Sentenza 9 novembre 1987
Massime • 2
Non si ha violazione del principio di correlazione tra sentenza e accusa contestata quando, contestata la partecipazione ad una associazione qualificata di tipo mafioso, intervenga condanna per tentativo di partecipazione alla medesima associazione la quale però, esclusa la connotazione mafiosa, sia stata qualificata "per delinquere". ( V mass n 175405).*
Il tentativo di partecipazione ad una associazione per delinquere è ipotizzabile solo in relazione ad una struttura associativa già esistente perché, essendo il requisito centrale della condotta punibile ancorato all'attualità del contributo alla vita dell'associazione, partecipante a questa può considerarsi solo chi si attivi materialmente e consapevolmente per perpetuare l'esistenza di una struttura già costituita in precedenza e per favorirne il conseguimento dei fini.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/11/1987, n. 6077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6077 |
| Data del deposito : | 9 novembre 1987 |
Testo completo
60 777 AL MASSIMARIO IG R O REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del
9 NOV. 1987 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE 12 PENALE SENTENZA
N. 2527 Composta dagli 111.mi Sigg.:
Corrado CARNEVALE Dott. Presidente
1. Dott. Pasquale Vincenzo MOLINARI Consiglier e REGISTRO GENERALE 2. >>> N. 13478/86 Vincenzo SERIANNI
3. >>> Ugo DINACCI
4. Vitaliano ESPOSITO
->> ha pronunciato la seguente 3c.) SENTENZA
colsul ricorso proposto dd) 11 Procuratore generale della Repub- blica presso la corte di appello di EC;
2) RO
AL, nato a [...] 11 7/1/1955; 3) NC AN, nato a [...] il [...]; 4) RI SA, nato a
Castrignano del Capo il 23/12/1951; 5) NG GI, nato a [...] il [...]; 6) De MA EM, nato a
Lizzanello 11 5/2/1949; 7) SI AN, nato a [...] il
9/5/1961.
avverso la sentenza della Corte di appello di EC del 7
gennaio 1986.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod. 82
A. Spincel Rome
**** Rel. Esposito
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Dr. Lanni Sergi Generale
Plinom missibilite di che ha concluso per ncorsi del P.G. del Leone Gaetano NG EP, annullamento con не minico nei confronti del RO, Inprosed года
EP e RI SA mei punts concernen delle attenuanto generiche e le Iti il diniego misura stella pene , rigetes nel vido en_ getto degli altri con Udit O il didifensor & ow. Magquillo Cosimo Svolgimento del processo
Il Procuratore generale presso la corte di appello di
EC e gli imputati AL RO, SA RI, Giu
seppe NG, AN CH, EM De MA e Anto-
nio SI ricorrono per cassazione avverso la sentenza
- per la parte che del 7 gennaio 1986 di quella Corte, che in questa sede ancora interessa in parziale riforma della
-
sentenza del locale Tribunale del 18 giugno 1985, dai pre-
detti imputati appellata, ha condannato il RO, il
RI e l' NG alla pena di un anno e mesi sei di re- 31
clusione ciascuno ed il NC, il De MA ed il Sile
no a quelli di mesi sei di reclusione cadauno, siccome col-
pevoli, i primi, tre, del delitto tentato di partecipazione qualificata ad associazione per delinquere (artt. 56, 416,
1 comma, cod.pen.: così qualificata l'originaria imputazio ne di cui all'art. 416-bis, 2° comma, cod.pen. per aver promosso ed organizzato l'associazione famiglia LE
SE di tipo mafioso, costituita per commettere attività
criminose, valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo") e, gli ultime tre, del delitto, anch'esso ten tato, di partecipazione semplice ad associazione per delin quere (artt. 56, 416, 2° comma, ood.pen.: così qualificata l'originaria imputazione, per il De MA analoga a quel-
' per il NC ed la sopra indicata per primi tre,
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il SI, quella "di cui all'art. 416, comma 1° • 3°, cod.
pen., per aver fatto parte di un'associazione per delinque re di tipo mafioso denominata famiglia LE SE,
caratterizzata dalla forza intimidatrice del vincolo assoe ciativo, tendente a creare adepti fra detenuti e liberi on de commettere attività criminose".).
Il Procuratore generale ha rinunciato all'impugnazio-|
ne, mentre gli altri ricorrenti deducono tempestivamente,
tramite i loro difensori, la nullità della sentenza impugna ta nei oapi e punti e per le causali oppresse specificati.
Motivi della decisione
1. Si impone preliminarmente la declaratoria di inam-
missibilità-per intervenuta rinuncia del ricorso pro-
posto dal Procuratore generale. 2. Vanno poi esaminati i motivi di ricorso con i quali il RO, il RI ed il RA (primo motivo dei loro ricorsi) deducono la nullità della sentenza impugnatal nel punto concernente l'affermazione della loro penale re- 4
sponsabilità per violazione del principio della correlazio-
ne della sentenza con l'accusa contestata.
Tali doglianze non sono, però, fondate.
Delle tre finalità tipiche dell'associazione mafiosa,
previste alternativamente dalla norma incriminatrice di cui all'art. 416-bis ood.pen., quello avente ad oggetto la com-
missione di delitti coincide con la finalità propria del de litto di associazione per delinquere ex art. 416 cod.pen.,
sì che le fattispecie previste in quest'ultima disposizione restano assorbite in quelle corrispondenti represse dall'al-
tra, quando l'associazione per delinquere risulti caratteriz zata dal ricorso alla forza intimidatrice, all'assoggettamen to e all'omertà (cfr. sul punto, Cass., sez. I, 22 aprile
1985, Fallica, mass.uff. 170.127).
Ora, come noto, perché si abbia violazione del prin-
cipio della correlazione tra sentenza ed accusa che è e-
-
spressione della necessità, ribadita all'art. 6, punto 3,
lett. a della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, di
garantire, in un processo giusto, il contraddittorio sul com tenuto dell'accusa in maniera effettiva e concreta e non già
meramente formale occorre una sostanziale immutazione del
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Tatto contestato, nel senso che il complesso degli elementi di accusa formalmente portati a conoscenza dell'imputato ab bia subito una tale trasformazione, sostituzione o variazio↓
he, da incidere concretamente sul suo diritto di difesa, com portando una effettiva monomazione dello stesso (cfr. Cass. sez. I, 27 ottobre 1985, Ligure, mass.uff. 172.206).
Menomazione, suosta, certamente nop ricorrente nel caso in esame, dato che al RO, al RI ed al NC
è stata al di là dell'erroneo e non rilevante nomen juris
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con cui stato qualificato il fatto a quest'ultimo addebi-
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Bostanzialmente imputata, negli atti formali di con- tato.
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testazione dell'accusa, una partecipazione (qualificata per il ruolo attribuito ai primi due) ad una specifica as sociazione la famiglia LE SE di tipo mafio so, costituita per "commettere attività criminose", laddo-
ve gli stessi sono stati ritenuti colpevoli del delitto tentato di partecipazione (secondo il ruolo rispettivamen- te loro attribuito) a tale struttura delinquenziale, poral tro ritenuta in via di costituzione e non avente connotazio ni mafiose.
In definitiva, agli imputati sono stati contestati come giustamente osserva il giudice di appello "tutti
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gli elementi essenziali del reato ritenuto", con susseguen J
te loro possibilità di piena e concreta difesa sul contenu to dell'accusa ritenuto sussistente, il quale, rispetto a
☐ quello originariamente formulato, si trova in un rapporto 1
di continenza.
3. Devono, quindi, essere esaminati i motivi di ricor so (terzo del RO, secondo del RI, terzo del De
MA, secondo dell'NG, unico del SI e secondo del NC) con cui tutti gli imputati deducono la mul-
lità, per violazione di legge e difetto di motivazione,
della sentenza impugnata nel punto concernente l'afferma-
ziono della loro penale responsabilità, sotto il profilo,
variamente articolato, della impossibilità, giuridica o di fatto, di ipotizzare il delitto tentato nei reati di asso-
ciazione.
Ad avviso dei ricorrenti, invero, il tentativo non t sarebbe ammissibile nel reati di pericolo (ric. SI e
De MA e, comunque, nel caso in esame, non essendosi
-
neanche perfezionata così come avrebbe riconosciuto la
-
- 1'intesa tra gli imputati diretta stessa Corte di appello alla costituzione del vincolo associativo, si sarebbe an- - 6 -
che al di fuori dell'accordo non punibile ai sensi del-
l'art. 115 cod.pen.
Le censure colgono sostanzialmente nel segno. Devono essere accolti i ricorsi-del-De-Matteley 3.1. lebe s del-SI-e-del-NC, 1-quali-gone-stati condannati u r per tentative -partecipazione ad una aegesissions-per-de linquere aneera-nen-sostituita
3.2. Va, invero, anzitutto posto in evidenza che, se pur non sussistono preclusioni dogmatiche alla configura-
zione del tentativo nei reati di associazione, la concreta possibilità della loro ipotizzabilità dipende esclusivamen te dal modello di incriminazione di cui, secondo i casi,
si tratta.
Contrariamente, infatti, a quel che sembra rite- nere il giudice di appello - secondo cui "nel caso dell' art. 416 l'evento punibile" sarebbe "la costituzione del-
l'associazione per commettere una serie indeterminata di delitti" e "l'evento mancato" sarebbe "rappresentato dal-
la mancata definitiva combituzione dell'associazione"
l'art. 416 cod. pen. (così come altre disposizioni che con cernono reati di associazione, quali gli artt. 416-bis cod.
pen., 75 della legge n. 685 del 1975, etc.) prevede una plu ralità di figure criminose, le quali hanno in comune il ri ferimento ad una associazione avente quale scopo la commis sione difcreati dal tipo di quelli previsti dalla norma in- criminatrice. Accanto alla figura semplice di reato, del mero partecipe, che è punito per il solo fatto di parteci- ' Un pare, e che integra autonoma ipotesi di reato, la legge pre
- con specificazione alternativa (promotore, costitu- vede
I..... tore, organizzatore) del paradigma legale di riferimento
- e punisce più severamente quella qualificata dalla posi-
zione di preminenza di un partecipe rispetto agli altri as sociati (cfr. Cass., sez. I, 26 maggio 1986, Davoli, mass. : 7 1
uff. 174.963; Cass., sez. I, 22 aprile 1985, Arslan, mass.
uff. 170.227). Nel caso in esame quindi, la concreta ipotizzabili-
tà del tentativo andava verificata alla stregua del delit to di mera partecipazione contestato al NC ed al
SI ritenuto (nella forma, appunto, del tentativo)
nei confronti del De MA, nonché dei delitti di promo-
zione o di organizzazione di una associazione per delin-
quere contestati al RI, al RO ed all'ingrosso,
tenendo, però, ben presente - siccome questa Corte ha già
chiarito che il nucleo strutturale indispensabile per in
-
tegrare la condotta punibile di tutti i reati di associa-
zione non si riduce ad un semplice accordo delle volontà,
ma richiede un quid pluria, che con esso deve saldarsi che consiste, nel momento della costituzione dell'associa zione, nella predisposizione di mezzi concretamente fina-
lizzati alla commissione dei delitti e, successivamente,
da quel minimo di contributo effettivo richiesto dalla norma incriminatrice ed apportato dal singoli per la rea-
lizzazione degli scopi dell'associazione. Quello, cioé, che ha rilevanza non è che l'accordo venga consacrato in atti di costituzione, (statute, regolamento, iniziazione o in altre manifestazioni di formale adesione, ma che, in conseguenza delle manifestazioni di volontà dei singoli, si realizzi, di fatto, l'esistenza della struttura prevista dalla legge e, una volta costituita l'associazione, il con tributo apportato dal singolo si innesti nella struttura associativa ed in vista del perseguimento dei suoi scopi
(Cass., sez. I, 22 aprile 1985; Arslan, mass.uff.170.226},
Compito del giudice del merito era quindi quello di accertare in relazione ovviamente alla figura delittuosa consumata (o,meglio, perfetta) per ciascun imputato ipotiz zata se gli atti riconosciuti posti in essere da ciascu no di essi potessero ritenersi idonei e diretti in modo non equivoco alla commissione di tale delitto.
3.2.1. In tale prospettiva si impone l'annullamento del la sentenza impugnata, senza rinvio, perché il fatto non dalla legge previsto come reato, nei confronti del NC, del De
MA e del SI e per l'effetto estensivo anche nei confronti del coimputato non ricorrente NG NG
dei quali è stata affermata la penale responsabilità in or dine ad un preteso tentativo di partecipazione ad una asso giazione criminosa, che lo stesso giudice di appello rico-
nosce pacificamente ancora non costituita.
Ora il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere si configure certamente come reato e forma libera, nel senso che qualsiasi azione, che qualsiasi moda lità eseguita purché, ovviamente, causale rispetto all'e Boba
vento tipico, cioé idonea a cagionarlo - costitutiva del la materialità di fatto del delitto. Ma ciò non significats che nell'ambito della distribuzione dei compiti caratterize zante ogni struttura associativa finalizzata ad uno scopo e costituente il quadro di riferimento della condotta bi piea - non si de concretamente individuare especifica re la parte svolta dal compartecipe o;
se si preferisce,
il tassello, sia pur mobile e sostituibile, del mosaico con creto, il contributo, cioé, minimo ma non insignificante, dal singolo apportato alla vita della struttura ed in vista del perseguimento del suo scopo (Cass., sez. I, 22 aprile
1985, Arslan, mass.uff. 170.229; Cass., sez. I, 27 genna-
io 1986, Scala, mass.uff. 172.146).
In altri termini membro dell'associazione può consi-
derarsi solo chi si attivi materialmente e consapevolmente per perpetuarne l'esistenza e per favorirne il conseguimen
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to dei fini. Ed una volta ancorato il requisito centrale della condotta punibile alla attualità del contributo alla vita dell'ente e del tutto evidente che per potersi parla re di partecipazione quest'ultimo deve essere già venuto.
ad esistenza e che solo in relazione ad una struttura già
costituita può eventualmente ipotizzarsi il problema del tentativo punibile.
Non si può evidentemente tentare di far parte di ciò
che non esiste ed in realtà lo scambio di corrispondenza tra detenuti, sulla base del quale il giudice del merito si à fondato por ritenere sussistente una adesione degli imputati al codice S. ossia ad una sorta di statuto ela borato in carcere dal RI al fine di costituire una or-
ganizzazione tra detenuti di origine SE, denominata famiglia LE SE a tesa, come ivi è detto, a
"far rimanere il Salento a tutti noi leccesi e a non per-
mettere mai a nessuna famiglia di altre regioni di spadro neggiare nel nostro territorio" può al più ritenersi una
-
_ sorta di prenotazione, che non supera, però, il livello del mero proposito delittuose, irrilevante in base al prin cipio cogitationis poenam nomo patitur.
3.2.2. Nella prospettiva predetta si impone, altresì,
l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata nei confronti del RO, dell' NG (GI) e del
RI, dei quali è stata affermata la penale responsabili-
tà in ordine al "delitto tentato per il quale hanno ripor tato condanna" (cfr.dispositivo sentenza di appello).
La precisa individuazione di tale delitto non
à, invero, agevole.
In primo grado, infatti, gli imputati li, giova ripeterlo, era stato contestato "il reato di cui all'art. 416-bis, comma secondo, cod.pen., per aver pro-
-
mosso ed organizzato l'associazione LE SE di 10 -
tipo mafioso, costituita per commettere attività illecite criminose, valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo" erano stati genericamente dichiarati colpe-
voli del "delitto di cui all'art. 416, primo comma
-" cod.pen.,
così modificata l'originaria imputazione" (cfr.dispositivo), mentre in motivazione, ove si dava per scontata l'avvenuta costituzione del sodalizio criminoso (sia pur non di natu-
ra mafiosa), si sottolineava il loro comune ruolo di orga- nizzatore (e per il RI anche di creatore) della costitui ta nuova famiglia LE SE (cfr. foll. 48 e 52
della sentenza di primo grado).
In appello, invece, ove si esclude, come si detto,
l'avvenuta costituzione del sodalizio criminoso e si parla di delitto tentato in relazione ad un'unica ipotesi delit-
tuosa, mentre scompare dalla scena processuale il ruolodi organizzatore, ricompare, per tutti gli imputati, quellodi
(di cui viene affermata la responsabilità a titolo di tentativo). promotore in particolare, solo per il Rizzo - one & stato
ritenuto "raggiunto da prove sicure di responsabilità"-
il giudice di appelle ha posto in evidenza la materialità
della condotta attribuitagli, specificando che lo stesso¨
è "colui che ha formato il codice S., ne ha diffuso i con-
tenuti, ha tenuto le file dell'organizzazione, apparendo sempre quale indiscutibile punto di riferimento in quasi tutte le lettere degli associati", mentre per gli altri due imputati il ruolo di promotori della cost andnda nuova fa- miglia è stata fondata sull'affermazione che gli stessi
"sulla base delle lettere da loro scritte o a loro dirette,
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appaione quali luogotenenti del RI" (oon ciò ritenendosi,
sia pure я con rinvio al contenuto delle lettore già citate in precedenza, assolto l'obbligo costituzionale della motivazione idonea a superare la presunzione di non colpevolezza sancita dal secondo comma dell'art. 27 della
Costituzione o quella di innocenza sancita dal par. 2 del- - 11
-
la Convenzione europea dei diritti dell'uomo).
La motivazione, oltre che contraddittoria, è perples sa, non solo perché, come già si è detto, la figura del ten tativo è stata erroncamente ancorata ad un ritenuto unico modello di incriminazione, ma soprattutto perché non è pos sibile allo stato individuare il paradigma legale di rife-
rimento (promotore, organizzatore, costitutore) cui è sta- ta ancorata l'affermazione della penale responsabilità de-
gli imputati per il ritenuto loro tentativo di qualificata partecipazione.
Mentre, invero, nel dispositivo della sentenza impu-
gnata sembrerebbe farsi riferimento alla fattispecie della partecipazione qualificata dal ruolo di organizzatore rite nuta ma sola, come si è visto, in motivazione (e con ri-
ferimento per il RI anche a quella, non prevista nella formale imputazione, del costitutore) generico essendo il dispositivo Lin primo grado, nella motivazione della deci-
ibne i appelle di pene 1'accento esclusivamente sulla
Tattispecie all 'altra (o alle altre) alternativa della
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partecipazione qualificata dal ruolo di promotore.
ho rendo obiettivamente imperscrutabile la ratio del
Ia dociation adottata noi confronti del RI, dell' Ingros
so (GI) e del Montonegro, sì che si impone l'annulla-
mento della sentenza impugnata, con rinvio ad altro giudice per nuovo esame. 4. Restano allo stato assorbite le ulteriori doglianze dei ricorrenti
5. Giudice del rinvio è altra sezione della Corte di ap-
pello di EC.
P. Q. M.
la Corte di cassazione, visti gli artt. 209, 524, 537, 539, 12
543 cod.proc.pen., dichiara inammissibile il ricorso del
Procuratore generale;
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NC AN, De MA
EM, NO AN e per l'effetto estensivo anche nei confronti di NG NG perché il fatto non è previ-
sto dalla legge come reato;
annulla. la stessa sentenza nei confronti di RO AL, RI SA e Ingros
so giuseppe nel punto concernente la configurabilità del tentativo di partecipazione qualificata ad associazione per delinquere e rinvia per nuo giudizio sul punto suin dicato ad altra sezione della Corte di appello di EC.
Roma, 9 novembre 1987
Il Presidente. Il Consigliere est.
Лівовими воротіво
IL DIRETTORE DI SEZIONE
(Carlo Navaqui) DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
18 MAG 1988
IL CANCELLIERE
........
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