Sentenza 8 ottobre 2014
Massime • 4
Il mancato riconoscimento dell'aggravante della transnazionalità di cui all'art. 4 legge 16 marzo 2006, n. 146, ad un reato di associazione per delinquere non ne esclude la possibilità di applicazione ad altri singoli delitti (nella specie in materia di illecita detenzione e porto d'armi) preparati, pianificati e commessi nel territorio di più Stati, e riferibili ad un gruppo criminale organizzato.
Il reato di partecipazione ad associazione mafiosa è di natura permanente ma ciascun atto di partecipazione è da solo sufficiente ad integrarlo. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata avesse reputato rilevante per la configurabilità del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., il compimento di un viaggio effettuato con armi e denaro all'estero al fine di sovvenire alle difficoltà di membri del sodalizio criminoso in stato di pericolo e bisogno).
Non sussiste la nullità della sentenza qualora le prove siano valutate da un collegio in composizione diversa da quello davanti al quale le stesse sono state acquisite e le parti presenti non si siano opposte alla lettura degli atti del fascicolo dibattimentale precedentemente assunti né abbiano esplicitamente richiesto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in quanto, in tal caso, si deve intendere che esse abbiano prestato consenso, sia pure implicitamente, alla lettura degli atti suddetti.
Un'associazione a delinquere può avere origine nei vincoli di parentela, amicizia e "clientela" che normalmente intercorrono fra i membri di una medesima famiglia e che diventano patologici quando li inducono ad ingaggiare faide sanguinarie con famiglie antagoniste, destinate a protrarsi per un tempo indeterminato, dovendosi distinguere fra la vendetta, intesa quale movente di un singolo delitto contro la persona, e la programmazione di una serie indeterminata di delitti contro la persona, da commettere indiscriminatamente in danno di appartenenti all'opposta famiglia, ciascuno dei quali collegato ad un precedente delitto attribuito alla famiglia avversaria. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ravvisato la sussistenza della fattispecie associativa di stampo mafioso in relazione ad una contrapposizione violenta fra due nuclei familiari, concretatasi in diversi eventi omicidiari reciproci in contesti affaristici di illiceità, onore e prestigio criminale).
Commentari • 4
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Approfondimenti L'associazione mafiosa, come l'associazione semplice delineata nell'art. 416 c.p., integra, dal punto vista strutturale, un reato di pericolo, giacché la sola sua esistenza compromette il bene giuridico tutelato dalla norma (l'ordine e la sicurezza pubblica, nonchè la libertà individuale). L'esistenza di un'associazione mafiosa - rapportabile alla fattispecie delineata dall'art. 416 bis c.p. - va accertata secondo criteri "legali" e non secondo l'articolazione che assume il fenomeno mafioso nelle regioni interessate, L'articolazione interna delle "mafie" può costituire, e spesso costituisce, un formidabile strumento di identificazione di un determinato gruppo malavitoso …
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Premessa – I motivi abietti o futili – Il nesso teleologico – La colpa cosciente – L'avere adoperato sevizie o l'avere agito con crudeltà – La minorata difesa – Il reato commesso durante il tempo in cui il colpevole si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato – Il danno patrimoniale di rilevante gravità – L'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso – L'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto – L'avere commesso il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/2014, n. 53118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53118 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 08/10/2014
Dott. LANZA L. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1531
Dott. BASSI A. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 2056/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO RI, nato il giorno 13 marzo 1983;
EO GI CO nato il [...];
CÒ IE nato il [...];
RA GE nata il [...];
RA RE nata il [...];
avverso la sentenza 29 aprile 2013 della Corte di appello di Reggio Calabria, che ha parzialmente riformato la sentenza 31 maggio 2011 del G.U.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza. Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. FRATICELLI Mario che ha concluso chiedendo: per LO EM, l'annullamento con rinvio, limitatamente alla pena base, ed annullamento senza rinvio per l'aggravante della transnazionalità, in relazione al capo E) e al relativo aumento di pena;
rigetto nel resto.
Per le ricorrenti RA GE e RA TE conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio per l'aggravante della transnazionalità in relazione al capo E) e del relativo aumento di pena. Rigetto nel resto.
Per gli altri ricorrenti DE RG e IC TR conclude per il rigetto dei ricorsi.
Sentiti altresì: il difensore della parte civile Provincia di Reggio Calabria, avv. Catanoso TR che si è riportato alle conclusioni scritte, depositate con nota spese;
nonché i difensori dei ricorrenti: l'avv. Fortunato Russo che, per RA TE, ha chiesto l'annullamento con rinvio per il calcolo della pena base, mentre si è associato al Procuratore generale per la richiesta di annullamento senza rinvio per l'aggravante della transnazionalità, richiamandosi per il resto ai motivi;
l'avv.Sisto Vecchio ha chiesto l'annullamento senza rinvio per IC TR;
l'avv. Curatola Antonino, per LO, si è richiamato ai motivi di impugnazione;
l'avv. Camuccio, per RA GE ha concluso per l'accoglimento dell'impugnazione e l'annullamento con rinvio relativamente alla pena base.
RITENUTO IN FATTO
1. LO EM, DE RG SC, IC TR, RA GE, RA TE ricorrono, a mezzo dei loro difensori avverso la sentenza 29 aprile 2013 della Corte di appello di Reggio Calabria che ha parzialmente riformato la sentenza 31 maggio 2011 del G.U.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria, escludendo per RA GE, RA TE, LO EM e IC TR la circostanza aggravante di cui all'art. 4 legge 146 del 2006 con riferimento al reato di cui al capo A), nonché nei confronti del IC la circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 con riferimento ai reati di cui ai capi H) ed I), rideterminando la pena nei confronti di RA GE in anni otto di reclusione, nei confronti di RA TE e LO EM in anni sette e mesi quattro di reclusione e nei confronti di IC TR in anni sei e mesi otto di reclusione e confermando integralmente le statuizioni a carico di DE.
2. I fatti oggetto del presente giudizio, concernono l'esistenza e l'operatività di una associazione mafiosa data dalla articolazione, denominata cosca RT-Versi-RA-Ienchi, operante, secondo l'accusa, in Italia, nel territorio di SA CA, ed in Germania nel territorio di Kaarst e Duisburg, e sono emersi a seguito dell'attività investigativa coordinata dalla Direzione Distrettuale di Reggio Calabria in territorio italiano e all'estero, in collaborazione con le competenti autorità giudiziarie e forze di Polizia, in seguito alla commissione in data 15 agosto 2007 della cosiddetta strage di Duisburg.
3. Per la corte distrettuale, che aderisce alle considerazioni del G.U.P., il comune di SA CA, ricadente nel territorio della provincia di Reggio Calabria, aveva assunto una posizione eminente nella storia della 'ndrangheta, tanto da essere denominato "casa madre della "ndrangheta", posto che al suo interno erano state individuate 39 famiglie mafiose, alcune delle quali legate da vincoli di parentela, altre in conflitto tra loro, comunque tutte dedite alla commissione di reati anche al di fuori del territorio calabrese, tanto da arrivare ad assumere una connotazione internazionale.
4. La Corte di appello riprende sul punto l'analisi contenuta nella sentenza emessa dal GUP di Reggio Calabria il 19-3-2009 nel processo a carico di UI + 45 (cd. Fetida) in cui era ricostruita l'origine storica del fenomeno associativo in questione e spiega come le famiglie di SA CA fossero cresciute nel tempo, in termini di autorevolezza nell'ambito della 'ndrangheta, grazie anche alle alleanze con i gruppi criminali di AT e CO nella comune gestione dei sequestri di persona, ed a seguito delle condotte di traffico di sostanze stupefacenti su larga scala.
4.1. Al vertice del gruppo di SA CA si era posto, all'inizio degli anni novanta, EL TO, alias A", la cui autorevolezza era accresciuta dal patto stipulato con il boss di CO IT PE alias RA, che risultava essere, sulla base di quanto emerso nell'ambito del processo Armonia, il capo del cosiddetto mandamento ionico.
4.2. Anche il gruppo degli RA-Iancu aveva accresciuto la propria influenza coalizzandosi con altre famiglie, continuando a dedicarsi alle tradizionali attività criminali, evitando di inserirsi nel settore del traffico di stupefacenti, appannaggio del gruppo capeggiato da Gambizza.
4.3. L'importante riferimento a SA CA è stato spiegato anche con il fatto che la "ndrangheta ha il suo luogo principale a SA CA, comune nel quale ricade il famoso santuario-monastero della Madonna di Polsi, ove si tiene ogni anno, all'inizio di settembre, una riunione in coincidenza con la festa della Madonna alla quale generalmente SA CA manda un suo componente per il "battezzo" del neo costituito locale di 'ndrangheta.
4.4. Nelle due decisioni di merito sono stati elencati una serie di fatti delittuosi, ricondotti alla cd. faida di SA CA, che hanno preceduto temporalmente la strage di Duisburg, ritenuta l'ultima e piu' grave espressione della contrapposizione fra i gruppi criminali dei RT GI da un lato e EL - Vottari dall'altro.
4.5. Il primo giudice, alla luce degli elementi in atti, consistenti in un'intensa attività di intercettazione delle comunicazioni via chat intercorse tra alcuni degli odierni imputati, nonché negli esiti dell'attività di pedinamento, svolta anche in territorio estero, culminata con l'arresto di RT PE cl. 73 avvenuto ad opera della polizia olandese ad Amsterdam il 23-11-2008 e di RA AN e EO SC avvenuto a Diemen (Olanda) il 12-3-2009, ha ritenuto l'esistenza all'interno dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta della cosca denominata RT-Versu e l'operativita' della stessa, non soltanto in SA CA e paesi limitrofi, ma anche in Germania ed in particolare a Kaarst ed a Duisburg.
4.6. Il G.U.P. ha denominato tale articolazione operante in Germania come "cellula di Kaarst" dal nome della cittadina tedesca sita nei pressi di Duisburg, ove si erano stabiliti alcuni dei componenti dell'associazione: la cellula di Kaarst rappresenterebbe quindi una propaggine all'estero dell'organizzazione criminale di base.
4.7. Secondo la ricostruzione dei fatti, a Kaarst aveva deciso, - con ogni probabilità, di appoggiarsi durante la latitanza EO SC, raggiunto da ordinanza emessa nell'ambito dell'Operazione Drina per traffico di sostanze stupefacenti, come dimostra il rinvenimento nell'appartamento di RA AN, sito appunto in Kaarst, nel corso di una perquisizione eseguita in data 24-8- 2007, del passaporto italiano intestato al predetto EO.
4.8. La suddetta organizzazione criminale, secondo quanto riferito anche da CH TO, era capeggiata da RA AN e di essa facevano parte oltre a lui stesso, CI CO, RT PE, ZA CO, TI CA e RT CO e nelle due pizzerie italiane, "Tony's e SA Michele"- site nella suddetta località e gestite entrambi da RA AN, sono state individuate le basi della suddetta cellula criminale.
4.9. In conclusione, la scansione nel tempo della faida di SA CA, culminata con la strage di Duisburg del 15 agosto 2007, nella quale furono uccisi sei giovani originari di SA CA, ha visto contrapposti, in modo irreversibilmente cruento e per anni, i clan EL-Vottari e RT-RA: gli imputati RA GE, AN TE LO EM e IC EM sono stati ritenuti appartenenti a tale associazione, operante anche dopo la strage di Duisburg al cui interno era esistente un gruppo particolarmente attivo del quale facevano parte persone che si erano sottratte a provvedimenti giudiziari, e che hanno potuto fattivamente contare, durante la latitanza, di una rete di efficace supporto e favoreggiamento.
4.10. Il G.U.P. ha poi evidenziato le circostanze che consentono di considerare armata l'associazione tra cui la riconducibilità alla cosca delle armi rinvenute in data 20 maggio 2007 presso il cimitero vecchio di SA CA.
4.11. Il primo giudice ha inoltre ritenuto sussistente l'aggravante speciale di cui alla L. n. 146 del 2006, art. 3 lett. b) e c) e art. 4 essendo stato accertato un reato transazionale perché commesso, oltreché in Italia e precisamente a SA CA e territori limitrofi, anche all'estero e cioè in Germania, segnatamente in Kaarst e Duisburg ad opera di un gruppo organizzato che ha dimostrato di svolgere attività criminali in più Stati.
5. la Corte di appello, con la decisione oggi impugnata, ha parzialmente riformato la sentenza 31 maggio 2011 del G.U.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria, escludendo per RA GE, RA TE, LO EM e IC TR la circostanza aggravante di cui alla L. n. 146 del 2006, art. 4 con riferimento al reato di cui al capo A), nonché nei confronti del IC la circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 con riferimento ai reati di cui ai capi H) ed I),
rideterminando la pena nei confronti di RA GE in anni otto di reclusione, nei confronti di RA TE e LO EM in anni sette e mesi quattro di reclusione e nei confronti di IC TR in anni sei e mesi otto di reclusione e confermando integralmente le statuizioni a carico di DE.
5.1 Quanto ai legami ed alle relazioni parentali va preliminarmente rilevato:
a) che RA TE e GE sono sorelle di RA AN, ritenuto uno dei promotori dell'organizzazione ed autore della strage di Duisburg del 15 agosto 2007;
b) che RA GE è inoltre la nuora di RT PE cl. 40, condannato con sentenza irrevocabile per sequestro di persona a scopo di estorsione e considerato partecipe della strage di Duisburg;
c) che le imputate sono inoltre sorelle di AN RE. coniugata con RT PE, ritenuto anch'egli uno dei promotori dell'organizzazione criminosa: all'epoca dei fatti, sia RT PE che RA AN risultavano latitanti in Olanda e proprio per prestare loro soccorso sarebbe stato organizzato dalle odierne imputate il viaggio nel novembre 2008;
d) che LO EM è cugino dei predetti RA.
5.2. Per la gravata sentenza ricorre nella specie l'esistenza di una stabile struttura organizzativa che controlla il territorio, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo con le conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà; in particolare la condotta posta in essere da RA GE e RA TE era rivolta ad agevolare l'intera organizzazione e non i singoli.
5.3. Le due donne difatti non hanno esitato a recarsi in Olanda per fornire assistenza al fratello AN, latitante a seguito della strage di Duisburg, a nascondere armi e denaro dell'associazione, a depistare gli investigatori per fare perdere loro le tracce del cognato RT PE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. CO RI.
1.1. CO EM, cugino di primo grado di RA AN, RE, GE e TE, nonché fratello LO SC, rimasto ferito il 25 dicembre 2006 nell'agguato teso dalla cosca avversaria dei EL-Vottari, è stato ritenuto dal G.U.P. colpevole dei reati di cui ai capi A) ed E (detenzione e porto di due pistole in Amsterdam il 18 novembre 2008) e condannato alla pena di anni otto di reclusione;
la Corte di appello ha parzialmente riformato la prima decisione, escludendo la circostanza aggravante di cui alla L. n. 146 del 2006, art. 4 con riferimento al reato di cui al capo A), rideterminando per lui la pena in anni sette e mesi quattro di reclusione.
1.2. Secondo il G.U.P., l'imputato, dopo l'arresto dei mariti delle RA, avrebbe offerto alle stesse la propria disponibilità ad accompagnarle in occasione delle visite ai congiunti detenuti ed il comportamento dell'imputato è stato ritenuto un indice affidabile dell'appartenenza al sodalizio criminoso;
il LO, infatti, quando i mariti delle RA, nonché il fratello delle stesse RA AN, si erano dati alla latitanza, aveva trasportato le sorelle RA in Olanda. L'autovettura sulla quale gli stessi si trovavano veniva infatti seguita fino ad Amsterdam, dove, in data 23-11-2008, la Polizia olandese aveva arrestato RT PE e DE RG.
1.3. Dagli atti di indagine è emerso inoltre che LO EM il 18 novembre 2008 aveva partecipato alla fuga delle sorelle RA GE, TE ed RE, le quali, resesi conto di essere costantemente pedinate, riuscivano, grazie alla collaborazione del LO, a far perdere le loro tracce;
dalle immagini emergerebbe che il gruppo nell'occasione trasportava delle borse e degli zaini, che si è ritenuto contenessero munizioni, armi e denaro.
1.4. In sostanza LO EM sarebbe rimasto in Olanda proprio per offrire al gruppo ed in particolare alle sorelle RA il suo apporto collaborativo, che si è rivelato particolarmente utile nell'occasione della delicata operazione consistita nel trasferimento di una somma di denaro e di una pistola in un nuovo nascondiglio, nel timore di un'imminente perquisizione dell'appartamento fino ad allora occupato.
1.5. Per i giudici di merito risulterebbe con chiarezza che il LO si è attivamente adoperato per il raggiungimento dei fini propri del sodalizio, non essendo rilevante il fatto che tale contributo sia stato accertato per un lasso di tempo non particolarmente lungo, considerato che il LO è rientrato in Italia in data 21 novembre 2008 (come documentato dalle videoriprese) da solo e in treno, tenuto conto che la collaborazione dello stesso si era resa necessaria soprattutto al momento della partenza e nel periodo iniziale di permanenza in Olanda.
1.6. Il LO si è inoltre operato, unitamente alle sorelle RA, per occultare il denaro e le armi dell'associazione, con ciò ponendo in essere una condotta funzionale al raggiungimento degli interessi del sodalizio, in un momento di fibrillazione, dovuto allo stato di latitanza di alcuni membri dell'organizzazione e di detenzione di altri sodali: il LO ha quindi svolto un ruolo di estremo rilievo per l'organizzazione, indicativo della sua appartenenza alla consorteria.
1.7. La conclusione della gravata sentenza è stata pertanto nel senso che il LO debba ritenersi intraneo al sodalizio con un ruolo operativo e dinamico, avendo svolto un intervento di supporto all'associazione, espressione evidente della sua attività in sinergia con il sodalizio e con gli obiettivi dello stesso, implicante sicuro affidamento nei suoi confronti, come dimostra il fatto che fosse a conoscenza dei vari nascondigli, ed avendo espresso piena e usuale disponibilità da parte sua ad operazioni rischiose di spostamento di armi e denaro, in un momento difficile e importante per il mantenimento degli assetti e degli equilibri interni della cosca.
2. Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 2, e artt. 533 cod. proc. pen., art. 416 bis cod. pen. e art. 418 c.p., comma 3, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della manifesta illogicità.
2.1. In particolare si lamenta che il reato associativo sia stato affermato in assenza dell'indefettibile stabilità e senza comunque considerare che, se contributo vi sia stato, esso era finalizzato a prestare aiuto non all'organizzazione, ma solo a persone (le sorelle RA) che non erano neppure attinte, al momento della condotta, da provvedimenti cautelari.
2.2. Inoltre, quanto all'elemento soggettivo, esso sarebbe stato inferito, nel protocollo indiziario, utilizzando un dato carente di univocità nella sua interpretazione, ignorando la diversa praticabile alternativa che l'aiuto era stato prestato alle sorelle RA quali "parenti", al di là di ogni nesso associativo connotato da una condotta volontariamente partecipativa.
2.3. In tale ottica il comportamento del ricorrente sarebbe inquadrabile nella violazione dei disposti dell'art. 418 cod. pen. trattandosi di assistenza agli associati, comunque non punibile in presenza di fatto commesso in favore di prossimo congiunto - le sorelle RA - e non invece come affermato dalla Corte di appello in favore di RA AN e RT PE.
2.4. Ritiene la Corte che le doglianze come sopra esposte siano in parte inammissibili ed in parte infondate.
2.5. Per ciò che attiene all'inammissibilità, questa si estende alle censure intese a prospettare una interpretazione alternativa favorevole, nella lettura delle emergenze processuali, le quali sono state invece vagliate con doppia conforme disamina dai giudici di merito, a seguito di un percorso argomentativo privo di illogicità, incongruenze, stacchi narrativi sia nella ricostruzione dei fatti e delle relazioni tra le parti, sia nell'applicazione delle norme.
2.6. L'esito di infondatezza residua infine per la parte dell'impugnazione in cui la difesa tende a svalorizzare il contributo operativo assicurato dal comportamento dell'imputato e funzionale alla vitalità e sussistenza dell'organizzazione criminosa, in tal modo dimenticando il valore essenziale e non fungibile dell'apporto del LO, la necessaria sua consapevolezza dell'inserimento della condotta nel quadro generale della vitalità dell'associazione, nel perseguimento dei suoi obiettivi, tra cui la preminenza territoriale negli affari illeciti, nonché la conseguente e coerente tutela dei membri, resisi responsabili dei gravissimi delitti, funzionali alla continuità ed all'efficace conseguimento delle utilità criminose fondanti l'entità organizzata sanzionata dall'art. 416 bis cod. pen.. 2.7. Realtà questa inquadrabile nel contestato delitto del capo A) e delle ulteriori correlate accuse del capo E), a nulla rilevando, per il primo delitto, la modesta durata cronologica degli apporti (cfr. cass. pen. Sez. 1, Sentenza n. 31845/2011, r.v. 250771 e 3685/98, r.v. 212682), rilevante apparendo invece la qualità dell'apporto, il tempo, le circostanze, le modalità e la stessa efficacia della concordata e condivisa attività di partecipazione.
2.8. La doglianza va quindi respinta, risultando le prospettate alternative di lettura delle univoche emergenze processuali inammissibili in sede di legittimità.
3. Con un secondo motivo si lamenta vizio di motivazione per manifesta illogicità in ordine alla ritenuta detenzione di armi di cui al capo E, che è stata fondata sulle comunicazioni informatiche di RA GE e sugli accertamenti della polizia olandese, e, comunque senza alcuna prova circa la consapevolezza del ricorrente circa il contenuto delle borse.
3.1. Il motivo, al limite dell'inammissibilità, non è accoglibile, in quanto non si confronta con la doppia conforme giustificazione offerta dai giudici di merito che hanno individuato -in modo corretto e privo di invalidità logiche e giuridiche- nella detenzione e porto delle armi la condotta ragionevole che dava "compiutezza" e forza reale all'aiuto garantito ai sodali ed oggetto sostanziale, tra le altre finalità, del viaggio all'estero che rivestiva una tappa fondamentale nell'economia di sopravvivenza del sodalizio.
4. Con un terzo motivo si prospetta violazione di legge sulla circostanza aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7 convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, senza considerare che l'interesse salvaguardato era quello soggettivo delle RA.
4.1. Il motivo, per come prospettato, è infondato.
4.2. Ritiene la Corte che nella specie si versi pacificamente in un quadro di sovrapponibilità speculare di interessi ove occorre determinare la non facile linea di confine da un lato tra "i motivi e le ragioni, anche emotive, della condotta" e, dall'altro la "finalità perseguita o comunque conseguibile: i primi, adesi all'intimità non esplorabile della psiche del soggetto agente, l'altra invece obiettivizzabile mediante la doppia indagine causale ex ante ed ex post del comportamento ad esito illecito.
4.3. Nella vicenda è del tutto evidente come l'elemento dominante appare essere, in tutta la sua complessità, non tanto la relazione affettivo-soggettiva, pur esistente tra le parti, quanto invece il valore assorbente della "tutela del clan nella sua organizzazione mafiosa", messa a dura prova dalle vicende omicidiarie e dagli interventi della magistratura, e realizzabile in modo efficace mediante il consistente apporto (armi e denaro all'estero) assicurato in favore dei membri autorevoli del sodalizio.
4.4. Senza invadere campi di pertinenza della psicologia e della sociologia criminale, ed in relazione all'utilizzo semantico, fatto nelle sentenze in esame, del sostantivo femminile "faida", qui peraltro intesa estensivamente (ben oltre i confini dell'omonimo istituto giuridico di diritto medievale germanico) come "itinerario criminale di vendetta cruenta, senza regole (si pensi nella specie al descritto omicidio di RA RI), tra gruppi familiari antagonisti, in contesti affaristici di illiceità, onore e prestigio criminale", ritiene il Collegio, riprendendo e confermando le condivisibili considerazioni del G.U.P. (pag. 56 e segg.), che se le vittime degli eventi di sangue, nelle sequele azione/reazione, sono state sempre (o quasi sempre) persone appartenenti ai medesimi nuclei parentali contrapposti, va da sè, secondo logica, che il "vincolo parentale" non assurge ad elemento di prova a carico, in punto di 416 bis c.p., ma detto legame però si propone e si costituisce come l'unitaria ed intensa forza aggregante e coesiva, tale che l'uccisione degli avversari non può che transitare attraverso l'eliminazione di "congiunti", ma soltanto perché costoro sono i diretti protagonisti del gruppo organizzato avversario, e non semplici astanti.
4.5. Come più volte chiarito da questa Corte (cfr. Sez. 1, 1364/2012 Rv. 251666, 2186/2000 Rv. 216051), una associazione a delinquere può avere origine nei vincoli di parentela, amicizia e legami clientelari che normalmente intercorrono fra i membri di una medesima famiglia e che diventano patologici quando li inducono - come avvenuto, e si rileva dalla cronologia dei fatti omicidiari che sottendono alle odierne vicende- ad ingaggiare lotte sanguinarie con famiglie antagoniste, destinate a protrarsi per un tempo indeterminato, dovendosi distinguere fra la "vendetta", intesa quale movente di un singolo delitto contro la persona, e la "programmazione di una serie indeterminata di delitti contro la persona", da commettere indiscriminatamente in danno di appartenenti all'opposta famiglia, ciascuno dei quali collegato ad un precedente delitto attribuito alla famiglia avversaria.
4.6. Da ciò il rigetto del terzo motivo di impugnazione.
5. Con un quarto motivo si evidenzia vizio di motivazione e violazione di legge nella negazione delle circostanze attenuanti generiche e nella scelta della determinazione della pena base per le quali vi è assenza grafica di motivazione.
5.1. Le critiche del 4^ motivo sono senza fondamento.
5.2. Il riconoscimento delle attenuanti generiche risponde infatti a una facoltà discrezionale, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere bensì motivato, ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.
5.3. Detta motivazione, sia pure in forma sintetica ed essenziale, è espressa a pag. 99 della sentenza d'appello e trova adesivo fondamento nella decisione del G.U.P., nella cornice di una valutazione particolarmente negativa dei fatti e dei contesti delle azioni illecite realizzate.
6. Con motivi aggiunti, ritualmente depositati il 3 giugno u.s., si lamenta con un primo motivo violazione di legge nella determinazione della pena.
6.1. L'imputato infatti è stato condannato in appello alla pena di anni 7 e mesi 4 di reclusione così determinata pena base anni 9 per il capo A) aumentata ex art. 81. cpv. c.p. di anni 1 e mesi 6 di reclusione in relazione al porto delle armi ed aumentata ancora di mesi 6 in relazione alla detenzione delle armi sino alla pena totale di anni 11 di reclusione successivamente ridotta la scelta del rito.
6.2. In primo grado invece la pena era stata fissata in anni 8 di reclusione: pena base per il reato di cui al capo A), anni dieci di reclusione, aumentata ex art. 81 cpv. c.p. di anni 1 e mesi 6 di reclusione in relazione ai porto delle armi ed aumentata ancora di mesi sei in relazione alla ulteriore detenzione sino al totale di anni dodici di reclusione, ridotti per il rito ad anni 8. 6.3. La Corte di Appello ha quindi modificato la pena base a seguito dell'esclusione dell'aggravante della L. n. 146 del 2006, art. 4 il cui riconoscimento comporta quanto meno un aumento di 1/3: da ciò la richiesta di annullamento con rinvio, in quanto la determinazione della pena base in anni 9 prova la mancata applicazione della diminuzione conseguente alla esclusione dell'aggravante che nel calcolo della pena ha comportato l'aumento minimo di un terzo.
6.4. Il motivo è fondato.
6.5. La circostanza aggravante introdotta dalla L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 4 per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato, prevede, al comma 1, che la pena sia aumentata da un terzo alla metà; al comma 2 la stessa norma stabilisce che si applichi altresì il D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, comma 2 convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, il quale testualmente dispone " che le circostanze attenuanti (diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114 c.p.), concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possano essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e che le diminuzioni di pena si operino sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.
6.6. La pena base determinata quindi dal primo giudice (anni 10) aveva quindi necessariamente applicato tale aumento nei termini da 1/3 alla metà.
6.7. Da ciò consegue l'annullamento dell'impugnata sentenza nei confronti di LO EM e, per l'effetto estensivo, anche nei confronti di IC TR, RA GE e RA TE, limitatamente alla determinazione della pena e rinvio per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria.
6.8. Con una seconda censura si contesta la responsabilità per il reato associativo, ottenuta senza tener conto che gli atti di indagine non coprono tutti i movimenti delle sorelle RA e, in tale ottica, prive di fondamento risulterebbero: l'asserzione circa la consegna di un cellulare, l'ulteriore affermazione della "gelosia dell'interlocutore", la conclusione che il LO si fosse allontanato insieme alle RA dall'abitazione-rifugio del RT.
6.9. Con ulteriori motivi aggiunti si ribadisce e si sviluppa la doglianza sulla determinazione della pena e il vizio di violazione di legge e motivazione sul formulato giudizio di intraneita all'associazione.
6.10. Le critiche dei punti sub 6.8. e sub 6.9. (esclusa la determinazione della pena) non possono essere accolte, per essi qui richiamate e riprese le medesime ragioni dianzi esposte nei p.
2.4. e successivi.
2. EO GI CO.
1. Il G.U.P. ha condannato il DE alla pena di anni quattro di reclusione in relazione del reato di cui alla L. n. 203 del 1991, artt. 378 e 7 così riqualificato il fatto di cui al capo J) di concorso esterno in associazione mafiosa. La Corte di appello ha confermato la decisione del primo giudice.
1.1. La corte distrettuale ha fondato il giudizio di responsabilità del DE in ordine alla sussistenza del reato di favoreggiamento aggravato, nel fatto che egli ha consapevolmente agevolato l'attività dell'associazione mafiosa del RT PE, in particolare si è contestato al DE (cfr. pag. 83 ultimo capoverso della sentenza della Corte di Appello):
a) di aver consegnato la propria autovettura a RA RE, per consentirle di recarsi in Olanda dal marito RT PE;
b) di aver consegnato uno zaino al RT, ricevuto dalla di lei moglie RA RE presso la stazione metropolitana;
c) di essere stato trovato in possesso di codici alfanumerici al momento dell'arresto, avvenuto (cfr. pag. 80 primo capoverso della sentenza della Corte di Appello) subito dopo la consegna dello zaino, mentre si accingeva ad allontanarsi da un garage a bordo della propria autovettura Passat.
1.2. Con un primo motivo di impugnazione il DE deduce:
a) inosservanza ed erronea applicazione della legge, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) per mancata assunzione di prova decisiva, avendone la parte fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'art. 495 c.p.p., comma 2;
b) mancanza della motivazione (risultante da altri atti del processo e dall'atto di appello, dai verbali di sequestro effettuati il 23/11/2008 dalla Polizia Olandese e dal raccoglitore contenente le fotocopie delle fotografie degli oggetti sequestrati dalla Polizia Olandese, trasmesso con nota della Squadra Mobile di Reggio il 09/10/2010), in relazione al rinvenimento sulla persona del DE in data 23/11/2008 di due foglietti contenenti parole e numeri, desunto dall'informativa redatta dalla Squadra Mobile di Reggio il 29/09/2009;
c) contraddittorietà ed illogicità della motivazione (risultante da altri atti del processo ed in particolare dall'ordinanza di custodia cautelare emessa l'11 febbraio 2010 e dal testo del provvedimento impugnato) in relazione alla conoscenza del DE circa l'elemento costitutivo del reato ex art. 378 c.p. ed in particolare circa la consapevolezza delle investigazioni dell'Autorità Giudiziaria in ordine al reato commesso da RT PE.
1.3. Con un secondo motivo, caratterizzato da quattro articolazioni, si lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, in relazione alla consapevolezza del DE circa il ruolo apicale di RT PE e quindi in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7. 1.4. I due motivi per la loro naturale interconnessione vanno congiuntamente esaminati.
1.5. Va subito osservato come tutto il ricorso si qualifichi per una analisi, minuta ed attenta, degli sviluppi e degli esiti processuali dedotti dalla corte distrettuale e si articoli con molteplici censure che, partendo dalla mancata assunzione di una prova decisiva, elenca una serie di ritenute omesse risposte da parte dei giudice di merito integranti vizio di motivazione.
1.6. Orbene siffatto suggestivo argomentare impone un breve richiamo alle regole di giudizio ed alle invalidità della motivazione, apprezzabili in sede di legittimità.
1.7. Premesso che la ricostruzione-narrazione dei fatti, rilevanti ex art. 187 c.p.p., altro non è che la prospettazione delle loro connessioni, si può affermare che la stessa successione degli eventi, quale proposta nell'esposizione della corte distrettuale corrisponde ad una scelta, rispetto a quello che si ritiene essere il senso desumibile dalla complessiva scansione delle condotte e delle loro interrelazioni, considerato che il "linguaggio dei fatti" può avere una sua implicita molteplicità di registri e la scelta dell'interpretazione ragionevole compete al solo giudice di merito, con la naturale conseguenza che essa si sottrae ad ogni possibilità di controllo nel giudizio di legittimità, laddove, come nella specie, essa risulti condotta in modo coerente, con giustificazioni adeguate, prive di invalidità od apode logiche, senza petizioni di principio o tautologie.
1.8. Inoltre, in questa sede, va ribadito:
a) che è priva di efficacia ogni critica che, estrapolando singole realtà, quali ricostruite dalla decisione impugnata, cerchi di aggredirle "singolarmente", ignorando appunto le "connessioni altre" che, nella complessiva disamina del fatto storico, danno forza e valore logico euristico alla linearità e coerenza dei punti nodali del provvedimento;
b) che non è necessario che, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione debba stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' debba condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente Cass. Pen. sez. 5, sent. 39843 del 9-30 novembre 2007, pres. Foscarini, est. Nappi, in ric. Gatti.
c) che motivazione coerente e non contraddittoria è quella priva di illogicità interne, avuto riguardo al materiale probatorio presente nel processo (utilizzabile ex art. 191 c.p.p.) e apprezzato per la decisione, nonché dotata di congruenza narrativa, in relazione al resoconto del fatto e delle sue implicazioni in diritto, con un risultato di consistenza, sintattica e semantica, rispetto a ciò che, sull'imputazione, è stato oggetto di prova ex art. 187 c.p.p. in punto di imputabilità, responsabilità, colpevolezza, punibilità, determinazione della pena o della misura di sicurezza, responsabilità civile derivante da reato;
d) che la sentenza di merito non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano, logicamente incompatibili con la decisione adottata (cass. pen. sez. 4, 26660/2011 Rv. 250900).
1.9. Orbene nella vicenda, quanto alla posizione del DE, i giudici di merito hanno fatto buon governo delle regole suindicate (spiegando tra l'altro in modo ineccepibile la non necessità di rinnovazioni istruttorie), ed hanno concluso in punto di responsabilità ex art. 378 c.p., aggravato L. n. 203 del 1991, ex art. 7 in favore di RT PE, e la difesa del ricorrente sembra dimenticare, nella frantumazione dei singoli elementi di colpevolezza:
a) che l'imputato è la persona che, il 14 novembre 2008, ha consegnato in Roma, presso la stazione Tiburtina e provenendo dalla Germania, la sua vettura "coperta" a RA RE (non decisiva è stata ritenuta la circostanza della consegna o meno di un cellulare, neppure contestata), successivamente usata dal LO per il viaggio ad Amsterdam (con a bordo le sorelle RA RE, RA TE ed RA GE) dove si trovavano il latitante RT PE (marito di RA RE), nonché il loro fratello RA AN: e tanto basterebbe a fondare la materialità del delitto contestato;
b) che i tabulati degli apparecchi cellulari in uso al DE ed alle RA davano comunicazioni cronologicamente antecedenti all'incontro alla stazione romana;
e) che dai servizi di registrazione della Polizia olandese consta che il 23 novembre 2008, in Amsterdam, il DE aveva consegnato al latitante RT PE una "borsa-zaino" che poco prima aveva ricevuto da RA RE presso una fermata della metropolitana;
d) che tali fatti hanno avuto un rilievo - determinante e decisivo - agli effetti dell'accusa, a prescindere dal contenuto della borsa stessa e/o dalla collocazione degli oggetti sequestrati.
1.10. Bene quindi la corte distrettuale ha rilevato:
a) che le eventuali discrasie "in ordine al materiale rinvenuto nel corso delle operazioni di perquisizione e sequestro operate dalla Polizia olandese, nonché in ordine al luogo di rinvenimento non giustificano in ogni caso la richiesta di riapertura dell'istruttoria invocata dalla difesa, che appare peraltro incompatibile con la scelta del rito ";
b) che, in ogni caso, la conferma del ruolo del DE è
ulteriormente desumibile da alcune "sessioni chat" le quali, pur dimostrando (come era peraltro prevedibile nella pragmatica logica del "favorire") la "non intraneità alla consorteria" dell'imputato - circostanza questa di assoluto rilievo nella vicenda, dove si trattava di dare "efficace copertura" a un latitante mafioso, evidenziano "non solo lo spessore criminale del favorito RT, ma anche il fatto che era persona "favorita" che si stava sottraendo ad un provvedimento custodiate";
1.11. Da ciò il rigetto del ricorso, avuto riguardo alla doppia conforme statuizione di responsabilità, aggredita, con l'impugnazione, attraverso una mirata, ma non consentita, prospettazione alternativa degli eventi, oppure mediante una enfatizzazione di dati circostanziali (o richieste di integrazione istruttoria), ritenuti dai giudici di merito non decisivi nell'economia e nello schema dogmatico del contestato delitto ex art. 378 c.p., anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo.
2. Con un terzo motivo si prospetta vizio di motivazione nella determinazione della pena.
2.1 Anche questa doglianza non può essere accolta, considerato che in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'ari. 133 cod. pen., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione: tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Cass. Penale sez. 2, 12749/2008, Rv. 239754 Gasparri;
conformi 56/1989 Rv. 180075), tenuto in particolare conto che - nella specie - la corte distrettuale ha espressamente richiamato, a fondamento dell'entità della sanzione, non solo la "notevole disponibilità dimostrata nei confronti di un personaggio di elevato spessore delinquenziale, quale il RT, ma anche il precedente penale risultante a carico dello stesso".
3. CÒ IE.
1. Secondo la prospettazione accusatoria ed i giudici di merito, il IC era il principale interlocutore di RA GE ed in qualche circostanza anche della sorella RA TE, con le quali condivideva informazioni riservate sull'attività del sodalizio criminale che soltanto un intraneo aveva titolo per conoscere (G.U.P. pag. 172 e segg.); ritenuto quindi colpevole dei reati di cui ai capi "A", "I" (detenzione di una pistola cal. 9 bifilare) e "H"(detenzione di esplosivo) è stato condannato alla pena di anni otto di reclusione. La Corte di appello ha parzialmente riformato la prima decisione, escludendo la circostanza aggravante di cui alla L. n. 146 del 2006, art. 4 con riferimento al reato di cui al capo A), nonché
la circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 con riferimento ai reati di cui ai capi H) ed I), rideterminando la pena in anni sei e mesi otto di reclusione.
1.1. Il giudizio di responsabilità è stato contestato dalla difesa del ricorrente che ritiene il materiale probatorio utilizzato (concernente colloqui, conversazioni telefoniche, comunicazione chat;
esistenza di un privilegiato rapporto di fiducia;
disponibilità all'accompagnamento delle sorelle) suscettibile di una ragionevole opposta interpretazione, in quanto i giudici avrebbero ignorato che la dimestichezza e la confidenza dimostrata erano conseguenti ad una relazione sentimentale del IC con l'GE, che ebbe ad indurre il giovane ad esternare la sua "disponibilità", peraltro male valutata dalla sentenza oggetto di impugnazione.
2. Su tale premessa, con un primo motivo, viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione anche sotto il profilo della ritenuta condotta di custodia delle armi e di mantenimento dei contatti con i sodali in stato di latitanza.
2.1. In particolare si evidenzia: a) che le pretese informazioni riservate ed il loro racconto ha come destinataria una persona che in più occasioni dimostra di non conoscere fatti illeciti notori o addirittura denota indifferenza sulle sorti del preteso sodale RT AS;
b) che la disponibilità ad aiutare è del tutto generica e non è stata seguita da alcuna specifica attività esecutiva;
c) che priva di efficacia è l'intenzione, manifestata da GE, di fare del ricorrente il Padrino di battesimo del nipote, figlio di RT PE e RA RE, iniziativa questa ignota al padre dei bambino, che neppure conosceva il IC;
d) che analoga situazione di confidenza, di cui è stato destinatario AL CO, non ha determinato alcun provvedimento nei suoi confronti;
e) che priva di rilievo è l'espressione usata dal IC nella chat 13 novembre 2008: "non ci ho pensato", a fronte del rimbrotto della donna che gli ricorda di "non parlare di certe cose per telefono"; f) che nella conversazione 5 dicembre 2008, in cui si parla del "perdutu = RT AS" e dei mozziconi di sigaretta, è evidente una sconoscenza delle dinamiche dei fatti da parte dell'GE, considerato che detti reperti non sono stati "buttati là", ma rinvenuti nella spazzatura vicino alla casa di scarpello;
g) che, quanto a RT PE, il tenore della conversazione 10 novembre 2008 altro non è che l'esito della lettura di un giornale su internet e il commento (dialetto) "non hanno prove ed i testimoni non li hanno riconosciuti" significa soltanto che i testimoni non hanno riconosciuto nessuno, non che i testi non hanno individuato RT PE.
2.2. In particolare per le armi ed il materiale esplodente (capi H ed I), non vi sarebbe prova della qualità di arma della pistola, ripresa via web, e la pretesa detenzione di materiale esplodente altro non sarebbe che l'esito di un atteggiamento da millantatore del IC.
2.3. Ritiene la Corte che nessuno degli anzidetti due motivi meriti accoglimento, sia per i profili di inammissibilità che per le ragioni di infondatezza che li connotano.
2.4. Infatti, su ciascuna delle doglianze rassegnate esiste una ragionevole e persuasiva spiegazione dei giudici di merito, i quali hanno dato coerente lettura alle emergenze processuali, in linea e conformità di argomenti con gli assunti del primo giudice.
2.5. Le diverse e contrastanti ipotesi, prospettate sui richiamati punti (p.
2.1 lettere da "a" a "g") dalla difesa, altro non sono che tentativi manifesti di esigere dalla Corte di legittimità una non consentita rivalutazione ed apprezzamento dei dati probatori, i quali invece risultano tutti, una volta sinergicamente assemblati e valorizzati, argomentati in modo inoppugnabile, nel senso del conclusivo giudizio di responsabilità, sia in termini di sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi del sodalizio, sia in termini di qualificazione giuridica delle altre residue condotte, contestate in tema di armi e di materiale esplodente.
2.6. Conclusioni queste notoriamente non invalidagli, ex se ed in assenza di confortanti e conformi diverse circostanze idonee ad escludere quella dimestichezza e informativa sugli "interna corporis" del sodalizio criminoso, accettabili secondo massime di comune esperienza ed in relazione all'"id quod plerumque accidit" soltanto in relazione ad una condizione di pacifica intraneità e "condivisione consapevole" dell'esistenza dell'organizzazione mafiosa, delle sue finalità e delle sue esigenze di sopravvivenza e di egemonia, in un contesto lugubremente segnato dal frequente ricorso all'omicidio, come mezzo radicale e risolutivo dei problemi esistenziali del contrastato sodalizio.
3. Con un secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche e determinazione della pena, avuto riguardo alla vita esemplare dell'imputato ed all'assenza di vantaggi pratici ed operativi per l'associazione.
3.1. Il motivo non ha pregio: il dovere di motivazione sulla ricorrenza delle condizioni per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è adempiuto dal giudice, quando come nella specie (cfr: pag. 99) abbia dato dimostrazione di avere valutato la gravità del fatto, che è uno degli indici normativi per la determinazione del trattamento sanzionatorio (cass. pen. sez. 3, 11963/2011 Rv. 249754), e tenuto altresì conto che in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione: tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (cass. pen. sez. 2, 12749/2008 Rv. 239754).
4. Il ricorso va quindi rigettato, salva la determinazione della pena, in ragione dell'effetto estensivo dell'accoglimento dello specifico motivo di gravame, proposto dalla sola difesa del LO, di cui beneficiano oltre al LO stesso, il IC e le sorelle RA GE e TE, in relazione appunto alla quantificazione della pena base per il reato del CAPO A.
4. RA GE.
1. RA GE (moglie di RT LO e sorella di RA AN) è stata dichiarata colpevole dei reati di cui ai capi "A", "E" (detenzione e porto di 2 pistole in Amsterdam), "F" (detenzione di fucili tipo M16 e mitragliette Skorpion) e "G" (detenzione di pistola), e condannata dal G.U.P. alla pena di anni otto e mesi otto di reclusione.
1.1.La Corte di appello ha parzialmente riformato la prima decisione, escludendo la circostanza aggravante di cui alla L. n. 146 del 2006, art. 4 con riferimento al reato di cui al capo A), rideterminando la pena finale in anni otto di reclusione.
2. In atti vi è un ricorso dell'avv. Managò, cui sono seguiti motivi nuovi dell'avv. Carnuccio.
2.1. Con un primo motivo di impugnazione, nel ricorso dell'avv. Managò, per violazione dei disposti dell'art. 525 c.p.p., comma 2 e art. 179 c.p.p., comma 2, viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo che l'unica effettiva discussione del merito del processo è avvenuta all'udienza del 12 luglio 2012 nella composizione, Russo - Campagna - pastore, mentre la sentenza è stata deliberata dal collegio Russo, pastore, Blatti.
2.2. Per il ricorrente, allorquando il P.G. all'udienza del 12.7.2012 ha rassegnato le sue conclusioni discutendo il processo, il Collegio era diverso in uno dei suoi componenti, (la Dott.ssa Campagna Giuliana è stata sostituita dal Dott. Blatti ME) da quello che ha pronunciato la sentenza, ragion per cui l'ultimo Collegio giudicante non ha sicuramente recepito la discussione del P.G., discussione, peraltro, non registrata, per come risulta dalla certificazione che si allega ai presenti motivi di ricorso.
2.3. Anche all'udienza del 29.4.2013 - dopo la produzione del dispositivo della sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione - il P.G. si è riportato alle conclusioni già rassegnate, per cui l'unica discussione del P.G. nell'ambito dell'intero processo di appello è stata quella dell'udienza del 12.7.2012 davanti ad un Collegio diversamente composto.
2.4. Per il difensore dell'imputato quindi non sussisterebbe dubbio sulla radicale nullità della sentenza impugnata citandosi in proposito Cass. Pen.
6.2.2004 n. 4916/2004.
2.5. In proposito deve rilevarsi che nel verbale dell'udienza 16 ottobre 2012 risulta testualmente "Sull'accordo delle parti, espressamente interpellate per il mutamento del Collegio, si procede alla rinnovazione degli atti compiuti a cominciare dall'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare. Il consigliere relatore rinnova la relazione. Il Procuratore generale si riporta alla requisitoria già fatta dal proprio ufficio".
2.6. Ritiene il Collegio, seguendo un diverso e più recente orientamento, ed anche in adesione al principio di lealtà, che deve presiedere alle relazioni tra le parti, nel processo e nel loro rapporto con il Giudice, che non sussista la nullità della sentenza qualora le prove siano valutate da un collegio in composizione diversa da quello davanti al quale le stesse sono state acquisite e le parti, presenti, non si siano opposte alla lettura degli atti del fascicolo dibattimentale precedentemente assunti, ne' abbiano esplicitamente richiesto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in quanto, in tal caso, si deve intendere che esse abbiano prestato consenso, sia pure implicitamente, alla lettura degli atti suddetti (cass. pen. sez. 5, 5581/2014 Rv. 259518; Massime precedenti Conformi: N. 17804 del 2002 Rv. 221694, N. 34723 del 2008 Rv. 241000, N. 35975 del 2008 Rv. 241835, N. 13308 del 2011 Rv. 250220).
2.7. Il motivo va quindi respinto.
3. Con un secondo motivo si lamenta vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alla ritenuta associazione senza che vi sia stata una pronuncia definitiva sulla faida di S. CA e sulla strage di Duisburg.
4. Con un terzo motivo si evidenzia vizio di motivazione in relazione alla ritenuta circostanza aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7 convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, posto che non si è considerato che l'aiuto non era diretto all'associazione ma rispettivamente ad un fratello (AN) ed al marito (RT LO).
5. Nell'ambito del secondo motivo la difesa evidenzia ancora: a) che le eventuali pronunce, non irrevocabili, devono essere valutate alla stregua della regola probatoria ex art. 192 c.p.p., comma 3 come dato probatorio che va corroborato con altri elementi di riscontro;
b) che non è stata documentata la serie di elementi rivelatori dell'affectio societatis non bastando sul punto il viaggio in Olanda, o la mera relazione di parentela degli imputati , oppure ancora l'interpretazione contra reum di commenti intercettati sui fatti che costituivano enunciazioni prive di significato indiziante;
c) che, in tale ambito, il viaggio aveva come finalità esclusiva quella di appianare l'incresciosa situazione familiare tra RA TE ed il marito EO SC, da ciò l'espressione "summit"; d) che comunque le condotte erano da valutarsi alla stregua dell'art. 418 c.p., comma 3 come peraltro avvenuto nel procedimento GU + 42,
che ha ritenuto non punibili le "donne" coinvolte per condotte in favore di familiari, esponenti della "ndrangheta; e) che, infine, quanto alle armi, non si rinviene nessun dato obbiettivo della loro presenza e disponibilità.
5.1. Il secondo ed il terzo motivo esigono una congiunta trattazione.
5.2. Innanzitutto, preliminarmente, quanto al secondo motivo, in punto di deduzione dell'assenza di una pronuncia definitiva sulla Faida di S. CA e sulla strage di Duisburg, va rilevato come la censura non abbia consistenza, in quanto, nel quadro della ricostruzione dei fatti, operato in modo conforme in primo e secondo grado, emerge, al di là di ogni ragionevole dubbio, una realtà associativa che, per estensione, penetrazione nel territorio, modalità operative, livelli di organizzazione, relazioni interpersonali nella programmazione illecita, rientra "pieno jure" negli schemi dogmatici del contestato reato associativo di cui ricorrono, all'evidenza, l'azione esecutiva ed i profili soggettivi, senza necessità di superflue "altre" conferme giudiziarie "esterne".
5.3. Quanto al resto, ci si trova di fronte ad un complesso di deduzioni critiche, abilmente proposte e sviluppate, ma che non superano il vaglio dell'ammissibilità, consistendo esse in una non consentita rielaborazione e disamina del materiale probatorio, qui valendo le medesime argomentazioni dianzi esposte per la posizione del DE (2, p.
1.6 e segg.).
5.4. Per ciò che attiene invece alle doglianze del p.
5.1. sub "d" e sub "e" (aiuto diretto a familiari e non alla associazione), e richiesta di applicazione della norma di cui all'art. 418 c.p., va preliminarmente osservato (come già fatto per il LO 1, p.4.2.), che, pur preso atto della sovrapponibilità speculare di interessi, che impone di determinare la non facile linea di confine, da un lato, tra "i motivi e le ragioni, anche emotive, della condotta" e, dall'altro la "finalità perseguita o comunque conseguibile", va chiarito - come già detto - che i primi elementi sono adesi all'intimità non esplorabile della psiche del soggetto agente, mentre l'altra risulta obiettivizzabile mediante la doppia indagine causale "ex ante ed ex post" del comportamento ad esito illecito.
5.5. In tale contesto appare chiaro come nella vicenda, globalmente apprezzata nelle sue dinamiche illecite, gli elementi dominanti e risolutivi siano, in tutta la loro complessità, non tanto le relazioni soggettive ed affettive, esistenti tra le parti, quanto invece il valore assorbente del clan nella sua organizzazione mafiosa, messa in pericolo e stremata dalla catena di fatti omicidiari e dagli interventi della magistratura.
5.6. "Una bilancia di valori" che si esprime e si risolve nella spinta criminosa "dominante" a favore del "gruppo" il quale, per la sua stessa esistenza, ed effettività nell'esercizio del potere criminale, riesce a garantire, mediante la sua non interrotta e continuativa azione illecita, "benessere e sicurezza all'intera realtà familiare": un significativo ed indicativo segnale della subvalenza, nelle condotte incriminate, della "affectio familiaris" rispetto all'incombente "affectio societatis".
5.7. Il secondo ed il terzo motivo vanno quindi respinti, anche per le ragioni e le argomentazioni sulla "faida", prima espresse per la posizione del LO (capo 1, p.4.2-4.5), ed ulteriormente ribadite ed ampliate nella valutazione della posizione di RA TE (capo 4, p.4.1-4.2).
6. Con un quarto motivo si prospetta l'erronea asserzione di sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 146 del 2006, artt. 3 e 4 avuto riguardo alla pronuncia 18374/2013 delle S.U..
6.1. Il motivo è infondato.
6.2. La gravata sentenza, infatti, ha correttamente escluso l'aggravante L. n. 146 del 2006, ex art. 4 per il reato associativo del capo "A", in adesione al principio di diritto espresso dalle S.U. nella sentenza 18374/13, secondo cui la speciale aggravante della transnazionalità, prevista dalla L. n. 146 del 2006, art. 4 è applicabile al reato associativo, soltanto laddove il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l'associazione a delinquere.
6.3. Nella specie sia il G.U.P. che la corte distrettuale hanno infatti spiegato:
a) che la "cellula di Kaarst" dal nome della cittadina tedesca sita nei pressi di Duisburg, ove si erano stabiliti alcuni dei componenti dell'associazione, costituiva una propaggine all'estero della organizzazione criminale di base;
b) che le persone, che ne facevano parte, erano anche componenti del sodalizio criminoso di base, con la conseguenza che siffatta articolazione della "cosca RT-RA", manteneva stretti contatti con la 'ndrina principale costituita ed operante in SA CA.
6.4. Pertanto, l'avvenuta esclusione della transnazionalita' del sodalizio non risulta affatto incompatibile con la successiva attribuzione della connotazione di "transnazionalità ai singoli reati in tema di armi", in quanto trattasi di delitti (detenzione e porto) preparati, pianificati e commessi nel territorio di più Stati (L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 3, comma 1) e riferibili ad un gruppo criminale organizzato.
6.5. Il motivo va quindi respinto.
7. Con un quinto motivo si sostiene vizio di motivazione nella negazione delle circostanze attenuanti generiche e determinazione della pena, censurandosi comunque l'errore di una pena base di anni 9, a fronte di una sanzione base che doveva essere invece ridotta quanto meno di 1/3 per effetto dell'esclusione dell'aggravante L. n. 146 del 2006, ex art. 4.
7.1. Il motivo è fondato limitatamente alla determinazione della pena per il reato sub A) nei termini dianzi argomentati per la posizione del LO (parte 1, p.6.).
7.2. Nei motivi nuovi redatti dall'avv. Carnuccio, la prima doglianza concerne il vizio di motivazione sui giudizi di responsabilità, in tema di associazione e di armi, ottenuti sulla scorta del fatto che la ricorrente si sarebbe recata in Olanda per portare armi, che custodiva, e denaro ai familiari latitanti.
7.3. In particolare si sottolinea: a) la divergenza sull'unica dichiarazione della donna (nella chat) e l'indagine tecnica che la gravata sentenza pone a riscontro della condotta partecipativa (zaini o borse ed il loro corrispondente contenuto); b) così escluso il trasporto di armi e denaro, la condotta accertata rientrerebbe nello schema dogmatico dell'art. 418 c.p., comma 3 con conseguente non punibilità della ricorrente;
e) l'erroneità del giudizio di colpevolezza per i delitti dei capi F) e G), ottenuto mediante modalità congetturali che ignorano il particolare rapporto personale della donna con IC e la vanteria della ricorrente, priva di reali riscontri.
7.4. Le censure, per come formulate, sono inammissibili in quanto finalizzate ad invalidare la ricostruzione dei fatti, quale effettuata dai giudici di merito con doppia conforme valutazione dei dati probatori, e che risulta aderente alle risultanze processuali nonché giustificata con una motivazione che risulta coerente, completa, priva di illogicità e contraddizioni e, per ciò stesso, esente da invalidità apprezzabili in questa sede, considerato che alla prospettazione della dinamica degli eventi il ricorso pretende sostituire una sua propria alternativa ed inammissibile rivalutazione del compendio probatorio stesso.
7.5. Con un secondo motivo si lamenta violazione di legge sulla circostanza aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7 convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 203: il motivo ricalca la doglianza del 3^ motivo dell'avv. Managò e valgono, per lo stesso, le medesime considerazioni di rigetto ivi espresse. V. RA RE.
1. RA TE (moglie del latitante EO SC) è stata dichiarata responsabile dei reati di cui ai capi A) ed E) e condannata dal G.U.P. alla pena anni otto di reclusione;
la Corte di appello, escludendo la circostanza aggravante di cui alla L. n. 146 del 2006, art. 4 con riferimento al reato di cui al capo A), ha parzialmente riformato la prima decisione, rideterminando la pena finale in anni sette e mesi quattro di reclusione.
1.1. La difesa di RA TE propone sei motivi di ricorso.
2. Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo dell'affermata responsabilità art. 416 bis cod. pen., ottenuta mediante un errato "automatismo identificativo" tra faida di S. CA ed "esistenza dell'organismo mafioso".
3. Con un secondo motivo si lamenta violazione di legge in ordine all'art. 416 bis, 378 e 418 c.p., artt. 125, 192 e 546, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla esclusione della "affectio familiaris"; erronea ed illogica individuazione dell'affectio societatis;
erronea ed illogica qualificazione della condotta addebitata alla ricorrente RA TE.
4. I primi due motivi - comuni per più profili anche agli altri ricorrenti - impongono una trattazione e disamina unitaria, qui peraltro richiamato quanto argomentato sul punto per il ricorrente LO e per RA GE sul tema delle relazioni soggettive-affettive tra le parti e sul doppio sinergico interesse alla sopravvenienza dell'organizzazione mafiosa e, per essa, alla operatività delle singole essenziali componenti personali dell'associazione stessa.
4.1. Nel caso in esame infatti non vi è stato alcun "automatismo identificativo" tra la cruenta faida di famiglia e sodalizio mafioso, finalizzato al perseguimento della dominanza criminale, tant'è che la richiamata ed acquisita sentenza GU ha ben ribadito i confini di lettura tra i due epifenomeni criminali, concludendo nel senso dell'invocato art. 418 cod. pen. soltanto per quelle condotte "border line" di assoluta modestia causale nell'economia generale dei crimini (commessi e da compiere) ed in funzione del minor danno organizzativo- affaristico: circostanze queste nella presente vicenda per nulla realizzate.
4.2. In conclusione, i motivi vanno quindi entrambi rigettati, considerato che da parte dei giudici di merito non vi è stato alcuno "scambio" tra elementi di solidarietà naturale, perché appunto familiare, con gli elementi tipici e costitutivi della partecipazione al sodalizio, nella specie sussistenti con notazioni di dominanza ed assorbenza.
5. Con un terzo motivo si prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla specificata assenza di condotta associativa con riferimento all'unico episodio del viaggio in Olanda;
insussistenza del reato concernente le armi;
insussistenza delle aggravanti di cui all'art. 416 bis c.p., comma 4 e L. n. 203 del 1991, art. 7. 5.1. Le doglianze non hanno fondamento.
5.2. Quanto alla prima censura (unicità del viaggio in Olanda) questa Corte, per risalente giurisprudenza, ha infatti statuito che il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa è sì di natura permanente, ma ciascun atto di partecipazione è da solo sufficiente ad integrarlo.
5.3. Pertanto se i fatti rilevanti ai sensi dell'art. 416 bis cod. pen. sono plurimi (cass. pen. sez. 5, 3098/2006 Rv. 233746), in essi bene si colloca per il suo valore ed efficacia operativa il viaggio (con armi e denaro) in Olanda, organizzato proprio al fine di sovvenire - con apporto di armi ed altro - alle difficoltà dei membri del sodalizio in particolare stato di pericolo e bisogno.
5.4. Per ciò che attiene poi al tema delle armi e delle aggravanti ritenute, i motivi finiscono con il proporre una serie di profili di "lettura alternativa" dei fatti, in questa sede non valorizzatali in quanto delineano pretese "evidenze critiche valoriali", che la corte distrettuale nel suo apprezzamento di merito, ha ragionevolmente escluso, non sottraendosi all'obbligo di giustificazione degli assunti di volta in volta argomentati.
6. Con un quarto motivo si evidenzia violazione di legge in relazione all'art. 15 c.p., L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 4, L. n. 203 del 1991, artt. 2 e 4 artt. 125, 192 e 546 c.p.p..
6.1. Le censure non sono accogligli, attesa anche la verificata sussistenza della materialità dei fatti e la finalizzazione delle condotte alla garanzia della vitalità del sodalizio criminoso in esame.
6.2. Sul concorso tra detenzione e porto, criticata dal difensore sulla base di alcune espressioni in motivazione, non vi sono ragionevoli dubbi sulla sua corretta praticabilità, avuto riguardo a quanto evidenziato nella doppia conforme pronuncia di responsabilità, che ha messo in luce la non sovrapponibilità delle condotte di detenzione, con quelle di trasporto, che si sono caratterizzate da un rapporto di anteriorità della prima rispetto al secondo, avuto anche riguardo alla maggior consistenza temporale della detenzione stessa, che si è attuata e consolidata pure mediante la ricerca di efficaci nascondigli nel timore di imminenti perquisizioni.
7. Con un quinto motivo si sostiene violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla L. n. 146 del 2006, art. 3 e art. 4 lett. b) e c) rilevandosi che alla condanna per il reato di cui al capo E), concernente le armi, è stata applicata l'aggravante della transnazionalità che è stata invece esclusa per il reato associativo.
7.1. La critica, infondata, è stata valutata nell'esame della posizione della ricorrente RA GE (Parte 3), con argomentazione alla quale va qui fatto integrale rimando.
8. Con un sesto motivo si illustra ancora violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis, 133 e 125 cod. pen., artt. 192 e 546 cod. proc. pen.. 8.1. La doglianza al limite dell'inammissibilità è inaccoglibile.
8.2. La sussistenza di attenuanti generiche è infatti oggetto di un ... giudizio di fatto, e può essere esclusa dal Giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, per cui la motivazione, purché congrua e non contraddittoria - come nella specie - non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato" (Cass. Penale sez. 4, 12915/2006 Billeci).
9. Per concludere: la gravata sentenza va annullata nei confronti di LO EM e per l'effetto estensivo, anche nei confronti di IC TR, RA GE e RA TE, limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Rigetto nel resto i ricorsi dei predetti. Rigetto del ricorso di DE RG SC. Condanna di tutti i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese sostenute, in questo grado, dalla parte civile Provincia di Reggio Calabria, spese che liquida in Euro 4.000,00, oltre i.v.a. e c.p.a..
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza nei confronti di LO EM e, per l'effetto estensivo, anche nei confronti di IC TR, RA GE e RA TE, limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti. Rigetta il ricorso di DE RG SC. Condanna tutti i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese sostenute, in questo grado, dalla parte civile Provincia di Reggio Calabria, spese che liquida in Euro 4.000,00, oltre i.v.a. e c.p.a..
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2014