Sentenza 7 ottobre 2015
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato contravvenzionale di cui all'art. 712, comma primo cod. pen., non è necessario che l'acquirente abbia effettivamente nutrito dubbi sulla provenienza della merce, dovendo, invece, ritenersi sussistente il reato, ogni qualvolta l'acquisto avvenga in presenza di condizioni che obiettivamente avrebbero dovuto indurre al sospetto, indipendentemente dal fatto che questo vi sia stato o meno.
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- 1. Incauto acquistoDaniele Paolanti · https://www.studiocataldi.it/ · 31 marzo 2023
Incauto acquisto: l'art. 712 c.p. Acquisto di cose di sospetta provenienza: la condotta incriminata Elemento soggettivo e pena La Cassazione sul reato di incauto acquisto Incauto acquisto: l'art. 712 c.p. [Torna su] L'incauto acquisto è una fattispecie di rilevanza penale che trova disciplina nel disposto dell'art. 712 del Codice Penale, il quale così recita: "Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a dieci …
Leggi di più… - 2. consapevolezza della provenienza illecitaAvv. Beatrice Bellato · https://www.consulenzalegaleitalia.it/ · 3 settembre 2019
L'incauto acquisto e la provenienza del bene – indice Incauto acquisto: il caso I dubbi sulla provenienza del bene La configurabilità del reato Recentemente ci siamo occupati del reato di incauto acquisto, o acquisto di cose di sospetta provenienza. Con l'occasione, abbiamo anticipato come uno degli elementi che configurano il delitto sia il mancato accertamento della legittima provenienza del bene. Recita infatti il comma 1 dell'art. 712 c.p. che chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/10/2015, n. 43929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43929 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2015 |
Testo completo
43 9 2 9 / 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 07/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 1974 Dott. MARIO GENTILE Dott. PIERCAMILLO DAVIGO - Consigliere - - Consigliere - N. 23660/2015 REGISTRO GENERALE Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI - Rel. Consigliere - Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO Dott. MARCO MARIA ALMA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LV AB N. IL 06/02/1962 avverso la sentenza n. 677/2013 TRIBUNALE di VELLETRI, del 08/01/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/10/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO Gsell che ha concluso per l'annullaments con rinvio Udito, per la parte civile, l'AvvDurjeta Chella Isabeths Uditif(difensoreAvv. Qujels Isabelly COLELLs del prodd. Velletri на SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il Tribunale di Velletri con sentenza dell'8.1.2015, depositata il 17.03.2015, condannava LV LE alla pena di € 2.000,00 di ammenda perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art.712 c.p. (incauto acquisto del furgone Fiat Iveco mod.35 targato AS428GD) così derubricata l'originaria imputazione ex art.648 bis c.p. Dalla motivazione del provvedimento impugnato emergeva che, in base al quadro probatorio, non vi erano elementi sufficienti per ritenere che il furgone in oggetto fosse di provenienza delittuosa: non era stato infatti possibile risalire al telaio originario e, quindi, individuare il mezzo;
inoltre, l'alterazione della sequenza identificativa del numero di telaio e la sostituzione delle targhe con altre originali costituivano illeciti amministrativi, non ascrivibili con certezza all'imputato. Tuttavia, secondo il ragionamento del Tribunale, il LV attese le condizioni del mezzo, il prezzo di vendita, le condizioni dell'offerente avrebbe dovuto sospettare della provenienza del bene da reato e, prima di perfezionare l'acquisto, adoperarsi con la dovuta diligenza per accertarsi della sua legittima provenienza, quantomeno visionando la sequenza identificativa del numero di telaio. Tale omissione integrava negligenza, imprudenza e/o imperizia, e si sostanziava nella colpa, elemento psicologico costitutivo del reato di c.d. incauto acquisto, contravvenzione sanzionata dall'art. 712 cod. pen.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del LV lamentando l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge panale ex art. 606, 1° comma lett. b) cod. proc. pen. mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero dagli atti del processo specificatamente indicati nei motivi del gravame ex lett. e).
2.1 Ha lamentato il ricorrente che il Tribunale aveva omesso di valutare l'eccezione, sollevata in udienza, con la quale era stata contestata l'inutilizzabilità degli accertamenti eseguiti con il procedimento ex art.360 cod. proc. pen. per omessa notifica dell'avviso all'avv. Domenico Cartolano, a tale data co-difensore di fiducia dell'imputato.
2.2 Ha rilevato inoltre che, esclusa la prova dell'origine delittuosa del mezzo ai fini dell'accertamento del reato più grave, non poteva affermarsi la responsabilità per la contravvenzione in questione, che presupponeva pur sempre la provenienza illecita del bene. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è manifestamente infondato.
1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta che erroneamente il Tribunale ha ritenuto espletati con regolarità gli accertamenti urgenti ex art.360 cod. proc. pen. effettuati sul veicolo sequestrato. Tale conclusione contrasta con le risultanze dei verbali di causa. Risulta dagli atti che in sede di sequestro (verbale del 04.03.2011) l'imputato indicò quali difensori di fiducia l'avv. Domenico Cartolano del foro di Roma e l'avv. Angela Colella del foro di Velletri. Il 10.03.2011 formalizzò tuttavia la nomina esclusivamente all'avv. Colella, alla quale l'avviso fu regolarmente inviato per fax. All'udienza dibattimentale del 27.03.2014 l'avv. Colella eccepì la mancata notifica (anche) all'avv. Cartolano dell'avviso di atti irripetibili ex art.360 cod. proc. pen. opponendosi inizialmente all'acquisizione dei relativi accertamenti. Il tribunale, provvedendo sull'eccezione, rilevò che l'avviso in questione non richiedeva particolari formalità e che poteva essere effettuato anche in forma telefonica, riscontrando sulla nota di avviso all'avv. Cartolano delle annotazioni riconducibili a tale forma di comunicazione. Riservò di decidere in merito dopo l'escussione testimoniale dell'ufficiale di P.G. Giuseppe Miceli che aveva curato la notifica dell'avviso. Dai verbali di udienza risulta che a questa punto non solo la difesa prestò il consenso all'utilizzabilità ma nulla chiese a riguardo al Miceli, sentito come teste alla successiva udienza dell'08.01.2015. L'eccezione inoltre è estranea alle conclusioni della difesa e non più reiterata in primo grado, implicando tale condotta omissiva la volontaria e consapevole rinuncia della difesa e della parte, globalmente considerata, a far valere l'eccezione in argomento.
2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato ritenendo il ricorrente che la mancanza di prova circa l'elemento oggettivo del reato di riciclaggio (l'alterazione del telaio, l'apposizione di targhe non proprie e la dotazione di documenti di circolazione da parte dell'imputato) escluderebbe anche il reato di incauto acquisto ex art. 712 cod. pen. Questa Corte ha invece affermato che «è configurabile la contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen. tutte le volte che non venga accertata la legittima provenienza delle cose che si acquistano da persone che non esercitano legittimamente il commercio e che, perciò, offrano motivo di dubitare della legittima provenienza della merce» (Cass. Sez. 6 sent. n. 3421 del 25.1.1979 dep.
4.4.1979 rv 141701). 3 la Inoltre ai fini della configurabilità del reato contravvenzionale di cui all'art.712, comma primo cod. pen. non è necessario che l'acquirente abbia effettivamente nutrito dubbi sulla provenienza della merce, dovendosi invece ritenere che il reato sussista ogni qualvolta l'acquisto avvenga in presenza di condizioni che obiettivamente avrebbero dovuto indurre al sospetto, indipendentemente dal fatto che questo vi sia stato o meno (Cass. Sez. 6, sent. n.9015 del 03.02.1997 dep. 03/10/1997 Rv. 208571). -il LV acquistò Nel caso di specie come evidenziato dalla corte territoriale- il mezzo non presso una concessionaria ufficiale o un autosalone o da un soggetto di sua fiducia ma tramite un meccanico conosciuto occasionalmente, del quale ignorava persino il cognome e che lo mise in contatto con il venditore/proprietario (persona anch'essa mai incontrata prima); perfezionò l'acquisto senza aver visonato la documentazione in originale (carta di circolazione e certificato di proprietà), sulla base di fotocopie;
non si preoccupò neanche di controllare se la sequenza identificativa del telaio fosse contraffatta o se corrispondesse comunque a quella riportata sulla carta di circolazione, essendosi accorto altrimenti della manomissione, percepibile anche da una persona non esperta del settore (dalla foto in atti è risultato che la sequenza alfanumerica presentava delle chiare anomalie). In definitiva, la corte ha congruamente motivato in ordine all'elemento costitutivo del reato di incauto acquisto, sottolineando gli elementi che obiettivamente avrebbero dovuto indurre il LV al sospetto.
3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 7 ottobre 2015 L'estensore Il Presidente dott. Luigi Agostinacchio dott. Mario Gentile Tanio Gentile DEPOSITATO IN CANCELLERIA 4 SECONDA SEZIONE PENALE 30 OTT. 2015 IL A DI CAS M CANCELLIERE/ E R P Claudia Pianelli. T R N E O I L O C