Sentenza 18 novembre 2015
Massime • 1
La speciale aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, può applicarsi anche ai reati fine consumati, integralmente o in parte, da appartenenti a un'associazione per delinquere, pur se rispetto a quest'ultima l'aggravante non sia configurabile per essere il gruppo criminale organizzato transnazionale coincidente con tale associazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/11/2015, n. 47217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47217 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2015 |
Testo completo
: 47 2 17/ 1 5 . REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 18/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 1566 Dott. FRANCESCO IPPOLITO - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. CARLO CITTERIO N. 24429/2015- Consigliere - Dott. PIERLUIGI DI EF ! Dott. MASSIMO RICCIARELLI - Consigliere - . Dott. GAETANO DE AMICIS - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OR EF N. IL 01/08/1973 RD RI N. IL 08/12/1952 AR LI EC N. IL 07/09/1974 OA ON FI AR N. IL 15/08/1971 RZ UN CLAUDIO N. IL 31/07/1957 : avverso la sentenza n. 2378/2014 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 18/11/2014 e t visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/11/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
1. Pinel Paul Camerelli che ha concluso per l'inam missibilité : Udito, per la parte civile, l'Avv TI Se Zanardelli, S. Bianchith Udit i difensor Avv. P.Ferrari шалат, делl'accoglimento bei per Figueroa Montoya,F.Silvaдел insettici ricorsi 24429/15 RG 1 RITENUTO IN FATTO 1. Si procede allo stato per reati di: associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, commi 1 e 2 dPR 309/90: in provincia di Brescia fino al novembre 2011 epoca degli arresti, capo 1); concorso in acquisto in sud America importazione nel territorio nazionale e comunque detenzione illecita di quantitativo non inferiore a 200 kg di cocaina (artt. 110, 81 c.p., 73 commi 1 e 6, 80 comma 2 dPR 309/90, aggravato anche ai sensi dell'art. 4 legge n. 146/2006: tra Colombia, provincia di Brescia e provincia di Lecco, in epoca antecedente e successiva il 14.2.2008, capo 2); medesimo reato in relazione a quantitativo di 256,455 kg di cocaina (tra Colombia e provincia di Brescia, in epoca antecedente e fino al agosto 2008: capo 3); medesimo reato in relazione a quantitativo di circa 7 kg di cocaina (sequestrati il 1.8.2008 presso la Minuterie metalliche di Stefano OR, in Lecco, con consumazione indicata in Panama, provincia di Brescia e provincia di Lecco in epoca antecedente alla data del sequestro capo 4); medesimo reato in relazione a quantitativo di complessivi 334 kg di cocaina (contenuti in due container giunti al porto di Genova, con consumazione indicata in provincia di Brescia tra Ome e Rodengo Saiano e in altre zone del medesimo distretto giudiziario nel periodo tra dicembre 2008 e novembre 2011, reati accertati con i sequestri il 25.10 e il 3.11.2011 in Genova: capo 5); concorso in falsificazione e formazione di documenti di identità falsi, tra cui passaporti e patenti, tutti riportanti l'effige di NO RZ (cui erano sequestrati il 14.8.2009 in Malaga: capo 11).
1.1 La Corte d'appello di Brescia in data 18.11.14-14.1.15 ha confermato le condanne deliberate dal locale GUP in data 8.2.2014, tra gli altri e rispettivamente, di: -- OR EF: capi 1, 2, 4 e 5; RD RI: capi 1, 3, 5 limitatamente all'importazione dei kg 206,62 di cocaina;
OA ON FI AR: capi 1, 2, 3 e 5; RZ UN CLAUDIO: capo 11 (limitatamente ai falsi). Quanto a AR LI EC e in relazione al capo 5 limitatamente all'importazione dei 127,57 kg di cocaina, la Corte distrettuale ha confermato l'affermazione di colpevolezza, riducendo la pena previa esclusione della recidiva. 9 24429/15 RG 2 1.2 La Corte d'appello in particolare respingeva le rinnovate eccezioni di: incompetenza territoriale proposte da più difese (che propugnavano la competenza del Tribunale di Milano, competente distrettualmente rispetto al Tribunale di Lecco, ex art. 51, comma 3, c.p.p., o, alcune, di quello di Genova): p. 65-75; difetto di giurisdizione in relazione al capo 3 (difese RD e OA ON): p. 78-80; mancata traduzione degli atti nella lingua conosciuta dall'imputato (difesa OA ON): p. 61-65; inconfigurabilità della circostanza aggravante ex art. 4 legge n. 146/2006 (già esclusa dal GUP per il reato associativo sub 1) anche per i reati satelliti: p. 81-84. 2. Hanno proposto ricorso RZ UN CLAUDIO, RD RI, AR LI EC, OR EF, OA ON FI AR, enunciando i corrispondenti seguenti motivi:
2.1 RZ (avv. S. Arcai): -1. errata interpretazione degli artt. 477 e 482 c.p. perché, l'avere l'imputato consegnato agli ignoti falsificatori dei documenti d'identità la propria fotografia costituirebbe condotta idonea ad integrare non il concorso nella falsificazione per la quale è intervenuta condanna, bensì solo un reato di uso o detenzione di documento falso, di minor gravità; -2. (conseguente) errata interpretazione dell'art. 497-bis, comma 2, c.p., ritenuto configurabile solo nel caso di precedente materiale concorso nella falsificazione, dovendosi quindi applicare nel caso concreto la meno grave fattispecie del primo comma.
2.2 OR EF (avv. P. Ferrari) -1. violazione di legge in relazione alla giudicata competenza territoriale del Tribunale di Brescia anziché di quello di Milano, perché nessuno dei possibili criteri la fonderebbe: non il primo dei reati fine (capo 2: Lecco e quindi Milano), non il luogo di perfezionamento dell'accordo criminoso o quello dove la struttura associativa ha da subito concretamente operato;
gli originari omicidi RE e SI, fatti prodromici della complessiva indagine, sarebbero irrilevanti nel presente processo, la stessa associazione nell'impostazione accusatoria sarebbe caratterizzata da due gruppi operativi distinti (BIANCHETTI-RD, OR- MURACA), comunque OR mai avendo operato nel bresciano;
irrilevante sarebbe l'operare di parte non maggioritaria dei componenti nel bresciano;
9 24429/15 RG 3 -2. inosservanza ○ erronea applicazione della legge penale in relazione all'aggravante della transanzionalità ed all'art. 4 legge n. 146/2006 contestata sui reati fine;
diversi essendo il reato transnazionale (art. 3) e l'aggravante speciale (art. 4), nel nostro caso base operativa, pianificazione, preparazione e controllo delle attività criminose sarebbero stati realizzati in Italia, tutto lo stupefacente sarebbe destinato all'Italia nonostante parte delle condotte sia stata commessa all'estero, nessuna autonoma e concorrente attività criminosa sarebbe stata consumata all'estero.
2.3 RD (ricorso formalmente personale): -1. violazione di legge e vizi della motivazione per la ritenuta competenza del Tribunale di Brescia in relazione al reato associativo in luogo di quella in favore del Tribunale di Milano ex art. 51, comma 3, c.p.p. o di Genova (luogo del tentativo di importazione): più grave il reato associativo, nessuno dei possibili criteri condurrebbe al Tribunale di Brescia (quanto all'attività associativa dovendosi aver riguardo a quella del suo inizio e non al generico insieme delle attività criminali o a quello della costituzione del sodalizio p.4 ric.); nel caso concreto rileverebbe - quindi il primo reato (e pertanto Lecco e quindi Milano, quale luogo di destinazione finale) o Genova ex art. 9 c.p.p. (quale luogo di sdoganamento dei container con la cocaina); -2. medesimi vizi in relazione agli artt. 6, comma 2, 9 e 128, comma 2, c.p.p. sul punto della carenza di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana in ordine al capo 3 (sequestro dei 256,45 kg. di cocaina eseguito in Colombia). La Corte bresciana avrebbe sovrapposto i temi della giurisdizione e della responsabilità: per le ragioni in fatto dedotte in ricorso sarebbe mancata alcuna prova della partecipazione del ricorrente mediante il porre in essere in Italia porzione alcuna della complessiva condotta, la presenza di CH in Italia nell'aprile 2008 in relazione a questa vicenda non avrebbe riscontri alle sue sole dichiarazioni, comunque neppure per alcun altro coimputato sarebbero state indicate specifiche condotte 'italiane'; -3. vizi alternativi della motivazione relativamente all'affermazione di responsabilità per il capo 3: tenuto conto dell'epoca remota del fatto, la ricostruzione dei Giudici del merito sarebbe solo congetturale in particolare nel riferimento a questo episodio delle conversazioni intercettate intervenute a distanza di anni, anche a fronte della pluralità di azioni criminose poste in essere nel tempo;
sarebbe lettura "quantomeno superficiale" quella data dalla Corte d'appello alla q 24429/15 RG 4 documentazione allegata all'atto di impugnazione e relativa a comunicazione della DEA 5.8.08 relativa al proprietario di AL srl;
-4. violazione di legge e vizi alternativi della motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione associativa: la Corte avrebbe valutato atomisticamente gli elementi in fatto contrari alla tesi della consapevole partecipazione associativa del ricorrente, in particolare in definitiva non indicando gli elementi dai quali trarre tale consapevole volontà; -5. violazione dell'art. 4 legge n.146/2006 per la mancata sua esclusione anche con riferimento ai reati fine: la ritenuta configurabilità dell'aggravante per i reati fine (dopo la sua esclusione per il reato associativo) comporterebbe un duplice punizione per la partecipazione ad associazione con ramificazioni all'estero; -6. vizi della motivazione per il diniego delle attenuanti generiche;
-7. Violazione di legge in relazione alla determinazione del reato più grave ex art. 81 c.p., perché la recidiva per il reato sub 5 (considerato dalla Corte più grave per tale ragione del reato sub 3, pur questo relativo a importazione di maggior quantitativo) non dovrebbe essere considerata in quanto aggravante soggettiva;
-8. Omessa motivazione sulla quantificazione della pena pecuniaria.
2.4 OA ON (avv. Silvana Bianchi del Foro di Genova) Il ricorso enuncia sei motivi, sulla mancata traduzione degli atti 'fondamentali' nella lingua dell'imputato, sull'affermazione di responsabilità per il capo 1 e comunque la mancata derubricazione nell'ipotesi del capoverso, sull'affermazione di responsabilità per i capi 2 e 3 (qui anche per il mancato riconoscimento dell'ipotesi tentata) e 5. Il testo del ricorso riproduce letteralmente l'atto d'appello, con accorgimenti grafici per sostituire i riferimenti al primo Giudice con quelli alla Corte d'appello, senza alcuna deduzione che si confronti, tanto meno espressamente, con le articolate risposte del Giudice di secondo grado. L'ultimo motivo (sesto) enuncia generico riferimento alle lettere B ed E dell'art. 606 c.p.p. per lamentare la negata applicazione delle attenuanti generiche, la quantificazione della pena base e degli aumenti per la continuazione: svolge su tali punti della decisione argomentazioni di merito e pure in questo caso senza alcun confronto con quanto su di essi motivato dalla Corte distrettuale a p. 97. 2.5 AR ( avv. F. Silva): -1. violazione di legge per la ritenuta competenza del Tribunale di Brescia in relazione al reato associativo in luogo di quella in favore del Tribunale di Milano ex 24429/15 RG 5 art. 51, comma 3, c.p.p. o di Genova (luogo del tentativo di importazione), emergendo poi quanto alla ricorrente prova evidente della sua estraneità allo stesso (attestata già dal Tribunale del riesame); -2. violazione di legge e vizi alternativi della motivazione sulla ritenuta consumazione del reato di importazione prima dell'arrivo dei containers nel confine territoriale italiano: dalle fonti di prova indicate in ricorso risulterebbe che nessun acquisto era stato concluso all'estero da CH quale dominus dell'intera operazione, prima della spedizione;
la documentata inconsapevolezza dei vari protagonisti sull'arrivo del container al porto di Genova confermava l'autonoma iniziativa dei fornitori colombiani e quindi l'assenza di alcuna autonoma detenzione dello stupefacente anche solo sotto il profilo della gestione dello sdoganamento;
-3. violazione di legge e vizi della motivazione in ordine all'aggravante ex art. 4 legge n. 146/2006, ritenuta sussistente, in relazione al capo 5 e a carico della ricorrente, per la sua giudicata non appartenenza all'associazione, nonostante fosse stato giudizialmente accertato già dal GUP l'inesistenza di un ulteriore gruppo criminale, con esito intrinsecamente contraddittorio della complessiva ricostruzione;
-4. medesimi vizi per la giudicata non soggezione della medesima aggravante al giudizio di bilanciamento tra circostanze, che non sarebbe precluso dal richiamo all'art. 7 comma 2 del dl n. 152/91; -5. Medesimi vizi per la non applicazione dell'art. 73, comma 7, dPR 309/90, avendo le sentenze di merito riconosciuto la valenza di riscontro delle dichiarazioni rese dalla donna il giorno dopo il proprio fermo e la loro funzione di 'sblocco' delle reticenze di altri coimputati;
secondo la ricorrente non sarebbe vero aver ella taciuto e negato il coinvolgimento dei fratelli TI;
-6. Medesimi vizi sulla quantificazione della pena (determinazione di quella base, giudizio di bilanciamento tra le circostanze generiche e quelle dell'ingente quantità e del numero delle persone). RAGIONI DELLA DECISIONE 3. E' fondato l'ultimo motivo del ricorso di RD, che va rigettato nel resto. I ricorsi di OR e AR devono essere rigettati. I ricorsi di OA ON e RZ devono essere dichiarati inammissibili. Conseguente è la condanna di OR, AR, OA ON e RZ al pagamento delle spese processuali, nonché degli ultimi due anche ciascuno della somma di euro 1.500, equa ai casi, in favore della Cassa delle ammende. 3 24429/15 RG 6 4. Vanno preliminarmente trattati i motivi comuni che ripropongono l'eccezione di incompetenza per territorio e la non configurabilità dell'aggravante ex art. 4 legge n. 146/2006 ai reati-fine.
4.1 L'eccezione di incompetenza territoriale è stata riproposta nei ricorsi di OR, RD, AR (il ricorso di OA ON per quanto si dirà è originariamente inammissibile per la sua struttura compositiva). Osserva la Corte che con assorbente rilievo l'eccezione va dichiarata inammissibile per tardività. Questa Corte ha infatti già affermato il principio di diritto che l'eccezione di incompetenza territoriale è compatibile con il rito abbreviato, ma deve essere riproposta "in limine al giudizio" anche quando si è proceduto con udienza preliminare e in essa la questione sia già stata proposta e respinta (Sez. U. sent. 27996/12 e Sez.6 sent. 2326/2015). Nel nostro caso, risulta dalla sentenza di primo grado (p.1) che la questione di competenza territoriale è stata posta nell'udienza preliminare, è stata decisa positivamente per alcune posizioni, con deliberazione di sentenza, e respinta per altre, tra cui quelle degli odierni ricorrenti, con ordinanza deliberata all'udienza del 22 ottobre 2013 (v. anche p. 65 sent. app.); successivamente sono state accolte le richieste di giudizio abbreviato formulate il 23 ed il 30 ottobre dagli imputati "residuati" alla sentenza dichiarativa di incompetenza. L'intestazione della sentenza di primo grado da atto che la questione di competenza è stata riproposta solo nelle conclusioni presentate in esito alla discussione, dopo le udienze dedicate a parziale attività istruttoria. Né la sentenza né i ricorsi indicano invece che tale questione sia stata riproposta "in limine al giudizio", del resto questi ultimi facendo riferimento esclusivamente all'ordinanza deliberata dal GUP il 22 ottobre. Solo per opportuna completezza va osservato che i motivi sarebbero comunque infondati, costituendo riproposizione di una lettura in fatto degli accadimenti storici e della loro rilevanza per incardinare competenza territoriale diversa da quella giudicata, e da questo disattesa con motivazione specifica attenta alle distinte deduzioni e non palesemente incongrua alle fonti di prova richiamate (p. 72); in particolare la Corte bresciana ha spiegato, in termini articolati e attenti alle deduzioni difensive devolutele (p. 66-68), che il fatto come descritto nell'imputazione originaria, alla luce degli atti e degli elementi informativi disponibili, risultava coerente alla sia originaria che permanente centralità, per tutti gli imputati, della posizione CH e del suo operare, coinvolgente e ؟ 24429/15 RG 7 determinante l'intera struttura di collegamento, dal territorio bresciano (p. 72ss, in particolare 74 e 75).
4.2 Il motivo sulla non applicabilità dell'aggravante ex art. 4 legge n. 146/2006 ai reati-fine dopo che, come nella fattispecie, per il reato associativo la } medesima aggravante sia stata esclusa, è infondato. Con sentenza Sez.6 n. 53118/14 è stato affermato il principio di diritto che il mancato riconoscimento dell'aggravante della transnazionalità di cui all'art. 4 legge 16 marzo 2006, n. 146, ad un reato di associazione per delinquere non ne esclude la possibilità di applicazione ad altri singoli delitti (nella specie in materia di illecita detenzione e porto d'armi) preparati, pianificati e commessi nel territorio di più Stati, e riferibili ad un gruppo criminale organizzato. In particolare sul punto la sentenza richiamata osserva che l'avvenuta esclusione della transnazionalita' del sodalizio non risulta affatto incompatibile con la successiva attribuzione della connotazione di "transnazionalità ai singoli reati in tema di armi", in quanto trattasi di delitti (detenzione e porto) preparati, pianificati e commessi nel territorio di più Stati (L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 3, comma 1) e riferibili ad un gruppo criminale organizzato>>. Il Collegio non ignora che almeno altre due sentenze hanno affermato il principio contrario: Sez.6 sent. 31972/13 e Sez. 6 sent. 44435/15, sostanzialmente subordinano anche per i reati fine la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 4 legge 16 marzo 2006, n. 146, all'apporto di un gruppo organizzato distinto da quello cui è riferibile il reato. La sentenza 31972/13 è quella cui nel processo hanno fatto principale riferimento le difese e che i Giudici di primo grado e d'appello hanno con specifica argomentazione disatteso. Si deve osservare che le tre sentenze non paiono approfondire specificamente le ragioni che conducono alle due soluzioni, sostanzialmente la motivazione sul punto risolvendosi nell'affermazione del principio.
4.3 E' allora necessario, come avvertito dai Giudici del merito, confrontarsi con la motivazione della sentenza n. 18374/13 con cui le Sezioni Unite hanno escluso l'applicabilità della speciale aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 della legge n. 146 del 2006, al reato associativo quando il gruppo criminale organizzato transnazionale coincida con l'associazione a delinquere. Occorre infatti verificare se da tale sentenza si traggano elementi per affermare che già le Sezioni unite si sono poste ed hanno risolto il quesito se i reati- fine commessi nel contesto del programma associativo di un'associazione, che ha le 24429/15 RG 8 caratteristiche della transnazionalità ma opera senza apporto di un gruppo organizzato almeno in parte ad essa esterno, possano essere aggravati ex art. 4 legge 146/2006. Si deve in proposito considerare che: - la sentenza delibera su un caso in cui: era intervenuto 'patteggiamento' per un reato associativo e per reati-fine commessi nel contesto dell'operare dell'associazione; l'associazione presentava i requisiti della transnazionalità; l'aggravante ex art. 4 era stata contestata e ritenuta sia per il delitto associativo che per i reati-fine; la soluzione del caso è che nella fattispecie non vi era immedesimazione e la Corte rigetta il ricorso pertinente sul reato associativo (unico per il quale il ricorrente aveva posto la questione), respingendo anche j motivi sulla configurabilità dell'aggravante speciale per i reati-satelliti, la cui applicazione era stata contestata per ragioni diverse dal collegamento con il reato associativo;
-· la questione di diritto che è stata esaminata dalle Sezioni Unite è indicata in sentenza in questi termini: se la circostanza aggravante ad effetto speciale della cd. transnazionalità, prevista dall'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, sia compatibile con il reato di associazione per delinquere o sia applicabile ai soli reati fine>> (p. 6/7 punto 2); - quando presentano i termini del contrasto che ha condotto alla rimessione del processo, le Sezioni Unite danno conto di un orientamento che afferma poter l'aggravante accedere ai soli reati costituenti la diretta manifestazione dell'attività del gruppo (cd. reati-fine dell'associazione) ovvero di quelli ai quali il gruppo abbia prestato un contributo causale;
e di un secondo che è nel senso di ritenere invece applicabile l'aggravante anche al reato associativo (p. 7 punto 4); - valutando il significato del parametro 'riferibilità', le Sezioni Unite indicano anche il contributo alla commissione del reato offerto da uno o più adepti del gruppo organizzato, anche in adempimento del programma criminale dello stesso sodalizio (p. 11); - argomentando il significato della locuzione "dare il contributo" si indica il prestare un apporto causalmente rilevante, in chiave di causalità materiale, nel senso che la commissione di un qualsiasi reato in ambito nazionale, purché punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, deve essere determinata, od anche solo agevolata, in tutto od in parte, dall'apporto deterministico - quale esso sia di un gruppo criminale organizzato transnazionale (p. 13 punto 7.4); 24429/15 RG 9 (espressamente) si afferma Alla stregua dei dati normativi e delle linee ispiratrici della Convenzione non è dato, infatti, ravvisare ragione alcuna perché la particolare aggravante possa applicarsi ai soli reati-fine e non anche al reato associativo, che costituisce il mezzo per la relativa consumazione>> (p. 14, punto 7.6); ancora: quel che occorre, ai fini dell'operatività dell'aggravante, è che alla commissione del reato oggetto di aggravamento abbia dato il suo contributo un gruppo dedito ad attività criminali a livello internazionale>> (p. 17, punto 7.8); ed infine: dei reati-fine rispondono soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola condotta criminosa, alla stregua dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato...>> (p. 18); - viene evidenziata considerazione (prospettata in termini di autonoma decisività) della disciplina dell'art. 61 c.p., secondo cui le circostanze positivamente previste aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi (p. 16); - i motivi sulla contestazione dell'aggravante ex art.4 per i reati-satelliti di bancarotta fraudolenta impropria e tributari (punti 8.3 e 8.4 p. 20) vengono rigettati.
4.4 E' vero che, come ricordato, nel caso di cui le Sezioni Unite si sono occupate, il ricorso è stato rigettato anche in relazione al reato associativo, essendosi giudicato essere stata motivata la non sovrapposizione gruppo/associazione. Ma considerando unitariamente i dati appena esposti, pare innanzitutto doversi senz'altro escludere che le Sezioni Unite abbiano in tale contesto affermato un espresso principio di diritto, secondo il quale quando il reato associativo è pure transnazionale (sicché vi è sovrapposizione/immedesimazione tra gruppo criminale organizzato e associazione a delinquere) anche i reati-fine consumati da alcuni dei partecipi non tollerano, per incompatibilità sistematica, l'aggravante ex art. 4 legge n. 146 del 2006. Per
contro
: il quesito di diritto concretamente individuato (che, come efficacemente osservato dalla Corte d'appello, in concreto presuppone una generale applicazione dell'aggravante, in ogni caso, ai reati-fine, quando caratterizzati dal 'contributo' del gruppo organizzato/associazione); l'indicazione di un contrasto giurisprudenziale che è solo afferente il reato associativo e non i reati-fine; l'insistenza nell'evidenziare le caratteristiche di autonomia dei reati-fine, pur congrui al disegno associativo, anche quando consumati da alcuni dei partecipi 24429/15 RG 10 all'associazione, rispetto al reato associativo;
la non ostatività dell'art. 61 c.p. nel caso dei reati-satellite (giacchè la circostanza non potrebbe mai essere considerata elemento costitutivo del reato-fine diverso dal reato associativo); la complessiva struttura del ragionamento logico-giuridico (che in definitiva muove dalla considerazione che l'aggravante si applica a tutti i reati che abbiano le caratteristiche indicate dalla norma e dall'assenza di motivi per sottrarre il reato associativo in sé a tale regola generale, per giungere all'individuazione del solo caso in cui tale sottrazione deve avvenire la sovrapposizione tra gruppo organizzato - criminale transnazionale e associazione a delinquere -): sono tutti momenti del percorso argomentativo che paiono univocamente convergere all'affermazione, implicita ma inevitabile, di un opposto principio di diritto. Principio che del resto si manifesta conforme e coerente con: la lettera della norma, la sua ragione (efficacemente ricordata dalle Sezioni Unite: p. 9 e 10), la natura di sostanziale eccezione a una diversa regola generale che (nella motivazione delle Sezioni Unite) caratterizza la sottrazione del reato associativo alla compatibilità con l'aggravante speciale (nel solo caso in cui gruppo organizzativo criminale transnazionale e associazione per delinquere coincidano). Si osservi che, con valenza sistematica significativamente convergente, proprio il caso oggi a giudizio richiama l'attenzione su una conseguenza obiettivamente paradossale cui condurrebbe il principio dell'incompatibilità dell'aggravante della transnazionalità con i reati-fine consumati nel contesto programmatico, о con l'apporto, di un gruppo organizzativo criminale transnazionale che sia anche associazione per delinquere. La evidenzia la posizione della ricorrente AR: risponde di un reato-fine, comunque di un reato consumato con l'apporto del gruppo/associazione, ma non è partecipe di tale gruppo/associazione (essendo stata assolta dal pertinente reato). La Corte bresciana, rispondendo al motivo sull'aggravante speciale devolutole dalla difesa, ha puntualmente osservato che comunque questa imputata, estranea al reato associativo, dovrebbe rispondere dell'ipotesi aggravata, perché nei suoi confronti non sussisterebbe alcuna sovrapposizione/immedesimazione dei fenomeni criminali. Il paradosso evidente, che quindi sorge quando si consideri la sorte del concorrente (non associato) nel reato-fine, o nel reato consumato con l'apporto del gruppo/associazione, o a beneficio di questo, è nell'insostenibilità sistematica delle due alternative possibili: o di fatto mutare la natura di un'aggravante oggettiva in soggettiva (quindi configurabile solo a carico di alcuni dei concorrenti in ragione del loro rapporto personale con il gruppo/associazione); o estendere al concorrente non 9 24429/15 RG 11 associato la 'copertura' che la sovrapposizione/immedesimazione, in ipotesi, offrirebbe, anche per tali reati, al solo associato. Si tratta in realtà di un paradosso che viene a confermare la coerenza sistematica della sola interpretazione secondo cui la circostanza aggravante ex art. 4 legge n. 146 del 2006 si applica anche ai reati-fine consumati, integralmente o in parte, da appartenenti ad associazione per delinquere che si immedesimi nel gruppo organizzato criminale transnazionale.
5. Il primo motivo del ricorso RZ è manifestamente infondato. Correttamente i Giudici del merito hanno ritenuto configurato il concorso nel reato di falsificazione e formazione di documenti di identità falsi nella condotta del consapevole fornire fotografie della propria persona, indispensabile per il completamento della contraffazione. Il secondo motivo (secondo lo stesso ricorso dipendente dal primo) è assorbito.
6. Il ricorso di OR va rigettato. Per quanto argomentato sub 4.1 e 4.2-4.4 i due motivi sono infatti infondati. E' invece inammissibile la parte del secondo motivo che censura la ricorrenza nelle fattispecie oggetto dei reati-fine ascritti al ricorrente dei presupposti della transnazionalità. Già la Corte d'appello aveva rilevato l'assoluta genericità della prospettazione del motivo, che nel ricorso per cassazione si arricchisce di una tardiva specificazione in fatto, al tempo stesso nuova e diversa dal consentito.
7. Il primo motivo del ricorso di RD è infondato per quanto argomentato sub 4.1. Il secondo motivo è diverso da quelli consentiti. A fronte di motivazione specifica della Corte d'appello ad analoga doglianza (p. 78, in particolare 79, 80 della sentenza impugnata), il ricorrente reitera deduzioni già disattese in e, particolare, fonda tale riproposizione su considerazioni in fatto del tutto diverse e ben più ampie di quelle in concreto e sole prospettate al Giudice d'appello (punto 2°, p. 6 atto appello), consegnando così il motivo a precluso merito. Il terzo motivo è inammissibile perché generico e in fatto, a fronte di specifica motivazione d'appello sulla corrispondente doglianza (p. 108.111). Il quarto motivo è generico laddove non si confronta specificamente con quanto argomentato, in termini certamente non apparenti, dalla Corte bresciana (p. 112). 24429/15 RG 12 Il quinto motivo è infondato per quanto argomentato ai paragrafi 4.2-4.4. Il sesto motivo si risolve in preclusa censura di merito, essendovi stata sul punto motivazione specifica (p. 113). Il settimo motivo è manifestamente infondato perché, nei termini in cui concretamente prospettato, ancorato a regola di diritto inesistente (l'irrilevanza della recidiva nella determinazione del reato più grave: contra art. 81, comma 4, c.p.). Il ricorso va pertanto rigettato con riferimento a tali motivi.
8.1 L'ottavo motivo è fondato. Nel motivo d'appello 5 C (p. 20) RD chiedeva la riduzione della pena base, inflittagli in primo grado nella misura di anni 10 di reclusione ed euro 150.000 di multa. La somma, in particolare, veniva criticata come assolutamente sproporzionata, con deduzione apposita. La Corte d'appello sul punto ha risposto con esclusivo riferimento alla quantificazione della pena detentiva (p. 113). Risulta quindi allo stato priva di motivazione la conferma della quantificazione della pena pecuniaria, senza che dal contesto della motivazione sui vari motivi e punti afferenti il trattamento sanzionatorio possa trarsi indicazione anche implicita. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata sul punto, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per nuovo giudizio sul punto. Poiché la quantificazione della pena pecuniaria è punto della decisione del tutto autonomo e indipendente, nella fattispecie, rispetto a quello relativo alla quantificazione della pena detentiva, la deliberazione relativa a quest'ultimo diviene irrevocabile con l'odierna sentenza, stante la reiezione degli altri motivi. Il che va attestato nel dispositivo, ai sensi dell'art. 624, comma 2 prima parte, cod. proc. pen.. 8. Il ricorso di OA ON deve essere dichiarato inammissibile. Il confronto tra l'atto di ricorso e l'atto d'appello manifesta l'assoluta sostanziale sovrapponibilità dei due atti di impugnazione, salvo i minimi accorgimenti grafici necessari per includere anche la Corte d'appello, insieme con il GUP, nel testo e del tutto marginali differenze (consistenti per lo più nella non riproduzione in ricorso di parti conclusive dell'enunciazione dei singoli motivi nella prima impugnazione): Sez.6 sent. 8700/2013 e 34521/13. 24429/15 RG 13 Ciò determina due ragioni di inammissibilità: l'assoluta genericità dei motivi, che ignorano del tutto le pur articolate risposte che la Corte distrettuale ha fornito alle varie doglianze devolutele, e riproposte nel ricorso (per tutte, Sez.2 sent. 18826/12, Sez.4 sent. 34270/07, Sez.5 sent. 11933/05); la diversità dei motivi da quelli consentiti, perché devoluto merito al Giudice d'appello, merito rimane anche sotto l'epigrafe di ricorso. La conclusione riguarda anche i motivi che enunciano apparentemente questioni di diritto: aver infatti ignorato le articolate risposte della Corte distrettuale ha determinato la riproposizione di necessarie premesse fattuali che sono state oggetto di specifica valutazione e che, quando come nella fattispecie ignorano le argomentazioni della corrispondente specifica valutazione giudiziale, si risolvono nella censura generica di merito.
9. Il ricorso di AR deve essere rigettato. Primo e terzo motivo sono infondati per le ragioni indicate ai precedenti paragrafi 4.1 e 4.2-4.4 Il secondo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato e al tempo stesso generico. La Corte distrettuale ha risposto specificamente alla corrispondente doglianza (p. 75 ss.), evidenziando tra l'altro come anche per propria dichiarazione la ricorrente, che aveva pattuito per la propria disponibilità un compenso assolutamente significativo e anomalo, fosse invece informata sul tragitto e si fosse attivata perchè la consegna avvenisse efficacemente. Del resto, la ricostruzione di spedizione e arrivo del container in termini di autonoma iniziativa dei fornitori colombiani è prospettazione sostanzialmente generica e in sé del tutto illogica (atteso il quantitativo del carico ed il suo valore). : Il quarto motivo è manifestamente infondato. La lettera della norma è palese;
la ratio altrettanto;
ciò che da lettera e struttura sistematica risulta già palese è confermato anche dalle Sezioni Unite (sentenza 18374/13, ultimo periodo di punto 5, p. 8). Né il riferimento alle Sezioni Unite conferisce dignità di questione giuridica aperta sul punto (sì da consentire l'apprezzamento di infondatezza e non di inammissibilità del motivo) perché le stesse affrontano il tema solo in sede di descrizione complessiva della disciplina, nessun contrasto essendovi nella giurisprudenza di questa Corte su tale punto. Quinto e sesto motivo sono inammissibili perché risolventisi in censure di merito precluse in questa sede, a fronte di specifica e articolata motivazione della Corte bresciana anche su tali due punti (p. 99 e 100). 우 24429/15 RG 14
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RD limitatamente alla quantificazione della pena pecuniaria. Rigetta nel resto il ricorso e, ai sensi dell'art. 624 c.p.p. dichiara esecutiva nei suoi confronti la pena detentiva. Rigetta i ricorsi di OR e AR, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di RZ e OA ON e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 1500 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18.11.2015 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Francesco Ippolito Carlo Citterio Cartréttuir DEPOSITATO IN CANCELLERIA 27 NOV 20151 AC EM IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO PR SU E Piera Esposito T R O E N T O C