Sentenza 22 novembre 2012
Massime • 1
Non è configurabile la circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza in relazione alla condotta del soggetto che abbia accompagnato gli esecutori materiali di una rapina sul posto, fornendo il mezzo di locomozione, li abbia attesi in loco ed abbia poi garantito loro la fuga.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/2012, n. 9743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9743 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 22/11/2012
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 2882
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - N. 20501/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA NI N. IL 21/04/1969;
avverso la sentenza n. 517/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 18/01/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ANIELLO Roberto che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Modena in data 10 maggio 2011, che aveva dichiarato l'odierno ricorrente colpevole di tentata rapina pluriaggravata, commessa in Modena il 3 marzo 2010, con la recidiva reiterata (per avere tentato, in concorso ed unione con altri soggetti giudicati separatamente, di sottrarre oggetti preziosi da un esercizio commerciale dopo avere con violenza immobilizzato il detentore e la commessa, non riuscendo nell'intento perché un terzo estraneo aveva dato l'allarme), condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, con l'ausilio del difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
1 - inosservanza od erronea applicazione dell'art. 378 c.p., con vizio di motivazione (lamentando l'omessa qualificazione della condotta in concreto tenuta dal CA ex art. 378 c.p.;
2 - inosservanza od erronea applicazione dell'art. 114 c.p. (lamentando la minima rilevanza del contributo in ipotesi fornito alla rapina contestata dal CA);
3 - violazione dell'art. 125 c.p.p. e art. 546 c.p.p., lett. E), con vizio di motivazione (lamentando che la sentenza di appello si sarebbe limitata a ribadire le argomentazioni di quella di primo grado senza esaminare dettagliatamente le censure costituenti oggetto dell'appello).
Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza con tutte le conseguenze di legge.
All'odierna udienza pubblica, la parte presente ha concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è in toto inammissibile, perché fonda su motivi non consentiti in sede di legittimità, dedotti genericamente, o comunque manifestamente infondati.
I LIMITI DEL SINDACATO DI LEGITTIMITÀ.
1. Con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità, delineati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, questa Corte Suprema ritiene che la predetta novella non abbia comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione finalizzata a sovrapporre una propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. travisamento della prova, purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato.
1.1. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, poi, deve risultare di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivise, Cass. pen., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Spina, rv. 214794;
Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000 n. 12, Jakani, rv. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Petrella, rv. 226074). A tal riguardo, devono tuttora escludersi la possibilità di "un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi" (Cass. pen., sez. 6, n. 14624 del 20 marzo 2006, Vecchio, rv. 233621; conforme, sez. 2, n. 18163 del 22 aprile 2008, Ferdico, rv. 239789), e la possibilità per il giudice di legittimità di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099).
1.2. Il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), intenda far valere il vizio di "travisamento della prova" (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica) deve, inoltre, a pena di inammissibilità (Cass. pen., sez. 1, n. 20344 del 18 maggio 2006, Salaj, rv. 234115; sez. 6, n. 45036 del 2 dicembre 2010, Damiano, rv. 249035):
a) identificare specificamente l'atto processuale sul quale fonda la doglianza;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché dell'effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento;
d) indicare le ragioni per cui l'atto invocato asseritamente inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.
1.3. Il giudice di legittimità ha, ai sensi del novellato art. 606 c.p.p., il compito di accertare (Cass. pen., sez. 6, n. 35964 del 28
settembre 2006, Foschini ed altro, rv. 234622; sez. 3, n. 39729 del 18 giugno 2009, Belloccia ed altro, rv. 244623; sez. 5, n. 39048 del 25 settembre 2007, Casavola ed altri, rv. 238215; sez. 2, n. 18163 del 22 aprile 2008, Ferdico, rv. 239789):
(a) il contenuto del ricorso (che deve contenere gli elementi sopra individuati);
(b) la decisività del materiale probatorio richiamato (che deve essere tale da disarticolare l'intero ragionamento del giudicante o da determinare almeno una complessiva incongruità della motivazione);
(c) l'esistenza di una radicale incompatibilità con l'iter motivazionale seguito dal giudice di merito e non di un semplice contrasto (non essendo il giudice di legittimità obbligato a prendere visione degli atti processuali anche se specificamente indicati, ove non risulti detto requisito);
(d) la sussistenza di una prova omessa o inventata, e del c.d. "travisamento del fatto", ma solo qualora la difformità della realtà storica sia evidente, manifesta, apprezzabile ictu oculi ed assuma anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito (il cui giudizio valutativo non è sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico e, quindi, anche contraddittorio).
1.4. In presenza di una doppia conforma affermazione di responsabilità, va, peraltro, ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico- giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., sez. 2, n. 1309 del 22 novembre 1993, dep. 4 febbraio 1994, Albergamo ed altri, rv. 197250; sez. 3, n. 13926 del 1 dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012, Valerio, rv. 252615).
1.5. Infine, anche il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (per tutte, Cass. pen., sez. 6, n. 1307 del 26 settembre 2002, dep. 14 gennaio 2003, Delvai, rv. 223061).
1.6. Per quel che concerne il significato da attribuire alla locuzione "oltre ogni ragionevole dubbio", già adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema (per tutte, cfr. Cass. pen., Sez. un., n. 30328 del 10 luglio 2002, Franzese, rv. 222139), e successivamente recepita nel testo novellato dell'alt. 533 c.p.p. quale parametro cui conformare la valutazione inerente all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è opportuno evidenziare che, ai di là dell'icastica espressione, mutuata dal diritto anglosassone, ne costituiscono fondamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale. Si è, in proposito, esattamente osservato che detta espressione ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacché, in precedenza, il "ragionevole dubbio" sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 2, sicché non si è in presenza di un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario, secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato (cfr. Cass. pen., sez. 2, n. 19575 del 21 aprile 2006, Serino ed altro, rv. 233785; sez. 2, n. 16357 del 2 aprile 2008, Crisiglione, rv. 239795).
1.7. Alla luce di queste necessarie premesse va esaminato l'odierno ricorso.
2. Il primo motivo è inammissibile per genericità oltre che per manifesta infondatezza.
Il ricorrente propone una lettura delle acquisite risultanze alternativa rispetto a quella accolta in primo e secondo grado, peraltro, sulla base di rilievi del tutti generici e di considerazioni meramente assertive, senza allegare a sostegno della propria prospettazione alcun elemento specifico, e senza apprezzabilmente confrontarsi con la dettagliata, esauriente, logica e non contraddittorie motivazione della Corte di appello - come tale incensurabile in questa sede - che ha ricostruito minuziosamente tutte le fasi della vicenda (cfr. in particolare f. 18), valorizzando l'aiuto assicurato ai complici non meramente posi factum (come sarebbe stato necessario per accedere alla qualificazione giuridica proposta dal ricorrente), ma sin dal giorno prima della rapina, fornendo supporto logistico ed informazioni ai complici, e fungendo il giorno della rapina da autista utilizzando un furgone in sua personale disponibilità, perché appartenente alla ditta presso la quale lavorava.
2.1. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Questa Corte Suprema (per tutte, Sez. 6, n. 24571 del 24 novembre 2011, dep. 20 giugno 2012, Piccolo ed altro, rv. 253091) è ormai ferma nel ritenere che, per l'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione, ex art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, essendo, invece, necessario che il contributo offerto si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza davvero marginale, cioè di efficacia causale cosi limitata rispetto all'evento da risultare accessorio nel generale quadro del percorso criminoso di realizzazione del reato.
Nel caso di specie, il ricorrente non considera le esaurienti, logiche e non contraddittorie argomentazioni (come tali, ancora una volta non censurabili in questa sede), con le quali la Corte di appello (f. 19) ha escluso la configurabilità dell'attenuante in questione, valorizzando l'incisivo contributo fornito dall'imputato alla rapina contestata.
Va, in proposito, affermato il seguente principio di diritto:
"Non è configurabile la circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza in relazione alla condotta del soggetto che abbia condotto gli esecutori materiali di una rapina sul posto, fornendo il mezzo di locomozione, li abbia attesi in loco ed abbia poi garantito loro la fuga".
2.2. Anche il terzo motivo è inammissibile per genericità, oltre che per manifesta infondatezza. Il ricorrente si è limitato, da un lato, a lamentare che la Corte di appello si sia ampiamente rifatta alla motivazione della sentenza di primo grado (come è peraltro fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità), non attribuendo rilievo alle plurime censure mosse con l'atto di appello, che però inizialmente non sono state indicate;
nelle ultime tre pagine dedicate al motivo, il ricorrente ha poi specificamente censurato le affermazioni della sentenza impugnata relativamente alla ricostruzione delle modalità dell'arrivo in loco da Casoria degli autori materiali della rapina (tal RI IG, cugino del CA, con 4 complici), ed al fatto che, dopo essersi inizialmente dissociato dall'impresa criminosa, il CA avrebbe successivamente deciso di accompagnare i rapinatori in loco, per poi concludere reiterando la richiesta di qualificare i fatti ex art. 378 c.p. o comunque di concedere al ricorrente la circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p.. Trattasi di doglianze che nella sostanza reiterano quelle già esaminate, ancora una volta meramente assertive e non fondate su elementi di segno contrario specificamente indicati, ma su mere ed indimostrate asserzioni, non supportate da alcunché (nessun atto è, infatti, richiamato, con la necessaria specificità, a sostegno dell'assunto del ricorrente), che non si confrontano adeguatamente con i puntuali rilievi della Corte di appello già in precedenza richiamati.
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della entità di detta colpa - della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2013