Cass. pen., sez. V, sentenza 22/01/2014, n. 12458
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Sentenza 22 gennaio 2014

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Per la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991 a carico dell'autore di un reato, l'intervento di un'associazione mafiosa, indipendentemente dalla sua esistenza e dalla effettiva operatività nel territorio interessato dall'attività criminosa, deve essere quantomeno evocato dall'agente, in modo da influire concretamente, attraverso il rimando ad un sodalizio dalla particolare efferatezza criminale, sulla capacità di resistenza della vittima.

In tema di giudizio abbreviato condizionato, nel caso di pluralità di imputazioni la prova necessaria ai sensi di cui al comma terzo dell'art. 438 cod. proc. pen. è solo quella che incide in modo decisivo sulla complessiva situazione fattuale che dà origine alle contestazioni medesime. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata nella parte in cui aveva rigettato la richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad esame testimoniale incidente sulla delibazione di uno solo dei diversi capi di imputazione oggetto della regiudicanda.

In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, è legittima l'autorizzazione conferita dal Gip a fronte della sola richiesta di convalida del decreto, emesso in via d'urgenza, dal Pubblico Ministero, allorquando tale istanza, riferendosi ad una situazione non destinata ad esaurirsi nel ristretto contesto temporale oggetto del decreto d'urgenza, contiene implicitamente anche la richiesta di procedere alle captazioni.

In tema di intercettazioni di conversazioni telefoniche o ambientali, le trascrizioni effettuate dal perito incaricato dal G.U.P. dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio sono illegittime anche se la riproduzione dei dialoghi in forma scritta sia stata disposta prima della definizione dell'udienza preliminare, in quanto il conferimento dell'incarico costituisce momento qualificante dell'attività di trasposizione della prova, che non può essere rimesso ad un giudice ormai privo di competenza funzionale, ma la loro inutilizzabilità presuppone la denuncia della difformità tra il contenuto delle conversazioni e la loro trasposizione grafica e non preclude la possibilità per il giudice procedente di disporre una nuova trascrizione in contraddittorio con la parte interessata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 22/01/2014, n. 12458
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12458
    Data del deposito : 22 gennaio 2014

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