Sentenza 8 ottobre 2013
Massime • 1
In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi la decisione di condanna di primo grado, nella specie pervenendo a una sentenza di assoluzione, non può limitarsi a prospettare notazioni critiche di dissenso alla pronuncia impugnata, dovendo piuttosto esaminare, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni assunte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/2013, n. 46742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46742 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 08/10/2013
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1440
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 20849/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE;
nei confronti di:
AM ID EN SS N. IL 26/02/1965;
inoltre:
AM ID EN SS N. IL 26/02/1965;
avverso la sentenza n. 2016/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 11/12/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Scardaccione Vittorio Eduardo, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell'11 dicembre 2012 la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Firenze in data 27 marzo 2012, ha assolto per non aver commesso il fatto MD RI EN LE dai reati di detenzione e cessione continuata di sostanze stupefacenti in rubrica ascrittigli ai capi sub A) e B), in concorso con TT JD, separatamente giudicato, e, ritenuta applicabile l'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, ha rideterminato la pena per il reato di cui al capo sub C) - ex art. 81 cpv. c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commesso in Firenze dalla fine del 2010
sino al 17 febbraio 2011 - nella misura di anni due di reclusione ed Euro quattromila di multa, revocando l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e confermando nel resto l'impugnata sentenza.
2. Avverso la su indicata decisione della Corte d'appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione il P.G. della Repubblica presso la medesima Corte, deducendo i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione sia riguardo al reato di cui al capo sub A), che a quello in rubrica ascritto sub B).
Quanto alla prima ipotesi di reato, in particolare, la Corte di merito non ha valutato le argomentazioni della pronuncia di primo grado che facevano riferimento anche alle informazioni assunte dall'acquirente DO ON, laddove questi ha dichiarato di essersi rivolto, per gli acquisti di stupefacente, a persone che rispondevano sia sul cellulare attribuito all'imputato, che a quello attribuito al TT.
Nè la Corte ha considerato che nell'abitazione dei due imputati sono stati rinvenuti droga, materiale per il suo confezionamento, somme di denaro ed appunti che confermavano il commercio di quelle sostanze. Quanto alla seconda ipotesi di reato, inoltre, la Corte ha creduto, senza valutarne l'attendibilità, alle dichiarazioni dell'imputato, il quale ha affermato che il danaro rinvenuto proveniva da una sua attività lavorativa, circostanza, tuttavia, da nessuno verificata, mentre gli ulteriori elementi di fatto - il presunto stato di tossicodipendenza e la destinazione al consumo personale della sostanza rinvenuta - non erano privi di rilevanza indiziaria ai fini dell'attività di spaccio.
È stata erroneamente riconosciuta, infine, l'attenuante della lieve entità, poiché le concrete circostanze del fatto (durata del commercio e pluralità degli acquirenti) non autorizzavano ad inquadrarlo in una attività di minima offensività.
3. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d'appello hanno altresì proposto ricorso i difensori di fiducia dell'imputato, deducendo:
a) la nullità della sentenza per inosservanza di norme processuali penali e carenze motivazionali, non emergendo le ragioni che hanno condotto la Corte d'appello a confermare la sentenza di primo grado in ordine al reato sub C), a fronte di un percorso argomentativo che ha invece correttamente portato i Giudici di secondo grado ad una pronuncia assolutoria per i reati di cui ai capi sub A) e B): si è infatti ritenuto che l'attribuibilità delle utenze telefoniche all'imputato costituisce un elemento connotato da margini di incertezza che ne preclude l'affermazione della penale responsabilità per i reati da ultimo indicati, laddove dall'acquisizione dei relativi tabulati telefonici indicati dalla Polizia giudiziaria come in uso all'imputato scaturiva anche l'ipotesi accusatoria di cui al reato sub C); ne', peraltro, i Giudici d'appello hanno tenuto conto delle doglianze difensive in merito alla prospettata inutilizzabilità delle individuazioni fotografiche, effettuate senza una previa descrizione somatica del soggetto da riconoscere;
b) violazione di legge ed illogicità della motivazione (ex art. 606 c.p.p., lett. b) e lett. e) in relazione all'art. 62 bis c.p., avendo l'impugnata sentenza escluso le attenuanti generiche sull'erroneo presupposto che l'imputato fosse recidivo, quando la recidiva era stata esclusa dalla sentenza di primo grado, e non avendo inoltre considerato una serie di circostanze (ad es., l'ammissione dell'uso personale dello stupefacente rinvenuto nella camera condivisa con il coimputato), la cui adeguata ponderazione avrebbe condotto ad una diversa conclusione sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso proposto dal P.G. è fondato e deve essere conseguentemente accolto.
5. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, la motivazione della sentenza d'appello che riformi in senso radicale la decisione di primo grado si caratterizza per un obbligo peculiare e "rafforzato" di tenuta logico-argomentativa, che si aggiunge a quello generale della non apparenza, non manifesta illogicità e non contraddittorietà, desumibile dalla formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (Sez. 6, n. 46847 del 10/07/2012, dep.
04/12/2012, Rv. 253718; Sez. 6, n. 1266 del 10/10/2012, dep. 10/01/2013, Rv. 254024; Sez. 6, n. 8705 del 24/01/2013, dep. 21/02/2013, Rv. 254113).
Più in particolare, si è affermato che il giudice di appello che riformi la decisione di condanna del giudice di primo grado, nella specie pervenendo ad una sentenza di assoluzione, non può limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della decisione impugnata, genericamente o sommariamente richiamata, delle notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti, essendo invece necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice, considerando quello eventualmente sfuggito alla sua valutazione e quello ulteriormente acquisito per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (Sez. Un., n. 6682 del 04/02/1992, dep. 04/06/1992, Rv. 191229; Sez. 4, n. 35922 del 11/07/2012, dep. 19/09/2012, Rv. 254617). Ne discende, in definitiva, che il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le basi strutturali poste a sostegno del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti contenuti nella motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, e non può, invece, limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché ritenuta preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato (v. Sez. Un., n. 33748 del 12/07/2005, dep. 20/09/2005, Rv. 231679; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, dep. 20/02/2013, Rv. 254638).
6. Considerando, ora, le implicazioni di tale quadro di principi in relazione alla concreta disamina della vicenda storico-fattuale oggetto della regiudicanda, deve rilevarsi come la Corte territoriale, nel privilegiare l'epilogo assolutorio, abbia operato una rivalutazione sommaria delle emergenze probatorie, venendo meno all'obbligo di motivazione rafforzata che grava sul giudice di appello nelle evenienze procedimentali dianzi esaminate. Invero, con riferimento alle ipotesi delittuose contestate nei capi sub A) e sub B), emerge dalle sequenze motivazionali della decisione del Giudice di prime cure la decisa valorizzazione assegnata ad un insieme di dati probatori, il cui contenuto avrebbe dovuto richiedere un'attenta disamina, seguita da un bilanciamento comparativo del peso specifico assegnato alle diverse componenti strutturali dell'intero quadro probatorio, all'interno del perimetro individuato dalle linee argomentative proprie della prospettiva assiologica sopra indicata. Rilevano, in particolare, sotto tale profilo: a) la perquisizione dell'abitazione comune ad entrambi gli imputati, che dividevano la stessa camera all'interno della quale furono rinvenuti sostanze stupefacenti, materiale per il loro confezionamento, somme di denaro in contanti e manoscritti confermativi dell'attività di spaccio;
b) le dichiarazioni rese da ON DO, che sembra aver descritto il proprio fornitore di eroina in modo sostanzialmente corrispondente all'imputato, riferendo altresì di aver già acquistato dal medesimo altri quantitativi di stupefacente;
c) l'esame dei tabulati relativi alle utenze cellulari in uso all'imputato e dei relativi contatti telefonici;
d) gli intensi contatti telefonici intervenuti con il coimputato TT;
e) le identiche modalità di confezionamento delle dosi cedute dal coimputato e di quelle da preparare nell'appartamento ove fu rinvenuto il quantitativo di stupefacente attribuibile all'MD;
f) l'identico soprannome indicato dai vari acquirenti identificati nel corso delle indagini (nominativo, peraltro, già fornito dal DO); g) il ruolo di fornitore di sostanze stupefacenti in favore del coimputato TT, che sarebbe stato svolto dall'imputato in relazione alle diverse vicende storico-fattuali descritte nei relativi temi d'accusa.
Sui punti or ora evidenziati, ed in relazione ai numerosi aspetti e profili ad essi fattualmente correlati e, come tali, investiti dal motivato convincimento espresso dal Giudice di primo grado, la Corte territoriale ha omesso di confutarne appieno la consistenza e linearità del ragionamento probatorio, trascurando la necessaria valutazione critica di tutti gli elementi su cui è stata fondata la precedente decisione di condanna.
6.1. Analoghe considerazioni devono svolgersi per quel che inerisce al riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, avuto riguardo alla pacifica linea interpretativa in questa Sede tracciata, secondo cui il giudice del merito deve fornire in motivazione una adeguata valutazione complessiva del fatto (in particolare, mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza, con riferimento alla percentuale di purezza della stessa), poiché solo in tal modo è possibile in concreto formulare un giudizio di lieve offensività del reato (Sez. 6, n. 27809 del 05/03/2013, dep. 25/06/2013, Rv. 255856).
Al riguardo, infatti, la Corte distrettuale si è limitata a valorizzare il solo dato evincibile dal modesto rilievo dell'attività di spaccio - in tal guisa contrapponendo frontalmente la diversa valutazione di un elemento già ritenuto asintomatico dalla decisione di primo grado - e ad assegnare altresì un immotivato rilievo ad un elemento neutro, se non addirittura insignificante, rappresentato dal mancato accertamento del principio attivo della sostanza stupefacente di volta in volta ceduta, senza confrontarsi criticamente con i diversi elementi di valutazione fatti oggetto, sul punto, di un motivato apprezzamento da parte del Giudice di prime cure (quali, ad es., la pluralità degli acquirenti, le tecniche utilizzate ed il carattere niente affatto occasionale, ma anzi reiterato dell'attività di spaccio, elemento, quest'ultimo, contraddittoriamente riconosciuto, peraltro, nello stesso percorso motivazionale della decisione in questa Sede impugnata). Ne discende che il giudice, ai fini della concedibilità o del diniego della su indicata circostanza attenuante, è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di "lieve entità" (Sez. 4, n. 6732 del 22/12/2011, dep. 20/02/2012, Rv. 251942).
7. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze, che nella piena libertà delle valutazioni di merito di sua competenza dovrà porre rimedio alle rilevate carenze motivazionali, uniformandosi al quadro dei principii di diritto in questa Sede stabiliti.
8. Infondato, di contro, deve ritenersi il ricorso proposto dall'imputato, ove si considerino, per quel che attiene al primo motivo di doglianza ivi articolato: a) l'assoluta genericità dei rilievi al riguardo prospettati dal ricorrente, a fronte del congruo ed esaustivo apparato logico-argomentativo della decisione pronunziata dalla Corte d'appello, che in ordine alla configurabilità del delitto di cui al capo sub C) ha ampiamente giustificato le ragioni del suo convincimento, richiamando le analoghe valutazioni già espresse dal Giudice di primo grado riguardo all'attendibilità ed ai caratteri di univocità e convergenza del contenuto delle diverse testimonianze rese dagli acquirenti di sostanze stupefacenti ascoltati nel corso delle indagini;
b) il buon governo dei principi che regolano la materia oggetto del su indicato profilo di doglianza, essendosi la Corte di merito fedelmente attenuta al quadro di regole evincibili dal pacifico insegnamento giurisprudenziale da questa Suprema Corte elaborato, secondo cui l'individuazione fotografica di un soggetto effettuata dalla polizia giudiziaria costituisce una prova atipica la cui affidabilità non deriva dal riconoscimento in sè, ma dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione (ex multis, Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, dep. 20/12/2012, Rv. 253910). Corretta, sul punto, deve pertanto ritenersi l'impostazione seguita nell'impugnata pronunzia, che ha criticamente affrontato le obiezioni ed i rilievi difensivi, non mancando di porre in rilievo, con congrua ed esaustiva motivazione, che i testimoni ascoltati nel corso delle indagini avevano visto diverse volte il loro fornitore da vicino, ed erano quindi pienamente in condizione di ricordarne le sembianze, in tal guisa escludendo ogni dubbio sul risultato dell'esatta percezione delle caratteristiche fisiche del soggetto sottoposto all'individuazione. Parimenti infondata, altresì, deve ritenersi la seconda censura mossa dal ricorrente, ove si ponga mente al consolidato orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi, o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, dep. 23/09/2010, Rv. 248244; Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004, dep. 25/01/2005, Rv. 230691). Al riguardo si censurano, dunque, le valutazioni proprie di un potere discrezionale il cui esercizio è stato oggetto di congrua motivazione da parte della Corte territoriale, che su tale punto ha fatto riferimento alla marcata tendenza a delinquere dell'imputato, peraltro identificato con un alias, ed all'assenza di elementi di segno positivo, richiamando i parametri dettati dall'art. 133 c.p. ai fini della dosimetria della pena, ed in tal guisa esprimendo la piena giustificazione di un apprezzamento di merito come tale non assoggettabile a sindacato in questa Sede, laddove le deduzioni difensive al riguardo formulate si pongono, di contro, nella mera prospettiva di accreditare una diversa ed alternativa valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti fattuali che giustificherebbero la concessione delle invocate attenuanti.
9. Al rigetto del ricorso proposto dall'imputato consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso del P.G., annulla la sentenza impugnata in ordine ai reati di cui ai capi A) e B) nonché all'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, inerente al reato di cui al capo C) e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze.
Rigetta il ricorso dell'imputato che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2013