Sentenza 14 dicembre 2016
Massime • 1
Il reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria ha natura eventualmente abituale, potendosi risolvere tanto in un'unica condotta idonea a configurarlo quanto nella reiterazione di più condotte omogenee che danno vita ad uno stesso reato, sicchè, in quest'ultimo caso, coincidendo il momento della consumazione delittuosa con la cessazione dell'abitualità, ai fini della prescrizione, il termine decorre dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico, mentre, nell'ipotesi di condotta protrattasi sotto la vigenza di due differenti regimi normativi, la disposizione applicabile è solo quella vigente alla data della consumazione. (In applicazione del principio, la Corte ha applicato il nuovo e più grave regime sanzionatorio previsto dall'art. 39 della legge n. 262 del 2005).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/12/2016, n. 8026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8026 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2016 |
Testo completo
08026-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 14/12/2016 Composta da: Sent. n. sez. 3175/2016 ANIELLO NAPPI -Presidente - REGISTRO GENERALE ALFREDO GUARDIANO N.5571/2016 LUCA PISTORELLI Rel. Consigliere - ANDREA FIDANZIA GIUSEPPE RICCARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZI RL nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 16/06/2015 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/12/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA Udito il Procuratore Generale in persona del MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso per Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott.ssa Maria Francesca Loy, ha concluso per il rigetto del ricorso. L'avv. Roberto Sutich per la parte civile ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con conferma delle statuizioni civili. L'avv. Gaetano Lecce per il ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 16 giugno 2016 la Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarato il non doversi procedere nei confronti di AN RL per i reati di cui ai capi C),D),E),F) perché estinti per prescrizione, ha condannato lo stesso alla pena di giustizia per il reato di cui al capo B) di esercizio abusivo dell'attività di promotore finanziario per un periodo dal marzo 2005 al gennaio 2006. 2. Con atto sottoscritto dal suo difensore ha proposto ricorso per cassazione l'imputato affidandolo ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo è stato dedotto vizio di motivazione per mancata dichiarazione di intervenuta prescrizione nel corso del giudizio. Lamenta il ricorrente che, posto che in data 12.1.2006 è entrata in vigore la L. 262/2005 che all'art. 39 ha inasprito, raddoppiando il massimo edittale da quattro ad otto anni, il trattamento sanzionatorio previsto per il reato di cui all'art. 166 dlgs n. 59/1998, tenuto conto che sei dei sette episodi (fino al novembre 2005) allo stesso contestati si collocano sotto il vigore della precedente normativa, sarebbe applicabile agli stessi il termine di prescrizione ordinaria di cui all'art. 157 c.p. di cinque anni, aumentabile per effetto dell'interruzione a sette anni e mezzo. Avendo i giudici di merito applicato il trattamento sanzionatorio previsto dalla nuova normativa alla condotta posta in essere dal ricorrente nella sua interezza, è stato violato il divieto di applicazione retroattiva della norma sfavorevole di cui all'art. 2 c.p.. 2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in ordine all'applicabilità della legge più favorevole ex art. 2 comma 4° c.p.. nonchè erronea applicazione degli artt. 2 c.p., 25 Cost, art. 7 Cedu, 550 c.p.p.- e 72 comma 3° Ord. Pen. Lamenta il ricorrente che i giudici di merito hanno applicato alla totalità della condotta ascritta all'imputato la normativa più sfavorevole in violazione del principio del favor rei sancito dagli artt. 2 c.p., 25 Cost, art. 7 Cedu. Inoltre, sono stati violati gli artt. 550 c.p.p. e 72 comma 3° Ord. Pen dato che, essendo il processo suo carico stato celebrato tenendo in considerazione la formulazione previgente del reato ascrittogli, il dibattimento di primo grado è stato instaurato tramite citazione diretta dell'imputato senza il vaglio di un'udienza preliminare ed il Pubblico ministero ha delegato un Vice Procuratore Onorario per la partecipazione alle udienze dibattimentali.
2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 16 comma 1° c.p.p. e difetto di motivazione in ordine alla competenza territoriale. 2 о Lamenta il ricorrente che il processo a suo carico è stato incardinato innanzi al Tribunale di Milano nonostante le risultanze dell'istruttoria dibattimentale (esame dei testi e perizia) smentirebbero che avesse mai effettuato in tale città raccolta del risparmio e quindi posto in essere condotte riconducibili all'abusivismo finanziario. I Giudici di merito avevano erroneamente identificato nella filiale Unicredit di Cologno Monzese il luogo in cui AN incassava il danaro dagli investitori, non utilizzando quindi come parametro di riferimento il luogo di effettiva raccolta del risparmio, ovvero di sottoscrizione degli ordini.
2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 552 c.p.p. Lamenta il ricorrente la tardività della notifica all'imputato nel dibattimento di primo grado del decreto di citazione a giudizio relativo al procedimento RG n. 2888/2013, radicato a seguito di stralcio dal procedimento RG n. 4275/12 per effetto della declaratoria di nullità parziale dell'originario decreto di citazione a giudizio con riferimento ai reati di cui ai capi E) ed F).
2.5. Con il quinto motivo è stato dedotto vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale, nel negare i benefici idi legge, ha concentrato l'attenzione sulla valutazione di gravità del reato sentenza tenere in considerazione l'effettiva capacità a delinquere del reo, e quindi senza tener conto di tutte le circostanze indicate dall'art. 133 c.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il terzo motivo, che per una questione di priorità logica appare opportuno esaminare per primo, è inammissibile per genericità. Il ricorrente contesta che la competenza territoriale sarebbe radicata presso il Tribunale di Milano atteso che secondo le dichiarazioni sia della persona offesa-querelante PA RG sia di altre persone offese (segnatamente i clienti GG, MB, EG, RB, SI, EL, IO e VE) l'attività di raccolta degli ordini di investimento sarebbe stata posta in essere in località estranee al circondario milanese (Piacenza, Reggio Emilia, La Spezia). Sul punto, si appalesa il difetto di specificità del motivo atteso che l'asserita incompetenza per territorio avrebbe dovuto essere dedotta con riferimento non solo ad alcuni ma a tutti i clienti con i quali il ricorrente è venuto a contatto, compresi quindi i signori PE, De CA, NZ, CO, RA, in relazione ai quali il ricorrente neppure sostiene che l'attività di intermediazione finanziaria si sarebbe svolta fuori dal territorio milanese.
2. Devono essere dichiarati inammissibili anche il secondo (limitatamente ai profili processuali) ed il quarto motivo, da esaminare congiuntamente, avendo entrambi ad oggetto questioni di natura processuale. 3 P Con riferimento al secondo motivo, va osservato che, in ordine alla dedotta violazione dell'art. 550 c.p.p., secondo l'orientamento costante di questa Corte, l'erronea instaurazione del rito con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare, non dà luogo a nullità assoluta ed insanabile, ma solo ad una nullità a regime intermedio rilevabile, a pena di decadenza, subito dopo il compimento, per la prima volta, dell'accertamento della costituzione delle parti (Sez. 1, n. 5967 del 04/12/2014, Rv. 262426; sez. 5 n. 9875 del 30/01/2014, Rv. 262423; sez 6 del 17/01/2002 n. 7774, Rv. 221533). Nel caso di specie, tale eccezione è stata in ammissibilmente sollevata solo con i motivi d'appello. Va disattesa anche l'eccezione di violazione dell'art. 72 comma 3° Ord. Pen. Sul punto, questa Corte ha già affermato che la violazione del divieto della non delegabilità delle funzioni di pubblico ministero a soggetti non togati nei procedimenti diversi da quelli per cui si procede a citazione diretta non determina alcuna nullità degli atti processuali o della sentenza emessa a conclusione del grado di giudizio cui ha partecipato il soggetto non delegabile (Sez. 6, n. 2232 del 16/12/2010, Rv. 24919901), anche sul rilievo che il criterio della non delegabilità delle funzioni di pubblico ministero nei procedimenti per reati diversi da quelli per i quali si procede con citazione diretta, stabilito dall'art. 72 ord. giudiziario, come modificato dall'art. 58 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, costituisce una prescrizione per i dirigenti degli uffici requirenti, relativo all'organizzazione del lavoro nelle procure, ma non ha rilievo esterno all'ufficio e non incide sulla validità delle deleghe conferite e degli atti compiuti. (Sez. 5, n. 23229 del 23/04/2003, Rv. 22483401) Il quarto motivo, con il quale è stata dedotta la violazione dell'art. 552 c.p.p., è inammissibile per difetto di interesse. Il ricorrente lamenta la tardività della notifica nel dibattimento di primo grado del decreto di citazione a giudizio relativo al procedimento RG n. 2888/2013 - radicato a seguito di stralcio dal procedimento RG n. 4275/12 per effetto della declaratoria di nullità parziale dell'originario decreto di citazione a giudizio con riferimento ai reati di cui ai capi E) ed F) ma non considera che proprio la sentenza impugnata ha dichiarato i reati di cui agli stessi capi E) ed F) estinti per intervenuta prescrizione, tanto è vero che il ricorrente vuol ottenere in questa sede l'annullamento della sentenza impugnata con riferimento al solo capo B).
3. Esaminando a questo punto il merito, il primo ed il secondo motivo (quest'ultimo con riferimento alla questione dell'invocata applicazione dell'art. 2 c.p.) devono essere dichiarati inammissibili in quanto manifestamente infondati. Va preliminarmente osservato che, come sostenuto da questa Corte già in tempo risalente con riferimento al delitto di abusivo esercizio della professione (Sez. 3, n. 435 del 14/03/1968, Rv. 107836), anche il delitto di abusivismo finanziario, che del primo 4 rappresenta una specificazione nel settore della intermediazione mobiliare, costituisce un reato eventualmente abituale, potendo concretarsi tanto in un fatto singolo, quanto nella reiterazione di piu fatti omogenei, nel senso che, pur essendo sufficiente a costituirlo un unico fatto, la reiterazione da vita allo stesso titolo di reato e non ad un reato continuato od aggravato. Non vi è dubbio, infatti, che sia sufficiente ad integrare il delitto di cui all'art. 166 digs n. 58/1998 anche il compimento di un unico atto di raccolta di ordini di investimento da parte di un soggetto che sia privo della abilitazione richiesta dalla legge, ma tale condotta può assumere (eventualmente) la connotazione dell'abitualità per effetto della sua reiterazione in una pluralità di atti omogenei, già uti singuli penalmente rilevanti, dando luogo ad un'unica fattispecie punibile. Il reato in esame si distingue quindi sia dal reato abituale proprio o necessariamente abituale, caratterizzato dalla reiterazione di singole condotte ciascuna non necessariamente penalmente rilevante e comunque non idonea ad integrare il reato abituale, sia dal reato permanente che è caratterizzato da una condotta unitaria e senza cesure temporali e dalla conseguente protrazione dell'offesa e non quindi dalla mera reiterazione della stessa, come nel delitto di cui al presente procedimento per un - determinato periodo temporale per effetto della persistente condotta volontaria dell'agente (es. sequestro di persona). Effettuata questa doverosa premessa di ordine sistematico, è indubitabile che appartenendo anche il reato eventualmente abituale comunque alla categoria dei delitti di "durata", la disciplina della prescrizione debba essere mutuata da quella prevista per i reati permanenti (in questi termini Sez. 6, n. 39228 del 23/09/2011, Rv. 251050 per il delitto di maltrattamenti), con la conseguenza che il dies a quo ai fini della decorrenza della prescrizione deve essere fatto coincidere con il compimento dell'ultimo atto antigiuridico di esercizio abusivo dell'attività di promotore (nel caso di specie gennaio 2006), in quanto solo in questo determinato momento viene a cessare il pericolo di lesione dei beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice, costituiti dall'interesse pubblico alla tutela della concorrenza, del risparmio e dei mercati finanziari, nonché dall'interesse privato degli investitori e dei soggetti che operano in tali mercati, all'ordinato e sereno svolgimento delle attività di investimento del risparmio. Proprio la circostanza che il delitto di abusivismo finanziario, come tutti i reati eventualmente abituali, si consuma al momento della cessazione dell'abitualità, nell'ipotesi di condotta protrattasi unitariamente sotto l'imperio di due diverse leggi, l'ultima delle quali abbia aggravato il regime sanzionatorio del delitto - nel caso di specie l'art. 39 L 262/2005 va applicata solo la disposizione vigente alla data della consumazione e, per l'effetto, il più lungo termine di prescrizione (in questi termini per i 5 reati permanenti Sez. 3, n. 43597 del 09/09/2015, Rv. 26526101; Sez. 6, n. 550 del 16/12/2015, Rv. 265708), non venendo quindi considerazione la disciplina dell'art. 2 c.p. invocata dal ricorrente.
4. Il quinto motivo è inammissibile. La Corte territoriale, nel negare il beneficio della sospensione condizionale della pena, ha puntualmente evidenziato la gravità dei fatti desumibile dalle caratteristiche della condotta, della sua durata nel tempo, delle modalità seguite per assicurare il profitto, tant'è che il ricorrente per rassicurare il cliente si premurava di presentargli documentazione che avvalorava la bontà dell'investimento. D'Altra parte, nel motivare il diniego del beneficio, come in caso di mancata concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Va, infine, osservato che nonostante il termine di prescrizione sia maturato nel gennaio 2006, la declaratoria di inammissibilità, implicando il mancato perfezionamento del rapporto processuale, cristallizza in via definitiva la sentenza impugnata, precludendo in radice la possibilità di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione intervenuta successivamente alla pronuncia in grado di appello (Cfr., tra le altre, Sez. U, n. 21 dell'11/11/1994, Cresci, Rv. 199903; Sez. 3, n. 18046 del 09/02/2011, Morra, Rv. 250328, in motivazione). Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo stabilire nella misura di 2.000,00 Euro, oltre al rimborso delle spese di parte civile da liquidarsi in € 2.000,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonché al rimborso delle spese di parte civile che liquida in € 2.000,00. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016 Il Presidente Il consigliere estensore dr. Aniello NAPPI Dr. Andrea Fidanzia DESPORTATA IN CANCELLERIA adel 2 2017 мн IL FUNZIONARIO GRIDIBAPE Carmols Las