Sentenza 4 febbraio 2015
Massime • 1
In tema di misure cautelari l'accertamento del reato di riciclaggio non richiede l'individuazione dell'esatta tipologia del delitto presupposto, né la precisa indicazione delle persone offese, essendo sufficiente che venga raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute. (Nella fattispecie, gli indagati trasportavano nei rispettivi trolley l'ingente somma contante di 500.000,00 euro, della quale non fornivano alcuna plausibile giustificazione).
Commentari • 7
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Art. 648. Ricettazione. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della …
Leggi di più… - 4. Riciclaggio: legittima la confisca per intero del prezzo accertato anche per un solo concorrenteAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima In caso di concorso di persone nel medesimo reato, è legittima la confisca per equivalente, di cui all' art. 648-quater c.p. , disposta per l'intera entità del prezzo o profitto accertato nei confronti anche di un solo concorrente, indipendentemente dalla quota personalmente percepita, in quanto il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente e, quindi, solidarietà nella pena e nelle misure a carattere sanzionatorio, quale la confisca per equivalente (Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi …
Leggi di più… - 5. Riciclaggio: legittima la confisca dell'intero complesso aziendaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima In tema di riciclaggio, è legittima la confisca ai sensi dell' art. 648-quater c.p. dell'intero complesso aziendale di una società, qualora sia riscontrabile una inestricabile commistione e contaminazione tra attività lecite ed illecite svolte dalla società che non può non ripercuotersi a danno dell'imputato titolare della stessa (Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 24/04/2019, pronunziando sulle impugnazioni avverso la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/02/2015, n. 20188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20188 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 04/02/2015
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 37350
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - N. 291/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HA AM, nato a [...] il [...];
El RR OM, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino, n. 991-992/2014, pronunciata il 17 luglio 2014;
Sentita la relazione svolta dal consigliere Dott. DIOTALLEVI Giovanni;
Sentita la richiesta del P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. HA AM e El RR OM propongono un unico ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino-Sezione del riesame, nn. 991/2014 e 992/2014 T.L.P., pronunciata il 17 luglio 2014 e depositata il giorno successivo.
Il provvedimento impugnato ha confermato l'applicazione, disposta, con ordinanza del 23 giugno 2014, dal G.i.p. presso il Tribunale di Verbania, della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti degli odierni ricorrenti, in quanto indagati per il riciclaggio di somme pari, rispettivamente, a Euro 97.930,00 ed Euro 390.450,00; somme rinvenute, in banconote di vario taglio, all'interno di trolley trasportati dai medesimi soggetti nel corso di un viaggio in treno verso la Svizzera.
2. Il ricorso si articola in due distinti motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo, si lamenta la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, nonché la violazione dell'art. 273 c.p.p., in ordine all'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Più precisamente, si argomenta che il giudice del riesame avrebbe mancato di individuare elementi di fatto concreti, tali da lasciar inferire la provenienza delittuosa delle somme di denaro oggetto del presunto reato di riciclaggio. Gli unici indizi menzionati dal provvedimento censurato, quali l'origine "oscura" del denaro contante trasportato dagli indagati, le modalità di trasporto dello stesso, i contatti tra le parti e gli accorgimenti adottati, sarebbero in realtà del tutto inidonei a fondare, sul piano logico, la conclusione prima accennata, al pari della doppia nazionalità dei soggetti in questione.
2.2. Con il secondo motivo, si deduce la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, nonché la violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p., con riferimento alla sussistenza di esigenze cautelari in grado di giustificare l'adozione della misura custodiale, a fronte della richiesta degli arresti domiciliari avanzata dalla difesa.
Nello specifico, viene rilevato che la presunta gravità dei fatti contestati, legata alla notevole entità delle somme rinvenute, non risulterebbe di per sè sufficiente a determinare l'applicazione della più afflittiva delle misure cautelari personali e che, quanto alla personalità degli indagati, non sarebbe emerso alcun effettivo rischio di reiterazione della presunta condotta criminosa, stante anche la non ravvisabilità di precedenti carichi penali nel Paese di origine.
Si contesta infine il giudizio di inadeguatezza delle strutture alberghiere individuate dalla difesa, costituendo le stesse gli unici alloggi reperibili dagli indagati, all'interno del territorio nazionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Riguardo al primo motivo, va subito osservato che, per quanto concerne la consistenza degli elementi indiziari posti alla base dell'applicazione di una misura cautelare, questa Suprema Corte deve limitarsi a verificare che i giudici di merito abbiano dato adeguatamente conto delle ragioni che li abbiano indotti ad affermare la gravita del quadro indiziario acquisito al procedimento cautelare e che la motivazione così fornita risulti congrua, alla stregua dei canoni della logica e dei principi di diritto che regolano la valutazione del materiale probatorio in atti (si veda, ex plurimis, Cass. pen., Sez. 4^, 29 maggio 2013, dep. 20 giugno 2013, Tiana, n. 26992, rv. 255460; in senso analogo si sono espresse altresì Cass. pen., Sez. 6^, 4 aprile 2012, dep. 14 maggio 2012, Marino, n. 18190, rv. 253006 e Cass. pen., Sez. 4^, 3 maggio 2007, dep. 8 giugno 2007, Terranova, n. 22500, rv. 237012).
Venendo dunque al caso specifico sottoposto all'esame del Collegio, deve ritenersi la presenza di ambedue i requisiti richiesti. L'ordinanza impugnata passa in rassegna una serie di elementi indiziari, ritenuti, nel loro complesso, idonei a far inferire la provenienza illecita del denaro trasportato dagli indagati, con un percorso logico-argomentativo che appare scevro da vizi logici e giuridici.
Difatti, corrisponde a ragione l'aver ritenuto che le cautele messe in atto nel corso del viaggio, le particolari modalità di trasporto del denaro, nascosto all'interno dei trolley degli indagati, l'ingente entità delle somme rinvenute e i contatti tra il HA ed il AT, a sua volta trovato in possesso di Euro 500.000,00, nel corso di controlli svolti presso l'aeroporto di Capodichino, Napoli, e sospettato di far parte del gruppo terroristico degli Hezbollah, consentissero di qualificare le somme trasportate come provento di attività delittuose. A ciò deve aggiungersi che il Tribunale del riesame ha sottoposto al proprio attento vaglio critico gli elementi, prodotti dalla difesa, tesi ad evidenziare che le somme in discorso erano lecitamente detenute dagli odierni ricorrenti;
in particolare, è stata evidenziata la non pertinenza degli elementi stessi, non essendo stata dimostrata la correlazione tra le fonti di reddito ed i conti correnti indicati e la detenzione delle somme anzidette, nella valuta nazionale ed in contanti.
D'altronde, questa Sezione ha già avuto modo di precisare che l'accertamento del reato di riciclaggio non richiede l'individuazione dell'esatta tipologia del delitto presupposto ne' la precisa indicazione della persona o delle persone offese, essendo sufficiente la prova logica della provenienza delittuosa delle utilità (si veda soprattutto Cass. pen., Sez. 2^, 7 gennaio 2011, dep. 11 gennaio 2011, Berruti, n. 546, rv. 249444); siffatto principio di diritto vale, a fortiori, in materia cautelare (cfr. Cass. pen., Sez. 5^, 21 maggio 2008, dep. 26 settembre 2008, Magnerà, n. 36940, rv. 241581). A fronte del quadro così rappresentato, le doglianze formulate dai ricorrenti si traducono in una domanda di rivalutazione delle risultanze probatorie considerate dal Tribunale del riesame, come tale preclusa al sindacato di questa Suprema Corte vista l'assenza di profili di illogicità o di abnormità.
2.2. Venendo al secondo motivo di ricorso, anch'esso appare inidoneo ad evidenziare un vizio giuridico ovvero logico della motivazione dell'ordinanza censurata, suscettibile di essere valutato in sede di legittimità. Il giudice del riesame ha adeguatamente motivato circa la sussistenza delle esigenze cautelari e sull'inevitabilità dell'applicazione della misura personale maggiormente afflittiva. In primo luogo, è stato evidenziato l'elevato rischio di reiterazione specifica del delitto oggetto della contestazione, alla luce delle particolari modalità commissive del fatto, giudicate, con un'argomentazione di nuovo esente da aporie ed illogicità, indicative di un collegamento con un'organizzazione criminale ben strutturata ed organizzata, collegamento questo insuscettibile di essere interrotto dalla più attenuata forma di controllo caratteristica degli arresti domiciliari. Del resto, questa Corte ha a più riprese affermato che le specifiche modalità e circostanze del fatto rappresentano elementi pianamente valutabili ai fini del giudizio prognostico sul pericolo di reiterazione, ex art. 274 c.p.p., lett. c), dal momento che rientrano tra i criteri oggettivi,
enumerati dall'art. 133 c.p., alle stregua dei quali può valutarsi la personalità dell'indagato (cfr., ex permultis, Cass. pen, Sez. 2^, 8 ottobre 2013, dep. 9 dicembre 2013, Scortechini e altro, n. 49453, rv. 257974, Cass. pen., Sez. 2^, 16 ottobre 2013, dep. 30 dicembre 2013, Caterino e altri, n. 51843, rv. 258070 e Cass. pen., Sez. 4^, 3 luglio 2007, dep. 10 settembre 2007, Cavallari, n. 34271, rv. 237240).
Secondariamente, è stato riscontrato un concreto e specifico pericolo di fuga, legato alla capacità di entrambi i prevenuti, e sopratutto del HA, di muoversi repentinamente all'interno e all'esterno del territorio nazionale, in una con l'appoggio logistico garantito dall'organizzazione di cui sopra;
si tratta di aspetti, concernenti lo stile di vita e le abituali frequentazioni dei soggetti sottoposti ad indagini, che senz'altro si prestano a fondare il giudizio prognostico di cui all'art. 274 c.p.p., lett. b), (cfr., in particolare, Cass. pen., Sez. 6^, 25 maggio 2005, dep. 27 giugno 2005, Gallou, n. 24223, rv. 232065 e, recentior, Cass. pen., Sez. 2^, 5 dicembre 2013, dep. 19 dicembre 2013, Morosanu, n. 51436, rv. 257981).
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma da determinarsi nella misura di Euro 1.000 per ciascuno dei ricorrenti stessi, stanti i rilevanti profili di colpa emergenti dal ricorso stesso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di Euro 1.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2015