Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/07/2002, n. 32650
CASS
Sentenza 4 luglio 2002

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L' omissione materiale di determinati elementi nel provvedimento giudiziale può essere sanata mediante la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. quando sia frutto di difformità puramente esteriore tra il pensiero del giudice e la sua espressione letterale, tanto che la correzione possa consistere nella semplice aggiunta, in senso meccanico, di espressioni che risultino parte necessaria dell'atto sulla base di una verifica materiale delle relative premesse. (Fattispecie nella quale la Corte ha considerato corretta la integrazione del dispositivo di un provvedimento di convalida di operazioni di intercettazione disposte d'urgenza dal pubblico ministero per più utenze telefoniche, nel quale compariva l'indicazione di una sola utenza, del tutto estranea al procedimento: ciò sul presupposto che la convalida, in quanto tale, non poteva che riguardare le utenze effettivamente interessate dal provvedimento convalidato, le quali d'altro canto risultavano tutte indicate nella parte motiva del decreto del giudice).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/07/2002, n. 32650
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32650
    Data del deposito : 4 luglio 2002

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