Cass. pen., sez. II, sentenza 15/10/2020, n. 5241
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Sentenza 15 ottobre 2020

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La circostanza aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, ha natura oggettiva ed è estensibile ai concorrenti nel reato sulla base degli ordinari criteri di valutazione previsti dall'art. 59, comma secondo, cod. pen., ovvero se conosciuta, ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa.

Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 131-ter del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385 (testo unico bancario) non è necessario che l'agente presti il servizio di pagamento in modo continuativo, organizzato e professionale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la condanna dell'imputato che, privo dell'autorizzazione di cui all'art. 114-novies, decreto cit. aveva effettuato tre operazioni di "hawala" - sistema di raccolta, consegna, compensazione e trasferimento di denaro nell'interesse di terzi - in violazione della riserva di cui all'art. 114-sexies del medesimo decreto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 15/10/2020, n. 5241
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5241
    Data del deposito : 15 ottobre 2020

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