Articolo 712 del Codice penale
Articolo 609 duodeciesArticolo 612
Versione
1 luglio 1931
Art. 712.

(Acquisto di cose di sospetta provenienza)

Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualita' o per la condizione di chi le offre o per la entita' del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a lire cento.

Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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