Sentenza 16 settembre 2009
Massime • 1
Ai fini dell'integrazione del reato di esercizio abusivo di attività finanziaria (art. 132 D.Lgs. n. 385 del 1993) è necessario che l'attività di erogazione di prestiti e finanziamenti sia svolta nei confronti del pubblico, da intendersi, in senso non quantitativo, ma qualitativo come rivolta ad un numero non determinato di soggetti. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato l'ordinanza con cui il Tribunale della libertà ha ritenuto configurabile il reato in questione, disponendo l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, nei confronti di un indagato che aveva effettuato un mutuo di danaro unicamente ad un soggetto).
Commentario • 1
- 1. Chiaroscuri della Cassazione in tema di abusivismo bancario eEnrico Basile · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/09/2009, n. 2404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2404 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio Presidente del 16/09/2009
Dott. PIZZUTI Giuseppe rel. Consigliere SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario Consigliere N. 1046
Dott. SCALERA Vito Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERARDINIS Silvana Consigliere N. 17520/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GA NC N. IL 13/02/1974;
avverso l'ordinanza n. 994/2008 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO, depositata il 21/01/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE PIZZUTI;
sentite le conclusioni del PG Dr. Dott. Ciampoli Luigi, (inammissibilità del ricorso);
udito il difensore avv. Pirri Giuseppe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 21.1.2009 (depositata il 17.2.2009) il Tribunale di Catanzaro in funzione di giudice del riesame, in parziale riforma dell'ordinanza del g.i.p. dello stesso tribunale in data 4.7.2008, disponeva l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, nei confronti di GA NF, in relazione al reato di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 132, sub capo 12) del provvisorio libello accusatorio.
Avverso la summenzionata ordinanza del Tribunale di Catanzaro il difensore dello GA proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La parte motiva dell'ordinanza impugnata si appaleserebbe manifestamente non solo carente, ma illogica nelle conclusioni rispetto a quelle che sul punto sarebbero state le emergenze processuali, erroneamente ignorate e rimaste prive di dovute risposte nella parte essenziale relativa alla contestazione. Il tribunale del riesame si sarebbe limitato ad affermare in capo allo GA "una condotta di esercizio abusivo di attività finanziaria con affermazioni apodittiche, indimostrate e non motivate".
Comunque, la condotta dello GA non potrebbe in nessun caso rientrare nella ipotesi di accusa contestata, dal momento che si discuterebbe di un isolato ed unico presunto rapporto di prestito di denaro ad una persona individuata, che non potrebbe giammai concretizzarsi nel concetto di abusivo esercizio del credito nei confronti del "pubblico".
Il ricorso è fondato.
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 132 punisce chiunque eserciti in modo abusivo un'attività finanziaria. La norma rinvia all'art. 106 dello stesso D.Lgs. per precisare che cosa si intenda per attività finanziaria. In essa rientra certamente la erogazione di prestiti e finanziamenti, attività tipicamente esercitata da banche e da istituti finanziari, che viene sottoposta a controlli anche da parte della Banca d'Italia e dell'Ufficio Italiano Cambi per il sempre maggiore rilievo che le attività di raccolta del risparmio e di erogazione di finanziamenti assumono nella moderna economia. Per integrare il delitto previsto dal D.Lgs. n. 385 del 1993, citato art. 132 è necessario che l'attività sia svolta "nei confronti del pubblico", ovvero che non si tratti di un mutuo di denaro erogato in via occasionale ad un amico. Tale attività, tuttavia, non deve necessariamente essere interpretata in senso quantitativo, ma è sufficiente che lo sia in senso qualitativo e cioè come rivolta ad un numero non determinato di persone (Cass. Pen. Sez. 5, 4.2.2009, n. 23996). Nella specie, dall'ordinanza impugnata si evince che lo GA ha effettuato un mutuo di denaro unicamente a NE ES. Tenuto conto che la gravata ordinanza non dimostra la ricollegabilità di detto mutuo alla cosca Cicero, di cui lo GA era sodale, e che è necessario che l'attività finanziaria sia rivolta al "pubblico", la condotta dello stesso GA non appare, allo stato, integrare il contestato reato di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 132. Pertanto l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso in Roma, nella udienza in camera di consiglio, il 16 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010