Sentenza 13 gennaio 2017
Massime • 1
I reati di millantato credito e di truffa possono concorrere qualora allo specifico raggiro della fattispecie di millantato credito, costituito dal ricorso a vanterie di ingerenze o pressioni presso pubblici ufficiali, si accompagni un'ulteriore attività diretta alla induzione in errore del soggetto passivo, al fine di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno. (Fattispecie in cui l'imputato aveva radicato nella vittima il convincimento di poter influire sui funzionari di Equitalia al fine di consentirgli di definire la sua posizione debitoria con il versamento di un decimo del dovuto, facendosi così dare una somma di denaro a compenso della mediazione svolta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2017, n. 9961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9961 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2017 |
Testo completo
099 6 1-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da -Presidente- Sent. n. 77 Giovanni Conti Angelo Costanzo -UP 13/01/2017 R.G.N. 31309/2016 Ersilia Calvanese -Relatore- Laura Scalia Antonio Corbo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TT PA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/03/2016 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Laura Scalia;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Gabriella Lepore, che si riporta ai motivi. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza resa il 13 aprile 2012 dal locale Tribunale, ha ridotto l'ammontare del danno liquidato in favore della costituita parte civile, AL La TA, nel resto confermando il giudizio di penale responsabilità dell'imputato, PA TT, che ha condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e seicento euro di multa, perché egli, millantando credito (art. 346, primo In comma, cod. pen.) presso i funzionari di Equitalia Nomos S.p.A., pubblici impiegati che prestano pubblico servizio, si faceva consegnare settemila euro in contanti da AL La TA, quale prezzo per la mediazione da esercitarsi presso l'indicata società di riscossione, al fine di chiuderne l'esposizione debitoria con il pagamento, per modalità illegittime.
2. Ricorre per cassazione il prevenuto, con il patrocinio di difensore di fiducia, ed articola un unico motivo in annullamento, con cui denuncia inosservanza o erronea applicazione della norma penale sostanziale, in relazione agli artt. 346 e 640 cod. pen., e vizi di motivazione.
2.1. La difesa denuncia l'operato oblio da parte della Corte territoriale degli elementi integrativi della 'vanteria' propria del contestato reato, e quindi: a) della prospettazione, da parte del millantatore, di influire sul pubblico ufficiale, in quanto soggetto cedevole all'interesse privato in danno di quello pubblico o comunque disposto a tenere una condotta scorretta о arrendevole ad illecite inframmettenze;
b) dell'indotto convincimento della vittima che il millantatore abbia la capacità di esercitare un'influenza sui pubblici poteri, così apparendo al danneggiato evidente la lesione del prestigio della pubblica amministrazione.
2.2. Piuttosto, si deduce in ricorso, la presenza nel fatto contestato di artifici e raggiri e, ancora, il conseguimento di un indebito profitto in capo all'agente con altrui danno, avrebbe deposto per la riconducibilità della ritenuta condotta al reato di truffa (art. 640 cod. pen.), con conseguente correlata dovuta derubricazione ed improcedibilità dell'avviata azione, nella tardività dell'atto di accusa privata.
2.3. Quanto alla dedotta carenza di motivazione, il ricorrente fa valere il carattere apodittico, smentito dalle risultanze di prova - persino travisate nei loro contenuti dalla Corte -, dell'affermazione contenuta in sentenza che il La TA, persona danneggiata, costituitasi parte civile, sarebbe stato consapevole della illegalità della soluzione prospettata dal TT e quindi della impraticabilità di un'operazione a 'saldo e stralcio', da conseguirsi per pagamento all'amministrazione finanziaria, attraverso l'agente per la riscossione Equitalia, in unica soluzione, di una somma inferiore al dovuto, a definizione di ogni pendenza. Il prevenuto avrebbe infatti appreso dalla società esattrice di una sola possibilità di chiudere la propria esposizione debitoria per un primo parziale pagamento seguito dalla rateizzazione del residuo. 11 2 от Il ricorrente denuncia la mancanza di inequivoco collegamento tra le capacità del prevenuto di determinare l'altrui condotta ed un comportamento scorretto ed illecito di un qualsiasi funzionario di Equitalia, presentato dal primo come avvicinabile e tale da rivestire un ruolo nel conseguimento del risultato. L'attivazione del La TA presso Equitalia per informarsi circa gli esiti delle osservate procedure condotta suggerita al primo dal TT - - comproverebbe, piuttosto, si deduce in ricorso, la legalità della soluzione dall'imputato prospettata e, ancora, l'inquadrabilità della fattispecie nel reato di truffa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e come tale va rigettato. I motivi proposti meritano congiunta trattazione risultando gli stessi diretti a negare la configurabilità nella condotta contestata al prevenuto dei contenuti di struttura propri del reato di millantato credito (art. 346, primo comma, cod. pen.), per denunciata insussistenza dell'estremo della 'vanteria o della prospettazione ad opera dell'agente della capacità di influire sulla condotta di un pubblico funzionario rappresentato come cedevole all'interesse del privato in danno di quello pubblico, accompagnato dall'indotto convincimento nella vittima che il millantatore goda della dichiarata capacità, perché possa dirsi leso il prestigio della pubblica amministrazione.
1.1. La dimensione 'privata' dell'intera operazione e quindi la sua riconducibilità al reato di truffa, in cui la componente dell'inganno è destinata ad esaurirsi nell'atto dispositivo patrimoniale del soggetto destinatario della condotta decettiva senza che quest'ultima involga le posizioni dei funzionari della pubblica amministrazione che risulta non lesa, quindi, nel suo prestigio, per pressioni o ingerenze di cui l'agente si faccia vanto presso la vittima, è stata debitamente esclusa dalla Corte di appello di Torino. La Corte territoriale ha infatti evidenziato della contestata condotta la vanteria o la possibilità di esercitare influenza sul pubblico ufficiale fatta valere dal prevenuto che si è, in tal modo, fatto dare dalla vittima una somma di denaro a compenso dell'attività di mediazione svolta. L'inganno o il raggiro è stato quindi debitamente apprezzato all'interno di una più complessa fattispecie come espressivo delle modalità attraverso le quali il prevenuto ha radicato nella vittima il convincimento di poter вы influire sui funzionari di Equitalia Nomos S.p.A., società partecipata, Agente per la riscossione, nella generica disponibilità di costoro nei confronti della capacità di manovra del millantatore. La natura lecita dell'operazione "a saldo e stralcio" del debito, proposta dal TT al La TA a definizione della esposizione debitoria, pari a trecento mila euro, maturata dalla vittima, è argomento che, prospettato dalla difesa in ricorso a sostegno della natura, al più, truffaldina (art. 640 cod. pen.) della condotta del prevenuto, trova negativa e convincente risposta nell'impugnata sentenza.
1.2. Resta fermo sul punto, quanto ritenuto da consolidata giurisprudenza di legittimità e quindi che nel reato di millantato credito previsto dal primo comma dell'art. 346 cod. pen., l'effettivo svolgimento di un'attività di mediazione può avere l'effetto di escludere l'antigiuridicità della condotta solo quando si tratti di una mediazione professionale lecita, perché riconosciuta da specifiche disposizioni di legge, e sempre con esclusione di aderenze personali extraprofessionali (Sez. 6, n. 4915 del 02/04/1997, Moschetti, Rv. 208141; in termini: Sez. 6, n. 35060 del 21/05/2010, Craveia, Rv. 248588). La Corte territoriale evidenzia come da pregressi contatti con Equitalia, finalizzati ad una bonaria composizione della vicenda, il debitore La TA aveva dichiarato di aver appreso di poter definire la propria pendenza per modalità agevolatrici unicamente per versamento del dovuto, in parte in contanti (per il 30-40%) ed in parte giusta dilazione. A fronte dell'indicata premessa, debitamente i giudici distrettuali evidenziano i successivi passaggi della vicenda per il quali la soluzione proposta dal prevenuto secondo la quale, avendo il TT parlato con - un funzionario di Equitalia, si sarebbe potuto fare di tutto dovendo il La TA iniziare a dare dei soldi che erano stati corrisposti secondo nota sottoscritta dalla parte civile a 'puro titolo gratuito di riconoscenza e liberalità in merito ad una consulenza esterna generica di tipo non si sarebbe collocata nel novero delle possibili lecite amministrativo' - soluzioni e, come tale, sarebbe stata percepita dal La TA. I contatti riferiti dal La TA con il proprio fornitore Calvo, che aveva al primo parlato del TT come consulente che conosceva Equitalia e che avrebbe potuto definire la posizione del primo con il versamento di un decimo del dovuto 'a saldo e stralcio' ed, ancora, con l'avvocato Bechi, a cui lo stesso TT aveva indirizzato la vittima perché verificasse la praticabilità di una diversa definizione della pendenza, nel contempo segnalandogli l'esistenza di due distinte vie: l'una attivabile attraverso M 4 ад l'avvocato e rispondente alla via 'legale e burocratica'; l'altra praticabile attraverso l'opera di consulenza del TT stesso;
valgono, correttamente e congruamente, a qualificare come illecita l'iniziativa del prevenuto. In tal senso viene debitamente portato in motivazione anche il descritto episodio dei contatti avuti dal prevenuto con l'asserito funzionario della sede di Ravenna, Michelotti, al fine di risolvere la questione della vendita all'asta dei beni ipotecati del La TA, vicenda prospettata alla vittima, ricontattata a stretto giro dal TT, come risolvibile dopo aver parlato il prevenuto con il funzionario.
1.3. Ogni diversa lettura del materiale probatorio fatta valere dal ricorrente non sortisce l'effetto di introdurre elementi di dubbio sul formulato giudizio di illiceità dell'operazione e di conoscenza della stessa in capo al La TA né, vieppiù, a segnalare un travisamento delle risultanze processuali capace di superare i termini di un'inammissibile diretta ricostruzione del fatto in sede di legittimità (Sez. 4, n. 29920 del 09/06/2004, P.G. in proc. Bonazzi, Rv. 228844; Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006 (dep.2007), P.G. in proc. Bartalini, Rv. 235656). Va escluso infatti che per la specie ricorra 'travisamento della prova', figura circoscritta ai casi in cui si sostiene che il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale. Non si evidenzia invero per l'introdotta censura un errore tale disarticolare il ragionamento osservato dalla Corte territoriale con conseguente illogicità della motivazione che viene in tal modo a mancare della essenziale forza dimostrativa del dato processuale (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774).
1.4. Una chiara spendita di entrature ed aderenze all'interno di Equitalia per percorsi che esulano da quelli di un'ordinaria consulenza è elemento che contraddistingue la condotta del prevenuto e come tale, nella diretta percezione della stessa e della sua capacità di condurre al risultato perseguito per esercizio di una reale influenza del prevenuto sui funzionari da parte della vittima, come apprezzata dalla Corte torinese con motivazione che non si presta a censura in sede di legittimità, è momento destinato a definire la contestata fattispecie (art. 346, primo comma, cod. pen.). L'impegno economico assunto dalla vittima che versava in due distinte occasioni una somma di denaro perché il prevenuto svolgesse l'opera di mediazione vale a segnalare, come ritenuto dai giudici di appello, esclusa la liceità dell'opera prestata dal prevenuto e la causalità del versamento delle somme all'interno di un quadro di mera corrispettività delle prestazioni, una 5 ад maturata consapevolezza nella vittima della capacità del prevenuto di influire sui funzionari e di offrire soluzioni eccentriche rispetto all'ordinario corso del procedimento amministrativo.
2. Per le indicate valutazioni, rileva peraltro questa Corte che, nella diversità di struttura soggetto passivo e mezzi con i quali si consegue - e degli interessi tutelati l'illecito profitto prestigio della p.A. e - patrimonio del soggetto passivo della condotta decettiva dei reati di millantato credito e della truffa (artt. 346 e 64 cod. pen.), le due fattispecie, secondo assolutamente prevalente indirizzo di legittimità, possono concorrere qualora allo specifico raggiro considerato del millantato credito, costituito dal ricorso a vanterie di ingerenze o pressioni presso pubblici ufficiali, si accompagni una ulteriore attività diretta alla induzione in errore del soggetto passivo, al fine dell'agente di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno (Sez. 6, n. 8994 del 29/01/2015, Fischetti, Rv. 262627, per l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 349 cod. pen.; Sez. 6, n. 19647 del 24/02/2004, Milia, Rv. 229547).
2.1. Su siffatta considerazione, e quindi nel possibile concorso, resta così certamente depotenziata, nei voluti effetti, la critica portata in ricorso per la quale nella condotta contestata sarebbe da ravvisare, al più, una ipotesi di truffa ai danni del privato e non un millantato credito, certo essendo che anche ove si configuri il quid pluris della truffa, contrassegnato da artifici e raggiri diretti a subdolamente acquisire il consenso della vittima all'atto dispositivo al fine di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno, possa esservi millantato credito (art. 349 cod. pen.).
3. Il ricorso è conclusivamente infondato.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 13/01/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Depositato in Cancelleria Giovanni Conti Laura Scalia 28 FEB. 2017 faumfedr agunk oggi, IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO2/400 R O C Piera ESPOSITO