Sentenza 15 ottobre 2020
Massime • 2
La circostanza aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, ha natura oggettiva ed è estensibile ai concorrenti nel reato sulla base degli ordinari criteri di valutazione previsti dall'art. 59, comma secondo, cod. pen., ovvero se conosciuta, ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa.
Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 131-ter del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385 (testo unico bancario) non è necessario che l'agente presti il servizio di pagamento in modo continuativo, organizzato e professionale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la condanna dell'imputato che, privo dell'autorizzazione di cui all'art. 114-novies, decreto cit. aveva effettuato tre operazioni di "hawala" - sistema di raccolta, consegna, compensazione e trasferimento di denaro nell'interesse di terzi - in violazione della riserva di cui all'art. 114-sexies del medesimo decreto).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/10/2020, n. 5241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5241 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2020 |
Testo completo
05241-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 15.10.2020 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N. SEZ. 2034 Presidente Dott. Mirella CERVADORO REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere Dott. Piero MESSINI D'AGOSTINI N. 36885/2019 Consigliere Dott. Lucia AIELLI Dott. Giovanni ARIOLLI Consigliere Dott. Marco Maria MONACO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: EL AZ IM nato il [...] in [...] nato il [...] in [...] nato il [...] in [...] nato il [...] in [...] nato il [...] in [...] nato il [...] in [...] nato il [...] in [...] avverso la sentenza del 28/05/2019 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia CARDIA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di IB ET AG ME ed il rigetto degli altri ricorsi;
1 uditi i difensori avv. Daniele SUSSMAN DETTO STEINBERG per EL AZ IM, EL AZ IB ed EL GH ED WA LA;
avv. Valerio Vianello ACCORRETTI, in sostituzione dell'avv. Emilio BERETTA, per KE OU;
avv. Aldo EGIDI per ZK AA;
avv. Maria STRADA per IB ET AG ME, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 28/5/2019 la Corte di appello di Milano confermava la sentenza di condanna emessa dal G.i.p. del Tribunale di Milano, ad esito del giudizio abbreviato, nei confronti di EL AZ IM, EL AZ IB, EL GH ED WA LA, KE OU, ZK AA, IB ET AG ME e HA RA, rideterminando però le pene in aumento, per tutti gli imputati tranne KE, a seguito dell'accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, con il quale era stata chiesta la riqualificazione di determinati fatti nei delitti di riciclaggio aggravati dalla transnazionalità, come originariamente contestato, in luogo delle contravvenzioni di acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 cod. pen.), ravvisate invece dal primo giudice. Secondo la ipotesi accusatoria, tutti gli imputati, fatta eccezione per KE, si erano associati tra loro (e con altri soggetti stranieri non identificati), organizzandosi in due gruppi autonomi che interagivano, per commettere, in forma transnazionale, una serie indeterminata di delitti di riciclaggio di denaro provento di attività illecite, e per esercitare senza la prevista autorizzazione l'attività di prestazione di servizi di pagamento attraverso il trasferimento di denaro fra diversi Stati con il sistema cosiddetto hawala. La hawala è caratterizzata dalla presenza di due agenti (broker), situato l'uno nel luogo di partenza del denaro e l'altro nel luogo di ricezione, ai quali si rivolgono rispettivamente il cliente che vuole trasferire il denaro e il beneficiario. La somma, decurtata delle commissioni per il servizio, viene resa disponibile su indicazione del gestore del sistema (hawaladar). I trasferimenti di denaro avvengono all'interno del sistema per compensare un eccesso o una carenza di liquidità dei broker hawala ovvero per compensazioni reciproche fra i diversi gestori. Ad esito del giudizio di appello gli imputati sono stati condannati alle pene e per i reati di seguito indicati (oltre a quello associativo, contestato al capo 1 a tutti gli imputati tranne che a KE): 2 EL AZ IM alla pena di cinque anni, sette mesi e dieci giorni di reclusione e 12.333 euro di multa per i reati previsti dall'art. 712 cod. pen. (capo 23), dagli artt. 131 ter del decreto legislativo n. 385 del 1993 e 4 legge n. 146 del 2006 (capo 25) nonché dagli artt. 81 cpv., 110, 648 bis cod. pen. e 4 legge n. 146 del 2006 (capi 3, 21, 22, 24); EL AZ IB alla pena di quattro anni e dieci mesi di reclusione e 10.800 euro di multa per i reati previsti dagli artt. 131 ter del decreto legislativo n. 385 del 1993 e 4 legge n. 146 del 2006 (capo 25) nonché dagli artt. 81 cpv., 110, 648 bis cod. pen. e 4 legge n. 146 del 2006 (capi 8 e 19); EL GH ED WA LA alla pena di quattro anni e dieci mesi di reclusione e 10.800 euro di multa per i reati previsti dagli artt. 131 ter del decreto legislativo n. 385 del 1993 e 4 legge n. 146 del 2006 (capo 25) nonché dagli artt. 81 cpv., 110, 648 bis cod. pen. e 4 legge n. 146 del 2006 (capi 8 e 22); KE OU (unico imputato per il quale la sentenza di primo grado è stata integralmente confermata) alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione e 6.000 euro di multa per i reati previsti dall'art. 712 cod. pen. (capi 26, 27, 28) e dagli artt. 131 ter del decreto legislativo n. 385 del 1993 e 4 legge n. 146 del 2006 (capo 30); ZK AA alla pena di cinque anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione e 12.866 euro di multa per i reati previsti dagli artt. 81 cpv., 110, 648 bis cod. pen. e 4 legge n. 146 del 2006 (capi 6, 10, 11, 15, 18) nonché dagli artt. 131 ter del decreto legislativo n. 385 del 1993 e 4 legge n. 146 del 2006 (capo 25); IB ET AG ME alla pena di sei anni e dieci mesi di reclusione e 14.800 euro di multa per i reati previsti dagli artt. 131 ter del decreto legislativo n. 385 del 1993 e 4 legge n. 146 del 2006 (capo 25) nonché dagli artt. 81 cpv., 110, 648 bis cod. pen. e 4 legge n. 146 del 2006 (capi 2, 3, 4, 5, 6, 9, 19 e 24); HA RA alla pena di sei anni, undici mesi e dieci giorni di reclusione e 15.000 euro di multa per i reati previsti dall'art. 712 cod. pen. (capo 7), dagli artt. 131 ter del decreto legislativo n. 385 del 1993 e 4 legge n. 146 del 2006 (capo 25) nonché dagli artt. 81 cpv., 110, 648 bis cod. pen. e 4 legge n. 146 del 2006 (capi 2, 4, 5, 6, 9, 16, 19 e 21).
2. Hanno proposto ricorso EL AZ IM, EL AZ IB, EL GH ED WA LA, KE OU, ZK AA, IB ET AG ME e HA RA, a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l'annullamento della sentenza. 3 б 3. Con un unico atto, presentato dall'avv. Daniele SUSSMAN nell'interesse di EL AZ IM, EL AZ IB ed EL GH ED WA LA, vengono dedotti sette motivi di ricorso.
3.1. Quanto al reato di cui al capo 8), "relativo a tutti i ricorrenti", in primo luogo la Corte di appello ha utilizzato un'argomentazione illogica per escludere che il denaro trasportato appartenesse ai tre imputati ed affermare che si trattava di una operazione di hawala, nonostante l'episodio in questione apparisse del tutto atipico rispetto allo schema praticato in ogni altra movimentazione pecuniaria ritenuta illecita. In secondo luogo, la motivazione si pone in contrasto con la telefonata n. 1664 (in cui non si rinviene alcun passaggio indicativo di una finalità ambigua del viaggio dei tre imputati) e con il restante materiale probatorio, alla luce del quale è infondato il giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni di AH AD, espresso dalla Corte territoriale.
3.2. In ordine alla condanna per il reato sub 22), contestato a EL AZ IM e a EL GH ED, la motivazione è insufficiente e contraddittoria con le dettagliate e coerenti dichiarazioni rese da El AB AH, testimone diretto della vicenda, che aveva il possesso del denaro al momento del controllo.
3.3. La motivazione inerente al delitto sub 19), per il quale è stato condannato EL AZ IB, è insufficiente ed illogica, laddove ha riconosciuto la sussistenza del dolo in capo al ricorrente, limitatosi ad agire in nome e per conto del fratello SO, come pure riconosciuto dal primo giudice: l'imputato sostituiva il fratello in negozio quando questi non era presente e nulla aveva a che spartire con il "mondo hawala", svolgendo anche l'attività di operaio specializzato.
3.4. Quanto alla riqualificazione dei fatti di cui ai capi 3), 8), 19), 21), 22) e 24) dalla fattispecie prevista dall'art. 712 cod. pen. a quella di riciclaggio, la sentenza impugnata viene in primo luogo censurata in ordine alla ritenuta ammissibilità dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, nonostante lo stesso fosse una riproposizione delle deduzioni svolte nella memoria depositata al G.i.p., le cui ampie argomentazioni sono state ignorate nella impugnazione. La riqualificazione operata dalla Corte di appello viene contestata anche nel merito, per violazione di legge, avendo essa ignorato il principio costituzionale della responsabilità personale: i tre ricorrenti sono stati condannati per i delitti di riciclaggio solo perché esercitavano la medesima attività di hawaladar, nonostante non avessero mai "maneggiato" denaro provento di reati in materia di stupefacenti. 4 کا I concorrenti erano prudenti nello svolgimento della loro attività non già perché il denaro fosse di provenienza delittuosa, bensì perché esercitavano pur sempre un'attività di trasferimento di denaro contante al di fuori dei canali bancari ufficiali, correndo il rischio di incorrere in multe o sequestri.
3.5. Vi è violazione della legge penale laddove si è confermata l'esistenza di un'associazione per delinquere, in assenza dei presupposti previsti dall'art. 416 cod. pen., con motivazioni illogiche ed insufficienti, anche in ordine alla ritenuta partecipazione cosciente e volontaria dei tre ricorrenti al sodalizio. La Corte di appello avrebbe dovuto prendere atto che quelli accertati sono realisticamente "una serie di episodi illeciti che, per le loro caratteristiche fattuali, non possono affatto ritenersi reati-scopo del costituto che si intendeva dimostrare, quanto piuttosto espressione di accordi concorsuali rinnovati di volta in volta e destinati alla realizzazione di introiti frutto di 'canali' di movimentazione di denaro di esclusivo patrimonio dei singoli hawaladar". L'affermazione sulla esistenza di due sottogruppi e sulla fungibilità dei ruoli risulta apodittica. In ogni caso, anche se si ritenesse sussistente la contestata associazione per delinquere, i tre ricorrenti dovrebbero essere assolti, in mancanza della prova circa la consapevolezza in capo agli stessi della esistenza del sodalizio e della volontà di apportarvi un contributo causalmente rilevante. Nel corso dell'interrogatorio reso al Pubblico Ministero, EL AZ IM ha spiegato in modo convincente e logico le ragioni per le quali egli era convinto, praticando la hawala, di operare all'interno di un sistema alimentato con denaro lecito;
per contro, la motivazione della sentenza impugnata appare lacunosa ed illogica perché pretende di dimostrare il reato associativo dalla mera sussistenza dei reati-fine. EL AZ IB, fratello minore di SO, si limitava a sostituire quest'ultimo nei suoi periodi di assenza, seguendo le istruzioni ricevute;
incensurato, egli lavorava come operaio e la sua comparsa nel panorama investigativo è limitata ai primi mesi del 2016, quando si verificarono i fatti contestati ai capi 8) e 19), circostanza questa del tutto incompatibile con la presunta adesione dell'imputato al sodalizio, che operò quantomeno sino al novembre del 2017. Anche EL GH ED era soggetto incensurato;
come emerso nel corso di oltre due anni di indagine, egli era un semplice tecnico informatico, dipendente di EL AZ IM, presso il negozio "Al Khoua", da questi gestito. L'imputato risulta anch'egli coinvolto in due sole operazioni, risalenti al gennaio 2016 e febbraio 2017, contestate ai capi 8) e 22), che in realtà nulla condividono con lo schema tipico della hawala. In ogni caso EL GH non ha preso parte ad alcuno degli altri episodi ritenuti illeciti e non ha avuto contatti con gli altri soggetti considerati partecipi dell'associazione per delinquere.
3.6. L'aggravante della transnazionalità è stata riconosciuta, in violazione della legge penale ed in contrasto con il principio affermato dalle Sezioni unite nella sentenza AD, essendovi "piena sovrapponibilità fra il gruppo criminale organizzato transnazionale la cui esistenza consente il funzionamento della hawala ed il reato associativo".
3.7. La sentenza viene censurata, per violazione della legge penale e vizio motivazionale, anche quanto al trattamento sanzionatorio inflitto ai tre ricorrenti, condannati a pene esemplari, sproporzionate rispetto alla gravità dei fatti. La Corte di appello ha obliterato il comportamento degli imputati precedente e successivo ai fatti, la positiva condotta processuale e le loro condizioni sociali, motivando in modo apparente, apodittico e contraddittorio anche in ordine alla entità degli aumenti di pena per i reati in continuazione, riqualificati in riciclaggio.
4. Il ricorso dell'avv. Emilio BERETTA, nell'interesse di KE OU, articolato in quattro motivi.
4.1. Vizio motivazionale e violazione della legge penale in relazione alla ritenuta configurabilità, nelle condotte contestate al capo 30) dell'imputazione, del reato previsto dall'art. 131 ter del decreto legislativo n. 385 del 1993 (testo unico bancario), con riferimento agli artt. 114 sexies e 114 novies dello stesso decreto. Considerata la formulazione del capo d'imputazione, un primo insuperabile vizio di logicità intrinseca della motivazione dei giudici di merito è ravvisabile nella circostanza che le somme di denaro trasferite da KE ad Al UR SA risulterebbero, allo stesso tempo, di provenienza locale (da connazionali siriani in Italia) e di provenienza estera (da finanziatori all'estero come BU NA). Inoltre, anche il giudice di primo grado, sulla scorta di evidenze difensive ed anche investigative, aveva affermato che, secondo gli stessi inquirenti, le somme consegnate potevano essere state utilizzate per l'acquisto di camion e non già, dunque, per essere destinate in Siria. Lo stesso giudice, tuttavia, aveva trascurato le differenze fra le condotte di KE e quelle degli altri imputati: soltanto al primo è stato contestato il reato bancario di cui al capo 30), nel quale non si fa riferimento ad alcuna delle modalità di condotta indicate nel capo 25), ascritto a diversi soggetti. A fronte di motivi di appello con i quali si censurava detta omissione, unitamente ad una erronea valutazione delle risultanze processuali, la Corte کا territoriale, confermando l'affermazione di responsabilità del ricorrente, ha ritenuto sussistente un errore materiale nel capo d'imputazione, ponendosi in contraddizione con la motivazione del G.i.p. e operando in realtà sostanziali ed inammissibili modifiche rispetto alle accuse originarie, con la condanna per un nuovo e distinto fatto, mai contestato: KE, ritenuto operatore hawala, avrebbe ricevuto e trasferito quale "pagamento", a soggetti imprecisati e in tempo e luogo non indicati, somme ulteriori e diverse da quelle oggetto di originaria contestazione al capo 30) nonché ai capi 26)-29), che invece nella formulazione dei capi d'accusa erano le medesime. La sentenza impugnata, così motivando, è incorsa essa stessa in una contraddizione interna, avendo desunto la sussistenza del reato bancario dal ritenuto inserimento di KE in una supposta rete hawala e nel contempo giustificato la sua partecipazione al sistema hawala dalla disponibilità di somme di denaro. Lo stesso vizio è ravvisabile laddove la sentenza ritiene dimostrata l'altra condotta, consistita nella consegna ad Al Zuhouri delle somme di cui ai capi 26), 27) e 28), la cui provenienza non è stata neppure indicata, senza dare rilievo alla ricostruzione dei rapporti e delle transazioni, la cui liceità non è stata esclusa neppure dalla Corte di appello, che ha poi ignorato come, durante il lungo periodo considerato dagli investigatori, le consegne di denaro da parte di KE fossero state solo tre: difettano, pertanto, anche gli elementi della continuità e della organizzazione, necessari affinché sia integrato il delitto previsto dall'art. 131 ter del testo unico bancario.
4.2. Erronea applicazione della legge penale, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 della legge n. 146 del 2006, poi trasfusa nell'art. 61 bis cod. pen., la sussistenza della quale è stata dalla Corte apoditticamente ritenuta, obliterando le censure difensive alla sentenza di primo grado, inerenti alla omessa valutazione della specifica condotta contestata a KE, diversa da quelle ascritte agli altri imputati: il ricorrente non ha mai avuto a che fare con i gruppi organizzati richiamati dal primo giudice, tant'è che, unico fra tutti, non è stato accusato del reato associativo. La motivazione della sentenza impugnata è silente anche in ordine all'aumento di pena applicato (il massimo edittale), pure censurata con l'appello. I giudici di merito non hanno neppure indicato quale sarebbe il gruppo criminale organizzato del quale KE avrebbe fatto parte, distinto da quello cui è riferibile il reato;
quali relazioni avrebbero avuto i soggetti facenti parte di detto gruppo;
in cosa sarebbe consistita la stabile organizzazione;
quale apporto illecito avrebbe consapevolmente fornito il ricorrente. 7 کا 4.3. Erronea applicazione della legge penale, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla configurabilità del reato di cui all'art. 712 cod. pen. (capi 26, 27, 28), come riqualificate dal primo giudice, con statuizione confermata dalla Corte di appello. In primo luogo, detta contravvenzione non può trovare applicazione qualora oggetto della condotta contestata non sia un bene materiale bensì il denaro stesso. Inoltre, dalle risultanze processuali è emerso che la provenienza del denaro trasferito da KE era lecita, essendo egli inserito in un contesto commerciale di compravendita di camion e di motori usati, astrattamente riconosciuto verosimile anche dai giudici di merito. Il Tribunale avrebbe dovuto assolvere l'imputato per le condotte ascrittegli ai capi 26), 27) e 28), così come ha fatto per quella di riciclaggio (non riqualificata nella fattispecie contravvenzionale) di cui al capo 29), risultando ingiustificata una condanna in presenza anche solo di un dubbio circa la possibile provenienza lecita delle somme. La Corte di appello, poi, evocando le modalità di consegna delle somme, ha utilizzato alcuni elementi come indicatori della possibile provenienza illecita del denaro, i quali avrebbero dovuto ingenerare un sospetto, che in realtà sono sovrapponibili con la condotta contestata al capo 30): in tal modo si è erroneamente operata una equazione fra il trasferimento di somme con il metodo hawala e la provenienza illecita delle stesse.
4.4. Erronea applicazione della legge penale e assenza di motivazione in relazione alla esclusione dell'applicabilità dell'art. 162 bis cod. pen. per le condotte rientranti nella fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen., nonostante la formale richiesta avanzata alla Corte territoriale. Sul punto la motivazione della sentenza è apparente, facendo un riferimento del tutto generico alla gravità dei fatti e all'abitualità delle condotte.
5. Nell'interesse di ZK AA l'avv. Aldo EGIDI ha presentato due distinti ricorsi.
5.1. Con il primo ricorso il difensore censura la sentenza in ordine alla confisca del denaro a carico di ZK AA, ai sensi dell'art. 648 quater cod. pen., ordinata in quanto proveniente da "attività delittuosa non meglio identificata" ovvero da traffico di sostanze stupefacenti, in assenza di idonea prova. Nel caso di specie sono applicabili gli artt. 3, comma 1, 6, comma 2, e 9 del decreto legislativo n. 195 del 2008, in materia valutaria. 8 کا 5.2. Con il secondo ricorso vengono denunciate l'erronea applicazione della legge penale per l'omesso riconoscimento dell'attenuante ex art. 114 cod. pen., considerato che il giovane imputato agì in condizioni di assoluta subalternità rispetto al padre AL, nonché la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla determinazione della pena base, in misura evidentemente sproporzionata, e alla entità degli aumenti applicati a titolo di continuazione, superiori a quelli stabiliti nella sentenza di patteggiamento emessa nei confronti del padre.
6. Il ricorso dell'avv. Maria STRADA per IB ET AG ME è articolato in tre motivi.
6.1. Mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato associativo: la Corte di appello si è limitata a richiamare le argomentazioni del primo giudice, senza esaminare le censure proposte nell'atto di appello.
6.2. Mancanza di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 4 della legge n. 146 del 2006. 6.3. Violazione della legge penale in relazione alla riqualificazione giuridica dei fatti contestati ai capi 2), 3), 4), 6), 9), 19) e 24), ritenuti dalla Corte di appello riciclaggio, operata senza considerare il ruolo occasionale del ricorrente nonché la provenienza del denaro da attività lavorativa lecita;
in ogni caso non vi è la prova della conoscenza in capo all'imputato della eventuale provenienza illecita delle somme contestate.
7. Con il ricorso dell'avv. Basilio FOTI, presentato nell'interesse di HA RA, vengono dedotti due motivi.
7.1. Erronea applicazione della legge penale in ordine alla riqualificazione giuridica dei fatti contestati ai capi 2), 4), 5), 6), 9), 16) e 21), che la sentenza impugnata ha considerato riciclaggio, valorizzando gli stessi elementi che afferiscono alle modalità anomale proprie della natura della hawala, di per sé costituenti illecito, ma che nulla dicono in ordine alla provenienza del denaro, ragionevolmente illegale, ma non necessariamente delittuosa.
7.2. Manifesta illogicità della motivazione in merito alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 4 della legge n. 146 del 2006, applicata quanto al reato previsto dall'art. 131 ter del decreto legislativo n. 385 del 1993, contestato al capo 25), considerata la piena sovrapponibilità tra il gruppo criminale transnazionale, la cui esistenza consentiva il funzionamento della hawala, ed il reato associativo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell'interesse di KE OU va rigettato in quanto i motivi sono infondati, mentre la sentenza va annullata, in relazione alla posizione di tutti gli altri ricorrenti, limitatamente al profilo della definizione giuridica dei fatti di cui ai capi 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9), 16), 19), 21), 22) e 24), che vanno riqualificati come reati ex art. 712 cod. pen., come già statuito dal primo giudice.
2. In relazione ad alcuni dei motivi proposti dai ricorrenti, è opportuno ricordare-come premessa generale - che essi risultano inammissibili laddove abbiano di fatto sollecitato un sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello, proponendo una rilettura delle prove poste a fondamento della decisione impugnata. Infatti, secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova>> (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione;
Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 23338 del 07/07/2020, Saccenti, non mass.). Il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione, cosicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione della decisione e non già della valutazione probatoria sottesa, che è riservata al giudice di merito e quindi estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione. In particolare, considerato che il contenuto delle conversazioni intercettate è stato ritenuto dal G.i.p. e dalla Corte di appello una prova fondamentale a carico degli imputati, va ribadito che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione dei giudici di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 10 کا 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, Ambroggio, Rv. 265747; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260842; da ultimo v. Sez. 2, n. 21931 del 03/07/2020, Speranza, non mass.).
3. Ricorsi EL AZ IM, EL AZ IB ed EL GH ED WA LA. L'unico motivo fondato è quello relativo alla qualificazione giuridica dei fatti di cui ai capi 3), 8), 19), 21), 22) e 24). I principi dianzi richiamati (sub 2.) sono pertinenti in ordine ai primi tre motivi proposti, con i quali la difesa ha contestato in radice che quelle descritte nei capi d'imputazione sub 8), 19) e 22) fossero operazioni di hawala, come tali illecite. Detti motivi si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti nell'atto di appello, disattesi dalla Corte territoriale con corrette e adeguate argomentazioni, tutt'altro che mancanti, illogiche o contraddittorie. Premesso che la presunta "insufficienza" della motivazione non sarebbe comunque un vizio rilevante, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., occorre evidenziare che la contraddittorietà della stessa, contestata dai ricorrenti, in realtà come risulta chiaramente dalle deduzioni difensive è evocata quale preteso contrasto con le risultanze probatorie, delle quali nell'impugnazione viene data una interpretazione dissonante rispetto a quella dei giudici di merito, conforme sul punto.
3.1. Per il reato di cui al capo 8) - diversamente da quanto dedotto dalla difesa sono stati condannati solo EL AZ IB ed EL GH ED, mentre EL AZ IM è stato assolto dal G.i.p., tant'è che i motivi del suo appello non avevano riguardato detto delitto. Con motivazione per nulla illogica, la Corte territoriale ha qualificato come operazione di hawala quella attuata da EL AZ IB ed EL GH ED con il trasporto per via aerea di una ingente quantità di denaro, ben occultato, diretto in Egitto, sequestrato all'aeroporto di Fiumicino. Nella sentenza impugnata, infatti, è stato evidenziato che in nessuna delle conversazioni intercettate fu mai affermato che il denaro fosse di proprietà degli imputati e destinato ai loro familiari;
che nel corso di una telefonata EL GH ED fece riferimento ad una operazione di hawala proprio mentre discuteva con EL AZ IB sulle modalità di occultamento del denaro, in euro e in dollari, custodito presso un negozio di Milano utilizzato per dette operazioni;
che la grande cautela utilizzata e la forte preoccupazione manifestata 11 da EL AZ IB erano comprensibili proprio alla luce della natura del trasferimento;
che peraltro i due imputati, EL AZ IM e AH AD (interessato anch'egli alla operazione in questione) hanno reso dichiarazioni inattendibili e fra di loro contraddittorie in ordine alla proprietà delle somme rinvenute nella disponibilità di WA e AY AD (moglie di AH), cui erano state consegnate per il trasporto in Egitto.
3.2. Anche in ordine al fatto contestato al capo 22), la difesa ha proposto una diversa lettura delle prove, sostenendo che la motivazione della sentenza è "insufficiente" e "contraddittoria con le dichiarazioni di AH El AB". La Corte di appello, invero, ha ricordato le dichiarazioni fra di loro contrastanti rese dai due imputati in ordine alla proprietà della somma (31.050 euro) sequestrata all'aeroporto di Malpensa, detenuta da AH El AB, fratello di EL GH ED, e da suoi tre connazionali. Nel contempo, nella sentenza sono stati indicati altri elementi, desunti dal contenuto delle intercettazioni, indicativi della reale natura delle operazioni, quali il timore espresso da EL AZ IM di perdere un cliente importante, nel caso il trasporto del denaro non fosse stato effettuato, ed il riferimento alla reiterazione ed abitualità delle consegne. La difesa non si è confrontata con dette argomentazioni ed ha proposto una lettura di altra conversazione, intercorsa fra EL AZ IM e AH El AB (laddove il primo diceva all'altro: "quando si tratta di lavoro devi solo ascoltare"), alternativa a quella, tutt'altro che illogica (e quindi non sindacabile), offerta dai giudici di merito.
3.3. Posto che pacificamente il trasferimento di denaro contestato al capo 22) costituì una operazione di hawala, alla quale partecipò materialmente EL AZ IB, che consegnò la somma di 100.000 euro a AH TT nel negozio di via Padova, in Milano, la Corte territoriale ha riconosciuto la sussistenza anche dell'elemento psicologico sulla base delle dichiarazioni dello stesso ricorrente, il quale, nell'interrogatorio del 9/1/2018, "ammetteva di essere a conoscenza dell'attività di hawala svolta dal fratello con l'Egitto e con la Libia, anche se dichiarava di averla ritenuta lecita e confermava di aver sostituito il fratello nella gestione del negozio e nell'attività di hawala nelle occasioni quattro o cinque - in cui aveva avuto necessità di assentarsi per tornare in Egitto" (pag. 25). La conclusione della Corte di appello è ineccepibile, considerato che la coscienza dell'antigiuridicità o dell'antisocialità della condotta non è una componente del dolo, per la sussistenza del quale è necessario soltanto che l'agente abbia la coscienza e volontà di commettere una determinata azione. 12 D'altra parte, essendo la conoscenza della legge penale presunta dall'art. 5 cod. pen., quando l'agente abbia posto in essere coscientemente e con volontà libera un fatto vietato dalla legge penale, il dolo deve essere ritenuto sussistente senza che sia necessaria la consapevolezza dell'agente di compiere un'azione illegittima o antisociale sia nel senso di consapevolezza della contrarietà alla legge penale sia nel senso di contrarietà ai fini della comunità organizzata.
3.4. Quanto al motivo inerente alla riqualificazione dei fatti di cui ai capi 3), 8), 19), 21), 22) e 24), dalla fattispecie prevista dall'art. 712 cod. pen. a quella di riciclaggio, risulta corretta la valutazione effettuata dalla Corte territoriale in ordine all'ammissibilità dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, che con l'impugnazione ha censurato la decisione del G.i.p., confrontandosi espressamente con la stessa, in diritto e in fatto, sia pure riproponendo in parte le argomentazioni disattese dal primo giudice. Detta valutazione emerge anche ad esito del confronto, sollecitato dalla difesa, fra la memoria conclusiva depositata nel primo grado di giudizio e l'atto di appello. Il motivo, però, è fondato nella parte in cui ha censurato detta riqualificazione giuridica;
di esso si tratterà oltre (sub 8.), in quanto comune a quelli proposti da tutti gli altri ricorrenti, ad eccezione di KE OU.
3.5. In tema di reato associativo, la Corte territoriale ha correttamente applicato i principi di diritto affermati dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il delitto di cui all'art. 416 cod. pen. si caratterizza per tre elementi fondamentali: a) un vincolo associativo, tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
b) una struttura organizzativa idonea a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira;
c) l'indeterminatezza del programma criminoso. Il discrimine tra partecipazione al reato associativo e concorso di persone nel reato continuato va individuato nella natura dell'accordo criminoso, che nel secondo caso si manifesta in via occasionale e temporanea, per quanto funzionale a realizzare la commissione di più reati determinati, commessi i quali le singole volontà non convergono più verso uno scopo unitario;
nella partecipazione al reato associativo, invece, l'accordo criminoso persegue il fine di realizzare un vasto programma di azioni antigiuridiche indeterminate da compiere nell'indistinto futuro e con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, ciascuno dei quali vuole, e tale è considerato dagli altri, essere associato per dare esecuzione al progetto condiviso (ex plurimis v. Sez. 2, n. 5746 del 18/12/2019, dep. 2020, Dall'Osso, non mass.; Sez. 5, n. 1964 del 07/12/2018, dep. 2019, Magnani, Rv. 274442; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, 13 dep. 2019, Papini, Rv. 274816; Sez. 6, n. 36131 del 13/05/2014, Torchia, Rv. 260292; Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 13/01/2014, Debbiche Helmi, Rv. 258009; Sez. 6, n. 19783 del 16/04/2013, De Caro, Rv. 255471). Inoltre, è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato-mezzo rispetto ai reati-fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso gli stessi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima, specie quando ricorrano elementi che dimostrino il tipo di criminalità, la struttura e le caratteristiche dei singoli reati, le modalità di esecuzione (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218376; Sez. 6, n. 13844 del 02/12/2016, dep. 2017, Aracu, Rv. 270370; Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670; Sez. 2, n. 2740 del 19/12/2012, Di Sarli, dep. 2013, Rv. 254233; Sez. 5, n. 21919 del 04/05/2010, Procopio, Rv. 247435). Anche da ultimo questa Corte ha ribadito che legittimamente il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati-fine, e dell'indeterminatezza del programma criminoso dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti detti reati a opera di soggetti stabilmente collegati (v. Sez. 2, n. 8125 del 18/12/2019, dep. 2020, Cocchia, nonché Sez. 2, n. 44854 del 25/09/2019, Bacci, non massimate). Proprio questo ultimo aspetto è stato correttamente valorizzato dalla Corte di appello, che con adeguata motivazione, tutt'altro che illogica e apodittica, fondata sulle risultanze delle intercettazioni e dell'attività investigativa, pienamente utilizzabili in ragione dell'accesso al rito abbreviato, ha evidenziato le modalità seriali con le quali operò il sodalizio criminoso. La sentenza impugnata (sub 8.2.), aderendo alle ampie argomentazioni del primo giudice, ha indicato i molteplici elementi dimostrativi della stabilità dell'accordo, della ripartizione di ruoli nonché dell'esistenza di un'organizzazione, grazie alle quali, nell'arco temporale di quasi un anno e mezzo, furono effettuati numerosissimi illeciti trasferimenti di denaro. Dalla ricostruzione dei giudici di merito risulta chiaro come per un verso le modalità dei delitti fossero analoghe, ma come per altro verso il programma criminoso fosse indeterminato, disponendo l'associazione anche di strutture logistiche nelle quali il denaro oggetto delle transazioni veniva depositato e prelevato. In proposito va ribadito che è sufficiente la «predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti» (Sez. 2, n. 20451 del 14 03/04/2013, Ciaramitaro, Rv. 256054), purché si presenti adeguata allo scopo illecito perseguito (Sez. 6, n. 15573 del 28/02/2017, Di Guardo, Rv. 269952). La Corte territoriale ha anche esaminato la posizione dei singoli imputati, compresa quella dei tre ricorrenti (pagg. 24-26). Quanto al ruolo svolto da EL AZ IM, la sentenza ha specificamente esposto le ragioni per le quali le dichiarazioni dallo stesso rese, sia pure parzialmente confessorie, fossero riduttive circa il ruolo svolto e la propria consapevolezza dell'attività criminosa del sodalizio, alla luce del tenore di numerose conversazioni intercettate. La Corte di appello non ha preteso di "dimostrare il reato associativo dalla mera sussistenza dei reati-fine", ma ha fatto corretta applicazione del principio, costante nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la partecipazione dell'imputato all'associazione, anche sotto il profilo dell'elemento psicologico del delitto ex art. 416 cod. pen., può ben essere desunta anche dalla commissione di singoli episodi criminosi, purché siffatte condotte, per le loro connotazioni, siano in grado di attestare, al di là di ogni ragionevole dubbio e secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico della persona, funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative e di crescita criminale, e le stesse siano espressione non occasionale della adesione al sodalizio criminoso e alle sue sorti, con l'immanente coscienza e volontà dell'autore di farne parte e di contribuire al suo illecito sviluppo (Sez. 2, n. 35141 del 13/06/2019, Bevilacqua, Rv. 276740; Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Cruzado, Rv. 276701; Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, dep. 2016 Policastri, Rv. 265890; Sez. 6, n. 50965 del 02/12/2014, D'Aloia, Rv. 261379; Sez. 6, n. 50334 del 02/10/2013, La Chimia, Rv. 257845; da ultimo v. Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Di Maggio, non mass). Detto principio è rilevante anche in relazione alla posizione di EL AZ IB ed EL GH ED WA LA, rispettivamente fratello e dipendente di EL AZ IM, con lo stesso conviventi. La difesa ha evidenziato che essi risultano coinvolti solo in due operazioni e che compaiono nel panorama investigativo per un periodo di tempo più limitato rispetto a quello durante il quale avrebbe operato il sodalizio. Dette circostanze, però, non sono incompatibili con la ritenuta cosciente partecipazione dei due ricorrenti all'associazione per delinquere, considerato che essa può arricchirsi di nuovi ingressi, mantenendo le iniziali finalità, e può anche nascere a seguito dell'adesione di altre persone ad un accordo finalizzato a commettere una pluralità di delitti, intervenuto inizialmente fra alcuni soggetti. Il vincolo associativo, poi, non deve presentare carattere di assoluta stabilità, essendo sufficiente che esso non sia programmaticamente circoscritto alla consumazione di uno o più delitti predeterminati, in quanto l'elemento 15 temporale insito nella nozione stessa di stabilità del vincolo associativo non va inteso come necessario protrarsi del legame criminale, occorrendo soltanto una partecipazione all'associazione pur se limitata ad un breve periodo (Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540; Sez. 5, n. 18756 del 08/10/2014, dep. 2015, Buondonno, Rv. 263698; Sez. 6, n. 10886 del 28/11/2013, dep. 2014, Grasso, Rv. 259493; Sez. 2, n. 19917 del 15/01/2013, Bevilacqua, Rv. 255914; da ultimo v. Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep. 2020, Fasciani, Rv. 278745, in motivazione). Non rileva, pertanto, neppure la circostanza che EL AZ IB svolgesse anche una lecita attività lavorativa: i giudici di merito hanno osservato come lo stesso, al pari di EL GH ED WA LA, portò a termine le illecite operazioni in autonomia, essendosi reso disponibile a sostituire il fratello in sua assenza, apportando il proprio contributo al "sistema hawala", attuato anche grazie alla disponibilità del negozio di Padova.
3.6. Manifestamente infondato è il motivo inerente alla riconosciuta sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, che secondo la difesa i giudici di merito avrebbero dovuto - - escludere, essendovi "piena sovrapponibilità fra il gruppo criminale organizzato transnazionale - la cui esistenza consente il funzionamento della hawala - ed il reato associativo". La sentenza AD (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Rv. 255035), citata dai ricorrenti, ha affermato il principio di diritto secondo il quale detta aggravante è applicabile al reato associativo, sempre che il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l'associazione stessa», ma ha poi svolto ampie argomentazioni sulla scorta delle quali la più recente e ormai consolidata giurisprudenza di legittimità afferma che la circostanza aggravante della transnazionalità può applicarsi ai reati-fine consumati dai sodali di un'associazione per delinquere anche in caso di immedesimazione tra tale associazione e il gruppo criminale organizzato transnazionale (Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Assisi Rv. 278166-07; Sez. 2, n. 16100 del 27/02/2019, Kamata, Rv. 276051, in motivazione;
Sez. 5, n. 7641 del 17/11/2016, dep. 2017, Merisio, Rv. 269371; Sez. 6, n. 47217 del 18/11/2015, Corti, Rv. 265354; Sez. 6, n. 53118 del 08/10/2014, Colorisi, Rv. 262296). La sentenza impugnata ha espressamente richiamato questo principio (pag. 39), obliterato dalla difesa.
3.7. Il motivo in ordine al trattamento sanzionatorio applicato ai tre imputati resta assorbito a seguito della riqualificazione dei fatti contestati ai capi 3), 8), 19), 21), 22) e 24). 16 کا 4. Ricorso KE OU. Il ricorso va rigettato perché proposto con motivi infondati.
4.1. Le argomentazioni della difesa, inerenti alla condanna per il reato previsto dall'art. 131 ter del testo unico bancario, contestato al capo 30), sono in parte condivisibili, laddove si afferma che la Corte di appello ha confermato la responsabilità del ricorrente per un fatto parzialmente diverso da quello contestato nel capo d'accusa, riducendo impropriamente la divergenza fra imputazione e risultanze processuali ad "un errore materiale". Ciononostante, non vi è stata violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, sancito dall'art. 521, comma 2, del codice di rito. Infatti, secondo il diritto vivente, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, così da pervenire ad una incertezza sull'oggetto della contestazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205617; Sez. 4, n. 4622 del 15/12/2017, dep. 2018, Gorini, Rv. 271948; Sez. 6, n. 35899 del 30/05/2017, Forini, Rv. 270546, in motivazione;
Sez. 4, n. 33878 del 03/05/2017, Vadacca, Rv. 271607; Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, Beretti, Rv. 269569; Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Addio, Rv. 265946; da ultimo v. Sez. 2, n. 14963 del 05/03/2020, Sadikllar, non mass.). Nel caso di specie, la precisazione contenuta nella sentenza impugnata (le somme di denaro inviate in Siria non erano le stesse che KE consegnava a Zuhouri Hassan, contestate nei capi 26, 27 e 28) non ha determinato una trasformazione radicale della fattispecie concreta né l'impossibilità per l'imputato, sottoposto anche ad interrogatorio, di difendersi dall'accusa di avere eseguito servizi di pagamento con il sistema hawala, trasferendo in Siria le somme ricevute. Le altre deduzioni e censure svolte dalla difesa nel motivo in esame propongono una diversa lettura delle risultanze probatorie, preclusa in questa sede, come si è in precedenza ricordato (sub 2.). Dall'ampia ricostruzione operata da entrambi i giudici di merito risulta che l'attività di hawala (sostanziatasi in complesse operazioni di raccolta, consegna, 17 compensazione e trasferimento di denaro nell'interesse di terzi, qualificabili come "servizi di pagamento" non autorizzati) non fu praticata dal ricorrente occasionalmente, non rilevando in proposito il fatto, evidenziato dalla difesa, che a KE siano state ascritte solo tre operazioni nel presente processo e che sarebbero difettate continuità e organizzazione nello svolgimento dell'attività. Ritiene il Collegio che, ai fini della integrazione del reato previsto dall'art. 131 ter del decreto legislativo n. 385 del 1993 (testo unico bancario), non siano richieste continuità, organizzazione e professionalità nella effettuazione dei servizi di pagamento, puniti dalla norma se prestati «in violazione della riserva prevista dall'art. 114-sexies» da chi non sia «autorizzato ai sensi dell'art. 114- novies». Il principio è stato più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di esercizio abusivo di attività finanziaria, reato previsto dall'art. 132 dello stesso decreto, la cui sussistenza non è di per sé preclusa dal compimento anche di una sola operazione: «integra il reato previsto dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 132 (esercizio abusivo dell'attività finanziaria), l'erogazione anche di un solo finanziamento in violazione dell'obbligo di iscrizione negli elenchi di cui agli artt. 106 e 133 dello stesso testo unico, non essendo richiesta una stabile organizzazione né una specifica professionalità [...] A differenza, infatti, del reato di cui all'art. 348 c.p., non è affatto richiesta dalla fattispecie incriminatrice una attività svolta in forma continua e professionale né è in alcun modo indispensabile l'approntamento e la disponibilità di una stabile struttura organizzativa≫ (così Sez. 2, n. 51744 del 13/12/2013, Torti, Rv. 258119; in senso conforme v. Sez. 5, n. 21927 del 17/04/2018, Gigantini, Rv. 273017, in motivazione;
Sez. 5, n. 8026 del 14/12/2016, Manzini, Rv. 269451; Sez. 5, n. 2404 del 16/09/2009, dep. 2010, Sganga, Rv. 245832; Sez. 2, n. 29500 del 10/06/2009, Rv. 244436, Russo). In conformità a detto orientamento, si è anche statuito che il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria ha natura di reato istantaneo e si consuma con la concessione e l'erogazione di ciascun finanziamento (Sez. 2, n. 46287 del 28/06/2016, Maltagliati, Rv. 268136).
4.2. In ordine alla sussistenza dell'aggravante della transnazionalità, non sussiste la denunciata violazione di legge (in ragione di quanto in precedenza evidenziato sub 3.6. esaminando i precedenti ricorsi) né la motivazione risulta illogica o contraddittoria, avendo osservato la sentenza impugnata (pag. 40), così come quella di primo grado (pag. 179), che nella commissione del reato risultava dimostrato l'apporto del contributo di un gruppo organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato. 18 Affinché sia integrata l'aggravante, è sufficiente che la commissione di un qualsiasi reato in ambito nazionale, purché punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia anche solo agevolata, in tutto od in parte, dall'apporto deterministico - quale esso sia di un gruppo criminale organizzato - transnazionale, la cui costituzione non deve necessariamente configurare un autonomo delitto associativo (in questo senso, di recente, Sez. 3, n. 17719 del 06/02/2019, Demontis, Rv. 275597). Risulta quindi priva di rilievo la deduzione difensiva secondo la quale KE OU, che pure non risponde del reato associativo, non avrebbe mai avuto a che fare con i gruppi criminali operanti all'estero. Il ricorrente, poi, non ha considerato che la circostanza aggravante della transnazionalità ha natura oggettiva ed è estensibile ai concorrenti nel reato in forza del disposto dell'art. 59, secondo comma, cod. pen., secondo il quale le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa о ritenute inesistenti per errore determinato da colpa (v. Sez. 6, n. 52321 del 13/10/2016, Beccaro Migliorati, Rv. 268522, in una fattispecie nella quale la Corte ha escluso l'aggravante della transnazionalità, ritenendo che per l'imputato, responsabile del delitto di corruzione, non fosse prevedibile che il denaro erogato ai pubblici ufficiali fosse successivamente "ripulito" all'estero tramite un gruppo criminale organizzato). In ordine alla quantificazione nel massimo dell'aumento per l'aggravante, l'appello era generico, essendosi limitato a dedurre che il primo giudice aveva applicato detto aumento "senza idonea motivazione", per una circostanza da ritenere erroneamente contestata e ritenuta. La Corte territoriale, in presenza di un motivo inammissibile per genericità, non era tenuta ad una specifica risposta. Va ribadito, comunque, che la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 23324 del 02/07/2020, Mazzaferro, non mass.; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825). 19 کا 4.3. Non è fondato neppure il motivo con il quale la difesa ha denunciato i medesimi vizi in ordine alla ritenuta configurabilità del reato di cui all'art. 712 cod. pen., per i fatti contestati ai capi 26), 27) e 28), come riqualificati dal primo giudice, con statuizione non impugnata dal Pubblico Ministero. In primo luogo, fra le «cose» che, «per la condizione di chi le offre», «si abbia motivo di sospettare che provengano da reato», ben può rientrare anche il denaro. -Inoltre, mentre sono fondate come si vedrà le argomentazioni svolte da altri ricorrenti in ordine al reato di riciclaggio, inerenti alla possibile riconducibilità delle modalità di ricezione e occultamento del denaro all'attività illecita di hawala, la deduzione difensiva svolta con il motivo in esame non può essere accolta per la ben diversa connotazione del reato contravvenzionale ex art. 712 cod. pen., evidenziata dalle Sezioni unite di questa Corte nella pronuncia che affermò che la ricettazione può essere sorretta anche da dolo eventuale (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246323). Con detta pronuncia le Sezioni unite statuirono anche che, ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dall'art. 712 cod. pen., non occorre che sia accertata la provenienza delle cose da reato, perché è richiesta solo la prova dell'acquisto o della ricezione, senza gli opportuni accertamenti, di cose rispetto alle quali l'agente abbia motivi di sospetto circa la loro provenienza (Rv. 266335): «se si conviene che la contravvenzione sussiste anche quando, in presenza di motivi di sospetto, la provenienza illecita della cosa non viene accertata e comunque che tale provenienza esula dalla fattispecie descritta dall'art. 712 c.p. è ragionevole concludere che essa non fa parte del relativo elemento soggettivo e che quindi non è sostenibile la tesi dell'assorbimento nell'incauto acquisto dei fatti di ricettazione sorretti da dolo eventuale. Sono i motivi di sospetto tipizzati, e non il sospetto, che caratterizzano l'incauto acquisto, e sotto questo aspetto può dirsi che la differenza dalla ricettazione è strutturale. È possibile che nell'agente venga ingenerato un sospetto, ma questo, quando ciò avviene, costituisce un fatto accidentale, che rimane estraneo alla struttura della contravvenzione». Anche più di recente questa Corte ha affermato che, ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 712, primo comma, cod. pen., non è necessario che l'acquirente abbia effettivamente nutrito dubbi sulla provenienza della cosa, dovendosi invece ritenere che il reato sussista ogni qualvolta l'acquisto avvenga in presenza di condizioni che obiettivamente avrebbero dovuto indurre al sospetto, indipendentemente dal fatto che questo vi sia stato o meno (Sez. 2, n. 51056 del 11/11/2016, Di Pace, Rv. 268945; Sez. 2, n. 43929 del 07/10/2015, Calvisi, Rv. 264912). 20 کا 4.4. Neppure la doglianza inerente all'oblazione è fondata. Con l'appello, infatti, il ricorrente, sia nell'illustrazione del motivo con il quale aveva contestato la riqualificazione sia in sede di conclusioni, si è limitato a chiedere, in via subordinata, l'ammissione all'oblazione, "ove ne ricorrano i presupposti". A fronte anche della genericità della richiesta, la motivazione della Corte non è apparente, avendo fatto riferimento alla gravità dei fatti e alla abitualità delle condotte (pag. 39); nel contempo, il ricorrente non ha neppure esposto per quali ragioni sussistevano i presupposti per l'ammissione all'oblazione né ha dedotto l'assenza di conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore, la cui permanenza integra condizione ostativa alla oblazione speciale di cui all'art. 162-bis cod. pen.
5. Ricorso ZK AA. La sentenza nei confronti di BAZKAA va annullata limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 6) come riciclaggio.
5.1. In relazione ai motivi proposti con il primo ricorso, "limitati al problema del denaro sequestrato e confiscato", va evidenziato che la confisca è stata disposta ex art. 648 quater cod. pen. nei confronti di BAZKAA, in quanto condannato per i reati di riciclaggio ascrittigli ai capi 6), 10), 11), 15) e 18). Il primo reato è stato commesso unitamente a IB ET AG ME e HA RA. Come si vedrà oltre (sub 8.), i motivi proposti dai due coimputati con i quali è stata censurata la qualificazione giuridica sono fondati, cosicché, in forza dell'effetto estensivo (art. 587, comma 1, cod. proc. pen.), la confisca disposta ai sensi della suddetta norma viene meno, in relazione al reato di cui al capo 6), con le conseguenze di cui si dirà (sub 9.). Resta definitiva, invece, la confisca obbligatoria delle somme, disposta dal G.i.p. ex art. 648 quater cod. pen. e confermata dalla Corte di appello, in relazione ai reati di riciclaggio di cui ai capi 10), 11), 15) e 18), contestati a BAZKAA in concorso con altri soggetti separatamente giudicati, in ordine ai quali egli non ha proposto motivo di ricorso in punto di responsabilità. Ne consegue che risulta privo di ogni pertinenza il richiamo della difesa peraltro svolto per la prima volta con il ricorso in esame, con motivo quindi inammissibile al disposto degli artt. 3, comma 1, 6, comma 2, e 9 del decreto legislativo n. 195 del 2008, essendo stato accertato il delitto di riciclaggio e non già l'illecito amministrativo di cui agli artt. 3 e 9 dello stesso decreto, inerente alle violazioni della normativa valutaria. La sentenza del G.i.p., inoltre, ha anche fatto corretta applicazione del principio solidaristico, che implica l'imputazione dell'intera azione e dell'effetto 21 کیا conseguente in capo a ciascun concorrente e pertanto, una volta perduta l'individualità storica del profitto illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, ma l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel quantum l'ammontare complessivo dello stesso, verifica questa demandata alla fase esecutiva;
è dunque irrilevante quale sia la quota di profitto eventualmente incamerata dall'imputato o anche solo se egli abbia effettivamente ricavato una parte dello stesso a seguito della consumazione in concorso con altri (Sez. 2, n. 16100 del 27/02/2019, Kamata, Rv. 276051; Sez. 6, n. 26621 del 10/04/2018, AH, Rv. 273256; Sez. 3, n. 56451 del 5/12/2017, dep. 2018, Maiorana, Rv. 273604).
5.2. Priva di pregio è la doglianza, proposta con il secondo ricorso, relativa alla mancata applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen., che secondo costante giurisprudenza è configurabile solo - quando l'apporto del concorrente abbia assunto un'importanza obiettivamente minima e marginale ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso (Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P., Rv. 274037; Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, dep. 2016, Barbato, Rv. 266461; Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna, Rv. 264455; Sez. 1, n. 26031 del 09/05/2013, Di Domenico, Rv. 256035; Sez. 2, n. 9743 del 22/11/2012, dep. 2013, Cannavacciuolo, Rv. 255356; da ultimo v. Sez. 2, n. 26963 del 11/09/2020, Fois, non mass). La subalternità di un concorrente ad un altro non implica di per sé che il suo contributo sia stato di minima importanza, circostanza esclusa dalla Corte per BAZKAA AA, in ragione del suo "ruolo essenziale di stretto collaboratore e uomo di fiducia del padre AL, operatore hawala di primo livello". Il motivo in ordine al trattamento sanzionatorio applicato all'imputato resta assorbito a seguito della riqualificazione del fatto contestato al capo 6), potendosi comunque ricordare che «non può essere considerato come indice di vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso che si prospetta come identico sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali» (così Sez. 3, n. 51002 del 25/05/2018, R., Rv. 274091; in senso conforme v. Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, La Penna, Rv. 264020, e Sez. 6, n. 21838 del 23/05/2012, Giovane, Rv. 252880). Avuto specifico riguardo al patteggiamento, i risultati finali di un procedimento condotto con le forme ex art. 444 cod. proc. pen. non possono condizionare l'esito del giudizio ordinario nei confronti del coimputato, perché i due procedimenti sono fisiologicamente autonomi e dunque idonei a pervenire a 22 کا risultati diversi ed individualizzati: il patteggiamento conduce ad una decisione che si fonda su valutazioni del tutto peculiari, che tengono anche conto del risparmio processuale conseguente alla scelta di una forma di definizione del processo alternativa al dibattimento.
6. Ricorso IB ET AG ME. La sentenza nei confronti del ricorrente va annullata solo in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti di cui ai capi 2), 3), 4), 6), 9), 19) e 24).
6.1. Il motivo inerente al reato associativo è privo di ogni pregio perché - diversamente da quanto dedotto nel ricorso la sentenza impugnata, dopo - avere riportato il motivo di appello (pag. 17), lo ha ampiamente esaminato, disattendendo le argomentazioni proposte, riguardanti sia l'esistenza del sodalizio in generale sia la specifica posizione di IB (pagg. 22-24). Il ricorrente non si è in alcun modo confrontato con la motivazione della Corte, sostenendo soltanto erroneamente che la stessa non aveva risposto alle deduzioni difensive. Il motivo, dunque, difetta di specificità estrinseca, vale a dire della esplicita correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841; Sez. 2, n. 5253 del 15/01/2019, C., Rv. 275522; Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018, Di Schiena, Rv. 271373-02; Sez. 5, n. 34504 del 25/5/2018, Cricca, Rv. 273778).
6.2. Identica osservazione va fatta per il secondo motivo, con il quale la difesa si è limitata a dedurre la mancanza di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante della transnazionalità, a fronte, invece, di specifiche e puntuali argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (pag. 39) per contrastare i motivi di appello presentati sul punto.
6.3. E' fondato, invece, il motivo inerente alla riqualificazione dei fatti di cui ai capi 2), 3), 4), 6), 9), 19) e 24); di esso si tratterà oltre (sub 8.).
7. Ricorso HA RA. La sentenza nei confronti del ricorrente va annullata solo in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti di cui ai capi 2), 4), 5), 6), 9), 16) e 21). -il primo motivo inerente alla -come si vedrà (sub 8.) 7.1. E' fondato riqualificazione giuridica dei fatti contestati nei predetti capi, che la sentenza impugnata ha considerato riciclaggio.
7.2. Il motivo inerente alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 4 della legge n. 146 del 2006 è manifestamente infondato per le ragioni in 23 precedenza esposte, esaminando i primi ricorsi (sub 3.6.): si è ricordato che, secondo il diritto vivente, la predetta circostanza aggravante è applicabile al reato-fine, anche se alla sua commissione abbiano partecipato i medesimi soggetti componenti del gruppo criminale organizzato, coincidente con l'associazione per delinquere, operante in più di uno Stato.
8. Va ora trattata la questione relativa alla definizione giuridica dei fatti di cui ai capi 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9), 16), 19), 21), 22) e 24), contestati originariamente come riciclaggio, diversamente qualificati come reati ex art. 712 cod. pen. dal primo giudice, nuovamente qualificati come riciclaggio dalla Corte di appello.
8.1. La sentenza impugnata ha richiamato l'orientamento espresso da una parte della giurisprudenza di legittimità (cfr., ad es., Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019 - 01, Moretti, Rv. 277509; Sez. 5, n. 527 del 13/09/2016, dep. 2017, Dell'Anna, Rv. 269017; Sez. 2, n. 20188 del 04/02/2015, Charanek, Rv. 263521; Sez. 2, n. 546 del 07/01/2011, Berruti, Rv. 249444), secondo il quale l'accertamento del reato di riciclaggio non richiede l'individuazione dell'esatta tipologia del delitto presupposto, ed ha conseguentemente sostenuto che, "in applicazione di tale principio di diritto, per ritenere provato il reato presupposto, non è necessario riuscire ad individuare la fonte di provenienza del denaro al fine di desumerne la provenienza da delitto, ma è sufficiente dimostrare sulla base di gravi, plurimi e concordanti indizi che quel denaro non potesse essere che di - provenienza illecita" (pag. 32). Il G.i.p., invece, motivando sul punto (pag. 166), è sembrato aderire ad un diverso indirizzo espresso da questa Corte, secondo il quale, ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, pur non essendo necessaria la ricostruzione del delitto presupposto in tutti gli estremi storici e fattuali, tuttavia occorre che esso sia individuato nella sua tipologia (in questo senso v., ad es. Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Maddaloni, Rv. 277020; Sez. 2, n. 39006 del 13/07/2018, Onaghise, non mass.; Sez. 2, n. 29074 del 22/05/2018, Ndoj, non mass.). Il ricordato contrasto, però, non è divenuto rilevante ai fini della decisione sul tema, considerato che la sentenza impugnata, dopo avere aderito al primo orientamento, ha poi ritenuto provato che anche il denaro oggetto dei trasferimenti di cui ai capi 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9), 16), 19), 21), 22) e 24) fosse "di provenienza illecita in quanto proveniente in origine dall'attività di spaccio di sostanze stupefacenti" (pag. 34). 24 کا Le opposte decisioni dei giudici di merito sulla qualificazione giuridica dei fatti, contestati nei suddetti capi, dunque, non discendono da un'applicazione di diversi principi di diritto, bensì da una divergente ricostruzione dei fatti. Il G.i.p., sulla base di ampie argomentazioni, svolte nel paragrafo sulla qualificazione giuridica dei singoli episodi contestati (pagg. 165-175), ha ritenuto dimostrata la provenienza di denaro dal reato di cessione di sostanze stupefacenti in relazione ad alcuni capi d'imputazione (10, 11, 15 e 18), escludendo invece che vi fosse la prova di detta provenienza anche delle somme relative ad altri trasferimenti, contestati nei residui capi d'imputazione: non vi sarebbero stati identità di fatti e protagonisti né un rapporto unitario ed un legame diretto fra dette somme e i traffici illeciti di droga, escluso ad esito di una articolata analisi delle informative di polizia giudiziaria riguardanti i vari narcotrafficanti. Il primo giudice ha anche specificamente valutato la possibile diversa fonte delittuosa del denaro trasferito nelle operazioni di cui si tratta, concludendo che gli episodi evocati dal Pubblico Ministero "seppure suggestivi, si riferiscono pure ad imputati diversi o a differenti contesti spazio-temporali"; va ricordato, peraltro, che la Corte di appello ha ritenuto dimostrata la provenienza solo "dal reato di cessione di sostanze stupefacenti" delle somme di denaro in questione (pag. 35). Secondo il giudice di secondo grado, il criterio probatorio adottato dal G.i.p. è riduttivo in quanto non potrebbe essere applicato alle condotte riguardanti somme già conferite nel sistema di hawala praticato dagli associati, la cui provenienza delittuosa sarebbe desumibile sulla base di trasferimenti interni al sistema stesso per compensare gli squilibri di liquidità che necessariamente si verificavano fra i diversi broker hawala. La sentenza impugnata, in particolare, ha ritenuto raggiunta la prova logica della provenienza delittuosa (dal delitto di cessione di stupefacente) del denaro oggetto di detti trasferimenti (pag. 33) sulla base di indici sintomatici, costituiti dalla entità delle somme trasferite, dai luoghi e dalle particolari modalità di consegna e occultamento del denaro, dall'utilizzo di termini criptici (pagg. 34): si tratterebbe di un modus operandi analogo a quello utilizzato per i trasferimenti di cui ai capi 10), 11), 15) e 18), "in cui è stata individuata in concreto la specifica provenienza delle somme di denaro da soggetti che praticavano lo spaccio di sostanze stupefacenti", il che "porta comunque a concludere che anche nelle ulteriori consegne e transazioni di denaro avvenute con le medesime modalità le somme oggetto delle stesse fossero provento di attività illecite", nonostante non sia "stato individuato il soggetto da cui provenisse il denaro". 25 کا In proposito, però, il G.i.p. aveva evidenziato come le anomale modalità di trasferimento costituissero un dato ambivalente ed ambiguo (pag. 166), con una valutazione ripresa dalle difese, che a prescindere dalla entità delle somme, elemento neutro con fondamento hanno evidenziato come la prudenza utilizzata dagli imputati, i timori dagli stessi manifestati, le particolari procedure seguite ben potessero essere conseguenza della loro consapevolezza circa la palese illiceità dell'attività di hawala svolta, che li esponeva a seri rischi personali e patrimoniali. Ritiene il Collegio che la generalizzazione operata dalla Corte di appello, fondata sull'analogia del modus operandi e su indici sintomatici non univocamente indicativi della provenienza delle somme trasferite dal reato di cessione di stupefacente, imponga di privilegiare la valutazione del primo giudice, il quale, ad esito di uno specifico esame di ogni singolo episodio contestato, ha ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova della sussistenza di detto reato presupposto in ordine ai fatti contestati ai capi 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9), 16), 19), 21), 22) e 24) dell'imputazione.
8.2. La giurisprudenza di legittimità è da tempo consolidata nell'affermazione di un principio fondamentale in tema di totale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello: quello della necessità di una motivazione rafforzata della seconda decisione. Già nel 1992 le Sezioni unite di questa Corte affermarono che, quando le decisioni dei giudici di primo e di secondo grado siano concordanti, la motivazione della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo. Nel caso in cui, invece, per diversità di apprezzamenti, per l'apporto critico delle parti o per le nuove eventuali acquisizioni probatorie, il giudice d'appello ritenga di pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte da quello di primo grado, è necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni, delineando le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio. Di recente questa Corte ha ribadito che la motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal primo giudice nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto 26 sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore;
detto obbligo prescinde dalla rinnovazione dell'istruttoria, prevista dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto trova fondamento nella mera necessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta la prima sentenza (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 275086). I principi ora richiamati si riferiscono al caso vi sia una totale riforma della sentenza di primo grado, essendo altresì pacifico che l'onere di motivazione rafforzata si atteggia in modo diverso nel caso di una decisione di riforma di una sentenza assolutoria rispetto alla ipotesi contraria, in forza del principio della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio". Tuttavia, detto onere sussiste anche qualora il giudice di appello dia al fatto una diversa qualificazione giuridica, specie se in peius, sulla base di una difforme valutazione delle risultanze probatorie. Va ricordato, in proposito, come sul tema della qualificazione giuridica del fatto, anche alla luce dei principi enunciati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, si siano da tempo aperti nuovi scenari, in particolare avuto riguardo al diritto al contraddittorio sulla nuova qualificazione giuridica (a partire dalla nota sentenza "Drassich" emessa dalla Corte EDU in data 11/12/2007) ed alla necessità di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, qualora la diversa valutazione di prove dichiarative porti ad una reformatio in peius non integrale (sentenza Torja c. Romania, emessa il 4/10/2016 dalla stessa Corte). Nel senso ora indicato si è di recente espressa questa Corte, affermando che sul giudice di appello a prescindere dalla questione inerente all'obbligo di rinnovazione dell'istruzione invero controversa nella dibattimentale, giurisprudenza di legittimità grava un onere di motivazione rafforzata in - ordine alla rivalutazione della qualificazione che deve tenere conto delle valutazioni del primo giudice e superarle persuasivamente», considerato che ogni valutazione antagonista effettuata dal giudice dell'impugnazione per essere legittima deve essere caratterizzata dal serrato confronto con gli argomenti offerti dal primo giudice e dal loro persuasivo superamento» (Sez. 2, n. 38823 del 25/06/2019, Esposito, Rv. 277094). Aderendo a detto principio, si è da ultimo ribadito che detto onere discende dalla «regola generale secondo la quale il giudice dell'impugnazione che pervenga, su punti rilevanti della decisione, a conclusioni contrastanti con quelle espresse nella pronuncia sottoposta al proprio vaglio è tenuto a fornire un'argomentata e convincente giustificazione della diversa soluzione seguita, capace di resistere anche al successivo controllo di legittimità» (Sez. 6, n. 5769 del 27/11/2019, dep. 2020, Giorgi, Rv. 278210). 27 کا Con detta pronuncia si è nuovamente evidenziato che la motivazione rafforzata è prescritta qualora la diversa e più grave qualificazione giuridica del fatto costituisca il precipitato di una valutazione delle prove differente da quella compiuta in primo grado>> come avvenuto nel caso di specie e non già quando la stessa sia fondata su una identica valutazione delle risultanze probatorie: in tal caso l'operazione si «sviluppa sul piano delle mere implicazioni giuridiche della ricostruzione storico-fattuale della vicenda, a valle dell'acquisizione e, soprattutto, della valutazione delle prove da parte dei giudici di merito» (nello stesso senso, in precedenza, v. anche Sez. 6, n. 10584 del 30/01/2018, De Rubeis, Rv. 273742). Pertanto, la necessità di redigere una motivazione rafforzata sussiste solo quando la riforma della decisione di primo grado si fondi su una mutata valutazione delle prove acquisite, e non anche quando essa discenda da una diversa valutazione in diritto, operata sul presupposto della erroneità di quella formulata del primo giudice (Sez. 2, n. 23594 del 11/06/2020, Trapani, non mass.), ipotesi che come detto non sussiste nel caso di specie.
9. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata nei confronti di EL AZ IM, EL AZ IB, EL GH ED WA LA, ZK AA, IB ET AG ME, HA RA, dovendosi riqualificare i fatti di cui ai capi 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9), 16), 19), 21), 22) e 24) come reati di acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 cod. pen.), per nessuno dei quali è maturata ad oggi la prescrizione. diConseguentemente, va dichiarata irrevocabile l'affermazione responsabilità, dovendosi disporre il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Per EL AZ IM, EL AZ IB, EL GH ED WA LA, ZK AA, IB ET AG ME, HA RA, la pena andrà rideterminata considerando che come correttamente argomentato dal primo giudice, in ossequio al principio statuito dalle Sezioni unite nella sentenza Ciabotti il reato più grave, una volta mutata la definizione giuridica dei fatti di cui ai suddetti capi d'imputazione, va individuato in quello previsto dagli artt. 131 ter del decreto legislativo n. 385 del 1993 e 4 legge n. 146 del 2006, contestato al capo 25). In relazione agli stessi capi 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9), 16), 19), 21), 22) e 24), la confisca potrà essere disposta non più ex art. 648 quater cod, pen., bensì in ragione della nuova definizione giuridica, come già disposto dal primo giudice. 28 f 10. Al rigetto della impugnazione proposta da HA RA segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di EL AZ IM, EL AZ IB, EL GH ED WA LA, ZK AA, IB ET AG ME, HA RA, limitatamente ai capi 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 19, 21, 22 e 24, diversamente qualificati i fatti ai sensi dell'art. 712 cod. pen., con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano in ordine al trattamento sanzionatorio. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Rigetta nel resto i ricorsi di EL AZ IM, EL AZ IB, EL GH ED WA LA, ZK AA, IB ET AG ME e HA RA. Rigetta il ricorso di KE OU, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15 ottobre 2020. Il Consigliere estensore PieroMessini D'Agostini New Menu Sport ✓ Presidente Mirella Cervadoro lewador DEPOSITATO IN CANCELLERIA '10 FEB. 2021 IL M DI CA CANCELLIERE E R P Claudia Pianell U 29