Sentenza 30 maggio 2017
Massime • 1
Il giudice d'appello che intenda procedere alla "reformatio in peius" di una sentenza assolutoria di primo grado, emessa all'esito di giudizio ordinario o abbreviato, deve procedere all'indispensabile rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale esclusivamente nel caso di valutazione "differente" della prova dichiarativa e non di mero "travisamento" di essa, caso quest'ultimo in cui si può pervenire al giudizio di colpevolezza senza necessità di rinnovazione delle prove dichiarative.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/05/2017, n. 35899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35899 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2017 |
Testo completo
35899 -1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo LIno LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 844 Domenico Carcano Presidente - Petruzzellis Anna UP 30/05/2017 Mogini Stefano R.G.N. 20161/2015 Alessandra Bassi - Relatore - Antonio Corbo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da OR ON, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/10/2014 della Corte d'appello di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppina Casella, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata con rinvio;
uditi l'Avv. Maria Cristina Osele, difensore della parte civile RO S.p.A., che ha concluso come da conclusioni scritte e nota spese;
l'Avv. Gianluca Calderara, difensore della parte civile Azienda Provinciale Autonoma per i servizi Sanitari Trento, che ha concluso insistendo per il rigetto del ricorso dell'imputata in sostine Aw. M. Pisoni;
udito l'Avv. Massimo Dinoia, difensore della ricorrente, che ha concluso riportandosi ai motivi ed insistendo per il loro accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, in riforma dell'appellata sentenza assolutoria pronunciata (con la formula perché il fatto non sussiste) il 18 aprile 1 2013 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trento, la Corte d'appello di Trento ha dichiarato ON OR colpevole del reato di rivelazione di notizie riservate di cui all'art. 326 cod. pen. sub capo A) e del reato di turbata libertà degli incanti consumato (così riqualificato il fatto di cui al capo B) originariamente contestato ai sensi degli artt. 56 e 353-bis cod. pen.) e, ritenuta la continuazione fra i reati, l'ha condannata alla pena di anni due di reclusione e 400 euro di multa, con sospensione condizionale della pena detentiva, ed al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili.
1.1. Le contestazioni hanno ad oggetto i fatti accaduti in data 12 settembre 2012 dinanzi alla Commissione giudicatrice della gara d'appalto bandita dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento (di seguito indicata come APSS), del valore di oltre 17 milioni di euro (aumentabile sino a oltre 51 milioni di euro in caso di rinnovo), alla quale erano stati ammessi due raggruppamenti temporanei d'impresa (di seguito indicati come RTI), rappresentati, il primo, dalla GPI S.p.A. e CLA S.c.a.r.l. (Consorzio Lavoro e Ambiente), il secondo, dalla RO S.p.A. (fra cui TE LI e Engeneering Ingegneria Informatica S.p.A.). I fatti si collocano nella fase di valutazione dell'offerta tecnica (nella quale era prevista l'assegnazione fino a 70 punti su 100, di cui 6 riservati all'audizione-demo"), preceduta dalla richiesta a ciascun raggruppamento di chiarimenti scritti circa l'offerta avanzata nel luglio 2012. Come dato atto dalla Corte territoriale, costituisce fatto pacifico ed incontestato che, durante l'incontro del 12 settembre 2012 fissato per l'audizione-demo, l'Ing. ON FO responsabile del Centro Unico Prenotazioni GPI e delegata in qualità di tecnico alla presentazione del progetto del raggruppamento temporaneo di imprese GPI S.p.A. e CLA (Consorzio Lavoro e Ambiente) , in luogo della busta contenente le proprie credenziali e la delega, consegnasse alla segretaria della commissione una busta contenente i documenti riservati descritti in imputazione, circostanza stimata dall'accusa indicativa del non corretto espletamento della gara. In particolare, la busta non era chiusa né sigillata, ma semplicemente ripiegata sul bordo di apertura e conteneva: 1) la bozza delle domande che la commissione avrebbe rivolto ai raggruppamenti concorrenti, redatta dalla commissione nei mesi precedenti, domande modificate nella riunione del 10 settembre 2012 con la stesura definitiva dei quesiti;
2) le risposte ed i chiarimenti resi dal raggruppamento concorrente RO, contenente le specifiche ed i dettagli dell'offerta tecnica, presentata il 6 agosto precedente alla commissione;
3) il programma della seduta con le tematiche della dimostrazione riguardante il CUP, approvato dalla commissione e reso noto ad entrambi i raggruppamenti il 29 agosto 2012. 2 血 1.2. In via preliminare, il Collegio d'appello ha evidenziato che il Giudice di primo grado è pervenuto al giudizio assolutorio in ordine al reato di tentata libertà del procedimento sul rilievo che le tesi svolte dall'accusa e dalla difesa - a spiegazione della consegna da parte della OR di una busta per un'altra risultano parimenti non convincenti: quella della difesa (secondo cui l'imputata aveva consegnato per distrazione, in luogo della busta contenente le deleghe, la busta contenente i dati riservati lasciata sul tavolo da altri), in quanto la busta incriminata risultava contenere atti già noti al raggruppamento concorrente;
quella dell'accusa (secondo cui la busta era stata consegnata prima della riunione all'imputata da un ignoto componente della commissione al fine di agevolare il raggruppamento dalla stessa rappresentato nella prova di selezione tecnica), per l'implausibilità dello scambio della busta, in quanto essa era contraddistinta dal logo della APSS e, soprattutto, conteneva un documento ormai obsoleto ed inutile (il n. 1, riportante le domande che la commissione aveva ormai modificato in una successiva riunione), un documento noto ad entrambi i raggruppamenti (il n. 3, costituito da una sorta di minuta interna della stazione appaltante contenente il programma di audizione contenuto nella cartella condivisa dell'amministrazione), dunque atti la cui conoscenza non avrebbe consentito alcuna alterazione o modifica dei risultati di gara (come affermato dal presidente della commissione Dott. OR) ed un documento ininfluente ai fini dell'aggiudicazione della gara (il n. 2, contenente le risposte date l'agosto precedente dalla concorrente RO sulle specifiche tecniche del programma, dal momento che le procedure tecniche di ciascuna offerta a quel punto erano già state definite ed insuscettibili di modifica). Il Collegio del gravame ha, quindi, notato come il primo giudice sia pervenuto all'assoluzione dell'imputata dal reato di violazione di segreto in considerazione del fatto che, anche ad ammettere che il contenuto di documenti fosse coperto da segreto, l'unico responsabile doveva ritenersi il pubblico ufficiale che aveva tradito l'obbligo di riserbo e non il privato, in assenza di prova di un suo concorso, materiale o morale, nel fatto.
1.3. Dopo avere dato conto dei motivi posti a base dei rispettivi atti d'appello del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Trento e della parte civile RO S.p.A., il Giudice trentino ha risolto la questione preliminare in rito concernente l'utilizzabilità le dichiarazioni rese dai partecipanti all'audizione per il raggruppamento RO S.p.A., in quanto raccolte nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Nel dare risposta positiva al quesito, il Collegio ha rilevato che si tratta di documenti del procedimento amministrativo acquisiti al fascicolo del P.M. prima della richiesta di rinvio a giudizio, pertanto, certamente valutabili ai fini della decisione del giudizio abbreviato. 3 1.4. Nel merito, quanto al capo B), il Collegio trentino ha affermato che deve ritenersi provata la pregressa disponibilità della busta da parte della OR in considerazione, per un verso, delle dichiarazioni rese dal teste DA RE (membro della commissione) e dai rappresentanti del raggruppamento RO (raccolte nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà), quanto all'assenza di fogli o documenti sul tavolo da loro occupato a fine seduta, non smentite da quanto dichiarato dai testi della difesa CO e RM;
per altro verso, del contenuto della busta, trattandosi di documentazione scarsamente rilevante per il raggruppamento RO ed invece importante per il raggruppamento rappresentato dall'imputata. La Corte ha stimato condivisibile l'ipotesi d'accusa, secondo la quale i documenti contenuti nella busta dovevano essere stati consegnati in epoca precedente al 29 agosto (come agevolmente desumibile dalla loro natura) e risultavano pacificamente riferibili ad un pubblico ufficiale, segnatamente ad uno dei membri della commissione, unici ammessi ad avervi accesso. In particolare, il documento n. 3, contrariamente a quanto rilevato dal primo Giudice, si trovava nella cartella "condivisa" accessibile ai soli membri della commissione e non era ostensibile ai partecipanti alla gara prima del 29 agosto (data nella quale veniva invece recapitato ad entrambi i raggruppamenti concorrenti). Il Giudice d'appello ha dunque argomentato come la conoscenza anticipata dei tre documenti in particolare del documento n.
3 - prima della data del 29 agosto abbia determinato un indebito vantaggio in favore del raggruppamento favorito dalla trasmissione delle notizie, come ammesso anche dal Presidente della Commissione OR e dimostrato dal successivo annullamento della procedura di gara (proprio "a seguito della violazione della segretezza degli atti e dei documenti di gara"). Sulla scorta di tale ricostruzione in fatto, il Collegio di merito ha riqualificato l'originaria contestazione sub capo B) ai sensi degli artt. 56 e 353-bis cod. pen. nel delitto previsto dall'art. 353 cod. pen. nella forma consumata, trattandosi di reato di pericolo rispetto al quale è irrilevante il risultato della gara, risultando nella specie - provate sia la "collusione", volta consentire l'accesso privilegiato di uno dei concorrenti ad informazioni riservate da parte di un componente della commissione con violazione del dovere di riservatezza da parte di questi;
sia il turbamento della regolare procedura di gara, tanto rilevante da condurre al successivo invalidamento della gara stessa. Quanto alla legittimità della riqualificazione giuridica, la Corte ha evidenziato come, sulla scorta del contenuto dell'imputazione, la FO sia stata posta in grado di apprestare ogni difesa al riguardo. 4 1.5. Con riferimento alla imputazione di concorso in violazione di segreto d'ufficio sub capo A), il Giudice a quo ha posto in luce come sia pacifica la provenienza dei documenti riservati da uno dei membri della commissione (la cui identificazione non è necessaria ai fini della integrazione del reato proprio) e come la condotta di questi risulti del tutto priva di qualsiasi ragionevole giustificazione in assenza di un'istigazione o di un'induzione - eventualmente in concorso con terzi - da parte del soggetto, appunto la OR, che avrebbe potuto utilmente avvalersene durante la audizione-demo.
1.6. Tanto premesso in punto di penale responsabilità, la Corte d'appello ha ritenuto sussistenti i presupposti della continuazione fra reati;
ha stimato non applicabili le circostanze attenuanti generiche (stante la gravità del fatto e l'insufficienza del mero stato di incensuratezza dell'imputata) ed ha dunque illustrato le ragioni per le quali la pena base vada determinata non sui minimi edittali, stante la gravità del fatto, le conseguenze derivanti dallo stesso nonché il ruolo preminente svolto dalla OR nella vicenda. Indi, ha provveduto in ordine alle richieste risarcitorie in favore delle costituite parte civile APSS e RO S.p.A.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso ON OR, a mezzo del proprio difensore di fiducia Avv. Massimo Dinoia, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge penale in relazione agli artt. 27 Cost. e 353 e 326 cod. pen. e vizio di motivazione, per avere la Corte ribaltato il giudizio assolutorio di primo grado in assenza di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, non risultando provata la riconducibilità all'Ing. OR della busta. Nessuno dei testi sentiti nel dibattimento ha difatti riferito che l'Ing. OR abbia tratto la busta dai propri effetti personali ed i testi CO e RM non hanno dichiarato che sul tavolo, al momento del fatto, vi fosse un copioso materiale cartaceo. La consegna di una busta all'evidenza diversa da quella contenente le deleghe (vista la presenza di scritte identificative) costituisce un "errore marchiano" che palesa la buona fede dell'imputata e la disponibilità pregressa della busta in capo ad altri. D'altra parte, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, il contenuto dei documenti contenuti nella busta rivestiva interesse non solo per l'Ing. OR, ma per il raggruppamento GPI-CLA complessivamente considerato.
2.2. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione per avere la Corte fondato la decisione su atti inutilizzabili ed escluso ipotesi alternative di ricostruzione dei fatti, atteso che ciascuno dei commissari avrebbe potuto legittimamente detenere il materiale contenuto nella busta e mai avrebbe potuto 5 هان ammettere di averlo dimenticato in sede di gara sul tavolo. La ricorrente evidenzia che il Giudice d'appello ha escluso la riferibilità della busta alla delegazione avversaria sulla base di considerazioni prive di ogni reale portata logica e dimostrativa ed ha erroneamente disatteso le deduzioni in punto di inattendibilità delle dichiarazioni raccolte nella forma della c.d. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in quanto dichiarazioni non soltanto interessate, ma addirittura obbligate, atteso che dichiarazioni di segno diverso avrebbero portato ad una autoaccusa dei membri della delegazione avversaria. La ricorrente rimarca altresì che tali dichiarazioni risultano acquisite con modalità diverse da quelle previste dall'art. 391-bis cod. proc. pen. e sono, pertanto, inutilizzabili ai sensi del comma 6 della stessa norma.
2.3. Mancanza di motivazione c.d. rafforzata imposta dalla giurisprudenza di legittimità in caso di ribaltamento del giudizio assolutorio di primo grado, con particolare riguardo alle prove dichiarative, soprattutto, di quelle assunte senza il rispetto delle garanzie e delle responsabilità previste dal codice di rito.
2.4. Violazione di legge penale in relazione all'art. 353 cod. pen. e vizio di motivazione, per avere la Corte ritenuto integrato il reato di turbata libertà degli incanti senza tenere conto del fatto che, secondo l'insegnamento di questa Corte, per "collusione" penalmente rilevante deve intendersi l'accordo che abbia a specifico oggetto le offerte dei partecipanti alla gara. Situazione non sussistente nella specie, in quanto a tutto voler concedere - l'accordo avrebbe implicato la semplice disponibilità di alcune informazioni in merito allo svolgimento di una audizione tecnica che, non solo aveva peso modestissimo nell'economia complessiva della gara (essendo tesa ad attribuire sette punti su 100), ma soprattutto si poneva a mesi di distanza dalla già avvenuta e definitivamente cristallizzata presentazione delle offerte, economiche e tecniche, dei contendenti. Nella specie, mancherebbe inoltre la prova di qualsiasi artificio, inganno o menzogna concretamente idoneo a conseguire l'evento di reato, cioè il turbamento dello svolgimento della gara. Per altro verso, la ricorrente evidenzia che il teste OR (Presidente della commissione) ha, solo in un primo momento, escluso l'ipotesi di un accesso abusivo alla cartella, ma ha successivamente ammesso, a fronte delle ulteriori domande, che l'eventualità di un accesso abusivo era in realtà possibile, seppure da parte di persone esperte, condizione ravvisabile in capo agli appartenenti di entrambi le RTI.
2.5. Violazione di legge penale in relazione all'art. 326 cod. pen. e vizio di motivazione, per avere la Corte ritenuto integrato il delitto di rivelazione di notizie riservate ritenendo provato che l'imputata abbia ricevuto i documenti da un ignoto autore della rivelazione dopo averlo istigato personalmente a tale rivelazione nella totale assenza di elementi probatori a sostegno, potendo 6 го semmai detta condotta essere attribuita -come aveva ritenuto il primo giudice - ad altro soggetto riconducibile al raggruppamento interessato.
2.6. Mancanza e illogicità della motivazione in merito alla commisurazione della pena, per avere il Giudice del gravame svolto una motivazione solo apparente a sostegno della denegata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e del consistente scostamento dai minimi edittali di pena.
2.7. Violazione di legge processuale in relazione all'art. 576 cod. proc. pen. per avere la Corte pronunciato sentenza di condanna al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile APSS, sebbene questa non avesse appellato il giudizio assolutorio.
3. Nella memoria presentata in cancelleria, nell'interesse della parte civile Luciano Flor Direttore Generale dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - della Provincia Autonoma di Trento (APSS) -, in replica al settimo motivo di ricorso proposto dalla OR, l'Avv. Marco Pisoni rileva che, secondo le indicazioni di questa Corte di legittimità, espresse anche a Sezioni Unite, in caso di assoluzione in primo grado dell'imputato, il giudice d'appello che pervenga alla condanna deve pronunciarsi anche sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assolutoria.
4. Nella memoria presentata dall'Avv. Maria Cristina Osele, nell'interesse della parte civile RO S.p.A., si chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile per tardività o per genericità delle doglianze ovvero rigettato per infondatezza delle diverse deduzioni mosse. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato con limitato riguardo al motivo concernente l'imputazione di rivelazione di segreto d'ufficio di cui al capo A), mentre va disatteso nel resto, stante l'infondatezza delle ulteriori censure dedotte.
2. Innanzitutto, occorre sgombrare il campo dalla eccezione di tardività del ricorso, dedotta dalla difesa della parte civile RO S.p.A.
2.1. Al riguardo mette conto di rilevare che, tenuto conto della data di pronuncia della sentenza impugnata e del termine fissato dalla Corte territoriale per i deposito della motivazione, il termine per ✓ impugnare la decisione scadesse il 16 febbraio 2015, dovendo essere prorogato de iure al primo giorno non festivo il termine naturale del 15 febbraio 2015, scadente di domenica. 7 Come si evince chiaramente dagli atti e, segnatamente, dal timbro di deposito in calce al ricorso, l'impugnazione è stata presentata dal difensore della OR presso il Tribunale di Milano del tutto legittimamente ai sensi dell'art. - 582, comma 2, cod. proc. pen. in data 14 febbraio 2015, dunque pacificamente entro il termine ex art. 585 stesso codice, così come risulta confermato per tabulas dalla stampigliatura apposta in calce alla stessa sentenza impugnata ("ricorso per cassazione il 14/02/2015 OR ON"). La data indicata dalla difesa della parte civile (quella del 18 febbraio 2015), si riferisce al momento nel quale il ricorso prevenne alla cancelleria -diverso- della Corte d'appello di Trento che aveva pronunciato la sentenza, data di per sé irrilevante al fine di stabilire la tempestività del ricorso, che va valutata in relazione al momento di "presentazione dell'impugnazione" con una delle alternative modalità previste dai commi 1 e 2 dell'art. 582 nonché dall'art. 583 cod. proc. pen. (presentazione avvenuta nella specie, si ribadisce, il 14 febbraio 2015).
3. In seconda battuta, deve essere affrontata la questione processuale concernente l'inutilizzabilità ai fini della decisione delle dichiarazioni raccolte nella forma della c.d. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (motivo sub punto 2.2 del ritenuto in fatto).
3.1. Occorre premettere come la decisione impugnata sia stata resa a seguito di giudizio abbreviato ordinario ai sensi dell'art. 438 cod. proc. pen., dunque di un procedimento speciale che giusta disciplina normativa - postula una decisione "allo stato degli atti" e, di conseguenza, l'utilizzabilità ai fini della decisione di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, il giudizio abbreviato costituisce un procedimento "a prova contratta", a mezzo del quale l'imputato chiede che la regiudicanda sia definita all'udienza preliminare alla stregua degli atti di indagine già acquisiti e rinuncia a chiedere ulteriori mezzi di prova, così consentendo di attribuire agli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari quel valore probatorio di cui essi sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge nelle forme ordinarie del dibattimento (v. ex plurimis Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216246). Come hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza appena citata, tale negozio processuale di tipo abdicativo può avere ad oggetto esclusivamente i poteri che rientrano nella sfera di disponibilità degli interessati, ma resta privo di negativa incidenza sul potere-dovere del giudice di essere, anche in quel giudizio speciale, garante della legalità del procedimento probatorio, con la conseguenza che mentre sono irrilevanti le inutilizzabilità 8 c.d. fisiologica e relativa della prova (la prima coessenziale ai peculiari connotati del processo accusatorio;
l'altra limitata dalla legge con esclusivo riferimento alla fase dibattimentale) resta rilevante la categoria sanzionatoria dell'inutilizzabilità cosiddetta "patologica", inerente, cioè, agli atti probatori assunti contra legem, la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento, comprese quelle delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, nonché delle procedure incidentali cautelari e quelle negoziali di merito. Ne discende che, nel giudizio abbreviato, possono essere utilizzati tutti gli atti contenuti nel fascicolo dell'inquirente al momento della richiesta ex art. 438 cod. proc. pen., ad esclusione di quelli atti che siano stati assunti in violazione di specifici divieti probatori.
3.2. Tanto premesso, si tratta di valutare se le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate dai partecipanti all'audizione dinanzi alla commissione per il raggruppamento RO S.p.A., prodotte nell'ambito del procedimento amministrativo volto all'annullamento della procedura di aggiudicazione della gara ed acquisite al fascicolo del P.M. (ed ivi presenti all'atto della richiesta di giudizio abbreviato formulata dalla OR in udienza preliminare), rientrino o meno nella categoria degli atti affetti da inutilizzabilità c.d. patologica. Ritiene il Collegio che a tale quesito debba essere data risposta negativa.
3.3. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono previste dall'art. 1 lett. h) d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ("Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa") e disciplinate dal combinato disposto degli artt. 47 e 38 dello stesso decreto. Si tratta di atti - appunto sostitutivi dell'atto di notorietà - mediante i quali la persona dà conto di stati, qualità personali o fatti di cui l'interessato è a diretta conoscenza riguardanti il medesimo o altri - soggetti e che, salve le eccezioni espressamente previste per legge, devono essere utilizzati nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i gestori di servizi pubblici per comprovare stati, qualità personali e fatti diversi da quelli previsti dall'art. 46 dello stesso decreto. Sulla scorta di tale disciplina normativa, non è revocabile in dubbio che siffatte dichiarazioni siano state ritualmente formate e depositate nell'ambito del procedimento amministrativo volto alla invalidazione della procedura di aggiudicazione della gara d'appalto de qua e che, altrettanto legittimamente, nel corso delle indagini preliminari, siano poi state acquisite dal P.M. nel proprio fascicolo in unione a tutti gli atti concernenti tale procedura, in quanto documenti componenti in conformità a diritto il relativo fascicolo. - 3.4. Né le dichiarazioni de quibus possono ritenersi affette da inutilizzabilità c.d. patologica in quanto assunte in violazione di un divieto probatorio. Va, al riguardo, rimarcato come, nel nostro codice di rito, non sia contemplato alcun divieto espresso di acquisizione al fascicolo del P.M. dei documenti relativi ad un procedimento amministrativo, sia pure aventi un contenuto dichiarativo. D'altronde, costituisce principio pacifico del nostro sistema processuale che la sanzione della inutilizzabilità prevista dall'art. 191 cod. proc. pen., analogamente alla nullità, abbia natura tassativa e non possa pertanto prefigurarsi in relazione a casi non contemplati dal legislatore (ex plurimis, Sez. 2, n. 11693 del 10/01/2012, Dabellonio, Rv. 252796; Sez. 5, n. 1801 del 16/07/2015 dep. 2016, Tunno, Rv. 266410).
3.5. Né un divieto probatorio rilevante ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen. può trarsi come con tesi suggestiva ha prospettato la difesa dalla previsione del comma 6 dell'art. 391-bis cod. proc. pen. Ed invero, la sanzione di inutilizzabilità ivi prevista riguarda l'assunzione di informazioni da parte del difensore" dalle persone in grado di riferire circostanze utili, effettuata con modalità diverse da quelle previste dall'art. 391-bis cod. proc. pen. Si tratta dunque di una sanzione processuale che discende dalla inosservanza della specifica disciplina dettata per l'attività d'indagine difensiva svolta in ambito endoprocessuale, id est espletata nel procedimento penale e per finalità probatorie da realizzare in seno ad esso. Detta norma non può pertanto trovare applicazione in relazione ad atti, sia pure a contenuto dichiarativo, che Aut siano assunti in ambito extraprocessuale e non siano in nessun modo riconducibili all'attività ☑investigativa compiuta dal patrono dell'indagato a fini difensivi in relazione ad un procedimento penale. Gli atti del procedimento amministrativo costituiscono piuttosto dei documenti riportabili alla disciplina di cui all'art. 234 cod. proc. pen., certamente acquisibili al fascicolo del P.M. e, pertanto, utilizzabili ai sensi dell'art. 438 stesso codice.
3.6. Giova altresì notare come le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà fossero (ritualmente) presenti nel fascicolo del P.M. all'atto della discovery con la formalizzazione della conclusione delle indagini e come la OR seppure consapevole della circostanza non solo non abbia comprovato di averne - eccepito in udienza preliminare come ben avrebbe potuto - l'inutilizzabilità ai - sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., al fine di ottenerne l'espunzione dal materiale utilizzabile ai fini della decisione, ma abbia espressamente richiesto di essere giudicata "allo stato degli atti", dunque anche sulla base di detti contributi conoscitivi.
3.7. Concludendo sul punto, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono state legittimamente acquisite al fascicolo del P.M. quali documenti relativi 10 alla procedura amministrativa di annullamento della gara d'appalto oggetto del procedimento penale ed altrettanto legittimamente sono state utilizzate ai fini del giudizio abbreviato.
4. E' infondata anche l'ulteriore eccezione in rito (terzo motivo sub punto 2.3. del ritenuto in fatto), con la quale la ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza impugnata, per avere la Corte d'appello riformato la decisione assolutoria di primo grado in ordine ad entrambe le imputazioni sub capi A) e B), senza disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale delle prove dichiarative e senza stendere una motivazione c.d. rafforzata.
4.1. Va permesso come, secondo gli approdi di questa Corte di legittimità, debba ormai ritenersi pacifico che la riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado nel postulare un giudizio di colpevolezza conforme al parametro dell'al di là di ogni ragionevole dubbio" suscettibile di scardinare il pronunciamento liberatorio impone al giudice del gravame il rispetto di due regulae iuris: per un verso, il ribaltamento deve poggiare su una motivazione c.d. rafforzata;
per altro verso, qualora scaturisca da un diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, la riforma presuppone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, e ciò anche quando si tratti come appunto nel - caso di specie - di sentenza resa all'esito del giudizio abbreviato.
4.2. In particolare, quanto al primo profilo, le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679). Ancora, questa Corte ha successivamente ribadito che la sentenza di appello di riforma totale del giudizio assolutorio di primo grado deve confutare specificamente, pena altrimenti il vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, Aglieri, Rv. 233083; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638). 11 Она сад In altri termini, il Collegio del gravame che condanni l'imputato assolto in primo grado ha l'obbligo di dimostrare specificamente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza del primo giudice, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati.
4.3. Quanto al secondo profilo, il più ampio consesso di questa Corte ha affermato che è affetta da vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen.; ne deriva che, al di fuori dei casi di inammissibilità del ricorso, qualora il ricorrente abbia impugnato la sentenza di appello censurando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, pur senza fare specifico riferimento al principio contenuto nell'art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Corte di cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impugnata (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, UP, Rv. 267492). In una successiva decisione, le Sezioni Unite hanno ribadito il medesimo principio con riguardo allo specifico caso che appunto viene qui in rilievo - della - riforma in appello della sentenza di assoluzione disposta all'esito del giudizio abbreviato non condizionato (Sez. U., n. 18620 del 19/01/2017, ric. Patalano). Il ragionamento svolto dalle Sezioni Unite in tale ultimo arresto prende le mosse dalla considerazione che, ai fini della riforma del giudizio assolutorio di primo grado, la Corte d'appello è tenuta non solo a svolgere una motivazione c.d. "rafforzata" cioè dotata di una forza persuasiva superiore a quella della sentenza "ribaltata" -, ma anche a rinnovare l'esame delle fonti di prova dichiarativa ritenute decisive, come discende dalla costituzionalizzazione del giusto processo e, quindi, dal canone di giudizio dell^oltre ogni ragionevole dubbio", elaborato dalla giurisprudenza di legittimità già prima della sua codificazione nell'art. 533, comma 1, c.p.p. (ad opera della legge n. 46 del 20 febbraio 2006), in quanto "criterio generalissimo" del processo penale, direttamente collegato alla presunzione d'innocenza. Si è dunque sottolineato come la (ri)valutazione meramente cartolare del materiale probatorio già 12 valutato dal primo giudice non potrebbe non risultare distonica rispetto al canone dell'art. 533, comma 1, essendo insito nell'avvenuta adozione di decisioni contrastanti il "dubbio ragionevole". In risposta all'osservazione della Sezione remittente secondo la quale, con la richiesta di giudizio abbreviato, lo stesso - imputato chiede di essere giudicato "allo stato degli atti" -, le Sezioni Unite hanno rimarcato che la revisione del giudizio liberatorio espresso in primo grado, implicando il superamento di ogni dubbio sull'innocenza dell'imputato, postula il ricorso al "metodo migliore per la formazione della prova", id est all'oralità ed all'immediatezza mediante l'esame diretto delle fonti dichiarative. Siffatta regola non può non valere anche in caso di rovesciamento in appello della decisione assolutoria ex art. 438 c.p.p., risultando l'opzione per il giudizio allo stato degli atti recessiva rispetto all'esigenza di riassumere le prove attraverso il metodo epistemologicamente più appagante. In altri termini, il principio secondo il quale il ribaltamento del giudizio assolutorio impone il metodo orale nella formazione della prova (purchè "decisiva") ha valenza generale, in quanto corollario della regola di giudizio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", espressione dei valori costituzionali del giusto processo e della presunzione d'innocenza, e, pertanto, non può non valere anche nel caso in cui la decisione da ribaltare sia stata resa all'esito del giudizio "negoziale", "a prova contratta". Nell'ultimo paragrafo della motivazione, le Sezioni Unite si sono nondimeno preoccupate di tracciare gli esatti confini di operatività del principio di diritto affermato, evidenziando come la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale sia indispensabile soltanto nel caso di valutazione "differente", e non di mero "travisamento", della prova dichiarativa, dunque nell'ipotesi in cui la difformità cada sul significante (il documento) e non sul significato (il documentato) "per omissione, invenzione o falsificazione", caso quest'ultimo in cui il giudice - - d'appello può dunque pervenire ad un giudizio di colpevolezza senza necessità di rinnovare le prove dichiarative. Precisazione quanto mai opportuna, che fa luce su di un aspetto indubbiamente problematico, non affrontato nella sentenza UP (che si era soffermata soltanto sulla necessaria "decisività" della prova da rinnovare), di portata all'evidenza generale e da tenere pertanto presente anche in caso di rovesciamento della sentenza liberatoria pronunciata all'esito del giudizio ordinario. La Corte d'appello potrà così prescindere dall'interlocuzione diretta con la fonte di prova in tutti i casi in cui riscontri che il primo giudice di merito sia pervenuto all'assoluzione incorrendo in errore nell'estrazione dell'informazione dal contributo narrativo traendovi un fatto - inesistente o palesemente diverso da quello riferito dal teste (ad esempio, l'affermazione di nero per bianco) -, mentre dovrà procedere alla rinnovazione 13 della prova dichiarativa là dove il diverso epilogo decisorio scaturisca da una differente valutazione o interpretazione del dato conoscitivo.
5. Giudica il Collegio che la Corte d'appello di Trento abbia fatto corretta applicazione delle sopra delineate coordinate ermeneutiche con riguardo alla riforma della decisione assolutoria in relazione al reato di turbata libertà degli incanti sub capo B) e che, di contro, non si sia conformata a detti criteri con riguardo alla riforma del giudizio liberatorio in ordine al reato di rivelazione di segreto d'ufficio sub capo A).
5.1. Si è già rilevato (sub punto 2.2 del ritenuto in fatto) come il primo giudice sia pervenuto all'assoluzione della OR dal reato sub capo B) sulla scorta di una valutazione, oltre che frettolosa e superficiale - svolta su di un - piano squisitamente logico, circa la plausibilità di entrambe le tesi svolte dall'accusa e dalla difesa a spiegazione del fatto storicamente incontestato della consegna da parte della OR alla segreteria della commissione di una busta contenente dati riservati in luogo della busta contenente le deleghe. Preso atto di tale ragionamento, la Corte d'appello ha giustificato l'opposta decisione con una motivazione diffusa ed analitica, nella quale si è confrontata con il ragionamento svolto dal primo giudice e ne ha dimostrato l'insostenibilità sul piano logico e storico fattuale;
ha proceduto alla valutazione congiunta e coordinata dei diversi elementi conoscitivi ed ha tracciato a giustificazione delle conclusioni condensate nel dispositivo un percorso - logicamente congruo e giuridicamente corretto, facendo esatta applicazione dei principi sopra delineati in tema di motivazione c.d. rafforzata. In altri termini, la Corte d'appello non si è limitata a sovrapporre le proprie valutazioni a quelle compiute dal giudice di primo grado, ma ha adeguatamente esplicitato le ragioni per le quali le argomentazioni svolte dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria dovessero ritenersi errate da un punto di vista fattuale, logico e giuridico, dando poi adeguata ragione delle scelte operate e dell'esattezza della propria ricostruzione della vicenda. Riprendendo quanto sopra sunteggiato nel punto 1.4 del ritenuto in fatto, il Collegio trentino ha esplicitato i plurimi elementi probatori (precisamente, dalle dichiarazioni rese dal teste DA RE e dai rappresentanti del raggruppamento RO) sulla scorta dei quali deve ritenersi provata la pregressa disponibilità della busta da parte della OR, evidenziando i motivi per i quali tale conclusione non sia smentita dal narrato dei testi della difesa CO e RM;
ha illustrato le evidenze oggettive e l'inferenza logica che l'hanno condotto ad affermare la provenienza certa dei documenti contenuti nella busta da uno dei membri della commissione e la loro consegna in epoca antecedente al 29 agosto 30 14 2012; ha infine congruamente argomentato come la conoscenza anticipata (id est prima del 29 agosto 2012) dei documenti riservati fosse stata certamente utile per il raggruppamento rappresentato dalla OR ed abbia pertanto alterato il regolare svolgimento della gara, assegnando a quest'ultimo RTI un indebito vantaggio, come ammesso anche dal Presidente della Commissione OR e dimostrato dal successivo annullamento in sede amministrativa della procedura di gara.
5.2. Né v'è spazio, nel caso di specie, per l'applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nella sopra ricordata sentenza Patalano. Come si è testè chiarito nel paragrafo 4.3, nel definire il raggio di copertura della regula iuris che andava a (ri)affermare, il più ampio consesso di questa Corte ha rimarcato come, in caso di ribaltamento in appello del giudizio assolutorio espresso a seguito di giudizio abbreviato, il Collegio del gravame sia tenuto a rinnovare l'istruttoria dibattimentale soltanto nel caso in cui pervenga ad una valutazione della prova dichiarativa "differente" da quella compiuta dal giudice di primo grado, e non anche nel caso in cui quest'ultimo sia incorso in un travisamento della prova "per omissione, invenzione o falsificazione". Da che discende che la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale non è necessaria nel caso in cui il ribaltamento in appello poggi su di una prova travisata per omissione dal giudice di primo grado, id est tralasciata, non considerata da questi ai fini della decisione assolutoria. Situazione che appunto ricorre nel caso di specie, nel quale - si ribadisce primo giudice di primo grado è pervenuto alla conclusione assolutoria sulla scorta di un giudizio - assai sbrigativo di astratta e logica plausibilità di entrambe le tesi dell'accusa e della difesa, argomentando sul contenuto dei documenti contenuti nella busta consegnata dalla OR e senza fare menzione di alcuna prova dichiarativa. Non è pertanto possibile affermare che il ribaltamento si fondi su di una "valutazione differente" di una o più prove dichiarative, di tal che manca il presupposto applicativo del principio affermato nella sentenza Patalano.
6. E' ineccepibile l'inquadramento giuridico nell'ipotesi prevista dall'art. 353 cod. pen. nella forma consumata della fattispecie sub capo B), originariamente contestata ai sensi degli artt. 56 e 353-bis cod. pen.
6.1. Mette conto di precisare che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, la condotta del reato di turbata libertà degli incanti si sostanzia nell'alterazione del normale svolgimento della gara attraverso l'impiego di mezzi tassativamente previsti e, tra questi, la "collusione", che è integrata da un qualunque accordo clandestino diretto ad influire sul normale svolgimento delle offerte, concretamente idoneo a conseguire l'evento del reato, che si configura 15 non soltanto in un danno immediato ed effettivo, ma anche in un danno mediato e potenziale, attesa la natura di reato di pericolo della fattispecie (Sez. 6, n. 26809 del 07/04/2011, Rivela ed altri, Rv. 250469; Sez. 6, n. 12821 del 11/03/2013, Adami, Rv. 254906; Sez. 6, n. 24477 del 04/05/2016, Sanzogni e altro, Rv. 267092). Si è, in particolare, precisato che il reato di turbata libertà degli incanti è configurabile anche qualora l'accordo collusivo intervenga tra il soggetto preposto alla gara ed uno dei partecipanti alla stessa (Sez. 6, n. 28157 del 17/06/2014, Luce, Rv. 261903).
6.2. In concordanza con tali principi di diritto, il Collegio trentino ha ritenuto integrato il delitto in considerazione del fatto che, acclarata la riconducibilità all'Ing. OR della busta contenente i documenti recanti le informazioni riservate ed utili ai fini della preparazione dell'audizione-demo fissata per il 12 settembre 2012 (informazioni riservate che per la loro natura non potevano che - - provenire da parte di un componente della commissione, sia pure rimasto non identificato, con violazione del dovere di riservatezza da parte di questi), risultavano provate sia la "collusione" tesa a consentire l'accesso privilegiato di uno dei concorrenti ad informazioni utili ai fini dell'aggiudicazione della gara;
sia la conseguente alterazione del regolare svolgimento della relativa procedura, della cui consistenza v'è evidenza obbiettiva nel successivo invalidamento della gara stessa. A proposito di tale ultimo rilievo, giova comunque porre in risalto che come si è già sopra chiarito la turbata libertà degli incanti costituisce reato di pericolo che si configura non solo nel caso di danno effettivo, ma anche nel caso di danno mediato e potenziale, non occorrendo l'effettivo conseguimento del risultato perseguito dagli autori dell'illecito, ma la semplice idoneità degli atti ad influenzare l'andamento della gara (Sez. 6, n. 12821 del 11/03/2013, Adami e altri, Rv. 254906). Ne consegue che il reato avrebbe potuto stimarsi integrato anche qualora le informazioni riservate, illegittimamente ottenute da parte dell'Ing. OR e del gruppo da ella rappresentato, pur idonee ad alterare il regolare corso della gara, non ne avessero in concreto condizionato l'esito.
6.3. Da ultimo, va rilevato come, nel caso in oggetto, non vi sia materia per ritenere che, nel modificare la qualificazione giuridica del fatto sub capo B), la Corte distrettuale sia incorsa in una violazione del principio ex art. 521 cod. proc. pen. Costituisce principio di diritto ormai acquisito quello secondo il quale, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne 16 consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051). Nessuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza è pertanto ravvisabile nel caso sub iudice, nel quale il Giudice d'appello si è limitato a modificare la veste giuridica lasciando del tutto invariato il nucleo storico-fattuale della vicenda criminosa, sicchè è da escludere che l'imputata possa aver avuto una qualunque incertezza in merito ai fatti dei quali veniva accusata e/o subito un vulnus al suo legittimo diritto di difendersi nel processo.
7. Colgono di contro nel segno le doglianze concernenti il ribaltamento del giudizio assolutorio quanto al reato di cui all'art. 326 cod. pen. (v. quinto motivo di ricorso).
7.1. La Corte d'appello ha invero riformato il giudizio assolutorio di primo grado in ordine al reato di rivelazione di segreto d'ufficio senza argomentare il decisum con una motivazione rafforzata e conforme al parametro del giudizio di colpevolezza "al di là di ogni ragionevole dubbio".
7.2. Occorre preliminarmente rilevare che il delitto di cui all'art. 326 cod. pen. è un reato proprio del pubblico ufficiale o della persona incaricata di un pubblico servizio che abbia, violando i doveri conseguenti alla propria veste pubblicistica, rivelato a terzi notizie di ufficio che debbano rimanere segrete o ne abbia in qualsiasi modo agevolato la conoscenza. Soggetto attivo della incriminazione può pertanto essere soltanto l'agente qualificato dal ruolo pubblico ricoperto. Il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui l'autore rivela la notizia riservata al terzo. Giusta il chiaro disposto normativo ed i limiti posti dal principio di legalità, il reato ex art. 326 cod. pen. pur prevedendo necessariamente, da un punto di vista naturalistico, la partecipazione alla vicenda del soggetto che riceve la comunicazione del segreto - sanziona esclusivamente l'intraneus (appunto il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio), mentre colui il quale sia reso partecipe della notizia riservata è lasciato esente da sanzione. Sempre che non vi sia prova che quest'ultimo abbia concorso nella condotta di rivelazione dell'agente qualificato. -Come ebbero a chiarire le Sezioni Unite di questa Corte in una pronuncia risalente ma tuttora valida -, il delitto di rivelazione dei segreti di ufficio si 17 га risolve, infatti, in una fattispecie plurisoggettiva anomala, essendo la condotta incriminata legata a chi riceve la notizia e alla previsione della punizione nei confronti del solo autore della rivelazione, nel senso, cioè, che il mero recettore della notizia non può essere assoggettato a pena in conformità del principio di legalità. Tuttavia, in base all'ordinaria disciplina del concorso di persone nel reato, non può escludersi la partecipazione morale del destinatario della rivelazione;
partecipazione, questa, che, oltre alle tradizionali forme della determinazione e della istigazione, comprende anche l'accordo criminoso e, comunque, può estrinsecarsi nei modi più vari ed indifferenziati, ribellandosi a qualsiasi catalogazione o tipicizzazione, a cui invece deve uniformarsi la condotta dell'autore dell'illecito e, quindi, del concorrente che esegue l'azione vietata dalla norma e non già quella del partecipe (Sez. U, n. 420 del 28/11/1981 - dep. 1982, Emiliai, Rv. 151619). Sul medesimo solco, si è anche di recente ribadito che, ai fini della sussistenza del concorso dell'extraneus nel reato di rivelazione di segreti d'ufficio, è necessario che questi, lungi dal limitarsi a ricevere la notizia, istighi o induca il pubblico ufficiale a porre in essere la rivelazione (ex plurimis Sez. 6, n. 47997 del 18/09/2015, Gatto, Rv. 265752). In altri termini, affinchè possa ritenersi integrato il delitto in oggetto è indispensabile che sia provato che il privato abbia concorso con l'intraneus nella condotta tipica sanzionata, id est nel disvelamento della notizia riservata, che presuppone che l'extraneus abbia dato il proprio contributo materiale o morale nel determinare il pubblico ufficiale alla divulgazione del segreto d'ufficio. In ossequio a quanto si è testè chiarito, fuoriescono dal perimetro della fattispecie incriminatrice la mera ricezione della notizia riservata in assenza di prova di un contributo materiale o morale dell'extraneus nella condotta di rilevazione posta in essere dall'intraneus, così come l'acquisizione di "seconda mano" della informazione coperta da segreto, da parte di chi abbia indotto il soggetto qualificato alla rivelazione, in assenza di alcun contributo concorsuale nella istigazione.
7.3. Fissate le coordinate ermeneutiche in tema di rivelazione di segreto d'ufficio e venendo alla disamina del caso di specie, nel ribaltare il giudizio assolutorio reso dal Gup - secondo il quale unico responsabile della violazione del segreto doveva ritenersi il pubblico ufficiale che aveva tradito l'obbligo di riservatezza, mancando la prova che ON OR avesse concorso, in termini materiali o morali, nel fatto -, il Giudice d'appello si è limitato ad argomentare, su di un piano squisitamente logico, che la disponibilità delle notizie de quibus - in quanto acquisibili soltanto accedendo ad un ambito riservato (appunto la cartella digitale accessibile ai soli membri della commissione) - non poteva non presupporre il concorso dell'imputata nel reato ex art. 326 cod. pen. (in termini 18 di istigazione o di induzione del pubblico ufficiale alla rivelazione), in quanto persona interessata ad ottenere le informazioni coperte da segreto. Conclusione che, peraltro, contravviene al canone dell""al di là di ogni ragionevole dubbio" per un duplice ordine di ragioni. Per un verso, in quanto contrappone alla rilevata mancanza di una prova positiva che ON OR abbia posto in essere la condotta istigatrice o induttrice del pubblico ufficiale un'inferenza non conforme a ragionevolezza, dal momento che il materiale coperto da segreto potrebbe essere - altrettanto plausibilmente - pervenuto nella disponibilità dell'imputata in esito alla consegna "di seconda mano" da parte di altro extraneus o in ipotesi anche per - un'iniziativa spontanea dello stesso pubblico ufficiale, dunque senza alcun preventivo impulso della ricorrente. Per altro verso, in quanto contrappone alla rilevata mancanza di una prova positiva del concorso della OR nella condotta tipica del pubblico ufficiale, posta a base del giudizio liberatorio di primo grado, una considerazione squisitamente logica, con ciò contravvenendo alla regola della c.d. motivazione rafforzata in caso di ribaltamento del giudizio assolutorio di primo grado di cui si è ampiamente dato atto sopra nel paragrafo 4.2. 7.4. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui all'art. 326 cod. pen. perché il fatto non sussiste. Come questa Corte ha chiarito, pronunciandosi anche a Sezioni Unite, nel giudizio di cassazione l'annullamento della sentenza di condanna va infatti disposto senza rinvio allorché un eventuale giudizio di rinvio, per la natura indiziaria del processo e per la puntuale e completa disamina del materiale acquisito e utilizzato nei pregressi giudizi di merito, non potrebbe in alcun modo colmare la situazione di vuoto probatorio storicamente accertata (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, P.G., Andreotti e altro, Rv. 226100; Sez. 6, n. 37098 del 19/07/2012, Conti, Rv. 253380). Per l'effetto, deve essere rideterminata la pena per il residuo reato di cui all'art. 353 cod. pen. A ciò può provvedere direttamente questa Corte ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., eliminando dalla pena complessiva quella irrogata quale aumento per la continuazione per il reato di cui al capo A). Pena che va, pertanto, commisurata in anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione e 300 euro di multa.
8. E' inammissibile il sesto motivo, concernente la denegata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena.
8.1. Secondo i consolidati principi espressi da questa Corte di legittimità, l'applicazione delle attenuanti generiche si fonda su di un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità qualora 19 a sia sorretto da una motivazione adeguata. In particolare, il riconoscimento di esse postula la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900) non essendo più sufficiente ai fini della diminuente il mero stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini e altri, Rv. 260610).
8.2. D'altra parte, la determinazione della pena entro il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è pertanto insindacabile nella sede di legittimità allorchè non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario Rv. 259142).
8.3. A tali indicazioni si sono attenuti i giudici della cognizione, là dove hanno negato la diminuente e determinato la pena base per il reato di cui all'art. 353 cod., pen. non sul minimo edittale con argomentazioni adeguate e prive di vizi logici e, dunque, insindacabili in questa Sede richiamando, quanto all'art. - 62-bis cod. pen., la gravità dell'ipotesi collusiva sub iudice ed il ruolo ricoperto dall'imputata; quanto alla determinazione della pena, la gravità del fatto e delle conseguenze da essa derivate nonché il ruolo preminente della OR. D'altronde, non comporta alcuna lesione del principio del ne bis in idem la valutazione da parte del giudice di uno stesso elemento a diversi fini e, segnatamente, come nella specie, per la negatoria delle circostanze attenuanti generiche e per la commisurazione del trattamento sanzionatorio (ex plurimis Sez. 6, n. 45623 del 23/10/2013, Testa, Rv. 257425).
9. Infine, è infondato e va, pertanto, disatteso l'ultimo motivo, concernente la condanna della ricorrente al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile APSS non appellante contro il giudizio assolutorio. Ed invero, secondo l'interpretazione assolutamente prevalente, fatta propria dalle Sezioni Unite di questa Corte ed anche di recente ribadita, il giudice di appello che, a seguito dell'impugnazione del solo pubblico ministero, condanni l'imputato assolto nel giudizio di primo grado, deve provvedere anche sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assolutoria (Sez. U, n. 30327 del 10/07/2002, Guadalupi, Rv. 222001; da ultimo Sez. 3, n. 15902 del 03/03/2016, T., Rv. 266637). 10. Vista la conferma della condanna per il reato di cui al capo B), l'imputata deve essere condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RO S.p.A., che la Corte ritiene equo liquidare in complessivi 3.500 euro, oltre a spese generali in misura 20 del 15%, IVA e CPA, avendo riguardo alle tariffe forensi, all'attività defensionale dispiegata ed alla parziale soccombenza. Non ha invece titolo per alcuna rifusione delle spese processuali la parte civile Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento che, pur concludendo oralmente, non ha depositato a verbale le conclusioni scritte e la nota spese.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 326 cod. pen. perché il fatto non sussiste e, per l'effetto, ridetermina la pena per il residuo reato di cui all'art. 353 cod. pen. in anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione e 300 euro di multa. Rigetta nel resto il ricorso. Condanna inoltre la ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RO S.p.A. liquidate in 3.500 euro, oltre a spese generali in misura del 15%, IVA e CPA. Così deciso in Roma il 30 maggio 2017 Il Presidente Il consigliere estensore Domenico Carcano Alessandra Bassi DEPOSITATO IN CANCELLERIA 20 LUG 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO ADO Fiera Esposito 212 3