Sentenza 1 ottobre 2013
Massime • 1
Nel caso di omessa pronuncia da parte del giudice d'appello, in ordine all'applicabilità o meno del condono, l'imputato non ha interesse a ricorrere per Cassazione, potendo ottenere l'applicazione del beneficio in sede esecutiva, a meno che il giudice d'appello non ne abbia negato l'applicazione.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 710 del 14https://www.laleggepertutti.it/
Civile Sent. Sez. 2 Num. 710 Anno 2013 Presidente: FELICETTI FRANCESCO Relatore: MIGLIUCCI EMILIO SENTENZA sul ricorso 32972-2006 proposto da: PORRELLI ANTONIETTA PRRNNT33R54B737U, DE BERNARDIS ROSA DBERS029E42B737Z, PLMFNC46E13B737Z, DBRVON68A65E716F, DBRNCL62B16B737M, 2012 2470 DE FRANCESCO BERNARDIS VINCENZA BERNARDIS DE DE PALMIERI BERNARDIS DBRFNC24E05B7371, domiciliati NICOLA FRANCESCO ex lege in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati URSINI PIETRO, RICCARDI LUCIO; – ricorrenti contro Data pubblicazione: 14/01/2013 2R COSTRUZIONI S.R.L. P.I. 03205710720, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/10/2013, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2013 |
Testo completo
10 7 10 / 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 01/10/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: $2103/2013 SENTENZA - Presidente - N. Dott. CIRO PETTI Dott. UGO DE CRESCIENZO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 19678/2013 - Consigliere - Dott. GIOVANNA VERGA - Rel. Consigliere - Dott. SERGIO BELTRANI - Consigliere - Dott. FABRIZIO DI MARZIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RI GABRIELE N. IL 12/11/1974 avverso la sentenza n. 572/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 13/12/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.Alfredo Vida che ha concluso per l'insumimibilità del ricorso;
udito, per le perte civile SPA Express Courier s.f.e., l'evv.༧ Filiffo Lorie (sostituto frocemale hell' evv. Angelo Velle fusco), che he decerts it rigetto del ricorso, depositando conclusion scritte e usteгрече udita, per il ricorrente, l'evr. Annamarie Ferone, che si è riportate ei motivi di ricorso, chiedendone l'eccoglimento, Udit i difensor Avv. Te. Udito, per la parte civile, l'Avv 1 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Vicenza in composizione monocratica, che in data 30 marzo 2011 aveva dichiarato l'odierno ricorrente colpevole di truffa continuata in danno di EXPRESS COURIER s.p.a. (fatti commessi in Vicenza, da agosto 2005 a febbraio 2007), condannandolo, ritenute le circostanze attenuanti generiche, alla pena ritenuta di giustizia (che sospendeva condizionalmente), oltre alle statuizioni accessorie, anche in favore della parte civile costituita.
2. Avverso tale provvedimento, l'imputato (con l'ausilio di un difensore iscritto nell'apposito albo speciale) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.: I - mancata assunzione di una prova decisiva (lamenta che in primo grado gli sarebbe stato nominato un difensore di ufficio in tempo non utile per il deposito della lista testi, e che inopinatamente gli sarebbe stata negata le rimessione nei relativi termini); II - mancanza, contraddittorietà ○ manifesta illogicità della motivazione (sia in relazione alla congruità della pena che all'affermazione di responsabilità); III erronea applicazione degli artt. 62 n. 4 c.p. e 133 c.p., mancata concessione dell'indulto, e prescrizione. Ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge, e condannare il resistente alla rifusione delle spese di giustizia>>.
2.1. In data 24 settembre 2013 il ricorrente ha prodotto memoria con allegata documentazione.
3. All'odierna udienza pubblica, dopo il controllo della regolarità degli avvisi di rito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, 2 e questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è, nel suo complesso, inammissibile perche generico, manifestamente infondato ed in parte proposto per motivi non consentiti.
1. E' necessario premettere, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che, a parere di questo collegio, la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione finalizzata a sovrapporre una propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. travisamento della prova, purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato.
1.1. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, poi, deve risultare di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso,. 2 3 conservano validità, e meritano di essere tuttora condivise, Cass. pen., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Spina, rv. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000 n. 12, Jakani, rv. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Petrella, rv. 226074). devono tuttora escludersiA tal riguardo, la possibilità di un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi>> (Cass. pen., sez. VI, n. 14624 del 20 marzo 2006, Vecchio, rv. 233621; conforme, sez. II, n. 18163 del 22 aprile 2008, Ferdico, rv. 239789), e la possibilità per giudice di legittimità di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. VI, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. VI, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099).
1.2. Il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. intenda far valere il vizio di travisamento della prova>> (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica) deve, inoltre, a pena di inammissibilità (Cass. pen., sez. I, n. 20344 del 18 maggio 2006, Salaj, rv. 234115; sez. VI, n. 45036 del 2 dicembre 2010, Damiano, rv. 249035): (a) identificare specificamente l'atto processuale sul quale fonda la doglianza;
(b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata;
(c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché dell'effettiva esistenza dell'atto 3 processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento;
(d) indicare le ragioni per cui l'atto invocato asseritamente inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.
1.2.1. In proposito, può ritenersi ormai consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio della c.d. "autosufficienza del ricorso", inizialmente elaborato dalle Sezioni civili di questa Corte Suprema. Valorizzando dapprima la formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (a norma del quale le sentenze pronunziate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per Cassazione: (...) 5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio>>; la disposizione stabilisce attualmente, all'esito delle modifiche apportate dall'art. 54 d.l. n. 83 del 2012, convertito in I. n. 134 del 2012, che le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione (...) 5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti>>), ed attualmente la formulazione (introdotta dal D. Lgs. n. 40 del 2006) dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. (a norma del quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità: (...) 6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda>>), si è osservato che il ricorso per cassazione deve ritenersi ammissibile in generale, in relazione al principio dell'autosufficienza che lo connota, quando da esso, pur mancando l'esposizione dei motivi del gravame che era stato proposto contro la decisione del giudice di primo grado, non risulti impedito di avere adeguata contezza, senza necessità di utilizzare atti diversi dal ricorso, della materia che era stata devoluta al giudice di appello e delle ragioni che i ricorrenti avevano inteso far valere in quella sede, essendo esse univocamente desumibili sia da 4 5 quanto nel ricorso stesso viene riferito circa il contenuto della sentenza impugnata, sia dalle critiche che ad essa vengono rivolte (Cass. civ. sez. II, 2 dicembre 2005, n. 26234, rv. 585217; sez. lav., 17 agosto 2012, n. 14561, rv. 623618). Tenuto conto dei principi e delle finalità complessivamente sottesi al giudizio di legittimità, sisi è ritenuto che la teoria dell'autosufficienza del ricorso elaborata in sede civile debba essere recepita e applicata anche in sede penale con la conseguenza che, quando la doglianza abbia riguardo a specifici atti processuali, la cui compiuta valutazione si assume essere stata omessa o travisata, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti specificamente indicati (ovviamente nei limiti di quanto era stato già dedotto in precedenza), posto che anche in sede penale - in virtù del principio di autosufficienza del ricorso come sopra formulato e richiamato -deve ritenersi precluso a questa Corte l'esame diretto degli atti del processo, a meno che il fumus del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso>> (Cass. pen., sez. I, 18 marzo 22 aprile 2008, n. 16706, rv. 240123; sez. I, 22 gennaio - 12 febbraio 2009, n. 6112, rv. 243225; sez. V, 22 gennaio - 26 marzo 2010, n. 11910, rv. 246552, per la quale è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non ne illustri adeguatamente il contenuto, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze;
sez. VI, 8 26 luglio 2010, n. 29263, rv. 248192, per la quale il ricorso per cassazione che denuncia il vizio di motivazione deve contenere, a pena di inammissibilità e in forza del principio di autosufficienza, le argomentazioni logiche e giuridiche sottese alle censure rivolte alla valutazione degli elementi probatori, e non può limitarsi a invitare la Corte alla lettura degli atti indicati, il cui esame diretto è alla stessa precluso;
sez. II, 20 marzo 27 giugno 2012, n. 25315, rv. 253073, per la quale in tema di ricorso per cassazione, è onere del ricorrente, che lamenti l'omessa o travisata 5 6 valutazione dei risultati delle intercettazioni effettuate, indicare l'atto asseritamene affetto dal vizio denunciato, curando che esso sia effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità o anche provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione).
1.3. Il giudice di legittimità ha, ai sensi del novellato art. 606 c.p.p., il compito di accertare (Cass. pen., sez. VI, n. 35964 del 28 settembre 2006, Foschini ed altro, rv. 234622; sez. III, n. 39729 del 18 giugno 2009, Belloccia ed altro, rv. 244623; sez. V, n. 39048 del 25 settembre 2007, Casavola ed altri, rv. 238215; sez. II, n. 18163 del 22 aprile 2008, Ferdico, rv. 239789): (a) il contenuto del ricorso (che deve contenere gli elementi sopra individuati); (b) la decisività del materiale probatorio richiamato (che deve essere tale da disarticolare l'intero ragionamento del giudicante o da determinare almeno una complessiva incongruità della motivazione); (c) l'esistenza di una radicale incompatibilità con l'iter motivazionale seguito dal giudice di merito e non di un semplice contrasto (non essendo il giudice di legittimità obbligato a prendere visione degli atti processuali anche se specificamente indicati, ove non risulti detto requisito); (d) la sussistenza di una prova omessa o inventata, e del c.d. travisamento del fatto>>, ma solo qualora la difformità della realtà storica sia evidente, manifesta, apprezzabile ictu oculi ed assuma anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito (il cui giudizio valutativo non è sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico e, quindi, anche contraddittorio).
1.4. Anche il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione 6 7 effettuata (per tutte, Cass. pen., sez. VI, n. 1307 del 26 settembre 2002, dep. 14 gennaio 2003, Delvai, rv. 223061).
1.4.1. In presenza di una doppia conforma affermazione di responsabilità, va, peraltro, ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., sez. II, n. 1309 del 22 novembre 1993, dep. 4 febbraio 1994, Albergamo ed altri, rv. 197250; sez. III, n. 13926 del 1° dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012, Valerio, rv. 252615).
1.5. Per quel che concerne il significato da attribuire alla locuzione oltre ogni ragionevole dubbio>>, presente nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p. quale parametro cui conformare la valutazione inerente all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è opportuno evidenziare che, al di là dell'icastica espressione, mutuata dal diritto anglosassone, ne costituiscono fondamento il principio costituzionale 7 della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale. Si è, in proposito, esattamente osservato che detta espressione ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacché, in precedenza, il ragionevole dubbio>> sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p., sicché non si è in presenza di un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, già in precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario (tanto da essere già stata adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema - per tutte, cfr. Cass. pen., Sez. un., n. 30328 del 10 luglio 2002, Franzese, rv. 222139 -, e solo successivamente recepita nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p.), secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato (cfr. Cass. pen., sez. II, n. 19575 del 21 aprile 2006, Serino ed altro, rv. 233785; sez. II, n. 16357 del 2 aprile 2008, Crisiglione, rv. 23979; sez. II, n. 7035 del 9 novembre 2012, dep. 13 febbraio 2013, De Bartolomei ed altro, rv. 254025).
1.6. La giurisprudenza di questa Corte Suprema è, inoltre, orientata nel senso dell'inammissibilità, per difetto di specificità, del ricorso presentato prospettando vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa (Cass. pen., sez. VI, n. 32227 del 16 luglio 2010, T., rv. 248037: nella fattispecie il ricorrente aveva lamentato la "mancanza e/o insufficienza e/o illogicità della motivazione" in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari posti a fondamento di un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale;
conforme, sez. VI, n. 800 del 6 dicembre 2011, dep. 12 gennaio 2012, Bidognetti ed altri, rv. 251528). Invero, l'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. stabilisce che i provvedimenti sono ricorribili per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo 8 9 del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame>>; la disposizione, se letta in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. (a norma del quale è onere del ricorrente enunciare i motivi del ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta>>) evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente di specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata. Il principio è stato più recentemente accolto anche da questa sezione, a parere della quale È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso nel quale siano prospettati vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se le censure siano riferite alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a più di uno tra tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle parti della motivazione oggetto di gravame>> (Sez. II, n. 31811 dell'8 maggio 2012, Sardo ed altro, rv. 254329). Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità, il che rende il ricorso inammissibile.
1.7. Infine, secondo altro consolidato orientamento di questa Corte Suprema (per tutte, Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le 9 10 censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. DOCUMENTI NUOVI>> O PREESISTENTI PRODOTTI IN SEDE DI LEGITTIMITA'.
1.8. Sempre in via preliminare, occorre osservare che non è ammissibile la produzione per la prima volta in sede di legittimità di documenti nuovi>> diversi da quelli di natura tale da non costituire nuova prova>> e da non esigere alcuna attività di apprezzamento sulla loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte, perché tale attività è estranea ai compiti istituzionali della Corte di Cassazione. Sarebbe, ad esempio, ammissibile unicamente la produzione di certificati di nascita (rilevanti ai fini dell'imputabilità) o di morte (rilevanti ai fini della declaratoria di estinzione del reato) (Cass. pen., sez. IV, n. 3396 del 6 dicembre 2005, dep. 27 gennaio 2006, Kurugamage J.S., rv. 233241; sez. III, n. 8996 del 10 febbraio 2011, P., rv. 249614). Invero, i documenti esibiti per la prima volta in sede di legittimità non sono ricevibili perché il nuovo codice di rito non ha previsto all'art. 613, diversamente dall'abrogato art. 533, tale facoltà: si è, in tal modo, inteso esaltare il ruolo di pura legittimità della Suprema Corte, che procede non ad un esame degli atti, ma soltanto alla valutazione dell'esistenza e della logicità della motivazione. Ne consegue che in Cassazione possono essere prodotti esclusivamente documenti che l'interessato non era stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio. Deve, in proposito, essere ribadito (sez. II, n. 1417 dell'11 ottobre 2012, dep. 11 gennaio 2013, P. civ. in proc. Platamone ed altro, rv. 254302) il seguente principio di diritto: 10 11 prodottinel giudizio di legittimità possono essere esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano nuova prova e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici del merito>>. Deve, in argomento, ribadirsi anche (sez. III, n. 43307 del 19 ottobre 2001, Bonaffini, rv. 220601) che non è ammissibile nel giudizio di legittimità, anche dopo l'entrata in vigore della legge 7 dicembre 2000, n. 397, la produzione di nuovi documenti attinenti al merito della contestazione ed all'applicazione degli istituti sostanziali, non potendo interpretarsi come una deroga ai principi generali del procedimento e del giudizio avanti la Corte di cassazione la lettera dell'art. 327-bis, comma 2, c.p.p., nella parte in cui attribuisce al difensore la facoltà di svolgere "in ogni stato e grado del processo" investigazioni in favore del proprio assistito "nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI del presente libro">>. E', pertanto, inammissibile la produzione di documenti nuovi (allegati alla memoria tempestivamente depositata, e pacificamente sopravvenuti rispetto alla sentenza di appello) in questa sede da parte del ricorrente.
1.8.1. Per altro verso, occorre anche precisare che la produzione in questa sede di documenti in ipotesi legittimamente acquisiti nel corso del giudizio di merito, che la parte interessata abbia l'onere di allegare al ricorso in virtù dei rilievi in diritto di cui al punto 1.2. s. di queste CONSIDERAZIONI IN DIRITTO, non può aver luogo quando i termini per l'impugnazione siano scaduti, dovendo accompagnarsi tempestivamente al deposito del ricorso, a pena di inammissibilità (la già maturata inammissibilità del ricorso per difetto delle necessarie allegazioni di atti di merito in esso richiamati non potrebbe, infatti, in 11 12 difetto di una previsione normativa ad hoc, essere sanata ex post a termini per l'impugnazione ormai scaduti). Privi di rilievo processuale sono, pertanto, anche sotto questo profilo, i documenti che il ricorrente ha allegato alla memoria, depositata quando i termini per l'impugnazione erano già irrimediabilmente scaduti.
1.9. Alla luce di queste necessarie premesse va esaminato l'odierno ricorso.
2. Il primo motivo non è consentito in questa sede, e comunque è generico e manifestamente infondato.
2.1. Il motivo è manifestamente infondato. Dall'atto di appello e dall'esame degli atti, consentito in quanto necessario per la decisione di una questione di natura processuale, si evince che l'imputato era assistito all'inizio del processo da due difensori di fiducia i quali in data 1° luglio 2009 rinunziavano al mandato. Rientra senz'altro nel comune patrimonio conoscitivo degli operatori del diritto che la rinunzia al mandato non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio, e non sia trascorso il termine eventualmente concesso a norma dell'articolo 108>> (art. 107, comma 3, c.p.p., dal quale il ricorso prescinde). Nel caso di specie, essendo stato nominato un difensore di ufficio solo in data 18 novembre 2009, fino a quella data il RI continuava ad essere difeso dai difensori di fiducia rinunzianti, i quali avrebbero avuto l'onere processuale (e senz'altro la possibilità) di attivarsi tempestivamente per il deposito della lista testimoniale.
2.2. Il motivo è, peraltro, assolutamente generico, atteso che non sono indicate le circostanze decisive che sarebbero emerse dagli esami testimoniali in oggetto. 12 13 2.3. A ben vedere, il motivo è anche non consentito in questa sede, perché non dedotto con l'atto di appello: con quest'ultimo, era stata genericamente chiesta (f. 15) la rimessione in termini (non dovuta, come in precedenza osservato, e quindi correttamente negata dalla Corte di appello), senza dedurre alcuna vizio ulteriore.
3. Per le ragioni indicate nel § 1.6. di queste Considerazioni di diritto, la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità, il che rende il secondo motivo inammissibile.
3.1. Peraltro, la Corte di appello, con rilievi esaurienti, logici, non contraddittori, e pertanto incensurabili in questa sede, richiamando anche la sentenza di primo grado, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, ha compiutamente indicato (f. 8 ss.) le ragioni poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità (valorizzando il complesso delle testimonianza e dei documenti acquisiti e l'esperienza lavorativa del RI, che ha posto in essere sofisticati metodi per aggirare i divieti impostigli da SD continuando ad usufruire e per esso i suoi clienti del trattamento tariffario agevolato che SD prima gli aveva concesso e poi revocato>>, ed osservando che né pare avere rilievo il fatto che SD abbia posto all'incasso l'assegno di euro 10.000,00 consegnato dal RI, poiché lo stesso, sia pure consegnato a titolo di garanzia, è servito, appunto, per il pagamento di fatture rimaste insolute, come contabilmente accertato>>), e della determinazione del trattamento sanzionatorio (valorizzando la gravità del fatto e la personalità del reo), con rilievi cui il ricorrente non ha opposto alcunché di decisivo, se non generiche doglianze fondate su una personale rivisitazione dei fatti di causa, in parte fondata su proprie ed indimostrate congetture, e senza documentare, nei modi di rito (§ 1.2. s. di queste Considerazioni in diritto) eventuali travisamenti.
4. Ugualmente generico e manifestamente infondato è il terzo motivo, che ripropone generiche doglianze sul trattamento sanzionatorio 13 14 (in relazione al quale si è già osservato che la Corte di appello ha correttamente valorizzato la gravità del fatto e la personalità del reo).
3.1. Quanto al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., la Corte di appello (f. 9) ha correttamente valorizzato la non modesta entità della somma indebitamente acquisita>> dall'imputato, con apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede perché congruo.
3.2. Quanto alla mancata concessione dell'indulto per i fatti commessi fino al 2 maggio 2006 (cfr. f. 18 dell'atto di appello), il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. Va, in proposito, ribadito l'orientamento, tuttora attuale, di questa Corte Suprema (Sez. I, sentenza n. 7890 del 17 febbraio 6 luglio - 1988, CED Cass. n. 178819), a parere del quale: Nel caso di omessa pronuncia da parte del giudice d'appello, in ordine all'applicabilità o meno del condono, l'imputato non ha interesse a ricorrere per Cassazione, potendo ottenere l'applicazione del beneficio in Sede esecutiva, a meno che il giudice d'appello non ne abbia negato l'applicazione>>. Nel caso di specie, infatti, la Corte di appello ha del tutto omesso di valutare la richiesta in oggetto.
4. Non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della totale inammissibilità del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.>> (Cass. pen., Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, rv. 217266: nella specie, l'inammissibilità del 14 15 ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso;
conformi, Sez. un., 2 marzo 2005, n. 23428, Bracale, rv. 231164, e Sez. un., 28 febbraio 2008, n. 19601, Niccoli, rv. 239400). Le statuizioni accessorie.
5. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell'entità di dette colpe della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
5.1. L'imputato va anche condannato alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, liquidabili come da dispositivo.
5.1.1. In proposito, ritiene il collegio che le spese debbano essere liquidate secondo i nuovi parametri introdotti dal d.m. 20 luglio 2012, n. 140. Invero, come chiarito dalla Corte Suprema di Cassazione (Sez. un. civ., sentenza n. 17405 del 2012), in tema di spese processuali, agli effetti dell'art. 41 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, il quale ha dato attuazione all'art. 9, secondo comma, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, 15 16 evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata. E' pur vero che, ai sensi dell'art. 13, comma 10, della ancora successiva I. n. 247 del 2012, «Oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato e' dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfettarie, la cui misura massima e' determinata dal decreto di cui al comma 6 unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive», Il citato comma 6 della medesima disposizione stabilisce che I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale e' resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge». Tuttavia, non risultando ancora emanato il decreto di cui al citato comma 6 dell'art. 13 I. n. 247 del 2012, la disposizione di cui al comma 10 del medesimo articolo di legge deve ritenersi allo stato in concreto non operante.
5.1.2. Vanno, in proposito, affermati i seguenti principi di diritto: In tema di spese processuali, agli effetti dell'art. 41 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, il quale ha dato attuazione all'art. 9, secondo comma, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione 16 17 professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata»; In tema di spese processuali, non risultando ancora emanato il decreto di cui al comma 6 dell'art. 13 I. n. 247 del 2012, cui è devoluta la determinazione della misura massima per il rimborso delle spese forfettarie, la disposizione di cui al comma 10 del medesimo articolo 13 - che reintroduce la previsione del rimborso delle predette spese, in passato denominate "spese generali" -, deve ritenersi allo stato in concreto non operante».
5.1.3. Le spese sostenute dalla parte civile costituita vanno, pertanto, liquidate come da dispositivo, con riguardo ai soli compensi, in difetto della documentazione di esborsi rimborsabili;
non è dovuto il rimborso di spese "forfettarie" o "generali"; sono dovuti gli accessori di legge (IVA e CPA).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile S.D.A EXPRESS COURIER s.p.a., che liquida complessivamente in euro duemila per compensi, oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, udienza pubblica 1° ottobre 2013. Il Consigliere estensore Il Presidente Sergio Beltrani Ciro Petti вго Рель etter DEPOSITATO IN CANCELLERIA 10 GEN 2014 ILCAANDEELLE BE Claudia Planal 17