Sentenza 15 novembre 2016
Massime • 1
In tema di rinnovazione dell'istruttoria, l'obbligo del giudice di appello di procedere in tal senso e di escutere nuovamente i dichiaranti, qualora valuti diversamente la loro attendibilità rispetto a quanto ritenuto in primo grado - ai sensi dell'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU con sentenza 5 luglio 2011, Dan c/Moldavia - trova applicazione solo nel caso in cui il giudice di appello intenda riformare in peius una sentenza di assoluzione, ma non anche nel caso opposto, in cui da un giudizio di condanna in primo grado si pervenga ad un esito assolutorio in appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/11/2016, n. 2499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2499 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2016 |
Testo completo
02499-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 15/11/2016 Composta da: Sent. n. sez. 2852/2016 GERARDO SABEONE Presidente - REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N.7212/2016 FRANCESCA MORELLI - ROSSELLA CATENA PAOLO MICHELI ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UA PA nato il [...] a [...] nei confronti di: ZZ AR nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 26/10/2015 del TRIBUNALE di COSENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/11/2016, la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI Udito il Procuratore Generale in persona del AR DI NARDO che ha concluso per •fetto dil ricorsгдено Udit i difensor Avv. Lesare Badolat pour le parti cinle chlciec l'accopments the nices edeporti R note piss. com lu RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Cosenza ha riformato la sentenza del Giudice di Pace di Rogliano, che aveva condannato VI AR alla pena di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile, in quanto responsabile di minaccia in danno di RA QU, assolvendo, invece, l'imputato per insussistenza del fatto.
2. Propone tempestivo ricorso il difensore e procuratore speciale della parte civile deducendo vizi motivazionali e travisamento della prova, con particolare riferimento alla violazione dei principi contenuti nell'art.6 CEDU come interpretati nella sentenza Dan c.Moldavia. Si censura, quindi, l'operato del giudice di appello che avrebbe diversamente valutato la deposizione della parte offesa, ritenendola inattendibile, senza procedere ad una nuova audizione della parte lesa e dei testimoni CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In tema di necessità della rinnovazione dell'istruttoria qualora il giudice d'appello intenda riformare la pronuncia di primo grado, qualora da un giudizio di condanna si pervenga ad un epilogo assolutorio, si è recentemente espressa la Quinta Sezione con la sentenza n. 29827 del 13/03/2015 Rv. 265139, affermando il seguente principio: "In tema di rinnovazione dell'istruttoria, l'obbligo del giudice di appello di rinnovare l'istruttoria e di escutere nuovamente i dichiaranti, qualora valuti diversamente la loro attendibilità rispetto a quanto ritenuto in primo grado - ai sensi dell'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU con sentenza 5 luglio 2011, Dan c/Moldavia trova applicazione solo nel caso in cui il giudice di appello intenda riformare in peius una sentenza di assoluzione, ma non anche quando la nuova assunzione della prova dichiarativa sia sollecitata dall'accusa, al fine di ottenere il ribaltamento della decisione assolutoria.
1.1. Si tratta di un argomento affrontato anche nella sentenza delle Sezioni Unite n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486 che, alle pagine 11 e 12 della motivazione, sottolinea il carattere residuale dell'istituto della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ( S.U. n. 2780 del 24.1.96, Panigoni) ed evidenzia come l'art.603 c.p.p. non prenda in considerazione l'ipotesi in cui il giudice d'appello interpreti le risultanze di prova in termini antitetici alle conclusioni assunte in primo grado. A questo punto, il ribaltamento in senso assolutorio del giudizio di condanna operato dal giudice d'appello senza procedere a rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è perfettamente in linea con la presunzione d'innocenza, presidiata dai criteri di cui all'art.533 c.p.p. Diversamente per l'ipotesi inversa " in cui dovere di motivazione rafforzata da parte del giudice dell'impugnazione in caso di dissenso rispetto alla decisione di primo grado, canone al di là di ogni ragionevole dubbio- dovere di rinnovazione - dell'istruzione dibattimentale e limiti alla reformatio in pejus, si saldano nel medesimo asse cognitivo e decisionale".
1.2. Va quindi esclusa, per i motivi esposti, la violazione dell'art.6 CEDU denunziata dal ricorrente 2. Il provvedimento impugnato, in cui si analizzano in termini approfonditi tutti gli argomenti esposti dal primo giudice offrendone una piena confutazione, risponde ai criteri enunciati, da ultimo, da Sez. 6, n. 46742 del 08/10/2013 Rv. 257332 "In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi la decisione di condanna di primo grado, nella specie pervenendo a una sentenza di assoluzione, non può limitarsi a prospettare notazioni critiche di dissenso alla pronuncia impugnata, dovendo piuttosto esaminare, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni assunte" (negli stessi termini Sez.6 n.1253 del 28.11.13 Rv. 258005; Sez.2 n.50643 del 18.11.14 Rv.261327).
3. Il ricorso è, invece, inammissibile per la parte in cui pretende di valutare o rivalutare gli elementi probatori al fine di trarre conclusioni in contrasto con quella del giudice di merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, rimessa al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Alla Corte di Cassazione è preclusa la rilettura di altri elementi di fatto rispetto a quelli posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti medesimi ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale o capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito. 2 4. ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento privata che lo ha proposto deve essere condannata procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento Così deciso il 15 novembre 2016 Il Consigliere estensore Francesca CANCILLERIA add 18 GEN 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO ащих 3 che rigetta il ricorso, la parte al pagamento delle spese del delle spese processuali. Il Presidente Gerardo Sabeone