Cass. pen., sez. III, sentenza 07/06/2016, n. 42443
CASS
Sentenza 7 giugno 2016

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In tema di valutazione della prova testimoniale da parte del giudice d'appello, l'obbligo di rinnovare l'istruzione e di escutere nuovamente i dichiaranti, gravante su detto giudice qualora apprezzi diversamente la loro attendibilità rispetto a quanto ritenuto in primo grado (obbligo sancito dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/Moldavia), non trova applicazione nell'ipotesi di riforma, in senso assolutorio, di sentenza di condanna, non venendo in rilievo - in tal caso - il principio del superamento del "ragionevole dubbio".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 07/06/2016, n. 42443
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42443
    Data del deposito : 7 giugno 2016

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