Cass. pen., sez. V, sentenza 14/12/2016, n. 8026
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Sentenza 14 dicembre 2016

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Il reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria ha natura eventualmente abituale, potendosi risolvere tanto in un'unica condotta idonea a configurarlo quanto nella reiterazione di più condotte omogenee che danno vita ad uno stesso reato, sicchè, in quest'ultimo caso, coincidendo il momento della consumazione delittuosa con la cessazione dell'abitualità, ai fini della prescrizione, il termine decorre dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico, mentre, nell'ipotesi di condotta protrattasi sotto la vigenza di due differenti regimi normativi, la disposizione applicabile è solo quella vigente alla data della consumazione. (In applicazione del principio, la Corte ha applicato il nuovo e più grave regime sanzionatorio previsto dall'art. 39 della legge n. 262 del 2005).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 14/12/2016, n. 8026
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8026
    Data del deposito : 14 dicembre 2016

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