Cass. pen., sez. II, sentenza 28/06/2016, n. 46287
CASS
Sentenza 28 giugno 2016

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Massime1

Il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria, di cui all'art. 132, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha natura di reato istantaneo e si consuma con la concessione e l'erogazione di ciascun finanziamento. (Fattispecie in cui la Corte, in applicazione del principio, ha annullato con rinvio la sentenza impugnata ai fini della valutazione della decorrenza del termine di prescrizione in relazione ai singoli episodi di finanziamento).

Commentario1

  • 1Art. 158 - Decorrenza del termine della prescrizione
    https://www.filodiritto.com/

    1. Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione (1). 2. Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente [o continuato] (2), dal giorno in cui è cessata la permanenza [o la continuazione] (2). 3. Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 28/06/2016, n. 46287
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46287
Data del deposito : 28 giugno 2016

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