Sentenza 22 settembre 2015
Massime • 1
È illegittima la contestazione della recidiva ove effettuata in presenza di presupposti per l'immediata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la contestazione della recidiva, con il conseguente prolungamento dei termini prescrizionali, non può determinare la reviviscenza di un reato ormai estinto).
Commentari • 6
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava integralmente la pronuncia del 3 dicembre 2020 con la quale il Tribunale di Trapani, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato Francesco D. alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro seicento di multa per i reati di minaccia aggravata (capi A e D), violazione di domicilio aggravata (capo B) e tentato furto con strappo (capo C), oltre al risarcimento dei danni arrecati alle parti civili. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale e vizio della …
Leggi di più… - 2. Contestazione tardiva di aggravante rende il reato procedibile di ufficio (Cass. 41171/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 novembre 2024
L'impianto della novella legislativa introdotta con la riforma Cartabia conferma che il PM non solo può, ma deve - anche ove richiesto dal giudice - procedere, alla prima udienza utile, alla contestazione suppletiva dell'aggravante che, nella specie, rende il reato procedibile d'ufficio, avendone il potere e l'occasione (offerta dal segmento processuale dell'udienza nel contraddittorio delle parti, che deve sempre precedere l'assunzione della decisione); una volta formulata la contestazione, il thema decidendi si estende alla circostanza aggravante e viene eliminato l'ostacolo processuale al prosieguo dell'azione penale; il giudice non ha ragione di emettere una sentenza di …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 30 gennaio 2024
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava integralmente la pronuncia del 3 dicembre 2020 con la quale il Tribunale di Trapani, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato Francesco D. alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro seicento di multa per i reati di minaccia aggravata (capi A e D), violazione di domicilio aggravata (capo B) e tentato furto con strappo (capo C), oltre al risarcimento dei danni arrecati alle parti civili. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale e vizio della …
Leggi di più… - 4. Irrilevante recidiva contestata se prescrizione già maturata (Cass. 49935/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 gennaio 2024
Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale non rileva se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato. Corte di cassazione sez. Unite, ud. 28 settembre 2023 (dep. 14 dicembre 2023), n. 49935 Presidente Cassano – Relatore d'Agostino Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava integralmente la pronuncia del 3 dicembre 2020 con la quale il Tribunale di Trapani, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato …
Leggi di più… - 5. Recidiva contestata su reato prescritto: rimessa alle SSUU (Cass. 26756/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 giugno 2023
Rimessa alle Sezioni Unite la questione riguardante la possibilità di contestare la recidiva anche successivamente al decorso del termine di prescrizione, calcolato alla luce dell'originaria imputazione. Cassazione penale, sez. V, ud. 11 aprile 2023 (dep. 20 giugno 2023), n. 26756 Presidente De Gregorio – Relatore Cuoco Ritenuto in fatto Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Palermo, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto D.F. responsabile dei reati di minaccia aggravata, violazione di domicilio e tentato furto con strappo. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, si compone di tre motivi di censura, formulati tutti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/09/2015, n. 47499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47499 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2015 |
Testo completo
47 4 9 9 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 22/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 1161 Dott. ANTONIO AGRO' Dott. DOMENICO CARCANO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 11387/2015 - Consigliere - Dott. STEFANO MOGINI - Rel. Consigliere - Dott. EMANUELE DI SALVO Dott. GAETANO DE AMICIS - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CI RA N. IL 07/08/1955 avverso la sentenza n. 1037/2013 CORTE APPELLO di PERUGIA, del 06/05/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/09/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. M 7 1210 PINELLI che ha concluso per AN NUCIAMENTO чег ча RIR VIO PER PRESCRI ZIONE Udito, per lą partė civilė, l'Avv. Wally FERRANTE dell'Avvocature Gen.d. Haho Udit i difensor Avv. Filiberto PALUMBO RITENUTO IN FATTO 1.OL AU ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata, in punto di responsabilità, la sentenza di condanna emessa in primo grado, in ordine ai delitti di cui agli artt. 372 e 368 cod. pen., perché, deponendo come teste nel processo relativo all'omicidio della giornalista IL LP, affermava di essere stata indotta, da persone appartenenti al SISDE, a leggere alcuni fogli preconfezionati, nei quali era scritto che "il traffico d'armi che doveva aver scoperto IL LP era manovrato dall'attuale capo della polizia, Masone" ; nonché per avere falsamente incolpato quest'ultimo di aver concorso in taluno dei reati previsti dalla I. 185/90. 2.La ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché la contestazione della recidiva ha comportato che il giudicante ordinasse la notifica del verbale di udienza. Ma dal verbale della successiva udienza dibattimentale non emerge l'avvenuta notifica, con conseguente nullità assoluta.
2.1.Le nuove ricerche effettuate ex art. 159 cod. proc. pen., in riferimento all'intervenuto decreto che dispone il giudizio, non consentivano l'emissione del decreto di irreperibilità, essendo incomplete.
2.2.Erroneamente non è stata dichiarata la prescrizione dei reati, maturata il 10 marzo 2007, trattandosi di delitti commessi fino al 10 settembre 1999 e non essendo intervenute sospensioni del procedimento. Essa avrebbe dovuto essere dichiarata già all'udienza del 5 aprile 2007, prima della contestazione della recidiva, che è avvenuta quando ormai il reato era prescritto. Erroneo è anche il calcolo del termine prescrizionale ad opera dei giudici di appello, in quanto il doppio aumento è illegittimo e l'aumento previsto per la recidiva non può mai superare i due terzi, onde il termine prescrizionale massimo avrebbe dovuto essere calcolato in anni dieci.
2.3.In ogni caso, i testimoni escussi in dibattimento non avrebbero dovuto essere considerati attendibili, in quanto sussisteva un interesse precostituito all'emersione di determinate situazioni e all'occultamento di altre, poiché la vicenda riguarda i Servizi Segreti e involge segreti di Stato. Le dichiarazioni della ricorrente avrebbero dovuto essere dichiarate inutilizzabili ex art 493 cod. proc. pen.
2.4.Ingiustificatamente poi non sono state concesse alla ricorrente le circostanze attenuanti generiche, nonostante la OL sia rimasta inconsapevolmente schiacciata da un meccanismo fuorviante, orchestrato dai Servizi segreti.
2.5.Del pari ingiustificatamente non sono state revocate le statuizioni civili, nonostante il difetto di legittimazione delle costituite parti civili, in relazione al titolo di reato in contestazione.
2.6.Le censure prospettate sono state ribadite e ulteriormente illustrate con memoria depositata il 1° settembre 2015, con particolare riguardo alla prescrizione, tanto più che il giudice di primo grado ha escluso la recidiva, non operando, in relazione ad essa, alcun aumento di pena. Manca poi ogni motivazione in ordine agli effetti della ritrattazione effettuata dall'imputata, nell'interrogatorio reso dinanzi al Procuratore della Repubblica di Perugia, il 10 settembre 1999, non considerata nemmeno agli effetti delle attenuanti generiche. Manca agli atti il decreto di irreperibilità, con le relative ricerche, e comunque l'imputata non ha in concreto avuto alcuna notizia del processo di primo grado. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Conviene prendere le mosse dall'analisi del terzo motivo di ricorso, che è fondato. I reati risalgono infatti al 9 giugno e al 10 settembre 1999 e si sono quindi prescritti, rispettivamente, il 9 dicembre 2006 e il 10 marzo 2007, conformemente al disposto dell'art. 157 cod. pen., nel testo vigente, applicabile al caso in disamina in forza dell'art. 10, comma 3, I. 5-12-2005 n. 251, nel testo risultante da C. cost 23-11-2006 n. 393. Il processo in esame, infatti, alla data dell'entrata in vigore della I. 251/05 pendeva ancora in primo grado, essendo stata emessa la sentenza del Tribunale in data 15-5-2007. Orbene,a fronte del maturare del termine prescrizionale, il giudice di primo grado avrebbe 1 dovuto, puramente e semplicemente, dichiarare l'estinzione del reato, a meno che egli non ravvisasse i presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cpv cod. proc. pen. Non era dunque possibile, a fronte di un reato ormai prescritto, contestare la recidiva, né addivenire a declaratoria di responsabilità, con emissione delle conseguenti statuizioni civili. Una volta maturato il termine massimo di prescrizione, infatti , la prosecuzione del processo è incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva del reato (Sez. U. 21-10-1992, Marino;
Cass 23-1-1997, OR , Rv. 208673; Cass 24 -6- 1996, Battaglia, Rv.205548). Né la contestazione della recidiva, con il conseguente prolungamento dei termini prescrizionali, può determinare la reviviscenza di un reato ormai estinto. D'altronde, nel processo di primo grado, non si applica il principio dettato, per il giudizio d'appello, dall'art. 578 cod. proc. pen., che prevede la possibilità di una decisione in merito alla regiudicanda ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
2.Irritualmente pertanto, nel caso in esame, è stata effettuata la contestazione della recidiva e il Tribunale, sulla base dell'erroneo presupposto che il reato non fosse più da considerarsi prescritto, non essendo maturato il più lungo termine prescrizionale derivante dalla contestazione della recidiva, è pervenuto all'emanazione della sentenza di merito e alla pronuncia in ordine agli interessi civili. Occorre, dunque, in questa sede, dichiarare, ora per allora, l'estinzione del reato per prescrizione, non essendo possibile fare applicazione del disposto dell'art. 129 cpv. cod. proc. pen., in quanto non risulta evidente il ricorrere di una delle cause di non punibilità di cui alla predetta norma, in considerazione delle ragioni espresse nell'ampio e approfondito apparato argomentativo a supporto della decisione impugnata. Ma occorre anche rimuovere le statuizioni civili, irritualmente emesse in primo e secondo grado.
3.La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio, unitamente alla sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Perugia, il 15-5-2007, perché i reati erano estinti per prescrizione. Tale epilogo decisorio, comportando un pronunciamento di natura rescindente, determina l'ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso.
PQM
ANNULLA SENZA RINVIO LA SENTENZA IMPUGNATA NONCHÈ QUELLA DEL 15 MAGGIO 2007 DEL TRIBUNALE DI PERUGIA PERCHÈ I REATI ERANO ESTINTI PER PRESCRIZIONE. Così deciso in Roma, all 'udienza del 22-9-2015. Il Presidente Il Consigliere, estensorehummelt belo fully DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 1 DIC 2015A IL IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO A M E R P R Piera Esposito E T R O C 2