Sentenza 27 novembre 2019
Massime • 1
Il giudice di appello, che riqualifichi "in peius" il fatto contestato all'imputato in base ad una differente valutazione della prova dichiarativa, non è tenuto a procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, essendo, invece, sufficiente una motivazione rafforzata che, tenendo conto delle valutazioni del primo giudice, sia in grado di superarle persuasivamente. (Fattispecie in cui il giudice di appello aveva riqualificato come partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti con ruolo di capo e promotore il fatto ritenuto in primo grado come partecipazione semplice).
Commentario • 1
- 1. Riqualifica in pejus in appello non richiede rinnovazione prova dichiarativa (Cass. 36824/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 gennaio 2024
Non sussiste l'obbligo di rinnovazione dell'assunzione delle prove dichiarative nel caso in cui il giudizio di appello riqualifichi in pejus l'imputazione originaria: "nessun precetto nazionale o sovranazionale impone che una decisione peggiorativa per l'imputato debba necessariamente passare attraverso una rinnovazione della istruzione, sol perché fondata su una diversa valutazione della prova dichiarativa. L'obbligo di rinnovazione non ha valore euristico e, enucleato a tutela di specifici diritti e interessi, non può essere esteso a tutti i casi di riforma in pejus, sganciati dalla riforma di una pronuncia assolutoria". Corte di Cassazione sez. V penale - udienza 13/07/2023 (deposito …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/2019, n. 5769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5769 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2019 |
Testo completo
05769 -20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Presidente- Sent. n. sez.1786 Anna Petruzzellis Andrea Tronci UP 27/11/2019 Orlando Villoni R.G.N. 24005/2019 Alessandra Bassi Relatore - IO Costantini ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: OR GI nato a [...] il [...] AT NI nato a [...] il [...] SU VI nato a [...] il [...] IA IC nato a [...] il [...] NE RO nato a [...] il [...] LL SI SA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/03/2019 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata nei confronti di tutti i ricorrenti in relazione alla determinazione della pena per le imputazioni in materia di stupefacenti e per NE anche in relazione alla recidiva, che i ricorsi di NE, AT e LL siano dichiarati inammissibili in relazione alle imputazioni in materia di armi sub capi 20), 21), 22) e 23) e che i ricorsi degli imputati siano rigettati nel resto;
uditi i difensori, avv. Dario Bolognesi in difesa di AT e SU, avv. Luigina Pingitore in difesa di NE, avv. Francesco Lojacono in difesa di OR, avv. 1 Vincenzo Cicino in difesa di IA e avv. IO AT in difesa di AT, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei loro ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza del 1° giugno 2018, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, all'esito del giudizio abbreviato, ha dichiarato colpevoli: GI OR del reato associativo di cui all'art. 74, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, di cui al capo 9), esclusi il contestato ruolo apicale e la circostanza aggravante dell'associazione armata, nonché delle singole violazioni dell'art. 73 stesso decreto sub capi 11), 12) 13), 14), 15), 16) e 18) - esclusa in relazione al capo 14) la circostanza aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, stesso decreto e della - violazione in materia di armi di cui al capo 23); NI AT del reato associativo di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. • 9 ottobre 1990, n. 309, di cui al capo 9), esclusa la circostanza aggravante dell'associazione armata, nonché delle singole violazioni dell'art. 73 stesso decreto sub capi 10), 11) e 15) e della violazione in materia di armi di cui al capo 20); VI SU del reato associativo di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. 9 • ottobre 1990, n. 309, di cui al capo 9), esclusa la circostanza aggravante dell'associazione armata, nonchè della singola violazione dell'art. 73 stesso decreto sub capo 14), esclusa la circostanza aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, stesso decreto;
SC IA del reato associativo di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. • 9 ottobre 1990, n. 309, di cui al capo 9), esclusa la circostanza aggravante dell'associazione armata, nonchè delle singole violazioni dell'art. 73 stesso decreto sub capi 14), 16) e 18), esclusa in relazione al capo 14) la circostanza aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, stesso decreto;
RO NE del reato associativo di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, di cui al capo 9), esclusa la circostanza aggravante dell'associazione armata, nonchè delle singole violazioni dell'art. 73 stesso decreto sub capi 10) e 12) e della violazione in materia di armi di cui al capo 21); SI SA LL del reato associativo di cui all'art. 74, comma 2, • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, di cui al capo 9), esclusa la circostanza aggravante dell'associazione armata, nonchè delle singole violazioni dell'art. 73 stesso decreto sub capi 17) e 19) (ritenuta l'ipotesi di cui al 2 し comma 5 dello stesso art. 73 in relazione al secondo capo) e delle violazioni in materia di armi di cui ai capi 22) e 23). Applicate le circostanze attenuanti generiche ai soli OR, IA e LL e ritenuta la continuazione fra i reati ascritti agli imputati, il G.u.p. ha condannato OR alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione, AT e NE ciascuno alla pena di anni dieci di reclusione, SU alla pena di anni otto di reclusione, IA e LL ciascuno alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena. Il primo giudice ha disposto altresì, ai sensi degli artt. 240 cod. pen. e 12-sexies I. 7 agosto 1992, n. 356, la confisca delle somme di denaro e degli autoveicoli in sequestro nonché la confisca e distruzione della sostanza stupefacente in sequestro.
1.1. Con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma dell'appellata sentenza di primo grado, la Corte d'appello di Milano: ha assolto GI OR dalla detenzione illegale di una pistola di cui al • capo 23) per non avere commesso il fatto;
in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, ha ritenuto provata la • penale responsabilità dello stesso OR in relazione al reato di cui all'art. 74, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, di cui al capo 9); sempre in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, ha ritenuto . integrata, in relazione al reato sub capo 14), la circostanza aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, stesso decreto;
ritenuta per gli imputati GI OR, VI SU e IC • IA violazione più grave ai fini della continuazione quella di cui al capo 14) come sopra circostanziato, applicate a GI OR e IC IA le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla circostanza aggravante dell'ingente quantità, ha rideterminato la pena nei confronti di GI OR in anni undici, mesi sette e giorni dieci di reclusione e 30.000,00 euro di multa, nei confronti di VI SU in anni sei e mesi quattro di reclusione e 28.000,00 euro di multa, nei confronti di IC IA in anni cinque e mesi sei di reclusione e 20.000,00 euro multa, nei confronti di NI AT in anni nove di reclusione, nei confronti di RO NE in anni nove e mesi due di reclusione e nei confronti di SI CO in anni cinque e mesi sei di reclusione.
1.2. In via di estrema sintesi, giova notare come il procedimento de quo abbia ad oggetto l'attività di smercio di sostanza stupefacente del tipo cocaina facente capo ad un'organizzazione criminale, operante nel territorio lombardo dal gennaio al luglio 2016, dotata di diverse basi operative nell'hinterland milanese, 3 с composta da alcuni soggetti di origine calabrese legati alle locali 'ndranghetistiche di Limbiate e MAno Comense. Come dato conto dai giudici di merito, le indagini si sono articolate in operazioni di intercettazione telefonica ed ambientale (in particolare sulle auto in uso agli imputati) nonché in servizi di polizia giudiziaria di osservazione, pedinamento e controllo, sfociati in due occasioni nel sequestro di stupefacente e nell'arresto dei responsabili (segnatamente, il 18 maggio 2016, nell'arresto di IO RA trovato in possesso di un chilo di cocaina di cui al capo 12) e, il 14 luglio 2016, nell'arresto di ST ORo trovato in possesso di 6,4 chili lordi di cocaina, di cui al capo 18) nonché nel recupero di rilevanti somme di denaro (precisamente di due buste contenenti 90.000,00 euro e 244.950,00 euro trovate rispettivamente in possesso di GI OR e NI AT, il 25 giugno 2016, nonché della somma di 85.100,00 euro sequestrata in data 6 settembre 2016 a IO AL e RO NE trovata in parte sull'auto sulla quale essi viaggiavano, in parte nell'abitazione del secondo).
2. Nel ricorso a firma dei difensori di fiducia avv.ti Francesco Lojacono e Gianluca Crusco, GI OR ha chiesto che la sentenza della Corte d'appello di Milano sia cassata per i motivi di seguito esposti in forma riassuntiva, a norma dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge penale in relazione all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 nonchè carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine ai presupposti necessari per ritenere sussistente il sodalizio finalizzato al traffico di stupefacenti. A fondamento della doglianza, il ricorrente evidenzia come la Corte distrettuale abbia omesso di considerare che dall'incartamento processuale: a) non emerge la prova di alcuna stabile struttura organizzata contraddistinta dall'affectio societatis fra i sodali, là dove stante la breve durata dell'attività investigativa il delimitato lasso temporale di operatività della presunta - associazione esclude l'elemento della stabilità; b) non risulta una ripartizione di ruoli fra i presunti associati, i quali agivano di concerto solo occasionalmente e mai in attuazione di un comune ed indeterminato programma criminoso, di tal che tenuto conto dei consolidati principi della Suprema Corte - potrebbe tutt'al più configurarsi di ipotesi di concorso di cui all'art. 110 cod. pen.
2.2. Erronea applicazione di legge penale in relazione all'art. 74, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte lombarda erroneamente ritenuto provato ruolo apicale di OR, riformando il giudizio di primo grado sul punto senza svolgere la prescritta motivazione rafforzata. Il ricorrente evidenzia come la riqualificazione della contestazione associativa con il riconoscimento del ruolo 4 apicale postulasse un accertamento specifico dei presupposti di cui al citato art. 74, comma 1, con solido ancoraggio alle emergenze processuali. Sottolinea inoltre come, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte distrettuale, dagli atti emerga che l'imputato aveva una posizione del tutto paritaria rispetto a quello degli altri partecipi nonché subalterna ad IO AL, unico in capo al quale è ravvisabile il ruolo di capo;
come gli altri sodali nutrissero risentimento nei riguardi del AL e del OR, contestandone gli atteggiamenti di superiorità; come l'imputato sia completamente incensurato, circostanza incompatibile con la ravvisata posizione apicale.
2.3. Violazione dei principi di tassatività e determinatezza del precetto penale con riguardo all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto all'individuazione dei presupposti necessari per l'applicazione dell'aggravante in oggetto in relazione al capo 14) della rubrica. La difesa rimarca come la Corte d'appello abbia ritenuto provata l'integrazione della circostanza ribaltando sul - punto la decisione di primo grado -, sulla scorta delle sole intercettazioni ambientali ed in assenza di elementi specifici in tal senso.
2.4. Illegalità sopravvenuta della pena detentiva applicata, essendo stata commisurata la pena detentiva base per il reato di cui al capo 14), stimato più grave, sul minimo edittale di otto anni di reclusione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dichiarato incostituzionale con la sentenza del 26 gennaio 2019, n. 40. 3. NI AT, nei ricorsi a firma dei difensori di fiducia avv.ti IO AT e Dario Bolognesi, ha chiesto che la sentenza della Corte d'appello di Milano sia annullata per i motivi di seguito esposti in forma riassuntiva, a norma dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ed inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale penale con riferimento agli artt. 453, 294, 302, 453, 178, 179 cod. proc. pen. Il ricorrente sottolinea come i giudici della cognizione siano incorsi in un errore di diritto processuale allorchè hanno omesso di dichiarare la nullità della sentenza per invalida instaurazione del giudizio abbreviato, là dove: a) l'interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen. svoltosi il 10 novembre 2017 dinanzi al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano è nullo perché celebrato in assenza - del difensore di fiducia (avv. NI AT) ritualmente nominato in due distinte occasioni, nullità non sanata dall'avviso dato al secondo legale di fiducia avv. Dario Bolognesi;
b) la delineata nullità dell'interrogatorio comporta, da una parte, l'inefficacia (sopravvenuta) della misura della custodia cautelare in 5 carcere, con conseguente diritto all'immediata scarcerazione del prevenuto;
dall'altra parte, l'invalidità del decreto di giudizio immediato, che presuppone la rituale celebrazione dell'interrogatorio di garanzia;
c) la nullità del decreto di giudizio immediato non risulta sanata dalla scelta per il rito abbreviato, in quanto di ordine generale assoluto e, pertanto, insanabile (ricorso avv. AT e avv. Bolognese).
3.2. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione;
inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, quanto alla condotta di partecipazione all'associazione; erronea applicazione dei criteri di valutazione della prova in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. con riferimento al reato di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ed inosservanza della regola di giudizio della colpevolezza "oltre ogni ragionevole dubbio". La difesa evidenzia come il Giudice del gravame non abbia dato un'adeguata risposta alla doglianza difensiva circa la non configurabilità in capo al AT dell'ipotesi associativa, stante l'assenza di prova circa la sua stabile e duratura partecipazione, in relazione al contestato ruolo di corriere dalla Calabria alla Lombardia. Al riguardo, rimarca come l'imputato sia stato a Milano soltanto sei giorni (dal 14 marzo 2016 al 18 marzo 2016 ed il 18 giugno 2016), così come risulta: a) dall'ordinanza di custodia cautelare;
b) dall'intercettazione n. 1437 del 14 marzo 2014; c) dal fatto che l'ulteriore episodio del 25 giugno 2016 non è riconducibile al sodalizio ed è oggetto di altro procedimento penale. Il ricorrente osserva che gli elementi valorizzati al fine di ritenere provata la stabile partecipazione al sodalizio, da una parte, sono facilmente spiegabili in considerazione dei legami familiari e di amicizia esistenti tra gli imputati;
dall'altra parte, giustificano tutt'al più il mero concorso nel reato ai sensi dell'art. 110 cod. pen., stante l'assenza dell'affectio societatis. La difesa rimarca altresì come la decisione impugnata risulti illogica o comunque sorretta da una motivazione carente là dove non sono stati considerati: a) il fatto che l'approvvigionamento dello stupefacente avveniva senza il ricorso a schemi consolidati e predefiniti;
b) l'inesistenza di una ripartizione dei ruoli tra gli associati come risulta, altresì, dall'intercettazione ambientale n. 1113 del 27/06/2016; c) il mancato accertamento della finalità illecita dei viaggi all'estero; d) l'irrilevanza dell'uso di un linguaggio criptico;
e) l'assenza di una clientela stabile e di una cassa comune;
f) l'istantaneo dissolvimento del sodalizio a seguito dell'arresto del OR;
g) l'assenza di elementi certi della riconducibilità del denaro sequestrato all'organizzazione, essendo stato travisato sul punto il contenuto dell'intercettazione ambientale RIT 400/16; h) la mancanza di prova che l'appartamento di Cabiate costituisse la base logistica dell'associazione, essendosi anche in tale caso travisato il tenore delle 6 4 intercettazioni ambientali n. 990 del 05/07/2016 e n. 664 del 01/06/2016 (secondo motivo del ricorso avv. AT e secondo e terzo motivo del ricorso avv. Bolognese) 3.3. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione;
inosservanza ed erronea applicazione dei criteri di valutazione della prova in relazione agli artt. 187 e 192 cod. proc. pen.; nullità della sentenza ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e mancata applicazione del principio del favor rei con riferimento al capo 20) della rubrica. Al riguardo, il ricorrente evidenzia come la Corte territoriale non abbia tenuto conto dei puntuali motivi di gravame con i quali si era evidenziato: a) che, dall'intercettazione ambientale n. 1708 del 18/03/2016, emerge chiaramente che l'arma apparteneva a terzi e non al AT;
b) che l'imputato non aveva la detenzione dell'arma né di parti di essa e ne ignorava la presenza nell'appartamento, rimanendo difatti sorpreso allorchè il coimputato OR ne entrava in possesso;
c) che, come si evince dal suddetto dialogo, si trattava di un'arma legalmente detenuta, in quanto utilizzata da altri per sparare al poligono, con conseguente previa necessaria denuncia e registrazione. D'altra parte, rimarca che la pistola non era stata rinvenuta dalla P.G., di tal che, stante l'incertezza degli elementi acquisiti, i giudici della cognizione avrebbero dovuto applicazione il principio del favor rei (ricorso avv. AT e avv. Bolognese).
3.4. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione;
inosservanza ed erronea applicazione dei criteri di valutazione della prova in relazione agli artt. 187 e 192 cod. proc. pen. con riferimento al capo 10) della rubrica. La difesa si duole del fatto che la Corte distrettuale, disattendendo i criteri ex art. 192 cod. proc. pen. in materia di valutazione della prova, abbia fondato il giudizio di penale responsabilità su soli tre elementi indiziari id est l'avere - l'imputato tentato di eludere i controlli delle forze dell'ordine, l'aver parlato di fare una "staffetta" e l'aver sostato in un parcheggio -, di per sé non comprovanti la cessione di un quantitativo non modico di sostanza stupefacente del tipo cocaina, potendosi trattare soltanto del trasporto di una somma di denaro, visto il sequestro della somma di 340.000,00 ed il mancato recupero della sostanza stupefacente (ricorsi avv. AT e avv. Bolognese).
3.5. Erronea applicazione dell'art. 192, comma 1 e 2, cod. proc. pen., motivazione manifestamente illogica e contraddittoria in punto di valutazione indiziaria in ipotesi di c.d. "droga parlata" quanto al capo 11) della rubrica e travisamento della prova in merito alle intercettazioni ambientali n. 1687, n. 1695 e n. 1696 del 17/03/2016 e 18/03/2016. Il ricorrente evidenzia come i giudici della cognizione abbiano ritenuto provata la penale responsabilità dell'imputato travisando il contenuto dei dialoghi monitorati, in particolare, 7 4 l'espressione (contenuta nella prima conversazione) "acchi parti", erroneamente interpretato come riferito a "tre pacchi" anziché a "da qualche parte". Rimarca altresì come, in nessuna delle conversazioni intercettate, emergano elementi certi del fatto che gli interlocutori parlassero di stupefacente (ricorso avv. Bolognese).
3.6. Erronea applicazione dell'art. 192, comma 1 e 2, cod. proc. pen., motivazione manifestamente illogica e contraddittoria in punto di valutazione indiziaria in ipotesi di c.d. "droga parlata" con riferimento al capo 15) della rubrica e travisamento della prova in merito all'intercettazione ambientale n. 623 del 18/06/2016, per avere la Corte lombarda irragionevolmente confutato l'ipotesi alternativa fornita dall'imputato, da ritenere credibile alla luce del tenore del dialogo monitorato, nel quale non è stato utilizzato alcun termine criptico (ricorso avv. Bolognese).
3.7. Erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen. e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La difesa censura il fatto che il medesimo elemento (un precedente penale) sia stato utilizzato a carico, sia per escludere l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, sia per applicare la recidiva, nonché la disparità di trattamento rispetto al capo e promotore dell'associazione che ha beneficiato della diminuente (ricorso avv. Bolognese).
3.8. Con la memoria depositata in data 8 novembre 2019, il ricorrente eccepisce l'illegalità del trattamento sanzionatorio inflitto in relazione alle contestazioni sub capi 10), 11) e 15) della rubrica, essendo stata la pena detentiva determinata sulla base del minimo edittale di otto anni di reclusione di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dichiarato incostituzionale con la sentenza della Corte Cost. n. 40 del 26 gennaio 2019. 4. Nel ricorso a firma del difensore di fiducia avv. Dario Bolognesi, VI SU ha chiesto che la sentenza della Corte d'appello di Milano sia cassata per i motivi di seguito esposti in forma riassuntiva, a norma dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
4.1. Con il primo ed il secondo motivo, il ricorrente eccepisce l'erronea applicazione dell'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in luogo dell'art. 110 cod. pen. nonché la contraddittorietà e la mancanza della motivazione in punto di sussistenza di un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, con riferimento al capo 9) dell'imputazione. La difesa rileva come, alla luce delle risultanze istruttorie, non sia possibile ritenere provata l'esistenza dell'associazione, facendone difetto gli elementi strutturali tipici e, primo fra tutti, la stabilità del sodalizio, visto il limitato arco temporale di operatività e la 8 а riconducibilità delle relazioni interpersonali fra i presunti sodali ai legami familiari e di amicizia tra loro esistenti. Evidenzia altresì: a) come non siano ravvisabili una ripartizione di ruoli fra i consociati (come risulta, altresì, dall'intercettazione ambientale n. 1113 del 27/06/2016); b) come sia indimostrata l'affectio societatis, mancando la prova di un senso di appartenenza al gruppo criminale e della volontà di indirizzare le proprie condotte a fini comuni, essendo stato travisato il significato di alcune intercettazioni ambientali (nelle quali l'imputato si era anzi mostrato indifferente e sorpreso allo stesso tempo in merito alle questioni riguardanti il sodalizio); c) come non vi sia prova dell'esistenza di una clientela fissa, di una cassa comune, né del fatto che l'organizzazione avesse a disposizione autovetture o basi logistiche (essendo stati utilizzati gli alloggi di MAno Comense e di Cabiate solo per occasionali ragioni di ospitalità, stante il travisamento delle intercettazioni ambientali n. 990 del 05/07/2016 e n. 664 del 01/06/2016); d) come non sussistano elementi certi per riferire la somma di 340.000,00 euro sequestrata all'organizzazione, stante il travisamento del contenuto dell'intercettazione ambientale RIT 400/16; e) come l'associazione si sia dissolta dopo l'arresto di ST OR, sintomo evidente dell'assenza della stabilità e della permanenza del vincolo associativo. Conclusivamente, si tratterebbe di un'ipotesi di mero concorso di persone nel reato ex art. 110 cod. pen.
4.2. Erronea applicazione dell'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in luogo dell'art. 110 cod. pen. nonché contraddittorietà e mancanza della motivazione in punto di partecipazione dell'imputato all'associazione per delinquere di cui al capo 9) dell'imputazione. A sostegno del motivo, la difesa evidenzia come l'imputato abbia preso parte, secondo la stessa ipotesi accusatoria, ad un singolo episodio di acquisto di stupefacente quello sub capo 14) della rubrica "1 inserito, tuttavia, in un contesto nel quale sussistono plurimi elementi ostativi alla ritenuta partecipazione al sodalizio. Al riguardo, sottolinea come SU non sia mai stato visto dalla p.g. all'interno di nessuno dei cosiddetti covi;
come, dalle intercettazioni ambientali n. 1091 e n. 1093 del 27/06/2016, emerga tutto il disinteresse dell'imputato per le sorti dell'associazione; come SU esercitasse in proprio l'attività di narcotraffico.
4.3. Erronea applicazione dell'art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen. nonché contraddittorietà e mancanza di motivazione in punto di concorso dell'imputato con riferimento al capo 14) dell'imputazione. A sostegno della deduzione, il ricorrente evidenzia come, contrariamente a quanto assunto dai giudici della cognizione, a carico del SU, facciano difetto indizi gravi, precisi e concordanti, là dove l'imputato non era presente al momento dell'acquisto della droga e la sua presenza ai fatti assieme a OR è spiegabile in termini di mera 9 4 connivenza, stante il suo totale disinteresse rispetto ai programmi del coimputato (disinteresse evincibile dal contenuto dell'intercettazione ambientale n. 300 del 08/06/2016) e l'omessa menzione da parte dello stesso OR - nei dialoghi monitorati circa il coinvolgimento del SU in tale vicenda. - 4.4. Erronea applicazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché contraddittorietà, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di applicazione dell'aggravante dell'ingente quantità, con riferimento al capo 14) dell'imputazione. La difesa rimarca al riguardo che la sostanza stupefacente in questione non è stata sequestrata, di tal che non è stato possibile accertare il quantitativo di principio attivo in essa presente;
che non sono stati acquisiti elementi di prova certi che consentano di ritenere neanche in modo indiretto integrato l'elemento circostanziale;
che la - - Corte distrettuale ha erroneamente accomunato il fatto de quo ad un altro episodio che vedeva coinvolti altri protagonisti, nel quale - ad ogni modo il principio attivo della sostanza sequestrata era di poco superiore al 30% e non al 75% come ritenuto dal Collegio di merito (essendosi sul punto travisato il contenuto della intercettazione ambientale n. 623 del 18/06/2016).
4.5. Erronea applicazione dell'art. 59, comma secondo, cod. pen. e contraddittorietà e mancanza della motivazione in punto di colpevolezza dell'aggravante in questione, con riferimento al capo 14) della rubrica, perché non risultano elementi probatori da cui possa desumersi che il prevenuto conoscesse o ignorasse per colpa l'ingente quantità della droga.
4.6. Erronea applicazione, contraddittorietà e mancanza di motivazione in ordine all'art. 99 cod. pen. nonché manifesta illogicità della motivazione in punto di mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, per avere i giudici della cognizione utilizzato a carico il medesimo elemento (un precedente penale) sia per escludere l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, sia per applicare la recidiva. D'altra parte, la difesa rileva l'intima contraddittorietà della sentenza là dove l'elemento circostanziale di cui all'art. 62-bis cod. pen. è stato invece applicato al capo e promotore dell'associazione.
4.7. Nella memoria depositata in cancelleria in data 8 novembre 2019, la difesa di SU ha proposto dei motivi nuovi in relazione al settimo motivo di ricorso in punto di determinazione della pena, ponendo in luce come la pena detentiva base per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sia stata determinata tenendo conto del minimo edittale dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale del 26 gennaio 2019, n. 40. 10 5. Nel ricorso a firma dei difensori di fiducia avv.ti Gianluca Crusco e Vincenzo Cicino, IC IA ha chiesto che la sentenza della Corte d'appello di Milano sia cassata per i motivi di seguito esposti in forma riassuntiva, a norma dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
5.1. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 443, 580, 546, 530, 192 cod. proc. pen. e 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere la Corte d'appello omesso di dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione del P.M. in relazione alla circostanza aggravante relativa al capo 14) della rubrica. Al riguardo evidenzia che la pubblica accusa, da un lato, ha proposto appello anziché ricorso per Cassazione, unico mezzo d'impugnazione consentito al P.M. in caso di sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato;
dall'altro lato, ha dedotto censure in fatto, generiche e prive di una giustificazione "rafforzata", suscettibile di sorreggere il ribaltamento della decisione di primo grado sul punto.
5.2. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 530, 533, 546 cod. proc. pen. e 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 con riferimento al capo 9) della rubrica. La difesa rileva come, da una parte, non sia stata dimostrata la sussistenza di un'organizzazione permanente fondata su di uno stabile pactum sceleris, con un programma criminoso ed una struttura organizzativa, potendosi nella specie tutt'al più ravvisare un mero concorso di persone nel reato ai sensi dell'art. 110 cod. proc. pen., così come si evince anche dalle intercettazioni ambientali n. 147 del 03/06/2016, n. 23 del 03/07/2016 e n. 22 del 13/07/2016. Sotto diverso aspetto, sottolinea come non sia dimostrata la partecipazione dell'imputata alla presunta associazione, non essendo stati acquisiti elementi dai quali desumere che il presunto contributo della IA fosse rivolto alla consorteria e non anche a dare ausilio al solo ex fidanzato OR, in assenza del dolo del delitto associativo.
5.3. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 530, 533, 546 cod. proc. pen. e 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 con riferimento ai capi 14), 16) e 18) della rubrica, per avere la Corte territoriale affermato la responsabilità dell'imputata sebbene non vi sia prova di un suo diretto coinvolgimento negli episodi di narcotraffico. La difesa evidenzia come, in relazione alle tre contestazioni, le emergenze delle conversazioni captate delineino una condotta qualificabile come mera connivenza, dal momento che la IA non prendeva mai parte attiva negli 11 illeciti contestati, rimaneva in disparte nel corso dei dialoghi concernenti tali azioni, si limitava ad intervenire soltanto per chiedere indicazioni stradali e lo stesso OR ha escluso il suo coinvolgimento nei fatti.
5.4. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 546 cod. proc. pen. e 132 e 133 cod. pen., per avere la Corte d'appello reso una motivazione apodittica in punto di quantificazione della pena in termini sproporzionati rispetto all'obbiettiva gravità dei fatti ascritti.
5.5. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche nonché contraddittorietà della motivazione stante l'illegalità sopravvenuta della pena detentiva con riferimento al capo 14) dell'imputazione ed agli aumenti a titolo di continuazione, essendo stato il trattamento sanzionatorio determinato senza tenere conto della declaratoria d'incostituzionalità del minimo edittale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con la pronuncia della Corte Cost. n. 40 del 26 gennaio 2019. 6. Nel ricorso a firma dei difensori di fiducia avv.ti Luigina Pingitore e IO D'Amelio, RO NE ha chiesto che la sentenza della Corte d'appello di Milano sia cassata per i motivi di seguito esposti in forma riassuntiva, a norma dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
6.1. Erronea applicazione della legge processuale con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. in ordine alla formazione della prova ed illogicità della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del reato associativo ex art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, di cui al capo 9) dell'imputazione. Il ricorrente evidenzia come la Corte territoriale abbia ritenuto NE intraneo al sodalizio criminale sulla base di un "travisamento dei fatti", là dove contrariamente a quanto assunto dal Collegio di merito -i reati-fine (contestati come commessi dal marzo al luglio 2016) venivano perpetrati da soggetti diversi e non coordinati tra di loro, in assenza di una gestione comune del denaro;
che NE non era uomo di fiducia del AL, stante la distanza anagrafica e del luogo di residenza dei due. Rileva altresì: a) che l'abitazione del prevenuto non veniva utilizzata dai presunti sodali né dal AL, salvo in un'unica occasione;
b) che la vettura dell'imputato Renault LI non disponeva di alcun vano per celare la droga o il denaro;
c) che il ricorrente non disponeva di un telefono cellulare Blackberry, atto a consentire comunicazioni all'epoca non intercettabili, invece in uso agli altri coimputati;
d) che non v'è prova dell'intestazione fittizia del patrimonio immobiliare del prevenuto alla propria madre. 12 ав 6.2. Erronea applicazione della legge processuale con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. in ordine alla formazione della prova ed illogicità della motivazione in merito alla sussistenza del reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sub capo 10) dell'imputazione, per avere i giudici della cognizione ritenuto provata la responsabilità dell'imputato sulla scorta di elementi non evincibili dagli atti acquisiti al processo. La difesa evidenzia, da un lato, che le conversazioni captate presentano un contenuto generico;
dall'altro lato, che - come si evince dalla video-registrazione acquisita agli atti - l'imputato saliva in macchina senza avere nulla in mano sicchè non è dato di comprendere cosa avrebbe dovuto consegnare.
6.3. Erronea applicazione della legge processuale con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. in ordine alla formazione della prova ed illogicità della motivazione in merito alla sussistenza del reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sub capo 12) dell'imputazione, per avere la Corte distrettuale confermato il giudizio di penale responsabilità dell'imputato sulla scorta di elementi non evincibili dalle prove acquisite al processo. La difesa rileva, in primo luogo, che la Corte d'appello non si è confrontata con la circostanza che - con riguardo agli accadimenti del 17 maggio 2016 (concernenti l'acquisto di un quantitativo di cocaina da parte di GI OR, RO NE e IO AL in Montichiari) - AL (giudicato in un procedimento separato) è stato assolto per non avere commesso il fatto, di tal che si è in presenza di un "contrasto fra giudicati" considerato che, secondo la tesi accusatoria, NE era l'uomo di fiducia di AL. Il ricorrente osserva, d'altra parte, come non vi sia prova del coinvolgimento dell'imputato in alcuna cessione di droga, atteso che il 18 maggio 2016 egli non era certamente presente all'atto della consegna della droga e, se fosse stato presente il giorno precedente al ritiro dello stupefacente in Montichiari, non sarebbe stato necessario il coinvolgimento di altri soggetti per consegnare la sostanza al RA.
6.4. Erronea applicazione della legge processuale con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. in ordine alla formazione della prova ed illogicità della motivazione in merito alla sussistenza del reato di cui agli artt. 12 e 14, I. 14 ottobre 1974, n. 497, sub capo 21) dell'imputazione, per avere la Corte erroneamente ritenuto provata la detenzione ed il porto di quattro fucili. Il ricorrente sottolinea come non vi sia prova del fatto che NE abbia trasportato sulla propria auto i quattro fucili, né che li abbia consegnati allo LL;
come i giudici di merito abbiano mal interpretato il contenuto delle conversazioni intercettate rit. 1181/2016 del 14/05/2016, in quanto scarsamente intellegibili, essendo state registrate all'aperto con il sistema di captazione "Trojan" e come, nel corso del dialogo monitorato nell'intercettazione ambientale 13 n. 3854, NE si sia dimostrato critico rispetto alla scelta di SI LL di detenere per conto di terzi "armi lunghe".
6.5. Violazione di legge penale in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. ed agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nonché illogicità della motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena. Il ricorrente rileva, da una parte, come al NE sia stata applicata la recidiva senza considerare che egli ha un unico precedente penale risalente al lontano 1994, non era uomo di fiducia di AL (essendo quest'ultimo più giovane di ben ventiquattro anni) ed è stato assolto dall'unico reato-fine contestato;
dall'altra parte, come i giudici di merito abbiano irragionevolmente negato le circostanze attenuanti generiche, invece concesse ad altri imputati, con un'evidente disparità di trattamento.
6.6. Violazione di legge in relazione agli artt. 240-bis cod. pen. e 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. ed illogicità della motivazione in ordine alla confisca dei beni intestati alla madre TE OP. Il ricorrente si duole della declaratoria d'inammissibilità, per carenza d'interesse, della doglianza mossa in appello sul punto sottolineando al riguardo come, contrariamente a quanto assunto dal Collegio di merito, NE ha interesse ad impugnare tale capo della sentenza in considerazione del fatto che, da un lato, la madre non è parte del presente procedimento, nè è stata citata come terzo interessato;
dall'altro lato, dalla consulenza depositata si evince la legittima provenienza dei beni confiscati.
6.7. Nella memoria depositata in cancelleria in data 8 novembre 2019, la difesa di NE ha proposto motivi nuovi, con i quali ha rilevato, quanto alla disposta confisca, che nella Renault LI non era presente alcun doppiofondo o vano per occultare denaro o cocaina, di tal che il veicolo non era destinato in forma stabile all'uso illecito, insistendo pertanto per l'annullamento della disposta ablazione;
quanto alla recidiva, che, in relazione al reato di cui alla sentenza n. 3 del certificato penale, NE ha espiato la pena in regime di affidamento in prova ai servizi sociali, all'esito del quale è stata dichiarata l'estinzione del reato, di tal che non ricorrono i presupposti per l'istituto di cui all'art. 99 cod. pen.
7. SI SA LL, nel ricorso a firma del difensore di fiducia avv. Stefania Bramati, ha chiesto che la sentenza della Corte d'appello di Milano sia cassata per i motivi di seguito esposti in forma riassuntiva, a norma dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
7.1. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché vizio di motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere la Corte distrettuale erroneamente ravvisato la 14 sussistenza dell'associazione finalizzata all'attività di narcotraffico. Evidenzia il difensore come i giudici della cognizione abbiano trascurato di considerare, per un verso, come l'attività illecita si sia sviluppata per un arco di tempo limitato, di tal che è da escludere il requisito della stabilità, e come l'acquisto e la cessione della droga costituiscano fatti episodici e non riconducibili ad una azione programmata di un'organizzazione. Per altro verso, come non vi sia prova della partecipazione di LL alla consorteria, là dove l'imputato: a) non risulta avere mai frequentato l'appartamento di Cabiate, presunta base logistica del gruppo;
b) non è mai stato trovato in possesso di droga, armi o denaro, né ha mai utilizzato autovetture dell'organizzazione; c) non ha tratto alcun profitto dalla presunta attività illegale. La difesa sottolinea come, dal contenuto delle captazioni, risulti confermata l'estraneità del prevenuto alla compagine associativa, avendo egli proceduto ad isolate cessioni di droga in favore della zia NA e non nell'ambito dell'attività del sodalizio.
7.2. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché difetto di motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con riferimento, rispettivamente, ai capi 17) e 19) della rubrica. Quanto al capo 17), la difesa si duole del fatto che la Corte territoriale non abbia mandato assolto l'imputato o quantomeno riqualificato il fatto nell'ipotesi lieve, là dove la condotta di spaccio è stata accertata sulla base delle sole intercettazioni ambientali, trascurando di considerare che: a) non è stato sequestrato alcun stupefacente, né è stato accertato il quantitativo della sostanza in ipotesi ceduta, di tal che non può escludersi che si trattasse di una quantità modica;
b) non sono stati accertati movimenti di denaro;
c) non è stato individuato il presunto acquirente;
d) la sostanza veniva in ogni caso trasportata sull'auto di una terza persona;
e) LL si era limitato a fare un piacere a OR recuperando un pacchetto, dal momento che aveva la mano piccola;
f) l'imputato, più che uno spacciatore, è un tossicodipendente, come si evince dalla documentazione del SERT. Quanto al capo 19), il ricorrente evidenzia come la Corte distrettuale si sia limitata a derubricare il fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R 9 ottobre 1990, n. 309, senza dare risposta al motivo principale, con cui si era invocata l'assoluzione piena dall'imputazione, stante il contenuto equivoco dell'unica intercettazione posta a base del giudizio di responsabilità.
7.3. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché difetto di motivazione in relazione ai capi 22) e 23) ed errata configurazione degli artt. 10 e 14, I. 14 ottobre 1974, n. 497, per avere la Corte distrettuale ritenuto fondata la responsabilità penale del prevenuto sulla scorta delle sole ed equivoche intercettazioni ambientali, erroneamente svalutando, da una parte, la circostanza che la perquisizione presso l'abitazione dello LL abbia dato esito 15 negativo;
dall'altra parte, il contenuto delle captazioni, da cui si evince che il ricorrente non era un partecipe, bensì un soggetto sfruttato e tenuto in scarsa considerazione ("uno scoppiato").
7.4. Erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione in relazione all'art. 114 cod. pen., per avere i giudici del gravame illegittimamente denegato l'applicazione della suddetta circostanza attenuante con riferimento ai capi 17), 22) e 23), sebbene, in ordine al primo episodio, "LL si sia limitato ad introdurre la mano così come gli era stato chiesto", mentre, in ordine alle altre due condotte, egli abbia fatto soltanto un favore a terzi, senza alcun tornaconto personale.
7.5. Erronea applicazione della legge penale, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 81, comma secondo, cod. pen., per avere i giudici di merito disposto un aumento di pena eccessivo a titolo di continuazione, senza tenere conto della modesta gravità dei fatti contestati, della scarsa quantità di sostanza stupefacente, della posizione marginale assunta dal prevenuto, privo di precedenti penali, omettendo di rapportarsi agli aumenti applicati agli altri imputati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati con limitato riguardo alla determinazione della pena detentiva applicata in relazione alle contestazioni di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309/90, mentre vanno disattesi nel resto.
2. In via preliminare, deve essere sgombrato il campo dall'eccezione in rito con cui la difesa di AT ha denunciato la nullità della sentenza per irrituale instaurazione del giudizio abbreviato, stante l'invalidità del decreto di giudizio immediato per la nullità di ordine generale assoluta dell'interrogatorio di - - garanzia, perché celebrato in assenza del difensore di fiducia (avv. NI AT) ritualmente nominato in due distinte occasioni, nullità ritenuta non sanata dall'avviso dato al secondo legale di fiducia avv. Dario Bolognesi (motivo sub punto 3.1 del ritenuto in fatto).
2.1. Rileva invero il Collegio come, secondo la stessa prospettazione difensiva, ai fini della celebrazione dell'interrogatorio del AT, il Giudice per le indagini preliminari omise effettivamente di dare avviso al difensore di fiducia avv. NI AT e nondimeno procedette del tutto ritualmente a notiziare il secondo difensore avv. Dario Bolognesi, tentando l'invio - dapprima - - - quindi un messaggio sulla segreteria telefonica dell'avviso via fax, lasciando- 16 4 طف (posto che il fax risultava non funzionante), tentando poi di contattarlo reiteratamente sul telefono. Costituisce difatti principio acquisito che l'obbligo di avvisare il difensore di fiducia per l'interrogatorio (di convalida al pari di quello di garanzia) è correttamente adempiuto qualora, sussistendo l'esigenza di una rapida verifica in ordine alle condizioni legittimanti la restrizione della libertà personale, siano effettuati ripetuti tentativi di inoltrargli l'avviso a mezzo telefono (nella specie, con ripetute chiamate indirizzate al numero del suo studio) senza sortire esito positivo, con la conseguenza che, in tal caso, è legittima la nomina del difensore d'ufficio, e che l'assenza di eccezioni da parte di quest'ultimo o dell'indagato determina comunque la sanatoria di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 37283 del 01/07/2010, Visone, Rv. 248637). Ed invero, il difensore che abbia accettato il mandato fiduciario deve osservare la necessaria diligenza prevista per consentire la notificazione degli avvisi per i quali la legge preveda l'urgenza, apprestando a tal fine presso il recapito dello studio i mezzi tecnici idonei alla ricezione di tali avvisi e preoccupandosi di garantire l'accesso agli stessi mezzi (Sez. 2, n. 2233 del 04/12/2013 - dep. 20/01/2014, Ortolan, Rv. 258287). Stante la rituale notifica all'avv. Bolognesi dell'avviso dell'interrogatorio in sede di convalida dell'arresto, dal mancato avviso al secondo difensore di fiducia avv. AT è derivata una nullità di ordine generale a regime intermedio, che avrebbe dovuto essere eccepita, a pena di decadenza, nei termini di legge (Sez. 1, n. 9799 del 01/02/2008, Satta, Rv. 239219). Il che significa che la nullità dell'omesso avviso al secondo difensore avrebbe dovuto essere dedotta da parte del difensore nominato (ritualmente) d'ufficio per l'incombente prima del suo compimento o immediatamente dopo, a norma dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. Giusta l'omessa deduzione dell'eccezione, il vizio si appalesa pertanto sanato.
2.2. Ad ogni buon conto, deve essere rammentato che, come il più ampio consesso di questa Corte ha avuto modo di chiarire, la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato non può essere oggetto di ulteriore sindacato, salvo che il giudice del dibattimento rilevi che la richiesta del rito non è stata preceduta da un valido interrogatorio o dall'invito a presentarsi, integrandosi in tal caso la violazione di una norma procedimentale concernente l'intervento dell'imputato, sanzionata di nullità a norma degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 180 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260018). Come ineccepibilmente rilevato dalla Corte distrettuale (v. pagina 21 della sentenza impugnata), la nullità del decreto di giudizio immediato per invalido 17 interrogatorio ha comunque natura di nullità di ordine generale a regime intermedio di cui all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. e sarebbe, pertanto, pacificamente sanata dalla scelta fatta dall'imputato di essere giudicato con il rito abbreviato. Ciò in ossequio al consolidato diritto vivente (v. per tutte, Sez. 2, n. 39474 del 03/07/2014, Acquavite e altri, Rv. 260786; Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216246), poi recepito nell'inequivoca disposizione di cui all'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. (introdotto con legge 23 giugno 2017, n. 103).
3. I motivi dedotti dai ricorrenti quanto alla ritenuta sussistenza dell'associazione per delinquere finalizzata all'attività di narcotraffico e alla partecipazione dei singoli associati ricorrenti ad essa (motivi sub punti 2.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.2, 6.1 e 7.1 del ritenuto in fatto) non sfuggono ad una preliminare ed assorbente censura di inammissibilità, posto che, per un verso, ripropongono rilievi già dedotti in appello e non si confrontano con la compiuta e lineare motivazione svolta dai Giudici della cognizione, con ciò omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Per altro verso, sono volti a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa Sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). motivazionale intessuta nel3.1. Ad ogni buon conto, la trama provvedimento in verifica risulta scevra da smagliature di ordine logico o giuridico coltivabili col ricorso per cassazione, là dove i giudici di merito hanno argomentato tanto la ritenuta sussistenza della societas sceleris, quanto la ravvisata partecipazione dei ricorrenti alla consorteria criminale, con considerazioni aderenti alle emergenze dell'incartamento processuale, sorrette da inferenze scevre da illogicità manifesta nonché coerenti quanto alle - implicazioni in diritto alla costante lezione ermeneutica di questa Corte di legittimità. D'altra parte, fermo il legittimo rimando alle motivazioni della sentenza di primo grado (costituendo principio di diritto acquisito che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con la decisione di primo grado che sia stata ivi richiamata a formare un unico complessivo corpo argomentativo, v. Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595), la Corte lombarda non si è sottratta dal 18 C dare puntuale risposta alle omologhe doglianze mosse dalle difese col gravame, in relazione sia alla contestata integrazione dell'associazione a delinquere, sia e soprattutto alla censurata partecipazione dei singoli imputati al gruppo criminale (v. pagine da 23 a 35 della sentenza impugnata).
3.2. Innanzitutto, quanto alla ritenuta stabilità del pactum sceleris ed alla sussistenza di un'organizzazione di persone e mezzi finalizzata alla realizzazione del programma criminale consistente nello smercio di droga, il Collegio lombardo ha evidenziato come, nel pur breve - ma comunque apprezzabile - periodo di investigazione (nove mesi), siano stati monitorati: a) un susseguirsi ininterrotto di condotte integranti reati-fine; b) la gestione di ingenti somme di denaro da parte di persone stabilmente collegate tra loro ed incuranti dei rischi;
c) la disponibilità di appartamenti dove occultare armi, droga e denaro (segnatamente l'appartamento di Cabiate locato da OR, quello di Seregno di LL, l'alloggio di MAno Comense abitato da MA ON SU e l'abitazione di NE); d) la disponibilità di numerose autovetture molte delle quali intestate a terzi dotate di vani e doppifondi per nascondere la droga e il denaro - (fra cui la VW SS con doppiofondo e la Renault LI di NE); e) l'osservanza di un accorto modus operandi nello svolgimento dell'attività illecita, teso a ridurre al minimo il rischio di essere sorpresi dalle Forze dell'ordine e, in particolare, l'utilizzo di mezzi "coperti" di comunicazione (messaggistica Blackberry "non apribile" e linguaggio cifrato) e ricorso a modalità esecutive ispirate ad evidente cautela (in particolare la c.d. staffetta); f) la suddivisione di ruoli fra i diversi partecipi, seppure nell'ambito di un'organizzazione agile e funzionale, con OR e AL al vertice del gruppo criminale;
g) la prosecuzione dell'attività delittuosa nonostante il sospetto di essere sottoposti ad indagini e finanche dopo l'arresto in flagranza di reato di IO RA;
h) la circostanza che, nel periodo in contestazione, nessuno dei prevenuti abbia svolto un lavoro lecito tale da giustificare la disponibilità delle ingentissime somme di denaro trovate in loro possesso. Sotto diverso aspetto, la Corte distrettuale ha rimarcato come, da diverse conversazioni intercettate, emergano la condivisione da parte dei sodali di uno stesso linguaggio convenzionale, la conoscenza dei diversi ruoli di vertice o subordinati ricoperti dai vari componenti, la consapevolezza di far parte di una "squadra" e la volontà di agire per la realizzazione di un obbiettivo comune, consistente nell'attuazione del programma criminoso indeterminato di spacciare cocaina "in grande".
3.3. Nell'argomentare la ritenuta integrazione del reato associativo, la Corte d'appello ha fatto buon governo dell'ormai consolidata lezione ermeneutica di questa Corte, secondo cui la partecipazione all'associazione per delinquere e il 19 caff concorso di persone nel reato si differenziano per il carattere dell'accordo criminoso il quale nella seconda fattispecie è circoscritto alla realizzazione di uno o più reati e si esaurisce nella loro consumazione, mentre nell'associazione per delinquere è diretto all'attuazione di un generale e continuativo programma di delinquenza e non viene meno dopo che i reati sono stati commessi, continuando a sussistere per l'ulteriore attuazione del programma stesso. Ne discende che, affinchè si possa affermare la sussistenza dei presupposti dell'appartenenza all'associazione, è necessario provare l'integrazione dell'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, il c.d. quid pluris che si individua nel carattere dell'accordo criminoso, contemplante la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti, i quali, anche al di fuori dei singoli reati programmati, assicurino la propria disponibilità duratura ed indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso del sodalizio (ex plurimis Sez. 4, n. 51716 del 16/10/2013, Amodio, Rv. 257906; Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Avellino e altro, Rv. 270396). Il Collegio di merito ha invero convincentemente dato conto dell'integrazione del prescritto quid pluris evidenziando - come rilevato nel paragrafo che precede - specifici elementi stimati non irragionevolmente sintomatici dell'esistenza, non di un mero accordo fra compartecipi, ma di un gruppo organizzato di persone legate da un patto stabile e duraturo, frutto del concerto di intenti e di azione tra gli associati, con un riparto dei ruoli ed il comune coordinamento ad opera dei due elementi di vertice (OR e Calipari), con disponibilità di diverse basi logistiche e di beni strumentali, volto all'attuazione di un programma criminoso indeterminato concernente il traffico di sostanze stupefacenti, sia pure "agile, efficiente, funzionale, fatto di poche ma affidabili risorse, personali e reali” (v. pagina 41 della sentenza impugnata). Costituisce, d'altronde, ius receptum che, per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (v. da ultimo, Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583).
4. Simili considerazioni valgono quanto alla ritenuta adesione alla compagine associativa dei singoli ricorrenti. 20 L 4.1. Quanto a AT, la Corte milanese ha invero rilevato come la difesa abbia "dimenticato" che l'imputato: a) si rendeva responsabile di tre episodi criminosi nell'intervallo dal 14 marzo al 18 giugno 2016 (sub capi 10, 11 e 15); b) veniva sorpreso il 25 giugno 2016 assieme al OR nel flagrante trasporto di ben 340.000,00 euro con uno scanner per rilevare la presenza di apparati di captazione;
c) conosceva e frequentava abitualmente OR e gli altri coimputati (v. pagine 43 e 44 della sentenza impugnata). In relazione alla posizione di NE, il Giudice del gravame ha sottolineato come l'imputato: a) fosse uomo di fiducia del AL;
b) mettesse a disposizione il proprio veicolo Renault munito di un fondo nascosto per i - trasporti di droga e denaro;
c) fungesse talvolta da "staffetta" proprio per detti trasporti;
d) disponesse di ingenti capitali non giustificati da redditi leciti, a nulla rilevando il fatto che egli non avesse la disponibilità dell'appartamento di Cabiate, né che non fosse in possesso di un telefono Blackberry (v. pagine 44 e seguenti della sentenza impugnata). Con riguardo alla IA, la Corte lombarda ha spiegato come, sulla scorta delle emergenze dell'incartamento processuale, risulti provato che ella: a) era la "ragazza del boss" (OR) e lo aiutava nella realizzazione del programma criminoso;
b) partecipava direttamente alla commissione dei singoli reati-fine ascrittile;
c) era a conoscenza delle dimensioni, della stabilità e dell'organizzazione del traffico, della disponibilità di basi logistiche e di mezzi strumentali da parte del gruppo;
d) utilizzava per le comunicazioni il Blackberry datole dal OR, atto a consentire comunicazioni non intercettabili. Ad ulteriore dimostrazione dell'adesione della donna al gruppo criminale, il Collegio ha valorizzato le "lamentazioni" di NE quanto alla condotta imprudente del OR che si avvaleva della fidanzata IA per la gestione dei traffici (v. pagine 49 - 52 seguenti della sentenza impugnata). Quanto al SU, dopo avere premesso che può ritenersi integrata l'intraneità ad un sodalizio criminale sia pure in presenza della partecipazione ad un solo reato-fine, il Giudice a quo ha sottolineato come il ricorrente abbia in effetti preso parte all'acquisto di un'ingente partita di cocaina di cui al capo 14) (di ben 50 chili), fatto di per sé significativo della sua intraneità nel gruppo. A tale circostanza ha aggiunto: a) i rapporti di vicinanza con AT e con la IA (rispettivamente uomo di fiducia e donna del "capo"); b) la disponibilità a far parcheggiare nel cortile della propria abitazione l'autovettura SS utilizzata per il trasporto di droga e denaro;
c) gli stretti rapporti con LL e NE e l'interlocuzione con gli stessi a proposito del sequestro di 340.000,00 euro, argomento "interno" alla logica del gruppo;
d) le ammissione fatte dallo stesso imputato di essere un "trafficante di droga" che era rimasto fermo due 21 anni (a cagione della subita condanna) ed aveva ricominciato da poco;
e) il contenuto della conversazione intercettata con LL e NE del 27 giugno 2016 (poco dopo l'acquisto della partita di cocaina di cui al capo 14), nella quale il ricorrente affermava di volere la sua parte (2000,00 euro) e di essere contento che anche gli "altri" potessero guadagnare (v. pagine 53 e seguenti della sentenza impugnata).
4.2. Conclusivamente, il Collegio distrettuale ha scrupolosamente indicato gli specifici elementi di fatto posti a base del proprio giudizio (tratti dalle emergenze delle indagini e, in particolare, dagli esiti delle intercettazioni e dei servizi di p.g., legittimamente acquisiti al processo giusta l'opzione per il giudizio abbreviato) ed ha seguito un iter logico-argomentativo non irragionevole là dove ha stimato provati la messa "a disposizione" dei ricorrenti a favore del gruppo capeggiato da OR e AL, la loro piena conoscenza delle modalità operative organizzate dell'attività criminale nonché il loro stabile contributo alla realizzazione del programma indeterminato concernente il traffico di stupefacenti e, quindi, alla permanenza in vita della stessa organizzazione. E' d'altronde pacifico che, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, nel caso in cui le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale (v. da ultimo, Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Cruzado, Rv. 276701).
5. Un discorso a parte merita il motivo col quale OR ha eccepito la violazione di legge in relazione alla riqualificazione in peius operata dalla Corte territoriale allorchè ha ritenuto provato il suo ruolo apicale ai sensi dell'art. 74, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, senza svolgere la prescritta motivazione rafforzata (v. sub punto 2.2 del ritenuto in fatto).
5.1. Mette conto di rilevare preliminarmente come OR sia stato rinviato a giudizio per partecipazione all'associazione ex art. 74 del Testo Unico sugli stupefacenti con il ruolo di "capo e promotore"; come il primo giudice abbia ritenuto non provato il contestato ruolo apicale, inquadrando la condotta dell'imputato in termini di mera partecipazione all'associazione e come il giudice d'appello abbia invece condannato il ricorrente in relazione all'ipotesi più grave di cui al citato art. 74, comma 1. Ipotesi quest'ultima - che, secondo il costante - insegnamento di questa Corte, costituisce figura di reato distinta ed autonoma rispetto a quella contemplata al comma 2 e non fattispecie aggravata di essa (Sez. 1, n. 6312 del 27/01/2010, Mento, Rv. 246118). 22 Dalla scansione processuale testè delineata si evince che il giudice d'appello non ha pronunciato condanna nei confronti di OR in relazione ad un fatto "diverso" da quello oggetto di contestazione, né ha assegnato al fatto una qualificazione giuridica dissimile (e più grave) da quella enunciata nell'imputazione formale, ma nel riformare sul punto la decisione appellata - si è limitato a validare l'originaria impostazione della pubblica accusa, recepita nel decreto ex art. 429 cod. proc. pen. Non v'è pertanto materia per ritenere che, nella specie, vi sia stata una qualunque violazione del combinato disposto degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., non essendo revocabile in dubbio che l'imputato sia stato ritenuto responsabile dello stesso "fatto" contestato nell'originaria imputazione ed in relazione al quale veniva disposto il suo rinvio a giudizio - fatto inteso come accadimento storico-naturalistico, dunque tenuto conto della sua massima estensione in senso letterale e logico, compatibile con lo svolgimento di attività difensiva che pertanto egli fosse perfettamente a conoscenza dell'accusa recepita della decisione impugnata e fosse, pertanto, stato messo in grado di impostare la propria linea difensiva e di dedurre elementi di prova a suo favore, atti a contrastare la valenza di quelli posti a suo carico.
5.2. V'è tuttavia da chiedersi se il disposto aggravamento, da parte del Giudice d'appello, della qualificazione giuridica dello stesso "fatto" contestato nell'originaria vocatio in iudicium prescrivesse l'osservanza di un particolare standard probatorio e motivazionale, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite nelle note sentenze DA del 2016 e AT del 2017 e la regula iuris successivamente codificata nell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. Ai fini della soluzione del quesito, risulta necessario distinguere il caso in cui, ferma la conferma della "condanna", la diversa qualificazione giuridica riguardi lo stesso fatto come ricostruito in primo grado ovvero discenda da una diversa ricostruzione storico-fattuale della vicenda alla luce di una differente valutazione delle prove. Nel primo caso, la riqualificazione compiuta dal giudice del gravame si risolve nella mera sussunzione, sotto la norma incriminatrice ritenuta corretta, della fattispecie concreta come ricostruita dal primo giudice e rispetto alla quale l'imputato ha già avuto modo di svolgere appieno le proprie difese. In tale caso, il Collegio d'appello si limita ad assegnare al fatto I^etichettatura" giuridica esatta, in ossequio al principio dello iura novit curia espressione del principio di legalità. Ed invero, come il più ampio consesso di questa Corte ebbe a chiarire diversi anni orsono (affermando la legittimità della modifica della qualificazione giuridica - data dal pubblico ministero al fatto per cui si procede - da parte del giudice per 23 4 le indagini preliminari, in sede di applicazione della misura cautelare, e poi da parte del tribunale, in sede di riesame o di appello), al giudice è difatti sempre consentito in applicazione del principio di legalità di attribuire la corretta -> qualificazione giuridica al fatto descritto nell'imputazione, senza che ciò incida sull'autonomo potere di iniziativa del pubblico ministero, che rileva esclusivamente sotto il diverso profilo dell'immutabilità della formulazione del fatto inteso come accadimento materiale (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205617). Si tratta dunque di un'operazione che non realizzando alcun "ribaltamento" della decisione (da assoluzione in condanna, né viceversa) ma comportando soltanto l'assegnazione di una diversa qualificazione giuridica del fatto, sia pure in peius, fondata su di un'identica valutazione delle risultanze probatorie anche dichiarative si sviluppa sul piano delle mere implicazioni giuridiche della - ricostruzione storico-fattuale della vicenda, a valle dell'acquisizione e, soprattutto, della valutazione delle prove da parte dei giudici di merito. Il che rende, pertanto, non necessaria la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nè la c.d. motivazione rafforzata (v. nello stesso senso in una fattispecie assimilabile, Sez. 6, n. 10584 del 30/01/2018, De Rubeis e altro, Rv. 273742).
5.3. Caso diverso è quello in cui il più grave inquadramento giuridico discenda da una diversa ricostruzione della vicenda sub iudice e, dunque, da una differente valutazione delle prove (caso che appunto ricorre nella specie). Rispetto ad esso, v'è invero da chiedersi se si imponga o meno la rinnovazione delle prove dichiarative ritenute decisive, in applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte Corte (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, DA, Rv. 267492; Sez. U., n. 18620 del 19/01/2017, ric. AT), successivamente (ed in parte) codificato nell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. Giudica il Collegio condivisibile la soluzione data al quesito in un recentissimo arresto della Sezione Seconda penale di questa Corte, secondo cui è da escludere che, in caso di riqualificazione giuridica del fatto, sia pure in senso peggiorativo, sulla scorta di una diversa valutazione della prova dichiarativa, si debba procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. A sostegno del decisum, si è innanzitutto evidenziato che, alla luce dell'attuale diritto positivo (nonchè vivente), detta regola possa ritenersi applicabile soltanto nel caso in cui la Corte d'appello approdi al giudizio di colpevolezza in riforma della decisione liberatoria di primo grado, caso all'evidenza assai lontano da quello in cui il giudice del gravame pervenga soltanto all'aggravamento della condanna già dichiarata in primo grado in virtù di una qualificazione giuridica peggiorativa. 24 Come notato dalla Sezione Seconda, tale obbligo non può neanche farsi discendere dalle fonti sovranazionali e, segnatamente, dalla giurisprudenza convenzionale. La Corte di Strasburgo ha infatti limitato l'obbligo di rinnovazione, non senza distinguo, ai casi di ribaltamento della sentenza assolutoria effettuata dal giudice dell'impugnazione attraverso la rivalutazione dell'attendibilità dei testimoni su base cartolare, senza mai correlare in modo espresso e sistematico la necessità della rinnovazione all'aggravamento della qualificazione giuridica (Dan v. Moldavia, Corte Edu, 5 luglio 2011; MA v. Romania, Corte EDU, III sez.,5 marzo 2013; FL v. Romania, Corte Edu, III sez., 9 aprile 2013; Corte Edu, III Sez., sent. 4 giugno 2013; HA v. Romania, ric. 10890/04; più recentemente ES v. Romania, Corte Edu, III sez. 15.9.2015; ES v. Romania, Corte Edu, III sez. 22.9.2015; EF v. Italia, Corte Edu, 1 sez., 29 giugno 2017) (così nella motivazione di Sez. 2, n. 38823 del 25/06/2019, Esposito, Rv. 277094). Le stesse Sezioni Unite di questa Corte (nella sentenza n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 03/04/2018, P.G. in proc. Troise, Rv. 272430) hanno evidenziato come tale indirizzo della giurisprudenza convenzionale non sia univoco poiché in alcune, più recenti, decisioni è stata esclusa, in relazione alle medesime evenienze procedimentali, la necessità della rinnovazione probatoria in appello, ritenendosi sufficiente, per integrare la soglia della garanzia convenzionale, anche solo una motivazione particolarmente approfondita sulle ragioni del mutato apprezzamento delle risultanze processuali, con l'evidenza degli errori compiuti dal giudice di primo grado e la previsione di un controllo sul rispetto di quell'obbligo (Corte EDU, 26/04/2016, Kashlev C. Estonia;
27/06/2017, Chiper c. Romania)>>. Altrettanto condivisibile è poi l'ulteriore passaggio della motivazione della già citata decisione della Sezione Seconda penale, là dove si è osservato come l'obbligo di rinnovazione della prova orale non possa farsi discendere neanche dalla regola di valutazione contenuta nell'art. 533 cod. proc. pen., alla stregua del quale la condanna postula un accertamento della colpevolezza "al di là di ogni ragionevole dubbio". Tale regola, sia pure di carattere generale, per un verso, non può ritenersi munita giusta il grado di legge ordinaria di "forza - - conformativa" nei confronti di norme dello stesso grado e non risulta, dunque, atta a modificare le regole concernenti la regolamentazione del giudizio dell'appello contenute nell'art. 603 stesso codice (Corte cost. nn. 147 e 148 del 2007, n. 49 del 2015; n. 170 del 1984). Per altro verso, non potrebbe comunque espandersi a coprire un caso diverso da quello per il quale è fisiologicamente dettata (cioè l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato), atteso che si tratta non dell'overturning di una decisione assolutoria in una di condanna, ma 25 soltanto del diverso incasellamento giuridico, sia pure più grave, della stessa fattispecie per il quale è già intervenuto il giudizio di colpevolezza in primo grado. Non può sottacersi come, nel caso di specie, non vi sarebbe comunque materia per l'applicazione della regola della rinnovazione della prova dichiarativa, atteso che la piattaforma probatoria è costituita essenzialmente da evidenze di natura tecnica (esiti delle intercettazioni), atti di P.G. relativi a servizi di osservazione, pedinamento e controllo e documentazione acquisita al fascicolo.
5.4. Ferma l'assenza di un obbligo di rinnovazione della prova, deve ritenersi che la qualificazione giuridica in senso peggiorativo conseguente da una diversa valutazione delle prove imponga, nondimeno, al giudice del gravame di una motivazione c.d. rafforzata (Sez. 2, n. 38823 del 25/06/2019, cit.). Ciò in ossequio alla regola generale secondo la quale il giudice dell'impugnazione che pervenga, su punti rilevanti della decisione, a conclusioni contrastanti con quelle espresse nella pronuncia sottoposta al proprio vaglio è tenuto a fornire un'argomentata e convincente giustificazione della diversa soluzione seguita, capace di resistere anche al successivo controllo di legittimità. Motivazione rafforzata che dunque deve ritenersi prescritta anche nel caso in cui la diversa e più grave qualificazione giuridica del fatto costituisca il precipitato di una valutazione delle prove differente da quella compiuta in primo grado.
5.5. Ricostruita la disciplina processuale applicabile in caso di riqualificazione giuridica del fatto in una fattispecie di reato più grave sulla scorta di una diversa valutazione del compendio probatorio e ribadito che, in detto caso, è sufficiente che la Corte d'appello renda una motivazione c.d. rafforzata, giudica il Collegio che la trama logico argomentativa intessuta dal Giudice a quo sia certamente conforme al prescritto standard motivazionale. Ed invero, nel giustificare il ravvisato ruolo apicale in capo al ricorrente in accoglimento dell'appello del P.M., la Corte milanese ha confutato expressis verbis le valutazioni compiute dal primo Giudice e, dopo avere passato in rassegna le emergenze probatorie acquisite al processo, ha evidenziato che OR: a) teneva i contatti all'estero e viaggiava in Olanda, Germania e Grecia, non per motivi turistici, ma per incontrare i fornitori della cocaina;
b) dava le F & istruzione agli altri sodali, decideva e pianificava le relative attività; c) aveva messo a disposizione la propria abitazione di Cabiate quale base logicistica del gruppo;
d) si occupava dei sistemi di comunicazione tra i sodali;
e) assumeva una posizione di superiorità rispetto agli altri associati assolvendo ad una funzione di fulcro ed esercitando poteri gestionali;
f) assicurava pertanto un contributo primario alla realizzazione degli scopi ed alla permanenza in vita 26 dell'organizzazione, con un ruolo non semplicemente paritetico a quello degli altri associati (v. pagine 35 - 37 della sentenza impugnata). Argomentare che si appalesa conforme al canone della c.d. motivazione rafforzata là dove il Collegio di merito si è confrontato con il ragionamento seguito dal primo giudice e ha dato puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte, con solido ancoraggio alle emergenze processuali e con considerazioni dotate di una forza persuasiva superiore a quella della sentenza appellata.
6. Valgono le medesime considerazioni sopra svolte nel paragrafo 3 anche con riguardo ai motivi con cui i ricorrenti hanno censurato la decisione impugnata in relazione ai singoli reati-fine in tema di stupefacenti e di armi (motivi sub punti 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 per AT, 4.3 per AL, 5.3 per IA, 6.2, 6.3 e 6.4 per NE e 7.2 e 7.3 del ritenuto in fatto). A tale proposito, i ricorrenti contestano la ricostruzione in fatto delle diverse condotte sub iudice compiuta dai decidenti di merito sulla scorta delle emergenze processuali acquisite al processo, censurando, in particolare, la lettura in senso accusatorio delle emergenze delle intercettazioni.
6.1. Deve essere innanzitutto ribadito che le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714). Ciò ovviamente a condizione che siano gravi, precisi e - concordanti e cioè: a) il contenuto della conversazione sia chiaro;
b) non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all'imputato; c) per il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell'ambito dell'associazione di cui fanno parte, non vi sia motivo per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati;
d) non vi sia alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all'altro (Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante e altri, Rv. 266509; Sez. 1, n. 40006 del 11/04/2013, Vetro, Rv. 257398), dovendosi di contro reperire dati di riscontro esterno qualora il contenuto abbia natura indiziaria (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera ed altri Rv. 260842). -Non può d'altronde sottacersi che come ben evidenziato dai giudici di merito -,nella specie, la lettura delle intercettazioni recepita nelle decisioni ha trovato positivo ed obbiettivo conforto nei sequestri di sostanza stupefacente con l'arresto dei diversi responsabili nonchè nel sequestro di ingenti somme di denaro, compatibili con la gestione di un traffico di droga di altissimo livello.
6.2. Tanto premesso, giudica il Collegio che, avuto riguardo al complessivo discorso giustificativo steso dai giudici di merito quale risulta dalla lettura- 27 4 integrata delle decisioni di primo e di secondo grado -, la ricostruzione storico fattuale delle diverse condotte di narcotraffico e di detenzione e porto di armi non presti il fianco ad alcuna censura coltivabile nella sede di legittimità, in quanto poggia su specifici passaggi degli scambi verbali monitorati e risulta sorretta da un ragionamento inferenziale immune da illogicità manifesta (v. pagine 58 e seguenti della sentenza impugnata). D'altronde, come hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte regolatrice, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Le doglianze difensive si risolvono allora nella mera sollecitazione ad una rilettura delle interlocuzioni monitorate in un senso ritenuto più plausibile (e favorevole alla posizione dei singoli ricorrenti), dunque in una operazione non espletabile da questo Giudice di legittimità.
7. Non colgono nel segno neanche le doglianze concernenti la circostanza aggravante dell'ingente quantità contestata in relazione all'episodio di narcotraffico di cui al capo 14), ritenuta sussistente dalla Corte distrettuale in accoglimento dell'appello del P.M. avverso la decisione di primo grado che l'aveva invece esclusa.
7.1. In primo luogo, deve essere sgombrato il campo dall'eccezione di natura processuale con cui la difesa della IA ha censurato la decisione della Corte d'appello, là dove non ha dichiarato inammissibile l'appello del P.M. sul punto, perché non consentito in caso di sentenza di condanna resa all'esito del giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 443, comma 3, cod. proc. pen. (motivo sub punto 5.1 del ritenuto in fatto). Mette conto di rammentare preliminarmente che, secondo il lineare enunciato normativo dell'art. 443, comma 3, cod. proc. pen., "il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato"; che, a norma dell'art. 568, comma 5, stesso codice, "l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta" e che, d'altra parte, a mente dell'art. 580 del codice di rito, "quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui all'articolo 12, il ricorso per cassazione si converte nell'appello". Ne discende che, ferma la non appellabilità da parte del P.M. della sentenza di primo grado resa all'esito del giudizio abbreviato e la necessità nella specie - 28 tutta astratta - di convertire l'appello della parte pubblica in ricorso per cassazione, nel caso sub iudice, il ricorso per cassazione che fosse stato proposto dalla Procura della Repubblica avrebbe dovuto essere convertito in appello, stante la contestuale presentazione del gravame avverso la medesima sentenza da parte dell'imputato. Deve dunque essere ribadito il principio di diritto secondo il quale, nel caso di sentenza di condanna emessa all'esito di giudizio abbreviato, quando sia stato proposto appello sia dall'imputato, sia dal pubblico ministero, l'impugnazione di quest'ultimo, che possa essere qualificata come ricorso per cassazione, poichè in violazione del limite previsto dall'art. 443, comma 3, cod. proc. pen., è legittimamente trattata, ai sensi dell'art. 580 cod. proc. pen., dal giudice d'appello. (Sez. 3, n. 43649 del 03/07/2018, B., Rv. 274416). D'altronde, l'impugnazione proposta dall'inquirente avrebbe ben potuto essere qualificata e ritenuta ammissibile quale ricorso per cassazione, fondandosi su censure riportabili a violazione di legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen.
7.2. Tanto premesso, si può passare alla disamina dei motivi (sub punti 2.3, 4.4 e 5.1 del ritenuto in fatto), con cui OR, SU e IA hanno censurato la decisione della Corte nella parte in cui ha ritenuto integrata la circostanza aggravante in oggetto senza svolgere una motivazione rafforzata e, comunque, in assenza dei presupposti dell'art. 80, comma 2, d.P.R. 90 ottobre 1990, n. 309. 7.3. Ed invero, nel ravvisare i presupposti della circostanza aggravante in parola già oggetto di formale contestazione nel decreto ex art. 429 cod. proc. - pen. ma esclusa dal giudice di primo grado -, la Corte d'appello ha innanzitutto mosso dal condivisibile assunto, secondo cui in tema di traffico di sostanze stupefacenti, il giudice può applicare la circostanza aggravante della ingente quantità anche qualora esso sia accertato esclusivamente mediante intercettazioni telefoniche ed ambientali (c.d. droga parlata) (v. da ultimo, Sez. 3, n. 42827 del 04/05/2016, Eke, Rv. 267902). Ciò a condizione che, sulla base del complessivo compendio probatorio, emerga che tale traffico abbia raggiunto la "soglia minima", ravvisabile - così come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte quando la quantità risulti pari a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella - allegata al D.M. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito quando tale quantità sia superata (Sez. U., n. 36258 del 24/05/2012, P.G. e Biondi, Rv. 253150). Soglia che correttamente il Collegio di merito ha pertanto quantificato in 1,5 chili di principio attivo di cocaina (v. pagine 74 - 76 della sentenza impugnata). 29 4 Tanto premesso, il Collegio milanese ha rimarcato che: a) la partita di cocaina di cui al capo 14) arrivava dall'estero con un TIR;
b) il carico veniva poi collocato nel doppiofondo della SS;
c) nelle conversazioni intercettate, si parla di 50 pacchi, sinonimo (secondo quanto emerso in altre conversazioni monitorate) di 50 chili;
d) lo stesso OR, proprio in relazione all'imputazione in oggetto, ha dichiarato che, nelle telefonate, riferendosi al carico arrivato, aveva effettivamente parlato di 50 chili, pur cercando poi di minimizzare sostenendo che lo aveva fatto solo per vantarsi, ma che in realtà si trattava di soli 14 chili. Correzione di tiro che la Corte distrettuale ha giudicato non illogicamente inattendibile sul presupposto che OR, pur avendo ammesso le proprie responsabilità, aveva cercato di tenere fuori gli altri imputati e negato l'esistenza dell'associazione, sicchè in tale prospettiva si doveva inquadrare il tentativo di minimizzazione del dato ponderale della partita di droga oggetto del delitto sub capo 14), ascritto non solo a tale imputato, ma anche ad altri concorrenti e, prima fra tutti, la fidanzata IA (v. pagine 76 77 della sentenza - impugnata). Quanto poi alla determinazione del principio attivo, il Giudice del gravame ha seguito un ragionamento comparativo rispetto alle quantità sequestrate nell'ambito del presente procedimento, in relazione alle quali si è accertata una percentuale di principio attivo anche del 75%, aggiungendo come, ad ogni modo, nelle dosi vendute dai pusher in strada, la percentuale non sia mai inferiore al 30-35%. Ne ha, dunque, correttamente inferito che, anche tenendo conto di tale percentuale minima, il quantitativo di principio attivo non sarebbe inferiore ai 18 chili (rectius 15 chili), notando altresì come, considerate le medesime percentuali, anche ad accedere alla versione del OR (secondo cui si trattava di soli 14 chili), sarebbe comunque superata la soglia dell'ingente quantità (fissata, come prima precisato, in 1,5 chili di sostanza pura) (v. pagine 77 e 78 della sentenza impugnata). Né v'è materia per censurare la discrezionalità esercitata dai decidenti di merito nel ravvisare l'elemento circostanziale una volta verificato il superamento della soglia delle 2.000 dosi, tenuto conto del richiamo al contesto associativo in cui si inseriva l'episodio de quo e della evidenziata non episodicità, anzi della professionalità, della condotta sub capo 14). Elementi che correttamente sono stati ritenuti tali da connotare il fatto in termini di estrema offensività rispetto al bene giuridico protetto, da correlare al pericolo di diffusività della sostanza drogante.
7.4. E' invece inammissibile il motivo con cui SU ha eccepito l'erronea applicazione dell'art. 59, comma secondo, cod. pen. sempre con riferimento alla circostanza aggravante in parola (sub punto 4.5 del ritenuto in fatto). 30 Si tratta invero di motivo non dedotto in appello e pertanto non delibabile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ciò a tacer del fatto che, tenuto conto della ritenuta intraneità del ricorrente nel contesto associativo, si appalesa implausibile che egli potesse ignorare l'ingente quantità della droga trattata nel frangente senza sua colpa.
8. Sono manifestamente destituiti di fondamento i motivi mossi delle difese di AT, SU e NE in relazione alla ritenuta recidiva (sub punti 3.7, 4.6 e 6.5. del ritenuto in fatto). Quanto ai primi due ricorrenti, la Corte territoriale ha ineccepibilmente evidenziato (rispettivamente nelle pagine 99 e 100 e 102 e 103 della sentenza impugnata) come essi abbiano subito una condanna per un fatto specifico e come la reiterazione di nuove condotte di narcotraffico, per di più in un contesto associativo, costituisca sintomo inequivocabile della loro maggiore pericolosità sociale. Quanto al NE, la Corte d'appello ha altrettanto ineccepibilmente evidenziato che, escluso il precedente per cui opera l'estinzione degli effetti penali propria dell'affidamento in prova, rimangono a carico del prevenuto due precedenti penali del 1994 e del 1999, di tal che la reiterazione dell'attività illecita ed il ruolo fiduciario assolto dall'imputato rispetto all'elemento di vertice AL appaiono dimostrativi della sua maggiore pericolosità sociale (v. pagine 105 e 106 della sentenza impugnata).
9. E' al pari inammissibile il motivo con cui LL ha censurato la denegata applicazione della circostanza attenuante dell'art. 114 cod. pen. (sub punto 7.4 del ritenuto in fatto). Il ricorrente rinnova invero una deduzione già mossa col gravame e non si confronta con l'ineccepibile risposta data dalla Corte distrettuale, nella parte in cui ha precisato, da un lato, che il contributo assicurato dallo LL non può ritenersi di marginale efficacia eziologica;
dall'altro lato e risolutivamente -,- come costituisca principio consolidato che l'elemento circostanziale in oggetto non possa trovare applicazione nel caso dei reati associativi (Sez. 2, Sentenza n. 17879 del 13/03/2014, Pagano, Rv. 260010). 10. Allo stesso modo, sono inammissibili i motivi con i quali AT, SU e NE si dolgono dell'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche (sub punti 3.7, 4.6. e 6.5 del ritenuto in fatto). 10.1. Come questa Corte ha più volte affermato, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena 31 in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900). Elementi di segno positivo che, nella specie, i giudici di merito hanno correttamente ritenuto insussistenti, con argomentazioni adeguate e prive di vizi logici dunque, insindacabili in questa Sede -, là dove hanno evidenziato i precedenti penali degli imputati, la gravità dei fatti ed il contesto criminale in cui essi venivano realizzati. Né v'è materia per invocare alcuna intima contraddittorietà della decisione o una disparità di trattamento fra posizioni eguali in considerazione del riconoscimento dell'elemento circostanziale in oggetto al OR - sebbene con un giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate -, alla luce della valorizzazione, ad opera dei giudici della cognizione, del buon comportamento processuale del coimputato, giusta le ammissioni (parziali) da egli fatte. 11. Non v'è spazio per sindacare in questa Sede l'esercizio della discrezionalità in fase di commisurazione della pena da parte del Collegio di merito (contestata dalle difese di OR, IA e LL nei motivi sub punti 2.4, 5.4. e 7.5 del ritenuto in fatto), dovendosi ribadire il principio più volte affermato da questa Corte, secondo il quale la determinazione della pena entro il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è pertanto insindacabile nella sede di legittimità allorchè non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario Rv. 259142). -11.1. Ciò nondimeno non può non rilevarsi che come correttamente segnalato da taluni ricorrenti con i motivi aggiunti (OR, AT e IA) - la pena applicata nei confronti di tutti gli imputati in relazione alle violazioni dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 risulta illegale. Ed invero, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 40 del 23 gennaio 2019 (dep. 8 marzo 2019), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della citata norma, nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni. Ne discende che tanto la pena-base per il reato di cui al capo 14) - ritenuta violazione più grave ai fini dell'art. 81, comma secondo, cod. pen. nei confronti di OR, IA e AL, imputati di tale reato -, quanto gli aumenti per la continuazione per i reati-fine ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sulla pena-base calcolata per il reato associativo in relazione ai restanti imputati -, - non possono (più) ritenersi conformi alla legge, in quanto parametrati su di un 32 дв intervallo sanzionatorio non più vigente ed eliminato ex tunc dall'ordinamento (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205; Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263717). 11.2. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Giudice territoriale per nuova determinazione della pena, non potendo questa Corte provvedere direttamente con i propri poteri decisori, in quanto implicante valutazioni di merito in ordine alla gravità dei fatti ed alla personalità degli imputati estranee allo scrutinio di legittimità. A norma dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen., deve essere dichiarata l'irrevocabilità dell'accertamento della penale responsabilità di tutti i ricorrenti in relazione ai reati rispettivamente loro ascritti. 12. E', infine, inammissibile l'ultimo motivo dedotto dal NE con riguardo alla disposta confisca dei beni della madre (sub punto 6.6 del ritenuto in fatto). 12.1. Come ineccepibilmente rilevato dalla Corte territoriale (v. pagine 111 e 112 della sentenza impugnata), si tratta di beni che lo stesso ricorrente indica come facenti capo alla madre, estranea alle condotte illecite. Ne discende pertanto il difetto di legittimazione e la carenza d'interesse del prevenuto a coltivare la doglianza, riverberanti nell'inammissibilità del motivo a norma dell'art. 591 cod. proc. pen.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla pena detentiva determinata in relazione ai reati di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309/90, e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta nel resto i ricorsi. Dichiara irrevocabile l'accertamento di responsabilità. Così deciso in Roma il 27 novembre 2019 Il consigliere estensore Il Presidente Alessandra Bassi Anna Petruzzellis معاد DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 FEB 2020 IL CANCELLIEREF. Laentio M E Patrizia R P