Sentenza 17 gennaio 2013
Massime • 1
Il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza e non può, invece, limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato.
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Le dichiarazioni della vittima del reato, sicuramente decisive nel contesto di una vicenda persecutoria, nel prisma interpretativo della giurisprudenza di legittimità, sono autosufficienti alla prova del reato. Il giudice di appello che riformi la decisione di assoluzione pronunciata in primo grado, pervenendo ad una sentenza di condanna, non ha l'obbligo di fornire una motivazione rafforzata nel caso in cui il provvedimento assolutorio abbia un contenuto motivazionale generico e meramente assertivo, posto che, in tale ipotesi, non vi è neppure la concreta possibilità di confutare argomenti e considerazioni alternative del primo giudice, essendo la decisione di appello l'unica realmente …
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Il giudice d'appello che proceda alla reformatio in pejus della sentenza assolutoria di primo grado, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p., non è tenuto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nel caso in cui si limiti a una diversa valutazione in termini giuridici di circostanze di fatto non controverse, senza porre in discussione le premesse fattuali della decisione riformata. La regola processuale sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale di cui all'art. 603, comma 3-bis, c.p.p., come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. i), n. 1), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, (c.d. Riforma Cartabia), in vigore a far data dal 30 dicembre 2022, trova immediata …
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Nel caso di riforma su appello del pubblico ministero della sentenza assolutoria di primo grado perché il fatto non sussiste in una decisione di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., si impone l'obbligo di una motivazione rafforzata, nonché quello di rinnovare l'assunzione della prova dichiarativa ritenuta decisiva sia nell'ottica della pronunzia liberatoria del Giudice di prime cure che in quella della pronunzia di proscioglimento per particolare tenuità del Giudice di appello. La c.d. irrilevanza del fatto è istituto diverso da quello della c.d. inoffensività del fatto. L'inoffensività trova applicazione quando il fatto è privo di un suo elemento …
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Responsabilità medica penale Cassazione penale sez. IV, 19/04/2018, (ud. 19/04/2018, dep. 17/05/2018), n.21884 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Bari, con la sentenza in epigrafe, ha riformato la pronuncia, emessa dal Tribunale di Trani il 16 gennaio 2013, con cui T.A. era stato dichiarato responsabile del reato di omicidio colposo, mentre D.M.A., G.F.W. e R.N. erano stati assolti, in relazione al seguente capo di imputazione: reato di cui all'art. 589 c.p., perchè, tenendo le condotte attive ed omissive di seguito descritte, nelle rispettive qualità di primario il G. (in quanto tale tenuto all'indirizzo e alla verifica delle prestazioni di diagnosi e cura riguardanti il caso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/01/2013, n. 8361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8361 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 17/01/2013
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 120
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 33299/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
De ON RA, nato a [...], il [...];
quale parte civile nel procedimento nei confronti di:
TE DI HI, nato in [...], il [...];
avverso la sentenza del 11/4/2011 della Corte d'appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito per la parte civile l'avv. Mariano Buratti Marzocchi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Alessandro Bozza Venturi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell'11 aprile 2011 la Corte d'appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, assolveva TE DI HI dal reato di furto aggravato per non aver commesso il fatto, ritenendo non essere stata raggiunta la piena prova della sua reasponsabilità alla luce della verosimiglianza della versione dei fatti offerta dall'imputato, e provvedeva altresì alla revoca della condanna generica del medesimo al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile pure pronunziata nel primo grado di giudizio. L'accusa nei confronti del TE riguardava il furto durante il servizio notturno di medicinali dalla farmacia in cui lavorava, nonché delle somme di danaro relative alla vendita di prodotti eseguita senza emettere il relativo scontrino.
2. Avverso la sentenza ricorre la parte civile a mezzo del difensore e procuratore speciale, deducendo vizi motivazionali del provvedimento impugnato in merito alla ritenuta verosimiglianza della versione dei fatti offerta dall'imputato. In particolare il ricorrente evidenzia la contraddittorietà della motivazione adottata dalla Corte territoriale, la quale per un verso riconosce l'esistenza di sospetti a carico dell'imputato alla luce del confronto tra il tabulato delle vendite da lui effettuate e le risultanze di magazzino e per l'altro ritiene invece ragionevoli le spiegazioni fornite dal medesimo e cioè che quelle non registrate sarebbero cessioni a credito ovvero effettuate in assenza della necessaria ricetta. Peraltro la stessa verosimiglianza di tale giustificazioni, così come di quelle relative al l'impossessamento dei medicinali scaduti - asseritamente asportati dai locali della farmacia su incarico del titolare al fine di smaltirli nell'immondizia - sarebbe stata riconosciuta in maniera del tutto apodittica dai giudici d'appello, i quali avrebbero mancato di confrontarsi compiutamente con le argomentazioni svolte dal Tribunale per escluderla e con il compendio probatorio di riferimento nella sua completezza. Non di meno la sentenza, aderendo alla versione difensiva, avrebbe sostanzialmente riconosciuto l'insussistenza del fatto per poi, ancora una volta contraddittoriamente, assolvere il Rastdegar per non averlo commesso, così implicitamente ammettendo che i furti sarebbero effettivamente avvenuti. Infine la Corte territoriale avrebbe eletto a riscontro dell'attendibilità della versione dell'imputato la presunta pratica di vendere a credito in maniera seriale nelle farmacie senza in alcun modo argomentare sulla effettiva notorietà di tale circostanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
1.1 Deve innanzi tutto ribadirsi in diritto come il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado abbia l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. Un, n. 33748 del 12 luglio 2005, Mannino, Rv. 231679). Ed in tal senso non può dunque ritenersi assolto tale obbligo ove la sentenza d'appello si limiti a sostituire la propria valutazione del compendio probatorio a quella coltivata dal giudice di primo grado ritenendola preferibile.
1.2 Nel caso di specie la Corte territoriale, con riguardo al contestato furto dei medicinali, si è solo parzialmente impegnata nella confutazione delle argomentazioni svolte dal Tribunale. È sì vero che, come affermato dalla sentenza impugnata, l'onus probandi grava sull'accusa e non sull'imputato, ma nel caso di specie il Tribunale aveva spiegato in maniera logica e coerente alle risultanze dell'istruttoria dibattimentale le ragioni per cui aveva ritenuto che il pubblico ministero avesse compiutamente assolto tale obbligo e quelle per cui invece non potesse ritenersi attendibile l'alternativa versione dei fatti offerta dal TE. La Corte territoriale ha invece confutato solo in parte il ragionamento probatorio del giudice di prime cure, senza tenere conto di tutti gli elementi su cui lo stesso si fondava, ed ha apoditticamente ritenuto credibili le dichiarazioni dell'imputato omettendo di confrontarsi con le obiezioni sollevate in proposito nella sentenza di primo grado.
2. Ancora più evidenti appaiono poi i limiti della motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'altro addebito e cioè quello relativo all'ammanco di cassa. Deve infatti convenirsi con il ricorrente sulla vistosa contradditorietà ed illogicità dell'apparato giustificativo adottato dai giudici d'appello, i quali ammettono come le risultanze documentali effettivamente rivelerebbero che l'imputato avrebbe venduto dei medicinali senza emettere i relativi scontrini, ma poi ritengono ragionevole la spiegazione fornita dallo stesso dell'anomalo comportamento. In proposito la Corte territoriale non ha innanzi tutto tenuto conto del fatto che per l'appunto si sia registrato un ammanco di cassa, ignorando in tal senso le dichiarazioni rese in proposito dal titolare della farmacia invece valorizzate dalla sentenza di primo grado ed in grado di vanificare la giustificazione difensiva, atteso che, anche qualora i prodotti fossero stati effettivamente venduti nel modo indicato, rimarrebbe il fatto che le somme percepite non sarebbero state versate in cassa. Inoltre i giudici romani non si sono fatti carico dell'obiezione, assai pregnante sul piano logico, svolta dal Tribunale in merito all'inverosimiglianza che vendite anomale del genere descritto dall'imputato si sarebbero concentrate in poche ore;
obiezione tale da vanificare il valore probatorio della presunta notorietà di tale pratiche dietro cui la Corte si è invece trincerata in maniera del tutto apodittica e logicamente non decisiva.
3. La sentenza deve dunque essere annullata limitatamente agli effetti civili con rinvio al giudice di appello civile competente per valore per nuovo esame alla luce dei principi fissati e dei rilievi svolti da questa Corte. Spese della parte civile a definitivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio al giudice di appello competente per valore per nuovo esame. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013