Sentenza 10 giugno 2009
Massime • 1
Integra il reato previsto dall'art. 132 D.Lgs. n. 385 del 1993 (esercizio abusivo dell'attività finanziaria) l'erogazione anche di un solo finanziamento in violazione dell'obbligo di iscrizione negli elenchi di cui agli artt. 106 e 113 dello stesso D.Lgs., non essendo richiesta una stabile organizzazione nè una specifica professionalità.
Commentario • 1
- 1. Chiaroscuri della Cassazione in tema di abusivismo bancario eEnrico Basile · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/06/2009, n. 29500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29500 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2009 |
Testo completo
Л Майлин з P500 29500 /09
Sent. N. 8745/09 R. Gen. N. 6205/2009
Udienza pubblica del
REPUBBLICA ITALIANA 10/06/2009
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione seconda penale,
composta da:
ESPOSITO Dott. ANTONIO Presidente
PRESTIPINO Dott. ANTONIO Consigliere DE CRESCIENZO Dott. UGO Consigliere
DAVIGO Dott. PIERCAMILLO Consigliere RAGO Dott. GEPPINO Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
حام su ricorso proposto da:
ل 1. RU CO nato il [...];
2. TA IU nata il [...];
avverso la sentenza del 22/10/2008 della Corte di Appello di
Catanzaro;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott.
1
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Antonello Mura che ha concluso per l'inammissibilità;
FATTO
RU OL e TA PI, con sentenza emessa dal GUP
presso il Tribunale di Cosenza, in data 21.11.2007, venivano ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del delitto di associazione per delinquere allo scopo di commettere i reati di esercizio abusivo di attività finanziaria, usura, estorsione, ricettazione e riciclaggio di denaro, nonché di singoli reati - fine, unificati sotto il vincolo della continuazione e, concesse ad entrambi, le circostanze attenuanti generiche, venivano condannati alla pena di anni quattro di reclusione ed € 6.000,00 di multa (SS OL), e anni due e mesi dieci di reclusione e € 4.4000,00 di multa (TA PI), oltre al pagamento in solido delle spese processuali, con confisca di quanto in sequestro.
A seguito di appello, la Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 22/10/2008, nel mentre confermava in toto il giudizio di responsabilità, riduceva la pena inflitta al SS ad anni due, mesi due di reclusione ed € 1.534,00 di multa, e alla TA ad anni due di reclusione ed € 1.200,00 di multa. Avverso la suddetta sentenza, entrambi gli imputati, a mezzo dei propri difensori, hanno proposto ricorso per cassazione.
RU
UI ha dedotto i seguenti motivi:
1. ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE: sostiene il ricorrente che la sentenza sarebbe lacunosa ed illogica in quanto non avrebbe attentamente valutato tutti gli elementi che il processo offriva, con palese violazione dell'art. 546 lett. e) c.p.p. Infatti, il
SS, nel corso dell'interrogatorio, aveva fornito una plausibile spiegazione del suo coinvolgimento nei fatti delittuosi contestatigli avendo chiarito che, in realtà, egli stesso era una vittima di usura t sicché non aveva potuto sottrarsi alle richieste provenienti dal
RI, ossia il dominus di tutta l'organizzazione. La suddetta versione difensiva era poi confermata dal saldo passivo dei conti correnti, dall'accensione di un mutuo per il pagamento della propria abitazione;
2. VIOLAZIONE DELL'ART. 648 BIS C.P.: ad avviso del ricorrente la clausola di esclusione prevista nell'incipit del suddetto articolo non consentiva di contestare anche il reato di riciclaggio «quando vi sia stata la partecipazione del soggetto attivo alla consumazione del reato presupposto», ossia, nella specie, l'esercizio abusivo di
3 attività di finanziamento, «attesa la ipotizzata associazione per delinquere finalizzata all'usura, alle estorsioni ed all'illecita attività di finanziamento ed attesi, soprattutto, i rapporti assidui,
gli incontri frequenti e gli accordi criminosi che si assumono essere avvenuti tra il SS ed RI AU>>;
3. VIOLAZIONE DELL'ART. 132 L. 385/1993: sostiene il ricorrente che il suddetto reato non avrebbe potuto essergli addebitato mancandone i presupposti in quanto non si poteva parlare «di attività sistematica e professionalmente organizzata trattandosi di piccoli prestiti erogati dal SS al Tarsitano, dato il rapporto di amicizia intercorrente tra i due>>;
4. VIOLAZIONE DELL'ART. 12 SEXIES L. 306/1992: si duole il ricorrente del fatto che la Corte territoriale non avrebbe esplicitato le ragioni per cui aveva ritenuto di non revocare la confisca all'autovettura, ai conti correnti bancarirelativamente riconducibili alla sfera patrimoniale del SS.
TA
OS ha dedotto i seguenti motivi:
1. ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE: sostiene la ricorrente che la sentenza sarebbe lacunosa ed illogica in quanto non avrebbe attentamente valutato tutti gli elementi che il processo offriva, con palese violazione dell'art. 546 lett. e) c.p.p. Infatti,
essa ricorrente, nei motivi di appello aveva chiarito: a) come non sussistesse alcuna consapevolezza della provenienza delittuosa degli assegni negoziati;
b) che le intercettazioni telefoniche avevano un significato equivoco;
c) che gli stessi SS e RI
avevano confermato che essa ricorrente non aveva alcuna consapevolezza della reale natura dei rapporti nei quali era rimasta coinvolta;
2. VIOLAZIONE DELL'ART. 416 C.P.: secondo la ricorrente, nonostante la Corte di merito avesse ritenuto che essa aveva rivestito un ruolo
ЉЉ di semplice partecipe all'associazione, tuttavia non era stato chiarito quale fosse stato il concreto ed effettivo contributo causale da essa ricorrente offerto alla presunta associazione tanto più che lo stesso RI l'aveva scagionata;
3. VIOLAZIONE DELL'ART. 12 SEXIES L. 306/1992: sostiene la ricorrente che la Corte territoriale non aveva esplicitato le ragioni per cui aveva ritenuto di non revocare la confisca dei beni ad essa riconducibili.
DIRITTO
RU
Ad 1 (Illogicità e contraddittorietà della motivazione): la doglianza,
5 nei termini in cui è stata proposta, va ritenuta manifestamente infondata essendo generica ed assertiva. Infatti, non è vero che la
Corte non abbia esaminato la tesi difensiva, come desumibile dalla pagina 13 della motivazione dove, dopo aver richiamato l'ampia motivazione addotta dal g.u.p., la suddetta tesi veniva confutata in modo ampio, logico e coerente con le evidenziate risultanze probatorie;
Ad 2 (Violazione dell'art. 648 bis c.p.): anche la suddetta doglianza è
3 manifestamente infondata laddove si consideri:
in fatto, va rilevato che il ricorrente, è stato ritenuto responsabile:
a) del delitto di associazione a delinquere di cui all'art. 416 c.p.
perché si associava con TA PI, RI AU,
RI IA, MA AG e CO IE allo scopo di commettere più delitti di esercizio abusivo dell'attività
finanziaria, usura, estorsione, ricettazione e riciclaggio (capo n° 1
imputazione); b) del delitto di esercizio abusivo dell'attività
finanziaria (capi nn° 2 - 7); c) di una serie di reati di riciclaggio commessi al fine di ostacolare l'identificazione della provenienza di diversi assegni bancari (nonché denaro) provenienti dai reati di esercizio abusivo dell'attività finanziaria ed usura commessi dal
RI e relativamente ai quali il ricorrente non rivestiva alcun +
ruolo di compartecipazione (capi nn° 3-4-5-6-8);
in diritto, costituisce principio consolidato di questa Corte di legittimità, al quale si ritiene di dovere dare continuità, quello secondo il quale il concorrente nel delitto associativo può essere chiamato a rispondere del delitto di riciclaggio dei beni provenienti dall'attività associativa quando i delitti-presupposto del riciclaggio siano da individuarsi nei delitti fine
dell'associazione, perché, rispetto ad essi non opera la clausola di riserva "fuori dei casi di concorso nel reato" che qualifica la disposizione incriminatrice del delitto di riciclaggio: ex plurimis
Cass. 40793/2005 riv 232524 - Cass. 44138/2007, rv 238311
Cass. 1024/2008, riv 242512 Cass. 1439/2008, riv 242665
Cass. 2451/2008, riv 242723;
applicando il suddetto principio di diritto alla concreta fattispecie,
in esame, ne consegue allora che la decisione della Corte
territoriale, non si presta ad alcuna censura atteso che: a) quanto al rapporto fra delitto di riciclaggio e delitto di associazione a delinquere, è stato correttamente applicato il citato principio di diritto;
b) quanto al rapporto fra il reato di riciclaggio e i singoli reati presupposti (esercizio abusivo dell'attività finanziaria ed usura), il ricorrente è stato ritenuto responsabile dei reati di
7 riciclaggio rispetto ai quali egli non era concorrente nei reati presupposti essendo stati questi commessi (e contestati) al solo
RI: di conseguenza, nessuna violazione di legge è
ipotizzabile;
Ad 3 (Violazione dell'art. 132 L. 385/1993): anche la suddetta doglianza è destituita di giuridico fondamento, posto che, indiscusso il fatto materiale di cui al capo dell'imputazione, correttamente la Corte
territoriale si è adeguata a quella giurisprudenza di questa Corte
secondo la quale per la configurabilità dell'art. 132 del dlgs 385/1993,
non è richiesta alcuna stabile organizzazione o professionalità
specifica, essendo sufficiente l'erogazione anche di un solo finanziamento in violazione dell'obbligo di iscrizione negli elenchi di cui agli artt. 106 e 113 del T.u.: Cass. 36335/2002 - Cass. 1628/2001;
Ad 4 (Confisca): la censura deve ritenersi fondata, perché, in effetti,
la Corte territoriale, pur a fronte di uno specifico ed articolato motivo di gravame (n° 6), non ha fornito alcuna spiegazione del motivo per cui ha ritenuto di confermare la confisca dei conti correnti bancari e dell'autovettura di proprietà del ricorrente. Di conseguenza, la sentenza, sul punto va annullata e gli atti trasmessi per un nuovo giudizio.
TA Ad 1 (Illogicità e contraddittorietà della motivazione): anche il suddetto motivo va ritenuto manifestamente infondato essendo assertivo e generico: sul punto è sufficiente leggere la sentenza impugnata a pag. 12/13 per rendersi conto di come la Corte
territoriale, con motivazione ampia, logica e coerente con gli evidenziati elementi probatori, da una parte, abbia correttamente respinto la doglianza secondo la quale la ricorrente non aveva la consapevolezza dell'attività illecita alla quale partecipava e che il contenuto delle intercettazioni non fosse univoco, dall'altra (pag. 11),
حلام abbia ritenuto non probanti le prove dedotte a suo favore
(dichiarazioni scagionanti proveniente dal SS e dal RI).
Ad 2 (Violazione dell'art. 416 c.p): anche la suddetta censura è
assolutamente generica ed assertiva a fronte della cospicua motivazione addotta dalla Corte territoriale (pag. 9 ss) che,
richiamando anche la sentenza di primo grado (cfr pag. 7), ha perfettamente delineato il quadro probatorio a carico della ricorrente ossia il ruolo dalla medesima svolto nell'ambito della associazione per delinquere.
Ad 3 (Violazione dell'art. 12 sexies L. 306/1992): la doglianza è
manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale ha chiarito in fatto che i conti correnti erano utilizzati per la commissione dei reati
9 «in quanto oggettivamente collegati ai reati stessi»: il che giustifica la confisca disposta a norma dell'art. 12 sexies del decreto legge 8
giugno 1992 n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992 n. 356,
trattandosi, appunto, di denaro derivante dall'attività delittuosa per la quale la ricorrente è stata ritenuta colpevole e del quale, quindi, non ha giustificato la legittima provenienza.
P.Q.M.
ANNULLA
Con rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa motivazione sulla richiesta di revoca della confisca dei conti correnti bancari e dell'autovettura di SS OL e
DISPONE
La trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di
Catanzaro per nuovo giudizio sul punto
AR
Inammissibile nel resto il ricorso del SS
AR
Inammissibile il ricorso di TA PI che condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 1.000,00 alla
Cassa delle Ammende
Roma 10 giugno 2009
10 IL CONSIGLIERE EST.
(Dott. G.
IL PRESIDENTE
(Dott. Antonio Esposito)
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
LUG 2009
LLIERI 16 Piata EspositoIL CANNO
IL
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