Articolo 162 bis del Codice penale
Articolo 160Articolo 159
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15 dicembre 1981
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2 gennaio 2000
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8 giugno 2000
Art. 162-bis.

(Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative).

Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore puo' essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla meta' del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa oltre le spese del procedimento.

Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla meta' del massimo dell'ammenda.

L'oblazione non e' ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 104 o dall'articolo 105, ne' quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.

In ogni altro caso il giudice puo' respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravita' del fatto.

La domanda puo' essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.

Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato.

((COMMA ABROGATO DAL D.L. 7 APRILE 2000, N. 82, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 GIUGNO 2000, N. 144))
Entrata in vigore il 8 giugno 2000
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