Sentenza 4 luglio 2002
Massime • 1
L' omissione materiale di determinati elementi nel provvedimento giudiziale può essere sanata mediante la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. quando sia frutto di difformità puramente esteriore tra il pensiero del giudice e la sua espressione letterale, tanto che la correzione possa consistere nella semplice aggiunta, in senso meccanico, di espressioni che risultino parte necessaria dell'atto sulla base di una verifica materiale delle relative premesse. (Fattispecie nella quale la Corte ha considerato corretta la integrazione del dispositivo di un provvedimento di convalida di operazioni di intercettazione disposte d'urgenza dal pubblico ministero per più utenze telefoniche, nel quale compariva l'indicazione di una sola utenza, del tutto estranea al procedimento: ciò sul presupposto che la convalida, in quanto tale, non poteva che riguardare le utenze effettivamente interessate dal provvedimento convalidato, le quali d'altro canto risultavano tutte indicate nella parte motiva del decreto del giudice).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/07/2002, n. 32650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32650 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 04/07/2002
1. Dott. BATTISTI Mariano - Consigliere - ORDINANZA
2. Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere - N. 1633
3. Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. RAIMONDI Raffaele - Consigliere - N. 009262/2002
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OM IO N. IL 06/10/1965;
avverso ORDINANZA del 25/01/2002 TRIB. LIBERTÀ di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BATTISTI MARIANO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Loreto D'Ambrosio che ha chiesto il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Il difensore di ON OM - nei confronti del quale il g.i.p. del tribunale di Firenze ha emesso, in data 22 dicembre 2001, ordinanza di custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 81, cpv., cp., 73 D.P.R. n.309/1990 e 12 D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito con legge 197/1991 - ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Firenze, il quale, in data 25 gennaio 2002, ha rigettato la richiesta di riesame, rilevando, tra l'altro, che il g.i.p., nel convalidare il decreto con il quale il p.m. aveva disposto alcune intercettazioni in applicazione dell'art. 267, comma 2, c.p.p., aveva dato atto "della trasmissione della richiesta di convalida relativa ad una serie di utenze - che il g.i.p. indicava analiticamente, una per una - tra le quali l'utenza 055/4252053 intestata a 'Eurobar', esercizio commerciale gestito dal OM". "Il g.i.p. - osservava il tribunale - aveva posto in evidenza che sussistevano tutti i presupposti per disporre l'intercettazione urgente, cioè i gravi indizi di reato, il carattere indispensabile dell'intercettazione per proseguire le indagini, l'urgenza di disporla per evitare un grave pregiudizio alle indagini e la tempestività della trasmissione del decreto del p.m.". "Il g.i.p., quindi, - aggiungeva il tribunale aveva convalidato il decreto del p.m. che disponeva l'intercettazione delle utenze telefoniche 0339/7234009, per la durata di quindici giorni". "In sostanza - sottolineava il tribunale - era chiara e bene espressa, dal complessivo e non equivoco tenore del provvedimento, la decisione del g.i.p. di convalidare il decreto del p.m. che disponeva l'intercettazione 'delle utenze telefoniche' specificate nella richiesta di convalida ed indicate una per una dallo stesso g.i.p. nella motivazione del suo decreto e per mero errore materiale, non determinante nullità, anche perché il decreto deve essere letto nella sua interezza, la motivazione completando il dispositivo, il giudice letteralmente ha indicato soltanto un'utenza (cellulare), tra l'altro neppure compresa tra quelle oggetto del decreto di urgenza del p.m. e della successiva richiesta di convalida". "Trattasi - concludeva il tribunale - di errore suscettibile di correzione in ogni tempo ai sensi dell'art. 130 c.p.p. che non ha dato luogo ad incertezze esecutive, anche perché sia il p.m., sia il g.i.p. nelle successive proroghe hanno correttamente dato per scontato che fosse intervenuta la convalida dell'intercettazione delle utenze telefoniche di quegli esercizi commerciali".
2 - Il ricorrente denuncia "inosservanza della legge penale e delle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art.267 c.p.p.", deducendo che "il decreto in contestazione non è in alcun modo suscettibile di correzione, poiché lo stesso, nella parte dispositiva, non contempla in alcun modo, nemmeno erroneamente, l'utenza in uso al OM".
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Il ricorso è infondato.
a - Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, "l'applicabilità della procedura prevista dall'art.. 130 c.p.p. per la correzione di omissioni trova il limite negativo nell'intangibilità sostanziale dell'atto da correggere, nel senso che la eliminazione della omissione non può comportare una modificazione essenziale dell'atto stesso, in quanto può essere mirata solo a sanare una difformità puramente esteriore tra il pensiero del giudice e la sua formulazione letterale, sicché la correzione di omissione può essere consentita nel solo caso di mera operazione sostanziale meccanica, essendo limitata all'aggiunta di elementi che dovevano necessariamente fare parte del provvedimento da correggere, con la conseguenza che la correzione va esclusa nei casi in cui si postula non un'operazione di semplice verifica materiale, bensì un'attività concettuale" (Cass. 7 luglio 1992, Caruso). b - Ebbene, non v'è alcun dubbio che il caso di specie, in cui il g.i.p. ha accuratamente elencato, una per una, le utenze telefoniche intercettate d'urgenza dal p.m., il cui decreto doveva essere convalidato, utenze tra le quali figurava, inequivocabilmente, quella in uso al OM, sia il caso classico in cui la correzione si risolve in una mera operazione sostanziale meccanica, essendo limitata all'aggiunta di elementi che dovevano necessariamente fare parte del provvedimento di convalida.
E che quegli elementi - le utenze elencate tra le quali quella in uso al OM - dovessero necessariamente far parte del provvedimento non v'è alcuna ombra di dubbio, che - giova ribadirlo - il p.m. aveva disposto la intercettazione di quelle utenze e aveva chiesto la convalida del relativo decreto e il g.i.p. aveva preso atto, elencandole puntualmente, che quelle e soltanto quelle erano le utenze - e non l'utenza indicata nel dispositivo non compresa in quell'elenco - intercettate, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dal p.m., il cui decreto, quindi, doveva essere convalidato.
D'altro canto, spia chiarissima dell'errore materiale in cui è incorso il g.i.p. è l'uso del plurale - "convalida il decreto del p.m. che dispone l'intercettazione delle utenze telefoniche - seguito dalla indicazione di una utenza che, come si è detto, non era neppure compresa nel precedente elenco.
Legittimamente, dunque, sia il g.i.p., sia il tribunale si sono avvalsi del contenuto delle intercettazioni per ritenere la gravità degli indizi.
2 - Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'Istituto penitenziario di competenza perché provveda a quanto, stabilito nell'art. 23, comma 1 bis, L. 8 agosto 1995, n. 332. Così deciso in Roma, il 4 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2002