Cass. pen., sez. II, sentenza 24/04/2014, n. 32619
CASS
Sentenza 24 aprile 2014

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In tema di valutazione della prova testimoniale da parte del giudice d'appello, l'obbligo di rinnovare l'istruzione e di escutere nuovamente i dichiaranti, gravante su detto giudice qualora valuti diversamente la loro attendibilità rispetto a quanto ritenuto in primo grado (obbligo sancito dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/Moldavia), costituisce espressione di un generale principio di immediatezza, e trova pertanto applicazione non solo quando il giudice d'appello intenda riformare "in peius" una sentenza di assoluzione, ma anche nell'ipotesi in cui vi sia stata condanna in primo grado. (In motivazione, la Corte ha ulteriormente precisato che l'obbligo di rinnovare la prova orale è ancora più stringente quando nel processo concluso con condanna in primo grado vi è stata la costituzione di parte civile).

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  • 1La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nei recenti approdi giurisprudenziali e legislativi
    Emilia Francesca Aceto · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

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    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 aprile 2018

    Nell'ipotesi di riforma in senso assolutorio di una sentenza di condanna, il giudice di appello non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna di primo grado. Tuttavia, il giudice di appello (previa, ove occorra, rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.) è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata della sentenza assolutoria, dando una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado. (Dichiarato inammissibile) Arresto giurisprudenziale. (Normativa di …

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    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 novembre 2016
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 24/04/2014, n. 32619
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32619
Data del deposito : 24 aprile 2014

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