Sentenza 5 novembre 2013
Massime • 1
Integra il delitto di estorsione e non quello di violenza privata, la condotta del soggetto che faccia uso di violenza o minaccia per costringere il gestore di un bar a fornirgli consumazioni senza pagare il corrispettivo, così procurandosi un ingiusto profitto, anche se esiguo, con relativo danno per il soggetto coartato.
Commentari • 4
- 1. È estorsione minacciare di divulgare video “hot” dell’assessore per subentrargli nella caricaGennaro Dezio · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 2. Il locus commissi delicti nell’estorsione mediante ricarica di unaLucrezia Rossi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 3. Minacce e violenza per non pagare le consumazioni: configurabile l’estorsione anche per un profitto minimo (Cass. Pen. n. 34961/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 30 ottobre 2025
La massima Integra il delitto di estorsione ex art. 629 c.p. – e non la violenza privata ex art. 610 c.p. – la condotta di chi, con minacce o violenza, costringe l'esercente a servire o a non pretendere il pagamento di consumazioni, procurandosi un ingiusto profitto con danno al gestore, anche se l'importo è modesto. Sussiste il concorso per chi rafforza o agevola l'azione del gruppo nel medesimo contesto spazio-temporale. La “lieve entità” è esclusa in presenza di modalità particolarmente violente e lesioni; l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. richiede risarcimento integrale e serio. La sentenza integrale Cassazione penale sez. II, 22/10/2025, (ud. 22/10/2025, dep. 27/10/2025), …
Leggi di più… - 4. La violenza privata nella giurisprudenzaGiovanni Tringali · https://www.studiocataldi.it/ · 13 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/11/2013, n. 9024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9024 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Domenico - Presidente - del 05/11/2013
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 2442
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - N. 48497/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA NU N. IL 11/06/1973;
PE MA N. IL 25/01/1982;
RA NC N. IL 06/05/1969;
CA IC OS AN N. IL 06/02/1969;
avverso la sentenza n. 129/2009 CORTE APPELLO di POTENZA, del 25/05/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BELTRANI SERGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FODARONI Maria G., che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
rilevate le regolarità degli avvisi di rito.
RITENUTO IN FATTO
1. Il G.U.P. del Tribunale di Matera, con sentenza emessa in data 12 febbraio 2008 all'esito del giudizio abbreviato, ha dichiarato IA NU, PE MA e RA NC colpevoli di concorso nell'estorsione aggravata di cui al capo A), e CA IC colpevole delle estorsioni tentata e consumata di cui al capi B) e C) in continuazione, condannando ciascuno, con le contestate e ritenute recidive, alle pene per ciascuno ritenute di giustizia, con le statuizioni accessorie.
Gli episodi criminosi contestati erano tutti avvenuti presso un bar tabaccheria di Matera, ed avevano sempre ad oggetto consumazioni non pagate o che si era tentato di non pagare.
2. La Corte d'appello di Potenza, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado ha concesso a tutti la circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, conseguentemente riducendo per tutti le pene, eliminando per l'effetto quella accessoria irrogata al CA, confermando integralmente le affermazioni di responsabilità.
3. Avverso tale provvedimento, gli imputati (tutti con l'ausilio di difensori iscritti nell'apposito albo speciale) hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
ricorso IA:
1 - mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (lamentando il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 c.p.p., comma 1, per esaminare tre testimoni);
2 - mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (lamentando la mancanza di una penetrante valutazione di attendibilità della p.o. ET, e l'irrilevanza delle dichiarazioni del teste NE, nonché più in generale l'insussistenza degli elementi costitutivi della contestata estorsione);
3 - illogicità manifesta della motivazione e contraddittorietà (lamentando che non si sia tenuto conto dei rapporti conflittuali intercorrenti tra la p.o. ET e l'imputato IA);
4 - inosservanza degli artt. 62 bis e 133 c.p., nonché illogicità della motivazione quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena.
Ricorso PE:
1 - mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione;
2 - vizio di motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p. e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. E).
Lamenta, in particolare, che la portata delle dichiarazioni della p.o. ET sia stata sopravvalutata e travisata, nonché l'assenza di riscontri e l'immotivata sottovalutazione delle dichiarazioni rese dai testi a discarico.
Ricorso RA:
I - violazione dell'art. 192 c.p.p., commi 1 e 2 e degli artt. 629, 628, 112 e 114 c.p., con carenza e manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente lamenta promiscuamente:
- l'erronea valutazione e travisamento della prova, poiché la p.o. non lo avrebbe indicato tra i colpevoli dei fatti denunciati;
l'intervenuta valutazione di dichiarazioni inerenti a fatti non contestati;
- la mancanza degli elementi costitutivi dell'estorsione;
- l'inutilizzabilità, come indizi, delle videoriprese;
- che nell'annotazione di servizio datata 23 gennaio 2007, nella denuncia datata 28 gennaio 2007 e nelle s.i.t. rese dal NE non sarebbero evidenziabili profili di illiceità;
- la mancanza di un congruo accertamento della responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio;
- la mancata indicazione dello specifico contributo fornito dal RA all'estorsione;
- la non configurabilità delle aggravanti di cui all'art. 629 c.p., comma 2, art. 112 c.p. e art. 628 c.p., comma 3. Richiama, inoltre, l'art. 114 c.p., senza specificare in proposito alcuna doglianza, e lamenta, infine, difetto ed illogicità della motivazione.
Ricorso CA:
1 - inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, lamentando il difetto del "necessario vaglio critico" da parte della sentenza impugnata, che avrebbe "sposato (...) quasi in maniera preconcetta, l'ipotesi accusatoria", e contestando la congruità delle argomentazioni poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità, la qualificazione dei fatti che si è ritenuto essere stati accertati, l'esaustività delle fonti di prova valorizzate dai giudici di merito;
lamenta, inoltre, che la motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità sarebbe meramente apparente;
chiede una riduzione della pena ex art. 133 c.p., nonché la concessione delle attenuanti generiche.
4. All'odierna udienza pubblica, dopo il controllo della regolarità degli avvisi di rito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono in toto inammissibili per genericità e manifesta infondatezza.
I LIMITI DEL SINDACATO DI LEGITTIMITÀ SULLA MOTIVAZIONE. 1. È necessario premettere, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che, a parere di questo collegio, la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento.
1.1. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. "travisamento della prova" (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato.
1.1.1. Il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), intenda far valere il vizio di "travisamento della prova" deve, a pena di inammissibilità (Cass. pen., Sez. 1^, sentenza n. 20344 del 18 maggio 2006, CED Cass. n. 234115; Sez. 6^, sentenza n. 45036 del 2 dicembre 2010, CED Cass. n. 249035):
(a) identificare specificamente l'atto processuale sul quale fonda la doglianza;
(b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata;
(c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché dell'effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento;
(d) indicare le ragioni per cui l'atto invocato asseritamente inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.
1.1.2. In proposito, può ritenersi ormai consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio della c.d. "autosufficienza del ricorso", inizialmente elaborato dalle Sezioni civili di questa Corte Suprema.
Valorizzando dapprima la formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (a norma del quale le sentenze pronunziate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per Cassazione:
"(...) 5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio"; la disposizione stabilisce attualmente, all'esito delle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, che le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione "(...) 5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"), ed attualmente la formulazione (introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006) dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (a norma del quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità: "(...) 6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda"), si è osservato che il ricorso per cassazione deve ritenersi ammissibile in generale, in relazione al principio dell'autosufficienza che lo connota, quando da esso, pur mancando l'esposizione dei motivi del gravame che era stato proposto contro la decisione del giudice di primo grado, non risulti impedito di avere adeguata contezza, senza necessità di utilizzare atti diversi dal ricorso, della materia che era stata devoluta al giudice di appello e delle ragioni che i ricorrenti avevano inteso far valere in quella sede, essendo esse univocamente desumibili sia da quanto nel ricorso stesso viene riferito circa il contenuto della sentenza impugnata, sia dalle critiche che ad essa vengono rivolte (Cass. civ. Sez. 2^, sentenza 2 dicembre 2005, n. 26234, CED Cass. n. 585217; Sez. lav., sentenza 17 agosto 2012, n. 14561, CED Cass. n. 623618). Tenuto conto dei principi e delle finalità complessivamente sottesi al giudizio di legittimità, questa Corte Suprema ha già ritenuto che "la teoria dell'autosufficienza del ricorso elaborata in sede civile debba essere recepita e applicata anche in sede penale con la conseguenza che, quando la doglianza abbia riguardo a specifici atti processuali, la cui compiuta valutazione si assume essere stata omessa o travisata, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti specificamente indicati (ovviamente nei limiti di quanto era stato già dedotto in precedenza), posto che anche in sede penale - in virtù del principio di autosufficienza del ricorso come sopra formulato e richiamato -deve ritenersi precluso a questa Corte l'esame diretto degli atti del processo, a meno che il fumus del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso" (Sez. 1^, sentenza n. 16706 del 18 marzo - 22 aprile 2008, CED Cass. n. 240123; Sez. 1^, sentenza n. 6112 del 22 gennaio - 12 febbraio 2009, CED Cass. n. 243225; Sez. 5^, sentenza n. 11910 del 22 gennaio - 26 marzo 2010, CED Cass. n. 246552, per la quale è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non ne illustri adeguatamente il contenuto, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze;
Sez. 6^, sentenza n. 29263 dell' 8-26 luglio 2010, CED Cass. n. 248192, per la quale il ricorso per cassazione che denuncia il vizio di motivazione deve contenere, a pena di inammissibilità e in forza del principio di autosufficienza, le argomentazioni logiche e giuridiche sottese alle censure rivolte alla valutazione degli elementi probatori, e non può limitarsi a invitare la Corte alla lettura degli atti indicati, il cui esame diretto è alla stessa precluso;
Sez. 2^, sentenza n. 25315 del 20 marzo - 27 giugno 2012, CED Cass. n. 253073, per la quale in tema di ricorso per cassazione, è onere del ricorrente, che lamenti l'omessa o travisata valutazione dei risultati delle intercettazioni effettuate, indicare l'atto asseritamene affetto dal vizio denunciato, curando che esso sia effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità o anche provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione).
In proposito, va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto:
"In tema di ricorso per cassazione, va recepita e applicata anche in sede penale la teoria della "autosufficienza del ricorso", elaborata in sede civile;
ne consegue che, quando i motivi riguardino specifici atti processuali, la cui compiuta valutazione si assume essere stata omessa o travisata, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante l'allegazione o la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti specificamente indicati, non potendo egli limitarsi ad invitare la Corte Suprema alla lettura degli atti indicati, posto che anche in sede penale è precluso al giudice di legittimità l'esame diretto degli atti del processo".
1.2. La mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivisi, i principi affermati da questa Corte Suprema, Sez. un., sentenza n. 24 del 24 novembre 1999, CED Cass. n. 214794; Sez. un., sentenza n. 12 del 31 maggio 2000, CED Cass. n. 216260; Sez. un., sentenza n. 47289 del 24 settembre 2003, CED Cass. n. 226074). Devono tuttora escludersi la possibilità, per il giudice di legittimità, di "un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi" (Cass. pen., Sez. 6^, sentenza n. 14624 del 20 marzo 2006, CED Cass. n. 233621; Sez. 2^, sentenza n. 18163 del 22 aprile 2008, CED Cass. n. 239789), e di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6^, sentenza n. 27429 del 4 luglio 2006, CED Cass. n. 234559;
Sez. 6^, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, CED Cass. n. 253099).
1.3. Il giudice di legittimità ha, pertanto, ai sensi del novellato art. 606 c.p.p., il compito di accertare (Cass. pen., Sez. 6^, sentenza n. 35964 del 28 settembre 2006, CED Cass. n. 234622; Sez. 3^, sentenza n. 39729 del 18 giugno 2009, CED Cass. n. 244623; Sez. 5^, sentenza n. 39048 del 25 settembre 2007, CED Cass. n. 238215;
Sez. 2^, sentenza n. 18163 del 22 aprile 2008, CED Cass. n. 239789):
(a) il contenuto del ricorso (che deve contenere gli elementi sopra individuati);
(b) la decisività del materiale probatorio richiamato (che deve essere tale da disarticolare l'intero ragionamento del giudicante o da determinare almeno una complessiva incongruità della motivazione);
(c) l'esistenza di una radicale incompatibilità con l'iter motivazionale seguito dal giudice di merito e non di un semplice contrasto;
(d) la sussistenza di una prova omessa od inventata, e del c.d. "travisamento del fatto", ma solo qualora la difformità della realtà storica sia evidente, manifesta, apprezzabile ictu oculi ed assuma anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito (il cui giudizio valutativo non è sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico e, quindi, anche contraddittorio).
1.4. Va, infine, evidenziato che non è denunciabile il vizio di motivazione con riferimento a questioni di diritto.
1.4.1. Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema (Sez. 2^, sentenze n. 3706 del 21. - 27 gennaio 2009, CED Cass. n. 242634, e n. 19696 del 20 - 25 maggio 2010, CED Cass. n. 247123), anche sotto la vigenza dell'abrogato codice di rito (Sez. 4^, sentenza n. 6243 del 7 marzo - 24 maggio 1988, CED Cass. n. 178442), il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la sorreggano.
E, d'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere solo dall'errata soluzione di una questione giuridica, non dall'eventuale erroneità degli argomenti posti a fondamento giustificativo della soluzione comunque corretta di una siffatta questione (Sez. 4^, sentenza n. 4173 del 22 febbraio - 13 aprile 1994, CED Cass. n. 197993).
Va, pertanto, ribadito il seguente principio di diritto: "nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito, allorquando la soluzione di esse sia giuridicamente corretta. D'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere soltanto dall'errata soluzione delle suddette questioni, non dall'indicazione di ragioni errate a sostegno di una soluzione comunque giuridicamente corretta).
LA NECESSARIA SPECIFICITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE.
2. La giurisprudenza di questa Corte Suprema è, condivisibilmente, orientata nel senso dell'inammissibilità, per difetto di specificità, del ricorso presentato prospettando vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa (Sez. 6^, sentenza n. 32227 del 16 luglio 2010, CED Cass. n. 248037: nella fattispecie il ricorrente aveva lamentato la "mancanza e/o insufficienza e/o illogicità della motivazione" in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari posti a fondamento di un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale;
Sez. 6^, sentenza n. 800 del 6 dicembre 2011 - 12 gennaio 2012, Bidognetti ed altri, CED Cass. n. 251528).
Invero, l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), stabilisce che i provvedimenti sono ricorribili per "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame".
La disposizione, se letta in combinazione con l'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. e), (a norma del quale è onere del ricorrente
"enunciare i motivi del ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta") evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente di specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata. Il principio è stato più recentemente accolto anche da questa sezione, a parere della quale "È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso nel quale siano prospettati vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se le censure siano riferite alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a più di uno tra tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle parti della motivazione oggetto di gravame" (Sez. 2^, sentenza n. 31811 dell'8 maggio 2012, CED Cass. n. 254329). Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità, il che rende il ricorso inammissibile.
2.1. Infine, secondo altro consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte Suprema (per tutte, Sez. 4^, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6^, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.
2.1.1. Si è, infatti, esattamente osservato (Sez. 6^, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584) che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo sì contesta).
2.1.2. Il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da una "duplice specificità": "Deve essere si anch'esso conforme all'art. 581 c.p.p., lett. C (e quindi contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione); ma quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì,
contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, si da condurre a decisione differente" (Sez. 6^, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584).
2.1.3. Risulta, pertanto, evidente che, "se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Nè tale forma di redazione del motivo di ricorso (la riproduzione grafica del motivo d'appello) potrebbe essere invocata come implicita denuncia del vizio di omessa motivazione da parte del giudice d'appello in ordine a quanto devolutogli nell'atto di impugnazione. Infatti, quand'anche effettivamente il giudice d'appello abbia omesso una risposta, comunque la mera riproduzione grafica del motivo d'appello condanna il motivo di ricorso all'inammissibilità. E ciò per almeno due ragioni. È censura di merito. Ma soprattutto (il che vale anche per l'ipotesi delle censure in diritto contenute nei motivi d'appello) non è mediata dalla necessaria specifica e argomentata denuncia del vizio di omessa motivazione (e tanto più nel caso della motivazione cosiddetta apparente che, a differenza della mancanza "grafica", pretende la dimostrazione della sua mera "apparenza" rispetto ai temi tempestivamente e specificamente dedotti); denuncia che, come detto, è pure onerata dell'obbligo di argomentare la decisività del vizio, tale da imporre diversa conclusione del caso".
2.1.4. Può, pertanto, concludersi che "la riproduzione, totale o parziale, del motivo d'appello ben può essere presente nel motivo di ricorso (ed in alcune circostanze costituisce incombente essenziale dell'adempimento dell'onere di autosufficienza del ricorso), ma solo quando ciò serva a "documentare" il vizio enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che, ancora indefettibilmente, si riferisce al provvedimento impugnato con il ricorso e con la sua integrale motivazione si confronta. A ben vedere, si tratta dei principi consolidati in materia di "motivazione per relazione" nei provvedimenti giurisdizionali e che, con la mera sostituzione dei parametri della prima sentenza con i motivi d'appello e della seconda sentenza con i motivi di ricorso per cassazione, trovano piena applicazione anche in ordine agli atti di impugnazione" (Sez. 6^, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584). LA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA D'APPELLO.
3. Anche il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (per tutte, Cass. pen., Sez. 6^, sentenza n. 1307 del 26 settembre 2002 - 14 gennaio 2003, CED Cass. n. 223061).
3.1. In presenza di una doppia conforma affermazione di responsabilità, va, peraltro, ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate.
In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., Sez. 2^, sentenza n. 1309 del 22 novembre 1993 - 4 febbraio 1994, CED Cass. n. 197250; Sez. 3^, sentenza n. 13926 del 1 dicembre 2011 - 12 aprile 2012, CED Cass. n. 252615). L'AFFERMAZIONE DI RESPONSABILITÀ "OLTRE OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO".
4. Per quel che concerne il significato da attribuire alla locuzione "oltre ogni ragionevole dubbio", presente nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p. quale parametro cui conformare la valutazione inerente all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è opportuno evidenziare che, al di là dell'icastica espressione, mutuata dal diritto anglosassone, ne costituiscono fondamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale.
Si è, in proposito, esattamente osservato che detta espressione ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacché, in precedenza, il "ragionevole dubbio" sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 2, sicché non si è in presenza di un diverso e più
rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, già in precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario (tanto da essere già stata adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema - per tutte, Sez. un., sentenza n. 30328 del 10 luglio 2002, CED Cass. n. 222139 -, e solo successivamente recepita nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p.), secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato (Cass. pen., Sez. 2^, sentenza n. 19575 del 21 aprile 2006, CED Cass. n. 233785; Sez. 2^, sentenza n. 16357 del 2 aprile 2008, CED Cass. n.
239795).
In argomento, si è più recentemente, e conclusivamente, affermato (Sez. 2^, sentenza n. 7035 del 9 novembre 2012 - 13 febbraio 2013, CED Cass. n. 254025) che "La previsione normativa della regola di giudizio dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio", che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato". I RICORSI.
5. Alla luce di queste necessarie premesse vanno esaminati gli odierni ricorsi.
Ricorso IA.
6. Il ricorso presentato per conto dell'imputato IA è integralmente inammissibile per genericità, oltre che per manifesta infondatezza.
6.1. Il primo, il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, e sono manifestamente infondati.
Occorre premettere che il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio d'appello può costituire violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (art. 603 c.p.p., comma 2), mentre negli altri casi può al più essere prospettato il vizio di motivazione previsto dalla lett. e) del medesimo art. 606 (Sez. 5^, sentenza n. 34643 dell'8 maggio 2008, CED Cass. n. 240995). Nel caso di specie, peraltro, la Corte di appello ha motivato l'affermazione di responsabilità con rilievi esaurienti, logici, non contraddittori, e pertanto incensurabili in questa sede, richiamando anche la sentenza di primo grado, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, indicando compiutamente le ragioni poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità, e valorizzando (f. 7 ss. e f. 11) essenzialmente le dichiarazioni rese dalla p.o., motivatamente ritenuta attendibile (sul punto sono state richiamate le condivisibili osservazioni della sentenza di primo grado, f. 5 e f. 7), a sostegno della cui attendibilità - pur non occorrendo processualmente alcun riscontro - sono stati ulteriormente valorizzati il contenuto delle annotazioni di servizio redatte dai Carabinieri, che in alcuni casi avevano assistito "in presa diretta" alle condotte intimidatorie poste in essere dagli imputati, e delle videoriprese effettuate dall'impianto di registrazione esistente all'interno dell'esercizio commerciale che aveva costituito teatro delle condotte contestate, evidenziando l'atteggiamento di tracotanza assunto dagli imputati nei confronti del ET.
Trattasi di elementi di per sè sufficienti al fine di legittimare la conclusiva affermazione di responsabilità dell'imputato. Corretta appare anche la qualificazione giuridica dei fatti accertati, finalizzati a procurare agli imputati, con violenza e/o minaccia, un pur esiguo compenso comunque qualificabile come profitto.
A fronte di tali ineccepibili argomentazioni, dalle quali emergono anche le ragioni (esplicitate a f. 7 della motivazione della sentenza impugnata) della ritenuta superfluità delle attività istruttorie oggetto di richiesta di rinnovazione del dibattimento di appello (la cui mancata ammissione costituisce oggetto di doglianza nell'ambito del primo motivo di ricorso), il ricorrente ha reiterato più o meno pedissequamente doglianze già costituenti oggetto di appello e già disattese dalla Corte di appello, senza adeguatamente confrontarsi con il percorso argomentativo seguito dalla sentenza impugnata che ha qualificato i fatti attenendosi correttamente al consolidato orientamento di questa Corte Suprema, a parere della quale è configurabile il delitto di estorsione, e non quello di violenza privata, nel caso in cui l'agente, al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, faccia uso della violenza o della minaccia per costringere il soggetto passivo a fare od omettere qualcosa che gli procuri un danno economico. (Fattispecie nella quale l'imputato aveva costretto, mediante violenza e minaccia, la P.O. a fornirgli cibo e bevande senza pagare il corrispettivo, così procurandosi un ingiusto profitto con danno della P.O. stessa) (Sez. 2^, sentenza n. 5668 del 15 gennaio 2013, CED Cass. n. 255242;
conforme, pur in relazione a diversa fattispecie, Sez. 2^, sentenza n. 10398 del 10 maggio 1983, CED Cass. n. 161528). Va, in proposito, affermato il seguente principio di diritto:
"Integra il delitto di estorsione, e non quello di violenza privata, la condotta del soggetto che faccia uso di violenza o minaccia per costringere il gestore di un bar a fornirgli consumazioni senza pagare il corrispettivo, così procurandosi un ingiusto, anche se esiguo, profitto con danno del predetto gestore".
6.2. Assolutamente generico e manifestamente infondato è anche il quarto motivo.
Questa Corte Suprema ha in più occasioni chiarito che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (così, da ultimo, Sez. 2^, sentenza n. 3609 del 18 gennaio - 1 febbraio 2011, CED Cass. n. 249163). A questo orientamento si è correttamente conformata la Corte di appello valorizzando, ai fini del diniego (f. 11), i gravi e plurimi precedenti penali dell'imputato.
Lo stesso elemento ha determinato la concreta scelta della pena irroganda.
Il ricorrente non ha, peraltro, indicato con la dovuta specificità le ragioni addotte a sostegno della proprie doglianze, ovvero gli elementi in ipotesi non valutati o mal valutati, limitandosi ad evocare il comportamento processuale dell'imputato (che non descrive significativamente) ed altri elementi del tutto generici ed ininfluenti.
Ricorso PE.
7. Il ricorso presentato per conto dell'imputato PE è integralmente inammissibile per genericità, oltre che per manifesta infondatezza.
7.1. Deve premettersi che, come anticipato nel p. 2 di queste Considerazioni in diritto, la censura la censura alternativa ed indifferenziata di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità, il che rende il ricorso inammissibile.
7.2. Deve aggiungersi che è inammissibile il motivo in cui si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., anche se in relazione agli artt. 125 e 546 c.p.p., comma 1, lett. e), per censurare l'omessa od erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorie, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Cass. pen., Sez. 6^, sentenza n. 45249 dell'8 novembre 2012, CED Cass. n. 254274).
7.3. Peraltro, la Corte di appello, con rilievi esaurienti, logici, non contraddittori, e pertanto incensurabili in questa sede, con i quali il ricorrente non si confronta con la necessaria specificità, in concreto riproponendo più o meno pedissequamente la analoga doglianza già proposta come motivo di appello, ha compiutamente indicato (cfr.
6.1. di queste Considerazioni in diritto) le ragioni poste a fondamento della contestata affermazione di responsabilità. A tali rilievi il ricorrente non ha opposto alcunché di decisivo, se non generiche (vengono richiamate le dichiarazioni di una teste a discarico senza indicarne specificamente il contenuto e la possibile rilevanza per scalfire il ragionamento argomentativo della Corte di appello) ed improponibili doglianze fondate su una personale e congetturale rivisitazione dei fatti di causa, e senza documentare eventuali travisamenti nei modi che si è (in premessa) evidenziato essere di rito.
Ricorso RA.
8. Il ricorso presentato per conto dell'imputato RA è integralmente inammissibile per genericità, oltre che per manifesta infondatezza.
8.1. Il ricorrente lamenta, infatti:
- l'erronea valutazione e travisamento della prova, poiché la p.o. non lo avrebbe indicato tra i colpevoli dei fatti denunciati, senza peraltro documentare, nei modi che si è visto essere di rito, il travisamento invocato. Peraltro, la doglianza non è consentita, perché la violazione invocata, in ipotesi verificatasi nel corso del giudizio di primo grado, è stata dedotta per la prima volta in questa sede, in violazione di quanto stabilito dall'art. 606 c.p.p., comma 3, in quanto la relativa doglianza non risulta formulata tra i motivi di appello, come si evince dal riepilogo degli stessi riportato nella sentenza impugnata (f. 6 s.), che l'odierno ricorrente, in virtù dell'onere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, imposto dall'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. C), avrebbe avuto il dovere processuale di contestare specificamente nell'odierno ricorso, se ritenuto incompleto o comunque non corretto;
l'intervenuta valutazione di dichiarazioni inerenti a fatti non contestati, che peraltro non indica con la dovuta specificità, e dei quali non chiarisce l'asserita indebita rilevanza ai fini dell'affermazione di responsabilità;
- la mancanza degli elementi costitutivi dell'estorsione, al contrario sussistenti (cfr.
6.1. di queste Considerazioni in diritto);
- l'inutilizzabilità, come indizi, delle videoriprese: la doglianza è, peraltro, meramente assertiva, non essendone spiegate con la dovuta specificità e convincentemente le ragioni;
si è, peraltro, già osservato (cfr.
6.1. di queste Considerazioni in diritto) che gli esiti di dette videoriprese sono senz'altro accessori ai fini dell'affermazione di responsabilità, rispetto agli ulteriori elementi all'uopo valorizzati;
- che nell'annotazione di servizio datata 23 gennaio 2007, nella denuncia datata 28 gennaio 2007 e nelle s.i.t. rese dal NE non sarebbero evidenziabili profili di illiceità: trattasi, peraltro , di meri atti di indagine preliminare, dei quali non è spiegata l'invocata rilevanza, sia quanto all'intervenuta acquisizione o meno, sia quanto alla possibile confutazione dell'ineccepibile ragionamento posto dalla Corte di appello a fondamento dell'affermazione di responsabilità;
- la mancanza di un congruo accertamento della responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio, per la cui manifesta infondatezza si rinvia ancora una volta al p.
6.1. di queste Considerazioni in diritto);
- la mancata indicazione dello specifico contributo fornito dal RA all'estorsione, il quale, al contrario, con la sua presenza - non meramente passiva - ha contribuito a rafforzare il la valenza intimidatoria delle condotte dei concorrenti ed il proposito criminoso di questi ultimi, ai quali risulta essersi unito nell'esigere consumazioni senza pagare il prezzo (cfr. anche gli ulteriori rilievi a f. 9 s. della sentenza impugnata);
- la non configurabilita delle aggravanti di cui all'art. 629 c.p., comma 2, art. 112 c.p. e art. 628 c.p., comma 3. In proposito, deve rilevarsi che la sussistenza della circostanza di cui all'art. 112 n. 1 c.p. è stata correttamente ritenuta dalla Corte di appello (cfr.
rilievi a f. 10 della sentenza impugnata). Le ulteriori doglianze non sono consentite perché le violazioni di legge che ne costituiscono oggetto, in ipotesi verificatesi nel corso del giudizio di primo grado, sono state dedotte per la prima volta in questa sede, in violazione di quanto stabilito dall'art. 606 c.p.p., comma 3, ma non risultano formulate tra i motivi di appello, come si evince dal riepilogo degli stessi riportato nella sentenza impugnata (f. 6 s.), che l'odierno ricorrente, in virtù dell'onere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, imposto dall'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. C), avrebbe avuto il dovere processuale di contestare specificamente nell'odierno ricorso, se ritenuto incompleto o comunque non corretto.
Il ricorrente ha, inoltre, richiamato l'art. 114 c.p. senza formulare in proposito, con la dovuta specificità, alcuna doglianza. Ugualmente generiche sono le conclusive censure di difetto ed illogicità della motivazione.
Ricorso CA.
9. Il ricorso presentato per conto dell'imputato CA è integralmente inammissibile per genericità, oltre che per manifesta infondatezza.
9.1. Deve ribadirsi che, come anticipato nel p. 2 di queste Considerazioni in diritto, la censura la censura alternativa ed indifferenziata di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità, il che rende il ricorso inammissibile.
9.2. Le sue doglianze sono, comunque, manifestamente infondate. Invero:
- quanto all'affermazione di responsabilità (contestata in più punti del ricorso, sia in relazione all'esaustività delle fonti di prova valorizzate dai giudici di merito, sia per apparenza di motivazione, sia richiamando la decisione intervenuta nell'ambito del subprocedimento de libertate, ma che la Corte di appello espressamente esamina, confutandone la condivisibilità), la Corte di appello (f. 10 s.) ha valorizzato le dichiarazioni di NE NN, dipendente del Bar tabacchi gestito dal ET, motivatamente ritenuta attendibile e non necessitante di riscontri, peraltro ugualmente evidenziati dalla Corte (il riferimento è alle dichiarazioni etero" accusatorie rese all'indirizzo del CA dal PE e dal RA nel corso dei rispettivi interrogatori di garanzia);
- quanto alla qualificazione dei fatti che si è ritenuto essere stati accertati, si rinvia a quanto già osservato nel p.
6.1. di queste Considerazioni in diritto, nonché ai rilievi della Corte di appello a f. 11, cui il ricorrente nulla di decisivo oppone;
- quanto al trattamento sanzionatorio ex art. 133 c.p. ed alla concessione delle attenuanti generiche, deve ribadirsi quanto già osservato, in relazione al coimputato IA, nel p.
6.2. di queste Considerazioni in diritto.
10. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente dal contenuto dei motivi che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa - della somma di Euro mille ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 5 novembre 2013. Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2014