Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/07/2014, n. 36479
CASS
Sentenza 4 luglio 2014

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Massime1

In caso di impossibilità ad eseguire la notificazione al domicilio dichiarato o eletto, l'ufficiale giudiziario non ha alcun potere o dovere di procedere ad accertamenti volti a rintracciare il nuovo domicilio del destinatario, potendo, per contro, effettuare direttamente la notifica a mani del difensore. (Nella fattispecie la Corte ha valutato correttamente effettuata la notifica a mani del difensore, essendosi l'imputato trasferito altrove, secondo quanto attestato dall'ufficiale notificatore, senza darne comunicazione ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. e risultando ancora formalmente residente al precedente indirizzo comunicato).

Commentario1

  • 1Dichiarazione infedele: si perfeziona con la presentazione della dichiarazione annuale
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 settembre 2023

    La massima Il delitto di dichiarazione infedele ha natura di reato istantaneo, che si perfeziona con la presentazione della dichiarazione annuale relativa a una delle imposte indicate nell'art. 4 d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, non rilevando, ove sia presentata una dichiarazione ai fini IVA priva dell'indicazione di elementi attivi e passivi, la circostanza che tali dati siano ricavabili dalla coeva comunicazione annuale ai fini IVA di cui all'abrogato art. 8-bis d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, in quanto si tratta di un documento semplificato in cui il contribuente riporta le risultanze complessive delle liquidazioni periodiche, senza tener conto delle eventuali operazioni di rettifica e di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/07/2014, n. 36479
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36479
Data del deposito : 4 luglio 2014

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