Sentenza 28 febbraio 2017
Massime • 3
In tema di associazione per delinquere, è configurabile il vincolo associativo tra corrotto e corruttore, necessario per la sussistenza del delitto, atteso che il ricorso sistematico all'attività corruttiva può assumere la valenza di uno strumento utile a sottrarre indebitamente, programmaticamente e strutturalmente risorse alle casse pubbliche e a ripartire, sulla base della "provvista" così formata, illeciti vantaggi ai membri del sodalizio e, quindi, a perseguire e, eventualmente, realizzare una durevole comunanza di scopi tra soggetti portatori di interessi individuali diversificati. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che la circostanza che l'asserito partecipe ad un'associazione per delinquere finalizzata a "pilotare" gli appalti della P.A. debba "pagare" per ottenere l'assegnazione delle commesse costituisca un ostacolo alla configurabilità del reato).
Ai fini dell'utilizzabilità delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti mediante l'installazione di un "captatore informatico", consentite nei soli procedimenti di criminalità organizzata, è ammissibile, da parte del tribunale del riesame, la riqualificazione come reato appartenente a tale categoria del fatto esposto nella richiesta di autorizzazione del pubblico ministero e nel provvedimento emesso dal G.i.p., in quanto ciò che conta è che il fatto, sebbene sussunto sotto altre figure di reato, sia qualificabile come delitto di criminalità organizzata.
Ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro la P.A., è necessaria la sussistenza di un'organizzazione strutturale, che può anche essere rudimentale e preesistente all'ideazione criminosa, purchè si presenti adeguata allo scopo illecito perseguito. (Fattispecie relativa al delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti di corruzione aggravata e di turbativa di gare d'appalto in cui la Corte ha ritenuto congrua ed immune da vizi la motivazione dell'ordinanza del tribunale del riesame relativa all'esistenza dell'elemento organizzativo, desunto dai seguenti elementi: a) attività di pianificazione compartecipata delle procedure di gara; b) funzione di indirizzo e guida attribuita ad uno dei sodali, capace di imporre il rispetto delle regola "sociali", quale l'importo della "tangente" nella misura del 10%; c) affidamento ad uno dei sodali, per un considerevole lasso di tempo, del ruolo di esattore delle "tangenti"; d) intercambiabilità dei ruoli di erogatore di compensi illeciti, di intermediario per la consegna del denaro al pubblico ufficiale e di custode del denaro da occultare; e) comunicazione diffusa alla cerchia degli "amici" di informazioni relative a situazioni di pericolo, come l'avvio delle indagini nei confronti di uno dei sodali, e conseguente attivazione di una rete di assistenza reciproca).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/02/2017, n. 15573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15573 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2017 |
Testo completo
15573-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.526 - Presidente - Domenico Carcano CC 28/02/2017- Emilia Anna Giordano R.G.N. 01896/2017 Ersilia Calvanese Laura Scalia -Relatore - Antonio Corbo ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Di UA NN, nato a [...] il [...];
2. OI EL NA, nata in [...] il [...];
3. LI OL, nato a [...] il [...];
4. NE NN, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/10/2016 del Tribunale di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori, avvocati Luca Balistreri per il Di UA e la OI, Bonaventura Candido per il LI, nonché Salvatore Maggio e Michele Laforgia per il NE, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. Ал RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 25 ottobre 2016, il Tribunale di Taranto, in sede di riesame, ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere, per quanto di interesse in questa sede, nei confronti di NN Di UA, EL NA OI, OL LI e NN NE, per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti di corruzione aggravata e turbativa di gare d'appalto, per plurimi reati scopo, nonché, relativamente al solo Di UA, per il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio, con riferimento a condotte poste in essere dal luglio 2015 fino al settembre 2016, ravvisata la sussistenza del pericolo di fuga, del pericolo di inquinamento delle prove e del pericolo di reiterazione. Le contestazioni relative al reato di partecipazione ad associazione per delinquere hanno ad oggetto un sodalizio istituito tra il Di UA, capitano di vascello e direttore di "Maricommi" della Marina Militare di Taranto, la OI, compagna e convivente del Di UA, il LI ed il NE, imprenditori aggiudicatari di gare di appalto gestite da "Maricommi", nonché LO AR, impiegato civile della Marina Militare in servizio presso "Maricommi", ER IA, altro imprenditore aggiudicatario di numerosi appalti gestiti da "Maricommi", e CA OL, tenente di vascello, capo dell'ufficio contratti di "Maricommi"; l'illecita organizzazione, secondo la contestazione, era finalizzata a pilotare appalti e affidamenti di lavori e servizi commissionati da "Maricommi" a favore di un gruppo di imprese compiacenti, in cambio di denaro ed altre utilità non dovuti.
2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe l'avvocato Luca Balistreri, quale difensore di fiducia del Di UA e della OI, l'avvocato Bonaventura Candido, quale difensore di fiducia del LI, e gli avvocati Salvatore Maggio e Michele Laforgia, quali difensori di fiducia del NE. L'avvocato Candido, sempre nell'interesse del LI, ha anche presentato motivi aggiunti.
3. Il ricorso presentato nell'interesse del Di UA e della OI è articolato in un unico e complesso motivo. Il motivo, in sintesi, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo M alla ritenuta legittimità delle intercettazioni ambientali, alla ritenuta sussistenza 2 dei gravi indizi di colpevolezza, alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari per i pericoli di fuga, di reiterazione dei reati e di inquinamento probatorio, ed alla ritenuta necessità della misura della custodia in carcere. Si deduce, quanto alle intercettazioni che le stesse, eseguite mediante l'uso del cd. agente intrusore o captatore informatico, sono state disposte ed effettuate in contrasto con le indicazioni delle sezioni unite (Sez. U, n. 26889 del 28/04/2016, Scurato, Rv. 266905), e sono state autorizzate da provvedimenti sostanzialmente immotivati con riguardo alla possibilità del ricorso ad impianti esterni all'ufficio della Procura procedente. In particolare, in riferimento al primo profilo, si segnala che l'iscrizione per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. è avvenuto per il Di UA in data 16 giugno 2016 e per la OI il 4 luglio 2016, per cui le captazioni antecedenti alle date delle indicate iscrizioni sono inutilizzabili, con conseguente venir meno degli elementi costituivi dei gravi indizi di colpevolezza, e che, anzi, più in generale, non sussiste nella specie un'associazione per delinquere, ma più reati commessi in concorso, per effetto di un concerto solo estemporaneo, raggiunto cioè di volta in volta, anche se ripetutamente e dalle stesse persone». Relativamente al secondo profilo, si rileva che l'utilizzazione di impianti esterni alla Procura è stata autorizzata sulla base di una motivazione meramente apparente, ed in difetto di attestazione della segreteria della Procura dell'impossibilità di ricorrere a strumenti interni all'ufficio. Si deduce, poi, quanto ai gravi indizi di colpevolezza, che, eliminati gli elementi desumibili dall'attività di intercettazione eseguita mediante captatore informatico, residuano dati inidonei per affermare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. In particolare, con riguardo all'associazione per delinquere, non emergono dati indicativi dell'esistenza di una affectio societatis, di una struttura organizzativa o di una predisposizione di mezzi per la realizzazione di un programma criminoso. Inoltre, nessun elemento emerge a carico della OI, posto che degli atti la donna risulta semplicemente aver ricevuto gratuitamente regali, e, quindi, aver posto in essere un comportamento «che si è sostanziato nell'approfittare, inconsapevolmente, di prebende rivolte al compagno»; in realtà il Di UA, allorché si relazionava con la compagna, mirava a rappresentare una florida situazione economica per rinsaldare il rapporto con la stessa, e se la OI si è proposta per recarsi dagli imprenditori interessati, ciò è avvenuto in un'unica occasione e si è trattato di parole non seguite dai fatti. Si deduce, quindi, quanto alle esigenze cautelari, che nessuno dei pericula libertatis può ravvisarsi a carico del Di UA o della OI. Invero, il pericolo di reiterazione non può essere fondato su un precedente per truffa militare M risalente nel tempo, o dalle modalità del fatto: occorrerebbe considerare che il Di 3 UA è stato sospeso dal servizio con provvedimento amministrativo ed ha presentato domanda di cessazione dal servizio permanente, sicché egli non può essere più presente sul posto di lavoro. Il pericolo di inquinamento delle prove è anch'esso venuto meno per la sospensione dal servizio, che preclude al ricorrente sia di impartire ordini, sia di accedere agli uffici dell'amministrazione. Il pericolo di fuga non può essere fondato sull'esistenza di interessi economici a Malta o sul legame con una donna di nazionalità rumena, perché riferimenti astratti, privi della necessaria concretezza. Questi rilievi, validi per il Di UA, concernono a maggior ragione la OI, poiché la stessa è estranea all'ambiente militare ed al sistema delle gare, non è gravata da precedenti penali o da carichi pendenti, non è interessata nella gestione di imprese che operano con amministrazioni militari, ed è titolare in Romania, per quanto risulta dalle indagini svolte, di un unico conto corrente il cui saldo attivo è pari a poche centinaia di euro. Si deduce, infine, quanto alla necessità della custodia in carcere, che potrebbe essere sufficiente la misura degli arresti domiciliari, per il Di UA in Catania, presso l'abitazione dei genitori, e per la OI in Taranto, presso l'abitazione della madre, in entrambi i casi con divieto di comunicare con altre persone e con l'imposizione del braccialetto elettronico.
4. Il ricorso presentato nell'interesse del LI è articolato in quattro motivi.
4.1. Con il primo motivo, si lamenta vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla omessa valutazione dell'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali effettuate in luoghi di privata dimora. Si deduce, innanzitutto, che la prima autorizzazione all'uso del cd. agente intrusore è datata 25 maggio 2016, mentre le iscrizioni per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. sono intervenute per il Di UA il 16 giugno 2016 e per la OI ed il LI il 4 luglio 2016. Si aggiunge, poi, che la prima comunicazione di reato per la fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen. è quella dell'informativa della Guardia di Finanza del 23 settembre 2016, e che, quindi, illegittimamente sarebbero avvenute le corrispondenti iscrizioni nel registro delle notizie di reato anteriormente a questa data. Si osserva, ancora, che il tribunale non ha risposto alla censura deducente l'inutilizzabilità delle risultanze delle intercettazioni mediante agente intrusore sia fino alla data dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato della fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen., sia, ulteriormente, fino alla data della comunicazione della notizia di reato della Guardia di Finanza M che legittimava tale iscrizione. 4 4.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 273 cod. proc. pen. e 416, 319, 319-bis, 321 e 353 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati di associazione per delinquere, corruzione e turbata libertà degli incanti. Si deduce che, ritenuta l'inutilizzabilità di tutte gli elementi acquisiti mediante l'uso dell'agente intrusore, viene meno qualunque indizio in ordine ai reati in contestazione.
4.3. Con il terzo motivo, si lamenta vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati di associazione per delinquere, corruzione e turbata libertà degli incanti. Si deduce che è manifestamente illogica l'ipotesi di una partecipazione ad un sodalizio criminoso volto a pilotare gli appalti della P.A. nonostante il presunto partecipe debba pagare per ottenere gli appalti. Si aggiunge che la questione non solo non ha ricevuto risposta dal Tribunale, sebbene puntualmente prospettata, ma, se accolta, avrebbe efficacia dirompente, perché l'esclusione della configurabilità del reato di cui all'art. 416 cod. pen. inciderebbe decisivamente sia sulla sussistenza delle esigenze cautelari, sia sulla legittimità delle captazioni.
4.4. Con il quarto motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 272, 273, 274 e 275 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ed alla necessità della custodia in carcere. Si deduce che il pericolo di recidiva, per il LI, è affermato apoditticamente, salvo a richiamare un episodio relativo alla custodia fiduciaria di denaro consegnatogli dal Di UA, e che totale carenza di specifica motivazione risulta in ordine al pericolo di fuga ed al pericolo di inquinamento delle prove. Si segnala, in particolare, l'assenza di ogni riferimento alla attualità delle esigenze cautelari ed alla inidoneità degli arresti domiciliari in luogo della custodia in carcere. Si aggiunge, inoltre, che il Tribunale non ha risposto a specifici motivi, e segnatamente non ha tenuto conto delle censure concernenti: l'esclusione del pericolo di reiterazione ed inquinamento probatorio, quale conseguenza della già avvenuta sottoposizione del Di UA da circa un mese alla misura della custodia in carcere;
l'esclusione del pericolo di reiterazione quale conseguenza delle dimissioni del LI dalla carica di amministratore della società Fo.Ge.In.; l'esclusione del pericolo di fuga, quale conseguenza dell'immediata messa a disposizione dell'Autorità di polizia giudiziaria avuta 5 Ал notizia del provvedimento restrittivo e pur essendo lontano da casa. Si sottolinea, infine, che la misura degli arresti domiciliari sarebbe eseguita in Messina, quindi a circa 500 km. dal luogo dei fatti.
4.5. Con i motivi aggiunti, si lamenta violazione di legge, in riferimento all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo al mancato rilievo dell'assenza di autonoma motivazione del Giudice per le indagini preliminari in ordine alle esigenze cautelari ed alla necessità della custodia in carcere. Si deduce che il G.i.p. si è limitato a recepire acriticamente le indicazioni contenute nella richiesta del Pubblico ministero e facendo cumulativamente riferimento alle posizioni dei diversi indagati, senza fornire distinte e specifiche allegazioni di elementi per ciascun indagato. Si rileva che l'analisi differenziata delle posizioni era tanto più necessaria, in considerazione del fatto che le esigenze cautelari non possono essere ritenute sulla base della sola gravità del titolo di reato per cui si procede. Si aggiunge, ancora, che il pericolo di fuga è stato escluso dal Tribunale di Taranto, adito in sede di appello avverso un provvedimento di rigetto di istanza di revoca ex art. 299 cod. proc. pen., sia pure con una decisione che ha respinto l'impugnazione. Si osserva, infine, che il G.i.p. non ha manifestato un autonomo apprezzamento neppure con riferimento alla necessità della custodia in carcere, poiché anche a tal proposito si è limitato ad una valutazione cumulativa e generale.
5. Il ricorso presentato nell'interesse del NE è articolato in due motivi.
5.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento all'art. 273 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta configurabilità del reato di associazione per delinquere. Si deduce che il NE, come risulta dallo stesso contenuto delle conversazioni intercettate, non ha mai partecipato ad incontri a casa del Di UA o a pranzi con lo stesso nei ristoranti, e che, quindi, non vi sono elementi per ritenere che lo stesso abbia concorso ad una «puntuale pianificazione» delle procedure relative agli appalti. Si aggiunge, inoltre, che, proprio nella conversazione indicata nell'ordinanza impugnata come il manifesto della struttura associativa», da un lato, il riferimento al NE è equivoco, perché non è chiarita la ragione per la quale il nome GI abbia riguardo proprio al NE, e, dall'altro, la tesi dell'esistenza di una struttura associativa è contrastata da frasi espressive di una situazione di assoluta supremazia del Di UA nei confronti degli imprenditori. Si rileva, ancora, che non vi è traccia di alcuna struttura stabile, come conferma anche l'esclusione del faccendiere 6 M LO AR dall'attività di riscossione dei proventi: invero, dalle conversazioni intercettate emerge che il AR, invece di riscuotere dagli imprenditori il 10% dell'importo di ogni appalto, secondo quanto prestabilito, chiedeva il 20% così da poter «fare la cresta»; tale vicenda, invero, evidenzia sia l'assenza di qualunque affectio societatis, sia la posizione di totale subalternità degli imprenditori rispetto al Di UA.
5.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e della necessità della misura della custodia in carcere. Si deduce che il rischio di recidiva non può essere evidenziato sulla base del riferimento al titolo di reato contestato, tanto più che manca qualunque riferimento alla personalità del NE, e che sarebbe necessario far risaltare l'attualità dell'esigenza. Si deduce, poi, che il rischio di inquinamento probatorio non può essere affermato osservandosi che gli indagati hanno continuato a delinquere pur essendo a conoscenza delle indagini in corso, perché non risulta che il NE fosse informato di quanto illecitamente riferito dal Carabiniere OL Cesari, e nemmeno adducendo l'esigenza di approfondire le indagini per ulteriori episodi e nei confronti di altri soggetti, stante l'assenza di concretezza dei riferimenti contenuti nell'ordinanza. Si deduce, infine, che la motivazione sulla necessità della custodia in carcere è meramente apparente, e non tiene conto dell'idoneità delle altre misure, anche in considerazione dell'incensuratezza del NE e del periodo di detenzione sofferto.
6. In prossimità dell'udienza camerale sono pervenute comunicazioni attestanti che, nei confronti di tutti i ricorrenti, è stata disposta la sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati e debbono essere rigettati per le ragioni di seguito precisate. Per ragioni di linearità ed economia espositiva, si affronteranno dapprima le questioni afferenti alla legittimità delle intercettazioni di conversazioni, poi quelle concernenti la configurabilità di un'associazione per delinquere, quindi quelle relative alla gravità indiziaria con riferimento alla partecipazione dei singoli ricorrenti, infine quelle riguardanti le esigenze cautelari. 7 2. Con riferimento alla legittimità delle intercettazioni di conversazioni sono state sollevate due diverse questioni: quella concernente l'ammissibilità del ricorso al cd. agente intrusore o captatore informatico (anche detto trojan horse), e quella riguardante la sussistenza di un'effettiva motivazione in ordine alla necessità del ricorso, per le operazioni, ad impianti diversi da quelli in dotazione della Procura procedente.
3. La questione relativa alla legittimità dell'uso del cd. agente intrusore è stata dedotta nei ricorsi del Di UA, della OI e del LI. Nell'atto di impugnazione del Di UA e della OI, documentalmente unico, si afferma l'inutilizzabilità dei risultati delle operazioni di captazione, perché l'impiego del cd. agente intrusore è avvenuto in epoca precedente alla stessa iscrizione del reato di cui all'art. 416 cod. pen. nei confronti dei due indagati, e perché comunque non è configurabile, nella specie, la figura del reato di associazione per delinquere. Nell'atto di impugnazione del LI si rileva che l'inutilizzabilità in questione deve essere dichiarata non solo avendo riguardo alla data dell'iscrizione nel registro degli indagati della fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen., comunque successiva all'inizio dell'uso del cd. captatore informatico, ma, anche e soprattutto, facendo riferimento alla data della prima informativa di polizia giudiziaria prospettante un'ipotesi di reato associativo, di molto successiva alla stessa iscrizione di tale delitto da parte dell'ufficio di Procura.
3.1. La questione ha come presupposto il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, secondo cui «Limitatamente ai procedimenti per delitti di criminalità organizzata, è consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni tra presenti - mediante l'installazione di un 'captatore informatico' in dispositivi elettronici portatili (ad es., personal computer, tablet, smartphone, ecc.) anche nei luoghi di privata dimora ex art. 614 cod. pen., pure non singolarmente individuati e anche se ivi non si stia svolgendo l'attività criminosa≫ (così Sez. U, n. 26889 del 28/04/2016, Scurato, Rv. 266905). Ciò tanto più che, sempre secondo la decisione appena citata, la qualificazione del fatto reato, quale fatto di criminalità organizzata, nel cu ambito va ricompreso anche il delitto di ci all'art. 416 cod. pen., deve risultare ancorata in - considerazione delle esigenze di tutela necessarie fronte della forza intrusiva del mezzo usato - a sufficienti, sicuri e obiettivi elementi indiziari, evidenziati nella motivazione del provvedimento di autorizzazione in modo rigoroso, e fermo restando il sindacato di legittimità della Corte di cassazione in ordine all'effettiva sussistenza di tali presupposti»> 8 са Nella vicenda in esame, secondo quanto espone l'ordinanza impugnata, «Dal tenore letterale del primo decreto autorizzativo (il citato decreto n. 375/16 RIT del 14/5/2016) risulta evidente come il P.M. avesse portato all'attenzione del Gip la sussistenza di elementi indiziari sufficienti a prospettare la sussistenza di delitti di criminalità organizzata [...]». Ai fini della decisione del presente ricorso, quindi, il punto centrale è quello attinente alla legittimità della riqualificazione giuridica dei fatti esposti nella richiesta di autorizzazione del Pubblico ministero, e nel conseguente provvedimento di autorizzazione del Giudice per le indagini preliminari, da parte di un giudice di diverso da quello che ha disposto le intercettazioni, nella specie il Tribunale del riesame, al fine di ritenere la sussistenza dei presupposti per l'ammissibilità delle operazioni captative mediante il cd. agente intrusore. In caso di risposta positiva a tale quesito, poi, occorrerà anche valutare, nei limiti connaturati al sindacato di legittimità, la motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla effettiva sussistenza del presupposto concernente i sufficienti indizi» della fattispecie associativa.
3.2. Quanto al primo tema implicato dai ricorsi, il Collegio ritiene ammissibile la riqualificazione giuridica dei fatti da parte di un giudice diverso da quello che ha disposto le intercettazioni, al fine di affermare la sussistenza dei presupposti per l'ammissibilità delle operazioni captative mediante il cd. agente intrusore. Preliminarmente, può essere utile rilevare che ripetuta e non contestata, nella giurisprudenza di legittimità, è l'affermazione secondo cui il G.i.p. può riqualificare i fatti sottoposti alla sua cognizione ai fini dell'autorizzazione di intercettazioni di comunicazione come concernenti reati di criminalità organizzata a norma dell'art. 13 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, anche se la richiesta del Pubblico ministero faccia esclusivo riferimento alla disciplina ordinaria di cui agli artt. 266 e 267 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 34809 del 21/07/2015, Gattuso, Rv. 264447, nonché Sez. 6, n. 47109 del 22/11/2007, Alì, Rv. 238715). Più specificamente, significative indicazioni proprio in relazione alla legittimità della riqualificazione dei fatti in un momento successivo a quello dell'autorizzazione delle intercettazioni sono desumibili da diverse pronunce di legittimità. Non solo, infatti, e più volte, si è precisato che non determina l'illegittimità del decreto autorizzativo delle operazioni di intercettazione la mancata specificazione della sussistenza di gravi indizi di reato con riferimento al ruolo di partecipe qualificato di cui all'art. 416, primo comma, cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 685 del 20/11/2009, dep. 2010, Bronzini, Rv. 246038, nonché Sez, 5, n. 784 del 15/02/2000, Terracciano, Rv. 215730), così implicitamente ma 9 M chiaramente evidenziandosi la non assoluta indispensabilità di una precisa qualificazione giuridica dei fatti nel provvedimento abilitativo all'attività captativa. Soprattutto, e ancor più specificamente, si è ripetutamente affermato che l'omissione, nel decreto autorizzativo di intercettazioni per la durata di giorni quaranta, del riferimento ad uno dei reati di cui all'articolo 13 legge n. 203 del 1991, non rende inutilizzabili le intercettazioni, se dal complesso della motivazione si evince che esse avevano ad oggetto attività criminose organizzate (così Sez. 5, n. 3193 del 11/11/2011, dep. 2012, Schettini, Rv. 252988, e Sez. 4, n. 22511 del 03/05/2007, Bleta, Rv. 237028, ma anche, in termini sostanzialmente omogenei, Sez. 5, n. 7023 del 24/11/2009, dep. 2010, D'Angelo, Rv. 246144). In particolare, estremamente significativo, perché relativo a fattispecie processuale molto simile a quella oggetto dei ricorsi esaminati in questa sede, è il precedente offerto da Sez. 5, n. 3193 del 2012, Schettini, cit.; nella motivazione di tale pronuncia, infatti, si rappresenta: «La mancanza, nei decreti autorizzativi delle intercettazioni, di richiami espliciti all'ipotesi associativa, idonei a giustificare la motivazione in termini di mera sufficienza degli indizi di reato, non rende poi inutilizzabili i risultati delle operazioni laddove l'inclusione di un'attività criminosa organizzata nell'oggetto delle indagini sia desumibile dal complesso della motivazione stessa (Sez. 4, n. 22511 del 3.5.2007, imp. Bleta, Rv. 237028); ed in tal senso veniva correttamente argomentato il provvedimento reiettivo richiamato dalla Corte territoriale, la quale aggiungeva peraltro come l'inizio delle indagini con l'arresto del corriere De La GA in possesso del rilevante quantitativo di kg.2,340 di cocaina rendesse fin da quel momento evidente il contesto associativo nel quale si muovevano gli inquirenti.». Il Collegio aggiunge che gli arresti giurisprudenziali citati si pongono certamente in linea con l'elaborazione delle sezioni unite che distingue, proprio in materia di motivazione dei provvedimenti autorizzativi di intercettazioni di conversazioni, tra motivazione mancate о apparente, e motivazione semplicemente difettosa (cfr., specificamente, Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216665, nonché Sez. U, n. 11, del 25/03/1998, Manno, Rv. 210610). In particolare, Sez. U, Primavera, cit., descrive la situazione di difettosità»> di motivazione come quella integrata da fattispecie di incompletezza 0 insufficienza 0 non perfetta adeguatezza, ovvero di sovrabbondanza con ben probabili, in simili eccessi, slabbrature logiche;
in una parola, di vizi che non negano e neppure compromettono la giustificazione, ma la rendono non puntuale. In tali casi il vizio va emendato dal giudice cui la doglianza venga prospettata, sia esso il giudice del merito, che deve utilizzare i 1 10 0 risultati delle intercettazioni, sia da quello dell'impugnazione nella fase di merito o in quella di legittimità» (così § 31 della motivazione). La conclusione secondo cui, ai fini del giudizio sulla sussistenza dei presupposti di ammissibilità delle intercettazioni, deve ritenersi consentita la riqualificazione giuridica dei fatti da parte di un giudice di diverso da quello che ha disposto le intercettazioni, inoltre, sembra trovare una conferma di tipo sistematico nella previsione di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen.: questa disposizione, infatti, riconosce espressamente al giudice di appello, e quindi al giudice di impugnazione del merito, di procedere ad una riqualificazione del fatto ex officio anche in deroga al divieto di reformatio in peius, laddove contempla la facoltà [...] di dare al fatto una definizione giuridica più grave [...] >>. Può essere utile segnalare, in proposito, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la diversa e рій grave riqualificazione giuridica operata dal giudice dell'impugnazione può anche determinare concreti effetti deteriori per l'imputato, come, in particolare, un più severo trattamento penitenziario (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 2884 del 16/01/2015, Peverello, Rv. 262286, e Sez. 5, n. 10445 del 14/12/2011, dep. 2012, Protoduari, Rv. 252007). Né la soluzione accolta dal Collegio si pone in contrasto con il diritto di difesa o con la garanzia del contraddittorio. Non solo, infatti, la qualificazione giuridica attribuita al fatto dal giudice che ha disposto le intercettazioni è avvenuta al di fuori di ogni confronto con la difesa, ma la decisione del Tribunale del riesame è sindacabile in sede di legittimità, esattamente come quella adottata dal giudice di appello ex art. 597, comma 3, cod. proc. pen., ed anzi la misura coercitiva o interdittiva confermata ex art. 309, comma 9, cod. proc. pen. può essere anche revocata all'esito di istanza ex art. 299 cod. proc. pen., alla luce di nuove deduzioni, eventualmente prospettabili attesi i meno intensi vincoli derivanti dal cd. giudicato cautelare. Ancora, il controllo sulla sussistenza dei presupposti per il legittimo svolgimento delle attività di intercettazione, e quindi anche sulla corretta qualificazione del fatto di reato assunto a loro fondamento, è comunque consentito anche nel corso dell'udienza preliminare e di tutto il successivo giudizio di merito. Giudicata ammissibile la riqualificazione giuridica dei fatti da parte del Tribunale in sede di riesame, risulta irrilevante che l'iscrizione nel registro delle notizie di reato della fattispecie associativa legittimante, secondo le sezioni - unite, l'uso del captatore informatico sia avvenuta dopo l'autorizzazione di - questo strumento di indagine: ciò che conta è che i fatti indicati nella richiesta del Pubblico ministero e ritenuti sussistenti nell'autorizzazione del G.i.p. fossero correttamente qualificabili a norma dell'art. 416 cod. pen., anche se in quel M momento sussunti sotto altre figure di reato. 11 3.3. Passando al secondo profilo della questione evocato dai ricorsi, il Collegio ritiene correttamente motivata l'ordinanza impugnata in ordine alla effettiva sussistenza dei presupposti della fattispecie associativa. Il Tribunale, come già riferito in precedenza, ha rilevato che il Pubblico ministero aveva portato all'attenzione del Gip la sussistenza di elementi indiziari sufficienti a prospettare la sussistenza di delitti di criminalità organizzata. Le difese hanno contestato solo genericamente questa affermazione, ma senza addurre elementi in contrario, né particolari facune motivazionali. Di conseguenza, la relativa doglianza appare priva della specificità richiesta dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. In ogni caso, comunque, l'ordinanza impugnata rappresenta che, alla data del rilascio dell'autorizzazione all'uso del cd. agente intrusore, era stato già acquisito un significativo compendio investigativo concernente l'esistenza di stabili rapporti illeciti intercorrenti (almeno) tra NN Di UA, direttore di Maricommi, LO AR, impiegato civile presso la medesima struttura, e ER IA, imprenditore aggiudicatario di diversi appalti assegnati dall'ente pubblico. Invero, secondo quanto esposto dal Tribunale, le attività di indagine svolte e, in particolare, le intercettazioni telefoniche fino ad allora eseguite avevano evidenziato che: diversi appalti ed affidamenti erano stati assegnati tra il luglio 2015 ed il febbraio 2016, e per un importo complessivo vicino a 800.000 euro, ad imprese facenti capo all'IA per conto di Maricommi, e nel periodo in cui l'ente era diretto dal Di UA;
nei primi mesi del 2016, l'IA si era costantemente impegnato ad esaudire le più svariate esigenze economiche del Di UA e della sua compagna EL NA OI, ad esempio acquistando un divano, noleggiando un'auto, pagando canoni di locazione di immobili, saldando conti al ristorante, acquistando calzature e capi di abbigliamento;
nel medesimo periodo, il AR aveva curato i rapporti tra il Di UA e l'IA, spesso organizzando gli incontri e le attività da svolgersi, come la predisposizione degli elenchi delle ditte da invitare alle gare, nonché segnalando le "esigenze" del Di UA all'IA. Si può anche aggiungere, per completezza, che il G.i.p., nell'autorizzare l'uso del cd. captatore informatico, aveva espressamente precisato che erano in corso le attività delittuose anche nella privata abitazione del Di UA. Sulla base di quanto appena indicato, e premesso che, a norma dell'art. 13 d.l. n. 152 del 1991, occorrono «sufficienti indizi» e non «gravi indizi» del delitto di criminalità organizzata», la valutazione del Tribunale del riesame - secondo cui il materiale investigativo sottoposto dal Pubblico ministero al G.i.p. ai fini dell'autorizzazione dell'uso del cd. captatore informatico rappresentava 12 «elementi indiziari sufficienti a prospettare la sussistenza di delitti di criminalità organizzata≫-risulta immune da vizi logici o giuridici.
4. La questione relativa alla esistenza di un'effettiva motivazione in ordine alla necessità del ricorso, per le operazioni di intercettazione, ad impianti diversi da quelli in dotazione della Procura procedente è stata prospettata nei ricorsi del Di UA e della OI. L'ordinanza impugnata rileva che il provvedimento autorizzativo del G.i.p. non solo ha indicato le ragioni dell'urgenza di procedere alle intercettazioni, ma ha dato specificamente conto dell'indisponibilità delle attrezzature necessarie per la specifica tipologia di captazione da effettuare, e della necessità di noleggiarle, e della necessità di procedere all'ascolto delle conversazioni presso gli uffici della polizia giudiziaria delegata. A fronte di tali indicazioni, le doglianze formulate dai ricorrenti risultano meramente assertive e, stante il contenuto della motivazione esposta, eccentriche laddove lamentano la mancata attestazione della segreteria della Procura dell'impossibilità di ricorrere a strumenti interni all'ufficio.
5. Per quanto attiene alla configurabilità dell'associazione per delinquere, le doglianze si incentrano su due profili: quello relativo alla configurabilità di un'associazione per delinquere finalizzata a "pilotare" gli appalti della P.A. in cui il partecipe debba "pagare" per ottenere l'assegnazione delle commesse;
quello concernente l'insussistenza, nel caso di specie, di elementi idonei a raffigurare l'esistenza di un sodalizio criminoso.
6. La doglianza relativa alla giuridica ammissibilità di un'associazione per delinquere finalizzata a "pilotare" gli appalti della P.A. nonostante l'asserito partecipe debba "pagare" per ottenere l'assegnazione delle commesse, formulata nel terzo motivo del ricorso del LI con riferimento alla specifica posizione di quest'ultimo, proietta la sua valenza su tutte le posizioni, posto che, nel procedimento in esame, la contestazione del sodalizio risulta costruita proprio sull'esistenza di uno stabile legame tra pubblici ufficiali e imprenditori, funzionale ad assicurare la ripartizione dei lavori all'interno di una cerchia delimitata di operatori economici "amici" ed "affidabili", dietro corresponsione di compensi illeciti dai secondi ai primi. La questione appena indicata è stata già esaminata dalla giurisprudenza di legittimità. I precedenti massimati che hanno espressamente affrontato il tema, hanno ritenuto configurabile l'esistenza, tra corrotto e corruttore, del vincolo associativo necessario per la sussistenza del delitto di cui all'art. 416 cod. pen., evidenziando che «detto vincolo, anzi, sortisce l'effetto di rafforzare il pactum 13 sceleris, nonché la stessa struttura della organizzazione delinquenziale, attraverso un più stretto ed ancora più compromettente collegamento interpersonale» (così Sez. 6, n. 10032 del 03/02/2010, Picchi, Rv. 246284, ma anche, in termini pressoché identici, Sez. 2, n. 6240 del 10/12/1999, dep. 2000, Lanzafame, Rv. 215672). L'orientamento riportato è espressamente condiviso dal Collegio. Invero, in linea generale, non esistono ostacoli giuridici alla ipotizzabilità di un'associazione per delinquere tra soggetti tra i quali intercorrono continuativi rapporti di compravendita ad oggetto illecito, ove questi ultimi risultino oggettivamente funzionali alla realizzazione di un durevole scopo comune;
in tal senso, anzi, è indicativo quanto si afferma in tema di configurabilità dell'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico tra fornitori ed acquirenti di droga, generalmente ammessa perché tali soggetti, nonostante la diversità degli scopi e degli utili personali perseguiti, realizzano l'unitario interesse di immettere la sostanza stupefacente nel mercato (cfr., tra le tantissime, Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Addio, Rv. 265945). Con riferimento, poi, alla specifica situazione di stabile compravendita dell'esercizio di funzioni pubbliche, il ricorso sistematico all'attività corruttiva, da un punto di vista logico-fattuale, può assumere la valenza di strumento utile a sottrarre indebitamente, programmaticamente e strutturalmente risorse alle casse pubbliche e a ripartire, sulla base delle "provvista" così formata, illeciti vantaggi tra pubblici ufficiali ed imprenditori, e, quindi, in definitiva, a perseguire ed eventualmente realizzare una durevole comunanza di scopo tra soggetti portatori di interessi individuali diversificati.
7. Le censure relative alla correttezza delle conclusioni dell'ordinanza impugnata in ordine alla sussistenza, in concreto, di un'associazione per delinquere lamentano, in particolare, l'assenza di elementi indicativi dell'esistenza di una affectio societatis, di una struttura organizzativa o di una predisposizione di mezzi per la realizzazione di un programma criminoso, specie se ritenendo inutilizzabili i risultati delle intercettazioni eseguite con il cd. agente intrusore (così i ricorsi del Di UA e della OI, ma anche del LI), nonché la mancata considerazione di elementi di segno contrario, come l'assoluta preminenza del Di UA nei confronti degli imprenditori, o l'esclusione di uno degli iniziali concorrenti, LO AR, dallo svolgimento delle attività illecite, una volta accertata la sua tendenza a chiedere un illecito compenso in misura superiore a quella concordata con i correi (così il ricorso del NE). Ал 14 7.1. In linea generale, il reato di cui all'art. 416 cod. pen. si caratterizza per elementi fondamentali: a) un vincolo associativo, tendenzialmente tre permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
b) una struttura organizzativa idonea a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira;
c) l'indeterminatezza del programma criminoso (così, specificamente, in motivazione, Sez. 6, n. 36131 del 13/05/2014, Torchia, Rv. 260292, in linea con diffuse ed autorevoli elaborazioni dottrinali). In particolare, poi, si ritiene che i requisiti della stabilità del vincolo associativo e dell'indeterminatezza del programma criminoso possono essere legittimamente desunti dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti i reati-fine ad opera di soggetti stabilmente collegati (cfr. Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540). Tuttavia, si precisa, il vincolo associativo non deve presentare carattere di assoluta stabilità, essendo sufficiente che esso non sia programmaticamente circoscritto alla consumazione di uno o più delitti predeterminati, sicché il rapporto di interazione criminosa può essere limitato anche ad un breve periodo di tempo (v., ad esempio, Sez. 5, n. 18756 del 08/10/2014, dep. 2015, Buondonno, Rv. 263698, e Sez. 2, n. 19917 del 15/01/2013, Bevilacqua, Rv. 255914, nonché, specificamente in relazione ad associazione finalizzata alla commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, Sez. 6, n. 9117 del 16/12/2011, dep. 2012, Tedesco, Rv. 252387). Con riferimento al profilo strutturale, e proprio avendo riguardo ad associazioni criminali aventi ad oggetto la commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, si è ripetutamente affermato che, per l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen. non si richiede l'apposita creazione di una organizzazione, sia pure rudimentale, ma è sufficiente una struttura che può anche essere preesistente alla ideazione criminosa e già dedita a finalità lecita (cfr., per limitarsi alle più recenti massimate, Sez. 6, n. 10886 del 28/11/2013, dep. 2014, Grasso, Rv. 259493, nonché Sez. 6, n. 9117 del 2012, Tedesco, cit.). La dottrina, in linea generale, non risulta tipizzare quali debbano essere gli elementi organizzativi necessari, ma spesso sottolinea l'esigenza di una dimensione strutturale adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira. Il Collegio ritiene pienamente condivisibile l'assunto della necessità di un'organizzazione idonea allo scopo illecito perseguito ai fini della esistenza di un'associazione per delinquere, in omaggio al principio di offensività ed al bene giuridico, l'ordine pubblico, tutelato dalla fattispecie incriminatrice. Ritiene opportuno precisare, poi, che proprio l'esigenza di correlare in termini di idoneità 15 "M l'organizzazione allo scopo suggerisce ad individuare come indici rilevanti in proposito, tra l'altro, l'esistenza di regole comuni di comportamento da rispettare nello svolgimento delle attività illecite, o la stabilizzazione di ruoli relativi a specifici segmenti delle condotte integranti i reati-fine, come quello dell'intermediario o dell'addetto alla riscossione delle "tangenti", la cui autonoma previsione non è in linea di principio indispensabile, ma si presenta in concreto utile per agevolare la realizzazione degli obiettivi del sodalizio criminoso.
7.2. L'ordinanza impugnata ha motivato sull'esistenza dell'associazione indicando una pluralità di elementi. Ha innanzitutto segnalato la stabilità del rapporto illecito tra il Di UA, l'IA ed il AR già in epoca precedente alle intercettazioni eseguite mediante agente intrusore, evidenziando in particolare che: a) l'IA, da un lato, ha ricevuto appalti per 800.000,00 euro da Maricommi, e, dall'altro, ha contestualmente procurato al Di UA, in quel periodo direttore della stazione appaltante, svariate utilità (un divano, il noleggio di un'auto, il pagamento di canoni di locazione di immobili, il saldo di conti al ristorante, l'acquisto di calzature e capi di abbigliamento per EL NA OI, convivente dell'ufficiale marina, il pagamento di un buffet in casa di quest'ultimo); b) il AR, nel medesimo periodo, ha svolto il ruolo di intermediario tra l'IA ed il Di UA per individuare gli elenchi delle ditte da invitare alle gare (si cita una conversazione del 24/02/2016). Ha poi rappresentato, alla luce delle risultanze offerte dalle intercettazioni effettuate mediante agente intrusore, e volendo sintetizzare, che: a) tra il Di UA ed il AR si tenevano frequenti incontri per pianificare puntualmente plurime gare d'appalto (ad esempio, per la fornitura di bandiere, per la fornitura di giacche da fuoco, per il servizio di sanificazione e pulizia per il quadriennio 2016-2019), talvolta ammettendo ai conviti anche imprenditori (in una di queste occasioni, l'IA aveva ribadito al Di UA le medesime perplessità già manifestate dal AR sulla "affidabilità" di un imprenditore, per avere costui accusato due predecessori dell'ufficiale per "tangenti" versate agli stessi); b) il Di UA, in una conversazione, si era lamentato con il AR della mancata dazione di denaro liquido da parte dell'IA, e dell'insufficienza della corresponsione di vantaggi economici "indiretti", derivanti dal pagamento dei beni e dei servizi di cui si è detto, ed il AR si era fatto immediatamente latore del messaggio all'imprenditore, quale, a sua volta, aveva consegnato alla OI una busta contenente contanti;
c) il Di UA, nel corso di una conversazione, aveva espressamente indicato i nomi di imprenditori facenti parte del "giro" (c'è ER, c'è NN e c'è pure RO), ed identificati dagli inquirenti in ER IA, NN NE e ET IM;
d) il Di UA ed il AR non solo pianificavano la distribuzione degli appalti, ma si 16 "M preoccupavano anche di creare una rete di protezione da eventuali indagini (il AR, ad esempio, avendo notato che qualcuno si era fermato a scattare fotografie fuori dell'abitazione del Di UA, aveva assunto informazioni presso un poliziotto e, appreso che la vettura vista nell'occasione apparteneva alla Guardia di Finanza, aveva comunicato le notizie acquisite al medesimo Di UA, sicché i due avevano concordato di nascondere in luogo sicuro il denaro contante presente nella casa del capitano di vascello, pari a circa 25.000 euro, che veniva perciò trasportato da quest'ultimo e dalla OI a Bari e consegnato a OL LI, altro imprenditore affidatario di appalti da Maricommi); e) gli imprenditori non solo erogavano utilità economiche illecite al Di UA, ma intervenivano anche per fornire ulteriori prestazioni illecite (il LI, ad esempio, non solo ha partecipato alla pianificazione della gestione degli appalti, e sostenuto spese per conto del capitano di vascello, ma si è anche occupato di occultare denaro per conto dello stesso, come si è detto, nonché di fungere da collettore di somme, provenienti dall'imprenditore IM, e da consegnare all'ufficiale di marina); f) la sottoposizione ad attività di indagine non è rimasta un dato noto solo al AR, alla OI ed al Di UA, perché quest'ultimo ha informato della circostanza anche il più volte indicato ET IM;
g) il Di UA teneva una precisa contabilità degli affari, risultante da un foglio manoscritto trovato nella sua abitazione al momento dell'arresto, nel quale risultavano trascritti nomi di imprese, cifre corrispondenti all'importo complessivo degli appalti e cifre corrispondenti al 10 % su tali importi. Il Tribunale, quindi, ha concluso per l'esistenza di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, sottolineando: a) «l'assegnazione di un numero indefinito di appalti e di affidamenti gestiti da Maricommi a una cerchia indeterminata di imprese [...], dietro la corresponsione di tangenti in denaro nella misura prefissata del 10 % del valore di ciascuna assegnazione, e di altre utilità e vantaggi di natura economica a beneficio dello stesso Di UA NN, della sua compagna OI EL NA e (se pur surrettiziamente anche) del suo faccendiere AR LO»; b) l'entità elevatissima dei valori economici in gioco (il solo appalto per il servizio di sanificazione e pulizia per gli anni 2016- 2019 era pari ad oltre 11 milioni di euro); c) la pianificazione di ciascuna assegnazione, accuratamente programmata a partire dalla predisposizione degli elenchi delle ditte da invitare alle gare, secondo le linee elaborate dal Di UA, ma gestita attraverso il contributo dei sodali, e prestando «la massima attenzione nell'accontentare tutti gli associati», ma beneficiando «sempre e soltanto le imprese del "giro" [...]»; d) la preposizione ad hoc del tenente di vascello CA OL al ruolo di gestore dell'Ufficio Contratti, al fine di farvi 17 ricorso per pilotare le gare complesse, come, appunto, quella relativa al servizio di sanificazione e pulizia per gli anni 2016-2019; e) la tenuta di una contabilità da parte del Di UA;
f) la collaborazione dei sodali anche nelle attività di riscossione e nell'occultamento delle "tangenti" e nell'attivazione di una rete di informatori per "proteggersi" dalle indagini;
g) l'eliminazione del AR dal ruolo di esattore delle "tangenti", una volta che lo stesso è stato scoperto a fare la cresta», violando la "regola" del 10%; h) l'esistenza di rapporti personali tra il Di UA e gli imprenditori del "giro" già in epoca antecedente all'insediamento dell'ufficiale a Taranto presso "Maricommi".
7.3. In considerazione degli elementi esposti, congrue ed immuni da vizi debbono ritenersi le conclusioni del Tribunale in ordine all'esistenza di un sodalizio criminale. Occorre premettere che, per quanto si è detto in precedenza, tutti gli elementi esposti dal Tribunale, anche quelli acquisiti mediante le intercettazioni compiute con l'ausilio del captatore informatico, sono da ritenersi utilizzabili. Ciò posto, l'ordinanza dà conto di un vero e proprio sistema che riguarda un numero indefinito di commesse, da distribuire ad una cerchia determinata di imprese, che si è protratto per oltre un anno, dal luglio 2015 al settembre 2016, e che si è svolto attraverso la cooperazione di più soggetti, e in particolare di più imprenditori, per consentire una pianificazione delle assegnazioni in apparenza rispettosa delle regole pubblicistiche previste a tutela della concorrenza. In questo modo, è stata evidenziata l'esistenza di un vincolo stabile tra più soggetti, protrattosi nel tempo e comunque destinato a durare oltre la realizzazione dei singoli delitti di volta in volta programmati, perché diretto alla consumazione di un numero indeterminato di reati, nel cui ambito l'elemento organizzativo risulta emergere: a) dall'attività di pianificazione compartecipata delle procedure di gara;
b) dal riconoscimento di una funzione di indirizzo e di guida delle attività ad uno dei sodali (il Di UA), capace anche di imporre il rispetto delle "regole sociali" (l'importo della "tangente" nella misura del 10 %); c) dall'affidamento, per un considerevole periodo temporale, della specifica attività di esazione delle "tangenti" ad un soggetto a ciò stabilmente preposto (il AR), e comunque fungibile per esigenze occasionali (ad esempio, in occasione della consegna del denaro dall'IA alla OI), o perché scoperto a trasgredire le regole, per aver fatto «la cresta» sulle illecite dazioni;
d) dalla intercambiabilità dei ruoli di erogatore di compensi illeciti, di intermediario per la consegna al pubblico ufficiale di denaro proveniente da terzi, e di custode di denaro da "occultare" (è quanto emerso con riferimento al LI); e) dalla comunicazione diffusa nella cerchia degli amici" di informazioni attinenti a situazioni di "pericolo" e nella 18 "M conseguente attivazione di una rete di assistenza reciproca (ad esempio, le indagini della Guardia di Finanza furono comunicate dal AR al Di UA e da questi al IM;
inoltre, il Di UA, su consiglio del AR e della OI, e con la cooperazione di questa, fece sparire il contante presente a casa sua affidandolo al LI). Né la tenuta logica delle conclusioni raggiunte nell'ordinanza impugnata è messa in crisi dalla posizione di "supremazia" del Di UA rispetto agli altri indagati oppure dall'allontanamento del AR dalle attività illecite dei concorrenti una volta emersa la propensione del medesimo a «fare la cresta>> sulle "tangenti", come si assume nel ricorso del NE. In effetti, la posizione di spiccata preminenza del Di UA non è incompatibile con la ipotizzabilità del reato di cui all'art. 416 cod. pen., perché, anzi, corrisponde a quella, tipica, del capo di un sodalizio criminale, che non esita ad imporre la sua volontà agli altri aderenti al gruppo, e che è presente non solo nelle associazioni di tipo mafioso (per una fattispecie in cui si è ritenuta configurabile un'associazione finalizzata alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione in presenza di soggetto in posizione di preminenza e di assenza di autonomia decisionale degli altri partecipi cfr., ancora, Sez. 6, n. 9117 del 2012, Tedesco, cit., in motivazione, § 3.3.). L'allontanamento del AR dalle attività del gruppo, poi, non può essere evocato per desumere l'assenza di affectio societatis. Innanzitutto, quest'ultima nozione non va intesa come categoria "sentimentale" o "ideale", bensì quale sinonimo di stabilità del vincolo associativo, ossia dell'esistenza di un perdurante rapporto collaborativo che, nella vicenda in esame, si è comunque protratto per circa un anno. Inoltre, l'allontanamento del concorrente dalle attività del gruppo, oltre che in ogni caso ininfluente per le ragioni appena indicate, può essere addirittura letto quale fatto confermativo dell'esistenza del sodalizio, in quanto sanzione inflitta per la trasgressione di una delle regole sociali imposte dal capo, quella relativa alla "percentuale" da far corrispondere alle imprese affidatarie dei lavori.
8. In riferimento alla configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza della partecipazione all'associazione per delinquere, sono state formulate specifiche censure relativamente alle posizioni della OI, del LI e del NE. Nessuna contestazione puntuale in proposito, invece, è stata prospettata in ordine alla posizione del Di UA, che si è limitato a contestare, in linea generale, la correttezza dell'assunto dell'esistenza di una associazione per delinquere.
8.1. Ai fini dell'esame delle singole censure, occorre premettere che, secondo la generale opinione della dottrina e della giurisprudenza, l'attività di 19 All partecipazione all'associazione è concettualmente distinguibile dalle attività esecutive del programma associativo, e consiste nello svolgimento di attività strumentali alla stessa vita dell'associazione, sicché essa non deve nemmeno consistere in un'attività esecutiva avente natura preparatoria rispetto ai delitti rientranti nel programma criminoso. In questa ottica, in giurisprudenza, in particolare, si è evidenziato che, una volta dimostrata l'esistenza di una associazione per delinquere e individuati gli elementi, anche indiziari, sulla base dei quali possa ragionevolmente affermarsi la cointeressenza di taluno nelle attività dell'associazione stessa e quindi la partecipazione alla vita di quest'ultima, non occorre anche la dimostrazione del ruolo specifico svolto da quel medesimo soggetto nell'ambito dell'associazione, potendosi la partecipazione al sodalizio criminoso, per sua stessa natura, realizzarsi nei modi più svariati, la cui specificazione non è richiesta dalla norma incriminatrice e non può, quindi, essere richiesta nemmeno nella sentenza di condanna (cfr. Sez. 2, n. 43632 del 28/09/2016, Capuano, Rv. 268317, nonché Sez. 5, n. 35479 del 07/06/2010, P., Rv. 248171). Inoltre, si è rilevato che la condotta di partecipazione è certamente compatibile con il perseguimento, da parte del singolo, di vantaggi ulteriori, suoi personali, di qualsiasi natura, rispetto ai quali il vincolo associativo può assumere anche, nell'ottica del soggetto, una funzione meramente strumentale, senza per questo perdere nulla della rilevanza penale (cfr., in particolare, Sez. 2, n. 52005 del 24/11/2016, Fanni, Rv. 268767, nonché Sez. 2, n. 46989 del 08/11/2013, Bortolotti, Rv. 257607). Ancora, costituisce principio consolidato quello secondo cui non è necessaria, né ai fini della configurabilità e nemmeno ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione, la commissione dei reati-fine dell'associazione, di qualunque tipo essa sia (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 9459 del 06/11/2015, dep. 2016, Venere, Rv. 266710, e Sez. 1, n. 33033 del 11/07/2003, Vitello, Rv. 225977).
8.2. La difesa della OI deduce che la donna si è limitata a ricevere regali e utilità procuratile dal compagno e non ha posto in essere alcuna specifica condotta significativa o comunque rilevante. L'ordinanza impugnata, però, valorizza, per l'attribuzione alla ricorrente del ruolo di partecipe all'associazione, una pluralità di elementi ulteriori a quello della ricezione di regali, desunti dalle conversazioni intercettate, ma anche dalle ammissioni della donna. In particolare, si segnala che la OI: a) riceve di una busta di denaro contante dall'imprenditore IA, destinata al Di UA e sollecitata dal AR;
b) viene messa al corrente dal compagno e convivente Di UA di tutti gli episodi e di tutte le informazioni utili o rilevanti in ordine all'attività illecita, e fatta interagire, anche in autonomia, con i sodali;
c) partecipa a diversi incontri in cui vengono pianificate le assegnazioni degli appalti 20 को e degli affidamenti;
d) collabora nella gestione del denaro illecitamente ottenuto, anche cooperando con il Di UA sia nella "conta" dei soldi incassati da quest'ultimo, sia, una volta appresa la notizia di indagini in corso, nelle operazioni di occultamento di somme di provenienza non giustificabile, anche fornendo suggerimenti (ad esempio, di trasferire le disponibilità su un suo conto corrente in Romania) e poi accompagnando il convivente a Bari dal LI, cui venivano consegnati i 25.000,00 euro liquidi;
e) offre "copertura" alla illiceità delle dazioni dell'IA, facendosi assumere fittiziamente da una ditta controllata da quest'ultimo. A fronte di tale compendio, deve concludersi, innanzitutto, che il ricorso è privo della specificità normativamente richiesta a norma dell'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché non si confronta compiutamente con gli elementi posti a base del giudizio di gravità indiziaria. Occorre inoltre rilevare che i dati esposti nell'ordinanza impugnata sono congruenti con la conclusione raggiunta, perché evidenziano la sussistenza di condotte consapevolmente strumentali alla vita dell'associazione, siccome funzionali alla efficace operatività del sodalizio e poste in essere nella perfetta conoscenza della strutturazione di quest'ultimo e degli accadimenti rilevanti per lo stesso.
8.3. La difesa del LI contesta essenzialmente la configurabilità della condotta di partecipazione per la asserita incompatibilità logica con tale ruolo della necessità di pagare per ottenere gli appalti. Si è già indicato in precedenza perché debba ritenersi configurabile, in linea di principio, l'esistenza, tra corrotto e corruttore, del vincolo associativo necessario per la sussistenza del delitto di cui all'art. 416 cod. pen. Nella vicenda in esame, poi, l'ordinanza impugnata evidenzia che tra il Di UA ed il LI esistono strettissimi rapporti fiduciari, oltre che di cooperazione affaristica. Si rileva, in particolare, alla luce delle risultanze delle intercettazioni, della documentazione sequestrata a casa del Di UA, e delle ammissioni del LI, che quest'ultimo: a) partecipa alla pianificazione degli appalti, concordando con il Di UA e l'IA la ripartizione della commessa per gli arredi, e programmando con il Di UA l'azione da svolgere per le procedure relative alla fornitura delle giacche per camerieri e alla posa in opera di una condotta, nonché lo «spezzettamento» di appalti per procedere ad affidamenti diretti, anche mediante l'individuazione di «imprese compiacenti»> a cui chiedere preventivi;
b) riceve dal Di UA denaro contante, per un importo pari a circa 25.000,00 euro, che l'ufficiale di marina decide di nascondere dopo la scoperta di attività di indagine in corso nei suoi confronti, e lo custodisce per almeno quindici giorni;
c) cura la consegna al Di UA di una busta contenente 8.700,00 euro, costituenti la rata di una "tangente" pattuita da altro 21 கு Al imprenditore, ET IM, per commesse affidate alle imprese di quest'ultimo; d) è informato dal Di UA delle scorrettezze compiute dal AR, che invece di incassare dagli imprenditori la "tangente" nella misura fissa prefissata, e pari al 10% dell'importo dei lavori affidati, è stato scoperto a fare la cresta» chiedendo una percentuale doppia;
e) corrisponde o si impegna a corrispondere denaro e a sostenere spese stabilite dal Di UA e dalla OI. Deve perciò concludersi che corretta risulta, allo stato, la conclusione del Tribunale, secondo cui sussistono gravi indizi di colpevolezza a carico del LI anche in ordine al reato di partecipazione al sodalizio criminoso guidato da Di UA.
8.4. La difesa del NE, oltre a contestare l'esistenza di un'associazione per delinquere, lamenta l'omessa considerazione sia dell'assenza di elementi dai quali desumere il concorso del ricorrente ad una «puntuale pianificazione» delle procedure di appalto, sia dell'equivocità del riferimento al NE nella conversazione intercettata nei confronti del Di UA ed indicata dai giudici di merito come «il manifesto della struttura associativa». Sono state già indicate le ragioni per cui debbono ritenersi infondate le doglianze formulate nel ricorso del NE in ordine alla correttezza delle conclusioni del Tribunale in ordine all'esistenza di un sodalizio criminale del quale il medesimo farebbe parte. Per quanto concerne la specifica posizione in esame, poi, l'ordinanza impugnata, richiamando quanto emerso dalle intercettazioni, ma anche le ammissioni dell'indagato dopo l'arresto, rappresenta che il NE: a) riceve numerose commesse per conto di "Maricommi" dal Di UA (ad esempio per la fornitura di scarpe), specie dopo l'insorgere di dubbi sulla "correttezza" del AR;
b) viene messo al corrente dal Di UA delle percentuali applicate sui lavori e su quelle "scorrettamente" trattenute dal AR;
c) eroga ripetutamente e programmaticamente somme al Di UA, il quale, anzi, mentre consegna alla OI 900,00 euro ricevuti proprio dal NE, dice con chiarezza alla donna di aver stipulato con quest'ultimo un contratto con erogazioni mensili («ho fatto un contratto ogni mese... sono una volta duemila, una volta tremila il mese di agosto che è il mese più scarso novecento euro ... ". tienili tu ...>>). Alla luce di quanto appena indicato, trovano risposta le doglianze del ricorrente. Innanzitutto, risulta evidente che l'affermazione dell'assenza di elementi dai quali desumere il concorso del ricorrente ad una «puntuale pianificazione» delle procedure di appalto si pone come prospettazione 22 AM meramente assertiva, che non si confronta con il compendio indiziario illustrato nell'ordinanza. In secondo luogo, poi, il materiale raccolto esclude la decisività, almeno in questa sede cautelare, della sicura individuazione nel NE del GI indicato dal Di UA, nella conversazione tra presenti intercetta tata il 14 giugno 2016, come uno degli imprenditori partecipi del «giro» a lui facente capo. Può perciò concludersi che l'affermazione del Tribunale relativa alla sussistenza di gravi indizi a carico del Perone in ordine al reato di partecipazione ad associazione per delinquere risulta, allo stato, immune da vizi.
9. Avendo riguardo al profilo delle esigenze cautelari, tutti i ricorsi hanno contestato, in primo luogo, l'esistenza di pericoli da fronteggiare mediante misure interinali e, in secondo luogo, la necessità dell'adozione della custodia in carcere. Tuttavia, l'esame di questo secondo aspetto delle doglianze in materia cautelare è ormai reso superfluo dalla sostituzione, per tutti i ricorrenti, della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari. Né le difese hanno sollevato il tema relativo alla idoneità, adeguatezza e proporzionalità della misura degli arresti domiciliari rispetto alle esigenze cautelari eventualmente ravvisate.
9.1. Il Di UA assume, in particolare, che: il pericolo di reiterazione non può essere desunto da una risalente condanna per truffa militare o dalle modalità dei fatti in contestazione, in quanto egli è sospeso dal servizio con provvedimento amministrativo ed ha fatto domanda di cessazione dal servizio permanente;
il pericolo di inquinamento probatorio deve ritenersi escluso proprio in ragione della sospensione dal servizio, che gli preclude ogni accesso all'ufficio; il pericolo di fuga è privo di riferimenti concreti. L'ordinanza impugnata, in relazione al pericolo di reiterazione, evidenzia, innanzitutto, che i fatti sono particolarmente indicativi, in quanto denotano una allarmante abitudine dei prevenuti al "metodo corruttivo" finalizzato alla turbativa di un numero indefinito di gare d'appalto e di affidamenti di beni e servizi della Marina Militare di Taranto», anche perché commessi «nonostante l'alto profilo istituzionale all'interno delle forze armate rivestito» dal Di UA, figura di riferimento per tutti i soggetti coinvolti nella vicenda». Ricorda poi, che il ricorrente è gravato di un precedente per truffa militare, si avvale di un potere di influenza particolare anche «in virtù del sistema gerarchico caratteristico delle forze armate», ed ha manifestato assenza di remore nel commettere i fatti in contestazione nonostante i suoi immediati predecessori fossero stati raggiunti da ordinanze cautelari emesse per reati di concussione continuata, anzi palesando chiaro disprezzo per coloro che hanno reso dichiarazioni all'autorità giudiziaria per quegli episodi. Sottolinea, ancora, che la pervicace propensione all'illecito 23 risulta ulteriormente risaltare alla luce delle reazioni poste in essere alla scoperta di indagini da parte della Guardia di Finanza: invece di desistere nei propositi criminosi, i sodali, ed il Di UA in primis, hanno semplicemente cercato di agire con maggiore cautela, ed hanno attivato impropri canali informativi avvalendosi di "amici" appartenenti alle forze dell'ordine. Il provvedimento, poi, con riferimento al pericolo di inquinamento probatorio, richiama non solo l'attività di ricerca indebita di informazioni sulle indagini in corso, mediante appartenenti alla polizia giudiziaria, ma anche l'occultamento della somma di 25.000,00 euro presente a casa del Di UA e non facile da giustificare in ipotesi di rinvenimento da parte degli inquirenti, e perciò trasportata presso il LI ed a questo consegnata;
rappresenta, poi, in particolare, l'esigenza di svolgere una approfondita analisi dei flussi di denaro di cui gli indagati hanno quotidianamente discusso nelle conversazioni intercettate. Il Tribunale, ancora, avendo riguardo al pericolo di fuga, segnala l'esistenza di interessi e disponibilità del Di UA sia a Malta, sia, anche attraverso la OI, in Romania, dove la donna dispone anche di conti correnti sui quali i due avevano ipotizzato di trasferire ed occultare parte della somme illecitamente conseguite. La motivazione addotta dai giudici del riesame risulta immune da vizi con riferimento ai pericoli di reiterazione di reati delle stessa specie di quelli per cui si procede e di inquinamento probatorio. Può anzi aggiungersi, per maggior chiarezza, che l'attualità del pericolo risalta, in particolare, alla luce di due precise circostanze. Innanzitutto, il Di UA ha posto in essere numerose condotte illecite, e pianificato l'operazione potenzialmente più lucrosa, quella relativa all'appalto del servizio di sanificazione e pulizia per il quadriennio 2016- 2019, percependo almeno una parte dei compensi illeciti, dopo e nonostante la scoperta delle indagini in corso e l'adozione di specifiche cautele come l'occultamento dei 25.000,00 euro consegnati fiduciariamente al LI. Inoltre, come emerge nella parte relativa al coindagato IM, il Di UA risulta concretamente ed efficacemente disponibile a fornire consigli ed informazioni ad imprenditori su come pagare "tangenti" ad altri ufficiali della Marina militare, allo stato estranei al gruppo criminale da lui diretto: viene così rappresentata una condotta indicativa della proclività a commettere delitti della stessa specie per cui si procede non in stretta connessione con l'esercizio attuale dell'incarico pubblico, ma avvalendosi della rete di conoscenze pregresse, le quali non vengono meno solo per il provvedimento di sospensione dall'ufficio.
9.2. La OI, alle censure formulate in relazione alla posizione del Di 24 "AM UA, aggiunge che ella è estranea all'ambiente militare ed al sistema delle gara, non è gravata da precedenti penali o carichi pendenti, ed è titolare di disponibilità bancarie assolutamente modeste in Romania. Le ragioni esposte nell'ordinanza impugnata, tuttavia, sono immuni da vizi anche con riferimento alla posizione della ricorrente in questione in relazione ai pericoli di reiterazione di reati delle stessa specie di quelli per cui si procede e di inquinamento probatorio. In particolare, è logicamente corretta l'affermazione della concretezza e dell'attualità del rischio di recidiva e di attentato all'acquisizione ed alla genuinità delle prove muovendo dalla continuità della condotta illecita anche dopo la scoperta delle indagini in corso e dall'appoggio fornito al Di UA per l'occultamento del denaro di provenienza delittuosa a seguito della notizia dell'attivazione degli organi inquirenti, formulando consigli, offrendo la disponibilità di propri conti all'estero, ed assistendo materialmente il compagno nell'attività di fisico trasporto del denaro da Taranto a Bari.
9.3. Il LI deduce l'assenza di specifica motivazione relativa alle esigenze cautelari ravvisate con riferimento alla sua posizione, l'omessa considerazione di precisi elementi escludenti i pericula libertatis, come l'avvenuta sottoposizione del Di UA a misure cautelare e la dismissione di ogni carica societaria, nonché ancora, con i motivi aggiunti, la mancanza di un autonomo apprezzamento in ordine a tale profilo da parte del G.i.p. rispetto alle richieste del Pubblico ministero. E' invece superfluo l'esame, in questa sede, delle censure relative al pericolo di fuga, perché espressamente escluse dal Tribunale di Taranto con provvedimento successivo a quello pronunciato sull'istanza di riesame. La doglianza logicamente preliminare, concernente la mancanza di un autonomo apprezzamento in ordine alle esigenze cautelari da parte del G.i.p. rispetto alle richieste del Pubblico ministero, è inammissibile perché preclusa. Si è infatti evidenziato nella giurisprudenza di legittimità che le nullità derivanti dalla violazione delle prescrizioni di cui all'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. integrano fattispecie di nullità relativa, la quale è disciplinata dalle regole generali in tema di deducibilità e segnatamente dall'art. 181, ultimo comma, cod. proc. pen., e, pertanto, deve essere eccepita, a pena di decadenza anche ai fini della rilevabilità di ufficio, con l'impugnazione dell'ordinanza applicativa dinanzi al Tribunale del riesame (così Sez. 5, n. 46118 del 29/12/2015, dep. 2016, S., Rv. 266054, espressamente riferita alla disciplina vigente dopo la riforma di cui all'art. 8 della legge n, 47 del 2015). La soluzione indicata deve essere condivisa perché l'invalidità in questione è certamente estranea alle M ipotesi previste dall'art. 179 cod. proc. pen. quali fattispecie costitutive di nullità assolute ed insanabili. 25 W Le altre doglianze, poi, non evidenziano illogicità o lacune motivazionali rilevanti. In particolare, anche per il LI può rilevarsi come la concretezza e dell'attualità del rischio di recidiva e di inquinamento delle prove possono essere legittimamente desunte sia dall'appoggio fornito al Di UA per l'occultamento del denaro di provenienza illecita a seguito della scoperta dell'attività di indagine da parte della polizia giudiziaria, sia, più in generale, dalla intensa continuità della condotta illecita svolta nonostante la notizia delle investigazioni degli inquirenti, e con comportamenti persino ulteriori rispetto a quelli integrati dall'erogazione di dazioni illecite e dalla partecipazione all'attività di pianificazione delle procedure, come, ad esempio, quello costituito dall'intermediazione nella consegna all'ufficiale di marina di denaro proveniente da un altro imprenditore, il IM.
9.4. Il NE contesta l'assenza di un'analisi relativa alla sua personalità, e l'indicazione di fatti specifici relativi alla sua posizione, anche rilevando l'omessa indicazione di elementi da cui desumere che egli fosse a conoscenza delle indagini in corso. Il provvedimento del Tribunale, tuttavia, è correttamente motivato, quanto meno con riferimento alla concretezza ed all'attualità pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede, poiché poggia sulla continuità e stabilità della condotta delittuosa del NE, all'interno di un sistema delle cui "regole" e delle cui vicende è stato messo al corrente dal principale artefice delle condotte, il Di UA;
particolarmente significativa è la vicenda della "stipulazione" del «contratto» prevedente pagamenti mensili, comunicata dal Di UA alla OI in occasione del versamento effettuato nei primi giorni del settembre 2016, e concordata dopo che il NE era stato informato dall'ufficiale di marina delle percentuali da versare e dell'inaffidabilità del coindagato LO AR. 10. Alla infondatezza delle censure proposte segue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 28 febbraio 2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Antonio Corbo Domenico Carcano Depositato in Cancelleria 29 MAR 2017 M E R F oggi, AHOS IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera ESPOSITO