Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/02/2017, n. 15573
CASS
Sentenza 28 febbraio 2017

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In tema di associazione per delinquere, è configurabile il vincolo associativo tra corrotto e corruttore, necessario per la sussistenza del delitto, atteso che il ricorso sistematico all'attività corruttiva può assumere la valenza di uno strumento utile a sottrarre indebitamente, programmaticamente e strutturalmente risorse alle casse pubbliche e a ripartire, sulla base della "provvista" così formata, illeciti vantaggi ai membri del sodalizio e, quindi, a perseguire e, eventualmente, realizzare una durevole comunanza di scopi tra soggetti portatori di interessi individuali diversificati. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che la circostanza che l'asserito partecipe ad un'associazione per delinquere finalizzata a "pilotare" gli appalti della P.A. debba "pagare" per ottenere l'assegnazione delle commesse costituisca un ostacolo alla configurabilità del reato).

Ai fini dell'utilizzabilità delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti mediante l'installazione di un "captatore informatico", consentite nei soli procedimenti di criminalità organizzata, è ammissibile, da parte del tribunale del riesame, la riqualificazione come reato appartenente a tale categoria del fatto esposto nella richiesta di autorizzazione del pubblico ministero e nel provvedimento emesso dal G.i.p., in quanto ciò che conta è che il fatto, sebbene sussunto sotto altre figure di reato, sia qualificabile come delitto di criminalità organizzata.

Ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro la P.A., è necessaria la sussistenza di un'organizzazione strutturale, che può anche essere rudimentale e preesistente all'ideazione criminosa, purchè si presenti adeguata allo scopo illecito perseguito. (Fattispecie relativa al delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti di corruzione aggravata e di turbativa di gare d'appalto in cui la Corte ha ritenuto congrua ed immune da vizi la motivazione dell'ordinanza del tribunale del riesame relativa all'esistenza dell'elemento organizzativo, desunto dai seguenti elementi: a) attività di pianificazione compartecipata delle procedure di gara; b) funzione di indirizzo e guida attribuita ad uno dei sodali, capace di imporre il rispetto delle regola "sociali", quale l'importo della "tangente" nella misura del 10%; c) affidamento ad uno dei sodali, per un considerevole lasso di tempo, del ruolo di esattore delle "tangenti"; d) intercambiabilità dei ruoli di erogatore di compensi illeciti, di intermediario per la consegna del denaro al pubblico ufficiale e di custode del denaro da occultare; e) comunicazione diffusa alla cerchia degli "amici" di informazioni relative a situazioni di pericolo, come l'avvio delle indagini nei confronti di uno dei sodali, e conseguente attivazione di una rete di assistenza reciproca).

Commentario1

  • 1L'uso del captatore informatico secondo la Cassazione
    Laura Muscolino · https://www.studiocataldi.it/ · 13 aprile 2020

    di Laura Muscolino - Dal trojan horse allo spy software: quando e a quali condizioni le comunicazioni sono legittimamente intercettate secondo la giurisprudenza. Le prime pronunce sul captatore informatico La giurisprudenza più recente sul captatore informatico La Cassazione a Sezioni Unite n. 741/2020 Le prime pronunce sul captatore informatico [Torna su] Di seguito l'analisi delle prime pronunce della Cassazione, a partire dalla sentenza Scurato delle sezioni unite del 2016. Sentenza Scurato: Cassazione a sezioni unite n. 26889/2016 L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante l'installazione di un captatore informatico in un dispositivo elettronico è consentita nei soli …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/02/2017, n. 15573
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15573
Data del deposito : 28 febbraio 2017

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