Sentenza 11 novembre 2016
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato contravvenzionale di cui all'art. 712, comma primo cod. pen., non è necessario che l'acquirente abbia effettivamente nutrito dubbi sulla provenienza della merce, dovendosi invece ritenere che il reato sussista ogni qualvolta l'acquisto avvenga in presenza di condizioni che obiettivamente avrebbero dovuto indurre al sospetto, indipendentemente dal fatto che questo vi sia stato o meno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/2016, n. 51056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51056 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2016 |
Testo completo
5 1056 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 11/11/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 2951 Presidente N. Dott. PIERCAMILLO DAVIGO - - Consigliere - GIOVANNA VERGA Dott. - Consigliere - N. 34882/2015 REGISTRO GENERALE Dott. ANNA MARIA DE SANTIS - Consigliere - Dott. LUCIA AIELLI Dott. GIUSEPPE COSCIONI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI CE EL N. IL 28/05/1970 avverso la sentenza n. 10806/2014 TRIBUNALE di MILANO, del 08/05/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/11/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE COSCIONI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Felicetta Marinelli che ha concluso per l'inammissibilita' or! ricon); Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difenser Avv. from RITENUTO IN FATTO 1. AN Di AC ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano in data 20/5/2015 con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di € 400,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 712 cod.pen.; l'imputazione a suo carico era relativa all'acquisto da parte sua di un orologio Rolex oggetto di furto, offerto senza certificato di autenticità o garanzia, per cui vi era motivo di sospettare che lo stesso fosse di provenienza illecita.
1.1 Il ricorrente deduce inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett.e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 712 cod.pen. per mancanza o comunque manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento in relazione all'art. 192 comma 1 e 2 cod.proc.pen., violazione del criterio di valutazione della prova ed illogicità delle ragioni addotte;
gli elementi di prova utilizzati non erano stati adeguatamente valutati e non veniva spiegato in alcun modo quale sarebbe stato il vaglio che avrebbe dovuto effettuare Di AC;
in particolare, la qualità del bene era stata verificata, l'individuo che aveva offerto l'orologio era distinto ed aveva offerto al Di AC una permuta di quattro orologi, non mostrandosi quindi interessato a realizzare una somma di denaro, ed il prezzo era congruo;
irrilevante era il fatto che l'orologio fosse senza scatola e senza garanzia, posto che vendite di quel tipo erano usuali in tutto il territorio nazionale;
non sussisteva quindi alcun elemento per ritenere il ricorrente responsabile ai sensi dell'art. 712 cod.pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ricorso è fondato e, pertanto merita accoglimento 2.1 Ai fini della configurabilità del reato contravvenzionale di cui all'art. 712 cod.pen. non è necessario che l'acquirente abbia effettivamente nutrito dubbi sulla provenienza della merce, dovendosi invece ritenere che il reato sussista ogni qualvolta l'acquisto avvenga in presenza di condizioni che obiettivamente avrebbero dovuto indurre al sospetto, indipendentemente dal fatto che questo vi sia stato o meno (Cass. Sez. 6, sent. n.
7.9015 del 03.02.1997 dep. 03/10/1997 Rv. 208571). Nel caso di specie si deve rilevare come la mancanza della garanzia e della scatola originale e la mancata conoscenza della persona che proponeva la vendita non possano essere ritenuti elementi decisivi ai fini della configurazione del reato in esame, posto che avrebbero dovuto essere valorizzati anche gli 2 Fim elementi che facevano ritenere come Di AC non fosse neppure in una situazione di colpa, quali il fatto che l'orologio oggetto di furto non fosse stato venduto dalla persona che si era presentata nel negozio del ricorrente, ma dato in permuta, e che Di AC era talmente convinto dalla bontà dell'acquisto da avere rilasciato alla persona cui poi la aveva venduta una garanzia rilasciata da lui;
inoltre, nella sentenza impugnata si dà atto che Di AC aveva chiesto il documento alla persona che gli stava vendendo l'orologio, per cui nessun appunto, neppure a titolo di colpa, gli può essere mosso, non potendo certo prevedere che il documento a lui mostrato fosse falso.
3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere accolto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. Così deciso in Roma l'11/11/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscioni Piercamillo Davigo DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA DONE PENALE 3.0 NOV 2015 P. CANCELLI 3