Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/2014, n. 53118
CASS
Sentenza 8 ottobre 2014

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Il mancato riconoscimento dell'aggravante della transnazionalità di cui all'art. 4 legge 16 marzo 2006, n. 146, ad un reato di associazione per delinquere non ne esclude la possibilità di applicazione ad altri singoli delitti (nella specie in materia di illecita detenzione e porto d'armi) preparati, pianificati e commessi nel territorio di più Stati, e riferibili ad un gruppo criminale organizzato.

Il reato di partecipazione ad associazione mafiosa è di natura permanente ma ciascun atto di partecipazione è da solo sufficiente ad integrarlo. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata avesse reputato rilevante per la configurabilità del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., il compimento di un viaggio effettuato con armi e denaro all'estero al fine di sovvenire alle difficoltà di membri del sodalizio criminoso in stato di pericolo e bisogno).

Non sussiste la nullità della sentenza qualora le prove siano valutate da un collegio in composizione diversa da quello davanti al quale le stesse sono state acquisite e le parti presenti non si siano opposte alla lettura degli atti del fascicolo dibattimentale precedentemente assunti né abbiano esplicitamente richiesto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in quanto, in tal caso, si deve intendere che esse abbiano prestato consenso, sia pure implicitamente, alla lettura degli atti suddetti.

Un'associazione a delinquere può avere origine nei vincoli di parentela, amicizia e "clientela" che normalmente intercorrono fra i membri di una medesima famiglia e che diventano patologici quando li inducono ad ingaggiare faide sanguinarie con famiglie antagoniste, destinate a protrarsi per un tempo indeterminato, dovendosi distinguere fra la vendetta, intesa quale movente di un singolo delitto contro la persona, e la programmazione di una serie indeterminata di delitti contro la persona, da commettere indiscriminatamente in danno di appartenenti all'opposta famiglia, ciascuno dei quali collegato ad un precedente delitto attribuito alla famiglia avversaria. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ravvisato la sussistenza della fattispecie associativa di stampo mafioso in relazione ad una contrapposizione violenta fra due nuclei familiari, concretatasi in diversi eventi omicidiari reciproci in contesti affaristici di illiceità, onore e prestigio criminale).

Commentari4

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/2014, n. 53118
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 53118
Data del deposito : 8 ottobre 2014

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