Versione
18 dicembre 1991
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25 febbraio 1996
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1 gennaio 2015
1 gennaio 2015
Art. 5. (Convenzioni). 1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le societa' di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunita' europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purche' tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunita' di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1. ((Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza)) .
2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooper- ative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunita' europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.
3. Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai sensi del comma 1, nonche' le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorita' regionali.
4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio- sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonche' le societa' di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inser- ire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. La verifica della capacita' di adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non puo' intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto.
2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooper- ative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunita' europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.
3. Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai sensi del comma 1, nonche' le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorita' regionali.
4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio- sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonche' le societa' di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inser- ire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. La verifica della capacita' di adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non puo' intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto.
Commentari • 57
- 1. I contratti pubblici tra cooperative sociali e le P.A.Dott. Visconti Gianfranco · https://www.fiscoetasse.com/ · 6 agosto 2016 · 14.959782
Com'è noto, per le cooperative sociali di “tipo B” è previsto un regime agevolato per la stipula di contratti con le Pubbliche Amministrazioni dall'articolo 5 della Legge 381/1991. […] Come abbiamo detto in precedenza, gli appalti e le concessioni di lavori non sono previsti dal 1° comma dell'art. 5 della Legge 381/1991, per cui se una cooperativa sociale di “tipo B” svolge tale attività potrà partecipare, in questo caso, ad una procedura di aggiudicazione semplificata in forza di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici e non dalla Legge 381/1991; […]
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Giurisprudenza • 156
- 1. TAR Bologna, sez. II, sentenza 30/12/2025, n. 1668Provvedimento: […] Tuttavia, come eccepito dal Comune in giudizio, l'individuazione anche nominativa di tale soggetto (CCILS, cooperativa di Cesenatico per l'inserimento al lavoro delle persone svantaggiate) ai fini della notifica del ricorso al controinteressato ex art. 41 comma 2 c.p.a, risultava senz'altro rientrante nell'ordinaria diligenza della ricorrente, trattandosi dell'aggiudicatario della gara indetta mediante avviso pubblico del 07.05.2024 ex art. 5 legge 381/1991 riservato alle cooperative sociali, tutt'ora pubblicato sul sito del Comune di Cesenatico unitamente all'aggiudicazione, e le cui generalità la ricorrente avrebbe potuto in ogni caso chiedere al Comune.Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- accesso agli atti·
- interesse difensivo·
- art. 25 legge n. 241/1990·
- controinteressato·
- compensazione spese di lite·
- piano delle alienazioni·
- diniego accesso