Sentenza 19 giugno 2008
Massime • 1
Colui che assume la veste di intermediario fra gli estorsori e la vittima, anche se per incarico di quest'ultimo, non risponde di concorso nel reato solo se agisce nell'esclusivo interesse della stessa vittima e per motivi di solidarietà umana, altrimenti contribuendo la sua opera alla pressione morale ed alla coazione psicologica nei confronti della vittima e quindi conferendo un suo apporto causativo all'evento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/06/2008, n. 26837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26837 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 19/06/2008
Dott. CARMENINI Libero Secondo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 981
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere - N. 000908/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LF IC, N. IL 26/07/1960;
avverso ORDINANZA del 02/10/2007 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MELIADÒ GIUSEPPE;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. MURA Antonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 2.10.2007 il Tribunale di Napoli rigettava l'istanza di riesame proposta da CO ER, indagato per i reati di estorsione nei confronti di RI e AR IA, avverso l'ordinanza del GIP di Napoli del 14.9.2007 che applicava nei confronti dello stesso la misura cautelare della custodia in carcere. Avverso tale ordinanza propone, attraverso il suo difensore, ricorso per cassazione l'indagato, deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art. 273 c.p.p., artt. 110 e 629 c.p.). In particolare, prospetta il ricorrente (con riferimento all'estorsione nei confronti di RI IA) che l'ordinanza impugnata ha erroneamente trascurato di considerare che esso si limitò a svolgere un ruolo di intermediazione nell'esclusivo interesse della persona offesa, la quale si rassegnò a pagare a seguito delle continue intimidazioni degli uomini del clan ER e che nell'indagato, in realtà, trovò un mediatore al fine di ridurre la somma da versare agli estorsori, non partecipando, ne' conducendo in prima persona la trattativa. Con riferimento, poi, alla contestata estorsione nei confronti di RD IA, osserva il ricorrente che ne' quest'ultimo, ne' alcuno dei collaboranti hanno fatto riferimento all'ER, che il IA ha dichiarato di nemmeno conoscere. Il ricorso è manifestamente infondato.
Deve, al riguardo, premettersi, con riferimento alla posizione che assume l'intermediario nel delitto di ricettazione, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'intermediario fra gli estorsori e la vittima, anche se per incarico di quest'ultima, non risponde del concorso nel reato solo se agisce nell'esclusivo interesse della persona offesa e per motivi di solidarietà umana, dovendosi altrimenti ritenere che la sua opera contribuisce alla pressione morale e alla coazione psicologica nei confronti della vittima e quindi conferisce un apporto causativo all'evento delittuoso (cfr. ad es. Cass. sez. 2, n. 5845/1995; Cass. sez. 2, n. 9172/2002). Tenendo presente tale criterio interpretativo, i giudici del riesame hanno rilevato che le dichiarazioni del collaborante IE IO (il quale ha riferito che venne contattato da CO ER per mettersi in contatto con tale Gino BE, esponente di primo piano del clan Belforte, al fine di ottenere una riduzione del prezzo richiesto a RI IA, imprenditore di Casal di Principe) sono state quasi integralmente confermate da quest'ultimo, e che, nella vicenda, l'ER costituì l'unico punto di contatto criminale della vittima, il quale si determinò a pagare proprio dopo l'intervento dell'indagato, che, secondo la ricostruzione fatta dall'IO P., fu il materiale consegnatario della somma, fatta recapitare al BE attraverso il collaboratore. Sulla base di tali dati valutativi, i giudici del riesame hanno correttamente ritenuto che l'intervento dell'indagato non perseguì finalità meramente umanitarie, ma fornì un significativo contributo causale alla realizzazione del reato, intervenendo lo stesso quale figura di spicco del clan Bidognetti, a "tutela" di un imprenditore originario della zona di influenza del clan e convalidando per tal modo il ruolo dell'intermediazione criminale nella gestione degli affari economici con riguardo ai gruppi di riferimento nelle singole aree territoriali di pertinenza. Chiarito, pertanto, che l'ER, con la propria azione, ristabilì la necessarietà del pagamento della quota estorsiva curando il corretto riparto territoriale secondo gli accordi intervenuti (per come correttamente notano i giudici del riesame), o, in altri termini, che il ruolo dell'indagato fu pienamente coerente e funzionale al sistema delle estorsioni operante nella zona, del tutto irrilevante resta che i contatti col clan TE (e precisamente, col BE e col ZO) furono tenuti dall'IO P., essendo, comunque, a tutti noto che la vicenda interessava l'Alfieri e che, proprio in virtù della posizione di questi, si acconsentì da parte dei vertici dell'organizzazione territorialmente competente ad una decurtazione del prezzo dell'estorsione. Così come avvenne anche per i lavori da eseguirsi da parte di RD IA, che, come riferito dall'IO P., partecipò, insieme al cugino RI, all'incontro che si svolse "per la chiusura dell'estorsione". Vero è che RD IA ha escluso di conoscere l'ER, laddove ha, per il resto, confermato l'episodio, ma hanno in proposito osservato i giudici del riesame, con motivazione non priva di plausibilità, che la sua impresa aveva base nella stessa area di influenza della banda dell'ER e che, pertanto, (garantitasi una intermediazione che gli consentiva di realizzare uno sconto sul prezzo dell'estorsione) era particolarmente avvertita per lo stesso l'esigenza di mantenere buoni rapporti con quest'ultimo, ben di più che con i malavitosi che controllavano il territorio nel quale si trovava sol temporaneamente ad operare. Il convincimento manifestato dai giudici di merito circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati, e cioè di una qualificata probabilità di responsabilità dell'indagato in ordine al reato stesso, in quanto espressione di un percorso argomentativo coerente e logicamente plausibile, si sottrae, pertanto, ad alcuna censura.
Dovendosi, al riguardo, rammentare che il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale non concerne ne' la ricostruzione dei fatti, ne' l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e/o concludenza dei dati probatori (essendo inammissibile in sede di legittimità la prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito) ma è circoscritto alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e all'assenza di illogicità evidenti, ossia alla congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Requisiti che, quindi, debbono ritenersi positivamente riscontrati allorché, come nel caso in esame, il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario, con valutazione che risulti compatibile e coerente con i canoni della logica e con i principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (cfr. ex plurimis SU n. 11/2000; Cass. sez 6, n. 3529/1998; Cass. sez. 4, n. 206104/1996). Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile con conseguente condanna alle spese processuali e a pena pecuniaria, potendosi ravvisare profili di colpa nella causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 19 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2008