Cass. pen., sez. V, sentenza 16/09/2009, n. 2404
CASS
Sentenza 16 settembre 2009

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Massime1

Ai fini dell'integrazione del reato di esercizio abusivo di attività finanziaria (art. 132 D.Lgs. n. 385 del 1993) è necessario che l'attività di erogazione di prestiti e finanziamenti sia svolta nei confronti del pubblico, da intendersi, in senso non quantitativo, ma qualitativo come rivolta ad un numero non determinato di soggetti. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato l'ordinanza con cui il Tribunale della libertà ha ritenuto configurabile il reato in questione, disponendo l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, nei confronti di un indagato che aveva effettuato un mutuo di danaro unicamente ad un soggetto).

Commentario1

  • 1Chiaroscuri della Cassazione in tema di abusivismo bancario e
    Enrico Basile · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 16/09/2009, n. 2404
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2404
Data del deposito : 16 settembre 2009

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