Cass. pen., sez. II, sentenza 09/02/2016, n. 11186
CASS
Sentenza 9 febbraio 2016

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Massime1

Nel caso di omessa pronuncia da parte del giudice d'appello, in ordine all'applicabilità o meno del condono, l'imputato non ha interesse a ricorrere per cassazione, potendo ottenere l'applicazione del beneficio in sede esecutiva, a meno che il giudice d'appello non ne abbia negato l'applicazione. ( Fattispecie relativa ad omessa pronuncia della corte territoriale in ordine all'indulto di cui all'art. 1 legge 31 luglio 2006, n. 241).

Commentario1

  • 1Indulto, bancarotta fraudolenta, applicazione, momento consumativo, fallimento, sentenza, conseguenzeAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 10 dicembre 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 09/02/2016, n. 11186
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11186
Data del deposito : 9 febbraio 2016

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