Sentenza 4 luglio 2014
Massime • 1
In caso di impossibilità ad eseguire la notificazione al domicilio dichiarato o eletto, l'ufficiale giudiziario non ha alcun potere o dovere di procedere ad accertamenti volti a rintracciare il nuovo domicilio del destinatario, potendo, per contro, effettuare direttamente la notifica a mani del difensore. (Nella fattispecie la Corte ha valutato correttamente effettuata la notifica a mani del difensore, essendosi l'imputato trasferito altrove, secondo quanto attestato dall'ufficiale notificatore, senza darne comunicazione ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. e risultando ancora formalmente residente al precedente indirizzo comunicato).
Commentario • 1
- 1. Dichiarazione infedele: si perfeziona con la presentazione della dichiarazione annualeAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 settembre 2023
La massima Il delitto di dichiarazione infedele ha natura di reato istantaneo, che si perfeziona con la presentazione della dichiarazione annuale relativa a una delle imposte indicate nell'art. 4 d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, non rilevando, ove sia presentata una dichiarazione ai fini IVA priva dell'indicazione di elementi attivi e passivi, la circostanza che tali dati siano ricavabili dalla coeva comunicazione annuale ai fini IVA di cui all'abrogato art. 8-bis d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, in quanto si tratta di un documento semplificato in cui il contribuente riporta le risultanze complessive delle liquidazioni periodiche, senza tener conto delle eventuali operazioni di rettifica e di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/07/2014, n. 36479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36479 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 04/07/2014
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRASSO Giuseppe - rel. Consigliere - N. 1393
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 532/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL IO N. IL 30/10/1973;
avverso la sentenza n. 3688/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del 31/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/07/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Pietro Gaeta, che ha concluso per l'inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Trapani con sentenza del 30/3/2012, condannò OL RI, imputato del reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b), per essersi posto alla guida di autovettura in stato d'ebbrezza alcolica, alla pena stimata di giustizia.
2. La Corte d'appello di Palermo, alla quale l'imputato si era rivolto, con sentenza del 31/10/2013, ridotta la pena, confermò nel resto la statuizione di primo grado.
3. L'OL avanza ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello sorretto da unitaria censura, con la quale denunzia l'erronea applicazione dell'art. 161 c.p.p., comma 4, in quanto la notifica del decreto di citazione a giudizio era stata effettuata presso il difensore, stante che l'addetto postale aveva annotato che il ricorrente risultava essersi trasferito dal sito indicato. L'attestazione non corrispondeva alla situazione reale, in quanto, siccome poteva trarsi dalla certificazione anagrafica prodotta, l'OL al momento della notifica era residente nel predetto sito. Di conseguenza la notificazione doveva reputarsi affetta da nullità assoluta e insanabile, per non avere il notificatore fatto precedere l'attestazione da effettive ed efficaci ricerche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile a cagione della sua manifesta infondatezza.
Il ricorrente, invero, piuttosto che confutare la esauriente e corretta motivazione resa dalla Corte territoriale, si è limitato a riprodurre aspecificamente l'originaria censura. L'ufficiale notificatore, infatti, non si era limitato a dichiarare di non aver trovato in loco l'interessato, in quanto, evidentemente all'esito delle ricerche e informazioni del caso, aveva attestato che costui si era trasferito altrove. La circostanza che l'imputato avesse conservato la vecchia residenza anagrafica non più corrispondente alla realtà è stata ineccepibilmente giudicata del tutto irrilevante, trattandosi di evenienza formale, avente mero rilievo amministrativo, che non influisce sull'effettività del reale luogo ove il soggetto conduce la propria vita domestica. Sicché non può che concludersi con la Corte di merito nel senso che "sebbene formalmente residente in [...], l'imputato avesse già, in epoca successiva alla dichiarazione di domicilio, provveduto a trasferirsi altrove, senza, tuttavia, darne comunicazione, come la norma di cui all'art. 161 c.p.p. gli imponeva". Peraltro, risulta utile soggiungere, in caso di impossibilità di eseguire la notificazione nel domicilio indicato, l'ufficiale giudiziario non ha nè il potere ne' il dovere di procedere ad alcun ulteriore accertamento al fine di appurare il nuovo domicilio del destinatario e la notifica è ritualmente effettuata mediante consegna al difensore (Sez. 4^, n. 2377 del 10/11/2000, Rv. 218476).
8. L'epilogo impone condanna al pagamento delle spese processuali del ricorrente, nonché a quello della sanzione pecuniaria stimata equa, di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro.
1.000.00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2014