Sentenza 3 maggio 2017
Massime • 2
In tema di reati fallimentari, il regime tributario di contabilità semplificata, previsto per le cosiddette imprese minori, non comporta l'esonero dall'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili, previsto dall'art. 2214 cod. civ., con la conseguenza che il suo inadempimento può integrare la fattispecie incriminatrice del reato di bancarotta semplice.
Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, ex art. 521 cod. proc. pen., la condanna per bancarotta documentale semplice dell'imputato di bancarotta documentale fraudolenta, non sussistendo tra il fatto originariamente contestato e quello ritenuto in sentenza un rapporto di radicale eterogeneità o incompatibilità né un "vulnus" al diritto di difesa, trattandosi di reato di minore gravità.
Commentari • 8
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/05/2017, n. 33878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33878 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2017 |
Testo completo
3387 8-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 03/05/2017 Composta da: Sent. n. sez. 1264/2017 PAOLO ANTONIO BRUNO Presidente - REGISTRO GENERALE SERGIO GORJAN N.49119/2016 PAOLO MICHELI -Rel. Consigliere - IRENE SCORDAMAGLIA GIUSEPPE RICCARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA IO nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 29/02/2016 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/05/2017, la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA Udito il Procuratore Generale in persona del GIOVANNI DI LEO che ha concluso per l'inammissibilità del rinviso Udito il difensore dell'imputato, Avv. Ladislao Massari, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza della Corte di appello di Lecce del 29 febbraio 2016 veniva confermata la condanna alla pena di giustizia emessa in primo grado nei confronti di AD MA, ritenuto responsabile del delitto di bancarotta semplice documentale, ai sensi dell'art. 217, comma 2, L.F., così riqualificato il fatto, originariamente contestato nei termini di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, L.F., dalla sentenza del 14 giugno 2013 del Tribunale di Lecce.
2. Per l'annullamento dell'anzidetta sentenza ricorre personalmente l'imputato prospettando plurime ragioni di censura, enunciate nei limiti imposti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo ed il secondo motivo denuncia l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 521, 552 e 604 cod. proc. pen., per difetto di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, nonché contraddittorietà della motivazione, e sollecita la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 521, commi 1 e 2, cod. proc. pen.. Ritiene che i giudici di merito siano incorsi nella indicata violazione processuale allorché hanno ritenuto che la condanna per delitto di bancarotta semplice documentale, integrato dalla condotta omissiva colposa del non avere tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge, a fronte della contestazione elevata per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, integrato dalla condotta attiva dolosa della sottrazione o distruzione dei libri o delle scritture contabili allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto o di recare danno ai creditori e così da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento di affari dell'impresa, fosse tale da dar luogo ad un mero mutamento della qualificazione giuridica del fatto rimasto identico negli elementi costitutivi, consentito dall'art. 521 cod. proc. pen., e non potesse, invece, essere ricondotto alla differente ipotesi del fatto diverso o del fatto nuovo, che, ai sensi dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen. o dell'art. 518, comma 1, cod. proc.pen., impone la regressione del processo alla fase delle indagini preliminari. Questa impostazione, palesemente erronea perché insensibile alla obiettiva diversità del fatto ritenuto in sentenza, ha vulnerato il diritto di difesa di esso imputato, che ove portato tempestivamente a conoscenza del fatto medesimo, 2 avrebbe potuto articolare specificamente la propria strategia defensionale, se del caso facendo richiesta di riti alternativi. Chiede, in ogni caso, che, in considerazione dell'interpretazione data dalla Corte territoriale all'art. 521 cod. proc. pen. che recepisce una nozione ampia del mutamento del fatto strettamente correlata alla dimensione funzionale del reale pregiudizio dei diritti della difesa la Corte di legittimità voglia sollevare - questione di legittimità costituzionale dell'art. 521, commi 1 e 2, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, sotto il profilo della possibile diversità di trattamento degli imputati versanti nella medesima situazione a seconda del comportamento - inerte o meno tenuto dal Pubblico Ministero nella modifica dell'imputazione ai sensi degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., e sotto il profilo della violazione del diritto di difesa per la mancata previsione della possibilità dell'imputato di chiedere di essere ammesso ai riti alternativi. Evidenzia, infine, che la sentenza impugnata sarebbe caratterizzata da una palese contraddittorietà, avendo il giudice del gravame, per un verso, affermato che la situazione prevista dall'art. 521, comma 1, cod. pen. si verificherebbe soltanto allorché il fatto rimanga identico nei suoi elementi costitutivi tipici, e, per altro verso, sostenuto che la norma richiamata sarebbe stata legittimamente applicata dal primo giudice anche nella fattispecie concreta pur se obbiettivamente caratterizzata da una difformità strutturale tra il fatto contestato ed il fatto ritenuto in sentenza.
2.3. Con il secondo motivo denuncia il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 2214, comma 3, cod. civ., 2083 cod. civ. 1 L.F. e 150 d.lgs. 150 del 2006, ed il vizio di motivazione, per essersi ritenuto nella sentenza impugnata che l'imputato, benché riconosciuto piccolo imprenditore, avendo scelto il regime tributario di contabilità semplificata, fosse comunque obbligato alla tenuta dei libri e delle scritture contabili, ai sensi dell'art. 2214 cod. civ., con la conseguenza dell'integrare, il suo inadempimento, la fattispecie del reato di bancarotta semplice documentale, essendo stati i fatti commessi in data anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006. Invero, premesso che il suo fallimento era stato pronunciato in data 23 novembre 2009, la Corte territoriale avrebbe, piuttosto, dovuto escludere che il piccolo imprenditore fosse tenuto all'obbligo di tenere i libri e le scritture contabili anche perché da considerarsi soggetto non più fallibile alla luce della novellata formulazione dell'art. 1 L.F... 2.4. Con il terzo motivo denuncia il vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 62 bis cod. pen., ed il vizio di motivazione, sussistendo contraddittorietà tra il dispositivo della sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto ad esso imputato le attenuanti generiche, e la parte motiva della medesima pronuncia che 3 le aveva negate, non avendo la sentenza di appello eliso tale profilo e non avendo dato ragione del calcolo della pena in riferimento alla concessione delle attenuanti medesime. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato 1. Pur vero che tra il reato di bancarotta fraudolenta documentale e quello di bancarotta semplice per irregolare tenuta dei libri e scritture contabili non sussiste piena coincidenza né dal punto di vista oggettivo né dal punto di vista soggettivo - atteso che il delitto di bancarotta fraudolenta documentale è reato di evento di pericolo concreto avente ad oggetto materiale tutti i libri e le scritture contabili genericamente intesi, ancorché non obbligatori (Sez. 5, n. 32051 del 24/06/2014 - dep. 21/07/2014, Corasaniti, Rv. 26077401), caratterizzato dal dolo specifico (art. 216, comma 1, n. 2, prima ipotesi, L.F.) o dal dolo generico (art.216, comma 1, n. 2, seconda parte, L.F.), mentre il delitto di bancarotta semplice documentale è reato di mera condotta di pericolo astratto, avente ad oggetto le scritture obbligatorie ed i libri prescritti dalla legge, punito indifferentemente a titolo di dolo o di colpa (Sez. 5, n. 55065 del 14/11/2016 - dep. 28/12/2016, Incalza, Rv. 26886701) -, tuttavia non può dirsi che, in ipotesi di condanna per il delitto di cui all'art. 217, comma 2, L. F. a fronte di una contestazione per il delitto di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 L.F., si verifichi la violazione del principio di correlazione tra la contestazione e la sentenza, non potendosi ravvisare tra il fatto contestato e quello ritenuto un rapporto di radicale eterogeneità o incompatibilità. Ciò comporta il richiamo - che si rinviene anche nella sentenza impugnata - all'insegnamento impartito dalle Sezioni Unite di questa Corte, che hanno ripetutamente affermato che, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, si da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto della contestazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Ne consegue che, l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto, non va esaurita nel mero pedissequo confronto puramente letterale fra imputazione e decisione perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, si sia trovato nella condizione concreta di difendersi in ordine al fatto ritenuto in sentenza (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010 - dep. 13/10/2010, Carelli, 4 Rv. 24805101; Sez. U, sent. n. 16 del 19/06/1996, dep. 22/10/1996, Di Francesco, Rv. 205617). In tale prospettiva si è, in particolare, sostenuto (Sez. 2, sent. n. 5329 del 15/03/2000, dep. 05/05/2000, Imbimbo, Rv. 215903; Sez. 5, sent. n. 33077 del 11/06/2003, dep. 05/08/2003, Esposito, Rv. 226532) che, qualora venga dedotta la violazione del principio di necessaria correlazione fra accusa contestata e sentenza, al fine di verificare se vi sia stata una trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito, non soltanto va apprezzato in concreto se nella contestazione, considerata nella sua interezza, non si rinvengano gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, ma anche se una tale trasformazione, sostituzione o variazione abbia realmente inciso sul diritto di difesa dell'imputato, e cioè se egli si sia trovato o meno nella condizione concreta di potersi difendere. In applicazione di tali condivisibili principi di diritto la Corte territoriale ha, perciò, escluso che per effetto del mutamento del fatto ritenuto in sentenza l'imputato avesse subito un vulnus nel proprio diritto di difesa, perché già nel giudizio di primo grado, con la memoria difensiva del 14 marzo 2013 - nella quale aveva sostenuto che la contestata mancanza delle scritture contabili era da attribuire ad un errore su norma extrapenale rilevante quale errore sul fatto, che ai sensi dell'art. 47 cod. pen. determinava la punibilità del soggetto agente a titolo di colpa - aveva egli stesso sollecitato una modificazione dell'imputazione dal fatto più grave al fatto più lieve, così dando prova non solo di essere perfettamente consapevole della possibile trasformazione in suo favore della contestazione, ma anche di essere nelle condizioni di articolare la propria strategia di difesa nella maniera più ampia. In tal senso depone anche l'univoca giurisprudenza di questa Corte che ha ripetutamente affermato che non può ravvisarsi immutazione non consentita del fatto qualora quello ritenuto in sentenza, quand'anche eventualmente diverso da quello contestato con l'imputazione, sia stato prospettato dallo stesso imputato quale elemento a sua discolpa ovvero per farne derivare, in via eventuale, una sua penale responsabilità per reato di gravità minore: in tal caso l'imputato si è fatto automaticamente carico del suo assunto ed in relazione al diverso fatto ha apprestato le sue difese (Sez. 5, n. 50326 del dep. 02/12/2014, Sommariva, Rv. 261420Sez. 5, n. 23288 del16/09/2014 - dep. 16/06/2010, Nista, Rv. 247761; Sez. 2, n. 11082 del 26/04/2010 dep. 28/10/2000, Fichera, Rv. 217222; Sez. 3, n. 9178 del 12/10/2000 15/07/1997 - dep. 09/10/1997, Serafini, Rv. 209363; Sez. 6, n. 5777 del 21/02/1995 - dep. 18/05/1995, Sica, Rv. 20167301). 5 Tale rilievo rende la questione di illegittimità costituzionale che si chiede venga sollevata in ragione dell'asserito contrasto dell'art. 521 cod. proc. pen. con gli artt. 3 e 24, comma 2, Cost. già manifestamente irrilevante, essendo assolutamente non decisiva per la risoluzione del caso concreto.
2. Destituita di giuridico fondamento è anche la ragione di censura agitata con il secondo motivo. Invero, premesso che secondo l'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267 non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008 - dep. 15/05/2008, Niccoli, Rv. 239398), con la conseguenza che l'unico dato rilevante per il presente giudizio è costituito dall'essere stato l'imputato dichiarato fallito, deve richiamarsi il pacifico principio di diritto, cui il Collegio intende prestare adesione, per il quale il regime tributario di contabilità semplificata, previsto per le cosiddette imprese minori, non ha comportato per le stesse l'esonero dall'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili disposto dall'articolo 2214 cod. civ. sia ai fini civili che per gli effetti penali previsti dalla legge fallimentare, sicché nel caso di inadempimento a tale obbligo si possono configurare gli elementi del reato di bancarotta semplice (Sez. 5, n. 5382 del 11/11/1999 - dep. 10/05/2000, Benetti, Rv. 21726801; nello stesso senso Sez. F, n. 33402 del 06/08/2009 - dep. 17/08/2009, Castrogiovanni, Rv. 244842).
3. Inammissibile per aspecificità è infine il terzo motivo di ricorso, avendo il ricorrente omesso di confrontarsi con le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata sull'analoga questione, pure agitata con l'atto di gravame, attinente al contrasto tra il dispositivo e la parte motiva della sentenza di primo grado con riguardo alle attenuanti generiche concesse nel primo e negate nella seconda. La Corte territoriale ha, infatti, spiegato che era da reputarsi senz'altro corretta la scelta del primo giudice di partire da una pena superiore al minimo edittale (nove mesi di reclusione), in ragione dei precedenti penali dell'imputato e della gravità della condotta illecita protrattasi per tutti gli anni in cui l'impresa era stata operativa, e su questa operare la riduzione di un terzo per il riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen.. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e spese del procedimento e della somma ammende. Così deciso il 3/05/2017. Il Consigliere estensore Irene Scordamaglia Ами типамим ий
P. Q. M.
condanna il ricorrente al pagamento delle di euro 2.000.00 a favore della Cassa delle Il Presidente Paolo Antonio Bruno Врев网 DEPOSITATA IN CANCELLERA adel 1 TUG 2017 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 7