Sentenza 7 aprile 1989
Massime • 4
In tema di associazione per delinquere, esulano dal paradigma della norma di cui all'art. 416 cod. pen. sia il fine di instaurare il dominio della societas, sia quello di infiltrazione nel mondo economico e sia, infine, l'accumulazione di capitali da parte degli associati. (nella specie, relativa a rigetto di ricorso, è stata ritenuta del tutto irrilevante la circostanza denunciata dai ricorrenti dell'insussistenza di qualsiasi prova in ordine a detti elementi).*
L'ordinanza di rinvio a giudizio sottoscritta da due giudici istruttori non è affetta da nullità. ( Conf mass n 170080; ( Conf mass n 176329; ( Conf mass n 179303).*
L'associazione per delinquere è un reato di pericolo, che è già perfetto non appena si è creato il vincolo associativo e si è concordato il piano organizzativo per l'attuazione del programma delinquenziale, del tutto indipendentemente dalla concreta esecuzione dei singoli delitti. Come tale, detta figura criminosa non consente - come, d'altronde, tutti i reati di pericolo - l'ipotizzabilità del tentativo. Invero, gli eventuali Atti, diretti alla formazione di una associazione per delinquere, o sono meramente preparatori e non interessano la sfera giuridico-penale, ovvero hanno il carattere della idoneità ed inequivocità e determinano la consumazione del delitto, perché, dal loro venire ad esistenza, è già compromesso l'ordinato svolgimento della vita sociale e si è, quindi, attuata la minaccia all'ordine pubblico. (nella specie erano stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione circa il diniego di ritenere l'ipotesi del tentativo, essendo mancata qualsiasi prova in ordine alla consumazione dei reati - fine). ( V mass n 178420).*
Secondo la regola collaudata dall'esperienza, più dichiarazioni di accusa, ove siano intrinsecamente attendibili e sia possibile escludere collusione tra i dichiaranti e condizionamenti di qualsiasi specie, si integrano e si rafforzano reciprocamente, acquistando la Rilevanza probatoria necessaria a condurre ad un giudizio di certezza. (nella specie è stata ritenuta corretta la valutazione dei giudici di merito che avevano fondato la decisione di colpevolezza sulle dichiarazioni di accusa rilasciata da ben tre "pentiti", di cui era stata ampiamente valutata l'attendibilità intrinseca ed il riscontro esterno era stato individuato nella piena concordanza di tutte le dichiarazioni).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/1989, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 7 aprile 1989 |
Testo completo
1 30 AL
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 7.4.1989
LA CO SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I PENALÈ SENTENZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. +491
Dott. Presidente GIUSEPPE SORRENTINO
1. Dott. GIORGIO Consigliere REGISTRO GENERALE BUOGO
2.
» N. 29187/88
» NZ VA
3. AN LA NN
»
.
4. AR OM
»
»
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) OM OR;
2) NA GI;
3) ZZ OL;
4) RI GI;
5) CA UI;
6) IA FR;
7) DE CE IU;
8) EI IO;
B 9) RI IU;
10) OM GI;
11) NN LD;
12) MU IU;
13) RO OS;
14) AN EL ET;
15) ROGOLI IU;
16) AR AV;
17) NT LE;
18) RU IN;
19) BB AL;
20) EL DO;
21) NG AL;
22) NE FR;
23) SO UI;
24) VI FA;
25) LA TO EL;
26) IN IU;
27) TE RI;
28) LL ER;
29) IN LI EL;
30) DI SO AS;
31) DA AN;
32) AT GI;
33) LA CORTE IO;
B 34) RC IU;
35) IA IU;
36) GR AO;
37) GR NZ;
38) AN EL;
39) LD UR;
40) CO EL;
41). ST RT;
42) DE IS RU;
43) DE IS AN;
44) UM AN;
45) TE UD;
46) EM 3B 47) NO AN;
48) AN IN;
49) RE RO;
50) ER AS;
51) SE GI;
52) RR FR;
$3)OL GI;
54) IO ON 55) AP TO;
56) VU AL;
57) TO FR;
58) ER NZ;
59) NG OR
60) OI ZZ;
61) OD AN;
62) HI AR;
63) OD GI;
64) OD UD%; 65) DI IO EL;
Mod. 82 A. Spinosi Roma
68) RU UI;
69) RU IU%3B 70) RE TO%;B
71) TE ON 72) ET OS%3B 73) SA
CA 74) MA GI avverso la sentenza emessa il 20.10.1987 dalla OR
d'Appello di Bari
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relaIOne fatta dal Consigliere
Dr. Valente
Udito, per la parte civile l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto
|Procuratore Generale Dr.Tranfo
che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso nei confron-
ti di ON e OG per rinunzia;
il rigetto dei ricorsi nei confronti di AN, NA, SO NC, OL,
LL, EI, LO, ST, BB, La RE,
La OR, SA, ZZ, AN, ON, BR, IS, Er-
pete, SM, TE UD, LO, MA, NI,
DO, NO, De TT RU, MA, NC, Puglie-
se, SC, De TT AN, Vito, Sperduto, STi,
RO, MO, MO UD, MO AN, SS, Di Tul-
lio EL;
inammissibili tutti gli altri per mancata presentaIOne dei motivi.
Uditi i difensori Andrea Guida, AR RM, Achille
Lombardo PI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La OR d'Appello di Bari, con sentenza in data 20 3
- sulla impugna- ottobre 1987, parzialmente riformando zione del P.M. e degli imputati la decisione del
-
Tribunale della stessa città del 24 ottobre 1986, per la sola parte che ancora interessa, dichiarava:
AN OR, LĖ GI, SO OL, De
CE IU, AN GI, AE U BA, Abiu-
so UI, IN IU, LI ER, Lavia-
no IU, LE NZ AN, OR RO,
ZZ GI, AN UI, NC FR, Maz-
zei UR, BR IU, ST OS, Faggia-
no EL ET, OL IU, ON FR,
NI FA, La RE EL, TE EN, Bo-
daro AN, LL GI, La OR RI,
TE IU, DI UR, SM EL,
AN RT, De TT RU, De TT Pan-
taleo, TE UD, RE AN, SC
GI, LO TO, RL FR,
ST GI, MO AN, SS UI, De Pasca-
li LF, TE AT, CI OS e AG Gio-
vanni responsabili del delitto di cui all'art.416 C.P
dichiarava, inoltre, TO AL e MO AN respon sabili del reato di cui all'art. 416 bis C.P. e con-
dannava i suddetti a pene ritenute di giustizia con le conseguenziali di legge.
Quella OR, con la stessa sentenza, assolveva, per insufficienza di prove, AN OR e NA Gio- vanni, in ordine al reato di concorso in spaccio di sostanze stupefacenti%3B LO IU, MA AN,
ER TO, NC IN, GL Gianfran-
co, RI FR, RO ZZ, MO
GI, EN LD, NG AL, RO Pasqua
le, OT AT, RI NZ, HI
AR, Di LI NA, RE TO, Saler-
no AR, MO UD, Di LI EL in ordine al reato di associaIOne per delinquere e SA Mi
chele in ordine al delitto di favoreggiamento perso-
nale; assolveva dallo stesso reato GR AO, con ampia formula.
Secondo quanto ritenuto dai giudici di merito, il processo trovava origine negli accertamenti eseguiti dalle forze di polizia, in ordine alla formazione
di associaIOni per delinquere in varie case circon-
dariali delle Puglie e, segnatamente in quelle di
Bari, Taranto e Lecce, sul modello delle associaIO-
ni di tipo camorristico.
In particolare, per quel che riguarda la zona di Ba-
ri, gli inquirenti apprendevano della esistenza di una "camorra pugliese" nel corso delle indagini svol te in relaIOne al ferimento, nel carcere di quella città, di un noto personaggio della malavita locale. 5
Alle prime notizie, si aggiungevano le dichiaraIOni
di tale CU OR al Magistrato inquirente,
quando, lo stesso;
tratto in arresto per detenzione
e spaccio di sostanze stupefacenti, riferiva della
0 esistenza dell'associazione a sfondo mafioso e dichia rava di avere assistito ad un "battesimo" in Acquavi-
va delle Fonti, nella casa di abitaIOne di tale An- tonio di poi, identificato per AE AN -, nel
corso del quale, il noto pregiudicato locale, AN
OR (detto NZ) aveva affiliato, con un apposito e complesso rituale, tale NA GI.
A seguito di tali rivelaIOni,B 1 Carabinieri effet-
tuavano perquisiIOni nell'abitaIOne del AN e
nell'officina che lo stesso gestiva, in Acquaviva,
insieme al fratello AN ed a SO OL ed, in un armadietto del garage, rinvenivano due quaderni contenenti indicaIOni sulla struttura organizzativa di tipo camorristico e sulle qualifiche degli appar-
tenenti all'associaIOne, formule di giuramento e numerose lettere nelle quali, ricorrevano i termini
"fratello", "compare", "abbraccio", "fratellanza" e
simili.
Accurate perquisiIOni erano effettuate in varie car.
ceri pugliesi, a seguito delle quali erano sequestra-
ti quaderni contenenti formule di giuramento per la
.
. 6
adesione ad organizzaIOni camorristiche;
appunti con l'indicaIOne di cerimonie per l'ingresso di nuo vi affiliati%3B elenchi di aderenti al sodaliIO con indicaIOne dei ruoli e funIOni svolte%3B lettere e
cartoline contenenti espressioni proprie del gergo camorristico%3B lo statuto dell'associaIOne denomina-
ta "Sacra Corona Unita".
Sull'esito delle complesse e laboriose indagini, i
Carabinieri redigevano un rapporto di denunzia, a
seguito del quale, nei confronti di numerose persone, era iniziato procedimento penale per il delitto di cui all'art. 416 bis C.P. e per vari altri reati-fine.
Nel corso dell'istruttoria, l'imputato RE
AN riferiva dettagliatamente della sua affilia-
IOne in carcere ed aggiungeva che, una volta in li-
bertà, aveva dovuto corrispondere somme di danaro e
piccoli quantitativi di carne a tale BRnte AN,
che si era presentato "come pezzo grosso dell'asso-
ciaIOne".
Tutti gli imputati erano concordi nel negare di aver
inteso di partecipare ad un'associaIOne di stampo mafioso, o camorristico;
molti ammettevano, soltanto,
di essere stati costretti a riunirsi in una specie di consorteria per opporsi alle sopraffaIOni porta- y te nel carcere dai "cutoliani" e per dirimere, in 7
->
modo pacifico, le que stioni che insorgevano tra i detenuti.
Anche l'indagine sulle associaIOni per delinquere costituitesi a Lecce si sviluppava negli stessi ter-
mini e trovava la sua origine in un rapporto dei Ca-
rabinieri di Lecce, con il quale si riferiva
-> per sulla natura, sugli la parte che ancora interessa scopi e sugli aderenti di un'associaIOne camorristi ca, denominata pur essa "Sacra Corona Unita", che ri-
sultava essere stata organizzata anche nel leccese da OL IU, detenuto a Bari e, che, per quel-
la provincia, faceva capo a tale DO AN, ri-
stretto nelle carceri di Lecce.
L'indagine degli inquirenti tarantini - i cui risul- tati erano, poi, inviati, per competenza, al Tribuna-
le di Bari
-T sorgeva e si sviluppava unicamente sul-
le dichiaraIOni accusatorie rese da noti "pentiti"
della camorra napoletana, D'AM AS, BA
AS, IT NZ, AN GU, Incarna
to RI ed altri, dalle quali emergeva che in Puglia si era verificata un'espansione del fenomeno camorri stico napoletano, dapprima a mezzo di singole adesio ni alla N.C.O. e, successivamente, con "legalizzaIO
ni" di massa.
Anche per i numerosi denunciati a seguito delle di- - 8-
chiaraIOni dei pentiti, era iniziato procedimento penale per il delitto di cui all'art.416 bis C.P.,
ma, prima il Tribunale e, poi, la OR d'Appello, ri-
tenevano provata l'adesione alla N.C.o. soltanto di po chi elementi della malavita locale, tra i quali
TO AL e MO AN - nei cui confronti ritene-
(vano ricorrente l'ipotesi delittuosa di cui all'art.
-, mentre per altri, tra i quali Sperlun 416 bis C.P.
to FR, STi GI e FE EL,
affermavano che l'attività camorristica si era esau-
rita in epoca antecedente all'entrata in vigore del-
la legge 13.9.1982 n.646, istitutiva della nuova ipo tesi delittuosa.
Avverso l'indicata sentenza, hanno proposto ricorso مجھے
per CassaIOne gli imputati menIOnati in epigrafe.
Di questi, AN, EN, AE, NG, IU, Car-
Cinquepalme, dinale, LI, GR, LE, OR, RO,
OT, RI, HI AR, Di LI Na-
zario, De PA, RE TO, TE AT,
CI e RN non hanno presentato motivi;
Con-
taldo e AG hanno rinunziato all'impugnaIOne e tutti gli altri hanno dedotto motivi vari, di natura processuale o sostanziale, riferentisi a questioni 14
I
ין
ו
י
di indole generale, ovvero a situaIOni particolari.
|1
11
CONSIDERAZIONI IN DIRITTO Rileva, in via preliminare, questa OR che vanno dichiarati inammissibili i ricorsi proposti da AN
GI, EN LD, AE DO, NG AL, Abiu-
so UI, IN IU, LI ER, Cinque-
palmi ER EL, GR AO, LE NZ
AN, OR RO, RO AS, OT
AT, RI NZ, HI AR, Di Tul-
lio NA, De PA LF, RE TO, Er-
pete AT, ET OS e RN AR, in quan-
to, a sostegno degli stessi, non sono stati presenta-
ti motivi, nonostante la rituale notifica degli avvi-
si di cui all'art. 151 c.p.p.
Inammissibili sono pure i ricorsi di ON AU
IO e AG GI, giacchè gli stessi, con dichia-
raIOni ritualmente rese, hanno rinunciato all'impu-
gnaIOne.
Egualmente inammissibili sono da ritenersi, poi, i ricorsi proposti da De CE IU, LO Giusep
pe, AG EL ET, SS IN, IA
IU, NI FA, DO Antonio, Di Tom-
maso AS, SA EL, RO ZZ,
MO GI, MO UD, SS UI e SS
IU, perchè i motivi dedotti difettano del requi sito della specificità, richiesto, a pena di inammis-
sibilità, dal 7° comma dell'art.201 c.p.p. - 10 -
Al riguardo, va ribadito che i motivi di impugnaIO- ne, nella prospettiva dell'art.201 c.p.p., possono considerarsi specifici soltanto quando si articolano nell'esposiIOne, anche concisa, delle specifiche censure, che si intendono muovere ai singoli punti della decisione gravata e, nell'indicaIOne degli elementi, di fatto e di diritto, che, in relaIOne
al ragionamento logico contenuto nel provvedimento impugnato, si intendono porre a base delle argomen-
taIOni critiche, perchè, soltanto in tal modo, si pone, il giudice dell'impugnaIOne specialmente se di legittimità - in condiIOne di verificare e controllare la validità, ° meno, di ciascuna censura attraverso il raffronto delle argomentaIOni di ri-
fiuto della decisione impugnata ed il discorso giu-
stificativo di questa
- Ne consegue che, non possono
-
ritenersi specifici, tra l'altro, i motivi che propo- nendo censure sotto il profilo dei vizi di motivaIO ne contengano unicamente affermaIOni apoditti-
che e di principio, prive di riferimento specifico alle argomentaIOni svolte nella motivaIOne, quali,
inevitabilmente, si riscontrano nei motivi dedotti
contestualmente alla dichiaraIOne di impugnaIOne
in relaIOne a vizi della motivaIOne, dato che que-
sta, al momento dell'enunciaIOne, ancora non è Co- 11
-P
nosciuta.
In relaIOne a siffatti principi, sono da considerar-
si generici i motivi di ricorso di De CE, Lavia-
no, Di MA e SS IU, perchè attinenti al-
la motivaIOne della sentenza impugnata e dedotti con testualmente alla dichiaraIOne di ricosto, nonchè
i motivi di ricorso presentati nell'interesse del
AG, di RU IN, del NI, del DO,
di MO GI, di MO UD, di SS Lui-
gi, e del RO, perchè, tutti, contenenti unica-
mente generiche affermaIOni di rifiuto della motiva-
IOne adottata, in relaIOne alla valutaIOne delle prove.
Infine, devono ritenersi, pur essi, generici i motivi dedotti per LO IU e SA EL, perchè
non riferentisi, in modo specifico alla posiIOne
processuale dei due riguardano, invero, anche altri ricorrenti - ed alla decisione finale (assoluIOne
per insufficienza di prove) adottata nei loro confron ti.
Passando all'esame dei ricorsi ammissibili, per ragio 2
"
ni di logica sistematica, ci si occuperà, per primo,
-
"
delle questioni di natura processuale, che, sebbene 14
"
1
"
proposte soltanto da alcuni ricorrenti, hanno portata
+4
"
14
generale, quindi, delle questioni di diritto sostan- יי
14
"
-"
" 12
-
ziale aventi, pur esse, carattere generale ed, infi-
ne, delle questioni attinenti alle singole posiIO-
ni processuali.
Nell'ambito delle prime, va ricompresa l'ecceIOne
di nullità dell'ordinanza di rinvio a giudiIO, de-
dotta dal MO Antonino, sul rilievo che la stessa,
pur riservata a giudice istituIOnalmente monocrati-
CO, risultava sottoscritta da due giudici istruttori,
integrandosi, in tal modo, la ragione di nullità spe-
cificamente sancita dall'art. 185, comma 1°, c.p.p.
Pur se l'assunto del ricorrente trova riscontro ne-
gli atti processuali in quanto l'ordinanza di rin-
vio a giudiIO è effettivamente sottoscritta da due
Giudici Istruttori, delegati entrambi per il compi-
mento dell'istruttoria formale, deve, tuttavia, rile-
varsi che la dedotta nullità non sussiste.
Come questa OR ha già avuto modo di affermare
(Sez.1 , 4.3.1985 n.303, ric. Trombin ed altri), per l'espressa diIOne letterale della norma, 1'art. 185
c.p.p. eleva a motivo di nullità l'inosservanza C.1°
delle norme stabilenti il numero dei giudici che de-
vono partecipare all'emissione della decisione, solo con riferimento ai collegi giudicanti e, perciò, già
in relaIOne a tale profilo, resta esclusa la nulli-
tà per i provvedimenti da emettersi dai giudici mono - 13 -
cratici.
Ma com'è stato giustamente osservato, l'insussisten-
za della nullità discende anche dalla consideraIOne
che, poichè, sempre con riferimento alla partecipa-
IOne dei giudici facenti parte del collegio giudi-
'cante, è stata inserita, nel connettivo ordinamenta-
le processuale, una norma specifica (l'art. 473, 2°
comma c.p.p.) sancente, quale causa di nullità, la
partecipaIOne alla deliberaIOne della sentenza di un numero di giudici superiore a quello stabilito nor mativamente, la portata dell'art. 185 c.1° c.p.p.,
quale previsione generale di nullità deve essere li-
mitata alle sole ipotesi di partecipaIOne alla deli-
beraIOne delle sentenze di un numero di giudici in-
feriore a quello prescritto. Da tanto ne discende che, mentre, per la ragione sue-
sposta, non è applicabile, al caso di specie, la nor "
ma generale di cui all'art.185 c.p.p., allo stesso non è neppure applicabile, in via di analogia, la di sposiIOne dell'art.473 c.p.p., data la natura di
"
norma speciale della stessa.
Da parte di AN RT, NC IN, Pu "
+
4
" gliese GI ed altri è stata denunziata la nul
-1
1 lità della sentenza di primo grado, per violaIOne
dell'art. 477 c.p.p., giacchè, in relaIOne alla ri- - 14
tenuta sussistenza dell'ipotesi delittuosa di cui al
1'art. 416 C.P., rispetto a quella di cui all'art. 416 bis C.P P contestata in imputaIOne, non vi era stata una semplice derubricaIOne degli stessi fatti contestati, bensì la condanna per fatti assolutamen-
te diversi, rispetto a quelli contestati.
La doglianza non ha consistenza.
Il ricorrente ha fondata la violaIOne dell'art.477
c.p.p. per mancata correlaIOne tra contestaIOne e
decisione di condanna, esclusivamente sulla considera
IOne che le due fattispecie criminose, in quanto po stulano, per la loro concretizzaIOne, elementi fat-
tuali diversi e distinti, sono da ritenersi del tut-
to diverse tra loro, con la conseguente impossibili-
tà giuridica di ritenere la fattispecie sanIOnata dall'art. 416 C.P. contenuta in quella più ampia di cui all'art.416 bis C.P.
Ora, poichè per l'individuaIOne della violaIOne
del principio di correlaIOne tra la sentenza e la
accusa, ai sensi dell'art. 477, comma 2° c.p.p., è al
fatto, od ai fatti materiali concretamente contesta-
ti che bisogna riferirsi, va rilevato che, al di là
di ogni questione attinente al rapporto tra le due ipotesi criminose, al motivo deve essere risolta se-
condo constataIOni di fatto emergenti dagli atti J 15
processuali, dai quali si evince che tutta la temati- ca della contestaIOne e della difesa degli imputati ha avuto ad oggetto fatti costituenti proprio il sub-
strato dell'ipotesi di cui all'art. 416 C.P donde
- "
l'evidente insussistenza della violaIOne.
Sempre in tema di questioni di indole generale, da parte di vari ricorrenti (SO, Bianchi, Donatiel-
lo, OL, La OR RI, TE, SA, De
TT ed altri) è stata dedotta la violaIOne di legge in ordine alla ritenuta ricorrenza dell'ipote-:
si di associaIOne per delinquere, giacchè della stes sa difetterebbero, nella fattispecie, vari elementi integratori.
Anche tale censura priva di fondamento.
Entrambi i giudici di merito
- le cui motivaIOni
vanno lette in un rapporto di reciproca integraIOne
per l'uniformità di decisione sul punto
-, attraver- So un giudiIO valutativo degli elementi fattuali acquisiti al processo che, in quanto sorretto da proposiIOni argomentative logiche, giuridicamente
• corrette ed esenti da omissioni, 0 travisamenti di sorta, non può subire censure di pura legittimità
-
hanno ritenuto provato che tra numerosi detenuti del-
"
le varie case penali della Puglia si era venuta a 4
costituire un'organizzaIOne, con vincolo associati-
.
1
HE -W 16
avente come scopo la vo a carattere continuativo,
realizzaIOne di una serie indeterminata di delitti concretamente identificati in progetti delittuosi da portare a compimento fuori dal carcere (quali si evidenziavano da lettere di consociati acquisite agli atti), in violenze private ed estorsioni, soprattut-
to a danno di parenti di imputati, che, avendo rese dichiaraIOni compromettenti per la associaIOne,
non si dimostravano disponibili ad una ritrattaIOne, ecc. - con la predisposiIOne dei mezzi occorrenti
per la realizzaIOne del programma criminoso e con
una precisa suddivisione dei compiti a ciascun ade-
rente spettanti, attraverso una forma di organizza-
IOne gerarchico-piramidale.
Quegli stessi giudici, poi, non hanno mancato di ri-
levare che, com'era agevolmente deducibile dalle cerimonie di affiliaIOne e di legalizzaIOne dei nuovi aderenti, doveva ritenersi per certo che, cia-
scun associato, aveva la consapevolezza di operare per l'esecuIOne del programma delittuoso.
Da tanto, sembra agevole dedurre che, correttamente,
è stata affermata la ricorrenza, nella specie, del-
la fattispecie delittuosa di cui all'art.416 C.P.,
posto che questa OR con affermaIOne di princi pio costante, peraltro, unanimemente condivisa dalin - 17
dottrina ha ritenuto che la concretizzaIOne di tai le ipotesi di reato postula la formaIOne e la per-
manenza di un vincolo associativo, a carattere con-
tinuativo, tra tre o più persone, avente come scopo la commissione di una serie indeterminata di delitti con la predisposiIOne dei mezzi necessari per la realizzaIOne del programma criminoso e la consapevo-
1 lezza di ciascun associato di far parte del sodali-
IO e di operare per il compimento del programma de-
·linquenziale prestabilito, senza la necessità di una
effettiva consumaIOne di tutti, od alcuni, dei delit ti rientranti nel programma, trattandosi di reato di mero pericolo.
Sembra appena il caso di rilevare, poi, che esulano dal paradigma della norma in argomento sia il fine di instaurare il dominio della societas, sia quello di infiltraIOne nel mondo economico e sia, infine,
l'accumulaIOne di capitali da parte degli associati ""*]
per cui del tutto irrilevante si presenta la circo-
stanza - denunciata dai ricorrenti _ dell'insussi-
stenza di qualsiasi prova in ordine a detti elementi.
Esaurito l'esame delle questioni di indole generale,
devono, ora, essere esaminati i singoli motivi di ricorso, valutando, ciascuno, nella sua individuali-
tà, con le proprie particolarità. 18 - Il Romano, con un primo motivo di censura, ha dedot-
to il viIO di motivaIOne in ordine all'affermaIO-
ne di responsabilità.
La censura è destituita di giuridico fondamento.
La OR di merito, infatti 1 come già aveva fatto il giudice di primo grado - con motivaIOne adegua-
ta, sorretta da un complesso di argomentaIOni logi- camente e giuridicamente corrette, ha fondato il giu diIO di responsabilità del prevenuto sulle dichiara-
IOni accusatorie, debitamente valutate, sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca, del CU Vit torio e del SI, esattamente rilevando che le stesse trovavano un rigoroso logico riscontro esterno nel contenuto delle lettere inviate dal AN al
SO ed all'Accettura, inequivocabilmente indica-
tivo dell'appartenenza all'associaIOne criminosa,
perchè, tra l'altro, riferentesi a specifici proget- I
ti delittuosi.
Nè può ritenersi che la OR sia incorsa come de--
nel viIO di omessa consi-nunziato dal ricorrente
-
deraIOne di circostanze decisive - tali, cioè, che, ove fossero state esaminate, avrebbero potuto condur-
re ad una diversa soluIOne perchè quelle indica- te - peraltro, in forma quanto mai succinta in ricor- So attengono unicamente ad una diversa valutaIOne 19
degli elementi di fatto delibati dai giudici del me-
rito.
Inammissibile è, poi, il secondo motivo di ricorso,
con il quale si censura l'adoIOne della formula as-
solutoria del dubbio, giacchè con lo stesso, sotto le apparenze di un viIO di legittimità, si deduce unicamente una diversa interpretaIOne di quegli ele-
menti probatori, che, valutati dalla OR di merito,
hanno reso legittima l'adoIOne dell'assoluIOne per insufficienza di prove.
Quanto, infine, al motivo con il quale è stata denun-
ciata la mancanza di motivaIOne circa la determina-
IOne della pena ed il diniego delle attenuanti gene-
riche, per affermarne l'infondatezza è sufficiente rilevare che il giudice di appello, nel fissare la pena di poco al di sopra del minimo edittale e nel ne gare le circostanze attenuanti generiche - che, come si sa, nel quadro della personalizzaIOne della pena,
all' adeguamento di questa al caso concre concorrono ha avendo tenuto presente soprattutto la concreta to -
gravità del fatto in relaIOne alla posiIOne di relativa preminenza che il AN risultava avere assunto nell'ambito dell'organizzaIOne e la perso
nalità dell'imputato
- quale emergeva dai suoi pre-
cedenti penali considerati elementi prevalenti ed
" 1 20 -
assorbenti, rispetto a quelli favorevoli prospettati dalla difesa.
NA GI, con un primo motivo, deduce il vi-
IO di motivaIOne sulla valutaIOne degli elementi afferenti all'affermaIOne di responsabilità.
La censura non ha fondamento.
Anche per il ricorrente in esame, il giudiIO di re-
sponsabilità è stato affidato alle dichiaraIOni ac-
cusatorie del CU, delle quali è stata evidenziate la dovizia di particolari circostanziali ed il riscon tro esterno ricevuto dalle deposiIOni rese dal AE,
nella cui casa era stata celebrata la cerimonia di affiliaIOne.
Tale motivaIOne non può affatto qualificarsi apodit- tica - come vorrebbe il ricorrente - perchè, pur non
contenendo una diffusa e particolareggiata confuta-
IOne del motivo di gravame involgente la critica della valutaIOne degli elementi di prova, offre la
קיון
dimostraIOne chiara che, nel ragionamento logico che sorregge la decisione, si è tenuto conto di tutte le principali e decisive risultanze emergenti dalle acquisiIOni processuali.
Dure Inammissibile è, poi, come per il NA, il motivo di censura riguardante la formula assolutoria adotta ta, in quanto valgono le osservaIOni svolte per il 21
AN, posto che, per il motivo in esame, vi è sta-
to esplicito rinvio alle argomentaIOni svolte nello interesse di tale ricorrente.
SO OL, NC FR, OL IU,
LL GI, EI UR, ST Cosi-
mo, BB AS, La RE EL e La Corte
RI, con un unico ricorso - oltre alla violaIOne deled all'erronea applicaIOne dell'art. 416 C.P. +
la cui insussistenza si è trattato in precedenza hanno denunciato il difetto di motivaIOne, in rela-
IOne alla determinaIOne della pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Il motivo è chiaramente inammissibile, per l'assoluta genericità della sua articolaIOne. Ad individuare tale carattere è sufficiente rilevare che sono state proposte uniche, scarne deduIOni, da valere nei con-
fronti di tutti i ricorrenti in esame.
Non senza tener conto, poi, che, per ciascuno di ta-
li ricorrenti, esiste, nella sentenza impugnata, una
motivaIOne sui punti in contestaIOne, che, seppur succinta, è, tuttavia, adeguata e che taluni (Cape-
stro, BB, La RE ed altri) hanno avuto ri-
14
116
114 conosciute le attenuanti generiche. i-4
:
14
ZZ GI ha dedotto:viIO di motivaIOne in ordi 14
.-4
'
ne al giudiIO di responsabilità.
+
4 22 La censura non ha pregio.
Deve, subito, rilevarsi che il ricorrente, ha formu-
lato doglianze che investono il merito della valuta-
IOne della prova, in tal modo sollecitando una nuo-
va cogniIOne del fatto e, quindi, un'indagine che travalica i limiti istituIOnali di questa OR, il cui esame di legittimità implica, unicamente, la ve-
rifica delle argomentaIOni e delle valutaIOni con-
tenute nella motivaIOne della sentenza, sotto il profilo della loro rispondenza agli schemi astratti della legge ed ai principi generali stabiliti in te ma di interpretaIOne della prova.
Nell'osservanza dei suindicati limiti, deve ricono-
scersi che la OR di merito ha fatto corretta ap-
plicaIOne dei principi giurisprudenziali elaborati sulla valutaIOne delle prove, fondando l'affermaIO ne di responsabilità del ZZ unicamente sulle pro-
ve documentali acquisite (lettere), il cui contenuto appare valutato in modo logico e coerente.
•
Per AN UI e Leone FR, con ricorso uni-
CO, è stato denunziato, con un primo motivo, il viIO
" di motivaIOne in ordine alla ritenuta sussistenza dell'associaIOne per delinquere ed all'adesione dei due alla stessa.
La censura è infondata. 23
L'infondatezza del primo profilo è stata dimostrata nella trattaIOne delle questioni di carattere gene- rale e, quanto al secondo profilo, va rilevato che entrambi i giudici di merito le cui motivaIOni,
quindi, si integrano e si completano 1 hanno dedotto
- con proposiIOni argomentative logicamente corrette e persuasive - l'appartenenza dei due all'organizza-
IOne criminosa dal contenuto di documenti acquisiti al processo, dal quale risultava, in modo incontro-
vertibile, che essi avevano fatto parte del "collegio affiliante", in occasione di riti di affiliaIOne. D'altra parte, non è senza significato che, nel moti vo di ricorso, a riguardo di tale profilo della cen-
sura, sono riportate soltanto generiche ed indimostra te asserIOni di non completo esame delle acquisiIO
ni del processo. Del tutto pretestuose, poi, risultano le censure for mulate in ordine alla misura della pena ed al denega to riconoscimento delle circostanze attenuanti gene-
riche, posto che, ad entrambi i ricorrenti, risulta-
no concesse le attenuanti generiche e la pena è con-
tenuta in limiti di molto più prossimi a quello mi-
nimo edittale, che non a quello massimo.
Per BR IU è stato denunciato il viIO di мо
tivaIOne circa l'affermaIOne di responsabilità e
.
"
TH - 24
-
la censura si presenta sfornita di fondamento.
Anche in questo caso, il ricorrente, a motivo del suo
rifiuto della decisione impugnata, deduce una diver-
sa valutaIOne degli elementi probatori ai quali la
OR di merito ha affidato il giudiIO di responsa-
bilità, con ciò travalicando i limiti istituIOnali del controllo di questa OR di legittimità, che, come si è visto, è limitato alla coerenza, logicità
e correttezza dell'iter logico svolto dal giudice del merito per pervenire alla sua decisione. Orbene, il giudiIO di appartenenza del BR al so-
daliIO criminoso risulta sorretto da un discorso motivo, logico e corretto - ha, tra l'altro, riferi-
mento ad elementi obiettivi del processo, quali il
-· privo di omissio- contenuto di lettere sequestrate ni o di travisamenti di sorta e, perciò, insuscetti-
bile di censure di legittimità.
IS AV ha, pur egli, denunziato il viIO di motivaIOne in ordine agli elementi probatori a suo
carico ed alla valutaIOne relativa agli stessi.
La doglianza non merita accoglimento.
I giudici di appello hanno accertata e dimostrata
la partecipaIOne del IS all'organizzaIOne cri minosa con articolata motivaIOne, fondata su sicuri
- quali, il ritrovamento dati oggettivi di fatto - 25
-
nella sua abitaIOne di una lettera dal significati- vo contenuto ed il rinvenimento di lettere, contenen-
ti espressioni di chiaro stampo camorristico, invia-
-, che tegli da elementi, di spicco dell'associaIOne
,
costituiscono il riscontro, sul piano esteriore, del-
l'attendibilità e della veridicità delle proposiIO-
ni accusatorie formulate nei suoi confronti dal te-
ste SI.
Trattasi, all'evidenza, di motivaIOne che, per il suo rigore logico e per la sua piena rispondenza ai principi svolti in tema di valutaIOne delle prove,
non può essere censurata in questa sede di legitti-
mità.
+
Egualmente privo di consistenza giuridica per le ragioni esposte nel trattare le questioni a caratte-
- deve ritenersi il primo motivo dedotto re generale con ilnell'interesse di MA LE e quale si è denunciata l'erronea applicaIOne dello
F art.416 C.P. per asserita insussistenza degli elemen-
ti integratori della fattispecie criminosa da tale norma sanIOnata.
Non può essere accolto neppure il secondo motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta la violaIOne
di legge,in ordine al diniego delle attenuanti gene-
riche, in quanto, mentre tale diniego è sorretto da
- 26
congrua e corretta motivaIOne, non si scorge il va-
lore che avrebbe potuto assumere, ai fini della deci-
sione, la circostanza indicata in ricorso, che desti-
natario della corrispondenza epistolare presa in con-
sideraIOne per affermare la ricorrenza dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 416 C.P. era il OL Giu-
seppe.
Per TE RI, SM EL ed TE UD
si è dedotta, soltanto, l'erronea interpretaIOne
della legge penale in ordine alla ritenuta ricorren-
za dell'associaIOne per delinquere e l'infondatezza
- proposta negli stessi termini degli dela censura altri ricorrenti - è stata dimostrata più innanzi.
TE IU, con motivi contestuali alla dichia raIOne di impugnaIOne ha proposta la stessa censu- ra dedotta dai ricorrenti più sopra considerati, per cui non occorrono ulteriori argomentaIOni a dimo-
strarne l'infondatezza.
Ha, quindi, denunziato il viIO di motivaIOne in ordine alle prove, sulle quali è stata affermata la responsabilità e tale motivo è da dichiararsi inammis sibile per genericità, secondo quanto si è osservato a proposito dei ricorsi di De CE, IA ed al-
tri.
AN RT, De TT RU, MA AN , - 27
NC IN, GL GI e Sciolti Gio-
vanni, con ricorso comune oltre ai due motivi di '
gi esaminati come questioni di ordine generale, ri-
guardanti, l'uno, la nullità della sentenza di 1°
grado per violaIOne dell'art. 477 c.p.p. e l'altro,
l'erronea interpretaIOne dell'art.416 C.P hanno de
nunciato il difetto di motivaIOne, i primi due e lo
ultimo, in ordine all'affermaIOne di responsabilità
e gli altri circa la formula assolutoria adottata.
Il motivo è da dichiararsi inam missibile per il Du-
ma, il NC ed il GL, in quanto, con lo stesso, è semplicemente enunciato un asserito vizio della motivazione, ma non sono indicate, in dettaglio,
le ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali s'in-
tende fondare il rifiuto della decisione impugnata e ciò
- come si è già visto - costituisce inosservan- za del disposto del 7° comma dell'art.201 c.p.p.
Per il AN, il De TT e lo SC va, in-
vece, rilevata l'infondatezza della censura. Per tutti е tre gli imputati;
l'affermaIOne di respon-
sabilità risulta fondata su una motivaIOne adeguata e corretta sia sotto il profilo logico, che sotto quello giuridico.
si è evidenziato In particolare, per il AN
il valore altamente significativo
- ai fini di ritene- 28
-
re lo stesso aderente al sodaliIO criminoso del contenuto della lettera inviata da ON NO al-
la sua amante e l'assoluta inconsistenza, sul piano della logica, della diversa intepretaIOne che, di tale contenuto, aveva inteso dare lo scrivente. Con- trariamente a quanto asserito in ricorso, poi, non si è trascurata la consideraIOne della circostanza che il ON era stato riconosciuto come partecipan-
te all'organizzaIOne criminosa "Famiglia Salentina",
solo che dalla stessa non si è tratta la conseguenza proposta dalla difesa, essendosi logicamente osser- vato che essa non era affatto incompatibile con l'in-
gresso del ON anche nella più vasta e più consi-
stente associaIOne per delinquere pugliese. Per il De Matteis e lo SC, poi, la prova della loro adesione e partecipaIOne all'organizzaIOne è
stata esattamente, desunta dalle indicaIOni contenu-
te in alcune lettere sequestrate, nelle quali essi erano additati quali componenti di due diversi "movi-
menti" con cui erano stati "legalizzati" i rispetti-
vi mittenti, ponendosi in evidenza come costoro aves-
sero confermato il contenuto di quelle lettere.
De MA AN, con un primo motivo,sha lamen-
tato il difetto di motivaIOne sulla valutaIOne del-
le prove.
_ _ KIMM Pris - 29 -
i
La censura è priva di fondamento.
I giudici di merito le cui motivaIOni, anche in questo caso, si integrano e si completano vicendevol
- hanno fondato l'affermaIOne di responsabili- mente tà del De TT AN per il delitto di parte-
cipaIOne ad associaIOne per delinquere, sulla va-
lenza probatoria scaturente da due elementi fattuali acquisiti al processo:
a) il contenuto di una lettera, nella quale si rife-
risce del consenso che avrebbe dato l'imputato alla affiliaIOne di SM EL;
b) l'accertata partecipaIOne del medesimo alla "ca-
priata" per l'affiliaIOne di RE AN. Da tali dati è stata tratta - con procedimento logi-
co argomentativo, immune da vizi od errori
- la con-
seguenziale deduIOne della partecipaIOne del De
TT al sodaliIO criminoso, che non può definir-
si illogica sol, perchè diversa da quella che preten-
derebbe trarne il ricorrente.
Con un secondo motivo è stata, poi, dedotta la vio-
laIOne di legge ed il viIO di motivaIOne circa il diniego di ritenere ricorrente l'ipotesi del tenta-
tivo, anzicchè del delitto consumato di associaIOne
per delinquere, essendo mancata qualsiasi prova in ordine alla consumaIOne dei reati-fine. 30 -
H Pure tale censura non ha consistenza giuridica. Come questa OR ha già avuto modo di affermare,
il titolo dell'art. 416 C.P., avente come obiettivi-
tà giuridica l'ordine pubblico, limita gli elementi strutturali del reato al solo fatto di associarsi di tre o più persone allo scopo di commettere più delit- ti e considera tale fatto di colleganza criminosa sufficiente a porre in pericolo il bene sociale tu-
telato dalla norma.
L'associaIOne per delinquere è, dunque, un reato di
pericolo, che è già perfetto non appena si è venuto a creare il vincolo associativo e si è concordato il piano organizzativo per l'attuaIOne del program-
ma delinquenziale, del tutto indipendentemente dalla concreta esecuIOne dei singoli delitti.
Come tale, detta figura criminosa non consente Co-
d'altronde, tutti i reati di pericolo l'ipotiz me,
-
zabilità del tentativo.
Gli eventuali atti, diretti alla formaIOne di una
associaIOne per delinquere, ° sono meramente prepa-
ratori e non interessano la sfera giuridico-penale,
ovvero hanno il carattere della idoneità ed inequivo cità e determinano la consumaIOne del delitto, per-
chè, dal loro venire ad esistere, è già compromesso l'ordinato svolgimento della vita sociale e si è, - 31
quindi, attuata la minaccia all'ordine pubblico.
MAG con ricorsi FE TO e RI FR
separati, ma di contenuto identico, per cui vanno trattati congiuntamente, onde evitare inutili ripeti-
¡IOni
- hanno denunziato il viIO di motivaIOne, in ordine all'adoIOne della formula assolutoria del dubbio.
+4
La doglianza non merita accoglimento.
Al riguardo, sembra, anzitutto, opportuno ribadire
!
1
1
che, in tema di sentenza di assoluIOne per insuffi-
cienza di prove, il sindacato di questa Suprema Cor- 1
te deve limitarsi al controllo della motivaIOne sul-
le ragioni del dubbio
- che deve risultare immune da
- come postulano i ri- errori e non può spingersi
- all'esame della fondatezza del dubbio, correnti perchè ciò implicherebbe una rivalutaIOne critica delle prove raccolte e, perciò, un riesame del meri-
to estraneo al giudiIO di legittimità.
Nei limiti discendenti da siffatto principio, va 05-
servato che, per entrambi i ricorrenti in esame, il :|
discorso motivaIOnale svolto deve ritenersi adegua to ed esente da errori o vizi logici, perchè, tra l'altro, evidenzia, in modo coerente, la forza pro-
bante di ciascuno degli elementi riscontrati a cari-
co dei due, e 1doverosamente, ne riconosce la scarsa 32
-
efficacia, tale da non essere in grado di suscitare quella certezza, che deve presiedere ad una decisione di condanna.
RE AN, con unico motivo di ricorso, ha lamentato il difetto di motivaIOne, sotto il profi-
lo della contraddittorietà, in ordine alla valutaIO-
ne degli elementi probatori, sui quali si è affermata la sua responsabilità.
:
La censura non è fondata.
Invero, non sussiste alcuna contraddittorietà. inte-
isa come inconciliabilità sul piano logico-giuridico-
tra l'affermaIOne fatta dalla OR di merito nella parte generale della motivaIOne che "ai fini proba-
tori del presente processo non possono rilevare le lettere antecedenti al 1982" e la valenza probatoria riconosciuta ai fini del giudiIO di responsabilità
emesso nei confronti del RE
- alla missiva spedita dall'imputato e sequestrata a RO Franco,
giacchè tale missiva risulta spedita alla fine del
+
gennaio del 1982.
Non senza tener conto, poi, che l'affermaIOne di responsabilità è stata affidata anche alle "dichiara-
IOni ampiamente confessorie" rese dal RE,
per cui superflua si appalesa ogni ulteriore disqui-
siIOne circa l'efficacia probatoria del documento 33
Per LO TO è stato denunciato soltanto il difetto di motivaIOne in ordine all'affermaIOne
di responsabilità, per omessa consideraIOne della circostanza che, ad ecceIOne del solo documento va-
lorizzato per ritenere la sua partecipaIOne all'or-
ganizzaIOne criminosa, in nessuna delle altre lette- re in sequestro si derivavano elementi su tale assun-
ta partecipaIOne.
La censura è infondata.
Nella motivaIOne riguardante la posiIOne del Cappel
lo non può prospettarsi il viIO di omesso esame di
elementi decisivi
- ossia di tale rilevanza che, avreb bero potuto condurre ad una diversa decisione - in relaIOne alla circostanza indicata in ricorso, per-
chè al contrario essa è stata ben tenuta presente dal giudice di appello, il quale, attraverso un ragio namento logico - che il ricorrente neppure critica
è pervenuto ad accordare sicura forza probatoria al documento considerato "nonostante fosse elemento ununi co", a carico dell'imputato.
TO AL ha, per primo, denunziato il difetto di MO- tivazione e 1'erronea interpretaIOne della legge pe nale, in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art.416 bis C.P., perchè il giudi-
IO di colpevolezza sarebbe stato fondato sulle di- - 34
--
chiaraIOni dei "pentiti", prive di qualsiasi riscontro. La censura è priva di fondamento.
La OR di appello, infatti, con motivaIOne con-
grua, nella quale confluisce una serie di argomenta-
IOni logicamente corrette, ha fondato il giudiIO
di responsabilità del Vutto sulle dichiaraIOni ac- cusatorie rese dai "pentiti" D'AM, BA, Catapa- no e TA, sol dopo averle debitamente valutate,
sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca e ri-
scontrate all'esterno con dati obiettivi e certi qua
-
le, tra altri, l'accertata permanenza dell'imputato nelle carceri di Trani e di Lucera nei periodi di tempo e con le persone alle quali si riferivano i vari episodi narrati dai dissociati .
quindi, riconoscersi la correttezza del proce- Deve,
dimento valutativo delle prove seguito da quella Cor
te, che non può subire censure di legittimità, tanto più che il ricorrente, sotto l'apparente deduIOne di una censura di legittimità, si dilunga unicamente a rivolgere critica alla valutaIOne del materiale pro-
batorio compiuta dal giudice di merito, proponendo una sua diversa interpretaIOne dello stesso e postu-
lando, in definitiva, un ulteriore giudiIO di meri-
to, sicuramente interdetto a questa OR.
'E da dichiararsi inammissibile, poi, il secondo mo 35
tivo di ricorso, riguardante la motivaIOne sulla ri-
tenuta circostanza aggravante, sia perchè la doglian- za è espressa in modo del tutto generico e sia, SO-
prattutto, perchè non risulta che, nei confronti del
TO, sia stata ritenuta ricorrente alcuna circostan-
za aggravante, come ben si evince anche dalla entità
della pena (anni tre di reclusione) a lui irrogata.
Infondata è, infine, la doglianza di viIO della mo-
tivaIOne in ordine al diniego delle richieste atte-
nuanti generiche, avendo la sentenza correttamente " motivato su tale diniega, tra l'altro, con il riferi J mento alla spiccata pericolosità sociale dell'im-
putato, esattamente desunta dai suoi numerosi prece denti penali.
Anche per RL FR è stato denunciato di- 1 fetto di motivazione e violaIOne di legge, in ordine alla valutaIOne delle dichiaraIOni dei "pentiti"
sulle quali è stata fondata l'affermaIOne di respon-
sabilità. Pure tale censura è priva di consistenza.
- le cui motivaIOni, ancora una I giudici di merito volta, si integrano per un quadro di reciproca comple- tezza hanno fondata la decisione di colpevolezza sulle dichiaraIOni di accusa rilasciate da ben tre
"pentiti", di cui è stata ampiamente valutata l'atten- 36 1-
dibilità intrinseca ed il riscontro esterno è stato individuato nella piena concordanza di tutte le di-
chiaraIOni.
Ora tale valutaIOne, nella prospettiva della proposta censura, è da ritenersi del tutto corretta, posto che questa stessa OR ha altre volte affermato
- peral
(ved., tro, a proposito della chiamata in correità
Aruta ed altri), che, tra altre, Sez.1* 6.4.1987
-
secondo la regola collaudata dall'esperienza, più di-
chiaraIOni di accusa, ove siano intrinsecamente at-
tendibili e sia possibile escludere collusione tra i dichiaranti e condiIOnamenti di qualsiasi specie,
si integrano e si rafforzano reciprocamente, acqui-
stando la rilevanza probatoria necessaria a condurre :
ad un giudiIO di certezza.
STi GI ha lamentato, anch'egli, viIO di mo-
tivaIOne in ordine alla valutaIOne degli elementi
"
di prova afferenti l'affermaIOne di responsabilità.
La censura è infondata. :
Benvero, i giudici di merito, applicando correttamen-
te i principi enunciati in tema di valutaIOne delle prove, hanno affermata la partecipaIOne del prevenu-
to all'organizzaIOne criminosa sulla scorta delle dichiaraIOni, in tal senso rese dal D'AM e dal Bar-
ra, dopo averle, giustamente, ritenute concordi, det 37
tagliate e specifiche, nonchè accompagnate e convali―
date, ab extrinseco, da dati certi di riscontro e di verifica.
Dell'infondatezza della denunzia del MO AN
1
della nullità dell'ordinanza di rinvio a giudiIO
perchè sottoscritta da due giudici istruttori si
è già trattato nell'esaminare le questioni di ordi-
☐
ne generale. Con un secondo motivo di ricorso, il MO, ha dedot to la inutilizzabilità delle dichiaraIOni accusato-
T
rie dei pentiti, perchè, pur essendo state rese da
imputati dello stesso reato, erano state esplicita-
mente classificate deposiIOni testimoniali e, come
tali, valutate ai fini della loro attendibilità.
La censura non è giuridicamente fondata.
La questione della individuaIOne della natura giuri-
dica delle dichiaraIOni rese dai "pentiti" è stata risolta dalla OR di merito in base ad un presuppo sto di fatto i dissociati deponenti erano
- stati imputati e giudicati per un delitto di associaIOne
per delinquere del tutto diverso e distinto (per epo ca e luogo di consumaIOne del fatto e per la compo-
siIOne del sodaliIO), da quello che formava oggetto dell'imputaIOne del MO -1 la cui sussistenza essendo mancata una specifica denunzia di travisamen 38 to del fatto da parte del ricorrente
- non può esse- re valutata da questa OR di legittimità.
.
Non senza, comunque, tener conto che tali dichiara- zioni, pur se sono state qualificate come provenien-
ti da testimoni, risultano essere state sostanzial-
come "chiamate in correità", in mente considerate quanto - come si è già posto in evidenza in preceden- za la loro efficacia e rilevanza sul piano probato-
rio è stata affermata soltanto a seguito della valu-
taIOne della loro attendibilità intrinseca e della individuaIOne di una conferma "ab extrinseco" e,
perciò, con i limiti imposti per le dichiaraIOni re-
1 da persone non moralmente e giuridicamente impegna se te a dire la verità, per il vincolo del giuramento. Con un terzo motivo, infine, è stato dedotto il viIO di motivazione e la violaIOne di legge in ordine
+
all'affermaIOne di responsabilità, rivolgendosi, in
particolare, critica alla valutaIOne delle proposi-
+ zioni accusatorie provenienti dai pentiti e sottoli-
neandosi come, dalle stesse, non fosse possibile in-
: dividuare e specificare la parte svolta dal MO
nell'organizzaIOne camorristica, alla quale avrebbe data la sua adesione.
Anche tale censura è infondata.
- con proposiIOni La OR di merito ha dimostrato - 39
argomentative adeguate e logiche - come la parteci-
paIOne al sodaliIO camorristico del ricorrente ri-
sultasse provata dalle dichiaraIOni di ben cinque pentiti e come a queste dovesse attribuirsi attendi+
bilità, perchè, tra l'altro, risultate rese da perso ne disinteressate
- almeno nei confronti del MO
-
con dovizia di particolari e con riscontri in dati
obiettivi esterni.
Quella OR, nel vaglio particolarmente critico delle dichiaraIOni dei dissociati, non ha tralascia to di considerare le inesattezze nelle stesse riscon T trabili quale, tra altre, l'affermata partecipaIO T
ne dell'imputato al "summit" di Metaponto, risultata
.
1
impossibile per l'accertato stato di detenIOne del Modeo -1 ma, in quanto non incidenti sulla sostan-
zialità dei fatti narrati, le ha giustamente attribui-
1
te ad equivoci dei dichiaranti, che, mentre erano
1
umanamente giustificabili per l'affievolimento inevi- T
tabile dei ricordi a seguito del decorso del tempo,
si dimostravano indici sicuri della spontaneità del le dichiaraIOni.
Nè, nella motivaIOne_attinente al giudiIO di respon sabilità, è riscontrabile la violaIOne della legge penale denunciata in ricorso, per non essere stato
individualizzato il contributo apportato alla vita 40
della struttura associativa dal ricorrente, in vista del perseguimento dello scopo, in quanto, dal discor-
so argomentativo svolto sul punto nell'impugnata sen-
tenza, si deduce agevolmente che quegli è stato con-
siderato uno dei promotori della "Famiglia GL"
- appendice locale della N.C.O. sulla base delle
precise indicaIOni in tal senso fornite dai pentiti
IT e TA.
Da ultimo, va dichiarato infondato l'unico motivo di ricorso del Di LI EL, con il quale si è la-
mentato il difetto di motivaIOne e la violaIOne di legge in ordine alla formula assolutoria adottata nei suoi confronti.
Anche nei confronti del ricorrente in argomento, in-
fatti, la formula assolutoria del dubbio risulta le-
gittimamente adottata, perchè, la OR di merito,
contrariamente a quanto si assume in ricorso, ha ri-
- con apprezzamento di fatto non censurabile tenuto in sede di legittimità, perchè sorretto da discorso argomentativo, immune da vizi logici e giuridici 1
che gli elementi di accusa a suo carico, sebbene non fossero sufficienti a formulare un sicuro giudiIO
di colpevolezza, non erano del tutto sforniti di va-
lenza probatoria ed erano, quindi, tali da indurre un positivo ed obiettivo dubbio sulla sua responsabi- 41
lità.
In aderenza alle argomentaIOni svolte, vanno rigetta-
ti tutti i ricorsi ammissibili.
I ricorrenti tutti vanno condannati al pagamento, in solido, delle spese processuali ed al versamento,
ciascuno di loro, della somma di L.300.000 a favore della Cassa delle ammende:
P.Q.M.
La OR di CassaIOne dichiara inammissibili i ri-
corsi di AN GI, EN LD, AE DO,
NG AL, IU UI, IN IU, Agnel-
li ER, LM LI EL, GR AO,
LE NZ AN, ON UR, OR
RO, RO AS, OT AT, RI
NZ, HI AR, Di LI NA, De Pa-
scali LF, RE TO, TE AT, Cirfe-
tà OS, RN AR e AG GI, nonchè
i ricorsi proposti da LO IU, AG Ange-
lo ET, SS IN, IA IU, NI
FA, DO AN, Di MA AS, Santo-
ro EL, RO ZZ, MO GI,
MO UD, SS UI, SS IU e De Fe-
lice IU.
Rigetta i ricorsi di AN OR, NA GI,
SO OL, ZZ GI, AN UI, Bianco- 42 li Francesco, EI UR, BR IU, Cape-
stro OS, OL IU, RI AV, Marmon-
telli LE, BB AS, ON FR,
La RE EL, TE RI, LL GI,
La OR RI, TE IU, SM EL, Co-
:
ST RT, De TT RU, De TT Pan
taleo, MA AN, TE UD, FE TO,
RE AN, NC IN, GL Gian-
franco, RI FR, SC GI, Cap-
pello TO, TO AL, RL FR, Stin-
gi GI, MO AN e Di LI EL.
'Condanna tutti i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento del-
la somma di L.300.000 a favore della Cassa delle ammende.
Roma, 7 aprile 1989
IL PRESIDENTE
Dott.SORRENTINO GIUSEPPE
Quis effe IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dott VA NZ
(1) adde : la questione introdotto...
I DIRETTORE DI SEZIONE
(AR Navacci) Liter Depositato in Cancelleria
12 GEN 1990 IL CANGELTERE