Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2016, n. 13844
CASS
Sentenza 2 dicembre 2016

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Massime7

In tema di valutazione di attendibilità, l'obbligo di dire la verità gravante sul teste assistito, accrescendo il grado di affidabilità della fonte, può essere valorizzato dal giudice nella valutazione dei riscontri esterni, consentendo di ritenere sufficienti riscontri di peso comparativamente minore rispetto a quelli richiesti nel caso di valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato in procedimento connesso ai sensi dell'art. 210 cod.proc.pen. (C.Cost. n.265 del 2004).

Nel caso di annullamento della sentenza di condanna per reato associativo disposto per intervenuta prescrizione nei confronti di alcuni coimputati e per vizio di motivazione nei confronti di altri, le statuizioni civili connesse al reato devono essere esaminate per tutti gli imputati nell'ambito dell'unitario giudizio penale di rinvio avente ad oggetto l'esistenza del sodalizio criminoso. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudizio deve inscindibilmente proseguire dinanzi al giudice penale, non potendosi applicare il disposto dell'art.622 cod.proc.pen. in assenza della preventiva definizione dell'accertamento in ordine alla sussistenza del reato associativo).

In tema di valutazione della prova, allorché il teste assistito renda dichiarazioni accusatorie relative ad una pluralità di fatti-reato commessi anche dallo stesso soggetto e ripetuti nel tempo, l'elemento di riscontro esterno per alcuni di essi fornisce sul piano logico la necessaria integrazione probatoria della chiamata anche in ordine agli altri, purché sussistano ragioni idonee a suffragare tale giudizio e ad imporre una valutazione unitaria delle dichiarazioni, quali l'identica natura dei fatti in questione, l'identità dei protagonisti, o di alcuni di essi, e l'inserirsi dei fatti in un rapporto intersoggettivo unitario e continuativo.

In tema di associazione a delinquere, la prova dell'esistenza dell'associazione non può essere desunta dalla sola molteplicità dei reati-fine, lì dove a questi abbiano partecipato esclusivamente alcuni dei presunti associati, senza che tali reati siano rappresentativi di un programma delittuoso comune e che vi sia quanto meno la consapevole connivenza degli altri sodali. (Fattispecie in cui plurimi reati di induzione indebita, commessi nell'ambito della gestione della sanità regionale, erano stati commessi esclusivamente da due dei presunti vertici dell'associazione, senza che risultasse in alcun modo il coinvolgimento del restante associato con ruolo apicale, né dei meri partecipi al sodalizio criminoso).

In tema di prova testimoniale, qualora nel corso del dibattimento il pubblico ministero si limiti ad escutere il teste (nella specie ex art.197-bis cod.proc.pen.) già sentito in sede di incidente probatorio solo su specifici fatti sopravvenuti e, per il resto, chieda la conferma delle dichiarazioni rese, tale richiesta assume il significato della sostanziale rinuncia all'escussione del teste sui temi di prova oggetto dell'incidente probatorio, con la conseguente preclusione, per la parte che non aveva inserito il teste nella lista ex art.468 cod.proc.pen. e che aveva partecipato all'assunzione della prova ex art.392 cod.proc.pen., a procedere al controesame sui fatti oggetto delle precedenti dichiarazioni.

In assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, non viola il divieto di "reformatio in pejus" la qualificazione della confisca in appello come diretta. (In motivazione, la S.C. ha precisato che pur avendo la confisca per equivalente natura essenzialmente sanzionatoria, ciò che rileva è l'effetto derivante dalla misura applicata, che resta immutato, salva la sua corretta qualificazione giuridica).

L'accoglimento dell'impugnazione proposta da uno dei coimputati con riguardo alla condanna al risarcimento dei danni non giova ai coobbligati in solido, atteso che l'effetto estensivo dell'impugnazione concerne i soli casi in cui questa investa, sia pure con eventuali ricadute civilistiche, il profilo della responsabilità penale e non anche quelli in cui attenga ad aspetti esclusivamente risarcitori. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che l'effetto derivante dall'accoglimento dell'impugnazione proposta da uno degli imputati in ordine alla carenza di legittimazione attiva delle parti civili, non poteva essere esteso anche al coimputato che non aveva specificamente formulato doglianze al riguardo).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2016, n. 13844
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13844
Data del deposito : 2 dicembre 2016

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