Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/1989, n. 130
CASS
Sentenza 7 aprile 1989

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In tema di associazione per delinquere, esulano dal paradigma della norma di cui all'art. 416 cod. pen. sia il fine di instaurare il dominio della societas, sia quello di infiltrazione nel mondo economico e sia, infine, l'accumulazione di capitali da parte degli associati. (nella specie, relativa a rigetto di ricorso, è stata ritenuta del tutto irrilevante la circostanza denunciata dai ricorrenti dell'insussistenza di qualsiasi prova in ordine a detti elementi).*

L'ordinanza di rinvio a giudizio sottoscritta da due giudici istruttori non è affetta da nullità. ( Conf mass n 170080; ( Conf mass n 176329; ( Conf mass n 179303).*

L'associazione per delinquere è un reato di pericolo, che è già perfetto non appena si è creato il vincolo associativo e si è concordato il piano organizzativo per l'attuazione del programma delinquenziale, del tutto indipendentemente dalla concreta esecuzione dei singoli delitti. Come tale, detta figura criminosa non consente - come, d'altronde, tutti i reati di pericolo - l'ipotizzabilità del tentativo. Invero, gli eventuali Atti, diretti alla formazione di una associazione per delinquere, o sono meramente preparatori e non interessano la sfera giuridico-penale, ovvero hanno il carattere della idoneità ed inequivocità e determinano la consumazione del delitto, perché, dal loro venire ad esistenza, è già compromesso l'ordinato svolgimento della vita sociale e si è, quindi, attuata la minaccia all'ordine pubblico. (nella specie erano stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione circa il diniego di ritenere l'ipotesi del tentativo, essendo mancata qualsiasi prova in ordine alla consumazione dei reati - fine). ( V mass n 178420).*

Secondo la regola collaudata dall'esperienza, più dichiarazioni di accusa, ove siano intrinsecamente attendibili e sia possibile escludere collusione tra i dichiaranti e condizionamenti di qualsiasi specie, si integrano e si rafforzano reciprocamente, acquistando la Rilevanza probatoria necessaria a condurre ad un giudizio di certezza. (nella specie è stata ritenuta corretta la valutazione dei giudici di merito che avevano fondato la decisione di colpevolezza sulle dichiarazioni di accusa rilasciata da ben tre "pentiti", di cui era stata ampiamente valutata l'attendibilità intrinseca ed il riscontro esterno era stato individuato nella piena concordanza di tutte le dichiarazioni).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/1989, n. 130
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 130
    Data del deposito : 7 aprile 1989

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