Sentenza 24 agosto 2010
Massime • 1
Sono utilizzabili i risultati delle intercettazioni telefoniche disposte con decreto d'urgenza dal Pubblico Ministero, una volta che sia intervenuta la convalida del Gip, la quale preclude la possibilità di valutare l'esistenza del requisito dell'urgenza, rimessa, peraltro, alla valutazione dell'organo procedente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 24/08/2010, n. 32666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32666 |
| Data del deposito : | 24 agosto 2010 |
Testo completo
Depositata in Cancelleria 326 66 / 10 Roma, li 2. SEL.2010...
IL CANCELLIERE Carmela Lanzuise
акулен REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE FERIALE (SEZ. QUINTA) PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 24/08/2010 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
-Presidente SENTENZA Dott. ANTONIO ESPOSITO
-
Rel. Consigliere -N. Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO
-
- Consigliere - Dott. ANNA MARIA FAZIO REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 29537/2010 Dott. ULIANA ARMANO
Dott. LUIGI MARINI
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) RU NC N. IL 01/03/1966
avverso l'ordinanza n. 367/2010 TRIB. LIBERTA' di MESSINA, del 26/05/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO;
sentite le conclusioni del PG Dott. VITO MONETTI свя
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I) Il Tribunale di Messina, sezione per il riesame, ha accolto l'appello proposto dal pubblico ministero contro l'ordinanza 28 aprile 2010 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo
Tribunale che aveva rigettato, ritenendo non esistenti le esigenze cautelari, la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di RU
NC indagata per il reato associativo previsto dall'art. 74 del d.p.r. 309 del 1990 e ha applicato alla predetta la più
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grave misura cautelare.
Il Tribunale ha rivalutato anche l'esistenza della gravità indiziaria rilevando l'infondatezza della richiesta di dichiarare l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali sia sotto il profilo della mancanza dei requisiti dell'urgenza, per quanto riguarda il decreto emesso dal p.m., sia per quanto riguarda l'insussistenza dei presupposti per l'uso degli impianti nella disponibilità della polizia giudiziaria. Nel merito dell'accusa l'ordinanza riporta ampi passi delle conversazioni intercettate e ritiene il loro contenuto idoneo a fondare la gravità indiziaria sulla partecipazione della RU al sodalizio criminoso.
Passando all'esame dell'esistenza delle esigenze cautelari il
Tribunale, con riferimento al disposto di cui all'art. 275 comma 3 del codice di rito, ha ritenuto che non siano stati acquisiti, né siano desumibili dagli atti, elementi idonei a superare la presunzione prevista dalla norma indicata;
al contrario, secondo l'ordinanza impugnata, era emersa nel procedimento una forte determinazione dell'indagata a proseguire nell'illecita attività anche dopo l'arresto di due associati. II) Contro l'ordinanza del Tribunale di Messina ha proposto ricorso, per mezzo del suo difensore, CRUPI NC che ha dedotto i seguenti motivi: ALE la violazione dell'art. 606 lett. e), in relazione agli artt.
268 comma 3 e 271 cod. proc. pen., sull'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza. La ricorrente ripropone la censura riguardante la mancanza del presupposto dell'urgenza per l'adozione del decreto da parte del p.m.; requisito la cui inesistenza sarebbe confermata dalla circostanza che il decreto di convalida del decreto è dell'8 ottobre 2008 mentre le operazioni hanno avuto inizio il 14 successivo. Parimenti inutilizzabili sarebbero le intercettazioni eseguite con gli impianti in dotazione alla polizia giudiziaria per un'asserita inidoneità allo scopo di cui non vengono (nel decreto del p.m. e nel provvedimento del Tribunale) spiegate le ragioni;
e), in relazionela violazione dell'art. 606 lett. b) ed all'art. 275 comma 3 del codice di rito, in merito alla ritenuta
2 esigenze cautelari. Secondo la ricorrente gli esistenza delle a superare la ricordata presunzione non solo elementi idonei erano stati specificamente indicati dal Gip esistevano ma nell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare (la ricorrente svolgeva una mera attività di supporto dello spaccio a cui contribuiva in misura minima; inoltre, essendo stati neutralizzati gli altri componenti del sodalizio, era escluso il pericolo di reiterazione); tanto più che la ricorrente era stata coinvolta in un unico episodio di spaccio e si limitava a segnalare la presenza delle forze dell'ordine per di più in un'attività svolta a livello familiare.
III) Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato. Il primo motivo di ricorso deve anzi essere ritenuto inammissibile nella sua prima parte.
E' infatti orientamento uniforme della giurisprudenza di legittimità (v. Cass., sez. IV, 22 ottobre 2008 II. 45700,
Sinopoli, rv. 242001; sez. II, 4 maggio 2001 n. 26015, Berlingeri, rv. 219901) che l'intervenuta convalida, da parte del giudice per le indagini preliminari, del decreto di convalida emesso, nei casi di urgenza, dal pubblico ministero preclude la possibilità di valutare l'esistenza del requisito dell'urgenza che è rimessa alla valutazione dell'organo procedente.
V'è comunque da aggiungere che in ogni caso il decreto di convalida, se da solo idoneo a giustificare autonomamente la legittimità dell'intercettazione ciò non viene posto in (e discussione nel ricorso) varrebbe comunque a far ritenere utilizzabili le intercettazioni eseguite successivamente a tale decreto e nella specie le conversazioni rilevanti sono certamente successive dal momento che la ricorrente contesta proprio il ritardo nell'attivazione delle operazioni di intercettazione.
Peraltro anche questa parte della censura è manifestamente
質 infondata posto che il ritardo nell'attivazione non consente di escludere il requisito dell'urgenza ben potendo derivare dalle cause più svariate о da ragioni investigative;
tra l'altro si trattava, nel caso di specie, di intercettazione ambientale da eseguire in ambiente carcerario, in presenza di colloqui già autorizzati dal Gip, e ciò giustificava l'esistenza dell'urgenza anche se la necessità di concreta esecuzione poteva rivelarsi (ma con valutazione ex post) in tempi successivi.
Da quest'ultima circostanza (esecuzione delle operazioni di intercettazione in ambito carcerario) deriva anche l'infondatezza del motivo che si riferisce all'uso di impianti non in dotazione alla procura della repubblica. Il pubblico ministero ha infatti motivato l'inidoneità degli impianti in dotazione al suo ufficio
3 con il riferimento al luogo di esecuzione delle intercettazioni e tale valutazione di natura tecnica non può certamente essere sindacata dal giudice di legittimità essendo la motivazione esistente e certamente non illogica. ilIV) Infondato (e ai limiti dell'ammissibilità) è anche secondo motivo di ricorso che si riferisce all'esistenza delle esigenze cautelari.
Il Tribunale ha infatti adeguatamente motivato sul mancato superamento della presunzione di cui al comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen. Non solo ha preso in considerazione gli elementi indicati dal Gip per ritenere superata la presunzione ma ha indicato specificamente gli elementi che fondavano invece una diversa ed opposta valutazione richiamando le conversazioni intercettate dalle quali emergeva che la ricorrente, anche dopo l'arresto dei complici, aveva manifestato la sua volontà di proseguire nell'illecita attività malgrado i consigli, rivoltile dalla suocera, di sospendere il traffico. Trattasi di valutazione esente da alcuna illogicità che si sottrae al vaglio di legittimità. E' significativo, d'altro canto, che il ricorso sia silente su questa parte della motivazione contenuta nel provvedimento impugnato.
V) Alle considerazioni svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.
P. Q. M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione feriale penale, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 disposizioni regolamentari cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il giorno 24 agosto 2010.
IL PRESIDENTE
(dr. Antonio Esposito) IL CONSIGLIERE RELATORE
(dr. Carlo Brusco)
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