Sentenza 22 gennaio 2014
Massime • 4
Per la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991 a carico dell'autore di un reato, l'intervento di un'associazione mafiosa, indipendentemente dalla sua esistenza e dalla effettiva operatività nel territorio interessato dall'attività criminosa, deve essere quantomeno evocato dall'agente, in modo da influire concretamente, attraverso il rimando ad un sodalizio dalla particolare efferatezza criminale, sulla capacità di resistenza della vittima.
In tema di giudizio abbreviato condizionato, nel caso di pluralità di imputazioni la prova necessaria ai sensi di cui al comma terzo dell'art. 438 cod. proc. pen. è solo quella che incide in modo decisivo sulla complessiva situazione fattuale che dà origine alle contestazioni medesime. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata nella parte in cui aveva rigettato la richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad esame testimoniale incidente sulla delibazione di uno solo dei diversi capi di imputazione oggetto della regiudicanda.
In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, è legittima l'autorizzazione conferita dal Gip a fronte della sola richiesta di convalida del decreto, emesso in via d'urgenza, dal Pubblico Ministero, allorquando tale istanza, riferendosi ad una situazione non destinata ad esaurirsi nel ristretto contesto temporale oggetto del decreto d'urgenza, contiene implicitamente anche la richiesta di procedere alle captazioni.
In tema di intercettazioni di conversazioni telefoniche o ambientali, le trascrizioni effettuate dal perito incaricato dal G.U.P. dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio sono illegittime anche se la riproduzione dei dialoghi in forma scritta sia stata disposta prima della definizione dell'udienza preliminare, in quanto il conferimento dell'incarico costituisce momento qualificante dell'attività di trasposizione della prova, che non può essere rimesso ad un giudice ormai privo di competenza funzionale, ma la loro inutilizzabilità presuppone la denuncia della difformità tra il contenuto delle conversazioni e la loro trasposizione grafica e non preclude la possibilità per il giudice procedente di disporre una nuova trascrizione in contraddittorio con la parte interessata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/01/2014, n. 12458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12458 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 22/01/2014
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE AN - rel. Consigliere - N. 202
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 12713/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EM VO AR N. IL 28/03/1974;
EM VO ROSARIO N. IL 08/06/1970;
EM VO AN N. IL 21/02/1952;
CONTI AL IG N. IL 20/11/1980;
FO NI N. IL 10/01/1964;
IG SA N. IL 06/10/1967;
IN AZ OB N. IL 11/09/1972;
DA EM N. IL 07/03/1979;
PI RN N. IL 10/10/1950;
RO SI N. IL 19/01/1975;
IR HE N. IL 26/03/1975;
IR DA N. IL 06/11/1968;
LL RI ROSARIO N. IL 10/04/1984;
ZO NA ER N. IL 27/01/1968;
IN GI N. IL 20/09/1976;
ZA OB N. IL 24/08/1954;
avverso la sentenza n. 191/2011 CORTE APPELLO di MESSINA, del 23/02/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. NI SETTEMBRE;
Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, Dr. LETTIERI Nicola, che ha chiesto l'annullamento con rinvio in relazione al mancato riconoscimento della diminuente del rito abbreviato per OS NA AL e AC AN;
l'annullamento con rinvio in relazione alla mancata concessione della diminuente della collaborazione per ER EM;
l'inammissibilità dei ricorsi di TI AL RI e ND ST;
il rigetto di tutti gli altri ricorsi.
Uditi, per BO SC RM, l'avv. Filippo Cusmano;
per BO SC IO, l'avv. RM Occhiuto;
per BO SC SE e per CH SI, l'avv. Claudio Faranda;
per TI AL RI, l'avv. TO Liotta;
per AC AN e OS NA AL, l'avv. Giovanni Aricò; per IG TO e RA US, l'avv. Armando Gerace;
per ER EM, l'avv. Monica Battaglia;
per US EL e US ND, l'avv. Tommaso Calderone;
per IT RI IO, l'avv. Filippo Cusmano in sostituzione dell'avv. Giacomo Portale, che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
Udito, per le parti civili Federazione Antiracket Italiana, Associazione Commercianti e imprenditori Brolesi, Associazione Commercianti Imprenditori Pattesi, Associazione Commercianti Imprenditori Orlandini, l'avv. Francesco Valerio Pizzuto, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Patti, con sentenza integralmente confermata dalla Corte d'appello di Messina, ha condannato BO SC RM, BO SC IO, BO SC SE, TI AL RI, IG TO, RI ZZ ER, ER EM, CH SI, RA US e US ND per avere, in concorso con altri, giudicati separatamente, fatto parte di un'associazione mafiosa operante nel territorio del comune di Tortorici, in provincia di Messina, e dei comuni viciniori, nel periodo compreso tra il dicembre del 2006 e il gennaio del 2008. Al vertice della predetta associazione sono stati ritenuti BO SC SE e RI ZZ ER, quali capi ed organizzatori (capo G).
Insieme al reato associativo il Tribunale e la Corte d'appello si sono poi pronunciati su una serie di episodi estorsivi, tentati o consumati (in numero di quindici), posti in essere nei confronti di imprenditori della zona tirrenica della provincia di Messina tra il marzo 2006 e l'aprile 2007, tutti, tranne uno (quello contestato a IT RI IO), aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 ed hanno condannato a pena di giustizia:
1) OS NA AL e AC AN per estorsione in danno di ER AS NT e TO VI (capo A);
2) AC AN per estorsione in danno di D'MI ST (capo B);
3) IT RI IO per tentata estorsione in danno di AF TO (capo F);
4) BO SC SE, RI ZZ ER, e US ND per tentata estorsione in danno di ET US (capo K);
5) BO SC SE, BO SC RM, RI ZZ ER e CH SI per estorsione in danno di TI ZO (capo L);
6) BO SC SE e RI ZZ ER per estorsione in danno di RI NT (capo N);
7) BO SC SE, RI ZZ ER, CH SI e US EL per estorsione in danno di SS SC OG (capo O);
8) BO SC SE, RI ZZ ER e ND ST per tentata estorsione in danno di RL IO (capo P).
Hanno altresì condannato i predetti imputati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite rappresentate, rispettivamente, da ET US per il reato di cui al capo K), nonché da Federazione Antiracket Italiana, Associazione Commercianti e imprenditori Brolesi, Associazione Commercianti Imprenditori Pattesi, Associazione Commercianti Imprenditori Orlandini per tutti gli altri reati.
Hanno pronunciato sentenza di assoluzione per le altre estorsioni contestate.
2. Alla pronuncia di condanna il Tribunale e la Corte d'appello sono pervenuti sulla scorta di numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali eseguite nel corso delle indagini preliminari, dell'esame di numerosi testimoni e di alcuni imputati (di ND ST è stato acquisito il verbale delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, non avendo egli dato il consenso all'esame).
3. Prima della decisione sul merito i giudici hanno affrontato, rigettandole, numerose eccezioni in rito sollevate dai difensori degli imputati.
3.1. Hanno, in primo luogo, ritenuto la legittimità del provvedimento del Giudice dell'udienza preliminare del 9 aprile 2009, che ha disposto la trascrizione delle intercettazioni e, quindi, il rinvio a giudizio degli imputati, seguendo lo svolgersi della trascrizione nelle successive udienze del 20/4/2009 - 13/7/2009 e 5/10/2009. Ha ritenuto legittima la mancata traduzione degli imputati per dette udienze, essendo stata seguita la procedura della camera di consiglio.
3.2. Hanno rigettato l'eccezione di nullità dell'udienza dell'8/6/2010, svoltasi dinanzi al Tribunale senza la presenza di alcuni difensori, che si erano allontanati per protesta dall'aula (giacché l'udienza, fissata per le ore 13,00, non iniziò che alle ore 16,00), nonché degli atti successivi. In questo caso il Tribunale provvide alla nomina di un difensore d'ufficio, in sostituzione di quelli che si erano allontanati senza nominare un sostituto.
3.3. Hanno ritenute legittime le intercettazioni ambientali eseguite presso la sala colloqui del carcere di Messina per mezzo di attrezzature esistenti in loco, nonostante il Giudice delle indagini preliminari avesse, col decreto autorizzatorio, disposto che fossero eseguite presso la sala ascolto della Procura. Infatti, argomenta la Corte d'appello, "sono fin troppo note le ragioni esclusivamente tecniche, che rendono impossibile procedere in maniera diversa da quella seguita".
3.4. Ha rigettato l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, sollevata dai difensori, in quanto le intercettazioni suddette erano state eseguite - contrariamente all'assunto dei difensori - presso la sala ascolti delle Procura della Repubblica e con gli impianti ivi esistenti: solo l'ascolto era stato deviato presso il Commissariato di Capo d'Orlando con la tecnica della c.d. remotizzazione. Non aveva alcun rilievo che i nastri su cui erano state impresse le registrazioni fossero stati sigillati con nastro adesivo e il timbro del Commissariato.
3.5. Ha rigettato l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche effettuate sulle utenze in uso a AC AN e quelle ambientali sull'autovettura Opel in uso allo stesso AC AN, delegate dalla Procura - con decreto del 6/3/2006 - al Commissariato di Capo d'Orlando, dal momento che la sala d'ascolto della Procura era stata temporaneamente chiusa con nota del 20/12/2005.
3.6. Ha rigettato l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni del 9/3/2007 e del 14/7/2007, siccome effettuate in procedimento (il n. 8458/2006) diverso da quello presente, in quanto i due procedimenti sono poi stati riuniti dal Pubblico Ministero.
4. Contro la sentenza suddetta hanno proposto ricorso per Cassazione, personalmente o a mezzo dei rispettivi difensori, tutti gli imputati, sollevando numerose eccezioni in rito, che ripetono quelle sottoposte al vaglio dei giudici di primo e secondo grado (ad eccezione di quella sub. 3.5., non rinnovata dai ricorrenti), e in merito.
4.1. L'avv. Filippo Gusmano, nell'interesse di BO SC RM (condannato per associazione mafiosa e per l'estorsione di cui al capo L), ricorre con quattro motivi.
4.1.1. Col primo lamenta la violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c), 179, comma 1, art. 185 c.p.p., art. 268 c.p.p., commi 2, 3 e 7, artt. 127 e 420 ter c.p.p. in relazione al decreto del Giudice dell'udienza preliminare, che ha disposto la trascrizione delle intercettazioni quando la sua competenza funzionale - passata al giudice del dibattimento - si era già esaurita.
4.1.2. Col secondo solleva censure in ordine all'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche che riguardano il suo assistito, effettuate tramite impianti esterni alla Procura in assenza dei presupposti, eccezionali, per derogare alla previsione normativa (art. 268 c.p.p., comma 3). Lamenta, al riguardo, che i decreti autorizzativi delle intercettazioni non siano muniti di adeguata motivazione in ordine ai requisiti di inidoneità e/o insufficienza degli impianti esistenti nella Procura della Repubblica di Messina e neppure delle ragioni di urgenza che avrebbero potuto determinare la deroga all'art. 268 c.p.p., comma 3, (gli impianti utilizzati, aggiunge, erano posti presso il Commissariato di Capo d'Orlando). Contesta che, nel caso di specie, si tratti di intercettazioni attuate col sistema cd. della "remotizzazione" dal momento che, sostiene, la "registrazione" delle conversazioni non è avvenuta negli impianti (server) esistenti presso la Procura della Repubblica di Messina. A comprova di ciò richiama il verbale di esame dibattimentale del perito trascrittore, il quale avrebbe negato di aver operato su dati travasati dal server della Procura di Messina. Lamenta, poi, in ordine alle intercettazioni ambientali, che il decreto del Giudice delle indagini preliminari del 10 marzo 2006, che aveva autorizzato le intercettazioni sulla vettura di SE RM, non stabilisse la durata dell'intercettazione, che veniva fissata motu proprio in 40 giorni dal Pubblico Ministero procedente. Lamenta, ancora, che il decreto del Giudice delle indagini preliminari del 23 gennaio 2007, che aveva autorizzato le intercettazioni delle conversazioni tra presenti sull'autovettura di BO SC SE, era stato emesso nell'ambito di un diverso procedimento (il n. 8458/06 R.G.N.R.), nell'ambito del quale non era stata emessa nessuna misura cautelare, per cui i risultati delle intercettazioni dovevano ritenersi inutilizzabili contro l'imputato odierno, ai sensi dell'art. 270 c.p.p., anche perché i fatti oggetto dei due procedimenti non erano in alcun modo connessi. Lamenta, infine, che tutte le intercettazioni ambientali siano state tradotte dal dialetto siciliano in lingua italiana senza l'ausilio di un perito.
4.1.3. Col terzo contesta la logicità e la coerenza della motivazione resa in relazione ad entrambi i reati per cui è intervenuta condanna, avendo i giudici di primo e secondo grado erroneamente valutato il contributo dichiarativo fornito dal collaboratore ER EM, che avrebbe mostrato di avere una "aleatoria" conoscenza dell'imputato e avrebbe reso delle dichiarazioni "de relato", prive di validi riscontri esterni, stante la inutilizzabilità delle intercettazioni che lo riguardano (del 9 marzo e del 13 luglio 2007).
4.1.4. Col quarto lamenta, in relazione al reato associativo, l'inosservanza di norme processuali, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), per dolersi, poi, in concreto, "di una sorta di contraddittorietà determinata dalla inesatta valutazione delle prove a carico dell'imputato": anche in questo caso, per l'aleatorietà delle dichiarazioni del ER EM e delle intercettazioni che lo riguardano.
4.2. L'avv. RM Occhiuto, nell'interesse di BO SC IO (condannato per il reato di cui al capo G), ricorre con cinque motivi.
4.2.1 Col primo si duole della emissione da parte del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Messina, in data 1/6/2007, del provvedimento di autorizzazione alle intercettazioni ambientali tra il detenuto BO SC IO e i familiari o aventi diritto nella sala colloqui della Casa Circondariale di Messina Gazzi per la durata di giorni quaranta, in assenza di richiesta del Pubblico Ministero (decreto emesso nell'ambito del proc. n. 8458/06 instaurato
contro
US ND).
4.2.2. Col secondo lamenta che le operazioni di intercettazione ambientale autorizzate dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Messina in data 1/6/2007 nella Casa Circondariale di Messina siano state eseguite per mezzo di impianti installati presso la sala colloqui della Casa stessa, invece che presso la Procura della Repubblica;
e che ciò sia avvenuto in assenza di un provvedimento del Pubblico Ministero che desse atto dell'esistenza delle condizioni richieste dall'art. 268 c.p.p., comma 3, (assenza o indisponibilità di impianti presso la Procura e urgenza di provvedere).
4.2.3. Col terzo si duole che la registrazione delle intercettazioni telefoniche ed ambientali sia avvenuta presso il Commissariato di Capo d'Orlando, invece che presso la Procura della Repubblica di Messina. Prova di ciò starebbe nel fatto che i nastri consegnati al perito nominato per la trascrizione riportavano l'indicazione "Commissariato di Capo d'Orlando".
4.2.4. Col quarto deduce la nullità della perizia trascrittiva delle intercettazioni, in quanto disposta dal Giudice dell'udienza preliminare dopo l'emissione del decreto di citazione a giudizio.
4.2.5. Col quinto lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per la credibilità attribuita al collaboratore ER EM, senza una motivazione puntuale sulla attendibilità intrinseca ed estrinseca del dichiarante e senza un aggancio a circostanze estrinseche idonee a funzionare da valido riscontro, nonché dell'attribuzione all'imputato di un ruolo nell'associazione senza l'accertamento della sua "forma".
4.3. L'avv. Claudio Faranda, nell'interesse di BO SC SE (condannato per i capi G, K, L, N. O, P), articola il proprio ricorso in undici motivi, che attengono alla logicità della motivazione resa per l'affermazione della responsabilità, a errores in procedendo e al trattamento sanzionatorio.
4.3.1. La prima doglianza riguarda il metodo utilizzato dalla Corte d'appello per l'espressione del giudizio di sua competenza: metodo riconducibile alla motivazione per relationem, applicato - sostiene il ricorrente - in modo improprio, perché mancante di un proprio percorso argomentativo e senza fornire risposta alle specifiche censure mosse col gravame alla sentenza impugnata;
censure che avevano riguardato sia la capacità esplicativa delle intercettazioni che il valore probante delle dichiarazioni rese da ER EM (pagg. 4-13).
4.3.2. Più nello specifico, in ordine al capo K), si duole del giudizio di affidabilità espresso dai giudici di primo grado nei confronti della presunta persona offesa ET US, e pedissequamente fatto proprio dalla Corte d'appello, nonostante le articolate censure esposte col gravame (che avevano riguardato le modalità - incerte e fantasiose - del racconto;
le continue contestazioni resesi necessarie nel corso dell'istruzione dibattimentale;
la condanna - subita - per concorso in estorsione insieme ad uno degli accoliti del gruppo oggi processato, che l'avrebbero indotto a ribaltare su altri le accuse a lui mosse in prima persona;
le modalità - illegittime- del riconoscimento da lui effettuato;
l'interesse ad apparire vittima di estorsione, anche in funzione dei benefici previsti per tali soggetti) e nonostante l'introduzione, nel giudizio d'appello, di elementi non conosciuti dal primo giudice (l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale a carico del ET US), totalmente ignorati dal giudice del gravame (pagg. 13-22).
4.3.3. Ulteriore doglianza - che investe, ancora una volta, il giudizio di responsabilità formulato in ordine al capo K) - riguarda le modalità, ritenute illegittime, dell'escussione dibattimentale di ET US, esaminato come testimone invece che come imputato di reato connesso o collegato, nonostante lo stesso fosse sottoposto, nel 2010, a procedimento penale per un fatto di estorsione aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 commesso, fino al 2002, in concorso con IG TO;
e nonostante lo stesso avesse patteggiato la pena per un episodio di violenza privata, aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 contestato come commesso in concorso con IG TO (giudicato separatamente) negli anni 2002-2003 e per reati di incendio (art. 424 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e minaccia per costringere taluno a commettere un reato (art. 611 c.p.) contestati come commessi nel 2004. Lamenta che le censure suddette, mosse col gravame (dove si faceva rilevare: a) quanto al procedimento in corso nel 2010, che i reati contestati nei due procedimenti erano stati commessi in danno reciproco;
che la prova di un reato poteva influire sulla prova dell'altro e viceversa;
che la prova dei reati collegati proveniva "in parte dalle stesse fonti"; b) quanto al procedimento definito con pena patteggiata, che la prova era inutilizzabile "in quanto illegittimamente acquisita ai sensi dell'art. 526 c.p.p.), non abbiano ottenuto risposta dalla Corte d'appello, concretizzando, così, un ulteriore motivo di nullità della sentenza, per violazione dell'obbligo di motivazione (pagg. 22- 26).
4.3.4. Sempre in ordine al reato di cui al capo K), il difensore di BO SC SE muove censure - sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione - al riconoscimento dell'imputato da parte del ET US, sia di quello effettuato in istruttoria (riconoscimento fotografico, siccome operato su album "ristretto") che di quello effettuato in udienza, per non essere state osservate le procedure degli artt. 213 e 214 c.p.p.. Contesta il valore indiziante delle dichiarazioni rese dalla teste LE SA, siccome compagna del ET US e priva di conoscenza diretta dei fatti, in quanto portatrice di notizie apprese dalla stessa persona offesa. Lamenta che il Tribunale, e poi la Corte d'appello, abbiano tratto elementi di "riscontro" dai tabulati telefonici, sebbene gli stessi non si riferiscano, neppure indirettamente, all'imputato BO SC SE;
nonché dalle intercettazioni telefoniche, di cui mai si parla in sentenza, e da quelle ambientali, sebbene due di esse siano state ritenute irrilevanti dallo stesso Tribunale e sebbene la terza - dove si parla di somme di denaro da portare a qualcuno - non sia riferibile al ET US, che non viene nominato e non viene neppure indirettamente identificato. Lamenta che la Corte d'appello non abbia fornito risposto alla deduzione, prospettata in via subordinata, della desistenza;
nonché alla richiesta di integrazione probatoria formulata col gravame (acquisizione della relazione di servizio del 22-1-2007, riguardante il controllo di tre giovani in attesa di un loro amico su una Fiat Punto;
escussione del mar.llo PA sulla conoscenza dell'imputato BO SC SE da parte del ET US) (pagg. 26-33).
4.3.5. Quanto al reato di cui al capo L) (estorsione in danno di TI ZO), lamenta che la Corte d'appello abbia ignorato la complessa ed estesa analisi delle singole fonti di prova effettuata dalla difesa nei motivi d'appello, rivolta a dimostrare che le intercettazioni riportate in sentenza non concernevano la vicenda estorsiva per cui è processo e che nessun contatto vi fu tra gli imputati con la ditta An.Co. dell'Antinori.
Il difensore - ripercorrendo la trama dell'appello - sottolinea, per rimarcare l'assenza di risposta da parte del giudice del gravame, che in nessuna intercettazione si fa un espresso riferimento all'impresa An.Co., a parte, forse, nella prima (quella del 9/3/2007), che è comunque indicativa dell'assenza di contatti tra imputati e rappresentanti della società suddetta;
che il riferimento, più volte fatto dai giudicanti, all'importo dei lavori (1.800.000 Euro) per identificare la presunta persona offesa è errato, in quanto v'era agli atti la prova che quelli effettuati dalla ditta An.Co. in Contrada Molino del comune di RA ammontavano a oltre 2.400.000,00 Euro;
che il Tribunale, ripetendo l'errore degli investigatori, aveva ritenuto che ME (luogo in cui aveva sede la An.Co.) e IA fossero la stessa località. Lamenta, poi, che la Corte non abbia tenuto conto delle censure - mosse con l'atto d'appello - concernenti l'interpretazione delle singole intercettazioni da parte del Tribunale;
che abbia attribuito valore indiziante ad un incontro programmato tra ON ET (presunto emissario dell'TI ZO) e RI ZZ ER per il giorno 20 giugno 2007 nonostante nessun inquirente - tra quelli che pedinarono i due - sia stato in grado di riferire notizie che rimandassero a scambi di denaro e nemmeno a incontri effettivi;
che abbia artificiosamente svalutato le dichiarazioni dei due fratelli Antinori, i quali avevano negato di essere stati oggetto di richieste estorsive;
che non abbia tenuto conto dell'assenza di ulteriori elementi di prova, solitamente presenti in procedimenti di tal fatta.
4.3.6. In relazione al reato di cui al capo N) (estorsione in danno di RI NT) il ricorrente non contesta l'esistenza del reato, ma la corretta identificazione della persona offesa, che potrebbe essere, a suo giudizio, non il RI NT classe 76, ma l'omonimo zio classe 28, socio della Marilat. Lamenta che la Corte d'appello, richiesta di approfondimento del tema, si è sottratta al suo obbligo motivazionale, ed ha immotivatamente rigettato la richiesta di integrazione probatoria mediante l'audizione del RI classe 28 (pagg. 43-45).
4.3.7. Per quanto concerne l'estorsione contestata al capo O) in danno di SS SC OG lamenta che il Tribunale e la Corte d'appello abbiano negato credibilità alla presunta persona offesa (e al padre di lei) - che ha escluso di essere stata vittima di estorsione - nonostante si tratti di persona che ha mostrato ben altro atteggiamento verso le pretese mafiose, facendo arrestare, in altra occasione, reali estorsori;
che non abbiano tenuto conto delle critiche mosse dalla difesa all'interpretazione delle telefonate intercettate, nessuna delle quali - era stato fatto rilevare - rimanda a promesse o dazioni di denaro da parte di SS SC OG;
che abbiano frainteso le dichiarazioni degli ufficiali di polizia giudiziaria, che non hanno mai dichiarato di aver osservato, durante il servizio di appostamento del 6/4/2007, alcuno scambio di denaro. Si duole, infine, che siano state utilizzate dalla Corte d'appello, in chiave accusatoria, le dichiarazioni di ER EM, su cui il Tribunale aveva invece sorvolato, data la genericità e strumentalità delle stesse;
e senza che vi sia indicazione, da parte del giudice d'appello, delle specifiche indizianti dichiarazioni provenienti dal collaboratore (pagg. 45-53).
4.3.8. In ordine al reato di cui al capo P) (tentativo di estorsione in danno di RL IO) il ricorrente si duole, come per l'innanzi, della non corretta valutazione della prova e della errata interpretazione della legge penale (pagg. 53-64). Lamenta che la responsabilità dell'imputato sia stata desunta dalla sua partecipazione ad una cena - organizzata da ND ST, che vantava crediti nei confronti del RL IO - in cui i due (RL IO e ND ST) discussero dei rapporti creditori e debitori che li riguardavano, senza che nella stessa si intromettesse, in alcuna maniera, l'imputato, che mantenne un atteggiamento distaccato e solo rivolto alla comprensione dei termini della contesa (circostanza confermata - a suo dire - dagli altri partecipanti all'incontro). Lamenta che i giudici abbiano attribuito - immotivatamente - contenuto indiziante alle intercettazioni che precedettero la cena suddetta;
che non abbiano tenuto in nessun conto le dichiarazioni dei testi TO DA e RL NT e che abbiano oscurato le fonti di prova (compreso il collaboratore ER EM) che parlano di un credito effettivo del ND ST nei confronti del RL IO, non negato nemmeno da quest'ultimo (che si "sarebbe fatto scudo della persona giuridica verso il creditore"). Circostanza rilevante, aggiunge, per la configurazione del più lieve reato di cui all'art. 393 c.p.. Lamenta, infine, che sia rimasta inevasa la richiesta di valutare, in subordine, la desistenza;
che non sia stata presa in considerazione la sua richiesta di procedere all'audizione "del sig. NC in ordine a lavori commissionati nel siracusano per conto della CEA e con l'intermediazione del ND ST" e la richiesta, subordinata, di "nuovo computo della continuazione per un erroneo riferimento temporale dell'eventuale coinvolgimento del ricorrente".
4.3.9. In ordine al reato di cui al capo G (associazione a delinquere), lamenta che la Corte d'appello abbia tratto, dalla erronea affermazione di responsabilità per i reati fine, la aprioristica convinzione della responsabilità ulteriore per il reato associativo, senza fondare il suo convincimento su dati incontrovertibili, posto che fa solo un generico richiamo alle intercettazioni, di cui omette di illustrare il contenuto, e rimanda alle dichiarazioni del collaboratore ER EM, di cui pure riconosce, sotto molti aspetti, la genericità, pur affermandone la complessiva affidabilità. Lamenta che la Corte d'appello abbia omesso di effettuare una autonoma valutazione delle dichiarazioni del collaboratore suddetto ed abbia omesso di fornire risposta alle puntuali osservazioni del difensore nell'atto d'appello, che evidenziavano la fumosità delle dichiarazioni suddette e le numerose contraddizioni in cui il collaboratore era incorso, tanto che era stato assolto anche da imputazioni scaturite dalle sue dichiarazioni. Lamenta, infine, che non sia per nulla provato il ruolo di capo ed organizzatore a lui attribuito e che la Corte territoriale abbia ignorato le specifiche censure mosse, con l'appello, dalla difesa.
4.3.10. Quanto alle doglianze in rito, lamenta che la Corte d'appello non abbia fornito risposta autonoma alle numerose eccezioni sollevate nel corso dell'udienza preliminare e del dibattimento di primo grado;
che - appiattendosi sulla decisione del Giudice dell'udienza preliminare e del Tribunale - abbia negato la diminuente del rito abbreviato, a suo tempo richiesto dall'imputato subordinatamente alla trascrizione delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, senza pronunciarsi sulla natura dell'integrazione richiesta (prova o non prova?); che abbia posto a base della decisione trascrizioni illegittime delle intercettazioni, perché disposte da giudice funzionalmente incompetente ed effettuate senza contraddittorio (si duole che non sia stata disposta la traduzione degli imputati e che sia stato dato avviso ai soli difensori); che le intercettazioni stesse siano illegittime, "in quanto registrate con un non consentito uso delle tecniche della remotizzazione e con la registrazione effettuata fuori dei locali della Procura della Repubblica" (adduce, a comprova di ciò, il riferimento ad una nota del Dirigente del Commissariato di Polizia di Capo d'Orlando - in cui si parla della trasmissione di "reperti contenenti le relative registrazioni" - e ad un incartamento del perito trascrittore, che segnalava al giudice le difficoltà connesse alla trascrizione. Lamenta che la Corte di merito abbia rigettato, implicitamente, anche la richiesta, formulata con memoria del 4/2/2012, di acquisizione dei tabulati della SIM utilizzata per instradare verso la stazione di ascolto il flusso delle informazioni captate con le intercettazioni ambientali o di acquisire i log del server della Procura); che siano state utilizzate, a carico dell'imputato, due intercettazioni disposte nell'ambito di diverso procedimento (il n. 8458 del 2006).
4.3.11. In ordine al trattamento sanzionatorio lamenta che, per errore di diritto, sia stata ritenuta la recidiva pi uri reiterata e specifica, nonché la sua errata applicazione. Deduce che le uniche condanne rilevanti ai fini della sussistenza della circostanza sono quelle della Corte d'appello di Messina del 19/10/2002, per associazione mafiosa ed estorsione, e quella della Corte d'appello di Messina del 12/12/2008, per il reato di violenza privata: fatto che esclude la plurima reiterazione di cui all'art. 99 c.p., comma 4, anche perché la sentenza del 2008 non fa cenno della recidiva. Quanto alla sua applicazione, lamenta che i giudici non abbiano tenuto conto della risalenza, nel tempo, dei precedenti suddetti, nonché del fatto che non risultano condanne per fatti recenti. Solleva doglianze in ordine al computo della pena, effettuato tenendo conto prima dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa e poi applicando, sulla pena così determinata, l'aumento di pena derivante dalla recidiva, senza adeguata motivazione, in violazione dell'art. 63 c.p., comma 4. Lamenta la mancanza di motivazione in ordine alle richieste attenuanti generiche, negate dal giudice d'appello col generico richiamo della motivazione resa dal giudice di primo grado;
nonché in ordine alla commisurazione della pena, effettuata tenendo conto soltanto di alcuni dei parametri posti dall'art. 133 c.p. e senza rispondere alle specifiche censure mosse col gravame. Sottopone, infine, al vaglio della Corte di legittimità la problematica concernente la compatibilità dell'aggravante contemplata dalla L. n. 203 del 1991, art. 7 in relazione ai reati fine con il reato di cui all'art. 416 bis c.p. e lamenta che, anche in questo caso, non sia stata fornita risposta dal giudice di merito.
4.4. TI AL RI (condannato per il reato di cui al capo G) propone due separati ricorsi: uno a mezzo dell'avv. ND Celi e l'altro a mezzo dell'avv. TO Silvestre.
4.4.1. L'avv. Celi si duole, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, del giudizio di responsabilità per il reato associativo, formulato - asserisce - sulla base di poche intercettazioni, che non rimandano in nessuna maniera ad atteggiamenti che possano considerarsi espressione di mafiosità;
nonché dell'entità della pena inflitta, ritenuta eccessiva e sproporzionata in relazione al fatto contestato.
4.4.2. L'avv. Silvestro ricorre con quattro motivi.
4.4.2.1. Col primo lamenta che la motivazione - formalmente esistente - esibita dal giudice d'appello per il giudizio di responsabilità sia avulsa e dissociata dalle risultanze processuali, si avvalga di argomentazioni di puro genere, di asserzioni apodittiche e di proposizioni prive di efficacia dimostrativa dell'assunto. Nè l'assenza di motivazione può ritenersi superata - secondo il ricorrente - dal rinvio alla motivazione del primo giudice, posto che comunque il giudice d'appello è tenuto a dar conto degli specifici motivi d'impugnazione e ad argomentare sull'inconsistenza o non pertinenza degli stessi. Obbligo - aggiunge il ricorrente - eluso nel caso concreto.
4.4.2.2.Col secondo contesta che gli elementi probatori valorizzati dai giudici di merito siano, in concreto, idonei a dimostrare la partecipazione degli imputati, e di TI AL RI in particolare, ad un'associazione riconducibile al paradigma dell'art. 416 bis c.p., per l'assenza di prova circa il compimento di fatti penalmente rilevanti e circa l'assoggettamento omertoso indotto, nell'ambiente sociale circostante, dai comportamenti degli imputati.
4.4.2.3. Col terzo torna sulla inidoneità delle proiezioni processuali utilizzate in sentenza a provare la partecipazione dell'imputato alla consorteria criminale contestata, stante la sporadicità dei rapporti intrattenuti dal TI AL RI con BO SC SE - di cui è peraltro cugino - e solo con lui. Sottolinea l'inconcludenza delle intercettazioni utilizzate in sentenza rispetto al fine annunciato dal giudicante, posto che nelle stesse non vi è concretezza di rapporti illeciti, ne' la prova di stabilità di rapporti (non già con i presunti sodali, ma nemmeno col cugino sopradetto).
4.4.2.4. Col quarto si duole della illogicità della motivazione che sorregge il complessivo trattamento sanzionatorio, sia per quanto riguarda la determinazione della pena che la negazione delle attenuanti generiche.
4.5. AC AN (condannato per le estorsioni di cui ai capi A - B) propone ricorso personalmente e si avvale di otto motivi.
4.5.1. Col primo eccepisce la nullità della perizia di trascrizione delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, perché disposta da giudice funzionalmente incompetente (il GUP), nonché della sentenza che su di esse si fonda.
4.5.2. Col secondo rinnova l'eccezione di nullità del decreto che ha disposto il giudizio per violazione del diritto degli imputati di partecipare all'incidente probatorio finalizzato alla trascrizione delle intercettazioni. Lamenta, inoltre, che i giudici del merito non abbiano fornito, sul punto, adeguata motivazione.
4.5.3. Col terzo eccepisce la nullità della sentenza per essere stato negato l'accesso al giudizio abbreviato, richiesto al Giudice dell'udienza preliminare condizionatamente all'audizione della sola persona offesa ER AS NT, sebbene non fossero pregiudicate le esigenze di deflazione connesse al rito prescelto. Lamenta, inoltre, che la richiesta sia stata disattesa in ordine alla totalità delle imputazioni mosse a suo carico, sebbene l'integrazione probatoria richiesta si riferisse alla sola contestazione di cui al capo A), e che il giudice non abbia disposto la separazione dei procedimenti.
4.5.4. Col quarto lamenta la mancanza di motivazione "in ordine alla censura...di nullità dell'udienza dell'8-6-2010 e dei conseguenti atti del processo per la mancata concessione del termine a difesa al difensore d'ufficio". Deduce che, a seguito dei ritardi nella celebrazione dell'udienza, i difensori, nel giorno suddetto, si allontanarono dall'aula per protesta e furono sostituiti da un difensore d'ufficio, al quale, nonostante espressa richiesta, non fu concesso un termine a difesa. Lamenta, inoltre, il travisamento delle risultanze processuali da parte della Corte d'appello, che ha rigettato l'eccezione sul rilievo che il difensore non aveva formulato nessuna richiesta, essendo invece vero il contrario.
4.5.5. Col quinto di duole della motivazione con cui è stato condannato per il reato di estorsione - di cui al capo A)- che non poggia - a suo dire - su elementi di prova concreti, bensì su mere supposizioni. Deduce l'assenza di prova in ordine alla violenza o minaccia e alla riconducibilità degli atti asseritamente minatori alle persone degli imputati e lamenta il puro e semplice rinvio fatto dal giudice d'appello alla motivazione del Tribunale, che aveva effettuato un indebito collegamento tra il rinvenimento della cartuccia e della bottiglia dinanzi alla farmacia e le richieste degli imputati, sulla base del brocardo - sprovvisto di efficacia dimostrativa - post hoc ergo propter hoc. Deduce che i giudici avrebbero dovuto prendere in considerazione "anche la modalità con cui il ER AS NT ha prestato la sua disponibilità al sig. AC AN nella misura totale di 500,00 Euro in due occasioni"; modalità priva, a suo dire, di valenza intimidatoria.
4.5.6. Col sesto lamenta l'illogicità della motivazione con cui è stato condannato per il reato di cui al capo B) (estorsione in danno di D'MI ST), da cui non si comprende quale minaccia sia stata esercitata nei confronti della vittima presunta. In realtà, aggiunge, dalle dichiarazioni rese dal D'MI ST e dalle intercettazioni telefoniche traspare solo una richiesta garbata di aiuto, stante la situazione di necessità in cui si trovava. Si duole, anche in questo caso, dell'appiattimento del giudice d'appello sulla sentenza del Tribunale e dell'assenza di risposta alle specifiche confutazioni mosse col gravame.
4.5.7. Col settimo lamenta l'illogicità della motivazione resa in ordine all'aggravante della L. n. 203 del 1991, art.
7 - contestata sia nel capo A) che nel capo B) -, che i giudici hanno ritenuto sussistente sul fondamento del metodo mafioso utilizzato per commettere le due estorsioni a lui contestate, nonostante l'assenza di prova sia della violenza che della minaccia. Lamenta il travisamento della prova in ordine alla telefonata intercettata del 2/3/2006, progr. 357, intercorsa tra lui e la moglie, che i giudici hanno malamente interpretato, ritenendo che egli avesse avuto una reazione rabbiosa nell'apprendere ciò che "il farmacista" aveva detto alla moglie, mentre era quest'ultima che riportava la discussione avuta con ER AS NT. Si duole, anche in questo caso, che la Corte d'appello non abbia fornito risposta alla specifica censura mossa col gravame.
4.5.8. Con l'ottavo lamenta l'assoluta mancanza di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva reiterata e pluriaggravata e ai motivi per cui sono state negate le attenuanti generiche, nonostante avesse segnalato l'insistente ricerca di un lavoro da parte sua, la diligenza poi applicata al lavoro infine trovato e la disperazione palpabile derivante dalla sua condizione di emarginazione.
4.6. OS NA AL (condannata per l'estorsione di cui al capo A) ricorre personalmente avvalendosi di sei motivi, che ripetono (a parte l'ultimo) quelli proposti dal marito AC AN. Con l'ultimo si duole - sia sotto il profilo della violazione di legge che del vizio di motivazione - della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale richiesta al giudice d'appello, al fine di esaminare la dott.ssa TO VI sul tipo di richiesta avanzata da lei e dal marito.
4.7. IG TO (condannato per il reato di cui al capo G) ricorre per Cassazione a mezzo dell'avv. Armando Gerace, che si avvale di sette motivi.
4.7.1. Col primo eccepisce l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali effettuate presso la Casa Circondariale di Messina-Gazzi a mezzo degli impianti esistenti in loco senza che ricorresse alcuna delle ragioni prescritte dall'art. 268 c.p.p., comma 3. 4.7.2. Col secondo eccepisce la nullità della perizia disposta dal Giudice dell'udienza preliminare dopo aver pronunciato il decreto che dispone il giudizio, l'abnormità del provvedimento emesso dal G.U.P. e "la nullità, per violazione dell'art. 178 c.p.p., del processo fondatosi su mezzo di prova disposto da giudice incompetente funzionalmente".
4.7.3. Col terzo lamenta la nullità del decreto che ha disposto il giudizio per violazione del diritto degli imputati di partecipare alle udienze in cui è stato conferito l'incarico al perito trascrittore ed a quelle successive. Cita giurisprudenza secondo cui l'imputato che ne fa richiesta va tradotto dinanzi al giudice che procede in camera di consiglio.
4.7.4. Col quarto eccepisce la violazione del disposto dell'art. 268 c.p.p., comma 4, per omessa consegna al difensore, in tempo utile,
dei files delle intercettazioni ambientali e telefoniche. Deduce che i files in questione, richiesti il 23 giugno 2008, gli furono consegnati solo il 9 dicembre 2008, con conseguente compressione dei diritti della difesa (influirono, assume, sulle scelte processuali dell'imputato). Da qui, conclude, "la nullità dell'udienza preliminare e di tutte le attività successive".
4.7.5. Col quinto eccepisce l'inutilizzabilità delle intercettazioni che - a suo dire - sono state gestite, in ogni loro fase, dal Commissariato di Capo d'Orlando, invece che dalla Procura della Repubblica ("le operazioni di registrazione - specifica il ricorrente - sono state dirette e guidate per mezzo del client presso il Commissariato di Polizia" e solo successivamente indirizzate al server della Procura).
4.7.6. Col sesto lamenta la violazione delle regole di valutazione probatoria stabilite dall'art. 192 c.p.p., commi 2 e 3, e art. 526 c.p.p.. Si duole che siano state poste a base del giudizio di responsabilità le dichiarazioni, assolutamente generiche e contraddittorie, oltre che prive di riscontri oggettivi (anzi, riscontrate in negativo), di ER EM, tanto che lo stesso Pubblico Ministero ha chiesto l'assoluzione di imputati pure accusati dal collaboratore suddetto.
4.7.7. Col settimo censura la sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato associativo, fondato sulla casuale e disorganica ripetizione del contenuto di alcune intercettazioni, non accompagnata dalla indicazione delle modalità di identificazione dei colloquianti ne' da una effettiva esplicazione del significato effettivamente indiziante dei colloqui;
nonché sull'acritico riconoscimento della attendibilità del collaboratore ER EM e sulla pretermissione di tutti gli elementi dissonanti con la tesi accusatoria. Lamenta che i colloquianti siano stati identificati sulla base dei verbali di polizia giudiziaria, che erano stati acquisiti - col consenso dei difensori - al solo fine della identificazione dei soggetti che avevano fatto o ricevuto le telefonate, mentre, per quanto riguarda IG TO, si è fatto riferimento all'identificazione vocale operata dal sovrintendente Agostino, che non ha mai conosciuto l'imputato e non è mai stato in condizione, per sua stessa ammissione, di riconoscerne la voce. Contesta, ad ogni modo, che il contenuto delle telefonate - dal difensore passate in rassegna - abbia la valenza dimostrativa di un legame associativo e che siano probanti contro l'imputato le dichiarazioni di ER EM, che ha reso dichiarazioni confuse, imprecise e contraddittorie ed è stato ritenuto inaffidabile in funzione della prova dei reati fine. Lamenta, infine, che il giudice d'appello abbia omesso di fornire risposta agli specifici rilievi mossi col gravame.
4.8. RI ZZ ER (condannato per i capi G, K, L, N, O, P) ricorre personalmente a questa Corte avvalendosi di sei motivi.
4.8.1. Col primo lamenta l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (gli artt. 268 c.p.p. e segg.), per essere state eseguite le intercettazioni con mezzi tecnici collocati presso il Commissariato di Polizia, in mancanza di un valido provvedimento del Pubblico Ministero procedente.
4.8.2. Col secondo si duole della motivazione - a suo giudizio inesistente - resa dalla Corte d'appello in ordine alla censura sollevata con l'atto d'appello e relativa all'eccezione di cui al punto precedente.
4.8.3. Col terzo si duole dell'erronea applicazione dell'art. 416 bis, poiché - sostiene - la prova del reato associativo è stata ricavata da quella dei reati fine, senza un riferimento diretto a fatti e circostanze che diano conto degli elementi strutturali dell'associazione e della partecipazione ad essa dell'imputato. Rimarca l'assenza di prova circa il possesso - da parte della presunta associazione - di mezzi finanziari adeguati in relazione allo scopo normalmente perseguito dalle consorterie mafiose.
4.8.4. Col quarto lamenta l'erronea interpretazione ed applicazione delle norme processuali che attendono all'accertamento della verità. Lamenta, più nello specifico, l'assenza di motivazione in ordine al reato associativo e il pedissequo richiamo, da parte del giudice d'appello, della motivazione del Tribunale.
4.8.5. Col quinto lamenta l'inadeguatezza della prova in relazione ai fatti estorsivi contestati (e per cui è stata pronunciata condanna), che non sono stati ricostruiti - deduce - "secondo corretti criteri normativi".
4.8.5.1. In particolare, per quanto riguarda il capo K) (estorsione in danno di ET US), si duole che il giudizio di responsabilità sia stato formulato sulla base delle dichiarazioni "contraddittorie e inquinate" della presunta persona offesa e della segretaria (nonché compagna), di un riconoscimento effettuato senza il rispetto dei canoni di legge, di intercettazioni telefoniche e ambientali di dubbia o scarsa valenza e di "tabulati telefonici anodini", che non concernono la posizione dell'imputato. Sottolinea che è mancata - a suo giudizio - una adeguata valutazione della credibilità, soggettiva ed oggettiva, del ET US, persona che è sottoposta a procedimento penale per estorsione, aggravata ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 contestata come commessa nel 2002 in concorso con l'attuale imputato IG TO;
nonché persona che nel 2008 ha patteggiato la pena per un episodio di violenza privata, aggravata anch'essa ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 commessa in concorso con IG TO tra il 2002 e il 2003, nonché per altri reati commessi nel 2004 (artt. 424, 612 e 611 c.p.). Fatti che, peraltro, esigevano la valutazione della prova secondo i dettami dell'art. 192 c.p.p., comma 3, o addirittura imponevano l'applicazione della disciplina di cui all'art. 197 c.p.p., e art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), terzo inciso, e art. 371 c.p.p., comma 2, lett. c), e la cui mancata osservanza rende inutilizzabili le dichiarazioni del soggetto in questione.
4.8.5.2. Per quanto riguarda i reati di cui ai capi L) - N) - O) - P), si duole dell'assenza di una "valida ricostruzione motivazionale", poiché i giudici di merito hanno basato il proprio convincimento sui dati delle intercettazioni, "non utili a indirizzare la prova verso singoli soggetti".
4.8.6. Col sesto contesta la coerenza logica della motivazione riguardante il suo ruolo nell'associazione, che è stato ricondotto, senza adeguata motivazione, a quello di organizzatore;
si duole della concreta applicazione della pena, avvenuta senza il rispetto dei parametri di cui all'art. 133 c.p. (tra cui i precedenti penali, che sono remoti o assenti) e senza il riconoscimento di attenuanti generiche, di cui sarebbe meritevole per il comportamento susseguente al reato;
lamenta il mancato riconoscimento della diminuente del rito abbreviato.
4.8.7. Col settimo si duole - sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione - della applicazione dell'aggravante della L. n. 203 del 1991, art. 7 in relazione ai reati fine, in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, che la ritiene applicabile al solo estraneo all'associazione.
4.9. ER EM (condannato per il reato di cui al capo G) ricorre personalmente e si duole - anch'egli sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione - della mancata concessione dell'attenuante speciale di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8 nonostante, deduce, abbia dato - come riconosciuto dallo stesso giudice del merito - un contributo decisivo alla ricostruzione dei fatti per cui è processo e alla individuazione dei responsabili. Lamenta che la Corte d'appello, investita del motivo di gravame, si sia limitata a riprodurre la decisione confermata, dichiarando di aderirvi in termini apodittici e stereotipati.
4.10. ND ST (condannato per l'estorsione di cui al capo P) ricorre a mezzo dell'avv. Giovanni Annino, che si duole, con unico motivo, dell'assenza di motivazione su uno specifico motivo di gravame: quello concernente l'invocata derubricazione del reato di estorsione in quello di cui all'art. 393 c.p., rigettato dalla Corte d'appello con argomentazioni generiche e stringate e senza tener conto dei profili espressamente sollevati dall'appellante (in particolare, dell'emissione, da parte del giudice civile, di decreto ingiuntivo a suo favore e a carico della CEA, a conferma della esistenza del credito fatto valere a mezzo dei coimputati).
4.11. CH SI (condannato per associazione mafiosa, nonché per le estorsioni di cui ai capi L - O) ricorre personalmente con sette motivi.
4.11.1. Col primo lamenta l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (gli artt. 268 c.p.p. e segg.), per essere state eseguite le intercettazioni con mezzi tecnici collocati presso il Commissariato di Polizia, in mancanza di un valido provvedimento del Pubblico Ministero procedente.
4.11.2. Col secondo si duole della motivazione - a suo giudizio inesistente - resa dalla Corte d'appello in ordine alla censura - relativa all'eccezione di cui al punto precedente - sollevata con l'atto d'appello.
4.11.3. Col terzo si duole dell'erronea applicazione dell'art. 416 bis, poiché - sostiene - la prova del reato associativo è stata ricavata da quella dei reati fine, senza un riferimento diretto a fatti e circostanze che diano conto degli elementi strutturali dell'associazione e della partecipazione ad essa dell'imputato. Rimarca l'assenza di prova circa il possesso - da parte della presunta associazione - di mezzi finanziari adeguati in relazione allo scopo normalmente perseguito dalle consorterie mafiose. In relazione alla propria posizione evidenzia di non avere alcun precedente specifico in materia associativa e che è stata acclarata la sua partecipazione all'associazione solo per alcune rare frequentazioni con altri imputati, per il generico riferimento al nome "SI" ritrovato in un colloquio tra altri imputati e per la generica e traballante indicazione del ER EM. Lamenta che la Corte d'appello non abbia utilizzato, a suo favore, le dichiarazioni, rese in diverso procedimento (la cui sentenza è stata acquisita a dibattimento), di altro collaboratore (LE AN), il quale non lo avrebbe indicato come affiliato al clan BO. La stessa sentenza avrebbe accertato che il suo nominativo non compariva nelle ordinanze cautelari emesse in diversi procedimenti. Si duole che non sia stata presa in considerazione la tesi, avanzata in via subordinata, di ritenerlo semplice concorrente in alcuni reati-fine.
4.11.4. Col quarto lamenta l'erronea interpretazione ed applicazione delle norme processuali che attendono all'accertamento della verità. Lamenta, più nello specifico, l'assenza di motivazione in ordine al reato associativo e il pedissequo richiamo, da parte del giudice d'appello, della motivazione del Tribunale, che aveva ampiamente utilizzato, a fine probatori, il materiale intercettivo riferibile alle estorsioni.
4.11.5. Col quinto lamenta l'inadeguatezza della prova in relazione ai fatti estorsivi contestati (e per cui è stata pronunciata condanna), che non sono stati ricostruiti - deduce - "secondo corretti criteri normativi".
4.11.5.1. In particolare, per quanto riguarda il capo L) (estorsione in danno di TI ZO), evidenzia che la presunta persona offesa, nonché il fratello, hanno escluso di essere stati oggetto di richieste estorsive e che la sua responsabilità è stata desunta dalla sola presenza, peraltro presunta, all'incontro del 20 giugno 2007, nemmeno completamente monitorato, bensì solo ricostruito a posteriori con l'ausilio delle intercettazioni e delle tracce del GPS. Si duole, inoltre, della violazione dell'obbligo motivazionale da parte della Corte d'appello, che non ha effettuato "il necessario bilanciamento valutativo degli elementi probatori" di opposta valenza, nonostante le specifiche richieste difensive.
4.11.5.2. In relazione al capo O) (estorsione in danno di SS SC OG), lamenta che non vi sia "alcuna valida ricostruzione motivazionale che chiarisca la reale sussistenza del reato". Evidenzia che la presunta persona offesa e il figlio negano di essere state vittime di estorsione e che nemmeno il collaboratore ER EM ha effettuato una precisa chiamata in correità che lo riguardi. Inoltre, nemmeno dalle intercettazioni si desumono elementi di prova a suo carico.
4.11.6. Col sesto lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena, alla concedibilità delle attenuanti generiche e al mancato riconoscimento della minima partecipazione. Si duole che, nella commisurazione della pena e nella decisione sulle attenuanti generiche, non sia stato tenuto conto del suo stato di sostanziale incensuratezza e della sua assenza in tutti i procedimenti per mafia dei Nebrodi relativi agli ultimi 15 anni;
che non sia stata applicata la disciplina del concorso formale tra i reati.
4.11.7. Col settimo ed ultimo motivo settimo si duole - sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione - della ritenuta compatibilità tra l'art. 416 bis c.p. e l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 (contestata in relazione ai reati fine) nei riguardi dell'associato mafioso, in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, che la ritiene applicabile al solo soggetto estraneo all'associazione.
4.12. US EL (condannato per l'estorsione di cui al capo O in danno di SS SC OG) ricorre a mezzo dell'avv. Tommaso Calderone, che, con unico motivo, lamenta la violazione di plurime norme penali, perché, assume, la Corte peloritana non ha fatto buon governo dei principi che disciplinano la ed motivazione per relationem, in quanto non ha dato atto e, soprattutto, non ha svolto argomentazioni idonee a superare importanti doglianze difensive. Infatti, precisa, non ha spiegato perché abbia collegato l'esborso di Euro 500,00 da parte della vittima alla minaccia contestata (consistita nel fargli trovare una bottiglia contenente liquido infiammabile), quando ne' SS SC OG ne' il figlio hanno mai denunciato condotte estorsive e, sentiti a dibattimento, si sono limitati a riferire di fatti intimidatori occorsi circa un anno prima. Inoltre, non hanno spiegato perché il rapporto amicale e di "comparanza" che legava SS SC OG e l'imputato fosse compatibile con le condotte a quest'ultimo contestate. Infine, non hanno tenuto conto dell'equivocità della intercettazione più indiziante (quella in cui si nominerebbe "il fratello di US ND") e del fatto che la frase era stata contestata dalla difesa, con l'ausilio dei periti di parte. Lamenta, poi, che la Corte d'appello abbia liquidato in maniera incongrua l'ipotesi subordinata della difesa (quella "che il ricorrente, se del caso, poteva, al limite, considerarsi un intermediario tra il compare SS SC OG ed i presunti estorsori"), con l'attribuire al US EL - ritenuto soggetti mafia - il ruolo di intermediario tra la cosca e la vittima, nell'interesse della cosca, dimentica del fatto che il US EL è stato assolto in udienza preliminare dall'accusa di essere associato mafioso.
4.13. US ND (condannato per associazione mafiosa e per l'estorsione di cui al capo K) ricorre a mezzo dell'avv. Tommaso Calderone, che, con quattro motivi, contesta la sentenza per ragioni di rito e di merito.
4.13.1. Col primo (il secondo nell'esposizione fatta dal ricorrente) lamenta, in relazione al reato di cui al capo K) (estorsione in danno di ET US), che la presunta persona offesa sia stata sentita - in violazione di legge - come teste invece che come imputato di reato connesso o probatoriamente collegato e che la Corte d'appello non abbia tenuto conto delle produzioni documentali d'appello (provvedimento di sottoposizione del ET US a misura di prevenzione), dalle quali emergeva, ancora una volta, lo status suddetto.
4.13.2. Col secondo lamenta, ancora in relazione al capo K), che la Corte d'appello abbia omesso ogni valutazione delle dichiarazioni del ET US e che abbia considerato - incomprensibilmente - una indiretta conferma delle dichiarazioni di costui il fatto che non ha accusato il coimputato CH SI. Si duole della credibilità attribuita a LE SA, nonostante sia la segretaria-convivente del ET US.
4.13.3. Col terzo lamenta che la Corte d'appello si sia semplicemente riportata -per confutare la tesi della desistenza, avanzata dalla difesa in relazione al reato di cui al capo K) - alla sentenza di primo grado, senza motivare sulle obiezioni e le questioni articolate con l'atto d'appello.
4.13.4. Col quarto lamenta la violazione dell'art. 416 bis c.p. (contestato al capo G)), ma svolge argomenti afferenti, invece, al vizio di motivazione. Si duole, infatti, che la Corte, per motivare sull'appartenenza mafiosa dell'imputato, faccia riferimento ai precedenti penali del US ND, sebbene questi non abbia mai riportato condanne per mafia;
che la Corte attribuisca al US tindaro la qualifica di "postino" della mafia, sebbene citi un solo episodio riferito al mese di marzo del 2007; che abbia incongruamente utilizzato, contro il US ND, le dichiarazioni di ER EM - che parla di US ND come di soggetto dedito allo spaccio di stupefacenti e banconote false - sebbene il capo d'imputazione faccia riferimento, per connotare l'associazione, a tutt'altre attività. Infine, che non abbia fornito una motivazione logica in relazione all'ulteriore circostanza evidenziata dalla difesa: quella per cui il collaboratore LE AN non abbia effettuato alcuna chiamata in correità nei confronti dell'imputato.
4.14. IT RI IO (condannato per la tentata estorsione di cui al capo F, in danno di AF TO), ricorre a mezzo dell'avv. Giacomo Portale, che si avvale di tre motivi.
4.14.1. Col primo censura la sentenza per violazione dell'art. 192 c.p.p. e per carenza ed illogicità della motivazione. Deduce che la
Corte d'appello non ha fornito risposta al primo motivo di gravame, con il quale era stata contestata l'idoneità degli indizi utilizzati dal Tribunale a sorreggere il giudizio di condanna.
4.14.2. Col secondo si duole che la Corte d'appello non abbia fornito risposta alla richiesta di riduzione della pena, avanzata col gravame.
4.14.3. Col terzo si duole della motivazione spesa dal giudice d'appello per rigettare la richiesta di concessione del beneficio della non menzione, fondata sulla gravità del fatto e le modalità odiose della condotta e senza tener conto delle ricadute sulla persona del condannato - in termini di possibilità occupazionali - della pubblicità collegata alla condanna.
4.15. RA US (condannato per associazione mafiosa) ricorre a mezzo dell'avv. Armando Gerace, che si avvale di sei motivi.
4.14.1. Col primo eccepisce l'inutilizzabilità delle intercettazioni realizzate presso la Casa Circondariale di Messina, su autorizzazione del G.I.P. di Messina del 16/7/2007, per violazione dell'art. 268 cod. proc. penale, siccome realizzate mediante impianti esistenti in loco, invece che con quelli in dotazione alla Procura della Repubblica.
4.14.2. Col secondo eccepisce la nullità della perizia disposta dal Giudice dell'udienza preliminare dopo aver pronunciato il decreto che dispone il giudizio, l'abnormità del provvedimento emesso dal G.U.P. e "la nullità, per violazione dell'art. 178 c.p.p., del processo fondatosi su mezzo di prova disposto da giudice incompetente funzionalmente".
4.15.3. Col terzo lamenta la nullità del decreto che ha disposto il giudizio per violazione del diritto degli imputati di partecipare alle udienze in cui è stato conferito l'incarico al perito trascrittore ed a quelle successive. Cita giurisprudenza secondo cui l'imputato che ne fa richiesta va tradotto dinanzi al giudice che procede in camera di consiglio.
4.15.4. Col quarto eccepisce la inutilizzabilità delle intercettazioni, svolte, a suo dire, presso il Commissariato di polizia di Capo d'Orlando con la tecnica della remotizzazione, invece che presso la Procura della Repubblica, in violazione dell'art. 268 c.p.p.. Lamenta, in particolare, che le operazioni di registrazione siano "state dirette e guidate per mezzo di client presso il Commissariato di Polizia".
4.15.5. Col quinto si duole della violazione dei principi che reggono la valutazione della prova;
in particolare, di quella costituita dalla chiamata in reità del collaboratore ER EM, le cui dichiarazioni - caratterizzate da continue rettifiche, propalazioni generiche, confusione tra periodi associativi, assenza di riscontri oggettivi - sono state posta a base del giudizio di responsabilità, nonostante le specifiche censure mosse dai difensori con l'atto d'appello, a cui non è stata data nemmeno risposta (viene sottolineato che ER EM ha parlato di una riunione nella proprietà di tale Principotto, alla quale avrebbe partecipato anche RA US, in un'epoca in cui RA US era detenuto in carcere).
4.15.6. Col sesto lamenta la mancanza e l'illogicità della motivazione spesa per formulare il giudizio di responsabilità in ordine al reato associativo, nonché l'uso improprio - da parte del giudice d'appello - della tecnica della motivazione per relationem. Deduce che i soli elementi a carico del RA US derivano dalle dichiarazioni di ER EM e dalle intercettazioni telefoniche: le prime sono irrilevanti, per le ragioni esposte al punto precedente, tant'è che gli stessi giudici hanno assolto il RA US per i reati fine a lui contestati, nonostante fosse accusato dal ER EM;
le seconde si riducono a "sparuti dati captativi" che non consentono di ritagliare un ruolo di RA US all'interno della presunta associazione, per la loro equivocità (sottolinea che nelle intercettazioni si parla talvolta di "Pippo", ma non v'è nessuna prova che si tratti effettivamente di RA US).
4.16. AZ ER (condannato per il tentativo di estorsione di cui al capo P) ricorre personalmente e si duole del giudizio di responsabilità formulato in relazione alla tentata estorsione di cui al capo P), siccome retto da una motivazione apparente e basata su una "ricostruzione dell'occorso oggettivamente incoerente", poiché non tiene conto del fatto che nessuna minaccia è stata dimostrata e del fatto che ND ST era effettivamente creditore del RL IO.
Lamenta, inoltre, l'errata applicazione dell'art. 110 c.p. e della L. n. 203 del 1991, art. 7 che dovevano essere esclusi - sostiene - in considerazione della effettività del credito e della partecipazione di RL IO alla compagine sociale della CEA s.r.l.. CONSIDERATO IN DIRITTO
Meritano accoglimento, per quanto verrà esposto nel prosieguo, i ricorsi di BO SC IO, IG TO, RA US, US EL e OS NA AL, in ordine al merito delle imputazioni elevate a loro carico;
nonché il ricorso di AC AN, limitatamente all'applicazione dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e di BO SC SE, limitatamente alla determinazione della pena;
sono infondati tutti gli altri.
A) Per un esame ordinato dei motivi di ricorso, ed al fine di evitare inutili ripetizioni, si devono affrontare primariamente i motivi in rito che riguardano l'utilizzabilità di tutte le intercettazioni telefoniche ed ambientali, in ordine alle quali sono state sollevate - dai difensori di numerosi imputati - eccezioni che riguardano il momento captativo e quello traspositivo. Esse, però, investendo un profilo di utilizzabilità delle intercettazioni, riguardano tutti gli imputati "toccati" dalle intercettazioni suddette.
1. Secondo un criterio di priorità logica e giuridica, viene in considerazione il motivo attinente alla dedotta inutilizzabilità di tutte le intercettazioni per essere state effettuate con impianti installati presso il Commissariato di Capo d'Orlando, invece che con gli impianti installati presso la Procura della Repubblica di Messina. Il motivo è manifestamente infondato per le ragioni già esposte compiutamente nella sentenza di primo grado e fatte proprie dal giudice d'appello. Qui, rispondendo a specifiche doglianze difensive, è chiarito e ribadito che la registrazione delle conversazioni intercettate è avvenuta, nel caso di specie, nei locali della Procura della Repubblica, verso cui erano state instradate le intercettazioni, e che solo l'ascolto era avvenuto nei locali del Commissariato;
che nessuna affermazione del perito mendolia autorizza a ritenere che le cose siano andate diversamente;
che le registrazioni, per chi desideri effettuare una verifica diretta, sono disponibili negli uffici della Procura della Repubblica di Messina. Tanto basta per ritenere infondato il motivo di ricorso, posto che tutte le diverse ricostruzioni sono assertive e prive di dimostrazione, mentre priva di qualsiasi conducenza è il dato - pur'esso assertivo - che i supporti consegnati al trascrittore fossero stati sigillati con nastro adesivo e timbro del Commissariato di Capo d'Orlando, posto che questo dato rimanda solo al soggetto che operò il travaso dei dati dal server in cui erano immagazzinati e non anche al server da cui furono estratti. Stesse considerazioni valgono per la nota del Commissariato di Capo d'Orlando che accompagnò la trasmissione dei supporti informatici, in cui erano contenute le registrazioni, al trascrittore.
Nessuna violazione di legge è stata, pertanto, consumata, giacché, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, citata anche dalle parti ricorrenti, condizione necessaria per l'utilizzabilità delle intercettazioni è che l'attività di registrazione - che, sulla base delle tecnologie attualmente in uso, consiste nella immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata - avvenga nei locali della Procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre non rileva che negli stessi locali vengano successivamente svolte anche le ulteriori attività di ascolto, verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati cosi registrati, che possono dunque essere eseguite "in remoto" presso gli uffici della polizia giudiziaria (Cass., SU, n. 36359 del 26/6/2008). La stessa sentenza ha precisato, con riguardo all'attività di riproduzione - e cioè di trasferimento su supporti informatici di quanto registrato mediante gli impianti presenti nell'ufficio giudiziario -, che trattasi di operazione estranea alla nozione di "registrazione", la cui "remotizzazione" non pregiudica le garanzie della difesa, alla quale è sempre consentito l'accesso alle registrazioni originali.
2. Sono fondate, nei limiti di seguito esposti, le doglianze che riguardano la trascrizione delle intercettazioni, disposte dal Giudice dell'udienza preliminare all'udienza dell'8 aprile 2009 (provvedimento confermato il giorno successivo) ed effettuate dopo la chiusura dell'udienza preliminare, avvenuta il 9 aprile 2009 col rinvio a giudizio degli imputati. Infatti, l'incarico al perito trascrittore venne dato il 20 aprile 2009 e le operazioni di trascrizione si protrassero fino al 5 ottobre 2009. Giusta le doglianze dei ricorrenti, e secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice per le indagini preliminari, una volta pronunciato il decreto che dispone il giudizio, perde la propria competenza funzionale in ordine ad atti che non siano quelli urgenti attinenti alla libertà personale dell'imputato (così Cass. Pen., n. 6629 del 24/1/2012; Sez. 4^, n. 3347 del 01.12.2009, Rv. 246391; Cantarelli;
Cass. Pen. Sez. 4^, n. 7439 del 12.01.1999, Rv. 213738, Tega;
pronunce che si riferiscono al caso specifico di perizia trascrittiva di intercettazioni disposta dal Gup che aveva già disposto il rinvio a giudizio). Ne consegue che è sicuramente errata la decisione del giudice dell'udienza preliminare di dare attuazione al proprio deliberato, anche se intervenuto prima della traslatio iudicii, mediante conferimento dell'incarico al trascrittore dopo la traslatio suddetta. Il conferimento dell'incarico rappresenta, invero, un momento cruciale dell'attività processuale volta a tradurre in forma grafica il contenuto delle intercettazioni, perché in detto momento viene precisato l'incarico e vengono individuate (se non è stato fatto prima), con la collaborazione delle parti, le conversazioni da trascrivere. Non si tratta, pertanto, di attività meramente esecutiva di un deliberato assunto in precedenza, ma di momento qualificante dell'attività di trasposizione della prova, che deve essere effettuata sotto la direzione e la sorveglianza del giudice investito, al momento, del procedimento (in questo caso, del giudice del dibattimento). Non sono condivisibili, però, le conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza suddetta - che deduce l'inutilizzabilità tout court delle trascrizioni ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. a) e art. 179 c.p.p., comma 1 - a fronte della deroga all'iter procedimentale sopra delineato. È bene innanzitutto chiarire che, dal combinato disposto dell'art. 268 c.p.p., comma 1 e art. 89 disp. att. c.p.p., comma 2, emerge che la legge ha inteso attribuire rilevanza probatoria esclusivamente ai documenti fonici e ai verbali delle operazioni di intercettazione, con esclusione di ogni altro mezzo (ivi compresa la testimonianza di chi ha effettuato l'intercettazione). Inoltre, che la trascrizione delle registrazioni telefoniche si esaurisce in operazioni di carattere meramente materiale, non implicando l'acquisizione di alcun contributo tecnico- scientifico, e poiché l'attività trascrittiva attiene a un mezzo di ricerca della prova e non all'assunzione anticipata di un mezzo di prova, il rinvio dell'art. 268 c.p.p., comma 7 all'osservanza delle forme, dei modi e delle garanzie previsti per le perizie non ha altro significato che quello di assicurare che la trascrizione delle registrazioni avvenga nel modo più corretto possibile. Donde l'ontologica insussistenza, in relazione alle trascrizioni, di un problema di utilizzazione, potendo semmai denunciarsi la mancata corrispondenza tra il contenuto delle registrazioni e quello risultante dalle trascrizioni effettuate (C, Sez. 1^, 6.2.2007, Mangone, in Mass. Uff., 236361; Cass., Sez. 6^, 5 ottobre 1994, n. 3784, Celone, Rv. 201857; Cass., sez. 6^, n. 11914 del 30/10/1992, Tramuta, Rv 193148). In applicazione di tale principio è stato perciò deciso che le intercettazioni telefoniche sono utilizzabili in dibattimento indipendentemente dalle relative trascrizioni, poiché queste ultime non rientrano negli atti delle indagini preliminari ed integrano una mera attività materiale e riproduttiva del contenuto delle intercettazioni, soggette alla disciplina prevista dall'art. 268 c.p.p., commi 7 e 8, (Cass., 4 maggio 1993, Bozzi;
Id., Sez. 2^, 19 giugno 1992, Serra). L'utilizzabilità in sede dibattimentale delle intercettazioni è poi possibile anche quando le trascrizioni non sono state inserite nel fascicolo per il dibattimento, perché non effettuate in sede di indagini preliminari ovvero eseguite fuori termine, essendo consentito al giudice di procedere all'ascolto diretto delle registrazioni o di far trascrivere il contenuto delle intercettazioni acquisite agli atti per il tramite di un ausiliario designato "ad hoc" (N. 3784 del 1994); così come è consentito alle parti procedere autonomamente, attraverso un proprio ausiliario, all'ascolto e alla trascrizione delle intercettazioni, da utilizzare, all'occorrenza, in sede di giudizio.
Alla stregua di tali rilievi non è corretto far discendere, dall'all'error in procedendo in cui è caduto il Giudice delle indagini preliminari, l'inutilizzabilità - sic et simpliciter - delle trascrizioni, se la doglianza non viene accompagnata dalla denuncia di difformità tra il contenuto delle intercettazioni (le sole rilevanti come prova) e la trasposizione grafica delle stesse, effettuata dall'ausiliario, posto che ben avrebbe potuto il giudice procedere autonomamente all'ascolto delle conversazioni in camera di consiglio (come, in alcuni casi, viene espressamente dato atto dal Tribunale) o procedere alla verifica della corrispondenza tra le intercettazioni e le trascrizioni. Ne consegue che le trascrizioni effettuati dal dr. mendolia sono inutilizzabili nei limitatissimi casi in cui la loro corrispondenza al contenuto delle intercettazioni è stata messa in discussione dai ricorrenti (ciò è avvenuto, praticamente, solo da parte del difensore di US EL in relazione ad una specifica intercettazione).
Non è causa di inutilizzabilità delle trascrizioni, per gli stessi motivi, la mancata traduzione degli imputati per l'udienza del 20 aprile 2009 (giorno fu conferito l'incarico al perito trascrittore), dal momento che non s'è trattato della mancata partecipazione della parte all'assunzione di una prova. E ciò senza considerare che nessuno degli imputati (tra quelli che ne hanno fatto motivo di doglianza) ha dato la prova di aver manifestato, tempestivamente, l'intenzione di partecipare all'udienza, chiedendo la propria traduzione.
3. Per quanto attiene alle intercettazioni effettuate nella Casa Circondariale di Messina - Gazzi, due sono le questioni sollevate dai difensori. La prima attiene all'emissione del decreto autorizzativo (da parte del Giudice delle indagini preliminari) senza la preventiva richiesta del Pubblico Ministero. La seconda all'utilizzo degli impianti della Casa Circondariale in assenza di provvedimento del Pubblico Ministero.
La prima censura è infondata, giacché il provvedimento del Giudice delle indagini preliminari era stato preceduto dal decreto, emesso in via d'urgenza, dal Pubblico Ministero, che aveva disposto l'effettuazione delle intercettazioni per la durata di giorni uno ed aveva chiesto, contestualmente, la convalida del provvedimento. Deve ritenersi, in questo caso, che la richiesta di convalida contenesse implicitamente anche la richiesta di procedere alle intercettazioni, giacché non avrebbe avuto senso attivare il mezzo di prova per una sola giornata e perché la richiesta di convalida si riferiva ad una situazione che non era destinata ad esaurirsi in un solo contesto. Questa Corte, infatti, ha già precisato, in un caso analogo, che, laddove il giudice provveda tardivamente alla convalida del decreto adottato in via di urgenza dal pubblico ministero, detta convalida tardiva vale come autorizzazione alle successive operazioni di captazione (Cass., Sez. 1^, 10.4.2001, Faletti). È fondata, invece, la seconda censura mossa dagli imputati. In questo caso, a fronte delle contestazioni mosse dai difensori di BO SC IO, IG TO e RA US - i quali lamentavano che le intercettazioni fossero state eseguite con gli impianti esistenti presso la Casa Circondariale senza un previo decreto del Pubblico Ministero che desse conto della indisponibilità degli impianti della Procura e delle ragioni di urgenza che imponevano di procedere nel modo anzidetto - la Corte d'appello ha rigettato l'eccezione per il motivo che "sono fin troppo note le ragioni esclusivamente tecniche, che rendono impossibile procedere in maniera diversa da quella seguita".
La spiegazione è chiaramente incongrua, posto che non sono affatto di pubblico dominio "le ragioni tecniche" che rendono impossibile procedere con gli impianti della Procura. D'altra parte, sull'argomento sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, le quali, risolvendo un annoso contrasto giurisprudenziale, hanno statuito che in tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, si applica anche alle intercettazioni tra presenti la disposizione dell'art. 268 c.p.p., comma 3, secondo cui è necessario, a pena di inutilizzabilità degli esiti delle operazioni (art. 271, comma 1, stesso codice), il decreto motivato del P.M. perché possa farsi ricorso ad impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria in caso di insufficienza o inidoneità degli apparati installati presso la Procura della Repubblica e in presenza di eccezionali ragioni di urgenza (Cass., S.U., n. 42792 del 31.10.2001; nello stesso senso di nuovo le Sezioni Unite, C, S.U., n. 919 del 19.1.2004, Gatto). Di conseguenza, la mancanza del decreto del Pubblico Ministero o, il che è lo stesso, la totale mancanza di motivazione dei decreti che autorizzino all'ascolto mediante impianti diversi da quelli installati nella Procura della Repubblica per la inadeguatezza o indisponibilità di questi ultimi comporta la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni.
Per effetto di quanto sopra, deve disporsi l'annullamento della sentenza relativamente agli imputati toccati dalla problematica suddetta (BO SC IO, IG TO e RA US). Sarà la Corte d'appello di rinvio a verificare se, come lamentato dai ricorrenti, l'utilizzo degli impianti della Casa Circondariale sia stato autorizzato - anche solo in via generale, per l'indisponibilità degli impianti della Procura o per la chiusura della sala d'ascolto della Procura - con decreti del Pubblico Ministero, e se i decreti in questione diano conto dei requisiti di indisponibilità ed urgenza richiesti dall'art. 268 c.p.p.. Ove tale verifica dia esito negativo, la Corte d'appello dovrà valutare se ed in quale misura la responsabilità degli imputati predetti si fondi sulle intercettazioni realizzate nella Casa Circondariale di Messina- Gazzi, al fine di stabilire se, espunte le intercettazioni in questione dal compendio probatorio, residuino sufficienti elementi di prova a carico degli stessi.
4. Sono infondate le eccezioni che riguardano l'utilizzo, nel presente procedimento, delle intercettazioni del 9/3/2007 e del 14/7/2007, effettuate nell'ambito di diverso procedimento (il n. 8458/2006. Questione posta da BO SC RM e BO SC SE).
In tema di intercettazioni di conversazioni, la nozione di identico procedimento, che esclude l'operatività del divieto di utilizzazione previsto dall'art. 270 c.p.p., prescinde da elementi formali come il numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato ed impone una valutazione sostanziale, con la conseguenza che il procedimento è considerato identico quando tra il contenuto dell'originaria notizia di reato, alla base dell'autorizzazione, e quello dei reati per cui si procede vi sia una stretta connessione sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico (Cass., n. 46244 del 15/11/2012;
C, Sez. 6^, 2.12.2009, in Mass. Uff., 246524; C, Sez. 3^, 13.11.2007, in Mass. Uff., 238779; C, Sez. 6^, 16.3.2004, Morelli;
C, Sez. 6^, 7.1.1997, Pacini Battaglia;
C, Sez. 1^, 11.12.1998, Tomasello;
C, Sez. 1^, 17.11.1999, Toscano, in Mass. Uff., 216206; C, Sez. 6^, 14.8.1998, Venturini;
C, Sez. 3^, 14.4.1998, Romagnolo, in Mass. Uff., 210950; C, Sez. 6^, 16.10.1995, Pulvirenti). Nel caso di specie il proc. n. 8458/2006 aveva ad oggetto reati di estorsione aggravati L. n. 203 del 1991, ex art. 7 a carico di US ND ed altri, per cui era sicuramente connesso sia sotto il profilo soggettivo che probatorio con quello avente il n. 610/2006, a cui fu riunito. Per altro verso, occorre considerare che i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza (art. 270 c.p.p.). Tale condizione è certamente sussistente nel caso di specie, posto che i reati per cui è processo impongono l'arresto in flagranza e le intercettazioni sono indispensabili per l'accertamento dei delitti stessi.
B) È possibile ora procedere all'esame dei ricorsi dei singoli imputati.
1. Infondato è quello di BO SC RM.
1.1. I primi due motivi, concernenti l'inutilizzabilità delle intercettazioni per il modo in cui sono state eseguite e trascritte, sono infondati per le ragioni esposte in precedenza (sub. A.1 e A.2). Quanto alle doglianze contenute nel secondo motivo (ulteriori rispetto a quelle già esaminate), inammissibile, per irrilevanza, è quella relativa all'intercettazione disposta sull'auto di SE RM, la cui durata sarebbe stata fissata arbitrariamente dal Pubblico Ministero procedente, posto che in sentenza non si fa mai riferimento - sotto alcun profilo - alle intercettazioni suddette, mentre è manifestamente infondata quella concernente la traduzione delle intercettazioni ambientali dal dialetto siciliano in lingua italiana, dal momento che la sentenza impugnata riporta solo stralci delle trascrizioni nella lingua originaria (il dialetto siciliano).
1.2. I motivi tre e quattro sono inammissibili per genericità. Con essi il ricorrente si limita a contestare il contenuto indiziante delle prove esposte a suo carico senza evidenziare alcuna reale incongruenza nel ragionamento spiegato dai giudici di merito per l'affermazione della sua partecipazione all'associazione e all'estorsione di cui al capo L), sostenuto, invece, dalla puntuale chiamata in correità operata da ER EM - che non è affatto teste de relato, avendo parlato di fatti conosciuti di persona - e dal contenuto, più che esplicito, delle intercettazioni che lo riguardano e che il ricorrente passa significativamente sotto silenzio. Quanto all'estorsione in danno di TI ZO, la sentenza da atto, sulla base dell'intercettazione del 9/3/2007, che fu proprio l'odierno imputato a segnalare al padre la ditta "AN.CU." di ME da avvicinare, mentre in ordine al reato associativo sovvengono, sia a titolo di riscontro delle dichiarazioni del ER EM, sia come prova autonoma del reato, le numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali passate in rassegna, da cui è stata tratta la prova dell'attiva partecipazione del prevenuto alla vita dell'associazione (nella conversazione del 9/3/2007 egli parla, per averlo appreso da "Pippo", della ditta Astone come officiata di numerosi lavori e del fatto che qualcuno è andato via con i soldi, mentre un altro è stato arrestato;
nella conversazione del 14/8/2007 discute col padre sulle modalità di ripartizione dei proventi delle estorsioni;
dalla conversazione dell'8/3/2007, intercorsa tra il padre e RI ZZ ER, e dal correlativo accertamento di polizia, è stato desunto - senza smentita da parte del ricorrente - che il 14/3/2007 ricevette nella sua abitazione US ND, che gli consegnò la somma di 8.000 euro;
dalla conversazione dell'8/3/2007, intercorsa tra il padre e RI ZZ ER, è stato desunto che egli, in assenza del padre, costituiva un punto di riferimento per gli associati, anche se di scarsa efficienza). Le suddette emergenze - nemmeno specificamente e motivatamente contestate - costituiscono senz'altro un valido compendio per la formulazione del giudizio di responsabilità che lo riguarda, talché prive di fondamento sono sia le censure relative all'apparato motivazionale della sentenza, sia quelle relative al rispetto della normativa processuale.
2. Il ricorso di BO SC IO merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
2.1. Il primo motivo, concernente l'emissione del decreto di autorizzazione alle intercettazioni nella Casa Circondariale di Messina-Gazzi in assenza di richiesta del Pubblico Ministero, è infondato per le ragioni esposte sub A.3.
2.2. Il secondo, riguardante l'esecuzione delle intercettazioni con gli impianti della Casa Circondariale di Messina in assenza di provvedimento del Pubblico Ministero, è fondato, per le ragioni già esposte (sub. A.3), con le conseguenze pure ivi annunciate.
2.3. Il terzo e il quarto motivo, concernenti l'esecuzione delle restanti intercettazioni ambientali e la loro trascrizione, sono infondati, per quanto esposto in precedenza (sub. A.1 e A.2). Qui va solo aggiunto, per fornire completa risposta alle doglianze difensive, che nessuna prova è stata fornita circa la consegna al perito trascrittore di "file" estratti dalle copie remotizzate e che, comunque, la circostanza è irrilevante, posto che i difensori avrebbero comunque potuto accedere, in ogni momento, ai "file" custoditi nel server della Procura (nel verbale dell'udienza preliminare il Pubblico Ministero da atto che "il CD originale è a disposizione agli atti del procedimento già repertato e custodito presso l'ufficio intercettazioni" ed il GIP aggiunge che "i supporti informatici, ritualmente depositati, sono stati a disposizione della difesa").
2.4. Il quinto motivo, riguardante la logicità della motivazione spesa per spiegare la credibilità di ER EM, resta assorbito nel secondo motivo di ricorso. La Corte d'appello, valutata l'utilizzabilità delle intercettazioni realizzate nella Casa Circondariale di Messina, alla stregua dei criteri dianzi esposti, verificherà l'ipotesi accusatoria sulla scorta del materiale probatorio concretamente disponibile (comprese le dichiarazioni del ER EM).
3. Il ricorso di BO SC SE merita accoglimento limitatamente alla misura della pena.
3.1. Il primo motivo, con cui è contestata la tecnica della motivazione per relationem, è infondato, nella forma in cui è stato proposto. Non è infatti in discussione se il giudice d'appello possa motivare la propria decisione facendo riferimento al contenuto della sentenza di prime cure: la legittimità di un simile modo di procedere è stata, infatti, ripetutamente ribadita da questo giudice di legittimità, alla specifica condizione che le censure formulate dall'appellante non contengano elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (ex ceteris: Cass., 30838 del 19/3/2013.). Il giudice del gravame non è tenuto, quindi, a ripetere l'illustrazione delle prove, quando questa sia già stata operata esaustivamente dal giudice di primo grado, ne' è tenuto a confutare specificamente gli argomenti spesi dagli appellanti, quando alle critiche di costoro abbia già fornito esaustiva risposta il giudice di primo grado, con argomenti che la Corte d'appello mostri di condividere. Si vedrà, nell'esame degli specifici motivi di ricorso, che nessuno dei numerosi argomenti sollevati dal ricorrente è rimasto senza risposta da parte dei giudicanti (tanto vale anche per gli altri ricorrenti, salvo che per alcune specifiche doglianze).
3.2. Il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso (per come sintetizzati nella parte narrativa) riguardano il reato di cui al capo K (tentata estorsione in danno di ET US). Essi contengono censure - tutte infondate - attinenti alla logicità e completezza della motivazione e al rispetto dei canoni di assunzione e valutazione della prova.
Il giudizio si responsabilità si fonda, nel caso di specie, sulle articolate dichiarazioni della persona offesa - attentamente valutate dal giudicante - e su quelle, pienamente confermative, della teste LE SA, nonché su intercettazioni telefoniche ed ambientali che hanno consentito di riscontrare, nei passaggi essenziali, le dichiarazioni dell'offeso. La ricostruzione operata dai giudicanti è, su questa vicenda, logica e congruente. Dalla LE SA, che operava a stretto contatto col ET US, è venuta - si legge in sentenza - la conferma delle forti preoccupazioni palesate dal ET US dopo l'incontro avuto, a Castell'Umberto, con soggetti che avevano avanzato richieste estorsive, nonché la conferma che un soggetto, a nome ND (da lei riconosciuto e ripreso da una telecamera collocata dalla polizia nell'ufficio della ditta), cercò più volte il ET US perché doveva "parlargli". Dalle intercettazioni telefoniche è stata tratta la conferma che ET US, conversando col figlio e con la figlia, mostrò in più occasioni forti preoccupazioni per la presenza, intorno alla sua azienda, di soggetti che gli apparvero sospetti. Dalle intercettazioni ambientali sull'auto di BO SC SE è stata tratta, infine, la conferma decisiva della veridicità dei fatti lamentati dall'offeso e della provenienza delle minacce da lui ricevute (nella conversazione dell'11-4-2007, intercorsa tra BO SC SE e RI ZZ ER, vi sono - è stato evidenziato - tutti gli elementi del racconto di ET US, che ne risulta pienamente confermato: il fatto che a ET US, ogni volta che parla con loro, gli vengono "i fantasmi"; che vi è stato un incontro "alla baracca"; che ET US è stato contattato da RU;
che "quello dello spurgo" ha allertato i carabinieri ed ha sporto denuncia;
che è stata collocata una telecamera;
che vi è stata richiesta di denaro). Trattasi, all'evidenza, di un corposo compendio probatorio, che non è minimamente scalfito dalle deduzioni generiche e apodittiche del ricorrente, che si concentra sulle dichiarazioni dell'offeso, liberamente valutandole e commentandole, ed evita finanche di confrontarsi - salvo che per alcuni sparuti e riduttivi riferimenti - con le emergenze più significative del processo (in particolare, con l'intercettazione dell'11-4-2007, salvo frammentarne il contenuto e leggerlo in maniera avulsa dalle complessive risultanze istruttorie); oppure attribuisce a LE AN la qualità di teste de relato, quando legittimante è stato ritenuto teste diretto (le circostanze riferite dalla donna a dibattimento - le telefonate intercorse con ET US;
la visita di US ND in azienda;
l'apprensione, palpabile, che aveva invaso il ET US - erano state tutte verificate di persona).
Nessuna incongruenza è poi ravvisabile nel ragionamento sviluppato intorno ai tabulati telefonici dell'utenza in uso a ET US, giacché i giudici hanno spiegato (pag. 51 della sentenza di 1^ grado) che la verifica è servita a riscontrare il complessivo racconto della persona offesa e non a trarre elementi diretti di prova a carico dell'imputato BO SC SE. Invece, non corrisponde a verità che delle intercettazioni telefoniche "non si parli in sentenza", giacché la sentenza di I grado riporta ampi stralci di intercettazioni telefoniche da cui traspare, evidente, l'apprensione del ET US per le "attenzioni" cui viene sottoposto (pagg. 51-52). Quanto alle intercettazioni ambientali, la sentenza di primo grado da solo atto che alcune conversazioni non sono con sicurezza riconducibili alla vicenda per cui è processo, per cui le ha correttamente accantonate;
il che non introduce alcun elemento di dissonanza rispetto alla conclusione adottata dai giudicanti, ma conferma lo scrupolo con cui il materiale probatorio è stato letto e utilizzato.
Nessuna violazione di legge è ravvisabile, poi, nei riconoscimenti effettuati dal ET US e dalla LE SA al di fuori della procedura prevista dagli artt. 213 e 214 c.p.p., posto che il riconoscimento fotografico operato in sede di indagini di polizia giudiziaria non è regolato dal codice di rito e costituisce un accertamento di fatto utilizzabile in giudizio in base ai principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice;
la certezza della prova non discende, in tal caso, dal riconoscimento come strumento probatorio, ma dall'attendibilità accordata alla deposizione di chi si dica certo dell'individuazione (in tal senso, ex multis, Cass. Pen., n. 22612 del 10/2/2009). Ribadito in più occasioni è, poi, il principio che l'individuazione fotografica, specie se confermata in dibattimento - come nella specie - può essere determinante, anche in difetto di ulteriori riscontri, ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al fatto contestato, allorché presenti caratteri di certezza assoluta e risulti ancorata non soltanto a mere rappresentazioni o sensazioni del dichiarante, ma ad elementi oggettivi (ex multis, Cass. N. 45787 del 16/10/2012). Immune da censure è anche la risposta fornita dai giudici intorno alla valenza dei precedenti giudiziari del ET US. Correttamente è stato ritenuto che non possono essere le qualità soggettive del dichiarante a togliere forza e credibilità ad un racconto che, comunque, non poteva essere fatto senza il timore di gravissime ritorsioni e che è riscontrato da fatti oggettivi di straordinaria valenza confermativa, quando nemmeno il difensore è stato in grado di evidenziare apprezzabili motivi di sospetto a carico del dichiarante (il fatto che ET US sia stato condannato insieme ad uno degli imputati di questo processo - non accusato, però, del reato di cui si discute - e che sia sottoposto a giudizio per altro reato, ed il fatto che sia stato sottoposto a misura di prevenzione, non spiega perché accusi BO SC SE, RI ZZ ER e US ND di estorsione in suo danno, posto che non è spiegata la relazione tra i diversi fatti e quale vantaggio - oltre a quello, ipotetico, immaginabile per una "vittima" - possa derivargli).
Infondate sono, poi, le censure mosse al modo in cui ET US è stato esaminato. La sentenza del Tribunale spiega che questi è accusato (in un caso condannato) di reati, aggravati L. n. 203 del 1991, ex art. 7 commessi insieme a IG TO circa quattro prima di quello per cui è processo, nonché di altri reati (incendio e violenza privata) commessi, senza concorso con alcuno degli imputati odierni, circa due anni prima. Nessuna relazione è stata vista tra i reati contestati al ET US e quelli contestati agli imputati di questo processo, posto che non sono stati commessi in concorso tra loro, ne' si tratta di reati connessi probatoriamente o teologicamente, ne' collegati ai sensi dell'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b). Di conseguenza, è stato ritenuto che non ricorra nessuna delle condizioni che, per previsione normativa (art. 197 c.p.p.), determinano l'incompatibilità a testimoniare. Tale conclusione non presta il fianco a censura, poiché solo assertive e indimostrate sono le proposizioni contenute nel ricorso della parte: a) quanto al reato di estorsione, commesso nel 2002 insieme a IG TO, non è dato comprendere (nè è stato spiegato) perché si tratti di reati commessi in danno reciproco, posto che al IG TO non è contestato il concorso nell'estorsione in danno di ET US;
perché la prova di un reato influisca sulla prova dell'altro, e viceversa, posto che non è nemmeno specificato di quale prova si tratti;
quale sia la fonte comune di prova;
b) quanto al procedimento definito con pena patteggiata, del tutto assente è, nel ricorso della parte, la spiegazione della dedotta incompatibilità, salvo la sterile ripetizione dei motivi d'appello e della pretesa, avanzata in quella sede, di escutere il testimone in forma assistita.
Non corrisponde a verità, infine, che i giudici abbiano omesso di esaminare la tesi, avanzata dalla difesa in via subordinata, della desistenza, posto che vi hanno dedicato ampio spazio e spiegato che il gruppetto degli imputati smise di assillare il ET US solo perché questi si era rivolto alla polizia, che aveva avviato un'indagine e collocato una videocamera nell'azienda della vittima (pag. 54 della sentenza di 1^ grado). Fatto di cui gli imputati erano venuti a conoscenza e che è stato, correttamente, ritenuto in contrasto con la "volontarietà" della condotta successiva. Nessuna omissione di giudizio è pertanto riscontrabile nella sentenza dei giudici d'appello intorno alla vicenda qui esaminata, giacché essi, rifacendosi alla motivazione della sentenza di primo grado - che di quelle doglianze aveva tenuto ampiamente conto - hanno fornito puntuale risposta ai motivi di gravame. Nè il rigetto, implicito, della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale costituisce motivo di nullità della sentenza, dal momento che nessun elemento di prova decisiva era stato addotto dall'appellante a sostegno dell'istanza (la sentenza di primo grado aveva già commentato la circostanza riveniente dal controllo del 22/1/2007, riguardante tre giovani viaggianti a bordo di una Fiat Punto, ed aveva escluso che avesse un significato per l'indagine in corso;
se il mar.llo PA conoscesse o meno BO SC SE - circostanza che si chiedeva di verificare con la rinnovazione dell'istruttoria - non ha alcun significato per la valutazione della credibilità di ET US, qualunque cosa questi avesse detto al riguardo).
3.3. Infondato è il motivo di ricorso concernente il reato di cui al capo L) (estorsione in danno di TI ZO). La sentenza di I grado (pagg. 55-70) evidenzia ampiamente gli elementi di prova a carico dell'imputato, costituiti dalla intercettazioni telefoniche e dagli accertamenti di polizia, che danno conto della decisione cui i giudicanti sono pervenuti. Si tratta di elementi che, esaminati singolarmente, si prestano effettivamente alle critiche mosse dal difensore dell'imputato, ma che nell'insieme rappresentano un corpus probatorio adeguato rispetto alla conclusione assunta, siccome convergenti verso l'ipotesi fatta propria dai giudicanti. Il fatto che nella prima metà del 2007 un'impresa di ME fu taglieggiata dai BO per 38 mila Euro emerge effettivamente dalle intercettazioni (la circostanza non è nemmeno contestata dalla difesa, che si è preoccupata - per la verità, con scarsa coerenza rispetto alla soluzione assolutoria propugnata - solamente di ipotizzare una diversa direzione dell'attività estorsiva), mentre l'individuazione della vittima è largamente documentata dal riferimento alle intercettazioni del 9 marzo 2007 (dove si parla della "ANCU" di ME), dell'11 marzo 2007 (dove si parla di "zu Vincenzu di Mussumeli", anche se, subito dopo, si mostra il dubbio che fosse di IA) e del 4 maggio 2007 (dove si parla espressamente di una tangente del 2% imposta ad un imprenditore di ME), nonché dall'intermediazione (nella dazione) di ON AR ET, in rapporti di affari con la AN.CO. s.r.l., anch'essa documentata dalle intercettazioni (in particolare, dell' 11 e del 20 giugno 2007) e dagli accertamenti di polizia. Nè questo quadro è offuscato dalle critiche difensive - già puntualmente confutate nella sentenza del Tribunale - giacché la circostanza che gli agenti non siano riusciti a filmare il momento preciso dell'incontro tra ON ET e RI ZZ ER non ha alcun rilievo, posto che, comunque, gli agenti li videro avvicinarsi, provenendo da luoghi diversi, a Ponte Naso in data 20 giugno, dopo aver appreso, dalle intercettazioni, che qui si erano dati appuntamento. E nemmeno assume rilievo decisivo (e nemmeno significativo) il fatto che l'importo dei lavori appaltati dal comune di RA alla AN.CO. s.r.l. ammontasse a 2.400.000,00 Euro, invece che a 1.800.000,00 Euro (come appare dalle intercettazioni), posto che, giusta l'osservazione del giudicante, non è escluso che gli estorsori siano stati male informati sull'importo dei lavori, oppure che l'importo sia scemato per l'abbattimento dei costi. Quanto, infine, all'atteggiamento negativo assunto dai f.lli Antinori, più che logica è la risposta fornita dai giudicanti, secondo cui, in certi ambienti, il quieto vivere è più importante dell'affermazione della giustizia, anche perché l'eventualità di dover pagare una tangente è, dalle imprese, già presa in considerazione al momento della formulazione delle offerte.
3.4. Manifestamente infondato è il motivo di ricorso concernente l'estorsione di cui al capo N) (estorsione in danno di RI NT), dacché la sentenza del Tribunale, richiamata dalla Corte d'appello, contiene tutti gli elementi per l'identificazione del fatto e della persona offesa. In essa (pagg. 76-81) è chiaramente spiegato - col corredo di inequivocabili intercettazioni - che RI NT, classe 76, era stato originariamente convocato dalla Polizia perché ritenuto erroneamente titolare della Marilat, con sede a Naso, mentre gestiva un'attività di produzione di dolci a Bronte ed era stato solo dipendente della Marilat. Era stato RI NT classe 76 a versare a BO SC SE e RI ZZ ER, in Bronte (dove operava), la somma di Euro 3.000,00 e a promettere il versamento di ulteriori 10.000,00 Euro dopo la collocazione di una bottiglia incendiaria su un cantiere di Brolo, a cui il RI NT era interessato (i due interlocutori telefonici ne danno espressamente atto nell'intercettazione 12/4/2007, delle ore 17,21, e aggiungono che il RI NT non ha mantenuto la promessa di versamento degli ulteriori 10 mila Euro, per cui si ripromettono di ricercarlo a Bronte). Nessun malinteso e nessun travisamento della prova vi è stato, pertanto, da parte dei giudicanti, i quali, in maniera legittima, hanno disatteso le eccezioni difensive, e legittimante è stata negata, dalla Corte d'appello, la riapertura dell'istruttoria, data l'evidenza della prova.
3.5. L'affermazione di responsabilità degli imputati (tra cui BO SC SE per il reato di cui al capo O) (estorsione in danno di SS SC OG - settimo motivo di ricorso) è avvenuta, anche in questo caso, sulla base dei pedinamenti effettuati dalla Polizia e di intercettazioni non equivoche, puntualmente esposte in sentenza (pagg. 81-90). È stato infatti evidenziato che:
- SS SC OG gestiva un negozio di mobili a Castell'Umberto ed aveva subito richieste estorsive;
- il 6/4/2007, alle ore 11,15, US EL telefona a RI ZZ ER chiedendogli di incontrarlo perché deve consegnargli qualcosa;
alle 14,43 dello stesso giorno RI ZZ ER chiama CH SI e gli dice che passerà a prenderlo;
i due (RI ZZ ER e CH SI), nel pomeriggio dello stesso giorno, si recano a Sant'Angelo di Brolo, presso l'abitazione di US EL (fatto verificato dalla Polizia, che pedinava i due);
- il 10/4/2007 viene intercettata una conversazione sull'auto di BO SC SE, nel corso della quale quest'ultimo riferisce all'ignoto interlocutore di aver appreso da suo nipote IO che a Sant'Angelo erano stati, dalla polizia, controllati col cannocchiale (circostanza confermata dai testi di Polizia);
- il 10/4/2007, alle ore 15,06, viene intercettata sull'auto di BO SC SE una conversazione, nel corso della quale RI ZZ ER riferisce al BO SC SE suddetto di essere stato chiamato dal "fratello di US ND" (US EL) per un incontro avvenuto alla presenza di (CH SI), nel corso del quale US EL gli ha consegnato Euro 500,00 provenienti da "quello che aveva denunziato i ragazzi...quello dei mobili";
- i testi di polizia giudiziaria hanno riferito che il 30 agosto 2006 erano stati arrestati due soggetti (Destro e AG) per estorsione in danno di SS Mobili;
- il collaboratore ER EM ha dichiarato che SS SC OG era, nel 2007, allorché egli venne scarcerato, "sotto estorsione" da parte di US EL, nonostante SS SE (figlio di SS SC OG) fosse padrino di battesimo di un figlio di US ND (fatto che creò attrito tra i due fratelli US). Egli stesso ritirò il denaro da SS SC OG (che pagava sui tremila Euro) e lo consegnò a RA US o US EL, non ricorda meglio.
In questa sequenza narrativa non vi sono - salvo per quanto si dirà in ordine alla posizione di US EL - le forzature, le incongruenze o le illogicità denunciate dalla difesa. Vi è solo la forza dirompente dell'evidenza, che il difensore cerca di arginare con l'evidenziazione di circostanze irrilevanti (l'osservazione incompleta degli agenti, che non potevano assistere - come non assistettero, ma la circostanza è del tutto irrilevante - allo scambio di denari;
la negazione degli estorti, ben altrimenti spiegabile che con l'insussistenza del fatto;
le dichiarazioni di ER EM, che non sono state nemmeno valorizzate dal giudice di primo grado, pur avendole riportate in sentenza, mentre quello di secondo grado le ha utilizzate come ulteriore e non necessaria conferma a carico dell'imputato). Il motivo è, pertanto, manifestamente infondato.
3.6. Destituite di fondamento sono anche le doglianze concernenti il reato di cui al capo P). Il ricorrente concentra la sua attenzione sulla cena del 22 gennaio 2007 - di cui ha parlato RL IO come momento fondamentale del pressing estorsivo - estrapolandolo dal contesto delle relazioni intrattenute dai coimputati di questo processo prima e dopo la cena suddetta;
accantona sbrigativamente la ricca messe di intercettazioni che illuminano la vicenda e illustrano il ruolo dell'imputato nella stessa;
interpreta liberamente le dichiarazioni dei protagonisti. I giudici hanno invece messo in evidenza che già agli inizi di gennaio 2007 BO SC SE s'era preso l'impegno di organizzare un incontro che premeva al ND ST, evidentemente perché mosso dalle insistenze di costui (intercettazioni dell'8/1/2007 - 9/1/2007 - 10/1/2007. Nel corso di quest'ultima conversazione BO SC SE, mostrando di rendersi ben conto della gravità di ciò che sta facendo, ribadisce a AZ ER che vuole essere presente all'incontro, "perché la cosa è delicata"); hanno evidenziato che alla cena del 22 gennaio 2007 BO SC SE e ND ST giunsero sul posto insieme, previa intesa telefonica, e si ricercarono dopo la cena, a conferma dell'interesse comune che li muoveva;
hanno riportato stralci delle numerose intercettazioni, da cui hanno desunto che dopo il 22 gennaio, e fino al mese di marzo del 2007, BO SC SE, AZ ER e RI ZZ ER tennero sotto pressione il RL IO, da cui esigevano la prova documentale della inesistenza del debito (dichiarazioni di BO Giovanni, socio del RL IO, e intercettazioni del 29/1/2007; del 5/2/2007; del 27/2/2007, nel corso della quale BO SC SE si lamenta di RL IO, che non si fa più trovare, che fa il gioco di parole, e dice che "gli farà mettere le mani addosso"; dell'8/3/2007; dell'11/3/2007). Hanno evidenziato che il 18 aprile fu incendiato un escavatore del RL IO e che subito dopo si fece notare, intorno al cantiere, RI ZZ ER con una Fiat Punto rossa, per rendere nota la mano che aveva colpito (intercettazioni del 19 e del 20 aprile 2007 e dichiarazioni di RL NO).
In questa sequenza vi è la prova - secondo ogni evidenza - della estorsione tentata in danno del RL IO e della responsabilità di BO SC SE nella stessa. Nessuna illogicità vi è nel ragionamento del Tribunale e della Corte d'appello, che hanno fatto corretta applicazione delle regole della logica e dei canoni dell'esperienza, negando valore all'atteggiamento, apparentemente distaccato, tenuto dal BO SC SE nel corso della cena del 22 gennaio 2007, perché questi sapeva che non era il momento di tirar fuori gli artigli e che la sola sua presenza - che si accompagnava a quella dei sodali - avrebbe avuto un effetto intimidatorio sulla persona dell'estorto. Del resto, il comportamento - illustrato in sentenza - successivamente tenuto dai "mansueti" commensali, fino all'incendio dell'escavatore, ha reso evidente quale fosse l'animus con cui avevano avvicinato il RL IO e quale fosse il fine ultimo del loro interessamento. Del tutto infondata è, poi, la doglianza incentrata sulla qualificazione del fatto. I giudici di primo e secondo grado hanno argomentato l'inesistenza del più lieve reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni per l'assenza di prova circa il credito vantato da ND ST;
un credito che, seppur fosse stato esistente, non lo era certamente nella misura vantata (prima 100, poi 150, quindi 200 milioni di lire, a comprova della aleatorietà della pretesa) e, soprattutto, non lo era nei confronti del RL IO, con cui ND ST non aveva mai avuto alcun rapporto, ma, semmai, nei confronti della C.E.A. srl, soggetto giuridico diverso e sottoposto a procedura fallimentare. Ineccepibile è l'argomento speso dai giudicanti, secondo cui il ND ST, se fosse stato veramente creditore, avrebbe dovuto insinuarsi al passivo del fallimento, e non poteva certo accampare pretese nei confronti dei soci della società. Argomento arbitrariamente liquidato dal ricorrente come foglia di fico utilizzata dal debitore, quando è da solo sufficiente - seppur fosse stato provato il credito nei confronti della società - a spazzare il campo da ogni illazione intorno alla legittimità della pretesa.
A ciò si aggiunga che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, non è configurabile il reato di ragion fattasi, ma quello di estorsione, concorrente col reato di associazione a delinquere, allorché si sia in presenza di organizzazioni dedite alla realizzazione di crediti per conto altrui mediante sistematico ricorso alla violenza o ad altre forme di illecita coartazione nei confronti dei debitori (ex multis, Cass,. Pen., 1/4/1992, Dionigi); e che è configurabile il reato di estorsione allorché il titolare del preteso diritto si avvalga dell'opera di terzi appositamente cercati e pagati, perché l'intervento di tali esecutori materiali rende ingiusto quantomeno il profitto da costoro perseguito, con correlativo danno per la vittima (Cass. Pen. 1/10/2004, n. 47972). Ugualmente infondata è la censura concernente l'omessa valutazione della desistenza. Anche a questa tesi difensiva i giudici hanno dedicato pagine non equivoche (pag. 122 della sentenza di primo grado e pag. 59 della sentenza d'appello) evidenziando che le pressioni sul RL IO non cessarono che dopo l'incendio dell'escavatore e solo perché questi si era rivolto alle forze dell'ordine, che presero a mostrarsi sul cantiere della vittima. La "volontarietà" della condotta è, pertanto, esclusa in radice.
I vizi lamentati sono insussistenti anche nella parte concernente il rigetto, implicito, da parte della Corte d'appello, della richiesta di escussione "del sig. NC in merito alla sussistenza del credito vantato dal ND ST", posto che tutta la disamina fatta dal giudice di primo grado intorno alla (in)sussistenza del credito escludeva, in maniera radicale, la decisività e persino la rilevanza della prova, peraltro tardivamente dedotta. Quanto al silenzio serbato dal giudicante sulla richiesta subordinata di "nuovo computo della continuazione per un erroneo riferimento temporale dell'eventuale coinvolgimento del ricorrente", trattasi di atteggiamento legittimo a fronte della genericità della richiesta, i cui termini non risultano comprensibili nemmeno a questa Corte.
3.7. Manifestamente infondate sono le censure che riguardano la prova della partecipazione del BO SC SE, in qualità di capo, all'associazione. Tutta la sentenza di primo grado è attraversata dalla prova della partecipazione dell'imputato ai fatti estorsivi per cui è stato condannato, come operatore diretto delle minacce o come referente, per i sodali, delle azioni delittuose in programma o in itinere. È illustrato (pag. 157 e segg.) l'organigramma mafioso e sono esplicitati, attraverso l'esame delle intercettazioni che hanno riguardato il suddetto imputato, le strategie e le alleanze del clan e i criteri seguiti nell'imposizione e nell'esazione del pizzo e nella sua distribuzione tra i sodali (compresi, a preferenza, quelli sottoposti a misure di restrizione personale), nonché i confini della zona di influenza criminale. Il ruolo dirigenziale di BO SC SE è illustrato compiutamente attraverso il richiamo delle intercettazioni in cui si parla dell'entità delle tangenti (il 2% dei lavori) da imporre agli imprenditori della zona dei Nebrodi (pagg. 160-161-163), di quelle in cui si parla della ripartizione delle zone di influenza (pag. 166 e segg.), di quelle in cui si parla delle modalità di avvicinamento e di taglieggiamento delle vittime (pag. 165), di quelle in cui si parla dell'organigramma del gruppo e dei sottogruppi criminali che lo coadiuvano (pag. 171 e seg.), di quelle in cui si parla della distribuzione dei proventi delle estorsioni (pag. 172 e seg.) e di quelle in cui si parla delle alleanze criminali (pag. 161). Solo confermative di un imponente quadro probatorio sono state considerate le dichiarazioni di ER EM, contro cui si appuntano, sterilmente, le doglianze difensive, che trascurano del tutto le numerosissime intercettazioni passate minuziosamente in rassegna dal giudice di primo grado e richiamate dal giudice d'appello;
intercettazioni che, per la chiarezza e la pregnanza dei contenuti, conferiscono alla sentenza impugnata una granitica solidità.
3.8. Nessuna delle censure in rito merita accoglimento. Quelle che attengono alla utilizzabilità delle intercettazioni sono già state esaminate nei paragrafi precedenti (sub. A.1. - A.2 e A.4), per cui ad essi si fa rinvio.
Non è fondata, con riguardo alla specifica posizione di BO SC SE, nemmeno la censura concernente il giudizio abbreviato, richiesto condizionatamente all'espletamento di perizia sulle intercettazioni, in funzione della loro trascrizione, e non ammesso dal Tribunale, posto che, per quanto si è già detto, la trascrizione delle intercettazioni telefoniche, con le forme della perizia, non costituisce prova o fonte di prova, ma solamente una operazione rappresentativa in forma grafica del contenuto di prove già acquisite mediante registrazione fonica, per cui non è possibile subordinare la richiesta di abbreviato alla esecuzione della trascrizione, potendo già la parte effettuare la trasposizione su nastro magnetico delle intercettazioni (C, Sez. 1^, 6.5.2008, n. 32851, in CED Cassazione, 241232). Tale orientamento è da condividere, poiché in linea con la fondamentale pronuncia delle Sezioni Unite del 27.10.2004, n. 44711, la quale ha in primo luogo statuito che le ulteriori acquisizioni probatorie, richieste con la scelta del rito abbreviato, devono essere soltanto integrative, e non sostitutive, del materiale già acquisito e utilizzabile come base cognitiva, in quanto strumentali ad assicurare il completo accertamento dei fatti rilevanti nel giudizio. Inoltre, la integrazione richiesta può reputarsi necessaria qualora risulti indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico- valutativo per la deliberazione in ordine a un qualsiasi aspetto della "regiudicanda". Requisiti di cui la richiesta dell'imputato era del tutto priva.
3.9. Tra le censure che attengono al trattamento sanzionatorio è fondata quella relativa all'applicazione delle aggravanti;
sono infondate le altre.
3.9.1. I due precedenti penali richiamati dal ricorrente, seguiti dalla condanna per i reati di questo processo, rendono ragione della recidiva reiterata e specifica che è stata contestata e ritenuta sussistente, dal momento che BO SC NO, già recidivo, è stato condannato per altro reato della stessa indole, a nulla rilevando (circostanza sottolineata dal ricorrente) che la condanna del 2008 non faccia menzione della recidiva aggravata allora sussistente, posto che il dato rilevante è costituito dal fatto che, allorché ha commesso i nuovi delitti non colposi, il BO SC SE era già recidivo. Sono infondate le doglianze relative all'aumento di pena, posto che si tratta di aumento obbligatorio, ai sensi dell'art. 99 c.p., comma 5. 3.9.2. Non ha fondamento la doglianza relativa alle attenuanti generiche, che il giudice di primo grado aveva negato in considerazione dei precedenti penali dell'imputato e del suo ruolo nell'associazione e che il giudice d'appello non ha concesso. Il difensore, con l'atto d'appello, si era limitato, in maniera del tutto generica, a chiedere un intervento mitigatore sulla pena principale in considerazione di una "buona condotta" soggettivamente interpretata ed esclusa dalla lunga militanza mafiosa dell'imputato, esercitata a livello apicale. Legittimo è pertanto "l'appiattimento" del giudice d'appello sulla decisione del Tribunale, che contiene tutti gli elementi giustificativi della conclusione cui è pervenuto.
3.9.3. Manifestamente infondato è il motivo concernente la misura della pena. Ed invero, la concreta modulazione della pena appartiene al novero dei poteri discrezionali del giudice di merito, il cui esercizio si sottrae al sindacato in sede di legittimità ove sorretto da idonea motivazione;
nel caso specifico, la motivazione addotta, fondata sulla gravità della condotta reiterarla nel tempo, sul ruolo avuto nell'associazione e sui precedenti penali vale a giustificare la modulazione del trattamento sanzionatorio, censurato, anche in questo caso, in maniera generica nei motivi d'appello, senza la specifica indicazione delle ragioni che avrebbero dovuto consigliare una maggiore moderazione.
3.9.4. Il problema delle compatibilità tra la partecipazione ad un'associazione mafiosa e la circostanza aggravante prevista dal D.L. 13 maggio 1991 n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203 (nelle due differenti forme dell'impiego del metodo mafioso nella commissione dei singoli reati e della finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso), contestata con riferimento ai reati-fine commessi dagli appartenenti al sodalizio criminoso, è stato risolto - in senso affermativo - dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza del 28/3/2001, n. 10, da cui questo Collegio non intravede motivi per discostarsi.
3.9.5. È fondata, invece, la doglianza concernente l'applicazione delle due aggravanti della L. n. 203 del 1991, art. 7 e della recidiva aggravata, di cui all'art. 99 c.p., commi 4 e 5. Anche questa forma di recidiva rappresenta, invero, una circostanza ad effetto speciale (S.U., n. 20798 del 24 maggio 2011), per cui deve trovare applicazione, nel caso specifico, l'art. 63 c.p., comma 4, che consente un solo aumento di pena fino alla metà e, con adeguata motivazione, l'ulteriore aumento di pena fino a un terzo. Nel caso specifico, invece, dopo aver aumentato di un terzo la pena base, per effetto dell'applicazione della L. n. 203 del 1991, art. 7 il Tribunale - senza, peraltro, adeguatamente motivare - ha operato un ulteriore aumento di pena in misura superiore al terzo, per effetto dell'applicazione della recidiva. Solo sotto questo profilo si impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello competente.
4. Non merita accoglimento il ricorso di RI ZZ ER, che solleva doglianze per buona parte assimilabili a quelle del coimputato BO SC SE e con identici argomenti.
4.1. I primi due motivi, concernenti l'uso degli impianti usati per le intercettazioni, sono infondati per i motivi già esposti. Qui va solo aggiunto che non rileva la risposta data (o non data) dalla Corte d'appello alle doglianze sollevate intorno all'uso del mezzo, giacché, prospettandosi un errore di diritto, ciò che rileva è la sussistenza o meno dell'errore e non la motivazione addotta dal giudicante.
4.2. I motivi tre e quattro, che impingono la motivazione riguardante il reato associativo, sono manifestamente infondati. Come già detto per BO SC SE, tutta la sentenza di primo grado (richiamata da quella d'appello) è attraversata dalla prova dell'esistenza e dell'operatività di un'associazione operante nelle zona dei Nebrodi, che si avvaleva di metodi mafiosi per condizionare e coartare le vittime, costrette a corrispondere tangenti per lavorare nella zona suddetta. Solo una lettura parziale e interessata della sentenza impugnata può portare il ricorrente ad affermare che il processo ha fornito "spunti probatori" limitati e diretti solo verso i reati fine, laddove sono numerosissime le intercettazioni (passate significativamente sotto silenzio dal ricorrente) in cui si parla di organizzazione e sotto-organizzazione, di zone di influenza, di strategie criminali, di alleanze, di standardizzazione delle attività estorsive, di ruoli e di modalità di divisione dei proventi. Assolutamente logica, pertanto, è la conclusione cui i giudici sono pervenuti in termini di struttura associativa, di affectio societatis e di programma criminoso, attraverso la valorizzazione della reiterazione delle condotte criminose, della costante applicazione nelle attività criminali, della durata della partecipazione e della rilevanza delle gerarchie: tutti elementi univocamente convergenti verso un organismo criminale strutturato, di cui RI ZZ ER costituiva una pedina essenziale.
4.3. Manifestamente infondate sono pure le doglianze che concernono la prova dei reati fine e la motivazione spesa, sul punto, dai giudicanti (quinto motivo di ricorso). Premesso che il ricorrente si è speso, con questo motivo, solo in relazione alla contestazione di cui al capo K) e che, in relazione agli altri reati-fine, ha mosso contestazioni assolutamente generiche e prive di supporto argomentativo, vanno qui richiamate, a confutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata, le considerazioni svolte al punto precedente (sub. 3.2), allorché, in relazione allo stesso reato, è stata esaminata la posizione di BO SC SE, essendo del tutto sovrapponibili le doglianze dei due imputati (riguardanti la credibilità del ET US e il suo ruolo nel processo, la validità del riconoscimento da questi effettuati, il ruolo della LE SA, l'interpretazione delle telefonate, le rilevanza dei tabulati telefonici). Qui va solo aggiunto che la conversazione dell'I 1-4-2007, intercettata nell'auto di BO SC SE, riportata a pag. 52 della sentenza di primo grado, riguarda anche l'odierno impugnante e si riferisce specificamente all'estorsione in danno del ET US. La credibilità attribuita alla persona offesa riceve, quindi, formidabile riscontro da un dato oggettivo e carico di straordinaria valenza dimostrativa, sicché prive di fondamento appaiono le censure mosse dal ricorrente a questo momento della decisione.
4.4. Non merita accoglimento nemmeno il sesto motivo di ricorso, con cui viene contestata la motivazione riguardante il ruolo di RI ZZ ER nell'associazione. La sentenza impugnata ha riconosciuto, per lui, il ruolo di "organizzatore" sulla base della sua estrema vicinanza al capo, che ne faceva un soggetto costantemente presente nelle operazioni illecite condotte dal gruppo criminale e strumento di trasmissione, con autonomia operativa, delle direttive del capo. È stato messo in evidenza, infatti, che egli era l'uomo di fiducia di BO SC SE, a cui costantemente si accompagnava, e che veniva da questi messo al corrente delle vicende dell'associazione, che interloquiva attivamente nella programmazione delle estorsioni, nella individuazione delle vittime, nella esecuzione delle estorsioni e nella ripartizione dei proventi. Quindi, non semplicemente longa manus del capo, ma soggetto che, sotto le direttive del capo, coordinava, con libertà di manovra, l'attività degli altri aderenti per portare a termine le azioni delittuose programmate e realizzare i fini dell'associazione. Alla luce di tanto non merita censure, quindi, la sentenza impugnata, che si attenuta al costante indirizzo di questa Corte, secondo cui, in tema di associazione per delinquere, la qualifica di organizzatore spetta all'affiliato che, sia pure nell'ambito delle direttive impartite dai capi e non necessariamente dalla costituzione del sodalizio criminoso, esplica con autonomia la funzione di curare, alternativamente, il coordinamento dell'attività degli altri aderenti ovvero l'impiego razionale delle strutture e delle risorse associative o di reperire i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso (Cass, n. 37370 del 7/6/2011).
4.5. Il settimo motivo, che concerne la compatibilita tra il reato associativo e l'aggravante della L. n. 203 del 1991, art. 7 contestata in relazione ai reati fine, è infondato, per le ragioni già esposte al paragrafo precedente (n. 3.9.4).
5 È inammissibile, per manifesta infondatezza, il ricorso di TI AL RI.
5.1. I primi tre motivi di ricorso attengono tutti alla prova della partecipazione dell'imputato al consorzio criminale, per cui si impone la loro trattazione congiunta. I motivi sono manifestamente infondati, siccome rivolti a contestare la prova della frequentazione di TI AL RI con altri membri dell'associazione, della natura illecita dei rapporti e della dedizione dell'imputato ad affari criminali. La sentenza impugnata, attraverso il richiamo di quella di primo grado, dimostra, sulla base delle intercettazioni che riguardano l'odierno imputato, che questi frequentava BO SC SE (le intercettazioni rilevanti vanno da agosto a dicembre del 2007); che i due parlano tra loro di estorsioni e della necessità di fare pressione su un soggetto che è in ritardo nel pagamento della somma di Euro 2.500,00, senza usare minacce, al fine di indurlo a pagare un po' alla volta (intercettazione del 14/9/2007); che i due parlano di estorsioni programmate e del modo di dividere i proventi (intercettazione del 14/9/2007, ore 14,09); che i due parlano della violazione dei patti da parte dei catanesi - in ordine alla ripartizione dei proventi delle estorsioni - e di ritorsioni violente da attuare contro costoro (intercettazione del 10/8/2007). Dimostra anche che BO SC SE non si peritava di parlare, alla presenza di TI AL RI, di estorsioni e del modo in cui portarle a compimento, sottolineando la necessità di non attendere la chiusura dei cantieri per farsi dare il dovuto (conversazione del 14/9/2007, ore 10,13). Nessuna censura merita la sentenza impugnata che, dalla frequentazione del TI AL RI col capo dell'associazione e dalle conversazioni con lui sviluppate - attinenti strettamente alle attività criminose poste in essere, alle modalità di esecuzione delle estorsioni, a quelle di ripartizione dei proventi e alle modalità di soluzione delle contese - ha tratto la prova della partecipazione dell'imputato al sodalizio, posto che si tratta di conversazioni che rimandano ad un ruolo dinamico dell'imputato nell'associazione e posto che, secondo ogni logica, nessun capo mafioso si sogna di rendere gli estranei partecipi, sia pure solo a livello conoscitivo, di vicende tanto importanti per la vita e la "salute" dal sodalizio.
5.2. L'ultimo motivo attiene al trattamento sanzionatorio ed è inammissibile per irrilevanza e manifesta infondatezza, posto che si fonda su una lettura disattenta della sentenza impugnata. Non considera, infatti, che le attenuanti generiche sono state concesse dal giudice di primo grado e non sono state toccate da quello d'appello. Inoltre, che la pena è stata applicata, tenuto conto delle attenuanti generiche, in misura prossima al minimo edittale (anni quattro di reclusione, rispetto ai cinque previsti dall'art. 416 bis). Pur a fronte della conclamata mitezza, il ricorrente si duole, in maniera apodittica, dell'eccessività della pena senza svolgere alcuna censura che riguardi i criteri utilizzati dal giudicante per la determinazione del trattamento sanzionatorio e senza indicare elementi - a lui favorevoli - idonei ad orientare diversamente il giudizio. Peraltro, allorché il giudice, concessa un'attenuante (nella specie, quelle generiche), diminuisca la pena in una misura prossima al massimo consentito dalla legge, non ha l'obbligo di motivare espressamente le ragioni per le quali la pena non è stata diminuita nella misura massima: infatti, come per la pena che non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, anche per la determinazione dell'entità della riduzione di pena per le circostanze attenuanti, l'obbligo motivazionale deve ritenersi assolto attraverso espressioni che manifestino sinteticamente il giudizio di congruità o richiamino sommariamente i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 c.p. (Cassazione penale, sez. 2^, 11/02/2010, n. 18159). 6. È fondato, per i motivi e nei limiti di seguito esposti, il ricorso di IG TO.
6.1. Preliminarmente, non possono trovare accoglimento i motivi, in rito, che concernono l'utilizzabilità delle intercettazioni eseguite sull'autovettura di BO SC Sbastiano, di cui al quinto motivo di ricorso, per i motivi già esposti (sub. A.1). Ugualmente infondate sono le censure (secondo e terzo motivo di ricorso) che si appuntano sulla trascrizione delle intercettazioni, siccome eseguite da giudice incompetente e senza la partecipazione degli imputati, per quanto è stato detto in precedenza (sub. A.2). Senza fondamento è anche il quarto motivo di ricorso, riguardante il ritardo nella consegna al difensore dei "files" delle intercettazioni ambientali e telefoniche, dal momento che la norma non definisce il "ritardo" e perché il ritardo nella consegna dei files delle intercettazioni non cade nella previsione, e sotto i rigori, dell'art. 268 c.p.p., comma 4, (che riguarda i verbali e le registrazioni) e non costituisce,
comunque, motivo di inutilizzabilità delle intercettazioni (l'art. 271 c.p.p. collega l'inutilizzabilità delle intercettazioni a tre sole condizioni: che siano effettuate senza i presupposti di legge;
che non si sia proceduto alla registrazione e alla verbalizzazione;
che siano stati utilizzati impianti non consentiti). D'altra parte, nessun concreto pregiudizio la parte ha dimostrato di aver subito dal ritardo lamentato: nemmeno quello di essere stato condizionato nella scelta del rito, posto che, come dal ricorrente stesso asserito, i files in questione gli furono consegnati il 9 dicembre 2008; quindi, ben prima dell'inizio dell'udienza preliminare.
6.2. Sono fondate, invece, le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso e, in parte, quelle contenute nel settimo motivo. L'utilizzo delle intercettazioni effettuate nella Casa Circondariale di Messina- Gazzi, che fondano, in parte, il giudizio di responsabilità (è stata richiamata, in motivazione, l'intercettazione del 9/8/2007, tra IG TO e la moglie, in cui i due parlano di denaro - proveniente dall'associazione - consegnato alla donna), deve essere sottoposta a nuovo vaglio di utilizzabiltà, per i motivi esposti in precedenza (sub. A.3). Di conseguenza, il complessivo materiale probatorio va rivalutato dal giudice del merito, ove dovesse pervenire, alla stregua dei criteri già esposti, all'affermazione di inutilizzabilità delle intercettazioni in questione. Fondata è pure la doglianza (contenuta nel settimo motivo), relativa al riconoscimento della voce di IG TO nelle conversazioni che lo riguardano (quelle del 7 e 8 dicembre 2007 e 11 gennaio 2008). Il difensore aveva contestato, dinanzi al giudice d'appello (pagg. 17 e segg. dell'atto d'appello), la riconducibilità a IG TO delle conversazioni sopra specificate ed aveva eccepito che l'identificazione dell'imputato era avvenuta col richiamo delle annotazioni del sovr. Agostino, che, per sua stessa ammissione, non conosceva l'imputato e si era dichiarato non in grado di riconoscerne la voce. Inoltre, aveva fatto rilevare che, per accordo delle parti, i verbali di trascrizione delle intercettazioni erano stati acquisiti al fine di veicolare nel processo i dati relativi alle utenze interessate, mentre i giudici li avevano utilizzati per dare un nome ai conversanti. Nonostante le specifiche censure, il giudice d'appello ha omesso di fornire risposta alla parte, incappando palesemente nel vizio di omessa motivazione. Si impone, pertanto, per IG TO, la complessiva rivalutazione del materiale probatorio posto a fondamento della decisione - comprese le dichiarazioni di ER EM, di cui al sesto motivo di ricorso, da esaminare in rapporto ai riscontri offerti dalle intercettazioni - dopo il superamento delle criticità sopra evidenziate.
7. Non merita accoglimento il ricorso di CH SI.
7.1. I primo e il secondo motivo (concernenti i mezzi utilizzati per la captazione delle conversazioni) sono infondati per le ragioni già note.
7.2. Il terzo e il quarto motivo, riguardanti la prova della partecipazione all'associazione, è ugualmente infondato. La partecipazione ai reati-fine rappresenta effettivamente - come ritenuto dai giudicanti - un sintomo concreto e probante della partecipazione al sodalizio, quando, come, nella specie, è accompagnato dalla illustrazione di altri comportamenti e atteggiamenti che rimandano inequivocabilmente alla condivisione delle attività, dei programmi e delle finalità associative. Oltre al coinvolgimento nelle estorsioni di cui ai capi L) ed O), la sentenza di primo grado, richiamata da quella d'appello, ha messo in evidenza, invero, la frequentazione del CH SI con altri membri del sodalizio (US EL, RI ZZ ER, BO SC SE, BO SC IO) e, fatto estremamente significativo, la sua funzione di cassiere del clan, esercitata per conto del capo;
il suo rapporto diretto di interlocuzione con i gruppi criminali operanti nei terreni viciniori, nonché una certa autonomia nella destinazione dei proventi delle estorsioni, delle quali era chiamato a rendere conto direttamente a BO SC SE (intercettazioni riportate a pagg. 217 e 218 della sentenza di 1^ grado, nonché dichiarazioni di ER EM). Quanto agli elementi strutturali dell'associazione, contestati dal ricorrente, valga il richiamo di quanto detto nell'esame della posizione di BO SC SE, che la sentenza impugnata non ha potuto fare altro che richiamare, al fine di evitare inutili e ingombranti ripetizioni.
Non colgono quindi nel segno le censure difensive, giacché il contesto associativo in cui si è sviluppata la condotta del CH SI è - in sentenza - compiutamente delineato;
nessun significato ha il silenzio del giudicante - stigmatizzato dal ricorrente - sulla natura e l'entità dei mezzi finanziari a disposizione del gruppo criminale qui giudicato, giacché le consorterie mafiose non si caratterizzano solo per l'importanza dei mezzi finanziari a loro diposizione, ma per la natura dell'attività esercitata;
i comportamenti attribuiti al CH SI sono effettivamente significativi - secondo ogni logica - di intraneità al sodalizio, mentre privi di significativa valenza sono le circostanze addotte dal ricorrente (non è affatto detto, ne' spiegato, perché LE AN dovrebbe sapere di tutti gli affiliati al clan, posto che la compartimentalizzazione costituisce una caratteristica delle associazioni mafiose, ne' è spiegato quale significato dirimente avrebbe l'assenza di CH SI nelle ordinanze cautelari emesse nell'ambito di altri procedimenti). Infine, il CH SI non può dolersi del silenzio, serbato dal giudice d'appello, sulla tesi, avanzata in via subordinata, di essere semplice concorrente nei reati-fine, giacché si tratta di tesi superata - e implicitamente confutata - dall'inquadramento della sua condotta nel contesto associativo.
7.3. Il quinto motivo di ricorso, che riguarda i fatti estorsivi per cui CH SI è stato condannato, è infondato. Richiamato, quanto all'esistenza del reato e all'identificazione della vittima, ciò che è stato detto in relazione alla posizione di BO SC SE, la partecipazione di CH SI all'estorsione in danno di TI ZO (di cui al capo L) è stata accertata attraverso le intercettazioni ambientali sull'auto di BO SC SE, le intercettazioni telefoniche e attraverso l'attività di osservazione operata dalla polizia giudiziaria, di cui si da conto alle pagg. 55 e seg. della sentenza di primo grado. Da tali fonti di prova è stato desunto che "SI" (CH SI) fece da tramite per notiziare il capoclan della presenza, sul territorio controllato dalla cosca, della società AN.CO. srl, svolgente lavori per conto del comune di RA (intercettazione del 9 marzo 2007); che il 10 agosto 2007 CH SI convenne di incontrarsi con RI ZZ ER per recarsi ad un appuntamento con ON RO (latore di denari per conto di TI ZO); che il 10 agosto 2007 (e non il 20 giugno 2007, come erroneamente ritenuto dal ricorrente) CH SI accompagnò RI ZZ ER all'appuntamento con ON ET (fatto accertato dalla polizia giudiziaria). Il fatto che l'incontro del 10 agosto fosse programmato per la consegna di una tranche dell'estorsione è stato desunto dall'intercettazione del 20 luglio 2007, nel corso della quale BO SC SE e RI ZZ ER parlano dell'incontro suddetto e della sua finalizzazione. Nessuna incongruenza è quindi da ravvisare nella ricostruzione dell'occorso operata dai giudici di merito, giacché le evenienze probatorie, nemmeno contestate dal ricorrente, sono dotate di autonoma forza esplicativa, che danno ragione della conclusione cui i giudicanti sono pervenuti. Nè, d'altra parte, il ricorrente si preoccupa di evidenziare "gli elementi probatori contrari" alla ricostruzione giudiziale, lamentandosi dell'omissione, da parte del giudice d'appello, di un auspicato "bilanciamento valutativo" che, per l'inerzia argomentativa della parte, è rimasto privo dei necessari elementi di raffronto. Infondate sono anche le doglianze che concernono il reato di cui al capo O). È già stato spiegato, nell'esame della posizione di BO SC SE, quali siano gli elementi di prova di cui - legittimamente - si sono avvalsi i giudici del merito per affermare l'esistenza del reato e la sua riferibilità al clan dei BO. Qui va solo aggiunto che gli elementi utilizzati a carico di CH SI (il 6/4/2007 l'imputato accompagnò RI ZZ ER a casa di US EL per ritirare una tranche dell'estorsione) e solo genericamente contestati dal difensore rappresentano, secondo ogni logica, un compendio probatorio adeguato rispetto alla decisione assunta.
7.4. Il sesto motivo, concernente la commisurazione della pena, è manifestamente infondato. La pena base è stata applicata nel minimo edittale e gli aumenti per la continuazione sono stati estremamente contenuti. Inoltre, non è stato operato alcun aumento di pena per la recidiva, pur contestata. Nessun obbligo aveva il giudice di concessione delle attenuanti generiche, negate in ragione dei precedenti penali e della collocazione di CH SI nel sodalizio criminale, mentre l'attenuante della minima partecipazione, richiesta genericamente e immotivatamente nell'atto d'appello, rappresenta un'opinione del difensore, non sorretta da alcuna plausibile giustificazione.
Quanto alle attenuanti generiche, si rammenta, in particolare, che la concessione delle stesse risponde a una facoltà discrezionale, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Tali attenuanti non vanno intese come oggetto di una benevola concessione da parte del giudice, ne' l'applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione deve avvenire come riconoscimento della esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento (Cass. Sez. 1^, 4-11- 2004 n. 46954). Nel caso di specie, con i motivi di appello l'imputato si era limitato ad invocare in modo del tutto generico la concessione delle attenuanti in parola, senza indicare alcun elemento meritevole di favorevole valutazione. Il giudice del gravame, pertanto, nel valutare la richiesta, non era tenuto a un pregnante onere di motivazione.
Inammissibile, perché generica e manifestamente infondata, è la richiesta di applicazione della disciplina del concorso formale dei reati, posto che della stessa non vengono esplicitati i presupposti e posto che l'applicazione - nella specie - della disciplina della continuazione rende del tutto neutro, per l'imputato, il ricorso all'istituto invocato.
7.5. L'ultimo motivo riguarda la compatibilità tra l'art. 416 bis c.p. e l'aggravante della L. n. 203 del 1991, art. 7 contestata in relazione ai reati fine, ed è infondato per le ragioni già esposte in precedenza (sub. 3.9.4., nell'esame della posizione di BO SC SE).
8. Merita accoglimento il primo motivo di ricorso di RA US, per le ragioni collegate all'utilizzo, a suo carico, delle intercettazioni eseguite nella Casa Circondariale di Messina-Gazzi, da sottoporre a nuovo vaglio di utilizzabilità (vedi quanto esposto sub. 6.2., in relazione alla posizione di IG TO). Per il resto il ricorso è infondato.
Il secondo motivo concerne, infatti, la dedotta nullità della perizia trascrittiva delle intercettazioni;
il terzo la mancata traduzione dell'imputato per l'udienza del 20 aprile 2008 (data in cui fu conferito l'incarico al trascrittore) e per le due successive;
il quarto i mezzi utilizzati per le intercettazioni diverse da quelle realizzate nella Casa Circondariale: tutti infondati per le ragioni esposte in precedenza (sub. A.
1. e A.2.).
Il quinto e il sesto motivo, che riguardano il merito della contestazione e le prove poste a base del giudizio di responsabilità per il reato associativo, restano assorbiti nel primo: il giudice del rinvio opererà una nuova e complessiva rivalutazione del materiale probatorio - in funzione del giudizio sulla responsabilità - sulla base della soluzione che verrà data alla questione posta col motivo suddetto.
9. Non merita accoglimento, sotto alcun profilo, il ricorso di US ND.
9.1. I primi tre motivi attengono all'estorsione di cui al capo K e sono tutti infondati. La correttezza dell'esame di ET US è già stata esaminata in relazione alla posizione di BO SC SE: pertanto, a quanto argomentato in detta sede si fa rinvio (primo motivo di ricorso). Qui va solo aggiunto, per rispondere ad una specifica doglianza difensiva, che l'emissione - dopo la sentenza di primo grado - della misura di prevenzione a carico di ET US non aggiunge nulla al quadro che il Tribunale ha dovuto esaminare per giudicare della posizione di quest'ultimo, per due motivi: perché non è stato dimostrato che la misura sia stata applicata per la partecipazione di ET US al clan BO (la circostanza è stata solo affermata dal difensore in sede di discussione); perché, notoriamente, sono del tutto diversi i presupposti di applicazione delle misure di prevenzione rispetto a quelli necessari per la configurabilità del concorso nel reato associativo. Da qui l'inapplicabilità delle norme sulla connessione dei reati e del collegamento probatorio, invocati dal difensore per tramutare la veste processuale del ET US.
Non corrisponde a verità, quanto al secondo motivo, che i giudici abbiano omesso l'esame della credibilità di ET US, giacché, al contrario, hanno sottoposto le dichiarazioni di costui ad attenta disamina, riscontrandole stabili, precise e congruenti, oltre che confermate, in maniera altamente significativa, dalle intercettazioni ambientali (in particolare, dalla conversazione dell'11/4/2007, intercorsa tra BO SC SE e RI ZZ ER, di cui si è già detto) e dalle dichiarazioni di LE SA. Nessuna illogicità è ravvisabile nell'affermazione del giudice d'appello, secondo cui ET US è credibile (anche) perché non ha accusato CH SI, giacché è stato spiegato - con perfetta adesione alle regole della logica e dell'esperienza - che i calunniatori non si fanno scrupolo, potendo, di elevare il numero delle accuse e degli accusati, mentre, nella specie, ET US ha mostrato misura e prudenza nell'elevare l'indice contro i suoi estorsori, indicando solo quelli che ha riconosciuto con sicurezza (tra cui US ND). Quanto al teste LE AN, non è dato comprendere dove sia l'illogicità della sentenza, che ha attribuito alla donna una credibilità ampiamente suffragata dal contenuto delle intercettazioni e delle riprese effettuate con la telecamera installata in azienda e non è smentita dalle ulteriori acquisizioni istruttorie, ne' dagli argomenti, molto superficiali e generici (in pratica, il legame che aveva con ET US), addotti dalla difesa. Nessuna violazione di legge è ravvisabile nell'esclusione, da parte dei giudici di primo e secondo grado, della desistenza, per i motivi già spiegati in relazione alla posizione di BO SC SE. Nè il giudice d'appello aveva l'obbligo di ulteriormente motivare intorno a questa causa di esclusione della punibilità, ampiamente esaminata dal giudice di primo grado, contro cui l'appellante era insorto con una lettura riduttiva e fuorviante delle risultanze probatorie e con argomenti giuridicamente inconsistenti (aveva sostenuto che vi era stata - forse - una sola richiesta di denaro e che, successivamente, gli imputati si erano astenuti dall'insistere nella pretesa, mentre le intercettazioni - tutte riportate nella sentenza di primo grado - dimostrano che la pressione su ET US era durata almeno fino ad aprile del 2007 e che proprio US ND era stato uno degli strumenti della pressione, presentandosi più volte nell'azienda del ET US. Inoltre, aveva indebitamente svalutato la resistenza della vittima e le iniziative prese dalle forze dell'ordine per arginare la pretesa degli estorsori e assicurarli alla giustizia: fatto che, come correttamente ritenuto dal Tribunale, escludeva la possibilità di configurare la desistenza "volontaria").
9.2. Infondato è anche il quarto motivo di ricorso, concernente la prova della partecipazione di US ND all'associazione. La responsabilità per il reato associativo è stata desunta dal coinvolgimento dell'imputato nell'estorsione in danno di ET US, nonché dall'accertata frequentazione di membri vari dell'associazione (BO SC SE, RI ZZ ER, BO SC RM) e dai riferimenti che a lui vengono fatti nel corso delle conversazioni intercettate, aventi ad oggetto fatti significativi per la vita del sodalizio (dall'intercettazione dell'8-3-2007 è stato desunto che US ND era custode di 8.000,00 Euro per conto dell'associazione e che avrebbe dovuto portarli a BO SC RM, come effettivamente accertato nel corso dell'appostamento del 14/3/2007;
dall'intercettazione del 10/4/2007 è stato desunto che US ND avrebbe dovuto fare da tramite per un incontro con gli associati, al fine di coordinare le azione criminose, onde evitare di operare in maniera approssimativa e casuale). Tali elementi, uniti alle dichiarazioni di ER EM, hanno effettivamente la valenza dimostrativa loro attribuita dai giudici del merito, giacché si riferiscono a momenti essenziali della vita associativa e sono rivelatori di un ruolo dinamico assunto, nella stessa, dal US ND, sicché prive di pregio sono le censure difensive, tendenti a svalutare - con una soggettiva interpretazione - le dichiarazioni del ER EM (che ha parlato di US ND come soggetto che "piazzava le estorsioni" per conto dell'associazione) ed a valutare, in chiave difensiva, le dichiarazioni di altro collaboratore (LE AN), di cui nulla è dato sapere e che la sentenza impugnata non prende in considerazione, per la logica ragione - obliata dal ricorrente - che il LE AN parla di un periodo diverso da quello cui si riferisce l'imputazione. Niente di errato o di illogico, infine, vi è nel richiamo, in chiave confermativa dell'ipotesi associativa, dei precedenti penali dell'imputato, giacché Corte e Tribunale non hanno attribuito al US ND precedenti per mafia, ma precedenti per reati estorsivi, che sono effettivamente indicativi, secondo ogni logica, di vicinanza ad ambienti criminali della natura ipotizzata. In definitiva, le ragioni poste dal giudicante a fondamento della decisione sono, anche per quanto riguarda il reato associativo, immeritevoli di censura, perché coerenti con le risultanze processuali, rispondenti a criteri di logica e conformi al diritto. 10. È fondato il ricorso di US EL, imputato dell'estorsione di cui al capo O), limitatamente all'apparato motivazionale della sentenza che concerne l'imputato suddetto. Non hanno fondamento, infatti, le doglianze che si riferiscono alla commissione del reato e alla sua riferibilità al clan BO. I termini della vicenda sono quelli esposti nell'esame delle posizione di BO SC SE, a cui si rinvia. Qui, per far fronte a specifiche doglianze difensive, va aggiunto che la "causa" dell'esborso dei 500,00 Euro, da parte dei SS, è stata attribuita (dal Tribunale) - con argomenti assolutamente logici e congruenti - alle iniziative estorsive del clan BO proprio sulla base delle dichiarazioni dei SS, che non hanno affatto escluso (ma hanno confermato) di aver subito, nel tempo, attenzioni estorsive;
e in base alla considerazione, non espressa ma presente alla mente dei giudicanti, che nessun operatore economico si piega a dazioni di denaro a favore del clan dominante (che era, nella zona, quello dei BO, come si è visto nell'esaminare l'ipotesi associativa) se non perché costretto dalla minaccia di un male notevole. La Corte d'appello ha integrato la motivazione del Tribunale col richiamo delle dichiarazioni di ER EM, che sono state ritenute, sul punto, dettagliate e precise, oltre che riscontrate, nello specifico, dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali, e perciò credibili. Inoltre, il fatto che SS SC OG abbia negato di aver subito minacce direttamente dagli imputati di questo processo è stato stigmatizzato dal Tribunale con l'invio degli atti alla Procura della repubblica competente, perché valuti l'ipotesi della falsa testimonianza. In questa iniziativa è espresso il convincimento - che fornisce risposta all'interrogativo della difesa - che il teste sia stato reticente, perché condizionato dall'ambiente circostante. È deficitaria, invece, la risposta fornita dalla Corte d'appello alle doglianze che concernono specificamente la posizione di US EL. La responsabilità di quest'ultimo è stata affermata, infatti, in base ad una ricostruzione della vicenda che tiene conto della conversazione intercettata il 10/4/2007 sull'auto di BO SC SE, in cui si parla della consegna a RI ZZ ER, da parte del "fratello di US ND", dei 500,00 Euro provenienti dall'estorsione in danno di SS SC OG. Il contenuto di questa telefonata era stato espressamente contestato dalla difesa dell'imputato, anche attraverso la produzione di consulenza di parte, che aveva censurato la lettura del dato fonico effettuata dal perito d'ufficio, e nonostante ciò non si è proceduto, da parte del giudice del dibattimento, a rinnovare le operazioni di trascrizione della telefonata suddetta, rese necessarie dai vizi che, per i motivi esposti nell'esame dei motivi in rito (par. A.2), avevano riguardato il procedimento di trascrizione della stessa. E tali doglianze, rinnovate dinanzi al giudice d'appello, non hanno ottenuto da lui alcuna risposta.
Per tali motivi si impone l'annullamento, in parte qua, dell'impugnata sentenza, affinché, eseguita la trascrizione dell'intercettazione nel contraddittorio con la parte, il giudice del rinvio proceda al riesame del coacervo probatorio riguardante l'imputato, in questo compresa l'intercettazione del 10/4/2007, da leggere - come per logica - nel contesto delle conversazioni intervenute prima e dopo la data suddetta.
11. Il ricorso di AC AN merita accoglimento limitatamente al settimo motivo;
è infondato nel resto.
11.1. Il primo e il secondo motivo, concernenti le modalità di attuazione delle trascrizioni, sono infondati perché AC AN, come gli altri imputati, non ha contestato la corrispondenza delle trascrizioni al contenuto delle registrazioni, solo dolendosi dell'errata interpretazione della telefonata del 2/3/2006, di cui si parlerà nel commento allo specifico motivo di ricorso.
11.2. Il terzo non merita accoglimento perché, a partire dalla fondamentale pronuncia delle sezioni unite del 27/10/2004, n. 44711, in tema di giudizio abbreviato, la giurisprudenza si ispira al principio che le ulteriori acquisizioni probatorie, cui sia subordinata dall'imputato la scelta del rito, devono essere soltanto integrative, e non sostitutive, del materiale già acquisito e utilizzabile come base cognitiva, in quanto strumentali ad assicurare il completo accertamento dei fatti rilevanti nel giudizio. Su questa scia è stato poi precisato che la richiesta di abbreviato condizionata alla acquisizione della testimonianza di persone che abbiano già reso sommarie informazioni durante le indagini preliminari è ammissibile, purché l'assunzione della prova sia effettivamente utile a verificare i profili di contraddizione e gli elementi carenti della prima deposizione, e sempre che la richiesta medesima precisi la rilevanza di tali criticità ai fini della valutazione dei temi di prova inerenti alla affermazione della responsabilità, alla qualificazione del titolo di reato e alla sussistenza delle circostanze (C, Sez. 1^, 7.6.2011, n. 31881, Rv 250898; C, Sez. 1^, 25.3.2010, n. 29669, Rv 248185). Inoltre, che, in presenza di una pluralità di imputazioni, deve ritenersi "necessaria" ai fini della decisione esclusivamente la prova decisiva (indispensabile) per la definizione dell'intera regiudicanda, tale non essendo quella solo pertinente, rilevante e non superflua afferente singoli capi di imputazione, come tale non idonea ad assicurare il completo accertamento dei fatti rilevanti per il giudizio (S.U. sent. 44711 del 27.10 - 18.11.2004). Questa interpretazione - per cui nel caso di pluralità di imputazioni prova necessaria ai sensi dell'art. 438 c.p.p., comma 3 è solo quella che incide in modo decisivo sulla complessiva situazione fattuale che da origine alle imputazioni (prescindendo dalla qualificazione formale delle varie parti di condotta/fatti) - costituisce in realtà un corollario del consolidato principio giurisprudenziale per cui il giudizio abbreviato può essere chiesto - in presenza di pluralità di imputazioni relative al medesimo imputato - solo quando definisca nella sua interezza il processo, non potendo essere disposto solo per la parte relativa ad alcuni o ad alcuno dei reati contestati (Sez. 6^, sent. 7911 del 3.6 - 6.7.1998 in proc. AN e altro). Legittimamente, pertanto, è stata respinta dal giudice a quo la richiesta di giudizio abbreviato del AC AN, condizionata all'esame della persona offesa ER AS NT in maniera del tutto generica, senza l'indicazione delle circostanze, specifiche e rilevanti, che rendevano necessario rinnovare l'audizione del teste, che aveva già reso dichiarazioni in istruttoria. Proprio questo fatto (la presenza di precedenti dichiarazioni) rendeva necessaria, quindi, - contrariamente all'assunto del ricorrente - l'esplicitazione delle ragioni che imponevano la riassunzione della testimonianza. Inoltre, perché la rinnovazione della prova avrebbe potuto avere, forse, incidenza sulla delibazione del solo reato di cui al capo A), senza spiegare effetti sulla intera re-giudicanda. Nè per questo assume rilievo la richiesta di separazione dei procedimenti, giacché, a fronte di una pluralità di imputazioni a carico del medesimo soggetto, la richiesta di giudizio abbreviato non può essere parziale, ma deve coinvolgere, a pena di inammissibilità, la totalità degli addebiti. In caso contrario il processo non verrebbe ad essere definito nella sua interezza e, pertanto, sarebbe ingiustificato l'effetto premiale, voluto dal legislatore per evitare la fase dibattimentale per ciascun processo, e non per ciascun reato (C, Sez. 4^, 5.7.2006; C, Sez. 1^, 19.11.1999; C, Sez. 1^, 10.6.1999, Rv 214012; C, Sez. 6^, 3.6.1998, Rv 211381; C, Sez. 6^, 7.7.1995, Rv 202995; C, Sez. 2^, 18.1.1993, Rv 193575; C, Sez. 2^, 27.3.2008, n. 20575, Rv 240510). 11.3. Il quarto motivo è infondato perché, indipendentemente dalla spiegazione data dal giudice a quo, il difensore nominato come sostituto del titolare non comparso - per asserito legittimo impedimento, ritenuto insussistente dal giudice:
- non ha diritto alla concessione di un termine a difesa, che, invece, spetta a quello nominato a causa della cessazione definitiva dall'ufficio del precedente difensore per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono del mandato (Cass., sez. 5^, n. 23728 del 4/2/2013. Conf. N. 6015 del 1999 Rv. 213381. N. 11870 del 2004 Rv. 230099. N. 2019 del 2006 Rv. 233320. N. 5605 del 2007 Rv. 236123. N. 26298 del 2007 Rv. 237152). Nella specie, il giudice ritenne - motivatamente:
- che il difensore fosse ingiustificatamente assente, per cui nessun termine a difesa andava dato a quello nominato in sua sostituzione. 11.4. Il quinto motivo, attinente alla prova della responsabilità per il reato di estorsione in danno di ER AS NT, è infondato. La prova è stata desunta dalle dichiarazioni del ER AS NT e dalle intercettazioni dell'utenza cellulare del AC AN, da cui è risultato, secondo i giudicanti, che pressioni - con finalità evidentemente estorsive - furono esercitate, nel mese di febbraio 2006, sui coniugi ER AS NT e TO VI (il 6 febbraio 2006, aprendo la serranda della farmacia gestita, in Tortorici, da TO VI, scivolò sull'asfalto una cartuccia poggiata su un risvolto della saracinesca;
circa dieci giorni dopo fu rinvenuta una bottiglia con liquido infiammabile e fiammiferi attaccata al muro del tabacchino gestito, in Tortorici, dal ER AS NT) e che richieste di denaro, con modalità oblique, furono rivolte, nello stesso periodo, dal AC AN al ER AS NT (il 19/2/2006 viene intercettata la prima conversazione, nel corso della quale AC AN dice alla moglie di andare in farmacia con una scusa e domandare al farmacista "se ha qualcosa per lui". La moglie assicura che lo farà e domanda al marito se ha fatto capire a ER AS NT di essere a conoscenza di una sua relazione extraconiugale. Il 21/2/2006 OS NA AL dice al marito che ha parlato col farmacista, il quale le ha risposto che vuole parlare direttamente con lui e di mandarglielo "martedì". Il farmacista aggiunge che i tempi sono cambiati e - secondo la ricostruzione del contenuto della telefonata fatta dalla difesa - dice alla donna: "dici a NO di stare attento a quello che fa". Frase che per i giudici è pronunciata invece dal AC AN). La sentenza da atto che ER AS NT effettuò, in più occasioni, esborsi di denaro a favore del AC AN (circostanza non contestata dalla difesa) e che lo stesso AC AN, comunicando con AG ON Giovanni il 17/3/2006, afferma di aver avuto 300,00 Euro "dal farmacista".
Da questo complesso di elementi i giudici di primo e secondo grado hanno tratto la prova dell'estorsione consumata in danno del ER AS NT, attraverso il logico collegamento delle richieste di denaro - non sostenute da alcuna plausibile "causa" - con gli atti intimidatori posti in essere in danno della coppia;
attraverso la valutazione delle modalità, certamente insidiose e allusive, della richiesta;
attraverso l'accertamento degli esborsi, effettivi, attuati in più occasioni dal ER AS NT a favore del AC AN. In questa ricostruzione dell'occorso non vi è nulla di illogico o di incongruo, ma solo la constatazione dell'evidenza, rappresentata dalla coincidenza dei tempi della richiesta, delle intimidazioni e degli esborsi, accompagnata dall'accertamento, attraverso l'esame del ER AS NT, che non vi erano rapporti tra i due che spiegassero le dazioni termini di liberalità e che non vi erano state, nello stesso periodo, richieste di denaro provenienti da soggetti diversi. Il che costituisce esercizio logico assolutamente obbiettivo e non l'applicazione di un vieto canone (il "post hoc propter hoc" denunziato dalla difesa).
11.5. Infondato è anche il sesto motivo, concernente la prova della responsabilità per il reato di cui al capo B), desunta da una serie di conversazioni intercorse tra l'imputato e la persona offesa (D'MI ST), rivelatrici di pressanti richieste di denaro da parte del AC AN, senza motivazione alcuna e senza giustificazione nei pregressi rapporti personali. Qui, a spiegare la lettura fatta dal Tribunale (e poi dalla Corte d'appello) delle telefonate intercettate soccorre, in maniera risolutiva, la percezione diretta dei giudicanti, che operarono direttamente l'ascolto in camera di consiglio e poterono apprezzare la snervante pressione esercitata sul D'MI ST e il tono delle richieste avanzate nei suoi confronti, caratterizzato da durezza e perentorietà. È stato dai giudici avvertito il fastidio del D'MI ST nel relazionarsi col AC AN e la rassegnazione che lo aveva invaso, accompagnata alla consapevolezza di non potersi sottrarre alle assillanti richieste, formulate dal AC AN non già in nome dei pregressi rapporti personali, bensì in considerazione della sua lunga permanenza carceraria, che gli consentiva di pretendere un decoroso mantenimento da chi era rimasto in libertà. Fuor di luogo, sono, pertanto, le doglianze difensive, fondate su una lettura edulcorata delle conversazioni intercettate, alternativa a quella dei giudicanti, e sulla loro decontestualizzazione, nonché sulla proposizione di percorsi logici che fanno a pugni col senso comune e con la constatata abitudine degli estorsori di evitare, finché possibile, la violenza esplicita, che non è più efficace di quella allusiva.
7. Sono fondate le doglianze che riguardano l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 ritenuta sussistente sia in relazione al capo A) che al capo B), giacché i giudici del merito si sono attestati esclusivamente sulla constatazione che l'imputato frequentava pregiudicati della zona di residenza e sul fatto che le minacce simboliche (col procurare il rinvenimento di un proiettile e di liquido infiammabile) sono tipiche della delinquenza mafiosa, senza peraltro porre in luce elementi concreti dai quali desumere che, nella specie, si sarebbe fatto ricorso alle specifiche condizioni cui il D.L. n. 152 del 1991, art. 7 ancora l'esistenza dei presupposti per l'applicazione della relativa aggravante ad effetto speciale. È stato invero precisato che il "metodo mafioso" riceve definizione normativa "attraverso il riferimento all'impiego "delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p.", vale a dire dell'impiego della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva;
il che, evidentemente, evoca, non il modo di atteggiarsi del fatto-reato in sè e per sè considerato, e la cui realizzazione, in forme anche particolarmente eclatanti, risulta - sul piano della struttura della aggravante in questione - elemento del tutto neutro, quanto la particolare efficacia intimidatrice che deriva dalla esistenza - concreta e percepibile - di un sodalizio che si connota delle peculiarità descritte dall'art. 416 bis c.p., e la relativa condizione di assoggettamento ed omertà che la presenza territoriale di quella associazione è in grado di generare: elementi, questi, dei quali gli autori del fatto devono avvalersi, per rendere il reato aggravato a norma del D.L. n. 152 del 1991, art.
7. Questa Corte, d'altra parte, non ha mancato di sottolineare che ai fini della configurabilità, nella condotta criminosa, della circostanza aggravante in parola, non è sufficiente il mero collegamento con contesti di criminalità organizzata o la "caratura mafiosa" degli autori del fatto occorrendo, invece, l'effettivo utilizzo del metodo mafioso" (Sez. 6^, n. 27666 del 04/07/2011 - dep. 14/07/2011, Barbieri e altri, Rv. 250357. In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto non configurabile l'aggravante in un'ipotesi di tentata estorsione nell'ambito della quale gli indagati avevano fatto generico riferimento ad un non identificato "gruppo napoletano", senza evocare uno specifico intervento di questo gruppo nell'attività intimidatoria ne' indurre la persona offesa a credere che essi fossero sostenuti da un gruppo criminale di spessore mafioso).
Da ciò si deve desumere che, per la configurabilità dell'aggravante a carico dell'autore di un reato, l'intervento di un'associazione mafiosa indipendentemente dalla sua esistenza e indipendentemente dalla effettiva operatività di un'associazione avente le caratteristiche dell'art. 416 bis nel territorio interessato dall'attività criminosa - deve essere quantomeno evocato dall'agente, in modo da influire concretamente - attraverso il rimando ad un sodalizio dalla particolare efferatezza criminale - sulla capacità di resistenza della vittima. Non si evince, però, dalla motivazione dei giudici di primo e secondo grado, se ciò sia, nella specie, avvenuto, per cui si impone l'annullamento della sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo esame sul punto. La decisione che verrà assunta in ordine all'aggravante in questione influenza, ovviamente, il giudizio sulla concedibilità delle attenuanti generiche, richieste dall'imputato e implicitamente negate dalla Corte d'appello in considerazione della gravità dei fatti e della personalità dell'imputato. Tale giudizio dovrà essere riformulato all'esito della delibazione sull'aggravante dell'art. 7 cit.. Resta ferma, invece, in caso di reiterazione del giudizio di condanna, l'applicazione della recidiva, motivatamente applicata dal primo giudice e non contestata coi motivi d'appello. 12. È fondato il ricorso di OS NA AL. La donna è stata condannata per concorso nell'estorsione in danno di ER AS NT (le cui modalità sono state descritte nel paragrafo precedente) sul presupposto che sapesse degli atti intimidatori posti in essere nei confronti della vittima. In realtà, dalla descrizione operata dai giudici di primo grado (e fatta propria da quelli d'appello) emerge che la donna si fece latrice di richieste di denaro da parte del marito, ma nulla è detto sulla consapevolezza, da parte sua, del tipo di pressione esercitata sulla vittima, talché non è spiegato perché sia ravvisabile, in lei, la consapevolezza di concorrere in un'estorsione, specie se aggravata L. n. 203 del 1991, ex art.
7. Per questo la sentenza va annullata con rinvio per nuovo esame, sul punto, al giudice d'appello. ' Sono infondati, invece, tutti gli altri motivi di ricorso, per le ragioni già esposte nell'esame della posizione del marito. Qui va solo aggiunto che è infondato anche l'ultimo motivo, con cui viene lamentata l'inosservanza dell'art. 603 c.p.p., in quanto non v'è prova che sia stata chiesta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con l'esame di TO VI;
anzi, l'esame dell'atto d'appello del 27/11/2010, presentato dall'avv. Ioppolo nell'interesse di entrambi gli imputati, dimostra che non fu avanzata nessuna richiesta di prova. Del resto, non risulta che l'imputata si sia opposta alla chiusura dell'istruttoria dibattimentale, per cui la sua domanda si sarebbe dovuta ritenere, ove ritualmente formulata, implicitamente rinunciata.
13. È manifestamente infondato il ricorso di ND ST. Questi si duole, sotto il profilo del vizio di motivazione, della mancata derubricazione del reato di estorsione in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. In verità, all'unico profilo di doglianza da lui sollevato aveva già dato esauriente risposta il Tribunale di Patti, rilevando che egli non era titolare di alcuna legittima pretesa nei confronti del RL IO, avendo, semmai, prestato la sua opera a favore della CEA srl, soggetto giuridico diverso dalla persona nei cui confronti vennero esercitate le minacce e la violenza dianzi descritte. Con l'appello egli si era limitato a insistere nella tesi difensiva, senza confrontarsi con l'articolata motivazione del Tribunale, che aveva escluso - con motivazione giuridicamente ineccepibile - la ricorrenza del più lieve reato di cui all'art. 393 c.p. sul presupposto - confermato dallo stesso ricorrente - che nessuna obbligazione gravava sulla vittima di questo reato e, conseguentemente, nessun diritto di credito, nemmeno a livello putativo, egli poteva far valere nei confronti di quest'ultimo. Il deficit motivazionale lamentato è, pertanto, del tutto insussistente.
14. Sono infondati i tre motivi di ricorso di IT RI IO.
1. Col primo, concernente la prova della responsabilità per il tentativo di estorsione in danno di AF TO, il ricorrente propone una diversa lettura delle risultanze probatorie, dopo aver depotenziato - con una soggettiva interpretazione - quelle dotate di maggiore carica indiziante. Trattasi di percorso che questa Corte non può secondare, dal momento che l'interpretazione della prova è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito e - ove effettuato nel rispetto dei criteri della logica e dei canoni dell'esperienza - non è censurabile in questa sede di legittimità. Tanto sottolineato, le emergenze istruttorie a carico dell'imputato sono costituite dalle dichiarazioni della persona offesa - che, seppur con qualche reticenza, ha confermato di aver ricevuto una telefonata minatoria la sera del 2 marzo 2006 - e da alcune conversazioni telefoniche del giorno dopo, intercorse tra AC AN e la cugina IN AU, nonché tra lo stesso AC AN e l'imputato, che hanno messo in evidenza l'irritazione di IN AU per la telefonata fatta da "IT RI IO" a "AF TO" (intercettazione delle ore 11,39); la immediata, successiva telefonata di AC AN a IT RI IO, nel corso della quale il primo chiede al secondo di incontrarlo, perché sollecitato a dirimere una questione sottopostagli da un'amica, e la disponibilità subito mostrata dall'imputato (ore 11,45); il fatto che IT RI IO, dopo aver avuto la telefonata di AC AN, si è subito recato da "TO" (AF TO), lamentandosi della IN AU e del AC AN, a comprova del fatto che aveva capito benissimo qual'era la ragione della chiamata di quest'ultimo (telefonata di IN AU a AC AN delle ore 12,31); il fatto che AC AN e IT RI IO si sono infine incontrati e che AC AN si è recato all'appuntamento armato (telefonata delle ore 18,16 tra AC AN e l'amico SE RM).
Anche in questo caso il compendio esposto è dotato di forza dimostrativa autonoma in relazione alla soluzione adottata dai giudicanti e non è inficiato dalle avverse deduzioni difensive, poggianti, per quanto si è detto, su una lettura alternativa della prova irricevibile da parte di questa Corte. Il motivo va pertanto disatteso.
2. Infondati sono anche il secondo e il terzo motivo. L'imputato è stato condannato dal Tribunale a pena prossima al minimo edittale, con la sospensione condizionale della pena: mesi 24 di reclusione ed Euro 200,00 di multa (a fronte di un minimo di mesi 20 di reclusione ed Euro 172,00 di multa), esclusa l'aggravante della L. n. 203 del 1991, art. 7 e la continuazione. Non sono state concesse le attenuanti generiche, in considerazione delle modalità del fatto. Il giudice d'appello ha confermato la pena e non ha concesso le attenuanti generiche, che non erano state richieste in l'appello. Questa Corte ha avuto modo di affermare, in via generale, (cfr., per tutte, Cass. 29.8.1991, ric. Ormando) che, nella ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti di molto dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125 c.p.p., comma 3 adoperando espressioni quali pena congrua, pena equa, congruo aumento ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo. Ciò è in concreto avvenuto, avendo la Corte d'appello mostrato di condividere la valutazione del Tribunale e, inoltre, sottolineato l'odiosità della condotta tenuta dal IT RI IO, che non ha esitato a tenere comportamenti estorsivi nei confronti di persona con cui aveva una conoscenza per motivi professionali. Motivazione che copre anche l'area dei possibili benefici (in questo caso, quello della non menzione), ancorato ai medesimi presupposti, ritenuti motivatamente insussistenti.
15. Non merita accoglimento il ricorso di AZ ER, che parla di "ricostruzione incoerente dell'occorso" senza evidenziare alcuna frattura logica nel ragionamento spiegato dai giudici di merito e trascura tutto il corposo compendio probatorio - evidenziato nell'esame della posizione di BO SC SE - a dimostrazione della effettività delle minacce cui il RL IO fu sottoposto.
Circa l'effettività del credito vantato da ND ST, vale, anche in questo caso, quanto esposto in relazione alla posizione dell'imputato principale, a cui si rinvia.
16. Inammissibile è il ricorso di ER EM. La speciale attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8 gli è stata negata perché le sue dichiarazioni, seppur soggettivamente ed oggettivamente credibili, hanno avuto solo la funzione di integrare un quadro probatorio ben delineato, fondato sulla cospicua messe di intercettazioni realizzate nel corso delle indagini, e di formulare con maggiore tranquillità il giudizio di colpevolezza a carico di alcuni imputati di questo processo. In tal maniera i giudici di merito si sono allineati al consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui l'applicazione della circostanza attenuante della collaborazione, prevista dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 8 convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, non può essere legata ad un mero atteggiamento di resipiscenza, ad una confessione delle proprie responsabilità o alla descrizione di circostanze di secondaria importanza, ma richiede una concreta e fattiva attività di collaborazione dell'imputato, volta ad evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori e a coadiuvare gli organi inquirenti nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e la cattura degli autori dei delitti per i quali si procede (Cass., n. 36570 del 26/6/2012). Cosa che, nella specie, è stata esclusa con motivazione congrua e aderente alle risultanze processuali - così come esposte in sentenza e non contraddette dal ricorrente - fino al punto che, allorché i fatti delittuosi erano narrati dal solo collaboratore, i giudici si sono, prudentemente, astenuti dal formulare giudizi di colpevolezza. 17. In conclusione, la sentenza va annullata:
- nei confronti di IG TO, RA US, BO SC IO, US EL e OS NA AL, le cui posizioni vanno riesaminate anche nel merito, dopo aver delibato (quanto ai primi tre) sulla utilizzazione delle intercettazioni realizzate nella Casa Circondariale di Messina-Gazzi;
- nei confronti di AC AN, limitatamente all'aggravante della L. n. 203 del 1991, art. 7 la cui ricorrenza va in concreto verificata;
- nei confronti di BO SC SE, limitatamente alla pena.
Vanno dichiarati inammissibili i ricorsi di TI AL RI, ND ST e ER EM, che vanno condannati singolarmente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle Ammende che, in ragione dei motivi di ricorso, stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00. Vanno rigettati i ricorsi di RI ZZ ER, AZ ER, CH SI, BO SC RM, IT RI IO e US ND, che vanno condannati al pagamento delle spese processuali.
Gli imputati RI ZZ ER, AZ ER, CH SI, BO SC RM, IT RI IO, US ND, TI AL RI, ND ST, BO SC SE e ER EM vanno anche condannati, solidalmente, alla rifusione delle spese del grado nei confronti delle parti civili costituite Federazione Antiracket Italiana, Associazione Commercianti e imprenditori Brolesi, Associazione Commercianti Imprenditori Pattesi, Associazione Commercianti Imprenditori Orlandini, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata in ordine alla posizione di US EL, OS NA AL, IG TO, RA US e BO SC IO, nonché in ordine alle posizioni di AC AN, limitatamente, per quest'ultimo, all'applicazione dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e per BO SC SE limitatamente alla pena, con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo esame;
rigetta nel resto il ricorso di AC AN e BO SC SE;
dichiara inammissibili i ricorsi di TI AL RI, ND ST e ER EM e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende;
rigetta i ricorsi di RI ZZ ER, AZ ER, CH SI, BO SC RM, IT RI IO e US ND e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, RI ZZ ER, AZ ER, CH SI, BO SC RM, IT RI IO, US ND, TI AL RI, ND ST, BO SC SE e ER EM, in solido, al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili Federazione Antiracket Italiana, Associazione Commercianti e imprenditori Brolesi, Associazione Commercianti Imprenditori Pattesi, Associazione Commercianti Imprenditori Orlandini;
spese che liquida in complessive Euro 2.400,00, oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2014