Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/2019, n. 5769
CASS
Sentenza 27 novembre 2019

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Massime1

Il giudice di appello, che riqualifichi "in peius" il fatto contestato all'imputato in base ad una differente valutazione della prova dichiarativa, non è tenuto a procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, essendo, invece, sufficiente una motivazione rafforzata che, tenendo conto delle valutazioni del primo giudice, sia in grado di superarle persuasivamente. (Fattispecie in cui il giudice di appello aveva riqualificato come partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti con ruolo di capo e promotore il fatto ritenuto in primo grado come partecipazione semplice).

Commentario1

  • 1Riqualifica in pejus in appello non richiede rinnovazione prova dichiarativa (Cass. 36824/23)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 gennaio 2024

    Non sussiste l'obbligo di rinnovazione dell'assunzione delle prove dichiarative nel caso in cui il giudizio di appello riqualifichi in pejus l'imputazione originaria: "nessun precetto nazionale o sovranazionale impone che una decisione peggiorativa per l'imputato debba necessariamente passare attraverso una rinnovazione della istruzione, sol perché fondata su una diversa valutazione della prova dichiarativa. L'obbligo di rinnovazione non ha valore euristico e, enucleato a tutela di specifici diritti e interessi, non può essere esteso a tutti i casi di riforma in pejus, sganciati dalla riforma di una pronuncia assolutoria". Corte di Cassazione sez. V penale - udienza 13/07/2023 (deposito …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/2019, n. 5769
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5769
Data del deposito : 27 novembre 2019

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