CASS
Sentenza 7 giugno 2016
Sentenza 7 giugno 2016
Massime • 1
In tema di valutazione della prova testimoniale da parte del giudice d'appello, l'obbligo di rinnovare l'istruzione e di escutere nuovamente i dichiaranti, gravante su detto giudice qualora apprezzi diversamente la loro attendibilità rispetto a quanto ritenuto in primo grado (obbligo sancito dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/Moldavia), non trova applicazione nell'ipotesi di riforma, in senso assolutorio, di sentenza di condanna, non venendo in rilievo - in tal caso - il principio del superamento del "ragionevole dubbio".
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/06/2016, n. 42443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42443 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2016 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento