Sentenza 14 maggio 2013
Massime • 1
In tema di falsa testimonianza, la causa di esclusione della punibilità dello stato di necessità non opera nell'ipotesi in cui il testimone abbia deposto il falso, pur essendo stato avvertito della facoltà di astenersi e avendovi rinunciato.
Commentario • 1
- 1. Prossimo congiunto e testimonianza: brevi riflessioni sulla facoltà di astensione secondo l’articolo 199 del codice di procedura penaleRocco Colaci · https://www.filodiritto.com/ · 19 maggio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/05/2013, n. 42818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42818 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 14/05/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 927
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 12378/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO ED, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 11/10/2012 della Corte di Appello di Milano;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza emessa in data 1.3.2006, all'esito di giudizio ordinario scandito da vasta istruzione dibattimentale, il Tribunale di Como ha dichiarato RO IC colpevole dei reati di ragion fattasi con violenza alla persona e di lesioni volontarie in danno di NE ME, commessi il 2.10.2003 nel quadro di risalenti contrasti tra lo stesso IC e la ME, titolari rispettivamente di un bar e di una libreria adiacenti, aventi per oggetto l'occupazione degli spazi antistanti i due esercizi commerciali con tavoli e sedie del bar e con due vetrine espositrici della libreria. Vetrine che il 2.10.2003 l'imputato arbitrariamente spostava, infrangendone una, altresì colpendo anche con spallate la stessa ME, che riportava lesioni documentate da referto sanitario. Con la stessa sentenza il Tribunale ha trasmesso al locale Procuratore della Repubblica, per le iniziative di competenza, gli atti relativi alla testimonianza resa in dibattimento dalla sorella dell'imputato, ED IC, non avvalsasi della facoltà di astenersi dal testimoniare ex art. 199 c.p.p., apparsa per più versi mendace, perché in palese contrasto con i dati istruttori e segnatamente con tutte le altre testimonianze (anche addotte dalla difesa) assunte nel dibattimento.
2. Esperite preliminari indagini, il procedente p.m. ha esercitato l'azione penale nei confronti di ED IC, contestandole il reato di falsa testimonianza per avere - nella deposizione resa il 18.11.2005 - affermato, contrariamente al vero, di aver chiesto con il fratello il 2.10.2003 educatamente alla ME di spostare le sue vetrinette e - al diniego della ME - di essere rientrati nel bar per chiamare i vigili urbani, ivi rimanendo fino al loro arrivo sul posto.
Tratta a giudizio, la IC è stata riconosciuta colpevole del reato di cui all'art. 372 c.p., dal Tribunale di Como, che con sentenza dell'8.11.2007 l'ha condannata - con le attenuanti generiche - alla pena sospesa di un anno e quattro mesi di reclusione. All'esito di dettagliata analisi comparativa di tutte le testimonianze raccolte nel processo presupposto, il Tribunale ha valutato evidente l'oggettiva falsità della testimonianza dell'imputata. Testimonianza mendace che il Tribunale ha ritenuto connotata dai caratteri della pertinenza e rilevanza dei contenuti rispetto all'oggetto della regiudicanda del processo nei confronti del fratello dell'imputata ed altresì (facendo richiamo alla giurisprudenza di legittimità sul tema) non scriminata, sul piano soggettivo, dalla causa esimente prevista dall'art. 384 c.p., comma 1. (la IC, ritualmente avvisata ex art. 199 c.p.p., non ha ritenuto di avvalersi, quale prossimo congiunto dell'imputato, della facoltà di non testimoniare).
3. Adita dal gravame della IC, la Corte di Appello di Milano con sentenza emessa in data 11.10.2012 ha confermato il giudizio di colpevolezza dell'appellante per la falsa testimonianza resa nel giudizio di primo grado a carico del fratello RO. Riconducendosi alle condivise ricostruzioni sequenziali delle emergenze del dibattimento (disamina di tutte le testimonianze e delle discrasie qualificanti le dichiarazioni testimoniali dell'imputata IC) e alle valutazioni di merito espresse dalla sentenza di primo grado, la Corte territoriale ha in particolare puntualizzato:
- il sicuro emergere della consapevole immutatio veri rivelata dalla testimonianza della IC al deliberato scopo di offrire un ausilio alla tesi difensiva del fratello imputato;
falsità fatta palese dalla precisione e reciproca univocità di tutte le diverse altre testimonianze raccolte nel giudizio
contro
IC RO e dalla loro insanabile divergenza con le affermazioni della odierna imputata;
- la piena idoneità della falsa testimonianza della IC ad indurre in errore il giudice nella valutazione della regiudicanda concernente il fratello della donna, a nulla valendo la circostanza che il giudizio non sia stato in concreto fuorviato, attesa la natura di reato di pericolo della fattispecie sanzionata dall'art. 372 c.p.;
- la ribadita inapplicabilità al congiunto non astenutosi dal testimoniare, sebbene avvertito di tale facoltà, della causa esimente dettata dall'art. 384 c.p., comma 1. 4. Con ricorso a firma sua e del difensore l'imputata IC ED ha impugnato per cassazione la decisione di secondo grado, deducendo i motivi di censura di seguito riassunti.
4.1. Travisamento dei dati processuali e difetto e illogicità della motivazione.
Con una scarna e insufficiente motivazione, limitatasi a richiamare la sentenza di primo grado, i giudici di appello non hanno colto alcuni importanti passaggi dei rilievi critici sollevati con l'atto di appello avverso la decisione di primo grado.
Sia con la testimonianza resa nel processo a carico del fratello il 18.11.2005, sia con l'interrogatorio reso ex art. 415 bis c.p.p., nel procedimento nei suoi confronti, l'imputata ha sempre riferito fatti e circostanze da lei direttamente percepiti durante l'episodio del 2.10.2003 da cui è scaturito (su querela della libraia ME) il processo nei confronti del fratello (questi avrebbe mantenuto toni e atteggiamento normali, seppure accesi;
non avrebbe mai messo le mani addosso alla ON, ne' l'avrebbe ingiuriata). Le diverse testimonianze sullo stesso episodio hanno un andamento meno monolitico di quello ritenuto dai giudici di merito. Ad eccezione di due persone addotte come testimoni dalla ON (le testi NN NA e FL VE), tutte le altre deposizioni appaiono avvalorare l'assunto dichiarativo della stessa IC in special modo per quel che attiene: alla inesistente asserita colluttazione tra il IC e la ON;
al supposto spostamento delle vetrinette espositrici da parte del IC;
alle asserite lesioni riportate dalla ON ad opera del IC;
al mancato intervento dei vigili urbani. Tali enunciati censori sono seguiti dalla trasposizione delle dichiarazioni testimoniali rese nel giudizio presupposto (
contro
RO IC) con l'ulteriore osservazione finale che, a tutto concedere, le affermazioni testimoniali dell'imputata, ipotizzate come false, sarebbero prive dei requisiti di pertinenza e rilevanza integranti il reato di cui all'art. 272 c.p.. 4.2. Erronea inosservanza dell'art. 384 c.p., comma 1. La tesi fatta propria dalla Corte di Appello, secondo cui la causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 384 c.p., comma 1, non sarebbe applicabile al prossimo congiunto dell'imputato non astenutosi dal rendere testimonianza, non può essere condivisa. La dottrina e parte della giurisprudenza ritengono, infatti, applicabile la disposizione in parola anche nel caso di falsa testimonianza favorevole ad un congiunto, pur se il pericolo di nocumento per il familiare sia stato volontariamente causato dal soggetto agente (testimone).
4.3. Mancanza della motivazione.
La sentenza impugnata non ha assolto l'obbligo di motivazione ex art.125 c.p.p., non avendo preso in considerazione i diversi profili di critica esposti con l'appello contro la sentenza di primo grado, eludendo in tal modo qualsiasi pur doveroso confronto con le ragioni difensive dell'appellante imputata.
5. Il ricorso non può trovare accoglimento.
5.1. I rilievi censori da ultimo esposti in punto di difetto o insufficienza della motivazione della decisione impugnata sono privi di pregio. Non è inutile rammentare che questa Corte regolatrice ha chiarito come il giudice di legittimità, ai fini del vaglio di congruità e completezza della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento - ove si tratti di una sentenza pronunciata in grado di appello - sia alla sentenza di primo grado che alla sentenza di secondo grado, che si integrano vicendevolmente, dando origine ad enunciati ed esiti assertivi organici ed inseparabili. E il dato, che sostanzia la diacronica dinamica del processo decisionale del giudice di merito, è ancor più significativo allorché, come nel caso di cui al presente ricorso, la sentenza di appello abbia - a fronte della genericità dei motivi di gravame (riproducenti temi e questioni già diffusamente vagliati dalla prima sentenza)- interamente confermato le statuizioni del giudice di primo grado (decisione c.d. doppia conforme), opportunamente richiamando per relationem la sentenza del Tribunale (ex plurimis: Cass. Sez. 4, 17.9.2008 n. 38824, Raso, rv. 241062;
Cass. Sez. 3, 1.12.2011 n. 13926/12, Valerio, rv. 252615). D'altro canto nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a svolgere una analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a procedere ad un dettagliato rinnovato esame di tutte le emergenze processuali, essendo invece sufficiente che - anche mediante una loro globale valutazione - precisi in modo logico e adeguato le ragioni del suo convincimento confermativo dell'anteriore decisione di merito (ex plurimis: Cass. Sez. 6, 19.10.2012 n. 49970, Muià, rv. 254107).
5.2. Le articolazioni del primo motivo di ricorso sono indeducibili e palesemente infondate.
Indeducibili perché il ricorso pretende di introdurre nell'odierno giudizio di legittimità una non consentita rivisitazione e reinterpretazione meramente fattuale delle risultanze processuali formate dalle numerose testimonianze acquisite nel corso del dibattimento del giudizio celebrato nei confronti di IC RO, pur estesamente ripercorse dalla sentenza di primo grado pronunciata nei confronti della ricorrente. Prospettiva censoria per di più palesemente fuorviante, perché basata sulla semplice estrapolazione di isolati brani delle testimonianze considerate dai giudici di merito divergenti rispetto alla deposizione della IC (e dimostrative della falsità delle sue personali dichiarazioni), selezionati dalla stessa ricorrente a sostegno della propria tesi difensiva. Tesi, per altro, compiutamente vagliata dai giudici di merito e in particolare dalla confermata decisione di condanna del Tribunale di Como, che per vero si segnala per la commendevole analisi e acribia con cui ha passato in rassegna tutte le emergenze processuali conclamanti l'inequivoca falsità delle dichiarazioni testimoniali della odierna ricorrente IC ED.
Al di là della altrettanto ampia disamina comparativa del compendio delle testimonianze effettuata dalla decisione di condanna di RO IC (disamina alla cui stregua il Tribunale ha considerato palese la falsità testimoniale della sorella dell'imputato, tanto da inviare i relativi atti al p.m.), la sentenza del Tribunale di Como che ha dichiarato la IC colpevole del reato di cui all'art. 372 c.p., confermata dalla sentenza di appello oggi impugnata dalla IC, ha preso meticolosamente in esame tutte le testimonianze richiamate in ricorso per evidenziarne, con penetrante e logica indagine ricostruttiva, la loro completa speculare dissonanza con le dichiarazioni della testimone IC, in guisa da qualificare queste ultime come totalmente contrarie al vero. In tale contesto è appena il caso di osservare che, sul piano della completezza e coerenza logica del percorso valutativo sviluppato dal Tribunale e condiviso dalla Corte di Appello ambrosiana, non è ravvisabile traccia alcuna dei pretesi travisamenti probatori addotti dalla ricorrente.
Manifesta è l'infondatezza, poi, della postilla o annotazione finale del motivo di ricorso, con cui si sostiene che le affermazioni testimoniali dell'imputata, quand'anche false, sarebbero prive dei connotati della pertinenza e della rilevanza a fini derisori. Al riguardo merita ribadire che - se la pertinenza individua la riferibilità o afferenza dell'oggetto della testimonianza ai fatti che il processo è destinato ad accertare, laddove la rilevanza individua il tasso di efficacia probatoria dei fatti dichiarati, da apprezzarsi ex ante al momento della dichiarazione mendace - le false dichiarazioni testimoniali della IC possiedono senza incertezze entrambi i detti caratteri di pertinenza e rilevanza (cfr.: Cass. Sez. 6^, 22.11.2011 n. 20656/12, De Gennaro, rv. 252627 - 252628; Cass. Sez. 6^, 10.1.2013 n. 4299, rv. 254433). Il reato di falsa testimonianza, in quanto reato di pericolo contro l'amministrazione della giustizia non richiede, infatti, che il giudice sia stato in concreto sviato nella decisione dalla falsa testimonianza, per la sussistenza della quale è necessario e sufficiente che le asserzioni non veritiere appaiano astrattamente idonee ad alterare o comunque ad influenzare la formazione del convincimento del giudice (cfr.: Cass. Sez. 6^, 26.5.2009 n. 40501, Merenda, rv. 244553; Cass. Sez. 6^, 22.11.2011 n. 20656/12, De Gennaro, rv. 252629).
5.3. La tesi, espressa con il secondo motivo di ricorso, dell'applicabilità alla ricorrente della causa di esclusione della punibilità ex art. 384 c.p., comma 1, non è fondata. Correttamente le due conformi decisioni di merito hanno richiamato l'ormai stabile giurisprudenza di legittimità, avviata da una decisione delle Sezioni Unite del 2007, secondo cui la causa soggettiva di non punibilità prevista dall'art. 384 c.p., comma 1, per chi abbia dichiarato il falso, essendovi costretto di salvare sè o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore, non può trovare applicazione nelle ipotesi in cui il testimone abbia dichiarato il falso, pur essendo stato avvertito della facoltà di astenersi dal testimoniare ed abbia rinunciato ad esercitare tale facoltà (v.: Cass. Sez. 6, 28.3.2007 n. 30176, Galligari, rv. 237326; Cass. S.U. 29.11.2007 n. 7208/08, P.M. in proc. Genovese, rv. 238383; Cass. Sez. 6, 5.10.2010 n. 37467, Fornasiero, rv. 248525). In vero il soggetto in stato di potenziale incompatibilità a testimoniare ex art. 199 c.p.p., in quanto prossimo congiunto dell'imputato, che abbia scelto di non astenersi dalla testimonianza, assume la qualità di testimone al pari di ogni altro soggetto chiamato a testimoniare. E dunque con tutti gli obblighi connessi alla qualità di testimone dettati dall'art. 198 c.p.p., di guisa che egli è tenuto a dichiarare il vero ("rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte"), essendo venute meno - in virtù della scelta di deporre effettuata dallo stesso interessato - le ragioni giustificanti la tutela della sua peculiare posizione di prossimo congiunto (esigenza di rispettare l'istinto difensivo, diretto o mediato, indotto dai vincoli solidarietà familiare).
La diversa soluzione (applicabilità dell'art. 384 c.p., comma 1) condurrebbe ad esiti paradossali. Dinanzi ad una astratta situazione necessitante (ai fini di cui all'art. 384 c.p., comma 1), che lo stesso soggetto ha liberamente determinato (appunto con la scelta di astenersi dal testimoniare su circostanze riguardanti un suo congiunto), ritenere operante la causa di non punibilità ex art. 384 c.p., comma 1, equivarrebbe, come hanno evidenziato le Sezioni Unite
di questa S.C., ad introdurre "una figura di testimone con facoltà di mentire incompatibile con il sistema processuale". In altre parole si finirebbe per legittimare il mendacio processuale intrafamiliare, cioè dei prossimi congiunti in dichiarazioni riguardanti loro familiari, poiché in simili casi la situazione di possibile "nocumento" per sè o per il congiunto (che renderebbe applicabile l'esimente ex art. 384 c.p., comma 1) sarebbe artatamente precostituita (con l'opzione di rendere la testimonianza), avendo il soggetto - testimone la certezza dell'impunità per le false dichiarazioni che andrà a rendere e con effetti sul funzionamento dell'amministrazione della giustizia, bene giuridico tutelato dall'art. 372 c.p., che è superfluo segnalare. Al rigetto dell'impugnazione segue ope legis la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali del grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2013