Sentenza 17 novembre 2016
Massime • 1
La circostanza aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, può applicarsi ai reati-fine consumati dai sodali di un'associazione per delinquere anche in caso di immedesimazione tra tale associazione e il gruppo criminale organizzato transnazionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/11/2016, n. 7641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7641 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2016 |
Testo completo
07641 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 17/11/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1568/2016 PAOLO ANTONIO BRUNO Presidente - REGISTRO GENERALE N.23319/2016 SILVANA DE RD CARLO ZA ANGELO CAPUTO Rel. Consigliere - ANDREA FIDANZIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: c/ ME SE nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 03/05/2016 del TRIB. LIBERTA' di MILANO sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Udit i difensor Avv.; W Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Gabriele Mazzotta, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 6 maggio 2016 il Tribunale del Riesame di Milano, in parziale riforma del decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente emesso dal G.I.P. dello stesso tribunale in data 17 marzo 2016 a carico di IS IO ed altri, ha annullato lo stesso decreto limitatamente al capo c) di imputazione, confermandolo per il capo b) con riduzione dell'importo sequestrato. Va premesso che al IS ed agli altri diciotto coindagati è stato contestato al capo a) il delitto di associazione a delinquere di cui all'art. 416 c.p. finalizzata alla commissione di più delitti di natura finanziaria ed una serie indefinita di truffe in danno di ignari acquirenti e beneficiari di polizze fideiussorie rivelatesi fittizie e, segnatamente, di aver emesso tra il 2013 ed il 2015, senza l'autorizzazione della Banca d'Italia, utilizzando diversi veicoli societari, polizze fideiussorie dell'importo complessivo di oltre 692 milioni di euro che cedevano ad una clientela vastissima (persone fisiche, entri privati e pubblici), conseguendo un profitto di oltre 12 milioni di euro. Agli stessi soggetti sono stati contestati al capo b) i reati di cui agli artt. 110 c.p., 132 dlgs n. 385/93 e l'art. 4 L. 146/2006 per aver svolto, in concorso tra loro, l'attività riservata agli intermediari finanziari iscritti nello speciale elenco di cui all'art. 107 TUB (in assenza di iscrizione in detto elenco), consistita nel rilascio di fideiussioni per il tramite della Lombard Merchant s.p.a. per un capitale garantito di € 612.369.587, con un profitto di circa € 10.800,00 €, con l'aggravante del fatto commesso con il contributo di un gruppo criminale, descritto al capo a), impegnato in attività delittuose in più Stati.
2. Con atto sottoscritto dal suo difensore ha proposto ricorso per cassazione IS IO affidandolo ad unico articolato motivo. E' stata dedotta violazione di legge penale in relazione agli artt. 4 e 11 L. 146/2006 e mancanza di motivazione. il gruppo Lamenta il ricorrente che l'ordinanza impugnata non ha esattamente identificato per l'applicazione criminale organizzato" il cui contributo è condizione necessaria dell'aggravante prevista dall'art. 4 della legge citata, gruppo che è stato erroneamente individuato nella stessa associazione descritta al capo a) e che coincide, peraltro, con tutti i soggetti che concorrono nel capo b). In particolare, il ricorrente censura l'impostazione del Tribunale del Riesame secondo cui, con riferimento ai reati-fine posti in essere dai sodali di una società per delinquere ex art. 416 c.p., non operi il divieto di sovrapposizione tra associazione a delinquere e gruppo criminale organizzato sancito dal Supremo Collegio di questa Corte (S.U n. 18374/13) per il reato associativo. 2 Ritiene, invece, il ricorrente che affinchè sia configurabile la predetta aggravante è necessario che "gruppo criminale organizzato " sia un soggetto distinto ed autonomo rispetto a coloro che hanno commesso i delitti "da aggravare". Né, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 4 legge citata ai reati fine dell'associazione a delinquere, lo stesso sodalizio, composto dagli stessi soggetti, può trasformarsi in un "gruppo criminale organizzato". Ove non si sposasse tale opzione interpretativa, ad avviso dell'indagato, non si spiegherebbe il motivo per cui il legislatore, con la disciplina degli art. 3 e 4 L. 146/2006, avrebbe introdotto una forma partecipativa innovativa e differente rispetto a quelle già contemplate nel nostro ordinamento sotto forma di concorso ex art. 110 c.p. o dei vari reati associativi. Il ricorrente censura, infine, quella parte dell'ordinanza impugnata in cui sono state riportate" le proiezioni internazionali" dell'associazione per delinquere, allo scopo di configurarla come "il gruppo" che avrebbe fornito un contributo causale alla commissione dei reati di cui al capo b), in ossequio ai requisiti di cui all'art. 4 L. 146/2006. In particolare, il ricorrente lamenta che il Tribunale del Riesame, nel citare quei soggetti esteri che hanno concluso contratti di mediazione, non avrebbe fornito elementi idonei a ritenere che quelle società di diritto straniero o le persone fisiche agli stessi riferibili costituissero un distinto ed autonomo gruppo criminale organizzato. Con memoria depositata in data 11.1.2016, il ricorrente ha replicato alla requisitoria scritta dal Procuratore Generale richiamando le argomentazioni già svolte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato e va quindi rigettato. Va osservato che l'ordinanza impugnata ha correttamente individuato le due questioni di diritto che occorre affrontare nel presente procedimento per accertare la legittimità del sequestro preventivo disposto a norma dell'art. 11 L. 146/2006, e che si riassumono nei seguenti termini: 1) se ai reati-fine commessi dai sodali di un'associazione per delinquere avente il connotato della transnazionalità, a norma dell'art. 3 lett. c) L. 146/2006, e che non operi con l'apporto di un gruppo organizzato ad essa distinto, possa essere applicata l'aggravante di cui all'art. 4 legge citata;
2) se sia applicabile la predetta circostanza al reato fine nella misura in cui alla sua commissione abbiano concorso, in termini di concorso eventuale, i medesimi soggetti che costituiscono il gruppo organizzato, operante in più di uno stato, che si assume aver fornito un apporto causale alla perpetrazione del delitto. Premettendo che sulla prima questione vi è un netto contrasto interpretativo, essendosi questa Corte espressa in termini affermativi nelle sentenze sez. 6 n. 53118/14 e sez 6 n. 47127/15 (quest'ultima dopo una articolata disamina dell'iter logico-giuridico seguito dalle S.U. nella sentenza n. 18374/13) e negativamente nelle sentenze sez. 6 n. 31972/13 e sez. 6 n. 44435/15, affinchè questo Collegio elabori una propria soluzione ermeneutica occorre 3 brevemente prendere le mosse dalle conclusioni del ragionamento sviluppato dal Supremo Collegio nella sentenza n. 18374/13, con cui è stata ritenuta l'inapplicabilità al reato di cui all'art. 416 c.p. della citata aggravante della transnazionalità, ove il "gruppo criminale organizzato" si identifichi con l'associazione a delinquere. Secondo le Sezioni Unite, nell'ipotesi di cui all'art. 4 legge citata, non vi può essere sovrapposizione od immedesimazione tra associazione a delinquere e gruppo criminale organizzato in quanto la previsione del contributo causale richiesto dalla norma implica una diversità soggettiva, "ossia l'esistenza di due distinte realtà organizzative, nel senso che il gruppo criminale organizzato, peraltro impegnato in attività criminali in più di uno Stato, deve aver contribuito alla commissione del reato associativo, cioè alla costituzione od all'agevolazione, in qualsiasi forma, dell'associazione formatasi ed operante in ambito nazionale.... D'altronde, in uno al dato ontologico dell'immedesimazione, all'applicabilità dell'aggravante osterebbe, sul piano formale, il chiaro disposto normativo dell'art. 61 c.p., secondo cui le circostanze positivamente previste aggravano il reato quando non ne siano elementi costitutivi" (punto7.7., pag. 16). Non vi è dubbio che i rilievi che, in caso di immedesimazione tra associazione a delinquere e gruppo criminale organizzato, impediscono ontologicamente la configurabilità dell'aggravante di cui al predetto art. 4 al reato associativo, non possano riprodursi nell'esame dei reati-fine, con riferimento ai quali, il "gruppo criminale organizzato" può ben coincidere con la stessa associazione a delinquere, se questa possieda i caratteri della transnazionalità, dovendosi valutare, ai fini dell'applicabilità della predetta aggravante, l'idoneità del "gruppo criminale a " fornire un contributo causalmente rilevante non più per la costituzione dell'associazione ma per la commissione dei reati che rientrano nel programma indefinito dell'associazione. Peraltro, sotto il profilo formale, non si pone neppure un problema di ostatività dell'art. 61 c.p., dato che la circostanza in oggetto non potrebbe essere mai considerata elemento costitutivo del reato-fine diverso dal reato associativo. D'altra parte, non si può nemmeno prescindere dall'impostazione che il Supremo Collegio, nella citata sentenza, ha dato alla questione di diritto che si era riproposto di affrontare, ovvero se < la circostanza aggravante ad effetto speciale della c.d. transnazionalità, prevista dall'art. 4 della legge 16 marzo 2006 n. 146, sia compatibile con il reato di associazione per delinquere o sia applicabile ai soli reati fine>>. A tale quesito le Sezioni Unite hanno risposto in termini affermativi, con la sola eccezione della situazione di immedesimazione tra associazione a delinquere e gruppo criminale organizzato, escludendo in tale ipotesi l'applicabilità dell'aggravante in questione, dato che "non sarebbe ovviamente ipotizzabile l'esistenza di un gruppo che contribuisca all'esistenza di se stesso", traendone così la seguente conclusione:" donde, la ritenuta riferibilità del contributo ai soli reati fine" (punto 7.7 pag. 15). Dunque, ad avviso di questo Collegio, con riferimento ai reati-fine, posto che la stessa associazione a delinquere può assumere la connotazione di un "gruppo criminale organizzato" ove abbia le caratteristiche di transnazionalità a norma dell'art. 3 lett c) della L. 146/2006, 4 può configurarsi l'aggravante di cui all'art. 4 legge citata se il"gruppo criminale" abbia fornito un contributo casualmente rilevante per la commissione di tali reati. Né può condividersi l'impostazione del ricorrente secondo cui il legislatore, con la disciplina degli art. 3 e 4 L. 146/2006, avrebbe introdotto una forma partecipativa "innovativa e " differente rispetto a quelle già contemplate nel nostro ordinamento sotto forma di concorso ex art. 110 c.p. o dei vari reati associativi, perché, diversamente, non si spiegherebbe la ratio della nuova normativa. In proposito, va osservato che, come evidenziato dalla più volte citata pronuncia del Supremo Collegio, il legislatore, con la normativa n. 146/2006, non ha fatto altro che ratificare la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001. Si è voluto colpire il crimine organizzato transnazionale, prevedendo un obbligo di incriminazione di tale fenomenologia delinquenziale in un contesto internazionale in cui alla tradizione giuridica e culturale di alcuni Stati aderenti era estranea l'elaborazione dell'associazionismo criminale, e ciò a differenza di quanto avvenuto nel nostro ordinamento, in cui sono state invece progressivamente introdotte, nel corso degli anni, forme di incriminazione della delinquenza plurisoggettiva man mano sempre più complesse (dal concorso di persone, ai sensi dell'art. 110 c.p., all'associazione a delinquere semplice di cui all'art. 416 c.p., alle associazioni a delinquere di stampo mafioso o finalizzate al traffico di stupefacenti, fino alla violenza sessuale di gruppo a norma dell'art. 609 octies c.p. etc). Come ben illustrato dalla Sezioni Unite, la legge n. 146/2006 ha introdotto la transazionalità non come "elemento costitutivo di un'autonoma fattispecie delittuosa, destinata ad incrementare il già cospicuo novero di illeciti dell'universo penale. Si tratta invece di una peculiare modalità di espressione, o predicato, riferibile a qualsivoglia delitto (con esclusione, quindi, delle contravvenzioni) a condizione che lo stesso, sia per ragioni oggettive sia per la sua riferibilità alla sfera di azione di un gruppo organizzato operante in più di uno stato, assuma una proiezione transfontaliera" (punto 6, pag. 10). Tale circostanza aggravante può quindi ben applicarsi anche ai reati-fine commessi dai sodali di un'associazione a delinquere ex art. 416 c.p. allorquando tale associazione si connoti quale "gruppo criminale organizzato" operante in più Stati esteri e fornisca un apporto causalmente rilevante, in chiave di causalità materiale, alla perpetrazione di tali reati. A questo punto, può esaminarsi la (seconda) questione se sia applicabile la predetta circostanza aggravante al reato-fine nella misura in cui, secondo l'imputazione, sia ritenuto che abbiano concorso alla sua commissione i medesimi soggetti componenti del gruppo criminale organizzato (coincidente con l'associazione per delinquere), operante in più di uno stato. Anche la risposta a tale quesito deve essere affermativa. In proposito, va osservato che, in linea di principio, non può sussistere alcuna incompatibilità sotto il profilo ontologico, tra l'assumere la qualità di componenti del gruppo criminale 5 organizzato (così come la qualità di associati ex art. 416 c.p.) e quella di concorrenti ex art. 110 c.p. nel reato-fine. Sul punto, ancora una volta è assai significativa la riflessione del Supremo Collegio nella sentenza n. 18374/13 secondo cui " in materia di reati associativi, il ruolo di partecipe rivestito da taluno nell'ambito della struttura organizzativa criminale non è di per sé sufficiente a far presumere la sua automatica responsabilità per ogni delitto compiuto da altri appartenenti al sodalizio, anche se riferibile all'organizzazione e inserito nel quadro del programma criminoso, giacchè dei reati-fine rispondono soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola condotta criminosa alla stregua dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato". Dunque, la circostanza che, nel caso di specie, la pubblica accusa abbia contestato il reato-fine in concorso agli stessi soggetti costituenti i partecipi dell'associazione a delinquere nonché (ai fini dell'aggravante) componenti del gruppo criminale organizzato transnazionale non ha nessuna rilevanza ai fini dell'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 4 legge citata, dato che l'eventuale responsabilità per la commissione del reato-fine, e per il riconoscimento della stessa aggravante, non discenderà certo dall'appartenenza al sodalizio criminoso, ma solo dall'aver fornito o meno un contributo materialmente o moralmente rilevante secondo i comuni principi in tema di concorso di persone nel reato. Infine, prive di fondamento sono le censure del ricorrente aventi ad oggetto quella parte dell'ordinanza impugnata in cui sono riportate" le proiezioni internazionali". Anche su tale punto il ricorrente muove dall'erroneo presupposto che per applicare l'aggravante della transnazionalità occorra che i soggetti esteri, nominativamente indicati nell'ordinanza impugnata, che hanno concluso contratti di mediazione con le società di cui si sono serviti gli associati per rilasciare alla clientela le polizze fideiussorie fittizie, debbano costituire un distinto ed autonomo gruppo criminale organizzato. In proposito, non può condividersi quell'orientamento interpretativo di questa Corte (vedi Sez. 6 n. 31972/13 sopra citata) - evidenziato dal ricorrente - che, nel richiedere l'apporto causale di un gruppo criminale distinto, ritiene che l'aggravante in questione "non può essere ravvisata sulla base esclusivamente di un'espansione dell'attività criminosa in territorio estero". In ordine a tale aspetto, va osservato che se è pur vero che la sentenza S.U. n. 18374/13 ha rimarcato, in suo passaggio motivazionale, che dalla sfera di operatività della circostanza aggravante "deve essere espunta l'ipotesi che l'associazione abbia sue articolazioni periferiche in altri Stati od anche l'ipotesi che parte dei sodali della stessa consorteria operino all'estero oppure gli effetti sostanziali dell'attività della stessa consorteria si producano oltre confine. In questi casi, infatti, il reato associativo assume, di per sé, connotato di transnazionalità, ai sensi dell'art. 3 legge n. 146 del 2006 ma la sua commissione non è il risultato dell'apporto contributivo di un gruppo organizzato esterno....." (punto 7.7, pag. 16), tuttavia, tale riflessione è stata svolta dal Supremo Collegio all'esito di un articolato percorso argomentativo nel quale aveva appena escluso come già sopra evidenziato la configurabilità 6 dell'aggravante di cui all'art. 4 legge citata per il solo reato associativo e nel caso-limite di immedesimazione del "gruppo criminale organizzato" con l'associazione per delinquere. Tale ragionamento non può certo riproporsi nella diversa ipotesi di applicabilità dell'aggravante ai reati-fine. Ciò osservato, nel caso di specie, secondo la ricostruzione coerente dei giudici di merito, deve ritenersi integrato il requisito della transazionalità, rilevante a norma dell'art. 4 L. 146/2006, sia ove fosse accertato nell'ulteriore corso delle indagini che tali soggetti fossero dei terzi inconsapevoli (in tale caso resterebbe del tutto inalterata la proiezione dell'attività criminosa in stati esteri, essendo tali soggetti identificabili come vittime di ulteriori condotte truffaldine poste in essere dai sodali), sia ove fosse accertata una loro piena e consapevole disponibilità ad un'operazione inserita nel più ampio programma delinquenziale del gruppo criminale. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, il 17 novembre 2016 Il consigliere estensore Il Presidente dr. Andrea Fidanzia dr. Paolo Antonio BRUNO D O TATA IN CANCELLERIA add 17 FEB 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO LS AN JO их 7