Sentenza 9 febbraio 2016
Massime • 1
Nel caso di omessa pronuncia da parte del giudice d'appello, in ordine all'applicabilità o meno del condono, l'imputato non ha interesse a ricorrere per cassazione, potendo ottenere l'applicazione del beneficio in sede esecutiva, a meno che il giudice d'appello non ne abbia negato l'applicazione. ( Fattispecie relativa ad omessa pronuncia della corte territoriale in ordine all'indulto di cui all'art. 1 legge 31 luglio 2006, n. 241).
Commentario • 1
- 1. Indulto, bancarotta fraudolenta, applicazione, momento consumativo, fallimento, sentenza, conseguenzeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 10 dicembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/02/2016, n. 11186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11186 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2016 |
Testo completo
1 1 1 8 6/ 1 6 86 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza pubblica del 9.2.2016 395/2016Sentenza n. Reg. gen. n. 49459/2014 composta dai signori Presidente dott. Piercamillo Davigo Consigliere dott.ssa Giovanna Verga Consigliere dott. Marco Maria Alma Consigliere est. dott. Andrea Pellegrino Consigliere dott. Giovanni Ariolli : ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di Dama Shpetim, n. a Durazzo (Albania) il 18.03.1971, rappresentato e assistito dall'avv. Carla Archilei, di fiducia, avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia, n. 1209/2006, in data 17.02.2014; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto della ritualità delle notifiche e degli avvisi;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. Luigi Birritteri che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 17.02.2014, la Corte d'appello di Perugia confermava la sentenza resa in primo grado dal giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale della medesima città che, in data 09.11.2005, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato Dama Shpetim alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il reato di riciclaggio dell'autovettura Golf 1300 tg. Roma 31130 (numero di telaio originario WVWZZZ1GZMW044421) provento di furto in danno di MA IL in Anzio il 13.06.1998. 2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di Dama Shpetim, viene proposto ricorso per cassazione per lamentare: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del reato di riciclaggio (primo motivo); -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo); -violazione di legge in relazione all'art. 157 c.p. (terzo motivo); -violazione di legge in relazione all'art. 174 c.p. (quarto motivo).
2.1. In relazione al primo motivo, si censura la sentenza impugnata che ha erroneamente ravvisato il delitto contestato: invero, l'autovettura oggetto di contestazione non è la stessa di cui era proprietario l'imputato, in quanto si tratterebbe di una Golf del 1996, assolutamente diversa da quella posseduta dallo stesso prima di : venderla in Albania. Peraltro, quand'anche si accertasse che l'autovettura rinvenuta in Roma è la stessa che l'imputato ha poi venduto in Albania, si sarebbe in presenza di fatto non costituente reato, dal momento che, per la configurabilità del delitto di riciclaggio è necessaria anzitutto l'esistenza di un reato anteriore e, inoltre, la consapevolezza da parte dell'imputato della provenienza delittuosa delle cose sostituite o contraffatte. Ma, nella fattispecie, non ricorre nemmeno il reato di ricettazione difettando la consapevolezza dell'origine delittuosa del bene.
2.2. In relazione al secondo motivo, si censura la sentenza impugnata che ha negato le circostanze attenuanti generiche sul solo fatto della mancata confessione.
2.3. In relazione al terzo motivo, si censura la sentenza impugnata che ha omesso di dichiarare la prescrizione del reato. 2 2.4. In relazione al quarto motivo, si censura la sentenza impugnata che ha omesso di dichiarare condonata la pena ex art. 1 L. n. 241/2006. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Si è in presenza di ricorso, in parte generico, in parte evocativo di censure in fatto, in parte manifestamente infondato e, infine, in relazione all'ultima censura sollevata, carente di interesse.
2. Con riferimento ai primi due motivi di doglianza va preliminarmente evidenziato come non sia denunciabile il vizio di motivazione con riferimento a questioni di diritto. Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr., Sez. 2, sent. n. 3706 del 21/01/2009, dep. 27/01/2009, Rv. 242634, e n. 19696 del 20/05/2010, dep. 25/05/2010, Rv. 247123), anche sotto la vigenza dell'abrogato codice di rito (Sez. 4, sent. n. 6243 del 07/03/1988, dep. 24/05/1988, Rv. 178442), il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque come nella fattispecie esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la sorreggano. E, d'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere solo dall'errata soluzione di una questione giuridica, non dall'eventuale erroneità degli argomenti posti a fondamento giustificativo della soluzione comunque corretta di una siffatta questione (Sez. 4, sent. n. 4173 del 22/02/1994, dep. 13/04/1994, Rv. 197993).
3. Sempre in premessa, va ricordato come il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attenga alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. Sez. 3, sent. n. 12110 del 19/03/2009 e n. 23528 del 3 06/06/2006). Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. 3, sent. n. 35397 del 20/06/2007; Sez. U, sent. n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).
3.1. Più di recente, è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene ne' alla ricostruzione dei fatti ne' all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, sent. n. 21644 del 13/02/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542).
3.2. Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c'è, in altri termini, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. E ciò anche alla luce del vigente testo dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Il ricorrente non può, quindi, limitarsi a fornire una versione alternativa del fatto, senza indicare specificamente quale sia il punto della motivazione che appare viziato dalla supposta manifesta illogicità e, in concreto, da cosa tale illogicità vada desunta. ☐ 3.3. Il vizio della manifesta illogicità della motivazione deve essere 4 evincibile dal testo del provvedimento impugnato. Com'è stato rilevato nella citata sentenza n. 21644/13 di questa Corte, la sentenza deve essere logica "rispetto a sè stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati. In tal senso, la novellata previsione secondo cui il vizio della motivazione può risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche da "altri atti del processo", purché specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti trasformato il ruolo e i compiti di questa Corte, che rimane giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto.
3.4. Avere introdotto la possibilità di valutare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo", costituisce invero il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto "travisamento della prova" che è quel vizio in forza del quale il giudice di legittimità, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti per verificare se il relativo contenuto è stato o meno trasfuso e valutato, senza travisamenti, all'interno della decisione. In altri termini, vi sarà stato "travisamento della prova", qualora il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste (ad esempio, un documento o un testimone che in realtà non esiste) o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale (alla disposta perizia è risultato che lo stupefacente non fosse tale ovvero che la firma apocrifa fosse dell'imputato); oppure, dovrà essere valutato se c'erano altri elementi di prova inopinatamente o ingiustamente trascurati o fraintesi. Ma - occorrerà ancora ribadirlo non spetta comunque a questa Corte Suprema - "rivalutare" il modo con cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito.
3.5. Per esserci stato "travisamento della prova" occorre, tuttavia, che sia stata inserita nel processo un'informazione rilevante che invece non esiste nel processo oppure si sia omesso di valutare una prova decisiva ai fini della pronunzia. In tal caso, però, al fine di consentire di verificare la correttezza della motivazione, va indicato specificamente nel ricorso per cassazione quale sia l'atto che contiene la prova travisata о omessa. 5 Il mezzo di prova che si assume travisato od omesso deve inoltre avere carattere di decisività. Diversamente, infatti, si chiederebbe al giudice di legittimità una rivalutazione complessiva delle prove che, come più volte detto, sconfinerebbe nel merito.
4. Del tutto generico ed evocativo di censure in fatto non consentite in sede di legittimità è il primo motivo di doglianza. Ampia ed esente da vizi logico-giuridici è la motivazione della Corte territoriale in ordine alla configurabilità del reato contestato ed alla sua attribuibilità certa all'odierno ricorrente.
4.1. Invero, le osservazioni critiche articolate nel motivo si risolvono nella introduzione di temi in fatto diversi da quelli emergenti dalla ricostruzione vincolante perché esente da vuoti logici - resa nel doppio giudizio di conformità operato dai giudici del merito, assumendo i toni tipici ed altrettanto inammissibili, delle valutazioni alternative rispetto a quelle segnalate in sentenza non adeguatamente supportate dall'indicazione dei profili di manifesta illogicità del motivare della Corte destinati ad inficiarne il portato, basato su dati oggettivi ampiamente giustificati e ricostruttivi di una realtà fattuale del tutto lineare e verosimile.
4.2. Fermo quanto precede, si legge in sentenza: "a fronte dell'evidenza dei fatti (rappresentata dall'appartenenza all'imputato dell'autovettura e relative parti, utilizzata per contraffare quella più recentemente rubata), l'imputato ha prospettato una tesi difensiva alquanto inverosimile e per nulla dimostrata. L'imputato aveva regolarmente acquistato il 4 maggio 1998 una autovettura Golf 1600 D tg. PG 779977 del 1984 presso un concessionario di Perugia al prezzo dichiarato di euro 1000 ...; altra autovettura di costruzione più recente veniva rubata in Roma il 13.06.1998 al proprietario MA IL. Il giorno 02.07.1998 in località Fiano Romano veniva rinvenuta in stato di abbandono l'autovettura rubata nel giugno, ma con su apposta la targa PG 779977 e con impresso il numero di telaio falsificato, questo corrispondente a quello della Golf acquistata dall'imputato. E' dunque certa l'opera di riciclaggio eseguita sull'auto sottratta al MA, cui era stato falsificato il numero di telaio ed apposte le targhe corrispondenti a tale numero di telaio. L'imputato, che ha ammesso di aver acquistato la prima Golf, ha però dichiarato di averla trasportata in Albania nello stesso mese di maggio 1998 e 6 subito rivenduta ad un albanese, non meglio identificabile, senza aver saputo più nulla delle sorti di detto veicolo, tanto meno di quello poi rubato al MA. omissis Non solo l'imputato non ha saputo *** fornire alcun documento per dimostrare il trasporto o l'imbarco dell'auto per l'Albania e nemmeno l'avvenuta vendita del veicolo ... ma non ha saputo neppure indicare il soggetto cui avrebbe ceduto il veicolo... omissis ... Dunque l'opera di contraffazione del veicolo rubato va con certezza ricondotta all'imputato, che aveva appena acquistato a basso prezzo l'altra auto impiegata per l'effettuazione ... del riciclaggio. A fronte di ciò neppure può considerarsi probante in senso assolutorio il fatto che nell'auto rubata rinvenuta dai carabinieri sia stato trovato un tagliando assicurativo intestato ad un soggetto rimasto non rintracciabile, potendosi trattare di un intestatario di fantasia o di comodo, oppure del successivo acquirente di quell'auto (vendutagli già contraffatta). Neppure la presentazione ai carabinieri di un soggetto che reclamava la proprietà del veicolo sequestrato, soggetto poi mai più rintracciato e/o individuato, vale a dimostrare la tesi difensiva: poteva trattarsi di una semplice manovra di depistaggio, visto che tale soggetto non aveva dato minima dimostrazione della sua titolarità sul veicolo, oppure poteva trattarsi di un successivo acquirente dell'auto, che l'imputato aveva già contraffatto servendosi del veicolo di minor valore da lui appena acquistato ...".
4.3. Costituisce principio ormai consolidato della giurisprudenza di questa Suprema Corte come integri l'elemento oggettivo del reato di riciclaggio qualsiasi operazione tesa ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene (cfr. Sez. 2 sent. n. 12766 del 11/03/2011, dep. 29/03/2011, Spagnolo ed altro, Rv. 249678). Invero, con la riforma attuata dalla L. 9 agosto 1993, n. 328, art. 4, il delitto di riciclaggio è a forma libera, grazie alla previsione di chiusura che, alle condotte di sostituzione o trasferimento, ha aggiunto qualsiasi altra operazione atta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene: è pacifico che possa trattarsi di operazioni anche meramente materiali sui beni (diversamente, sarebbe bastato ad integrare il delitto il trasferimento della res, già previsto come condotta rilevante nell'originaria formulazione della norma incriminatrice), purché tali da ostacolare "l'identificazione della loro provenienza delittuosa". Il riferimento alle condotte che ostacolano l'identificazione della provenienza delittuosa - e, prima ancora, a quelle di trasferimento - icasticamente evidenzia che la condotta del soggetto attivo del reato può incidere tanto sulla mera identità del bene, ovvero sulla sua "riconoscibilità", quanto sulla "tracciabilità" del suo percorso. Invero, per escludere il delitto di riciclaggio non basta che il bene resti astrattamente tracciabile se poi, proprio in forza di interventi di manomissione delle sue componenti, se ne altera l'identità in modo da non renderlo più riconoscibile. E, per converso, un bene può restare fisicamente identico e, ciò nondimeno, di difficile tracciabilità a cagione di plurimi trasferimenti dopo essere stato sottratto alla sfera di controllo del suo titolare. Nel caso dei beni mobili registrati, la tracciabilità è legata alle relative risultanze documentali e queste ultime all'identità del mezzo che è data non soltanto dagli identificativi fisicamente impressi sul bene (come i numeri di telaio o di motore) o comunque ad esso incorporati (come la targa), ma anche dal modello e dall'epoca di produzione: non è quindi necessario, per integrare il delitto di riciclaggio di un autoveicolo di provenienza delittuosa, che siano alterati i dati identificativi dello stesso quali il telaio, il numero di targa o quello del motore, potendosi ottenere il risultato di occultarne la provenienza delittuosa anche smontando il veicolo e vendendo o riutilizzando i singoli pezzi (smontaggio e riutilizzo integrano infatti proprio l'elemento specializzante della più grave fattispecie di riciclaggio - rispetto a quella di ricettazione consistente, come detto, - nell'ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa dei beni).
5. Manifestamente infondato è il secondo motivo di doglianza. Ampiamente giustificata è l'esclusione delle invocate circostanze generiche: affermano i giudici di secondo grado che il Dama ne è immeritevole non solo per i numerosi e gravi precedenti penali (alcuni della stessa indole di quello per cui si procede) ma anche per il comportamento processuale non proprio "encomiabile", in assenza di qualsivoglia forma di resipiscenza.
6. Generico e manifestamente infondato è il terzo motivo di doglianza.
6.1. Al riguardo, va preliminarmente evidenziato come, ai fini 800 dell'operatività delle disposizioni transitorie della nuova disciplina della prescrizione, la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado in epoca antecedente il 5 dicembre 2005 (la sentenza è intervenuta in data 9 novembre 2005), determina la pendenza in grado d'appello del procedimento, ostativa all'applicazione retroattiva delle norme più favorevoli (Sez. U, sent. n. 47008 del 29/10/2009, dep. 10/12/2009, D'Amato, Rv. 244810). Si legge nella sentenza della Suprema Corte nel suo più alto consesso come "... essendo ormai indiscutibile l'operatività della disciplina più favorevole per tutta la durata del giudizio di primo grado, risulta legittimo far scattare l'esclusione a partire dall'atto conclusivo di quest'ultimo il quale si concreti in una sentenza di condanna, che determina interruzione della prescrizione. In effetti, ravvisare la pendenza di un procedimento in appello nel momento in cui viene emesso il provvedimento che pone fine al grado precedente trova congrua spiegazione nella circostanza che questo evento comporta l'impossibilità per il giudice di assumere ulteriori decisioni in merito all'accusa, nell'ambito del processo principale (non rilevando, ai fini in questione, le disposizioni in tema di competenza dettate da esigenze pratiche in relazione ai procedimenti incidentali cautelari) e che esso apre comunque la fase dell'impugnazione, indipendentemente dal fatto che siano pendenti i termini per proporla. A conferma di tale impostazione v'è la tecnica legislativa impiegata nel concepire la norma nonché la ratio a questa sottesa. Mentre il riferimento ai processi di primo grado era avvenuto con indicazione di una determinata cadenza (l'apertura del dibattimento), quelli di appello e di cassazione, invece, sono stati richiamati nella loro globalità e come aventi, ciascuno di loro, immediato corso rispetto al precedente: il che segnala che non è ipotizzabile una soluzione di continuità tra la conclusione di un grado e la pendenza del successivo. D'altronde va riconosciuto che il legislatore con la disposizione originaria intese apportare, in tema di prescrizione, ampia deroga al principio posto dall'art. 2 cod. proc. pen., comma 4, al fine di impedire che si verificasse una forma generalizzata di amnistia a scapito di una coerente applicazione della legge penale;
la Corte Costituzionale non ha censurato la ragione che ebbe ad ispirare la limitazione (avendo anzi ritenuto che la tutela dell'efficienza del processo valga, in 9 generale, a giustificare un'eccezione al citato principio), ma la scelta della formalità destinata a fungere da discrimine in subiecta materia: pertanto, in relazione alla norma che residua dopo la pronuncia di illegittimità costituzionale, s'impone un approccio ermeneutico che sia conforme agli enunciati in questa contenuti ed attribuisca altresì rilievo al suddetto intento, evitando di restringere senza necessità la deroga stessa. Di conseguenza, anche sotto codesto aspetto, occorre riportarsi ad un momento che, dopo la conclusione del giudizio di primo grado, sia il più possibile risalente nel tempo;
per resto si condivide quanto segnalato nelle sentenze del Giudice delle leggi circa la specifica esigenza che il sacrificio dell'interesse dell'imputato ad un più benevolo trattamento venga parametrato alla funzione dell'istituto della prescrizione e quindi collegato ad un atto interruttivo del suo corso. All'uopo va puntualizzato che, se la prescrizione implica la rinuncia dello Stato a realizzare la pretesa punitiva a causa del decorso del tempo, di converso ogni atto avente efficacia interruttiva di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 160 cod. pen., rappresenta esplicitazione e riaffermazione della volontà di accertare fatti e responsabilità, in una prospettiva di ravvisato perdurare dell'allarme sociale (Sez. 5, sent. n. 6054 del 22/04/1997, dep. 21/06/1997, Greco, Rv. 208089; Sez. 4, sent. n. 13320 del 27/11/2002, dep. 24/03/2003, Marrone, Rv. 226427; Sez. 1, sent. n. 2113 del 22/11/2007, dep. 15/01/2008, Russo, Rv. 238478). In altre parole, l'interruzione della prescrizione, nell'incidere in modo negativo sul calcolo della prescrizione, si traduce in un elemento di contrasto al verificarsi della causa estintiva e pertanto costituisce un'espressione tipica dell'esigenza di assicurare l'efficacia della giurisdizione e del processo penale. La sentenza di condanna quale accadimento che - conclude il giudizio di primo grado, nel cui corso si è raccolto il materiale probatorio e quale evento che, consolidando l'accusa, è dunque idonea, sia in relazione al interrompe la prescrizione- momento processuale in cui interviene, sia con riguardo al suo contenuto di verifica fattuale e di imposizione punitiva, a segnare la linea di demarcazione temporale tra la pregressa e la nuova normativa;
ne' può sottacersi che la stessa è stata menzionata dalla Consulta nell'operare richiamo ad atti rilevati a questo fine. Gli esposti motivi rendono evidente che la situazione di pendenza non 10 può essere determinata dalla proposizione dell'impugnazione ovvero dall'iscrizione del processo nel registro del giudice di secondo grado: tali fatti non sono interruttivi della prescrizione ne' altrimenti indirizzati a garantire la funzione del processo;
a ciò aggiungasi che la soluzione di far dipendere il verificarsi o meno della prescrizione da comportamenti delle parti oppure da adempimenti di carattere amministrativo sarebbe priva di plausibile fondamento. In conclusione, deve affermarsi il seguente principio di diritto: "ai fini dell'applicazione delle disposizioni transitorie della nuova disciplina della prescrizione, la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado determina la pendenza del giudizio in appello e vale ad escludere la regola della retroattività delle disposizioni più favorevoli" ... (omissis) ...".
6.2. Fermo quanto precede, fatta applicazione nella fattispecie del regime prescrizionale previgente alla luce dell'insegnamento che precede, avuto riguardo alla misura della pena detentiva edittalmente prevista per il reato di riciclaggio (pena massima, ex art. 157, comma 2 cod. pen., anni dodici di reclusione), con applicazione del citato regime previgente (nella specie, art. 157, comma 1 n. 2 cod. pen.), il reato in contestazione ha un termine ordinario di prescrizione pari ad anni quindici, che va aumentato ad anni ventidue e mesi sei (pari alla metà del tempo ordinario) ex art. 160, comma 3 cod. pen.: ne consegue che, tenuto conto del tempo del commesso reato, la prescrizione del reato de quo verrà a compimento solo in data 13.12.2020: da qui la palese e manifesta infondatezza della generica doglianza sollevata dal ricorrente.
7. Inammissibile per carenza di interesse è il quarto motivo di doglianza. Va, in proposito, ribadito l'orientamento ampiamente consolidato di questa Corte Suprema (Sez. 1, sent. n. 7890 del 17/02/1988, dep. 06/07/1988, Rv. 178819), secondo cui "nel caso di omessa pronuncia da parte del giudice d'appello, in ordine all'applicabilità o meno del condono, l'imputato non ha interesse a ricorrere per Cassazione, potendo ottenere l'applicazione del beneficio in sede esecutiva, a meno che il giudice d'appello non ne abbia negato l'applicazione" (nello stesso senso, Sez. 2, sent. n. 710 del 01/10/2013, dep. 10/01/2014, Forin, Rv. 258073; da ultimo, Sez. 2, sent. n. 21359 del 11 i 17/04/2015, dep. 21/05/2015). : Nel caso di specie, la Corte di appello ha del tutto omesso di valutare la richiesta in oggetto: la mancata esclusione del beneficio nel giudizio di merito, consente tuttavia la riproposizione della richiesta in sede esecutiva ove si procederà alla valutazione dei presupposti per l'eventuale riconoscimento.
8. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 1.000,00
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 9.2.2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Andrea Pellegrino Dott. Piercamille Davigo DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 17 MAR. 2016 IL CANCELLIERE Claudia Pianelli E T R O C 12