Sentenza 13 maggio 2014
Massime • 1
Il "discrimen" tra reato associativo e concorso di persone nel reato continuato risiede nel fatto che in quest'ultimo l'accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto diretto soltanto alla commissione di più reati determinati, ispirati da un unico disegno che li prevede tutti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/05/2014, n. 36131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36131 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 13/05/2014
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PANI Giacomo - Consigliere - N. 884
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO E. - rel. Consigliere - N. 9072/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA IE PA N. IL 25/05/1982;
avverso l'ordinanza n. 1543/2013 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO, del 02/01/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
sentite le conclusioni del PG Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio:
rigetto.
RITENUTO IN FATTO
1. CH RO LO ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro, in data 2-1-2014, che ha confermato l'ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di dimora, emessa dal Gip del Tribunale di Cosenza, il 26-11-2013, in ordine al delitto di cui all'art. 416 cod. pen., in relazione ad una associazione a delinquere finalizzata al rilascio,da parte del Comune di Panettieri, ad una serie di imprese, di autorizzazioni amministrative, inerenti al servizio di noleggio di autobus con conducente, ideologicamente false, relativamente alla sussistenza del requisito della disponibilità, da parte della ditta interessata, di un ufficio operativo, poiché gli immobili indicati nei singoli contratti di comodato non erano, in realtà, mai entrati nell'effettiva disponibilità delle ditte beneficiane delle licenze di noleggio e non erano mai stati adibiti ad uffici operativi in uso alle imprese di trasporto.
2. Il ricorrente deduce, con unico, articolato motivo, inconfigurabilità del reato di cui all'art. 416 cod. pen. poiché ci si trova di fronte, nella specie, ad un contesto fattuale caratterizzato dalla commissione, da parte di più persone, di una serie di reati di falso e dunque ad un concorso di persone nel reato continuato. È infatti del tutto fisiologico che gli indagati, che agivano - il OT in qualità di vice-sindaco e il AN e il CH di dipendenti del Comune di Panettieri - nell'ambito della struttura dell'amministrazione comunale, intrattenessero rapporti stabili e duraturi nel tempo, trattandosi dei normali rapporti di colleganza, e disponessero di una pluralità di mezzi e di risorse, trattandosi dei mezzi e delle risorse ordinariamente a disposizione del Comune. Ciò non denota pertanto l'esistenza di un'associazione a delinquere, tanto più che non è mai esistito alcun programma associativo, essendosi gli amministratori determinati, sin dall'inizio, ad adottare, per tutte indistintamente le imprese richiedenti, un'unica e costante procedura, secondo un disegno criminoso standardizzato, che prevedeva la ripetizione, nel tempo, di un unico reato di falso ex art. 480 cod. pen.. Nè vi è mai stata volontà alcuna, da parte degli indagati, di aderire ad un qualsivoglia pactum sceleris. Ancor meno gli indagati hanno tratto profitto alcuno dalla condotta.
Si chiede pertanto annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato. Come è noto, infatti, il reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali: a) un vincolo associativo, tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
b) una struttura organizzativa idonea a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira;
c) l'indeterminatezza del programma criminoso. Quest'ultimo requisito non viene meno per il solo fatto che l'associazione sia finalizzata esclusivamente alla realizzazione di reati di un'unica tipologia, giacché esso attiene al numero, alle modalità, ai tempi e agli obiettivi dei delitti progettati,che possono perciò anche integrare violazioni di un'unica disposizione di legge, senza che ciò incida sulla configurabilità del delitto associativo (Cass. Sez 6, 14/6/1995, Montani, Cass. pen. 1997,398). Sul versante dell'elemento psicologico,occorre la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio criminoso e la volontà di rendersi disponibile a cooperare per l'attuazione del comune programma delinquenziale (Cass. Sez. 6, 12-2-1986, Fois, Giust. pen., 1984, 2, 562; Sez. 1, 15-11-1983, Casini, Giust. Pen. 1984, 2, 649). In quest'ottica, il discrimen tra il reato associativo e il concorso di persone nel reato continuato è stato individuato in ciò che, in quest'ultimo, l'accordo criminoso viene stretto in via occasionale e limitata, essendo diretto soltanto alla commissione di più reati determinati, ispirati da un unico disegno criminoso che li comprende e prevede tutti (Cass. 5-5-1995,Correnti, Rv. 201907; Cass 5-12-1994, Semeraro, Rv. 200683; Cass. 15-10-1990, Rv. 185841). Nell'associazione per delinquere invece l'accordo è finalizzato all'attuazione di un più vasto programma, volto alla perpetrazione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, ciascuno dei quali ha la costante consapevolezza di essere un associato, anche indipendentemente dall'effettiva commissione dei singoli reati programmati (Cass., Sez. 5, n. 42635 del 4-10-2004, Rv. 229906; Sez 1, n. 30118 del 6-6-2003, Rv. 225037; Cass. 31-5-1995 Barchiesi, Rv. 202192; Cass. 12-5-1995, Cotinovis, Rv. 201541; Cass. 22-9-1994, Platania, Rv. 199581).
1.1. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato che le indagini espletate hanno consentito di accertare l'esistenza di una compagine criminosa, ben strutturata sul territorio, che ha operato, in maniera sistematica, per la realizzazione di un numero indeterminato di reati di falso in autorizzazioni amministrative e di falso in scrittura privata. La stabilità dell'illecita struttura emerge dal fatto che i reati - fine sono stati commessi in un arco temporale di notevole rilievo e denotano una eccezionale continuità - e anche una certa ripetitività - nelle modalità esecutive e nei mezzi adoperati. Il modus operandi del sodalizio criminoso è infatti sempre il medesimo, emergendo, con tutta evidenza, come ciascun episodio delittuoso sia caratterizzato dalla predisposizione dei contratti fittizi di comodato, aventi ad oggetto sempre i medesimi quattro immobili, nonché dal successivo rilascio delle licenze di noleggio, da parte di TA AL, il quale, nella sua qualità di funzionario comunale, una volta creata l'apparenza dell'esistenza, sul territorio del Comune, di un ufficio operativo nella disponibilità della ditta interessata al rilascio della licenza di noleggio, attestava falsamente la sussistenza, in capo all'impresa richiedente, di tutti i requisiti previsti ai fini del rilascio dell'autorizzazione e quindi anche del requisito rappresentato dalla disponibilità di un ufficio operativo, normativamente richiesto per ottenere il titolo abilitativo. Il Tribunale analizza anche attentamente la struttura del sodalizio criminoso, che era di carattere piramidale, e i ruoli esplicati, in seno ad essa, dai singoli associati e, in particolare dal CH. Al vertice dell'organizzazione si collocava OT SA, il quale, nella sua qualità di promotore ed organizzatore della compagine criminosa, dettava agli altri sodali le direttive da seguire nello svolgimento dell'attività delittuosa e nella distribuzione dei compiti. AN IO e AR AN HI offrivano, su direttive di OT SA ed in accordo con i titolari delle ditte interessate, la loro disponibilità a sottoscrivere falsamente e,in taluni casi, a predisporre i contratti di comodato aventi ad oggetto gli immobili in esame, al fine di comprovare la fittizia esistenza, sul territorio di pertinenza, di uffici operativi nella disponibilità delle imprese interessate. La partecipazione del CH alla compagine associativa emerge chiaramente dalla comprovata disponibilità, dallo stesso consapevolmente offerta, ad eseguire le direttive impartite da OT SA, in ordine alla gestione delle licenze di noleggio, dalla fase istruttoria (predisposizione, di concerto con i titolari delle ditte di noleggio, dei contratti di comodato, comprovanti la fittizia esistenza dell'ufficio operativo) alla fase provvedimentale. Più in particolare,l'inserimento del ricorrente nell'organizzazione risulta pienamente confermato dalle numerose intercettazioni versate in atti, da cui emerge il rapporto "privilegiato" fra il Vice-sindaco OT e il ricorrente, agente di Polizia municipale,in servizio presso il Comune di Panettieri. Nel contesto di tale rapporto, il CH era sempre pronto a ricevere, su richiesta del OT, i rappresentanti delle imprese interessate all'ottenimento delle licenze di noleggio, predisponendo materialmente, all'occorrenza, l'intera documentazione necessaria ai fini del rilascio delle licenze stesse. È sempre il CH, dopo la concessione di queste ultime, da parte del TA, ad accompagnare gli interessati presso l'immobile costituente sede del fittizio ufficio operativo, in modo tale da consentire ai medesimi di "prenderne contezza", in caso di eventuali controlli da parte delle Forze dell'ordine. Di qui la conclusione del Tribunale in merito alla ravvisabilità di un quadro di gravità indiziaria a carico del ricorrente, in ordine al reato di partecipazione alla suddetta associazione per delinquere.
1.2. Da quanto rappresentato dal Tribunale si evince dunque la predisposizione comune dei mezzi occorrenti per la realizzazione del programma delinquenziale;
la consapevolezza e volontà di ciascun associato - e, in particolare, del ricorrente - di far parte dell'organizzazione e di collaborare fattivamente all'attuazione del suddetto programma (Cass. Sez 1, 22-2-1979, Pino, Giust. Pen. 1980, 2, 162; Sez 1, 22-4-1980, Venditti, Giust. pen., 1981, 2, 483; Sez 2, 11-2-1981, D'Ammora, Giust. Pen. 1982, 2, 1156) nonché l'esistenza di un vincolo che permaneva, al di là degli accordi particolari, relativi alla realizzazione dei singoli episodi delittuosi (Cass., Sez 1, 12-11-1990, Giardina, Riv. pen. 1991, 371): connotati tutti incompatibili con la sussistenza di un concorso di persone nel reato continuato e, viceversa, connaturali all'esistenza del reato associativo.
1.3. Dalle cadenze motivazionali dell'ordinanza è dunque enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, avendo i giudici del controllo preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma del provvedimento genetico attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile sotto il profilo della razionalità,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorieta o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Nè la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sullo spessore dimostrativo delle risultanze procedimentali giacché questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle acquisizioni probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. U., 25-11-1995, Facchini, Rv. 203767). Costituisce d'altronde ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr, ex plurimis, Cass Sez fer., 3-9-04 n. 36227, Rinaldi, Guida al dir., 2004 n. 39, 86; Cass sez 5 5-7-04 n. 32688, Scarcella, ivi, 2004, n. 36, 64;
Cass, Sez 5, 15-4-2004 n. 22771, Antonelli, ivi, 2004 n. 26, 75). Il ricorso va dunque rigettato, siccome infondato, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI.
Così deciso in Roma, nella udienza, il 13 maggio 2014. Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2014