due, contenuta nelle due sentenze di merito pronunciate in questo giudizio. 34 10. Con il terzo motivo aggiunto in tema di scritture comparative, i ricorrenti rammentano che il dott. Candeo aveva sollecitato l'esclusione del documento «C115», a cui non si era opposta la Consulente tecnica di parte civile dott.ssa Fogarolo, sia pur senza voler riconoscere l'apocrifia della sottoscrizione. Inoltre la parte civile FO tramite il suo Consulente aveva ritirato le scritture comparative C1- C11 adducendo l'intento di non semplificare il lavoro al RI in modo non credibile e perseguendo solo lo scopo di non riconoscere le abnormi inesattezza compiute nel procedimento di primo grado. I ricorrenti osservano che la PE GH aveva riferito l'esclusione delle scritture C1-C11 al mancato accordo fra le parti, privo di rilevanza in sede penale. Sul punto si è già risposto supra al § 1.8. 10.1. I ricorrenti aggiungono che l'organo titolato a dichiarare la falsità in giudizio della firma «C115» era la Corte di appello e non il RI: tuttavia la scrittura C115» non era l'oggetto del giudizio, ma semmai una prova;
la PE l'ha giustamente estromessa dalle scritture di comparazione e il ricorrente, che ne ha denunciato la falsità, non è legittimato a dolersene. 10.2. Secondo i ricorrenti la PE aveva omesso di valutare la capacità di adattamento grafico del NT, non esaurita nell'ambito delle scritture comparative acquisite, di considerare le peculiarità emotive dell'atto solenne di redazione del testamento olografo e di procedere a un esame comparativo con scritture redatte in momenti parimenti morbosi. Le censure riprendono quelle già esaminate nel corso del § 1.7. y e b o L 11. Il rigetto del ricorso agli effetti civili, nonostante il parziale annullamento quanto alla condanna inflitta per il capo B) in conseguenza dell'estinzione del reato per prescrizione, comporta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parti civili. Tali spese possono essere congruamente liquidate: (a) a favore della parte civile Opera Immacolata Concezione Onlus in € 2.000,00 oltre accessori di legge;
(b) delle parti civili IU ZU ed altri, assistite dall'avv.Tiengo in complessivi € 4.000,00= oltre accessori di legge;
(c) della parte civile AR ZU in € 2.000,00= oltre accessori di legge;
(d) della parte civile EN TO in € 2.000,00= oltre accessori di legge;
(e) della parte civile NO TA, in € 2.000,00= oltre accessori di legge.
P.Q.M.
35 Annulla l'impugnata sentenza limitatamente al reato di cui al capo B) perché estinto per prescrizione. Elimina la relativa pena di anni uno di reclusione. Rigetta il ricorso nel resto nonché agli effetti civili. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Opera Immacolata Concezione Onlus in € 2.000,00= oltre accessori di legge, dalla parte civile ZU IU ed altri, assistita dall'avv. Tiengo liquidate in complessivi 4.000,00= oltre accessori di legge, dalla parte civile ZU AR, liquidate in € 2.000,00= oltre accessori di legge, dalla parte civile TO EN che liquida in € 2.000,00= oltre accessori di legge, dalla parte civile TA NO, liquidate in € 2.000,00= oltre accessori di legge. Così deciso il 13/2/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Umberto Luigi Scotti PA TO Bruno Logcoeuri F ковр कर DEPOSITATA IN CANCELLERIA adid 20 APR 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Come tune wese 36 6 3