Sentenza 28 giugno 2016
Massime • 1
Il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria, di cui all'art. 132, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha natura di reato istantaneo e si consuma con la concessione e l'erogazione di ciascun finanziamento. (Fattispecie in cui la Corte, in applicazione del principio, ha annullato con rinvio la sentenza impugnata ai fini della valutazione della decorrenza del termine di prescrizione in relazione ai singoli episodi di finanziamento).
Commentario • 1
- 1. Art. 158 - Decorrenza del termine della prescrizionehttps://www.filodiritto.com/
1. Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione (1). 2. Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente [o continuato] (2), dal giorno in cui è cessata la permanenza [o la continuazione] (2). 3. Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/06/2016, n. 46287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46287 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2016 |
Testo completo
46 28 7 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 28/06/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1943/2016 NT PRESTIPINO Presidente - REGISTRO GENERALE N.52375/2015 MARCO MARIA ALMA STEFANO FILIPPINI - Rel. Consigliere - SERGIO BELTRANI COSIMO D'ARRIGO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE nei confronti di: MA FA nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] ed inoltreda: MA FA nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 13/11/2014 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/06/2016, la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI Udito il Procuratore Generale in persona del CIRO ANGELILLIS che ha concluso per ilil rigetto dei ricorsi Uditwildifensore Avv. Laura Bonifazi,zest.frocesuale dell' avv. gli infutati, dien Adriens Saldarelli, per entrambi è rifortate si motivi, credendone l'eccogliments; RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 6.12.2012, il Tribunale di Firenze aveva dichiarato FA (così, con due "BB", all'anagrafe) MA, in atti generalizzato, colpevole delle usure di cui ai capi A.B.D.F., nonché del reato di abusiva attività finanziaria di cui al capo H), condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, ed assolvendolo dalle usure di cui ai capi C.E.G. perché i fatti non sussistono;
con la medesima formula aveva assolto il figlio GO MA, in atti generalizzato, dal reato di cui al capo I (art. 379 c.p.).
1.1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, su appello di FA MA e del P.M. presso il Tribunale (nei confronti di entrambi gli imputati): ha assolto l'imputato dai quattro reati di usura in ordine ai quali aveva riportato condanna in primo grado, ancora una volta perché i fatti non sussistono, rideterminando la pena per il reato di cui al capo H) in termini più favorevoli per l'imputato; ha rigettato l'appello del P.M.; ha disposto la restituzione all'avente diritto dei beni immobili in sequestro.
2. Contro tale provvedimento, ricorrono il PG distrettuale e l'imputato FA MA (quest'ultimo con l'ausilio di un difensore iscritto nell'apposito albo speciale), deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.: (P.G. distrettuale) I-(in danno di FA MA) plurimi vizi di motivazione quanto al ritenuto deficit probatorio relativo al superamento del tasso soglia, al contrario, secondo il ricorrente, indiziariamente desumibile;
II (in danno di GO MA) analoga doglianza, anche quanto al ritenuto deficit di consapevolezza circa le condotte paterne (sarebbe stata trascurata l'esistenza di una serie di indizi asseritamente inequivocabili); III violazione dell'art. 12-sexies I. n. 356 del 1992 (le doglianze che precedono evidenzierebbero, con sequenzialmente, l'erroneità del diniego di confisca); 1 (FA MA) I violazione dell'art. 132 D. Lgs. n. 385 del 1993 e dell'art. 1813 c.c., con vizi di motivazione quanto al reato di cui al capo H) per difetto della prova dell'indeterminatezza della platea dei destinatari e della professionalità dell'offerta di credito in esame;
- violazione degli artt. 157 e 161 c.p., nonché 129 e 531 c.p.p., con vizio di II motivazione, poiché il reato di cui all'art. 132 D. Lgs. n. 385 del 1993 non è un reato permanente, ma si esaurisce con l'erogazione del singolo finanziamento, e risulterebbe conseguentemente prescritto.
3. All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito: all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, ed il collegio riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso del P.G. è infondato. Il ricorso di FA MA è fondato solo in parte (limitatamente alla sollecitata valutazione in tema di prescrizione), e va, nel resto, rigettato.
1. Il P.G. ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, limitandosi a proporre una diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti decisivi delle prove valorizzate Appaiono, invero, incensurabili, poiché puntualmente corroborate degli elementi acquisiti, le argomentazioni esposte a fondamento delle contestate statuizioni a f. 14 ss. della motivazione della sentenza impugnata, quanto: all'assenza di elementi precisi ed univoci desumibili dalle testimonianze di LV ed NT CA, utili a ricostruire con esattezza gli episodi contestati sub A), in ordine ai quali neanche il perito è giunto a conclusioni certe (f. 14 - 17); alle analoghe incertezze che non consentono di ritenere compiutamente accertate le modalità con le quali hanno avuto luogo i quattro episodi contestati sub B) (f. 17 s.), i quattro contestati sub D) (f. 17 - 20), i quattro contestati sub F) (f. 20 – 22). Appare, pertanto, incensurabile la conclusione della Corte di appello, per la quale "in definitiva, le ipotesi di usura contestate all'imputato non hanno trovato adeguati supporti probatori, né dalle testimonianze delle persone offese, né con la ricostruzione delle varie operazioni di prestito di denaro compiute dal perito nominato dal giudice, in base all'analisi dei documenti acquisiti agli atti del processo. Se è indubbio che l'art. 644 c.p. punisce anche la promessa di corresponsione di interessi usurari, in corrispettivo di una prestazione di denaro, nella vicenda in esame le testimonianze acquisite non hanno fornito un contributo preciso alla ricostruzione dei fatti, cosicché non è stato possibile delineare con la necessaria precisione la conclusione di accordi in violazione dell'art. 644 c.p." (f. 22).
1.1. E sono consequenziali, rispetto a tali rilievi, la conferma dell'assoluzione del coimputato dall'accusa di favoreggiamento reale rispetto ai medesimi fatti di usura (f. 23) e la revoca delle statuizioni di confisca (f. 23), pure contestate dal P.G. ricorrente.
2. Per le medesime ragioni non può essere accolta la prima doglianza di FA MA, che a sua volta non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, limitandosi a proporre una diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti decisivi delle prove valorizzate, non considerando quanto osservato a f. 22 ss. della motivazione della sentenza impugnata, che ha incensurabilmente ritenuto accertato che l'imputato prestasse denaro con regolarità a chiunque gli manifestasse difficoltà economiche, "non soltanto amici e conoscenti, ma anche clienti o persone che gli fossero state segnalate", essendo nel suo ambiente noto "che l'imputato fosse disponibile a prestare denaro, sempre che egli ritenesse di potere accogliere le richieste che gli venivano rivolte", con condotta senz'altro rivolta ad una platea indeterminata di possibili fruitori di tale attività, e svolta, in considerazione dell'accertato volume di affari, con carattere di professionalità.
2.1. Questa Corte, con orientamento (Sez. IV, sentenza n. 19710 del 3.2.2009, CED Cass. n. 243636) che il collegio condivide e ribadisce, ha osservato che, in presenza di una c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice>>).
2.2. Nel caso di specie, al contrario, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure oggetto dell'atto di appello, specificamente esaminate e confutate è giunto alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità dell'imputato.
3. E' invece fondata l'ulteriore doglianza dell'imputato.
3.1. Deve, infatti, convenirsi con l'imputato che, come già sostenuto da questa Corte (Sez. V, n. 31724 del 4 maggio 2004, Siccardi, n.m.) il reato di cui all'art. 132 D. Lgs. n. 385 del 1993 "non costituisce un reato permanente, ma si esaurisce con la concessione e l'erogazione del finanziamento".
3.2. Pertanto, ferma restando la cristallizzazione dell'affermazione di responsabilità alla data della odierna sentenza, si impone l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di MA FA limitatamente alla valutazione della prescrizione eventualmente già intervenuta in precedenza per singoli finanziamenti, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze per la necessaria verifica fattuale, preclusa al giudice della legittimità, oltre che per l'eventualmente consequenziale rideterminazione della pena (dovendo detrarsi quella irrogata per episodi in ipotesi già prescritti alla data odierna).
3.3. La Corte di appello si conformerà al principio di diritto affermato nel § 3 di queste Considerazioni in diritto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Procuratore Generale. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di MA FA limitatamente alla valutazione della prescrizione, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze. Rigetta nel resto il ricorso del MA. Così deciso in Roma, udienza pubblica 28 giugno 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Prestipino Sergio Beltrani DEC NOELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 2016 IL и il Cancelliere A M Funzionario india E R P Angelo Maria CANGEN O I E Z N