Sentenza 2 dicembre 2016
Massime • 7
In tema di valutazione di attendibilità, l'obbligo di dire la verità gravante sul teste assistito, accrescendo il grado di affidabilità della fonte, può essere valorizzato dal giudice nella valutazione dei riscontri esterni, consentendo di ritenere sufficienti riscontri di peso comparativamente minore rispetto a quelli richiesti nel caso di valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato in procedimento connesso ai sensi dell'art. 210 cod.proc.pen. (C.Cost. n.265 del 2004).
Nel caso di annullamento della sentenza di condanna per reato associativo disposto per intervenuta prescrizione nei confronti di alcuni coimputati e per vizio di motivazione nei confronti di altri, le statuizioni civili connesse al reato devono essere esaminate per tutti gli imputati nell'ambito dell'unitario giudizio penale di rinvio avente ad oggetto l'esistenza del sodalizio criminoso. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudizio deve inscindibilmente proseguire dinanzi al giudice penale, non potendosi applicare il disposto dell'art.622 cod.proc.pen. in assenza della preventiva definizione dell'accertamento in ordine alla sussistenza del reato associativo).
In tema di valutazione della prova, allorché il teste assistito renda dichiarazioni accusatorie relative ad una pluralità di fatti-reato commessi anche dallo stesso soggetto e ripetuti nel tempo, l'elemento di riscontro esterno per alcuni di essi fornisce sul piano logico la necessaria integrazione probatoria della chiamata anche in ordine agli altri, purché sussistano ragioni idonee a suffragare tale giudizio e ad imporre una valutazione unitaria delle dichiarazioni, quali l'identica natura dei fatti in questione, l'identità dei protagonisti, o di alcuni di essi, e l'inserirsi dei fatti in un rapporto intersoggettivo unitario e continuativo.
In tema di associazione a delinquere, la prova dell'esistenza dell'associazione non può essere desunta dalla sola molteplicità dei reati-fine, lì dove a questi abbiano partecipato esclusivamente alcuni dei presunti associati, senza che tali reati siano rappresentativi di un programma delittuoso comune e che vi sia quanto meno la consapevole connivenza degli altri sodali. (Fattispecie in cui plurimi reati di induzione indebita, commessi nell'ambito della gestione della sanità regionale, erano stati commessi esclusivamente da due dei presunti vertici dell'associazione, senza che risultasse in alcun modo il coinvolgimento del restante associato con ruolo apicale, né dei meri partecipi al sodalizio criminoso).
In tema di prova testimoniale, qualora nel corso del dibattimento il pubblico ministero si limiti ad escutere il teste (nella specie ex art.197-bis cod.proc.pen.) già sentito in sede di incidente probatorio solo su specifici fatti sopravvenuti e, per il resto, chieda la conferma delle dichiarazioni rese, tale richiesta assume il significato della sostanziale rinuncia all'escussione del teste sui temi di prova oggetto dell'incidente probatorio, con la conseguente preclusione, per la parte che non aveva inserito il teste nella lista ex art.468 cod.proc.pen. e che aveva partecipato all'assunzione della prova ex art.392 cod.proc.pen., a procedere al controesame sui fatti oggetto delle precedenti dichiarazioni.
In assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, non viola il divieto di "reformatio in pejus" la qualificazione della confisca in appello come diretta. (In motivazione, la S.C. ha precisato che pur avendo la confisca per equivalente natura essenzialmente sanzionatoria, ciò che rileva è l'effetto derivante dalla misura applicata, che resta immutato, salva la sua corretta qualificazione giuridica).
L'accoglimento dell'impugnazione proposta da uno dei coimputati con riguardo alla condanna al risarcimento dei danni non giova ai coobbligati in solido, atteso che l'effetto estensivo dell'impugnazione concerne i soli casi in cui questa investa, sia pure con eventuali ricadute civilistiche, il profilo della responsabilità penale e non anche quelli in cui attenga ad aspetti esclusivamente risarcitori. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che l'effetto derivante dall'accoglimento dell'impugnazione proposta da uno degli imputati in ordine alla carenza di legittimazione attiva delle parti civili, non poteva essere esteso anche al coimputato che non aveva specificamente formulato doglianze al riguardo).
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La massima Non integra il delitto di calunnia la simulazione di tracce di reato a carico di persona già deceduta al momento della condotta, non essendovi la possibilità di inizio di un procedimento penale nei confronti di un innocente (Cassazione penale , sez. I , 29/03/2022 , n. 34894). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. I , 29/03/2022 , n. 34894 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Vanno dichiarate inammissibili, in quanto tardive, le memorie difensive depositate dalle parti civili dopo l'udienza del 28 febbraio 2022, nella quale è stata avviata la trattazione del processo, e prima di quella …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2016, n. 13844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13844 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2016 |
Testo completo
AND 13 844-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo IAno LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da CE Rotundo - Presidente - Sent. n. sez.1934/16 Stefano Mogini Massimo Ricciarelli U.P. 02/12/2016 -relatore- Capozzi AN R.G.N. 27240/16 Giordano Emilia NN ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CU IN, nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] LL, nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...] avverso la sentenza emessa il 20/11/2015 dalla Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo Policastro, che ha concluso: per CA, annullamento con rinvio limitatamente al reato di cui al capo 11) e rigetto nel resto;
per GA, annullamento senza rinvio agli effetti penali per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, annullamento con rinvio al Giudice civile limitatamente alle statuizioni civili a favore delle AS L'Aquila-Avezzano-Sulmona, Teramo e Pescara, con rigetto nel resto;
per CU, annullamento con rinvio al Giudice civile limitatamente alle statuizioni civili a favore delle AS L'Aquila-Avezzano- Sulmona, Teramo e Pescara, con rigetto nel resto;
per DE TU, ON, LL, TA, HE e OS, rigetto dei ricorsi;
udito il difensore, Avv. ES Gamberini, in sostituzione dell'Avv. RI OS RU LE, per AS n. 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila e AS 3 Pescara, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi e ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
udito il difensore, Avv. Giuseppe Femia, in sostituzione dell'Avv. Luca GR, per LL LI RI CE, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi e si è riportato alle conclusioni scritte e alla nota spese depositate in cancelleria;
udito il difensore, Avv. Tommaso Marchese, per Casa di Cura Villa Letizia s.r.l., Casa di Cura Spatocco s.r.l., AIOP -Associazione IAna Ospedalità Privata-, nonché in sostituzione dell'Avv. Augusto La Morgia, per Casa di Cura Pierangeli s.r.l., che ha chiesto il rigetto dei ricorsi di DE TU, TA, ON, HE e CA e depositato conclusioni scritte e nota spese, con distrazione in suo favore, dichiarandosi antistatario, e ha inoltre depositato le conclusioni e la nota spese dell'Avv. La Morgia, sottoscrivendole quale sostituto;
udito il difensore, Avv. TO Giansante per Casa di Cura Villa Serena, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
udito il difensore, Avv. RL Tenaglia per AS n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese, anche per Avv. La Morgia Augusto;
udito il difensore, Avv. Tommaso Navarra per AS di Teramo, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
udito il difensore, Avv. Gian Domenico Caiazza, anche in sostituzione dell'Avv. TO Albano, per DE TU, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso;
udito il difensore, Avv. Marco Femminella per ON, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi;
udito il difensore, Avv. Massimo Carosi per OS, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi;
udito il difensore, Avv. Giuliano Milia per TA, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi;
uditi i difensori, Avv. Francesco Carli e Avv. IO Parisi per CU, che hanno chiesto l'accoglimento dei motivi;
udito il difensore, Avv. Ugo Di Silvestre per CA e LL, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, riportandosi anche alla memoria depositata;
2 udito il difensore, Avv. Fabio Lattanzi, anche in sostituzione dell'Avv. Francesco Caroleo Grimaldi, per GA e HE, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per HE ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e l'accoglimento del ricorso per GA. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20/11/2015 la Corte di appello di L'Aquila ha parzialmente riformato quella pronunciata dal Tribunale di Pescara in data 27/7/2013, con riguardo alle imputazioni formulate nei confronti di vari amministratori e politici della Regione Abruzzo, chiamati a rispondere di reati associativi, di abuso di ufficio, falso, truffa aggravata, corruzione, concussione, in conseguenza delle indagini originate dalle dichiarazioni accusatore rese da LI RI CE, dominus di un gruppo, titolare di case di cura private. In particolare, per quanto rileva in questa sede, la Corte di appello ha dichiarato l'estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 319-quater cod. pen. sub 53), fatta eccezione per la dazione del 27/6/2005, per la quale ha confermato la condanna di GA GI, ha dichiarato altresì l'estinzione per prescrizione degli analoghi reati sub 54), addebitato a GA, e sub 56), addebitato in concorso a GA e ad CU IN;
ha confermato la condanna di DE TU TA in ordine al reato associativo di cui all'art. 416 cod. pen. sub 11), nonché in ordine ai reati sub 26), 28), 33) 39), 41), riqualificati ai sensi dell'art. 319-quater, cod. pen.; ha confermato la condanna di ON LO per gli stessi reati, nonché per il reato sub 46), parimenti riqualificato, riconoscendo inoltre il ON colpevole anche del delitto sub 47), qualificato ai sensi dell'art. 319-quater cod. pen.; ha dichiarato colpevoli CA AR e LL AN del reato di cui al capo 43), qualificato ai sensi dell'art. 319- quater, cod. pen., confermando la condanna del CA anche per il reato associativo sub 11), quale partecipe;
ha confermato la condanna di TA MB e di HE TO CE, quest'ultimo come partecipe, in relazione al reato associativo sub 11); ha rideterminato le pene irrogate ai predetti imputati;
ha assolto gli imputati dagli ulteriori reati per i quali era stata pronunciata condanna in primo grado;
ha confermato il proscioglimento per intervenuta prescrizione in ordine ai reati sub 2), 3), 4), 7), 9), 21); ha revocato la confisca di beni e somme in giudiziale sequestro, fatta eccezione per somme e depositi bancari riferiti a GA GI;
ha ridotto l'ammontare complessivo del risarcimento del danno nei confronti della Regione Abruzzo ad euro 2.000.000,00, a carico di DE TU, ON, TA, CA, HE, con rideterminazione delle percentuali nei rapporti interni;
ha condannato gli 3 imputati DE TU, ON, TA, CA, HE, LL al risarcimento del danno in favore delle parti civili LI RI CE e LL LI RI CE;
ha condannato gli imputati DE TU, ON, TA, CA e HE al risarcimento dei danni in favore di AS Chieti-Lanciano-Vasto; ha confermato le condanne di GA e CU a risarcire i danni alle parti civili LI RI CE e LL RI CE nonché alle parti civili Regione Abruzzo e AS Chieti-Lanciano-Vasto; ha confermato la condanna di DE TU, ON, TA, CA, HE, GA e CU nei confronti delle parti civili AS L'Aquila-Avezzano-Sulmona, AS Teramo, AS Pescara, AIOP, Casa di Cura Pierangeli s.r.l., Casa di Cura Villa Letizia, s.r.l., Casa di Cura Villa Serena s.r.l., Casa di Cura Spatocco s.r.l., assegnando a tutte le AS costituite la provvisionale di euro 100.000,00 a carico solidale degli imputati e rideterminando in euro 25.000,00 per ciascuna delle A.A.S.S.L.L. costituite le spese relative al primo grado di giudizio;
ha condannato gli imputati a rifondere alle parti civili le spese relative al giudizio di appello.
2. Ha presentato ricorso GA GI.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di norme stabilite a pena di nullità o inutilizzabilità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 511, comma 2, cod. proc. pen. Rileva che l'LI, di cui al dibattimento era stato chiesto l'esame diretto dal P.M. e dal coimputato DE TU, era stato esaminato dal P.M. solo in relazione a fatti riferiti dopo l'incidente probatorio nei confronti di CU, per il resto essendo stata chiesta la generica conferma di quanto già dichiarato. La difesa dell'imputato DE TU aveva proceduto all'esame nonché al controesame, anche sui temi riguardanti l'incidente probatorio. Alla difesa del GA era stato invece consentito il controesame solo in relazione a quanto dichiarato dall'LI al dibattimento. Richiamata l'ordinanza pronunciata sul punto dal Tribunale, eccepisce la violazione del diritto di difesa e la violazione del disposto dell'art. 511, comma 2, cod. proc. pen., che avrebbe obbligato la Corte ad espungere le dichiarazioni dell'LI dal materiale probatorio o a provvedere alla rinnovazione della prova, non effettuata. Rileva in particolare che era erroneo ritenere che fosse necessario richiedere l'esame diretto del dichiarante, che era altresì ravvisabile una disparità di trattamento rispetto a quanto consentito alla difesa dell'imputato DE TU, che infine non era stato tenuto conto del fatto che la formulazione dell'art. 511 cod. proc. pen. mira a ristabilire il contraddittorio dopo la piena discovery, non : assicurata di per sé dalla procedura di incidente probatorio, in tal modo 4 giustificandosi la possibilità di dare lettura delle dichiarazioni solo dopo l'esame dibattimentale. Segnala ulteriormente la causalità dell'errore denunciato, a fronte delle domande che avrebbero dovuto essere fatte all'LI alla luce del materiale presente al fascicolo, divenuto noto dopo l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con travisamento di atti, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione al capo 53) e all'ipotesi di cui all'art. 319-quater cod. pen. Era stato segnalato che dopo l'ottobre del 2004 il budget delle AS abruzzesi era stato gestito dalla Finanziaria Regionale Abruzzese, facente capo a LI, cosicché non avrebbe potuto trovare giustificazione l'assunto dell'LI di essere stato indotto a pagare somme mensili al GA dal gennaio 2004 al giugno 2005, in quanto costui avrebbe strumentalizzato il potere di emettere mandati di pagamento. La Corte aveva però travisato il rilievo, confondendolo con l'assunto che fosse stata eccepita la mancata giustificazione di pagamenti dopo il perfezionamento della cartolarizzazione, e dunque non valutando il tema proposto;
aveva travisato gli atti, prospettando che l'LI avesse fatto riferimento al periodo dal gennaio all'ottobre in cui il servizio era gestito dalla AS di Chieti e che avesse continuato a pagare per tenersi buono il funzionario, il quale avrebbe potuto fargli comodo, peraltro menzionando una causale non dedotta dall'LI, che aveva parlato della minaccia di sospensione dei pagamenti;
infine aveva erroneamente ricostruito l'ipotesi di induzione, senza motivare sull'abuso induttivo in relazione al contenuto della condotta, concretatasi nella strumentalizzazione della qualità e nell'efficacia psicologicamente motivante di tale condotta.
2.3. Con il terzo motivo deduce travisamento degli atti ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione ai capi 54) e 56). L'assunto accusatorio si fondava sul fatto che il GA, quale direttore dell'AS di Chieti avesse ottenuto il pagamento di oltre 4 milioni di euro per sé e circa 900.000,00 euro in favore di CU, segnalando all'LI che soltanto sua era la responsabilità della decisione di accertare e certificare i crediti nei confronti dell'AS di Chieti ai fini dell'operazione di cartolarizzazione. Ricostruita quest'ultima, il ricorrente segnala che la stessa era stata gestita dalla F.I.R.A. e che i crediti non performing delle case di cura erano inesistenti in bilancio e comunque privi di supporto documentale, tanto che per questo l'operazione implicava che il bilancio del 2003 fosse rettificato includendovi i crediti non performing, transatti in sede regionale. 5 i In tale quadro tutti i direttori generali delle asl avevano riconosciuto i crediti e li avevano inseriti in bilancio sulla base di un'intimazione contenuta nella delibera 1281 del 2004 della Giunta regionale. La Corte aveva ignorato il fatto che il GA non aveva tenuto comportamenti diversi da quelli di tutti gli altri direttori generali, non avendo cognizione del contenuto dei crediti non performing. Peraltro l'induzione presuppone un abuso della funzione, nella specie ascritta al GA in relazione al riconoscimento dei crediti ad onta della loro inesistenza. Ma non era stata acquisita prova del fatto che il GA avesse quella conoscenza, risultando invece che egli ignorava quali fossero i crediti sottostanti al non performing. Ma soprattutto la Corte aveva ignorato il fatto che il GA era stato l'unico a porre in essere un atto che avrebbe avuto l'effetto di svuotare di significato la cartolarizzazione. Egli infatti, pur avendo riconosciuto crediti, aveva con l'atto di cui al documento 7, richiamato nel ricorso, accettato solo i crediti certificati, ma non quelli non performing, di fatto rendendo inefficace rispetto all'AS la cessione di tali crediti dall'LI alla Barklays Bank e poi da questa alla F.I.R.A. Pertanto il ricorrente, lungi dall'essere compiacente verso l'LI, aveva emesso l'unico atto in grado di vanificare la cartolarizzazione. La ricostruzione operata dalla Corte era dunque parziale e connotata da un'omissione che la viziava. La Corte aveva peraltro omesso di valutare anche l'ulteriore elemento invocato nei due gradi di giudizio, costituito dal fatto che proprio il GA aveva messo sull'avviso il dott. Costantini, Presidente dei Revisori dei conti di Chieti, che aveva poi effettuato la prima denuncia in merito alla cartolarizzazione.
2.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in ragione dell'insussistenza della fattispecie di cui ai capi 54) e 56). La Corte aveva ravvisato il reato di cui all'art. 319-quater cod. pen., sebbene non avesse identificato una condotta del GA costituente abuso della funzione diversa da quella concretatasi nel recepimento della delibera n. 1281, oltre tutto senza considerare che il GA si era comportato come gli altri direttori generali, non era a conoscenza del fatto che i crediti non performing non fossero assistiti da alcuna fatturazione o documentazione giustificativa e aveva per contro posto in essere un atto distruttivo per gli interessi del privato induttore, circostanza incompatibile con l'assunto di una induzione indebita, cioè di una condotta abusiva finalizzata a favorire il privato. 6 2.5. Con il quinto motivo si sofferma sull'accordo transattivo del 25 ottobre 2004, oggetto dei reati dichiarati estinti per prescrizione, sub 7) e sub 9), ma in relazione al quale era contestata l'induzione al pagamento di una somma di euro 750.000,00, inclusa nella contestazione sub 54). Deduce al riguardo violazione di legge e vizio di motivazione e travisamento degli atti agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. L'accordo si sarebbe dovuto reputare legittimo, soprattutto in quanto il GA si era basato su due relazioni che ne attestavano il fondamento e sul parere del capo degli Ispettori dott. Recchione, che sul punto aveva modificato il proprio avviso. Né avrebbe potuto assumere rilievo la pendenza di un procedimento penale per un'analoga tipologia di crediti, giacché in relazione a quel singolo procedimento amministrativo l'esistenza del processo era da ritenersi inconferente. Inoltre la Corte aveva omesso di considerare che in realtà non si era trattato di un vero accordo bensì di una proposta di accordo transattivo, giacché il GA aveva inserito una clausola che ne imponeva la ratifica da parte della Regione e dunque implicava la sottoposizione dell'atto ad un ulteriore controllo. Il mancato rilievo di tale elemento, destinato a provare che l'atto era tutt'altro che di favore, valeva a rendere sul punto la motivazione incompleta.
2.6. Con il sesto motivo denuncia vizio di motivazione in merito alla credibilità dell'LI e ai pretesi riscontri, agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen. La Corte era incorsa in plurimi profili di illogicità e travisamenti. Era illogica la valutazione di coerenza delle dichiarazioni dell'LI, che in realtà aveva mutato costantemente versione. stata effettuata sulla scorta di un La valutazione dei riscontri era travisamento delle prove a confutazione. Mancante o travisante era la valutazione del materiale probatorio addotto dalle difese, volto a contrastare le dichiarazioni dell'LI.
2.7. Con il settimo motivo deduce violazione di legge nell'applicazione della confisca, con violazione del divieto della reformatio in peius. La Corte aveva ritenuto che la confisca del denaro fosse da reputarsi diretta e non per equivalente, pur in assenza di appello di P.M., in tal modo dettando una disposizione in peius, in relazione alla quale non aveva neppure previamente stimolato il contraddittorio con la difesa 2.8. Il GA ha presentato motivi nuovi. Con il primo motivo nuovo deduce violazione dell'art. 192, comma 3 e 4 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. 7 La Corte aveva fondato il proprio giudizio sulle dichiarazioni dell'LI, di cui aveva ravvisato la credibilità, e sui riscontri acquisiti. Ma incongruamente era stata ravvisata la spontaneità delle dichiarazioni dell'LI, essendosi rilevato nel contempo che il dichiarante sapeva che si sarebbe verificata l'apertura di procedimenti a suo carico a prescindere dalle sue dichiarazioni. Quanto ai riscontri, era stato fatto riferimento ad elementi non individualizzanti e a dichiarazioni in relazione alle quali erano state poste in luce incertezze o incongruenze rispetto a quelle dell'LI. Più incertezze non avrebbero potuto dare luogo nel loro complesso ad una prova certa. Relativamente all'accertamento patrimoniale era vistosa la contraddittorietà tra il rilievo di dazioni superiori ad euro 7.000.000,00 circa e il riscontro di versamenti in conto corrente nel periodo dal 2003 al 2007 di euro 1.154.133,65. Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 498 e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il pubblico ministero aveva formulato all'LI in sede dibattimentale domande specifiche in ordine alla posizione di CU, mentre per il resto aveva chiesto conferma di quanto dichiarato in incidente probatorio. In tal modo, al di là della forma atipica dell'escussione, si sarebbe dovuto ritenere che avessero formato oggetto di esame anche le accuse formulate nei confronti del GA nel corso dell'incidente probatorio. Il diniego del controesame su tali punti dunque aveva costituito una violazione dell'art. 498 cod. proc. pen. integrante nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.. Ciò aveva reso la testimonianza per intero inutilizzabile nei confronti del GA. La relativa nullità si era estesa alla condanna e agli atti successivi che ne dipendevano. Peraltro non ricorreva alcuna preclusione in quanto la violazione del diritto di difesa era stata segnalata dal difensore del GA sia nel momento in cui si era verificata sia nelle fasi successive, con i motivi di appello e di ricorso. Con il terzo motivo nuovo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 597, comma 3, e all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. La Corte aveva confermato la confisca delle somme depositate su due conti correnti, peraltro qualificando la misura come confisca diretta e non per equivalente, quest'ultima avente natura sanzionatoria e non applicabile a fronte dell'intervenuta estinzione della gran parte dei reati per prescrizione. 8 Il passaggio da confisca per equivalente a confisca diretta costituiva modifica in peius, essendo stata applicata una misura di sicurezza più grave, che la Corte non avrebbe potuto disporre, non avendo il pubblico ministero proposto appello.
3. Ha proposto ricorso CU IN in relazione alla pronuncia della Corte di appello con la quale è stata dichiarata l'estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 319-quater cod. pen. contestato al capo 56), è stato confermato il proscioglimento per prescrizione dai reati sub 3), 4), 7), 9) e 21), sono state confermate le statuizioni civili.
3.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'inutilizzabilità delle dichiarazioni dibattimentali di LI RI CE. Posto che l'LI, sentito ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen., solo al dibattimento e non nell'incidente probatorio aveva reso dichiarazioni in merito alle dazioni di cui al capo 56), tali dichiarazioni si sarebbero dovute reputare inutilizzabili, in quanto il predetto, riportandosi in numerose occasioni alle dichiarazioni rese nell'incidente probatorio o ad altri interrogatori, si era di fatto rifiutato di rispondere alle domande della difesa in sede di controesame, il che era rilevante agli effetti dell'art. 500, comma 3, cod. proc. pen. e dell'art. 6, par. 1 e 3, C.E.D.U., come interpretata dalla Corte di Strasburgo. La motivazione della Corte sul punto, incentrata su risposte fornite per relationem si sarebbe dovuta reputare viziata dalla mancata comprensione dell'effettiva portata del rifiuto.
3.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da IO RI, ex moglie dell'CU. TE aveva reso dichiarazioni autoindizianti, in quanto aveva riferito di aver ricevuto dall'CU, per metterle in cassaforte, le buste con il denaro consegnato dall'LI, e di aver poi utilizzato somme di denaro in contanti per pagamenti vari, il che valeva a configurare un concorso o un'ipotesi di ricettazione, alla cui stregua l'esame avrebbe dovuto essere interrotto ai sensi dell'art. 63 cod. proc. pen.: la prosecuzione dello stesso ne comportava l'inutilizzabilità erga omnes, essendo irragionevole l'assunto della Corte secondo cui quegli elementi non erano rilevanti in difetto della conoscenza della provenienza dei soldi e delle ragioni per cui erano portati all'CU. ¿ 3.3. Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in merito all'attendibilità di LI e alla mancata valutazione delle doglianze difensive attestanti l'assenza di credibilità del predetto. La Corte si era sottratta ad un'attenta e rigorosa verifica dell'attendibilità dell'LI, affermando che non erano emerse ragioni attestanti un intento di natura calunniosa, che le dichiarazioni si caratterizzavano per precisione e coerenza, che le stesse non erano mai state ritrattate né significativamente modificate ma semmai arricchite. Ma in realtà quanto a spontaneità e intenti utilitaristici era risultato che l'LI aveva fornito dichiarazioni per sottrarsi alle conseguenze delle distrazioni risultanti a suo carico, avendo inteso mascherarle con dazioni originate da concussioni. Inoltre era da valutare il modo in cui l'LI si era sottoposto al controesame, contrassegnato dall'intento di sottrarsi a domande scomode. Ed ancora era smentito proprio con riguardo all'CU che l'LI non avesse modificato le proprie dichiarazioni: infatti per lungo tempo aveva escluso dazioni all'CU, salvo l'episodio di cui al capo 21), e poi assai tardivamente aveva reso dichiarazioni accusatorie, riguardanti cospicue dazioni da lui effettuate. Peraltro era risultata incongrua la giustificazione di tale tardività, avendo l'LI fatto riferimento alla conoscenza giornalistica delle dichiarazioni della IO, conoscenza non plausibile, in quanto i giornali avevano parlato successivamente delle accuse della IO. Inoltre non era ragionevole l'assunto dell'LI secondo cui egli avrebbe avuto timore dell'influenza politica dell'CU, posto che comunque lo aveva accusato già con riguardo ad un episodio. Era rimarchevole il contrasto con le dichiarazioni di OL NN RI, moglie dell'LI, che aveva negato di aver avuto notizia di dazioni all'CU, circostanza rilevante in rapporto al fatto che costei avrebbe fornito un contributo rilevante per ricostruire le varie dazioni. Quanto alla dazione dell'aprile 2005, si trattava di assunto viziato dal fatto che l'CU aveva perduto potere e che comunque alle elezioni del 4 aprile aveva vinto lo schieramento opposto. Inoltre era stato dimostrato che in quel periodo l'CU si trovava lontano da Pescara, dove sarebbero avvenute le dazioni. Di qui il vizio della sentenza impugnata, ravvisabile nella mancanza di motivazione in relazione a quanto difensivamente dedotto. 10 3.4. Con il quarto motivo denuncia vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in merito ai riscontri individualizzanti e all'omessa valutazione delle doglianze difensive con travisamento delle dichiarazioni rese dai testi OL, EL, DE RO, Di ZI, IN, PA e CI. In primo luogo era dirimente il fatto che la teste OL, moglie dell'LI, la quale risultava aver collaborato a predisporre l'elenco indicante i prelievi riferiti alle dazioni illecite, nulla avesse saputo di dazioni ad CU, smentendo in tal modo il narrato del marito. In secondo luogo la Corte aveva erroneamente sostenuto che i testi EL, DE RO, Di ZI, IN, PA e CI avessero fornito un riscontro individualizzante con riguardo ai prelievi in favore dell'CU. Ma in realtà nessuno di costoro aveva fatto il nome di CU tra i percettori di mazzette. Neanche altri collaboratori avevano fatto cenno di denaro preparato per consegne al predetto. E neppure i collaboratori di CU avevano riferito di aver visto somme di denaro. D'altro canto era erroneo affermare che CU fosse referente politico di GA, essendo stato quest'ultimo nominato direttore dell'AS due anni prima che l'CU divenisse coordinatore del partito. Era stato infine travisato l'episodio del finanziamento in chiaro di euro 500.000,00 in favore di FO IA. LI aveva del resto negato che LI fosse stato mosso da intento difensivo nei confronti di CU. Dalle dichiarazioni di ND ON era emerso che l'LI aveva formulato considerazioni in merito alla direzione politica del partito, non avendo fatto riferimento ad azioni disoneste di CU. E inoltre era risultato che LI, contrariamente a quanto assunto dalla Corte, non aveva assistito al colloquio con il ON, dovendo essere qualificato sul punto come teste de relato. A smentita dell'LI erano ancora invocabili le risultanze delle verifiche bancarie, che avevano dato esito negativo, senza che di ciò la Corte avesse preso atto.
3.5. Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione ai riscontri rappresentati dalle dichiarazioni dei coniugi Di IO e all'omessa disamina delle doglianze difensive sul punto. 1 11 Deduce in via generale la lacunosità delle valutazioni della Corte e la disattenzione alle censure proposte dall'appellante. In particolare sottolinea l'irrilevanza delle deposizioni Di ER e AL, che si erano limitati a parlare di sporadiche frequentazioni tra l'LI e l'CU senza fornire precise indicazioni circa l'ambito temporale degli incontri, dunque senza che i generici ricordi potessero essere messi in relazione con le dazioni. DE resto il Di ER aveva sostenuto di aver saputo delle accuse all'CU attraverso i giornali. Né potevano assumere rilievo i giustificabili incontri tra il GA e l'CU presso la sede di FO IA, ai cui colloqui il Di ER non aveva assistito. Ancor meno significativa era la deposizione della AL, la quale aveva sostenuto di aver saputo una volta dalla IO che in casa vi era l'LI e di aver visto una volta l'LI uscire, avendo inoltre aggiunto di aver appreso successivamente dalla IO che l'CU riceveva denaro da varie persone tra cui l'LI. Ma quest'ultima rivelazione, da intendersi de relato, proveniva da soggetto inattendibile e si basava su informazione in ordine alla quale la teste non aveva saputo dare precise indicazioni temporali. Peraltro la IO aveva al contrario sostenuto che quando veniva LI ella non si faceva trovare in casa. La Corte aveva trascurato la tardività della dichiarazione resa dalla AL sul punto, limitatasi ad altro nel corso di precedenti interrogatori. Vi erano inoltre ragioni di inimicizia tra l'CU e i coniugi Di ER- AL. Alla base dell'inimicizia del Di ER vi erano ragioni economiche relative ad un precedente affare, rispetto al quale l'CU era socio di fatto e il Di ER gli aveva nondimeno negato la quota spettantegli in ordine alle plusvalenze maturate. Sulle ragioni economiche della rottura erano stati sentiti numerosi testi ed era stata proposta una richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, che la Corte territoriale aveva ignorato, pur essendo volta a definire la questione del rapporto di società tra il Di ER e l'CU in funzione della valutazione dell'attendibilità del Di ER. Inoltre quest'ultimo aveva assunto il ruolo di consigliere della IO, nella fase dell'aspro contrasto di costei con l'ex marito, tanto da averle suggerito di fare stalking tecnico», come era emerso da una conversazione intercettata. Erroneamente dunque la Corte aveva escluso che potesse desumersi l'inattendibilità del Di ER dalla vicinanza alla IO e dal preteso intento di assecondare costei e dall'interruzione dei rapporti con l'CU. ? 12 Ulteriori conversazioni intercettate, nelle quali il Di ER aveva fatto cenno della paura dell'CU che la magistratura scoprisse i proventi illeciti conseguiti e della volontà di lui di cedere quote societarie per paura di un sequestro, erano irrilevanti, in quanto intervenute in epoca successiva all'interruzione dei rapporti e in quanto riferite al commento di notizie giornalistiche, non aventi attinenza con il presente processo.
3.6. Con il sesto motivo denuncia vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla valutazione del riscontro costituito dalle dichiarazioni dell'ex moglie di CU, IO RI, e all'omessa valutazione di doglianze difensive sul punto. La Corte aveva sulla scorta dei rilievi del Tribunale osservato che erano documentate le ragioni di rancore della IO verso l'CU, alla base della scelta di riferire fatti a costui pregiudizievoli, e che peraltro ciò non consentiva di affermare che quanto dichiarato fosse di natura calunniosa e inventato per intero. Si trattava di motivazione apparente che non teneva conto degli elementi posti in luce, fermo restando che il Tribunale aveva reputato del tutto inattendibile la IO in merito a dazioni di cui al capo 55) e comunque meno attendibile nella ricostruzione di aspetti particolari dei singoli fatti narrati. ΑΙ riguardo erano stati forniti numerosi elementi dimostrativi dell'inattendibilità della IO. Tali elementi sono nuovamente passati in rassegna e sono costituiti dalla consulenza del dott. Di Fonzo e dalla diagnosi di depressione reattiva in soggetto con disturbo borderline di personalità e discontrollo degli impulsi, dalla deposizione di numerosi testi che avevano attestato la volontà della IO di distruggere l'ex marito e dato conto dei numerosi episodi nei quali costei aveva tenuto un atteggiamento aggressivo e minaccioso, dall'ammonimento per stalking che era stato formulato nei confronti della IO dal Questore di Pescara in data 30/6/2009, dai numerosi messaggi inviati dalla IO all'CU, dalle risultanze di varie conversazioni intercettate, anche riguardanti colloqui tra la IO e il Di ER nei quali fra l'altro la IO riferiva di non conoscere l'entità delle dazioni, dal fatto che il Di ER più volte aveva definito pazza la IO, dalle rivendicazioni di contenuto economico di costei, la quale fra l'altro aveva anche tentato vanamente due volte di costituirsi parte civile nel processo. Inoltre assume travisamento della prova con riguardo alle smentite che specifici passi delle dichiarazioni della IO avevano ricevuto nel corso del processo. 13 Tali profili vengono nuovamente e partitamente esaminati con il confronto delle dichiarazioni rese dalla teste e delle smentite rivenienti di volta in volta da altre risultanze, costituite da dati documentali o logici o da testimonianze (pranzo EN-CU, vicenda cartolarizzazioni, entità delle dazioni, riferimento a buste di plastica contenenti il denaro, contrasto con le dichiarazioni della teste AL, appartamento di Roccaraso, candidatura dell'on. Piccone, regalo di infissi dall'on.le Piccone, accuse verso l'on. Cicchitto, vicenda Cala Moresca).
3.7. Con il settimo motivo denuncia vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla valutazione dei riscontri economico-patrimoniali e al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'escussione del consulente ER. La Corte aveva reputato superfluo ogni approfondimento riguardante il profilo economico-patrimoniale nel presupposto che non vi fossero incertezze probatorie altrimenti non dirimibili. Per contro il Tribunale aveva ravvisato il principale riscontro proprio nella sproporzione patrimoniale tra redditi e acquisti, nel periodo dal 2004 al 2010. La valutazione della Corte aveva del tutto illogicamente finito per ignorare il dato fondamentale costituito dall'assenza di sproporzione con rilevante saldo passivo e dalla presenza invece di una netta eccedenza delle entrate ufficiali o comunque lecitamente conseguite rispetto alle uscite, il che determinava una mancanza di riscontri delle accuse dell'LI. Il ricorrente in particolare si sofferma su una lunga analisi (nelle pagg. da 124 a 146), volta ad indicare gli elementi probatori che suffragavano la diversa ricostruzione del consulente ER e l'esistenza di entrate aggiuntive rispetto a quelle inizialmente indicate dal Tribunale.
3.8. Con l'ottavo motivo denuncia vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 129, comma 2, 530, 538, 574, 578 cod. proc. pen. con riguardo al mancato proscioglimento con formula liberatoria e alla mancata revoca delle statuizioni civili, nonché con riguardo all'automatica conferma di queste ultime in assenza di rivalutazione critica della decisione di primo grado. Ribadisce, sintetizzando gli argomenti su cui si basavano i motivi precedenti, gli elementi che avrebbero dovuto condurre ad un ampio proscioglimento, costituiti dall'inattendibilità della IO, da quella dell'LI, dalla mancanza di riscontri individualizzanti alle dichiarazioni di quest'ultimo. Sottolinea inoltre che la Corte si era limitata a dare atto dell'insussistenza di cause di non punibilità diverse ed a confermare su tale base le statuizioni 14 civili, senza un esame approfondito della posizione dell'CU anche ai fini della responsabilità civile, ma richiamando le valutazioni del primo giudice. In realtà le statuizioni civili erano erronee almeno per la parte concernente le AS e le case di cura private, giacché l'CU era stato assolto dal reato di cui al capo 55) e prosciolto per prescrizione già in primo grado dai reati di abuso di ufficio e truffa. Quanto al capo 56), non poteva farsi discendere alcuna conseguenza dannosa in capo a quei soggetti, giacché la vicenda aveva riguardato solo l'LI.
3.9. Con il nono motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 319-quater e all'art. 357 cod. pen. La Corte aveva erroneamente ravvisato il reato di cui all'art. 319-quater cod. pen. benché il ricorrente non rivestisse la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. A tal fine infatti non sarebbe stata rilevante la veste di parlamentare o di coordinatore regionale di un partito. D'altro canto non sarebbe stato sufficiente ritenere che l'CU avesse agito quale extraneus rispetto al GA, giacché non erano emersi elementi per supporre un concorso tra i due, tanto meno a fronte dell'assoluzione dell'CU dal reato sub 55). Inoltre l'CU non esercitava alcun controllo sul GA o sul EN, non rilevando la comune frequentazione della sede del partito, tanto meno in periodo elettorale.
3.10. Con il decimo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 319-quater cod. pen. e in relazione alla mancata riqualificazione del fatto in ipotesi di reato diverse, quali quelle previste dagli artt. 318 o 319 cod. pen. o 7 legge. 195 del 1974. Il ricorrente segnala come ogni ipotesi di reato gradata avrebbe comportato il maturare del termine di prescrizione in epoca anteriore alla sentenza di primo grado, che avrebbe determinato la revoca delle statuizioni civili. In tale prospettiva fa rimarcare che l'eventuale configurabilità della diversa ipotesi di reato di cui all'art. 346-bis cod. pen., incentrata sulla diversa connotazione causale del prezzo, avrebbe reso la condotta non punibile, trattandosi di fattispecie sopravvenuta. 15 Per il resto si sarebbe dovuto ravvisare un rapporto paritario tra gli imputati e l'LI, non essendovi peraltro prova di una condotta di induzione in danno di quest'ultimo. Nessun teste aveva confermato la versione dell'LI circa le pressioni ricevute dall'CU. Diversamente anche il primo Giudice aveva ricostruito l'episodio di cui al capo 21), derubricato in istigazione alla corruzione, in assenza di una condizione di metus publicae potestatis dell'LI. Era stato segnalato dal Tribunale il lungo rapporto di illecita utilitaristica collaborazione con funzionari, amministratori e politici ed era stata posta in luce la personalità delinquenziale dell'LI, descritto dai testi come soggetto ossessivo e borioso. In ogni caso si sarebbe potuto prospettare il reato illecito finanziamento, in rapporto ad erogazioni destinate a politici, non avendo avuto l'LI esperienza di finanziamenti regolari prima di quello di euro 500.000,00 fatto nel 2005 in favore del partito FO IA.
3.11. Con l'undicesimo motivo deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. in ragione del mancato più ampio proscioglimento dai reati di cui ai capi 3), 4), 7), 9) e 21). Relativamente al capo 21) la Corte aveva fornito una motivazione apodittica. La decisione di primo grado si era basata sulle dichiarazioni dell'LI, peraltro non riscontrate. Né indicazioni diverse sarebbero potute derivare dalla scelta per il patteggiamento operata dal LI, concernente anche il concorso in tale ipotesi di reato. Le dichiarazioni di LI erano de relato e non avrebbero potuto confermare quelle dell'LI. Era mancata qualsiasi prova dell'abuso della qualità o dei poteri da parte dell'CU o da parte del LI. Relativamente agli altri reati, si trattava di contestazioni di natura tecnica, implicanti ruoli istituzionali che il ricorrente non rivestiva. Le considerazioni formulate dalla Corte erano manifestamente illogiche e valorizzavano semplici sospetti. Il ricorrente riporta gli elementi di fatto che avrebbero dovuto escludere la compartecipazione dell'CU all'operazione di cartolarizzazione, intorno alla quale ruotano le varie contestazioni. า 16 Esclude la rilevanza del fatto che dei politici parlassero di cartolarizzazione, rileva l'inattendibilità e la contraddittorietà delle dichiarazioni della IO, sottolinea che dalle prove acquisite era emerso che non correvano buoni rapporti tra l'CU e il EN, che il ricorrente, quale coordinatore del partito, non aveva potere di nomina di assessori, che l'CU non era il politico di riferimento del GA, che la scelta del EN come assessore alla sanità dopo D'NN fu sollecitata dal Presidente PA, che l'CU non si era mai occupato della cartolarizzazione, che non era stato CU a mettere LI al comando della F.I.R.A., che lo stesso LI aveva sostenuto che era stato il LI il dominus della cartolarizzazione. Quanto ai rapporti tra CU e OR segnala che la Corte aveva dato rilievo a semplici sospetti, non essendovi prova che il ricorrente sapesse qualcosa circa l'invio di un fax e circa il contenuto dello stesso.
3.12. Da ultimo il ricorrente formula richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile ai sensi dell'art. 612 cod. proc. pen. a fronte della sottoposizione del patrimonio immobiliare a sequestro conservativo da alcuni anni. :
4. Ha proposto ricorso OS RL con riferimento ai reati di cui ai capi 2) e 9), per i quali la Corte aveva confermato il proscioglimento per intervenuta prescrizione, già pronunciato in primo grado.
4.1. Con il primo motivo deduce manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione al delitto di abuso di ufficio sub 2). Assorbito il punto b), nel reato sub 9), residuava l'ipotesi di cui al punto a), riguardante la relazione del febbraio 2004, nella quale il ricorrente aveva sostenuto che la medicina interna, ai fini dei posti letto, includeva tutte le specialità mediche. Ma tale affermazione non integrava il reato di abuso di ufficio, in quanto si trattava di parere incidenter tantum, non assistito da dolo intenzionale, esso coincidendo con conformi opinioni e corrispondendo a quanto appreso dal ricorrente nel corso di tirocinio specialistico, ed era impensabile che il parere sarebbe stato a distanza di mesi utilizzato per consentire l'ampliamento delle prestazioni erogate dalla casa di cura Villa Pini a carico del sistema sanitario nel quadro di un accordo transattivo, funzionale ad operazione di cartolarizzazione.
4.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 323 cod. pen. agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. 17 Premessa l'analisi della fattispecie di cui all'art. 323 cod. pen., alla luce della giurisprudenza di legittimità, il ricorrente segnala che il parere aveva costituito un obiter dictum, nel quadro di una relazione destinata a far luce su un problema diverso, cosicché non era idoneo a determinare su quel punto danni o vantaggi, al di fuori di una valutazione che lo collegasse con il fatto che alcuni mesi dopo sarebbe stato strumentalmente utilizzato per stipulare la transazione di cui al punto b), ciò che peraltro non sarebbe stato possibile in ragione del contrasto diacronico e della struttura della fattispecie, che vieta di unificare al suo interno la successiva ratifica operata dal OS.
4.3. Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione al reato di truffa sub 9). L'accusa si fondava sulla relazione del febbraio che era stata recepita nell'accordo transattivo dell'ottobre 2004 e nella successiva ratifica di tale accordo operata dal OS. Ma la stessa Corte aveva ritenuto tale ratifica non necessaria, in quanto concernente una materia di competenza dell'AS. Su tali basi la stessa non avrebbe potuto avere alcun valore giuridico, cosicché nessun artificio sarebbe potuto ascriversi al ricorrente. Né rilevava la pendenza di un procedimento penale relativo a posizioni creditorie analoghe, giacché il OS all'epoca della relazione ispettiva operava a L'Aquila, non a Pescara o presso l'AS di Chieti e diversamente da altri imputati non aveva avuto alcun ruolo nella costituzione di parte civile nell'ambito di quel processo. Poiché dunque l'unico atto imputabile al OS non era idoneo a svolgere alcuna funzione, essendo irrilevante che fosse stato compiuto o meno, il ricorrente avrebbe dovuto essere assolto ai sensi dell'art. 129 comma 2, cod. proc. pen.
5. Ha proposto ricorso TA MB in relazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen., contestato al capo 11).
5.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416 cod. pen., nonché violazione dell'art. 521 cod. pen., agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. Dopo aver posto in luce l'oscillante utilizzazione del metodo derivativo o di quello strutturale ai fini della ravvisabilità del reato associativo, il ricorrente sottolinea che secondo l'impostazione accusatoria originaria era stato individuato un programma associativo consistente nel deviare e condizionare l'attività di iniziativa amministrativa, legislativa e negoziale degli organi della Regione 18 Abruzzo e delle AS con riguardo ai rapporti con le case di cura, allo scopo di commettere reati di corruzione o concussione e reati strumentali ulteriori. Il Tribunale aveva già apportato una modifica, riferendo il programma ad una serie di corruzioni e al proposito di agire per favorire l'interesse delle case di cura, soprattutto dell'LI. Era stata dedotta la non configurabilità di irregolarità e con riguardo al TA la mancata partecipazione a fatti corruttivi. Inoltre era stata prospettata l'assenza di un programma indeterminato e illimitato, potendosi semmai ravvisare il concorso di persone nei vari reati: ciò in quanto i soggetti operavano sulla base di un mandato avente una scadenza e in quanto in concreto era stato segnalato che gli amministratori intendevano giungere alla cessione del gruppo Villa Pini ad una società del gruppo De Benedetti. Solo assertivamente il Tribunale aveva ravvisato un programma indeterminato. La Corte di appello, venuto meno l'apporto costituito da reati perpetrati nei confronti della P.A. e funzionali a reati concussivi, aveva modificato il programma, originariamente riferito ad una gestione delittuosa dell'attività amministrativa, volta a creare i presupposti per l'attività di concussione. Aveva di nuovo ravvisato reati di induzione piuttosto che di corruzione ed aveva rilevato che il programma era finalizzato a generare attraverso la possibilità di incidere sulle scelte del settore sanitario una posizione di soggezione dei titolari di case di cura, soprattutto dell'LI, in modo da ottenere da quest'ultimo promesse e consegne ripetute di denaro, a fronte della prospettazione della delicatezza della sua situazione. Relativamente al DE TU e al ON si era basata sulla pluralità di condotte analoghe in arco di tempo esteso, ricondotte ad un sistema organizzativo permanente, strutturato in modo da assicurare la possibilità di gestire la materia sanitaria in termini di illegalità. In concreto era stato utilizzato il metodo derivativo, quando il P.M. aveva prescelto una tecnica diversa, incentrata sulla connessione dell'attività associativa con le disfunzioni artatamente create dalla gestione della P.A.. Era dunque ravvisabile la nullità della sentenza per mutamento del fatto. In ogni caso i molteplici episodi erano stati in realtà ridotti nettamente di numero, a fronte dell'assoluzione degli imputati da ulteriori reati e dell'assoluzione del TA da tutti i reati residui a lui ascritti. Relativamente al TA era stato utilizzato un metodo diverso da quello derivativo, essendosi fatto riferimento al ruolo da lui assunto, peraltro dando per 19 scontata l'esistenza del reato associativo, desunta da reati che il TA non aveva commesso. Peraltro il TA aveva sempre rivestito un ruolo che non gli consentiva alcuna iniziativa e in ordine al quale non era stata verificata la sussistenza fin dall'inizio in capo al predetto, quale collaboratore dell'ufficio di Gabinetto, prima di diventare Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, della veste di incaricato di pubblico servizio. Relativamente al significato attribuito ad una conversazione con LI del febbraio 2008, era da ritenersi che la Corte avesse fornito una motivazione illogica, giacché non era emerso altro che lo svolgimento delle funzioni connesse alle qualifiche rivestite dal TA, in ordine al ruolo di interlocutore qualificabile come responsabile nei confronti dell'organo di direzione politica nell'attuazione del programma di governo. Ciò non significava che TA fosse a conoscenza delle ragioni che erano sottese alle scelte regionali, cui non concorreva.
5.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 62-bis cod. pen. Si ripropone la critica al diniego delle attenuanti generiche, fondato assertivamente sull'oggettivo, grave e continuativo asservimento del settore sanitario a interessi personali, che ha caratterizzato il reato associativo. Non si era tenuto conto dell'assoluzione del TA da tutti gli altri reati e dell'assoluzione degli imputati dai reati inerenti a irregolarità amministrative. La Corte avrebbe dovuto invece far riferimento all'incensuratezza e ai criteri di cui all'art. 133 comma primo, cod. pen., fermo restando che delle modalità dell'azione non ne era stata individuata alcuna, men che mai grave, e che nessuna persona era stata danneggiata dall'attività del TA.
5.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 185 cod. pen., 538, 539, 541 cod. proc. pen., 2055 cod. civ. Il TA era stato condannato a risarcire il danno in favore di LI, del LL LI RI CE, di tutte le AS costituite, con provvisionale di euro 100.000,00 in favore di ciascuna, della Regione Abruzzo, cui era stata riconosciuto un risarcimento di euro 2.000.000,00 con partecipazione del TA nei rapporti interni in misura pari al 20%. Viene posto un problema di interesse e legittimazione delle parti civili in relazione al solo reato associativo, che non tutela né la P.A. né altri soggetti, dovendosi ricomprendere l'ordine pubblico in una più ampia esigenza di tutela, concernente il corretto svolgimento delle funzioni dello Stato. 20 Le AS e l'LI avrebbero potuto essere interessati dal reato associativo solo se il reato fosse stato volto alla consumazione di reati capaci di incidere sul loro patrimonio o sulla loro immagine, il che non era, contrariamente all'assunto dei Giudici di merito. In ogni caso la sentenza con condanna solidale del TA aveva violato l'art. 2055 cod. civ., secondo cui la solidarietà è relativa ad ipotesi di reato commesso da più persone. Ma TA aveva commesso solo il reato associativo, di talché solo per questo avrebbe potuto pronunciarsi condanna solidale. Era illogica la sentenza impugnata nella parte in cui aveva determinato la quota imputabile al TA nel 20%. La determinazione della somma globale era immotivata, così come immotivata era la ripartizione del carico nei rapporti interni.
6. Ha presentato ricorso HE TO CE, riconosciuto colpevole del solo delitto di cui all'art. 416 cod. pen. contestato al capo 11), essendo stato invece assolto da due reati fine, ravvisati in primo grado.
6.1. Col primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. pen., in relazione agli artt. 416 cod. pen. e 125 cod. proc. pen. L'assoluzione dai due reati-fine aveva determinato il venir meno della prova della partecipazione del HE al reato associativo. Gli elementi individuati dalla Corte territoriale si sarebbero dovuti reputare inidonei. La ricezione di somma di denaro dall'LI, intesa come fatto non specificamente contestato, era fondata su dichiarazioni della teste CI e dell'LI, in relazione alle quali era stato peraltro rilevato solo «una qual certa convergenza (peraltro solo relativa)» e nel contempo erano stati posti in luce profili di contrasto. I rapporti con il gruppo SI erano stati ritenuti rilevanti del tutto a prescindere dai rilievi formulati nell'atto di appello, che non erano stati presi in considerazione. Le conversazioni tra HE e ON del 21 febbraio 2008 erano state apoditticamente valutate come riferite alla sospensione dell'accreditamento della casa di cura dell'LI.
6.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. 21 La partecipazione del HE all'associazione era stata fondata su un episodio di induzione non contestato, desunto dal confronto tra le dichiarazioni dell'LI e quelle delle sue dipendenti PA e CI: ma in tal modo era stato violato il principio di correlazione tra sentenza e contestazione, essendosi fatto riferimento ad un fatto storico ulteriore, che non era stato contestato al ricorrente.
6.3. Con il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., La Corte aveva confermato con motivazione illogica e contraddittoria il proscioglimento del HE dai reati di cui ai capi 3), 7), 8) e 9), per intervenuta prescrizione, già pronunciato dal primo Giudice, escludendo una formula di proscioglimento più ampia sulla base del fatto che il ricorrente era a conoscenza di un procedimento penale riguardante una tipologia di crediti analoga a quella menzionata nei capi di imputazione. Ma i crediti confluiti nella cartolarizzazione erano diversi e non erano contestati dalla AS. Inoltre il HE non aveva partecipato alla loro selezione. Su tali basi, indicativi di un difetto di motivazione, si sarebbe dovuto pronunciare un proscioglimento con formula più ampia.
6.4. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. La condanna del HE al risarcimento del danno in favore di LI e di LL LI RI CE era basata su un difetto di motivazione. Il presupposto della decisione era la condanna per i reati scopo. Ma il HE non aveva riportato condanna per alcuno di essi. Analoghe considerazioni dovevano valere per il risarcimento nei confronti delle AS, delle case di cura e dell'AIOP, La Corte aveva rinviato alla motivazione del primo giudice, che aveva fatto riferimento ai reati scopo, il che non avrebbe più potuto valere per il HE.
7. Ha proposto ricorso ON LO, riconosciuto colpevole in grado di appello del delitto di cui all'art. 416 cod. pen. sub 11) nonché del reato di cui all'art. 319-quater cod. pen., come contestatogli ai capi 26), 28), 33), 39), 41), 46) e 47).
7.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., con riguardo alla qualificazione delle dichiarazioni di LI. Era stato prospettato che queste costituissero una chiamata in reità, implicante una più rigorosa verifica dell'attendibilità del dichiarante, mentre la Corte aveva reputato la questione non rilevante, in quanto l'LI aveva 22 assunto anche la veste di chiamante in correità con riguardo ad episodi contestati fin dall'inizio come corruzione e in quanto aveva reso dichiarazioni riferite a fatti che potevano esporlo a possibili accuse a suo carico. Segnala il ricorrente che in realtà l'LI aveva appreso di indagini nei suoi confronti per attività distrattive e aveva fornito successivamente le sue dichiarazioni, che non volevano avere contenuto confessorio.
7.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla ritenuta attendibilità soggettiva del dichiarante. La Corte, pur muovendo dalla constatazione del quadro di diffusa illiceità dei comportamenti dell'LI, non aveva valorizzato il giudizio negativo sulla personalità, che al contrario avrebbe dovuto risultare determinante, anche in relazione ai profili segnalati nell'atto di appello e in concreto non valutati dalla Corte, profili che vengono nuovamente menzionati, dai quali si sarebbe dovuta desumere la sua aggressività (episodio Ciliberto), la sua capacità di propalare menzogne (episodio del giacchino, episodi di asserite dazioni, in relazione ai quali le sue propalazioni erano state smentite dalla stessa documentazione da lui prodotta). La Corte aveva sul punto fornito una laconica ed elusiva risposta, sfociata nell'illogicità nel momento in cui da un lato aveva sottolineato che l'LI non si era mai ritenuto un corrotto ma si era posto come soggetto concusso o indotto e dall'altro aveva tuttavia dato conto del fatto che il predetto aveva esposto fatti e circostanze che egli non poteva ragionevolmente ignorare, che avrebbero potuto assoggettarlo a conseguenze personali anche sul piano penale. In tale quadro si inseriva anche il riferimento della Corte alla mancanza di ragioni di astio o di risentimento nei confronti degli imputati, formulato con mera affermazione di stile, che aveva ignorato i molteplici elementi posti in luce nell'atto di appello. In ordine alle ragioni della chiamata, la Corte non aveva considerato che l'LI aveva reso la sua versione accusatoria solo dopo che nell'interrogatorio del 12/4/2008 aveva appreso che vi era un'indagine sui fondi distratti dalle sue cliniche, che l'inquirente sospettava costituissero fondi neri per politici e istituzioni, e solo dopo che gli era stata prospettata l'eventualità di condotte concussive in suo danno. Richiama il ricorrente gli elementi posti in evidenza nell'atto di appello, volti a dimostrare il carattere utilitaristico della chiamata anche in relazione all'incapacità del nuovo assetto politico di permettere all'LI di continuare a conseguire ingenti guadagni. Laconica era risultata anche la valutazione della Corte in merito ai rapporti con gli imputati, risoltasi nella neutra constatazione di pregresse frequentazioni 23 anche per motivi privati e nel rapporto con il ON, che era stato dipendente della Casa di cura Villa Pini. Nel complesso la Corte aveva fornito in punto di credibilità del dichiarante una motivazione apparente, priva dei requisiti di coerenza e completezza e non idonea a far comprendere le ragioni del formulato giudizio.
7.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla ritenuta credibilità oggettiva del dichiarante. In punto di spontaneità la Corte aveva sottolineato che l'LI aveva implicitamente confermato fatti di distrazione di denaro di proporzioni ben più rilevanti del complessivo ammontare di denaro che avrebbe corrisposto per finalità illecite ai vari chiamati. Ma era stato segnalato come la chiamata fosse dipesa da un intento difensivo e strumentale in relazione alla notizia di indagini a suo carico e alla pausa di riflessione da lui al riguardo richiesta e che l'LI non aveva mai confermato o ammesso alcuna attività distrattiva. In punto di precisione il riferimento della Corte a fatti e circostanze precisi era smentito da passi nei quali la stessa Corte aveva definito le dichiarazioni dell'LI incerte e confuse, come negli esempi riportati nel ricorso. Contraddittoria e insufficiente rispetto a quanto argomentato nei motivi di appello era stata la valutazione della Corte in merito alle vicende politiche e amministrative che l'LI aveva indicato per contestualizzare le sue accuse e le vessazioni subite, non essendosi tenuto conto fra l'altro del fatto che in taluni casi la stessa tempistica di ispezioni subite, correlate a richieste di dazioni, era stata smentita, e per il resto essendo stati formulati richiami generici a quelle vicende. In punto di costanza e coerenza delle dichiarazioni la Corte aveva sostenuto che le stesse non erano state ritrattate o significativamente modificate nel nucleo essenziale: ma in tal modo non si era fra l'altro considerato che l'LI aveva modificato la propria versione su un punto essenziale, in quanto fino all'incidente probatorio aveva riferito che si recava a Collelongo con una macchina dell'azienda priva di telepass e solo qualche volta con autovettura guidata dall'autista e munita di telepass, mentre successivamente, dalla produzione di fatture telepass, erano emersi 47 viaggi con macchina aziendale guidata da autista tra il gennaio 2006 e il dicembre 2007 e 17 nel periodo 2004/2005: in questo caso non poteva trattarsi di affinamento del ricordo, in quanto le due versioni erano inconciliabili.
7.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito ai riscontri esterni alla chiamata. 24 La Corte aveva omesso di valutare a priori l'inidoneità degli elementi prospettati come riscontri, in quanto non indipendenti dalla chiamata. Ciò valeva per ricevute dei prelievi bancari e per cassa nonché per le ricevute telepass. Era stato lo stesso LI a indicare nell'innumerevole serie di prelievi per contanti, privi ciascuno di caratteristiche tali da distinguerli, quelli che corrispondevano alle illecite dazioni: peraltro in tale operazione egli aveva sostenuto di aver contato sul contributo della moglie, la quale avrebbe fornito chiarimenti per esclusione, mentre la moglie, contraddicendo l'LI, aveva dichiarato che il marito aveva predisposto una lista, in relazione alla quale aveva verificato la data dei prelievi. La Corte aveva fornito sul punto una motivazione contraddittoria, negando che vi fosse contrasto tra le dichiarazioni dell'LI e della moglie e riconoscendo alla documentazione bancaria e per cassa il valore di riscontro idoneo a confermare le dichiarazioni dell'LI, anche se poi in relazione agli episodi per cui era intervenuta assoluzione la stessa Corte aveva escluso che quella documentazione costituisse un riscontro idoneo ed individualizzante. Rilievi analoghi sono formulati con riguardo alle ricevute telepass. La Corte aveva omesso ogni valutazione in merito alla individuazione e selezione delle ricevute indicative dei viaggi a Collelongo. Aveva così riconosciuto valore di riscontro alle ricevute, per quanto le stesse si riferissero a quattro diversi dispositivi collocati in auto diverse, senza che fosse accertato che nelle stesse vi fosse l'LI. La difesa aveva segnalato come non vi fosse mai corrispondenza tra le risultanze delle ricevute e quelle della documentazione inerente ai prelievi e come l'individuazione postuma delle ricevute telepass fosse arbitraria e strumentale, posto che il dichiarante non aveva saputo chiarire perché quella documentazione fosse indicativa di viaggi effettuati per gli incontri con DE TU, mentre l'LI aveva analizzato le ricevute dei telepass solo dopo aver ricordato quali fossero i documenti contabili inerenti ai 24 prelievi destinati alle illecite dazioni. Peraltro le ricevute telepass attestavano viaggi ripetuti anche di sabato e domenica, quando lo stesso LI aveva sostenuto che l'autista non lo accompagnava mai in quei giorni. Contraddittoriamente la stessa sentenza impugnata aveva negato alle ricevute telepass valore di riscontro, in quanto non aventi carattere individualizzante, finendo con il negare valore alla premessa che le ricevute fossero indicative di visite a Collelongo. 25 DE resto nel caso dell'episodio di cui ai capi 22), 23) e 24), anche alla luce delle ricevute telepass delle auto di servizio del presidente DE TU e degli statini redatti dagli autisti, le ricevute telepass fornite dall'LI non solo non avevano riscontrato le accuse ma le avevano smentite, il che avrebbe dovuto indurre a ritenere che non si trattasse di mero semplice mancato riscontro ma di prova dell'artificiosità del narrato. Anche con riguardo alle testimonianze rese dalle segretarie CI e PA e dall'autista CI, la Corte aveva omesso di formulare valutazioni in ordine alla loro valenza oggettiva di riscontro, superando ogni questione in merito alla premeditata concertazione con l'LI: pone in luce il ricorrente che il rilievo di mancato riscontro individualizzante delle operazioni di impacchettamento e imbustamento del denaro, in relazione agli episodi per cui era intervenuta assoluzione, era frutto di un errore di valutazione, quando si sarebbe dovuto trarre da quell'elemento la prova del mendacio. A tal fine rileva che la Corte non aveva fornito risposta alle doglianze formulate nell'atto di appello in ordine agli aggiustamenti delle versioni, come nel caso della CI che aveva ricordato solo al dibattimento il particolare relativo all'indicazione delle sedi di destinazione del denaro o nel caso del riferimento fatto inizialmente solo dallo CI a consegne di denaro da lui effettuate in occasione di viaggi solitari, circostanza solo successivamente confermata anche dagli altri, senza che peraltro fossero stati cercati al riguardo elementi di conferma delle ulteriori dazioni.
7.5. Con il quinto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sub specie di travisamento della prova in relazione ai capi 39), 26), 28), 33), 41), 46), per cui era stata pronunciata condanna. Segnala che la Corte aveva da un lato utilizzato il criterio della valutazione frazionata e dall'altro quello della valutazione unitaria, per desumere la sussistenza della prova in relazione ad altri episodi in continuità con quello sub 39), ma in una situazione di circolarità della prova non aveva spiegato le ragioni per cui il mancato riscontro di gran parte delle dichiarazioni non incidesse sull'attendibilità del dichiarante. D'altro canto nel far riferimento all'unitarietà del narrato dell'LI la Corte aveva sostenuto la colpevolezza per fatti per i quali non erano emersi elementi probatori di riscontro, se non gli stessi per cui si era addivenuti a conferma della responsabilità per il capo 39). Ma la combinazione dei due canoni di valutazione sarebbe stata possibile solo ove l'operatività del criterio di frazionabilità fosse derivata dall'assenza di interferenze fattuali o logiche tra la parte del narrato inattendibile e le parti rimanenti, mentre la Corte non solo non aveva offerto motivazione in ordine alla diversità delle valutazione in ordine alle 26 26 parti delle dichiarazioni del propalante ma aveva applicato il criterio di frazionabilità per taluni episodi senza dar conto della sussistenza o meno dei presupposti legittimanti l'adozione di tale criterio, sostenendo al contrario il carattere unitario del narrato e affermando l'inscindibilità storica e logica dei singoli episodi nel contesto complessivo in cui si inserivano. Con riguardo al capo 39) la Corte aveva ritenuto l'episodio dimostrato e il dichiarante credibile anche con riguardo al ruolo assegnato al ON, come soggetto che aveva dato disposizioni all'LI di prelevare il denaro e portarlo al DE TU. Si trattava di un riscontro di tipo logico-rappresentativo che avrebbe trovato conferma in numerosi atti processuali, successivi peraltro alla data della dazione, nonché nella qualifica del ON, quale consigliere regionale ed ex dipendente di Villa Pini, soggetto capace e informato per adoperarsi nel rappresentare al Governatore le esigenze di tutela della casa di cura al fine di indurre l'LI alle illecite dazioni. Ma in tal modo era valorizzato il complessivo quadro politico-amministrativo che era stato invece valutato genericamente e che la Corte aveva negato potesse costituire valida conferma delle accuse in relazione ad altri episodi. Sullo specifico episodio la Corte aveva ritenuto che le dichiarazioni dei testi PA e CI costituissero idonei riscontri e le dichiarazioni dello CI financo prova autonoma. Ma la valutazione era travisante e contraddittoria a fronte di quanto ritenuto con riguardo agli episodi per i quali era stata pronunciata assoluzione. Inoltre la Corte non aveva tenuto conto dell'effetto di circolarità della prova, derivante dal riconoscimento di riscontro a dichiarazioni che non si ponevano all'esterno della chiamata: l'LI infatti aveva fatto partecipare i testi alle operazioni preliminari e successive proprio al fine di precostituire una prova giudiziale. Con riguardo allo CI la Corte aveva eluso le doglianze formulate nell'atto di appello in merito all'inattendibilità del predetto, il quale aveva reso tre diverse versioni in ordine al possesso o meno di una busta da parte dell'LI al momento dell'uscita da casa DE TU: la censura aveva di mira la prova della dazione in mancanza di una prova diretta e non poteva essere liquidata con il riferimento ad un affinamento del ricordo. Peraltro il tema era ricollegabile all'assunto dello CI di essersi già recato in solitaria a portare denaro al DE TU, il che valeva a rendere non plausibile lo scrupolo dell'imputato di procurare all'LI una busta con le mele, una volta saputo della presenza dell'autista, circostanza su cui la Corte aveva fornito una motivazione elusiva, rilevando che dei viaggi in solitaria 27 dell'autista non si era tenuto conto in alcuna contestazione, costituendo dunque quel passo delle dichiarazioni un dato neutro. Il ricorrente censura altresì il significato di riscontro diretto riconosciuto dalla Corte alla dichiarazione della teste PA in ordine alla destinazione dell'LI a Collelongo con il denaro, osservando che non si era considerato che tale affermazione era viziata dalla circolarità della prova, giacché la valenza di riscontro era stata attribuita ad affermazione che aveva come fonte la chiamata stessa. In pratica era stato dato rilievo ad una serie di elementi intranei al narrato accusatorio, precostituiti dal propalante. Da tali risultanze era stata tratta, traslando, la prova a carico del ON per gli episodi sub 26), 28), 33) e 41), a fronte di riscontri generici che di per sé non avrebbero potuto essere idonei e sufficienti. La Corte non aveva fornito risposta alla censura secondo cui singolarmente per le dazioni successive al 2/11/2007, per quanto ormai confidatosi con la famiglia, da cui aveva avuto il sostegno per decidersi a provare le costrizioni cui era sottoposto, non si era premurato di documentare gli episodi poi denunciati, pur avvenuti in contesti favorevoli come la casa di Chieti o la clinica Villa Pini. Di qui il complessivo giudizio di contraddittorietà e incompatibilità logica tra le argomentazioni poste a fondamento delle assoluzioni e quelle a base della condanna. Relativamente al capo 46), la condanna si era basata sul riconoscimento di riscontro alle dichiarazioni della teste CI, sebbene in via generale le stesse non fossero state riconosciute idonee ad assumere quella valenza. In questo caso era stata valorizzata la coincidenza tra periodo temporale indicato dalla teste e data della presunta commissione del reato, per quanto la teste non avesse assistito ad alcuna dazione dall'LI al ON. Non era comprensibile la logica di tale assunto posto che la teste aveva fatto riferimento ad attività di preparazione e imbustamento di denaro fin dal 2004. Quale articolazione dello stesso motivo il ricorrente stigmatizza la mancata valorizzazione del riscontro negativo costituito dal fatto che né in capo al ON né in capo al DE TU, cui erano stati restituiti i beni in sequestro, era stata acquisita prova della derivazione di quei beni dalle dazioni illecite, che dunque non risultavano presenti nel patrimonio dei predetti. Né si sarebbe potuto affermare che la mancata prova di un fatto non significasse che quel fatto non si fosse verificato, costituendo mera ipotesi che il fatto dell'apprensione di somme di denaro si fosse verificato in circostanze diverse. 28 7.6. Con il sesto motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla responsabilità del ricorrente per il reato sub 47). La Corte di appello è pervenuta alla condanna dell'imputato dopo l'assoluzione in primo grado in merito alla assunzione di alcuni soggetti segnalati dal ON, sulla base di una lettura alternativa del medesimo compendio probatorio, in assenza di una forza persuasiva maggiore e senza confrontarsi con le diverse argomentazioni del primo giudice.
7.7. Con il settimo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato di cui all'art. 416 cod. pen. contestato al capo 11). Il motivo riproduce per intero gli argomenti di cui al ricorso presentato nell'interesse di TA MB.
8. Ha proposto ricorso DE TU TA.
8.1. Con il primo motivo deduce in relazione ai capi 11), 26), 28), 33), 39) e 41), per cui era stata pronunciata condanna, violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 192, comma 3 e 4, cod. proc. pen. Contesta l'assunto della Corte secondo cui la qualificazione della chiamata dell'LI come chiamata in reità o in correità non abbia rilievo, in quanto egli avrebbe disvelato fatti tali da esporlo ad accuse a suo carico, avrebbe assunto anche veste di chiamante in correità in relazione ad episodi contestati ab origine come corruttivi, e comunque si tratterebbe di applicare i canoni di cui all'art. 192, comma 3, in relazione all'art. 197-bis, ultimo comma, cod. proc. pen. In realtà nessun fatto distrattivo era stato accertato nel processo, essendo risultato che prima della collaborazione erano già emersi a suo carico distrazioni per oltre 60 milioni di euro. Inoltre era rilevante l'atteggiamento del dichiarante, che aveva fatto riferimento a condotte concussive subite, e non la qualificazione ex post dei fatti, fermo restando che la Corte contraddittoriamente aveva dato atto del fatto che l'LI non aveva inteso in nessun caso presentarsi come corruttore. Infine il tema della qualificazione della chiamata era da riferirsi non alla necessità di riscontri ma a quella di una verifica più rigorosa dell'attendibilità del dichiarante, ciò che non era avvenuto.
8.2. La sentenza aveva ignorato le deduzioni difensive in merito alla spontaneità della chiamata, allorché era stato segnalato e provato che l'LI aveva iniziato a fornire dichiarazioni accusatorie dopo aver appreso degli accertamenti a suo carico e dopo che gli era stata prospettata dall'A.G. inquirente, come ipotesi, l'eventualità di condotte concussive in suo danno, tanto che dopo una pausa di riflessione l'LI aveva preso a raccontare i fatti 29 correlando i prelievi da lui effettuati a dazioni derivanti da altrui condotte concussive. Il ricorrente fa altresì rilevare che contrariamente all'assunto della Corte l'LI aveva ripetutamente manifestato il proprio astio verso il DE TU e la Giunta da lui presieduta, che del resto a seguito delle disposte attività ispettive aveva operato decurtazioni assai rilevanti per prestazioni illegittime о inappropriate, circostanza tale da smentire la tesi che la Giunta avesse favorito le cliniche del dichiarante.
8.3. In punto di credibilità oggettiva la Corte si era contradetta a proposito della precisione del narrato, avendo rilevato spesso che le dichiarazioni erano incerte e confuse o non indicavano il giorno delle dazioni e che in taluni casi l'LI non aveva menzionato alcune dazioni, riferite in altri interrogatori. Sempre in punto di credibilità oggettiva il ricorrente si sofferma sul tema della coerenza logica del narrato, ponendo in luce che dopo aver fino all'incidente probatorio riferito di essersi per lo più recato a Collelongo dal DE TU con un'autovettura sfornita di telepass, successivamente aveva prodotto le fatture telepass che avevano fatto emergere 64 uscite dal casello di Aielli-Celano, attribuite a trasferte a Collelongo, il che equivaleva ad attestare il contrario di quanto in precedenza sostenuto, circostanza non spiegabile con mero affinamento del ricordo, secondo quanto ritenuto dalla Corte.
8.4. In merito al tema dei riscontri era stato obiettato all'assunto del primo Giudice, per cui le ricevute telepass confermavano il narrato, che era illogico attribuire a tutte quelle ricevute attestanti l'uscita a quel casello il valore di identificare incontri con il DE TU, come peraltro avrebbe dovuto arguirsi dalle dichiarazioni dell'LI. Era stato provato che l'uscita corrispondeva al percorso più breve per giungere ad una delle cliniche dell'LI. Sul punto la Corte non si era espressa. In realtà l'uscita a quel casello rappresentava un fatto certo ma equivoco nella sua interpretazione. Altrettanto si sarebbe dovuto dire per le ricevute dei prelievi bancari, a fronte della molteplicità di analoghi prelievi, non aventi ciascuno caratteristiche peculiari, essendo illogico il riferimento al puro dato mnemonico nell'individuazione di quelli correlati alle illecite dazioni. Inoltre era stato dedotto, senza che la Corte abbia fornito sul punto risposta, che mai corrispondevano le date dei prelievi e quelle indicate nelle ricevute telepass: l'LI aveva sostenuto che l'operazione avveniva in due tempi, in quanto al prelievo sulla base delle indicazioni del ON, seguiva la trasferta a Collelongo in un giorno successivo. Nei casi in cui non era ravvisabile 030 3 alcun possibile incrocio con le ricevute telepass, cioè in otto casi, l'LI aveva sostenuto di essersi recato da solo con vettura non munita di telepass: ma in tal modo egli aveva finito modellare la ricostruzione sulla base di risultanze documentali di cui era in possesso prima della collaborazione, il che impediva di valutarle come riscontri esterni. In relazione a tale profilo il ricorrente denuncia la violazione del principio del divieto di circolarità della narrazione accusatoria nel presupposto che il riscontro debba essere esterno alla chiamata e indipendente da essa e non possa ravvisarsi in un elemento che proviene in qualche modo dallo stesso dichiarante: nel caso di specie era stato lo stesso LI a spiegare agli inquirenti il significato da attribuire ai prelievi e alle ricevute telepass del parco macchine di Villa Pini. La Corte aveva eluso il problema limitandosi a ritenere la mancanza di riscontro individualizzante nei casi in cui aveva pronunciato assoluzione.
8.5. Relativamente al tema del riscontro riveniente dalle ricevute telepass il ricorrente si sofferma poi sul dato acquisito che molti dei pretesi incontri, correlabili alle ricevute, non potevano essere avvenuti. La stessa Corte lo aveva affermato in relazione agli episodi di cui ai capi 22) e 24), allorché aveva ritenuto impossibili incontri tra l'LI e il DE TU in relazione ai ristretti tempi rappresentati dall'incrocio tra i dati delle ricevute telepass e quelli derivanti dalle analoghe ricevute riferite alle autovetture di servizio del Presidente DE TU e degli statini redatti dagli autisti. Per ciò solo si sarebbe dovuto ritenere che le risultanze delle ricevute in relazione a tali episodi rappresentassero un evento diverso dall'incontro con il DE TU a Collelongo. Ma numerose altre incompatibilità erano emerse dall'analisi condotta dal consulente di parte Gloria anche in relazione a date non coincidenti con le presunte dazioni, ma semmai riferite a incontri meramente colloquiali. Il ricorso riproduce sul punto gli argomenti spesi nell'atto di appello, partitamente riferiti ai singoli episodi. La Corte non aveva confutato tali rilievi ma li aveva reputati non rilevanti sostenendo che era sufficiente constatare la compatibilità del dato emergente dalle ricevute in relazione al giorno delle dazioni. Si tratta di affermazione illogica e contraddittoria sul punto cruciale dei riscontri in relazione alle ricevute telepass, valutate come comprovanti la trasferta di LI a Collelongo dal DE TU.
8.6. Sempre in punto di credibilità oggettiva, la Corte aveva fatto come l'assoluzione in numerosi episodi fosse da ricollegare arimarcare ་། 31 * 1 } mancanza di riscontri e come le smentite in talune ipotesi fossero irrilevanti in quanto collegate a episodi non penalmente rilevanti. La Corte aveva invece rappresentato di utilizzare il criterio della valutazione unitaria delle dichiarazioni accusatorie, in relazione all'identica natura dei fatti, all'identità dei protagonisti, all'inserirsi dei fatti in un rapporto intersoggettivo unico e continuativo. In tal modo l'elemento di riscontro esterno per alcuni forniva la necessaria integrazione probatoria della chiamata anche per gli altri. Ma in realtà il fatto che l'accusa fosse stata in alcuni casi smentita e che gli incontri in numerosi casi fossero risultati impossibili in rapporto alle risultanze delle ricevute telepass, in aggiunta alla mancanza di riscontri in relazione a svariati episodi di asserite dazioni illecite, costituiva un'incompatibilità logica non solo con riguardo a singoli episodi delittuosi ma con l'intera propalazione, radicalmente e ripetutamente sconfessata negli assunti strutturali. Se il racconto doveva essere valutato unitariamente, la smentita di una parte non poteva che travolgere l'intera narrazione, tanto più se le smentite travolgevano parte determinante di essa, pur confermata dal propalante in ogni dettaglio, divenendo prove dirette a discarico, in quanto incidenti sul tessuto narrativo delle dichiarazioni dell'LI.
8.7. Ancora in punto di credibilità oggettiva dell'LI la Corte aveva indebitamente eluso il riscontro negativo costituito dal mancato rinvenimento nella disponibilità del ricorrente dei flussi di denaro contante che avevano costituito l'oggetto delle dazioni. Illogicamente era stato sostenuto che la mancata prova di un fatto non implica che il fatto non sia esistito e per contro era stato fatto riferimento alla capacità del DE TU di movimentare ingenti somme di denaro in contanti, non facendole transitare su propri conti correnti, ciò in relazione ad episodio remoto, risoltosi in un'operazione in chiaro, di cui era stata rinvenuta limpida traccia. Era stata inoltre ignorata la prova negativa della disponibilità di flussi di denaro, ampiamente dettagliata nell'atto di appello.
8.8. Sempre in punto di credibilità oggettiva il ricorrente fa rilevare che anche le condotte di abuso erano da ritenersi interne alla chiamata e tali da esigere i relativi riscontri esterni. La Corte aveva assolto gli imputati da taluni reati strumentali e dunque accolto una parte dell'impostazione difensiva, volta ad attestare la legittimità dell'operato della Giunta, che secondo il Tribunale era viziato da costante favoritismo verso l'LI, mentre aveva per il resto eluso l'argomento incentrato sulla mancanza di elementi volti a dimostrare profili di strumentalità dell'azione amministrativa e legislativa. 32 Di qui il prospettato vizio della motivazione. Era mancata la prova della condotta di induzione indebita e nell'ambito di essa della condotta di abuso, necessaria anche ai fini della qualificazione giuridica differenziale. Tale prova avrebbe dovuto riguardare gli atti di abuso e il vantaggio indebito dell'LI. Ma nella motivazione della Corte non vi era traccia né degli uni né dell'altro. La Corte aveva fotografato dati oggettivamente esistenti in relazione al tipo di provvedimenti che dovevano essere adottati, alle ispezioni in corso e alle indagini della magistratura. Ma non si sarebbe potuto da ciò desumere l'induzione dell'LI a dare denaro ai ricorrenti. Anche se l'LI poteva attendersi dei vantaggi, non risulta che egli avesse poi ricevuto l'autorizzazione a spostamenti di posti letto infragruppo o che ciò fosse stato il risultato di uno sviamento dell'attività amministrativa. A ben guardare la Corte aveva ricostruito un quadro che avrebbe potuto far apparire plausibile una situazione di subalternità psicologica dell'LI rispetto al DE TU e al ON, che avrebbero potuto favorirlo o danneggiarlo, ma la potenzialità è insita nella funzione amministrativa e non implicava che di tale condizione i ricorrenti avessero abusato. Né erano stati forniti riscontri in merito all'ingiusto profitto dell'LI.
8.9. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione al reato di cui al capo 39). Contrariamente all'assunto della Corte le dichiarazioni della teste PA e quelle dell'autista CI, come le fotografie acquisite, non costituivano riscontro estrinseco e tanto meno prove oculari della dazione. Esse discendevano dalla partecipazione di quei soggetti ad un'operazione volta alla precostituzione di una prova, organizzata dall'LI, all'esito della quale nessuna osservazione della dazione era stata mai compiuta. Le dichiarazioni, al di là della ridotta autonomia dei dichiaranti, avevano riguardato ciò che lo stesso LI, sotto il suo controllo, aveva voluto far registrare ai due testi, emblematico risultando il testo della dichiarazione scritta da loro firmata. La Corte aveva dunque violato l'art. 192, comma 3 e 4 cod. proc. pen., e travisato il significato probatorio delle dichiarazioni dei due testi. La presenza di dichiarazioni scritte e di documentazione fotografica relative alle fasi preparatorie e successive rispetto alla dazione e non riguardanti 33 direttamente quest'ultima era da intendere, unitamente ad altri elementi, posti in luce nell'atto di appello, come prova di una trama calunniosa. La sentenza era comunque caratterizzata da vizio di motivazione in ordine alla valutazione della testimonianza dello CI, avendo indebitamente svalutato la pluralità di versioni da lui fornite in relazione al fatto che l'LI fosse o meno uscito dalla casa del DE TU con una busta e con quale tipo di busta, avendo fornito elusiva spiegazione del contrasto emergente tra l'assunto che il DE TU avrebbe procurato all'LI delle mele, una volta appreso della presenza dell'autista, e quello incentrato sulle dazioni in solitaria operate proprio dall'autista, e avendo contraddittoriamente valutato il fatto che lo CI era dipendente dell'LI all'epoca in cui aveva firmato la dichiarazione scritta, anche se poi si era trovato in cassa integrazione. Quanto alle segretarie PA e CI, le cui dichiarazioni erano state considerare dalla Corte riscontri generici, era da rimarcarsi che era stato invece ignorato il profilo di complessiva loro inattendibilità posto in luce nell'atto di appello, desumibile dalle risposte fornite in merito ai pretesi viaggi in solitaria dell'autista CI, con riguardo alla presentazione di ricevute autostradali, smentite dalla presenza del telepass.
8.10. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli episodi sub 26), 28), 33), 41). La motivazione utilizzata al riguardo era innanzi tutto viziata dal fatto che era stato operato un trasferimento di efficacia probatoria individualizzante dei riscontri riguardanti il capo 39), nel presupposto di una valutazione unitaria, peraltro contraddetta dal fatto che la Corte aveva attribuito al racconto dell'LI natura frazionabile quando si era trattato di attestare la sopravvivenza della credibilità del dichiarante alle radicali smentite ricevute. A fronte di episodi identici la Corte aveva assegnato allo stesso racconto valore unitario o frazionabile, quando ostava a tale modulazione il rilievo che lo stesso LI aveva conferito ai profili strutturali del racconto. Inoltre il ragionamento della Corte era viziato nella parte in cui aveva attribuito rilievo al fatto che non sarebbero emerse dirette incompatibilità con la presenza del DE TU a Collelongo nelle giornate e negli orari suggeriti dalle ricevute telepass. Ma se i raffronto tra gli elementi avrebbe potuto attestare la non contemporanea presenza, ciò non sarebbe potuto valere per l'inverso. La non incompatibilità infatti non equivaleva alla coincidenza se non in forza di pretesa illogica. 2 し J - 434 8.11. Con il quarto motivo denuncia vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione al reato associativo di cui al capo 11). La Corte aveva descritto un'associazione di tipo monotematico, votata all'approfittamento della condizione di soggezione dell'LI. Sembrava che la materialità della condotta induttiva del sodalizio si fosse risolta in attività di vessazione in danno delle tasche dell'LI. Ma poi la stessa Corte aveva fatto riferimento ad un sistema organizzativo permanente, strutturato in funzione di assicurare concretamente la possibilità di gestire la materia sanitaria in termini di illegalità e di profitti personali», il che implicava un nuovo riferimento alla materia sanitaria regionale in sé. Ma in nessun passaggio era stata esplicitata l'illegittimità ravvisabile nell'amministrazione della Giunta DE TU, sicché l'asserita gestione illegale era rimasta priva di sostegno ed anzi smentita dall'assoluzione degli imputati da tutti i reati strumentali al perseguimento degli scopi dell'associazione. Neanche un atto amministrativo era stato posto a fondamento del pactum sceleris. Gli atti di induzione erano stati addossati ai soli DE TU e ON, restando ad essi estranei gli altri asseriti componenti, oltre che a CA in relazione all'assunzione di personale. L'estraneità degli uni alle condotte degli altri implica che tali condotte fossero vicendevolmente ignorate, essendo altrimenti necessariamente ipotizzabile il concorso. Di qui l'insussistenza del reato associativo e comunque il vizio della motivazione per mancata indicazione degli atti strumentali di sviamento della funzione amministrativa e per contraddittorietà rispetto all'esclusione del coinvolgimento di un numero di soggetti superiore a due in relazione ai vari reati.
8.12. Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in merito alle statuizioni civili. La motivazione era del tutto elusiva delle censure formulate nell'atto di appello ai fini dell'esclusione della parte civile Regione Abruzzo, della verifica dell'an della risarcibilità del danno e del quantum del risarcimento. Richiama al riguardo gli argomenti in merito all'esecutività della delibera inerente alla costituzione di parte civile e all'affidamento dell'incarico a difensori diversi da quelli indicati nella legge regionale 9 del 2000. Richiama altresì le censure riguardanti la condanna a fini civili. 35 L Si assume il difetto di giurisdizione a vantaggio della Corte dei Conti, la mancanza di motivazione in ordine ai presupposti per la condanna e alla quantificazione del danno. Era mancato il riferimento alle ingenti somme recuperate grazie all'attività della Giunta. Lo stesso danno all'immagine avrebbe dovuto essere riesaminato.
8.13. Con un motivo nuovo il ricorrente torna sul quinto motivo e prospetta una nuova censura. L'assoluzione dai reati di cui ai capi 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 51), 52) costituiva circostanza decisiva per orientare la scelta in merito all'identificazione del danno e dei soggetti titolari. Nessuna delle AS avrebbe potuto considerarsi soggetto danneggiato, nessun danno essendo in astratto individuabile né come conseguenza di reato né come causato da atto amministrativo o legislativo illegittimo. Non veniva più in rilievo un progetto di sviamento dell'intero settore della sanità regionale abruzzese, residuando un'attività vessatoria fraudolenta in danno dell'LI, costretto a pagare dietro prospettazione di fumosi interventi.
9. Hanno proposto ricorso CA AR e LL AN, il primo riconosciuto colpevole quale mero partecipe, del delitto di cui all'art. 416 cod. pen., contestato al capo 11), e del delitto di cui al capo 43), riqualificato ai sensi dell'art. 319-quater cod. pen. e il LL di tale secondo reato.
9.1. Con il primo motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione ai capi 11) e 43). La Corte aveva ricostruito i fatti sulla base delle dichiarazioni dell'LI non supportate da riscontri intrinseci o estrinseci, ma apoditticamente ritenute attendibili. In tal modo la Corte si era sottratta agli obblighi di verifica desumibili dalla giurisprudenza di legittimità appositamente richiamata, inerenti anche alla ricerca di riscontri individualizzanti. Nel caso di specie non era dato rinvenire elementi a carico dei due ricorrenti diversi dalle dichiarazioni dell'LI. Per il resto la Corte non aveva distinto tra dichiarazioni per scienza diretta o de relato, attribuendo a queste ultime valenza di riscontro di quelle provenienti dalla fonte diretta. Indebitamente dunque erano state ritenute idonee a corroborare le dichiarazioni dell'LI quelle di soggetti a lui vicini, come la moglie OL 36 I NN RI, e i dipendenti SA e De II, senza valutarne la genuinità e l'autonomia. Peraltro l'elemento di contraddizione maggiore era insito nelle stesse dichiarazioni dell'LI che fino al 6/5/2008 non aveva parlato dei due ricorrenti e solo in quella data li aveva coinvolti in un'attività ritenuta illecita, pur negando ogni condotta illecita riconducibile ai predetti. Inoltre la Corte aveva trascurato la personalità non lineare dell'LI, la sua mancanza di senso morale, l'indifferenza dello stesso verso i reati commessi, il rancore e l'astio nei confronti degli accusati, le ragioni personalistiche di convenienza economica e di garanzia di impunità che lo avevano spinto a rendere le sue dichiarazioni accusatorie. Era da escludersi che l'LI nelle prime dichiarazioni avesse voluto tacere i nomi di taluni soggetti per benevolenza o per paura di ritorsioni, mentre numerose erano le espressioni con cui egli aveva rivelato il proprio astio nei confronti della Giunta DE TU, di cui la Corte non aveva tenuto conto. Era stata omessa ogni valutazione in merito al fatto che l'LI avesse reso dichiarazioni a singhiozzo e la motivazione in ordine alla consistenza, coerenza, precisione e spontaneità delle chiamate. Quanto al suo interesse anche processuale, l'LI dapprima aveva negato di aver pagato con fondi neri, dopo di che aveva voluto compiacere l'interrogante nelle successive escussioni, per assicurarsi un trattamento più favorevole. La Corte aveva omesso di valutare le dichiarazioni dei testi DEl'SO, UZ, OM e D'TI, cioè alcuni degli assunti, che smentivano le dichiarazioni dibattimentali dell'LI, negando anche ogni forma di conoscenza con il CA o il LL.
9.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), e violazione di legge per inosservanza dell'art. 521 cod. proc. pen., in relazione all'art. 522 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in particolare in merito alla dichiarazione di responsabilità del CA per il reato di cui all'art.. 416 cod. pen. La Corte era incorsa in mancanza di motivazione, limitandosi a riportare uno stralcio della sentenza di primo grado, senza precisare quale ruolo concreto il CA rivestisse in seno al sodalizio e in che cosa si concretizzasse il suo apporto. Non era idonea a dimostrare la partecipazione al reato associativo la consumazione del reato di cui all'art. 319-quater, cod. pen., di cui al capo 43). 37 noos A parte l'illogicità della ricostruzione di tale reato, non si sarebbe potuta fondare la partecipazione sulla commissione di un unico reato-fine, trascurando la verifica degli elementi costitutivi del reato associativo. In realtà la condanna si era basata solo sul ruolo istituzionale del ricorrente, quale assessore alla sanità, in assenza di elementi idonei a dimostrare prima di tutto l'esistenza dell'associazione e le sue finalità. Nulla era stato precisato in ordine all'origine del sodalizio, alla sua organizzazione, alla sua stabilità e al suo programma. In relazione alle finalità dell'associazione era ravvisabile la violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza, giacché originariamente era stato contestato il fine di deviare l'attività degli organi della Regione con lo scopo di consumare delitti di concussione o corruzione e altri reati strumentali, mentre la Corte aveva fatto riferimento a molteplici azioni delittuose perpetrate ripetitivamente e con serialità, nonché ad altri fatti, pur non ritenuti di natura delittuosa, quali frutto dell'esecuzione di un programma delittuoso, munito dei caratteri dell'indeterminatezza e illimitatezza, finalizzato a generare, attraverso la possibilità di incidere sulle scelte del settore sanitario della Regione, nei titolari delle case di cura una condizione di soggezione, in modo da pretendere e ottenere denaro, in particolare dall'LI. Nel riferimento al c.d. metodo derivativo, la Corte aveva finito per violare gli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., oltre i limiti dell'originaria contestazione. In pratica il CA era stato condannato sulla base del rilievo della commissione di reati scopo e delle modalità di commissione di quei reati in assenza di una verifica degli elementi costitutivi del reato e di quelli dai quali si sarebbe dovuta desumere la volontaria partecipazione del ricorrente al sodalizio. Peraltro lo stesso LI aveva dichiarato di non aver ricevuto dal CA richieste di denaro e di non avergli parlato delle richieste avanzategli da altri. Erano incompatibili con la sua adesione ad un programma illecito di deviazione dell'attività amministrativa il potenziamento a lui imputabile della Commissione ispettiva permanente e l'aumento da lui disposto dei controlli ispettivi fino ad un campione pari al 50%. Smentiva la partecipazione del MA anche il biglietto scritto dall'LI che lo riconosceva un signore quale aveva sempre dimostrato di essere.
9.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione al capo 43), ravvisato a carico di entrambi i ricorrenti. 338 3 La Corte aveva ribaltato il giudizio assolutorio in assenza di elementi nuovi e in assenza di argomentazioni idonee a costituire una motivazione rafforzata, destinata a superare quella posta dal Tribunale alla base della sua decisione, incentrata su un'assunzione richiesta per ragioni di clientela politica in un rapporto paritario con l'LI, tanto che non erano state fatte rimostranze in occasione del mancato rinnovo di alcuni contratti, e al di fuori della correlazione con atti di competenza dei richiedenti. Peraltro la sentenza era inficiata dall'omessa valutazione dei rilievi difensivi in merito alla credibilità del dichiarante e alla mancanza di elementi di riscontro. La Corte non aveva motivato in ordine alla sussistenza di una concreta condotta induttiva e sulla presenza di un vantaggio indebito del privato, secondo l'analisi contenuta nella sentenza Maldera delle Sezioni unite della Corte di cassazione. Né avrebbe potuto valere il generico riferimento al fatto che l'LI si sarebbe determinato alle assunzioni perché a ciò indotto dalla prospettiva di ricavare un vantaggio rappresentato dal mantenimento della generale benevolenza futura dei singoli politici verso di lui e verso le sue aziende e per evitare che gli stessi potessero togliergli il proprio appoggio e fargli patire le conseguenze dell'insubordinazione. Tale rilievo faceva derivare la subaltenità nei confronti dell'intera Giunta DE TU, per il fatto di essere amministratori e soggetti che tendenzialmente avrebbero potuto favorirlo o danneggiarlo, ciò che peraltro non avrebbe potuto valere per il LL. Né era stato indicato il vantaggio che l'LI si sarebbe procurato a fronte della condotta induttiva, peraltro non descritta. Inoltre la condotta induttiva era rimasta all'interno della narrazione accusatoria dell'LI, non potendo costituire riscontro la mera constatazione dell'attività amministrativa della Giunta, improntata a caratteri di legalità e legittimità. Inoltre l'LI aveva reso dichiarazioni in più fasi successive e nell'interrogatorio del 6/5/2008, dopo aver riferito che tra lui e gli imputati CA e LL non era stato uno scambio specifico, aveva aggiunto un generico riferimento a non meglio specificate agevolazioni, in cambio delle assunzioni. Solo nel corso dell'incidente probatorio aveva dichiarato che gli era stato ricordato che egli aveva bisogno dei richiedenti, in quanto aveva un sacco di problemi e la Procura addosso. 39 Si trattava di dichiarazione erroneamente riferita ai ricorrenti e comunque in contrasto con le precedenti, fermo restando che l'LI nel giugno 2007 aveva avuto modo di esprimersi in termini lusinghieri sul conto del CA in un biglietto speditogli. Né sarebbero potute utilizzarsi a riscontro dichiarazioni de relato rese da collaboratori dell'LI.
9.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen in relazione agli artt. 185, 74, 538 segg. cod. proc. pen. con riguardo alla posizione del CA. Era da ritenersi insussistente l'interesse e la legittimazione delle parti civili in relazione al delitto di associazione per delinquere, essendo ravvisabile un interesse in via indiretta solo nel caso in cui il reato associativo sia volto alla consumazione di reati capaci di incidere sul loro patrimonio e/o immagine: le parti civili non avevano subito alcun danno, men che mai all'immagine, essendo dunque inammissibili le condanne in favore della Regione, delle AS costituite, di LI RI CE e di LL LI RI CE al risarcimento dei danni non patrimoniali. In ogni caso la sentenza era illogica nella parte in cui aveva determinato il riparto a carico del CA nei rapporti interni in misura pari all'8% e nella parte in cui aveva determinato l'ammontare del danno in euro due milioni, dovendosi tener conto del fatto che il ricorrente era stato assolto da tutti i reati riguardanti provvedimenti legislativi ed amministrativi della Regione Abruzzo.
9.5. Nell'interesse dei ricorrenti è stata presentata memoria difensiva, con la quale si approfondisce il tema della motivazione rafforzata necessaria per il ribaltamento di una sentenza assolutoria e si inserisce in tale ragionamento il riferimento alla sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione del 28/4/2016, Dasgupta, sottolineandosi come la Corte di appello, senza considerare le prove dichiarative sulle quali si era fondata la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale in ordine al reato sub 43), avesse proceduto ad una diversa valutazione senza procedere alla necessaria rinnovazione dell'esame delle fonti dichiarative. 10. Ha presentato una memoria l'Avv. Luca GR per la parte civile LL LI RI CE, formulando conclusioni nel senso della reiezione dei ricorsi e della condanna dei ricorrenti alla rifusione dei danni in favore della parte civile. 404 0 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il processo ha avuto ad oggetto reati addebitati a soggetti che hanno occupato posizioni di rilievo nel governo della Regione Abruzzo o in taluna delle AS operanti nel relativo territorio, in due distinti periodi, cioè rispettivamente negli anni 2004-2005 e negli anni dal 2005 al 2008, essendosi in tali anni succedute al potere maggioranze politiche di colore diverso. In questa sede ci si deve occupare di reati rispettivamente addebitati agli imputati GA, CU e OS, riferiti al primo dei due periodi indicati, e agli imputati DE TU, ON, TA, HE, CA e LL, riferiti invece al secondo periodo. L'elemento di congiunzione dei due periodi e delle relative vicende è dato dal fatto che l'esame ha riguardato la gestione della sanità nella Regione Abruzzo e che alla base delle accuse vi sono prima di tutto le dichiarazioni rese da LI RI CE, il quale all'epoca gestiva un gruppo di case di cura private, che avevano un ruolo di primario rilievo in detta regione. Con riguardo ad entrambi i periodi erano stati contestati reati di concussione in danno dell'LI accanto a reati meno gravi, in genere di abuso di ufficio, falso e truffa, nonché ipotesi di associazione per delinquere. Progressivamente con riguardo al primo periodo è caduta l'ipotesi di associazione per delinquere, è stata rilevata l'estinzione per prescrizione dei reati meno gravi e di quasi tutti i reati di concussione, riqualificati fin dal primo grado ai sensi dell'art. 319-quater cod. pen. Relativamente al secondo periodo residuano talune delle ipotesi originariamente contestate come concussione, poi riqualificate in primo grado come corruzione e in grado di appello ancora qualificate ai sensi dell'art. 319- quater, e il reato associativo, essendo stati invece definiti con assoluzioni con formula ampia tutti gli ulteriori reati.
2. Ciò posto, può procedersi all'esame del ricorso presentato da GA GI, all'epoca direttore dell'AS di Lanciano-Chieti: al riguardo si osserva che l'esame dovrà essere condotto tenendo conto che per uno dei reati è stata pronunciata condanna e che relativamente agli altri, pur dichiarati estinti per prescrizione, sono state confermate le statuizioni civili ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. (si rinvia sul punto ai principi espressi da Cass. Sez. U. n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, rv. 244273).
2.1. Il primo motivo e il secondo motivo nuovo (punti 2.1. e 2.8 del Ritenuto in fatto) sono infondati. 人 41 Si assume che in sede di esame dibattimentale di LI RI CE, escusso ai sensi dell'art. 197-bis, cod. proc. pen. sulla responsabilità di terzi, non sarebbe stato consentito alla difesa del GA di procedere al controesame anche con riguardo ai temi che avevano formato oggetto delle dichiarazioni rese dall'LI in sede di incidente probatorio, ciò da cui discenderebbe l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'LI, non rinnovate in sede di appello. Con il secondo motivo nuovo si deduce che il P.M. dopo alcune domande specifiche, aveva chiesto all'LI di confermare genericamente quanto dichiarato in precedenza, cosicché l'esame avrebbe dovuto intendersi riferito anche alle accuse formulate nell'incidente probatorio: la preclusione del relativo controesame avrebbe prodotto una nullità comportante l'inutilizzabilità della testimonianza nei confronti del GA e tale da estendersi alla sentenza di condanna. Va però rilevato che il Tribunale e la Corte territoriale hanno correttamente dato atto che il P.M. si era limitato a formulare domande solo su taluni aspetti sopravvenuti, riguardanti la posizione di CU, e che la difesa del GA non aveva inserito l'LI nella propria lista di cui all'art. 468 cod. proc. pen. ai fini di un esame diretto, diversamente da quanto fatto dalla difesa dell'imputato DE TU. Ciò significa che alla difesa del GA, che peraltro aveva partecipato alla fase dell'incidente probatorio, spettava solo il controesame, che può riguardare esclusivamente i temi che hanno formato oggetto dell'esame diretto. Non rileva in senso contrario la circostanza che ai sensi dell'art. 511 cod. proc. pen. le precedenti dichiarazioni inserite nel fascicolo possano formare oggetto di lettura solo dopo l'esame dibattimentale, a meno che questo non abbia luogo. Tale norma ha effettivamente la funzione di assicurare la pienezza del contraddittorio alla luce dell'intero materiale acquisito in fase di indagini: ma la parte interessata ha comunque l'onere di attivarsi perché l'esame abbia luogo, non potendo affidarsi al mero controesame, se l'esame diretto non sia richiesto da nessuna parte ovvero sia richiesto e sviluppato solo con riguardo ad alcuni temi. Non induce a diverse conclusioni la circostanza che il P.M. avesse chiesto all'LI la generica conferma del resto. Si tratta invero di una impropria modalità di svolgimento dell'esame, che di per sé non determina alcuna inutilizzabilità (Cass. Sez. 2, n. 35445 del 8/7/2002, Natalotto, rv. 227360) e che peraltro postula necessariamente la legittima presenza nel fascicolo delle dichiarazioni confermate (si rinvia alle considerazioni di Cass. Sez. 5 n. 21710 del 26/3/2009, Di Gregorio, rv. 243894), 42 che le parti hanno già potuto esaminare e sottoporre a vaglio critico ai fini delle proprie determinazioni, anche in funzione degli adempimenti di cui all'art. 511 cod. proc. pen. In concreto la richiesta di mera conferma, nella prospettiva dell'utilizzabilità delle dichiarazioni pregresse, assume il significato della sostanziale rinuncia ad un'ulteriore interlocuzione con il teste ed è volta alla presa d'atto dell'assenza di modifiche di quanto consacrato nel verbale contenente quelle precedenti dichiarazioni. D'altro canto se queste ultime includevano anche il controesame delle altre parti, la conferma vale per l'intero e nel contempo non introduce alcun elemento di novità, risolvendosi in un dato neutro, che non fa sorgere facoltà nuove ed ulteriori in capo alle parti che non abbiano chiesto l'esame diretto del dichiarante. DE resto va rilevato che la mera indicazione di un teste nella lista testi di una parte non determina specifiche e legittime aspettative nelle altre: è stato infatti affermato che «quando una parte (nella specie, il P.M.) rinuncia all'esame di un proprio testimone, le altre parti (nella specie, la difesa dell'imputato) hanno diritto a procedervi solo se questo era inserito nella loro lista testimoniale, valendo altrimenti la loro richiesta come mera sollecitazione all'esercizio dei poteri officiosi del giudice ex art. 507 cod. proc. pen.» (Cass. Sez. 1, n. 13338 del 4/3/2015, Zappone, rv. 263095). Non è dunque ravvisabile neppure una causa di nullità, fermo restando che nel corso del dibattimento, pur essendo stato chiesto il controesame ed essendosi argomentato a tal fine, non era stata immediatamente eccepita agli effetti dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. l'eventuale nullità (comunque non assoluta) derivante dal diniego opposto dal Tribunale con apposita ordinanza.
2.2. Il secondo motivo (punto 2.2. del Ritenuto in fatto) è parimenti infondato. Il reato di cui al capo 53) è stato qualificato ai sensi dell'art. 319-quater cod. pen. e riguarda la dazione di cospicue somme di denaro, ottenute dal GA prospettando all'LI le difficoltà nelle quali versava, in relazione ad un procedimento penale e ad un procedimento contabile nonché in relazione alle progressive risultanze di ispezioni in corso, difficoltà che avrebbero esposto il GA a rischi con riguardo alla liquidazione mensile dei rimborsi riferibili all'attività svolta dalle case di cura del gruppo facente capo all'LI. Sul punto le censure sollevate nel motivo di ricorso non trovano in realtà corrispondenza nel contenuto della motivazione della sentenza impugnata. Va aggiunto che in parte qua si registra sostanziale conformità tra le sentenze di primo e di secondo grado, salvo il fatto che per gran parte delle 43 dazioni, salvo quella del giugno 2005, la Corte ha ritenuto che fosse ormai maturato il termine di prescrizione, fermo restando il giudizio di virtuale responsabilità, rilevante anche a fini civili. La ricostruzione e la relativa valutazione deve essere effettuata dunque alla luce della sincronica considerazione delle due sentenze. Sta di fatto che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte di appello non ha affatto travisato le doglianze, avendo in realtà puntualmente risposto in ordine al tema dell'attribuzione alla F.I.R.A., facente capo a LI, dopo l'ottobre 2004 della gestione del budget delle AS abruzzesi. La Corte territoriale infatti (pag. 386) ha rilevato che il tema dei pagamenti mensili ben poteva costituire oggetto di strumentalizzazione da parte del GA, considerato che l'effettiva gestione del servizio relativo ai mandati di pagamento da parte dell'OGMF era iniziata nell'ottobre 2004, con la conseguenza che la diretta gestione del servizio da parte della AS nel periodo precedente costituiva per il GA un rilevante strumento di pressione da lui esercitabile nei confronti dell'LI, tenendo conto dell'interesse vitale che per quest'ultimo quei versamenti assumevano. Va aggiunto che il Tribunale (pagg. 121 e 122) sul punto aveva già rilevato che i versamenti mensili riflettevano un margine di discrezionalità del direttore dell'AS, riscontrato dalla diversità degli importi erogati, e che anche nel periodo successivo la F.I.R.A. provvedeva ai pagamenti previo ordine dell'AS, salvo due o tre casi di pagamenti autonomi. Inoltre la Corte ha osservato che era significativa la coincidenza temporale tra prelievi mensili da parte dell'LI e accrediti mensili dell'AS, registrata nel periodo fino al settembre 2004, a differenza di quanto riscontrato nel periodo successivo, circostanza ritenuta tale da riscontrare gli assunti dell'LI. D'altro canto i pagamenti effettuati dall'LI nel 2005, fino all'ultimo del giugno 2005, sono stati correlati dal Tribunale alle corresponsioni di somme in favore delle case di cura e la Corte ha rilevato come l'originario strumento di pressione non potesse dirsi venuto meno in relazione al ruolo di direttore dell'AS comunque ricoperto dal ricorrente fino al novembre del 2005, attesa la necessità per l'LI di conservare buoni rapporti con lui, fino alla presa d'atto dei nuovi equilibri politici, dipendenti dall'esito delle elezioni regionali, implicanti la mancata conferma del GA nell'incarico, buoni rapporti da intendersi con riguardo all'influenza che il GA aveva in precedenza speso e alla cui stregua aveva formulato le sue richieste. In tale ottica è stato non illogicamente spiegato il succedersi di versamenti, peraltro non aventi cadenza mensile regolare, diversamente da quelli registratisi fino al settembre, fermo restando che non risulta illogica neppure la correlazione 44 ravvisata tra la cessazione dei pagamenti e la scelta dell'LI di non rispondere più alle chiamate del GA fino a scansarlo del tutto, «visto che gli altri avevano vinto le elezioni».
2.3. All'evidenza infondati sono inoltre i rilievi in ordine alla erronea ricostruzione dell'ipotesi di induzione, senza motivazione sull'abuso induttivo. Premesso che i fatti, pur risalenti al 2004 e al 2005, sono stati qualificati dalla Corte come induzione indebita ex art. 319-quater cod. pen., a fronte dell'originaria contestazione di concussione, è d'uopo osservare che, come si desume dall'insegnamento della Corte di cassazione a Sezioni unite (Cass. Sez. U. n. 12228 del 24/10/2013, dep. nel 2014, Maldera, rv. 258470), l'elemento caratteristico dell'ipotesi ravvisata è costituito dall'abuso della qualità e dei poteri attraverso il quale si esercita un'azione di convincimento sull'interlocutore, in forma di persuasione o suggestione, cioè con pressione psicologica comunque più tenue di quella che connota la costrizione che continua ad integrare l'ipotesi concussiva, a fronte della quale il soggetto presta acquiescenza alla richiesta dell'indebito con prospettiva di tornaconto personale. L'abuso d'altro canto consiste nella strumentalizzazione da parte del soggetto pubblico della qualità ovvero delle attribuzioni ad essa inerenti: nel primo caso la strumentalizzazione riguarda la qualifica, senza correlazione con atti dell'ufficio, mentre nel secondo concerne i poteri conferiti che sono esercitati in modo distorto per uno scopo diverso o comunque in violazione delle regole di legalità imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, distinguendosi al riguardo, come segnalato dalle Sezioni unite, l'esercizio dei poteri fuori dei casi previsti, il mancato esercizio dei poteri quando sarebbe doveroso, l'esercizio difforme da quello dovuto, la prospettazione di una di tali situazioni. A fronte di ciò deve ritenersi che la Corte territoriale abbia ampiamente motivato in ordine alla ravvisabilità dell'ipotesi di cui all'art. 319-quater cod. pen. muovendo proprio dal rilievo che il GA aveva abusato della propria veste e dei propri poteri, attraverso la prospettazione delle difficoltà dell'LI quale elemento tale da rendere più arduo e rischioso il regolare versamento da parte dell'AS degli anticipi sulle somme spettanti alle case di cura per le prestazioni erogate. Sul punto (pagg. 386 e 387) la Corte ha fra l'altro segnalato che ispezioni erano certamente in corso e che controlli erano risalenti addirittura al 1999, essendosi poi succeduti negli anni successivi: il GA era dunque in condizione di esercitare sotto tale profilo una forte pressione, rafforzata dal fatto, ampiamente menzionato dal Tribunale, che era ben noto al GA processo pendente presso il Tribunale di Pescara, in cui era stata riservata la costituzione di parte civile dell'AS di Chieti, che sarebbe stata successivamente formalizzata, n 45 nel quale si discuteva di temi, come quello della spettanza o meno alle case di cura dell'LI di tutti i compensi erogati in determinate annualità, che riflettevano questioni aperte e tali da mettere in dubbio la correttezza delle anticipazioni. D'altro canto il GA, secondo la rappresentazione operata dai Giudici di merito, aveva prospettato che pagamento avrebbe dovuto remunerare i suoi a quel punto non scontati interventi, in assenza dei quali l'LI avrebbe potuto trovarsi costretto a promuovere azioni civili dai tempi incerti, a fronte della sua urgenza di poter disporre di somme liquide. In definitiva risulta corretta la qualificazione del fatto operata dalla Corte, essendosi ravvisato l'abuso induttivo del GA, consistito nella strumentalizzazione delle sue prerogative, volta non a coartare la volontà dell'LI ma ad ingenerare in costui la volontà di sottostare alla richiesta in vista del conseguimento di un risultato utile, che altrimenti avrebbe potuto mancare, esponendolo a situazioni rischiose. E' il caso di precisare che l'orientamento espresso dalle Sezioni unite, alla cui stregua la Corte territoriale ha qualificato i fatti, è qui condiviso, dovendosi in effetti distinguere il caso della minaccia, che preclude la libertà di scelta e costringe a soddisfare la richiesta, per evitare il male evocato, da quello dell'induzione, che presuppone nel soggetto agente un rapporto di forza che viene sfruttato per convincere l'interlocutore a soddisfare la richiesta, in funzione di un proprio risultato utile, diverso dal semplice sottrarsi ad un male minacciato. Peraltro deve altresì rimarcarsi che una delle condizioni della condotta induttiva è pur sempre l'iniziativa del soggetto agente, seppur non decisiva sul versante dei rapporti con la corruzione o l'istigazione alla corruzione: l'iniziativa deve essere infatti accompagnata dalla strumentalizzazione della qualità, cioè della qualifica rivestita e del complesso di prerogative che essa fanno capo, ovvero dei poteri che si prospetta di esercitare o che si stanno esercitando, strumentalizzazione in concreto finalizzata a rappresentare la condizione di soggezione nella quale il soggetto indotto viene a trovarsi. Proprio ciò vale a distinguere tale ipotesi da quella della corruzione, in cui, pur in caso di iniziativa del soggetto qualificato, viene dedotto direttamente l'esercizio della funzione o il compimento di un specifico atto riconducibile ai desiderata del privato, sulla base di uno scambio paritario di prestazioni. Al di là della non sempre facile distinzione, deve comunque ribadirsi che nel caso di specie i Giudici di merito hanno correttamente individuato la fattispecie, delineando i presupposti per la sua configurabilità.
2.4. Il terzo motivo del ricorso GA (punto 2.3 del Ritenuto in fatto) è inammissibile, perché si risolve per intero nella sollecitazione di una diversa 46 lettura del compendio probatorio, cioè nella deduzione di un'alternativa ricostruzione di merito, non consentita in sede di legittimità, oltre che in rilievi manifestamente infondati. Si fa riferimento alla configurazione dei reati di induzione illecita, così qualificati dai Giudici di merito, di cui ai capi 54) e 56). Secondo la Corte, che su tali punti ha suffragato le conclusioni del Tribunale, il GA nella fase caratterizzata dalla c.d. cartolarizzazione Cartesio, gestita dalla F.I.R.A., e riguardante i crediti delle case di cura, che avrebbero dovuto essere ceduti alla stessa F.I.R.A. e poi messi sul mercato attraverso una società veicolo, aveva esercitato pressioni sull'LI per farsi consegnare cospicue somme di denaro, erogate nella misura di euro 4.150.000,00 tra il settembre 2004 e il gennaio 2005, e aveva altresì segnalato all'LI il ruolo di referente politico» rivestito da CU IN, invitandolo a rivolgersi a quest'ultimo per erogare anche al predetto somme di denaro, alla resa dei conti pari ad euro 980.000,00. Va rilevato come secondo la concorde ricostruzione dei Giudici di merito, la cartolarizzazione fosse particolarmente vantaggiosa per l'LI, che avrebbe potuto ottenere in tal modo il pagamento del 100% dei crediti c.d. performing, certi e liquidi e riconciliati con il bilancio dell'AS, nonché di quelli non performing, in realtà in gran parte derivanti da prestazioni extra-budget o non appropriate o riferite a specialità non accreditate, sulla base di una transazione nella misura del 65% dell'importo autocertificato dalle stesse case di cura. Il reato è stato ravvisato in quanto, secondo la ricostruzione dei Giudici di merito, il GA, ricordando all'LI che versava in una situazione di difficoltà per la congerie di problematiche che lo affliggevano (processo penale, ispezioni e controlli in corso in ordine alle prestazioni erogate), gli aveva prospettato che in quella delicata fase della cartolarizzazione avrebbe dovuto svolgere un ruolo rilevante, dovendo attestare i crediti da inserire nella cartolarizzazione, cosicché aveva chiesto quelle cospicue somme, nel contempo inserendo il suo referente politico CU. Inoltre, nell'ambito della stessa fase, si è rilevato che il GA aveva esercitato le stesse pressioni anche in relazione alla conclusione di una transazione, avvenuta in data 25/10/2004, con la quale era stata riconosciuta in favore dell'LI da parte dell'AS di Chieti la spettanza di una somma cospicua di denaro per prestazioni rese tra il 1999 e il 2003, prestazioni peraltro dello stesso tipo di quelle per le quali pendeva il processo penale presso il Tribunale di Pescara, con l'ulteriore risultato che un importo pari ad euro 9.342.000,00 grazie alla transazione era transitato tra i crediti performing che nell'ambito della cartolarizzazione erano pagati al 100%. 47 Il motivo di ricorso dedicato a tale imputazione appare per una parte ripetitivo di argomenti già esaminati dai Giudici di merito e per un'altra parte incentrato su aspetti non pertinenti. Il principale assunto ruota intorno al fatto che nell'ambito della cartolarizzazione il GA non avrebbe svolto alcun ruolo, se non quello di recepire forzosamente la delibera di attuazione dell'intera operazione. Si rileva inoltre che non è attribuibile al GA alcun abuso della funzione, giacché non è dimostrato che egli avesse contezza della natura dei crediti non performing. Deve invero convenirsi che la cartolarizzazione era stata congegnata in modo da accentrare le relative competenze e da ridimensionare, fino a cancellare, i poteri di verifica e controllo delle singole AS. Tuttavia queste ultime avrebbero dovuto concorrere all'operazione, ratificando la delibera regionale, incentrata sulla cessione dei crediti, allineando i propri bilanci non solo in relazione ai crediti performing ma anche in relazione a quelli che non risultavano iscritti, in quanto derivanti da prestazioni per le quali sussistevano dubbi in ordine alla spettanza del compenso, pur rivendicato, e con riguardo alle quali le case di cura dell'LI avevano per lo più omesso una specifica formalizzazione, per non essere gravate dai relativi oneri fiscali in assenza della certezza del relativo pagamento. Inoltre proprio il GA aveva concluso la transazione del 25/10/2004, che aveva procurato all'LI il cospicuo vantaggio di poter vantare un credito certo, a fronte di prestazioni contestate. Sta di fatto che, secondo la ricostruzione dei Giudici di merito, GA, consapevole dell'interesse dell'LI alla cartolarizzazione e alla conclusione della transazione, aveva approfittato della situazione spendendo il proprio ruolo di direttore dell'AS di Chieti, certamente interferente con la conclusione della duplice operazione, per far avvertire all'LI la propria posizione di forza, che gli consentiva di chiedere al suo interlocutore l'erogazione di una cospicua somma, a fronte della quale comunque l'LI avrebbe potuto assicurarsi vantaggi rilevanti, potendo fruire dell'esito positivo di operazioni finanziariamente idonee a fargli conseguire entrate elevate, a fronte di crediti non certi, fondati su prestazioni largamente contestabili, tanto da corrispondere in larga parte allo stesso genere di prestazioni cui si riferivano il processo penale pendente a Pescara e un procedimento dinanzi alla Corte dei Conti. Inoltre è stato ampiamente sottolineato dal Tribunale e riconosciuto dalla Corte che anche la transazione si fondava su pretese creditorie largamente contestabili, riferite a discipline non accreditate, a fronte delle quali era stata invocata una relazione redatta il 13/2/2004 dalla commissione presieduta da 48 OS RL, che forma oggetto delle imputazioni di cui ai capi 2) e 9) a carico del OS, nella quale si era affermato, secondo il Tribunale in violazione della legge vigente all'epoca, che per stabilire le discipline accreditate si sarebbe dovuto far riferimento all'A.F.O. medicina e all'A.F.O. chirurgia, con l'effetto di ritenere accreditate prestazioni per specialità da intendersi comunque coperte dall'accredito ottenuto per medicina interna e chirurgia generale. In buona sostanza è del tutto irrilevante quanto dedotto nel motivo di ricorso circa la mancata prova di un abuso delle funzioni. In primo luogo ciò non era necessario, essendo sufficiente l'abuso della qualità, che implica la strumentalizzazione dell'indistinta gamma di prerogative facenti capo al soggetto qualificato, e in secondo luogo la Corte, all'unisono con il Tribunale, ha ampiamente attestato le modalità attraverso le quali il GA aveva convinto l'LI all'erogazione della cospicua somma, suddivisa in più tranches, peraltro alcune delle quali reputate particolarmente significative, in quanto corrispondenti all'epoca della definizione della transazione del 25/10/2004 e sostanzialmente coincidenti con la definizione della operazione di cartolarizzazione nel dicembre 2004. D'altro canto non è dato comprendere la rilevanza dell'argomento incentrato sulla mancata conoscenza dei crediti non performing. La mancanza di documentazione al riguardo era anzi da ritenersi scontata, visto che per questo si era reso necessario un meccanismo volto a consentirne la formale emersione attraverso l'autocertificazione delle case di cura e la successiva transazione. D'altro canto proprio la circostanza che di quei crediti non si avesse puntuale contezza costituiva il nodo cruciale dell'operazione: in tale prospettiva il GA non avrebbe potuto prospettare all'LI alcunché, mentre lo stesso fatto di aver accreditato il proprio ruolo e di aver evocato una situazione di difficoltà del suo interlocutore, implicava una strumentalizzazione abusiva, che peraltro nel caso del GA è lumeggiata dal ruolo attivo nella transazione del 25/10/2004 (caratterizzata anche da ripetuti colloqui riservati intercorsi nella circostanza tra il GA e l'LI, nei quali a detta di costui il ricorrente ribadiva le richieste di denaro). Quanto all'ulteriore argomento speso nel ricorso per dimostrare che il GA aveva cercato di svuotare di significato l'operazione di cartolarizzazione, omettendo di accettare la cessione dei crediti non performing effettuata dalle case di cura dell'LI (al fine di ottenere un'anticipazione di liquidità) alla Barclays Bank, crediti che erano stati poi ceduti da quest'ultima alla F.I.R.A., è d'uopo rilevare che si tratta di una pura deduzione di merito, pur prospettata in forma di travisamento. 49 INI In realtà deve in primo luogo rilevarsi che sul punto vi è c.d. doppia conforme e che dunque la deducibilità del travisamento è sottoposta a rafforzati limiti correlati all'ambito della devoluzione (sul punto si rinvia fra l'altro a Cass. Sez. 6, n. 5146 del 16/1/2014, DE Gaudio, rv. 258774; Cass. Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007, Musumeci, rv. 237207): in particolare il ricorrente non ha dedotto e dimostrato di aver specificamente prospettato l'argomento e valorizzato il documento allegato al ricorso nell'atto di appello. In secondo luogo il ricorrente solo genericamente ha confrontato il valore del documento allegato con la delibera a sua firma n. 1994, che è stata invece valorizzata dai Giudici di merito al fine di dimostrare il pieno recepimento da parte dell'AS di Chieti dell'operazione di cartolarizzazione, dopo iniziali tentennamenti determinati dall'atteggiamento del direttore del dipartimento RU (pag. 82 della sentenza del Tribunale). In terzo luogo deve comunque osservarsi che l'operazione di cartolarizzazione, per quanto emerge dalle sentenze di merito, è andata in porto, tanto che proprio in ragione di ciò ha avuto corso la cessione dei crediti e sono state poi remunerate le case di cura, attraverso quanto ricavato dalla collocazione sul mercato da parte della società Cartesio. In tale prospettiva l'assunto difensivo non incide sulla configurabilità di un'abusiva e coperta strumentalizzazione del proprio ruolo da parte del ricorrente nel rapporto con l'LI. Analogo ragionamento deve ripetersi per riferimento fatto nel ricorso al contatto intercorso tra il GA e il Presidente dei Revisori dei conti, tale Costantini: nel ricorso si riferisce che il Costantini aveva dichiarato che il GA era contrariato per il poco tempo concessogli per il recepimento della delibera regionale sulla cartolarizzazione, ma non si chiarisce in che misura tale circostanza possa dirsi influente al fine di disarticolare la ricostruzione incentrata sulla strumentalizzazione del proprio ruolo da parte del GA nel rapporto con l'LI, da valutarsi al momento della richiesta e della prospettazione delle ragioni a sostegno di essa.
2.5. Il quarto motivo (punto 2.4. del Ritenuto in fatto) è inammissibile, perché manifestamente infondato alla luce di quanto già rilevato in ordine al terzo motivo. Non è ravvisabile alcuna violazione di legge in relazione all'art. 319-quater cod. pen., in quanto non può genericamente farsi riferimento ad un abuso della funzione e al confronto con l'analogo comportamento tenuto, con riguardo al recepimento della delibera regionale n. 1281, da tutti i direttori delle AS abruzzesi. 50 In realtà ciò che rileva è l'abuso induttivo, riferito alla qualità o ai poteri del soggetto qualificato e all'effetto di esso sulle determinazioni dell'interlocutore indotto, cosicché è irrilevante il confronto con il comportamento degli altri direttori, non coinvolti in un'interlocuzione con l'LI, fermo restando che i crediti di quest'ultimo furono certamente riconosciuti, che dunque indubbiamente l'AS assunse il relativo impegno e che peraltro in concreto l'operazione di cartolarizzazione ebbe il suo corso.
2.6. Il quinto motivo (punto 2.5. del Ritenuto in fatto), riferito alla transazione del 25/10/2004, è infondato. Esso fa leva sul fatto che il GA si era basato su due relazioni che attestavano il fondamento dei crediti vantati dall'LI e sul fatto che comunque la transazione conteneva una clausola che ne faceva dipendere gli effetti dalla ratifica regionale. Ma in realtà con riguardo al reato di induzione illecita di cui al capo 54), è rilevante il fatto che il GA avesse esercitato pressioni sull'LI, culminate in un cospicuo prelievo di euro 750.000,00 proprio in data 25/10/2004 e che nel contempo, secondo quanto riferito dai Giudici di merito, in occasione della redazione dell'atto transattivo l'LI e il GA, talvolta raggiunti da HE o da AR, si fossero appartati per discutere, anche animatamente (si rinvia alla sentenza di primo grado a pagg. 92 e 93: si tratta della circostanza nella quale, secondo l'LI, il GA aveva ribadito le sue richieste di denaro, a fronte delle rimostranze dell'LI che lamentava gli indugi nel perfezionamento della transazione). In ogni caso va rimarcato che i Giudici di merito hanno chiarito che la transazione si fondava su prestazioni extra-budget e su prestazioni in discipline non accreditate, sostanzialmente corrispondenti a quelle per le quali pendeva il processo dinanzi al Tribunale di Pescara, nel quale l'AS rappresentata dal GA aveva contraddittoriamente riservato la costituzione di parte civile, che si sarebbe di lì a poco perfezionata: è dunque tale specifica opzione a qualificare l'atteggiamento del GA, che aveva evidentemente reputato le accuse tali da giustificare l'azione risarcitoria, al di là della mera pendenza del processo e della sua definizione con sentenza dichiarativa dell'estinzione dei reati per prescrizione. Inoltre è stato rilevato come i relativi crediti non potessero dirsi certi e liquidi, giacché altrimenti sarebbero automaticamente confluiti nella cartolarizzazione tra quelli performing, e come peraltro l'LI non li avesse inseriti nell'autocertificazione di quelli non performing, a dimostrazione del fatto che egli avesse motivo di confidare sul buon esito della transazione, da cui L 51 sarebbe potuta discendere almeno la parziale inclusione tra i crediti performing (si rinvia alla sentenza del Tribunale a pag. 92). D'altro canto i Giudici di merito hanno puntualmente rilevato che la relazione a firma del OS, che forma oggetto dei reati di cui ai capi 2) e 9), dichiarati già in primo grado estinti per prescrizione, era da ritenersi illecita, in quanto attestava in violazione di legge e per giunta ultra petita (rispetto all'oggetto dell'esposto che ne aveva costituito l'occasione) che, a fronte dell'accreditamento di chirurgia generale e medicina interna, potesse aversi riguardo per ritenere l'accreditamento di singole specialità alla corrispondente A.F.O. (pagg. 43, 44 e 65 della sentenza del Tribunale); hanno inoltre sottolineato che il dott. Lilli si era adeguato alle conclusioni di quella relazione e che il dott. Recchione aveva a sua volta finito per conformarsi dopo un iniziale parere contrario, ritenendo che la commissione regionale fosse un organo a sé sovraordinato (pagg. 89 e 91 della sentenza del Tribunale). Inoltre con riguardo al tenore dell'atto transattivo e al rinvio alla ratifica regionale, non si tratta di elemento che valga a disarticolare l'ipotesi accusatoria, giacché quella transazione era strettamente correlata, anche stando al contenuto dell'atto, come descritto dal Tribunale (pag. 89), alla cartolarizzazione in corso, fermo restando che comunque essa costituiva semmai un tassello indispensabile nel quadro di un più ampio procedimento e che peraltro la ratifica regionale intervenne da parte del OS, appositamente nominato al posto del riottoso Mancinelli (sentenza del Tribunale a pag. 97). Gli argomenti spesi nel motivo di ricorso, al di là del tentativo di accreditare una diversa ricostruzione di merito, non sono dunque idonei a vulnerare le conclusioni cui sono giunti i Giudici di merito, insinuando inemendabili fratture nel percorso logico seguito.
2.7. Il sesto motivo e il primo motivo nuovo (punti 2.6. e 2.8. del Ritenuto in fatto), riguardanti la valutazione dell'attendibilità dell'LI, tema sul quale certamente si tornerà, sono inammissibili, perché formulati genericamente e comunque, sugli specifici punti, manifestamente infondati. Il sesto motivo invero risulta meramente assertivo e prescinde da qualsivoglia analisi della motivazione utilizzata dai Giudici di merito. Il primo motivo nuovo si sofferma su tre punti: la spontaneità delle dichiarazioni dell'LI, il valore dei riscontri, l'incongruenza del mancato rintraccio di versamenti corrispondenti agli ingenti importi che l'LI avrebbe corrisposto al GA. Ma quanto alla spontaneità, non ricorre alcuna illogicità o contraddittorietà della motivazione nella parte in cui si riconosce che l'LI aveva 52 spontaneamente formulato le sue accuse, pur a fronte dell'accertato avvio di procedimenti penali nei suoi confronti, ad esempio per bancarotta. Ed invero la conferma di dazioni, implicanti utilizzo di somme provenienti dalle casse e dai conti delle società dell'LI, esponeva effettivamente il dichiarante alle conseguenze derivanti dalla destinazione di quelle somme a finalità diverse da quelle inerenti alla fisiologica gestione societaria. La circostanza che fossero aperti procedimenti e che fosse in corso di accertamento una pluralità di distrazioni di somme poteva semmai indurre l'LI a dar spiegazioni di quelle fuoriuscite di denaro, ma non implicava che il predetto dovesse formulare quel tipo di accuse, le quali, come si avrà modo di ribadire, non muovevano dal presupposto di minacce cogenti, correlate a pericoli per l'integrità fisica e dunque non evocavano uno stato di necessità scriminante, prodotto da altrui condotta illecita. In tale prospettiva non è contestabile l'assunto che l'LI avesse spontaneamente fatto riferimento ai suoi prolungati e multiformi rapporti con i politici coinvolti nelle gestione della sanità nella Regione Abruzzo, cui erano da riconnettersi molte delle fuoriuscite di denaro da conti e casse della società. D'altro canto nel motivo di ricorso non si contesta la motivazione della Corte circa la validità dei riscontri, ma si pretende di ricavare dall'analisi dei Giudici di merito il riconoscimento di incertezze, che non avrebbero potuto giustificare quell'attribuzione di validità: sta di fatto che il motivo di ricorso non si confronta in alcun modo con le ragioni per cui la Corte, pur a fronte di taluni profili di incertezza, effettivamente rilevati, abbia nondimeno ritenuto che le dichiarazioni rese dai testi ER, PA e CI, D'ES e CA avevano contribuito a corroborare le accuse dell'LI, fermo restando che assumono nella ricostruzione della Corte valenza decisiva le conferme rivenienti dalla ER circa gli incontri con il GA nella casa di Pescara, nonché la predisposizione di somme e i riferimenti al nome in codice «Russicon», con il quale il GA si presentava allorché chiamava la segreteria, nome corrispondente alla stessa utenza con cui era registrato presso la casa di cura dell'LI il GA. Relativamente infine al mancato rintraccio di tutte le somme che avrebbero formato oggetto delle illecite dazioni, si tratta all'evidenza di un dato neutro, inidoneo a smentire alcunché, giacché non è stato dedotto o prospettato dove sarebbe stato da ultimo depositato il denaro, consegnato a mani del GA.
2.8. Il settimo motivo e il terzo motivo nuovo (punti 2.7. e 2.8. del Ritenuto in fatto) sono infondati. Correttamente la Corte territoriale ha confermato la confisca di somme di denaro, qualificandola come confisca diretta anziché per equivalente. 53 Posto che costituisce profitto il vantaggio economico derivante in via diretta e immediata dalla commissione dell'illecito e che la confisca di somma depositata su conti correnti, non superiore a quella cui ammonta il profitto derivante dal reato, deve reputarsi diretta (Cass. Sez. U. n. 31617 del 26/6/2015, Lucci, rv. 264436 e 264437), si osserva che l'attribuzione alla confisca di una determinata qualificazione spetta al Giudice, anche se di secondo grado, e non può dar luogo a reformatio in peius, pur in assenza di appello del P.M. (Cass. Sez. 6, n. 10708 del 18/2/2016, Mercuri, rv. 266558): anche se la confisca per equivalente ha natura essenzialmente sanzionatoria, ciò che rileva è la qualità dell'effetto derivante dalla misura applicata, che resta evidentemente immutato, salva la sua corretta qualificazione giuridica.
2.9. All'esito della verifica deve prendersi atto che anche per l'unico episodio di dazione indebita, risalente al giugno 2005, ricompreso nel capo 53), per il quale era stata pronunciata condanna, è decorso il termine massimo di prescrizione, pari ad anni dieci, pur computando un periodo di sospensione esattamente calcolato dalla Corte di appello in mesi cinque e giorni venti: ne discende che la sentenza deve essere annullata senza rinvio nei confronti del GA in relazione al reato sub 53), limitatamente all'episodio del 27/6/2005, perché il reato è estinto per prescrizione, mentre il ricorso va per tutto il resto rigettato.
3. Si procede ora all'esame del ricorso di CU IN.
3.1. Il primo motivo (punto 3.1. del Ritenuto in fatto) è manifestamente infondato. Si prospetta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da LI RI CE, in quanto costui, sentito al dibattimento ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen., si sarebbe rifiutato di sottoporsi al controesame da parte della difesa dell'CU. Peraltro è di tutta evidenza che la causa di inutilizzabilità invocata, contemplata dall'art. 500, comma 3, cod. proc. pen., implica che il dichiarante radicalmente si sottragga alle domande di una parte, mentre nel caso di specie dalla stessa prospettazione del ricorrente risulta che l'LI si era riportato ad altre dichiarazioni da lui in precedenza rese. Sul punto la Corte territoriale ha in effetti sostenuto che l'LI aveva risposto per relationem, facendo riferimento a quanto deposto in sede di incidente probatorio ovvero dichiarando di non ricordare quanto richiestogli. E' evidente che non rileva il numero di volte in cui quella situazione si fosse riproposta: ciò che conta è invece il fatto che l'LI non avesse operato una pregiudiziale selezione dei soggetti ai quali fornire le risposte richieste e sul . . . . . 54 . piano contenutistico assume rilevanza la circostanza che dalla deposizione richiamata fosse desumibile la posizione del dichiarante in ordine al tema evocato dalla domanda formulatagli. In tale ottica non è stato dimostrato un pregiudiziale rifiuto del dichiarante a rispondere alle domande del difensore dell'CU e nel contempo non è stato in concreto provato che il richiamo alle pregresse dichiarazioni non costituisse risposta pertinente rispetto alla domanda formulata. Anche con riguardo al tema delle dazioni ad CU, sviluppato al dibattimento, risulta dalla prospettazione difensiva che in taluni passi l'LI aveva inteso riportarsi a precedenti dichiarazioni, ciò che avrebbe dovuto interpretarsi nel senso di un riferimento a pertinenti dichiarazioni sul punto, rese evidentemente al dibattimento. Va aggiunto in via generale che tale modalità di risposta risulta comunque ammissibile solo in quanto l'interrogante possa avvedersi del contenuto richiamato, com'era nel caso di specie, in cui risultavano evidentemente acquisite al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni rese dall'LI in sede di incidente probatorio ovvero erano note le precedenti dichiarazioni dibattimentali, protrattesi nell'arco di un ampio esame, dovendosi altrimenti convenire circa il sostanziale rifiuto di fornire risposte, che, se sistematicamente riproposto, finisce per dare luogo all'invocata causa di inutilizzabilità.
3.2. E' manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso (punto 3.2. del Ritenuto in fatto). Si deduce l'inutilizzabilità della deposizione di IO RI, ex coniuge dell'CU, in quanto costei, avendo parlato di denaro consegnato in contanti al marito e avendo sostenuto di averlo messo in cassaforte e talvolta utilizzato per pagamenti vari, sarebbe stata raggiunta sulla base della sua stessa deposizione da indizi di reità, tali da imporre l'interruzione dell'esame e da comportare, in mancanza, l'inutilizzabilità della testimonianza. Si tratta di assunto del tutto infondato, in quanto, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, non rileva che la IO potesse aver materialmente appreso o speso quel denaro, in assenza di qualsivoglia elemento idoneo ad asseverare che costei avesse in qualche guisa concorso in qualunque forma con il marito ovvero che, ab origine, cioè, si badi, nel momento in cui quella disponibilità si era verificata e non al momento della deposizione, avesse contezza del carattere illecito delle dazioni, in quanto proveniente da delitto, circostanza che avrebbe dovuto essere suffragata da indizi e non da mere illatorie ragioni di sospetto. Da ciò discende che il motivo di ricorso è inammissibile.
3.3. Quasi tutti gli ulteriori motivi di ricorso si caratterizzano per la inammissibile deduzione di profili di merito, volti a sollecitare difformi valutazioni 55 sulla base di una diversa lettura degli elementi disponibili, così da disallinearne i parametri rispetto ai canoni che presiedono al giudizio di legittimità. Il terzo motivo in particolare (punto 3.3. del Ritenuto in fatto) riguarda il tema dell'attendibilità dell'LI. Va sul punto rilevato che quest'ultimo è stato sentito al dibattimento ai sensi dell'art. 197-bis, cod. proc. pen. La posizione soggettiva del dichiarante era caratterizzata dalla qualità di imputato in procedimento connesso o collegato, tale da renderlo non indifferente rispetto alla materia trattata, e dall'assunzione della veste di testimone, in relazione alla pregressa, deliberata scelta di rendere la deposizione a carico di terzi, veste peraltro attenuata da un lato dal riconoscimento di garanzie di assistenza difensiva e dal privilegio modulato ai sensi dell'art. 197-bis, comma 4 e 5 cod. proc. pen. e dall'altro dalla necessità di applicare il canone di valutazione di cui all'art. 192, comma 3 e 4 cod. proc. pen.. Secondo quanto in generale rilevato con riguardo alle dichiarazioni accusatorie rese da imputati in procedimenti connessi o collegati, si trattava di valutare l'attendibilità soggettiva e oggettiva del dichiarante e di procedere alla verifica di elementi idonei a confermare dall'esterno quell'attendibilità con riguardo al coinvolgimento dei soggetti ai quali il dichiarante aveva fatto riferimento. Nella più ricca ed aggiornata ricognizione della materia (Cass. Sez. U. n. 20804 del 29/1172012, dep, nel 2013, Aquilina, rv. 255145) si segnala che pur dovendosi fare riferimento alla metodologia a tre tempi, incentrata sull'analisi della credibilità del dichiarante, in relazione alle condizioni socio-familiari, al suo passato, ai rapporti con il chiamato, alla genesi remota e prossima delle ragioni della chiamata, dell'attendibilità intrinseca del narrato, in relazione ai canoni della precisione, coerenza, costanza e spontaneità, e degli elementi estrinseci di riscontro (secondo il risalente insegnamento sul punto: Cass. Sez. U. n. 1653 del 21/10/1992, dep. nel 1993, Marino, rv. 192465), non può tuttavia pretendersi l'assoluta rigidità della scansione dei temi nel percorso valutativo, ben potendo la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca influenzarsi reciprocamente, così da dover essere valutate unitariamente: in tale ottica possono superarsi eventuali riserve circa l'attendibilità del narrato «vagliandone la valenza probatoria anche alla luce di tutti gli altri elementi di informazione legittimamente acquisiti». Quanto poi al tema dei riscontri, deve rilevarsi che gli stessi «possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa 56 dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità» (Cass. Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo, rv. 260607). Inoltre non può non esigersi la massima duttilità ed elasticità nella valorizzazione degli elementi di riscontro in relazione alle diverse situazioni. Così ad esempio non può escludersi che in taluni casi un elemento di conferma possa provenire anche da confidenze fatte dal dichiarante in tempi non sospetti, in quanto tale confidenza venga essa stessa ad assumere la valenza di fatto idoneo a confermare il narrato: tale principio è stato espresso con riguardo a situazioni nelle quali può risultare necessario riscontrare le dichiarazioni della persona offesa a fronte di episodi destinati ad avvenire al riparo da possibili testimoni (si rinvia a Cass. Sez. 3, n. 1818 del 3/12/2010, L.C., rv. 249136; resta fermo in generale il divieto di circolarità della prova, espresso da Cass. Sez. 6, n. 1249 del 26/9/2013, Ceroni, rv. 258759). Inoltre può aver rilievo nella medesima prospettiva di una maggiore elasticità, cioè al fine di graduare l'entità e lo spessore dei necessari elementi di conferma, la circostanza che ricorra l'estensione a terzi di una responsabilità che il dichiarante si attribuisce, riconoscendosi direttamente partecipe di un fatto illecito, secondo lo schema della chiamata in correità, o che invece il dichiarante si riferisca esclusivamente alla conoscenza di fatti altrui, secondo lo schema della chiamata in reità; e tuttavia anche in casi siffatti non può ignorarsi il grado di correlazione tra le accuse formulate e i fatti che sono attribuiti al dichiarante. Ma specifico rilievo deve essere certamente essere attribuito anche al fatto che il dichiarante rivesta la qualità di imputato in procedimento connesso ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. o che invece assuma la veste di testimone, sia pur assistito, ai sensi dell'art. 197-bis, cod. proc. pen.: ed anzi proprio l'assunzione di tale qualità e delle connesse responsabilità, accrescendo di per sé il grado di affidabilità della fonte, può corrispondentemente far ritenere bastevole ai fini della corroborazione di eventuali dichiarazioni accusatorie una gamma di riscontri di peso comparativamente minore. In tal senso può valorizzarsi l'insegnamento della Corte costituzionale che nel vagliare tema nell'ordinanza n. 265 del 2004 ha avuto occasione di sottolineare che non comporta alcun vulnus a principi costituzionali la circostanza assistiti» alla della sottoposizione delle dichiarazioni rese da «testimoni medesima regola di valutazione probatoria operante in rapporto alle dichiarazioni 57 dei soggetti sentiti ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen, quantunque solo i primi abbiano l'obbligo penalmente sanzionato di dire la verità: e peraltro secondo la Corte la sussistenza o meno di un obbligo di verità del dichiarante potrà essere comunque opportunamente valorizzata dal giudice, in sede di determinazione dell'entità del riscontro esterno idoneo a confermare l'attendibilità della dichiarazione di cui si tratta». Tutto ciò può fra l'altro riverberarsi anche sulla verifica delle rispettive inferenze di tipo logico rivenienti da una serie continuativa o comunque reiterata di fatti analoghi, attribuibili sulla base di omogenee motivazioni agli stessi soggetti. Ma tutto ciò posto, lo scrutinio di legittimità non può essere indebitamente confuso con quello che spetta ai Giudici di merito, cosicché non possono essere riproposte in questa sede deduzioni sulle quali sia calato il giudizio di merito, ove non se ne contesti l'illogicità o la contraddittorietà ovvero ancora non si segnalino, con i rigorosi limiti derivanti dalla configurabilità di una doppia pronuncia conforme, eventuali travisamenti della prova, tali da disarticolare l'intero ragionamento probatorio. Ed invero costituisce insegnamento costante che «il sindacato di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo non consente il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sé stessi e nel loro reciproco collegamento» (Cass. Sez. 6, n. 33875 del 12/5/2015, Beruschi, rv. 264577). E' dunque solo in tali limiti che può concretamente apprezzarsi in questa sede, sia con riguardo all'CU sia con riguardo a tutti gli altri ricorrenti, parimenti raggiunti da dichiarazioni accusatorie dell'LI, l'attendibilità e la valenza probatoria di tali dichiarazioni.
3.4. Ma intanto con riferimento all'CU, deve ribadirsi l'inconferenza dello sforzo compiuto nel rievocare puntigliosamente profili di merito, a fronte di una valutazione che la Corte territoriale ha compiuto, osservando i canoni individuati dalla giurisprudenza e conferendo in modo non manifestamente illogico ai vari elementi un significato rilevante. D'altro canto non può dedursi l'omessa valutazione con riguardo alla mancata espressa considerazione di ogni singolo elemento difensivamente menzionato, dovendosi invece considerare la sostanza della valutazione e la sua idoneità a fornire un quadro argomentativo in grado di sorreggere nel suo complesso la ricostruzione proposta. ^ 58 In particolare appare doveroso al riguardo ribadire che: siffatto genere di deduzioni non può essere impropriamente utilizzato per dare rilievo semplicemente ad alternative valutazioni di merito sulla base di un corredo probatorio plausibilmente ricostruito dai giudici di merito (Cass. Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482, secondo cui è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili о dotati di migliore capacità esplicativa); è irrilevante la circostanza che di un elemento difensivo non si sia dato specificamente conto, quando quell'elemento non risulta potenzialmente incidente sul ragionamento compiuto dal Giudice per pervenire a determinate conclusioni o quando può dirsi che lo stesso è stato implicitamente superato sulla base di elementi diversi e logicamente ricostruiti (Cass. Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, dep. nel 2014, Maravalli, rv. 258679; Cass. Sez. 5, n. 2459 del 17/4/2000, Garasto, rv. 216367); è irrilevante un vizio che non si annidi nel cuore del ragionamento ma in passaggi non determinanti, di modo che la motivazione non ne risulti disarticolata in rapporto alle conclusioni («quando la motivazione si fonda su più ragioni distinte una delle quali sia sufficiente a giustificare la decisione, le eventuali carenze logiche o giuridiche relative ad un'altra ragione non possono determinare l'annullamento della decisione, trovando essa adeguato sostegno razionale nelle altre non infirmate da tale vizio»: Cass. Sez. 4, n. 46344 del 14/10/2014, Duzioni, rv. 260742; Cass. Sez. 4, n. 3864 del 24/11/1988, dep. nel 1989, Saracino, rv. 180783).
3.5. Orbene, deve rilevarsi che nel riconoscere l'attendibilità dell'LI i Giudici di merito si sono attenuti ai criteri segnalati, fornendo valutazioni non illogiche e idonea risposta alle censure rilevanti. Con specifico riferimento al tema della spontaneità, nel ricorso dell'CU si sottolinea che l'LI aveva inteso sottrarsi alle conseguenze delle distrazioni già risultanti a suo carico: ma in realtà si tratta di prospettiva erronea, in quanto, se pure può immaginarsi che l'LI si fosse ripromesso di dare una spiegazione della fuoriuscita di denaro dalla cassa e dai conti delle società del gruppo, in nessun caso quella spiegazione avrebbe potuto risultare tale da scriminare le emergenti distrazioni. L'LI infatti non ha mai riferito di aver subito vere e proprie minacce, cui egli non avrebbe potuto sottrarsi, e d'altro canto non ha in concreto evocato situazioni di immediato pericolo di danno grave alla persona o comunque a diritti inerenti alla persona (agli effetti dell'art. 54, comma primo e comma terzo cod. pen.): egli ha invece inteso stigmatizzare la sistematica pressione di cui era stato fatto oggetto, attraverso la prospettazione della peculiare situazione nella 59 quale versava in ragione di plurime evenienze, potenzialmente destinate ad incidere sulla capacità di reddito delle case di cura del gruppo, e attraverso la segnalazione delle difficoltà correlate al compimento di atti o di scelte di carattere politico-amministrativo a lui favorevoli. Inoltre appare di estremo rilievo il fatto che le spiegazioni fornite non avessero comunque la pretesa di dar conto di ogni fuoriuscita di denaro, risultando nel contempo confermata per tale via la sostanza delle ipotesi che si stavano concretamente affacciando a carico del dichiarante. In ogni caso va rimarcato che la valutazione della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del narrato è stata formulata sulla base di un giudizio ad ampio spettro, nel quale non doveva necessariamente trovare spazio un profilo etico di emenda, cioè di convinta, definitiva e consapevole scelta di campo, una volta stabilito che l'LI era soggetto in grado di movimentare cospicue somme di denaro liquido, che aveva costantemente avuto rapporti con personaggi della politica legati al mondo della sanità di suo diretto interesse ed in particolare aveva avuto occasioni di frequentazione e di contatto proprio con i soggetti in varia guisa coinvolti dalle sue accuse. DE tenore delle sue dichiarazioni dibattimentali, non di rado risoltesi nel richiamare quelle rese in precedenza, si è già detto: sta di fatto che non è stato in concreto dimostrato che sui profili specifici oggetto delle domande non risultassero precedenti, specifiche risposte del dichiarante, cui il predetto avrebbe potuto riferirsi. Relativamente ad uno dei temi di maggior rilievo, nella prospettiva del ricorrente, riguardante la tardività delle accuse mosse dall'LI all'CU, sia il Tribunale sia la Corte territoriale hanno fornito una motivazione non illogica, rilevando che il coinvolgimento anche dell'CU nelle dazioni, avvenuto solo in un secondo momento, dopo che nel corso dell'incidente probatorio di ciò l'LI non aveva parlato, trova spiegazione nel fatto che inizialmente l'LI aveva con ogni probabilità ritenuto che l'CU, essendo anche parlamentare, esercitasse nel territorio abruzzese una forte influenza, che avrebbe potuto manifestarsi nel prosieguo, nel momento in cui egli si stava accingendo a rendere dichiarazioni che avrebbero potuto influire sugli equilibri politici nella Regione, coinvolgendo i politici che facevano parte dello schieramento che disponeva ancora della maggioranza (sul punto il Tribunale ha rievocato la conversazione intercettata, nella quale l'LI offriva visibilità allo schieramento di centro-destra, avendo consigliato il suo interlocutore a parlare con CU: cfr. pagg. 145 e 146); senonché poi l'LI, avendo avuto contezza delle dichiarazioni accusatorie rese da IO RI, ex-moglie dell'CU, aveva operato una lucida scelta di verità, coinvolgendo più 60 FR direttamente l'CU in ordine al quale fino a quel punto aveva parlato solo di una vana richiesta formulata anche per il tramite del LI, nel periodo in cui peraltro, avendo il centro-destra perduto nell'aprile 2005 le elezioni regionali, l'CU non avrebbe più potuto direttamente influire, almeno in quel lasso di tempo. E si badi che la replica difensiva, secondo la quale non si comprende perché mai l'LI avesse fatto riferimento inizialmente solo a tale episodio, non risulta idonea a disarticolare quella diversa valutazione dei Giudici di merito, giacché non possono dirsi equivalenti l'accusa di aver chiesto denaro, in concreto non corrisposto, in una fase comunque di appannamento del ruolo, e quella di aver indotto l'LI ad erogare una somma assai elevata, strumentalizzando il proprio ruolo con l'ausilio del GA, per giunta con riferimento ad operazioni direttamente incidenti sulla gestione della sanità nella Regione. Al contrario, come esattamente rilevato dalla Corte territoriale, il coinvolgimento dell'CU vale a rafforzare non solo le dichiarazioni della IO ma anche la credibilità dell'LI, trovando in tal modo una piena giustificazione la richiesta ulteriore, a quel punto non più estemporanea, riferita anche alla fase in cui calava la capacità di pressione dell'CU. Inoltre va rimarcato come correttamente e in modo non manifestamente illogico i Giudici di merito abbiano interpretato il fatto della acquisita conoscenza da parte dell'LI delle accuse della IO: del tutto a prescindere da notizie giornalistiche, il Tribunale ha infatti segnalato come sulla base del verbale contenente le dichiarazioni rese dall'LI emergesse la presa d'atto da parte del dichiarante di dichiarazioni della IO, senza che peraltro fosse risultata la previa lettura delle stesse all'LI (cfr. sentenza del Tribunale a pag. 145), circostanza ritenuta rivelatrice non di un intendimento e di un piano calunniosi, bensì della presa di coscienza dell'insostenibilità a quel punto di una ricostruzione non direttamente coinvolgente nelle dazioni anche l'CU. Per questa via è ultroneo ogni argomento difensivo sul punto, giacché la capacità di tenuta di una ricostruzione vale a sgomberare il campo da ipotesi ricostruttive alternative. Vano appare altresì l'assunto, incentrato sulle dichiarazioni di OL NN RI, moglie dell'LI, secondo la quale il marito non le aveva parlato di dazioni all'CU: in realtà i Giudici di merito hanno dato atto del contributo fornito dalla OL alla ricostruzione delle dazioni prospettate dall'LI, ma si è già detto di come inizialmente l'LI non avesse coinvolto l'CU, il che appare del tutto in linea con le dichiarazioni della OL, senza aggiungere e senza togliere alcunché. 61 Quanto alla circostanza che l'CU avesse ricevuto denaro in un lungo lasso di tempo, fino all'aprile 2005, quando oramai non vi sarebbe stata ragione di versargli nulla in relazione ai nuovi equilibri politici, i Giudici di merito hanno in realtà chiarito come fosse stato sviluppato un rapporto di lungo periodo, mediato dal GA, e che correlativamente fosse ancora ragionevole prospettare l'influenza della coppia, che agiva di conserva, tanto che il GA, come già si è rilevato, avrebbe continuato a ricevere denaro fino al giugno, salvo il progressivo venir meno della capacità di influenza dell'CU, che pur continuava a sollecitare pagamenti, tanto da indurre l'LI, secondo la ricostruzione operata dai Giudici di merito, ad optare per un finanziamento in chiaro al partito di FO IA, per stornare da sé le attenzioni dell'CU. Gli assunti difensivi incentrati sul fatto che nei giorni che precedettero e seguirono il 19 aprile 2005, giorno dell'ultimo prelievo, l'CU avesse attestato di non trovarsi a Pescara dove avvenivano i pagamenti, assumono un rilievo non dirimente, giacché nel quadro di una ricostruzione complessivamente ritenuta credibile, si è sottolineato che l'LI apprendeva da GA l'entità delle dazioni e il giorno in cui avrebbero dovuto avvenire e si è inoltre dato conto del giorno dei diversi prelievi, ragionevolmente seguiti dalla consegna del denaro, ma senza che ciò significhi che i prelievi e le consegue dovessero per forza avvenire nella stessa giornata.
3.6. Il quarto motivo (punto 3.4. del Ritenuto in fatto) si riferisce al tema dei riscontri con riguardo alla deposizione di alcuni testi. Il ricorrente si dilunga in un'analisi che non risulta pertinente, in quanto concernente ancora una volta profili di merito, in funzione di un'alternativa valutazione del compendio probatorio. D'altro canto le dichiarazioni della OL non suffragano la tesi accusatoria ma non la smentiscono alla luce di quanto in un secondo momento riferito dall'LI, il quale aveva evidentemente chiesto alla moglie un ausilio ma sulla base di quanto da lui stesso prospettato circa i destinatari delle dazioni. I testi EL, DE RO, Di ZI, IN, PA, CI hanno confermato il fatto dei prelievi e delle relative appostazioni contabili, nonché la circostanza della predisposizione delle somme, a supporto della documentazione bancaria e contabile, elementi che la Corte territoriale non ha peraltro ritenuto costituire in questo e negli altri casi riscontro individualizzante. In ordine alla circostanza, invero rilevante nel processo, che l'CU esercitasse influenza sul GA, i giudici di merito hanno rilevato che l'CU all'epoca era parlamentare ed era il coordinatore in Abruzzo del partito che deteneva la maggioranza, non assumendo dunque di per sé rilievo, in una prospettiva di continuità politica, che il GA fosse stato già nominato direttore 62 quando l'CU era divenuto coordinatore: d'altro canto il GA svolgeva attività politica per il medesimo partito ed era stato visto spesso appartarsi da solo a parlare con l'CU (si rinvia alla sentenza del Tribunale a pag. 149 e della Corte a pag. 400). Relativamente all'episodio del finanziamento in chiaro, i Giudici di merito hanno nitidamente rappresentato la versione dell'LI, incentrata sul tentativo di sottrarsi all'influenza dell'CU: non risulta sul punto alcun travisamento delle prove, costituite dalle dichiarazioni dei testi BA e ON e del coimputato LI, ma solo una ricostruzione diversa da quella difensivamente sollecitata, fermo restando che, secondo la ricostruzione del Tribunale (pag. 150) l'CU, dopo aver appreso del finanziamento, si indispettì e convocò l'LI, accompagnato dallo LI, che peraltro l'CU non volle presente al colloquio. Non è dato comprendere, a fronte di ciò, la rilevanza delle deduzioni difensive in ordine alla qualità dello LI come dichiarante diretto o «de relato», in particolare con riguardo al colloquio con il ON. Quanto poi alle risultanze delle verifiche bancarie, non può desumersi da esse un riscontro negativo in relazione al tipo ricostruzione operata dai Giudici di merito, che hanno dato atto dei multiformi impieghi di risorse patrimoniali da parte dell'CU, il quale peraltro gestiva una considerevole quantità di denaro in contanti, fermo restando che il mancato rintraccio di somme di certo non corrobora l'accusa ma di per sé non vale a smentirla.
3.7. Il quinto motivo (punto 3.5. del Ritenuto in fatto) è inammissibile perché totalmente rivolto a contrastare il merito delle valutazioni del Tribunale e della Corte territoriale in ordine alle dichiarazioni rese dalla coppia Di ER- AL. Ed invero i due dichiaranti hanno avuto un rilievo significativo ai fini della conferma delle dichiarazioni dell'LI, in quanto gli stessi hanno parlato di frequentazioni tra CU e LI, il Di ER ha veduto gli incontri tra il GA e l'CU, la AL ha veduto l'LI uscire dall'abitazione dell'CU e una volta appreso dalla IO che in casa vi era l'LI, avendo inoltre saputo successivamente dall'ex-moglie dell'CU di dazioni di denaro da parte di vari soggetti, tra i quali l'LI. Sul punto non è manifestamente illogica l'affermazione dei Giudici di merito secondo cui le relative dichiarazioni costituiscono riscontro dell'attendibilità dell'LI, seppur non riferite a date precisamente individuate, risultando da esse una consuetudine di rapporti che ben può dirsi convergente con le accuse rivolte dall'LI, in particolare con riferimento ad incontri presso l'abitazione di Pescara. 63 Le censure dedotte nel motivo di ricorso si risolvono in valutazioni difformi del significato probatorio e del valore attribuibile alle diverse dichiarazioni, che invece ben possono essere valutate nel loro complesso a supporto degli assunti accusatori. L'attendibilità del Di ER è stata in varia guisa contestata, ma i Giudici di merito hanno in primo luogo rilevato come l'interruzione dei rapporti con l'CU fosse essenzialmente dipesa proprio dalla volontà di costui, il quale lamentava che il Di ER non riuscisse a riottenere dalla IO la disponibilità dell'appartamento di via Sulmona (si rinvia alla sentenza di primo grado a pag. 148). Hanno inoltre osservato come nel rapporto con la IO il Di ER, anziché assecondare gli atteggiamenti e le iniziative di quest'ultima nei confronti dell'ex-marito, cercasse di mantenersi equidistante con equilibrati suggerimenti: in tale prospettiva non illogicamente è stato valorizzato anche il riferimento contenuto nella conversazione n. 686 del 31/7/2009 all'opportunità di fare all'CU stalking tecnico», espressione da intendersi non come sollecitazione ad intraprendere nuove scriteriate azioni moleste, bensì come invito a tenere un comportamento più cauto e prudente (sentenza del Tribunale a pag. 148). Correttamente la Corte territoriale ha disatteso la richiesta di una più approfondita verifica delle ragioni di contrasto tra l'CU e il Di ER in ordine al riconoscimento di plusvalenze legate ad un precedente affare: non si trattava infatti di stabilire chi nel caso avesse ragione ma solo di verificare se la circostanza potesse aver influito ingenerando nel Di ER un atteggiamento di preconcetta ostilità, ciò che i Giudici di merito hanno invero escluso. Con riferimento alle ulteriori conversazioni, nelle quali il Di ER, commentando la situazione dell'CU, aveva sottolineato la paura di costui che la magistratura potesse scoprire i proventi illeciti conseguiti e sequestrargli i beni, e aveva fatto riferimento anche alle notizie di stampa in merito alle dazioni dell'LI, manifestando il timore che l'CU, dopo aver creato problemi alla 3G, potesse crearne anche con riguardo allo zuccherificio, i Giudici di merito (sentenza del Tribunale a pag. 156 e della Corte a pag. 398) hanno non illogicamente rilevato che si trattava di ulteriori elementi di conferma della percezione di illecite somme da parte dell'CU e nel contempo di ulteriore riscontro della sostanziale attendibilità del Di ER, non facendosi alcun riferimento a motivi di contrasto in ordine alla società proprietaria del centro commerciale di Celano. D'altro canto su tale punto le doglianze si limitano nella sostanza alla prospettazione generica dell'inidoneità dell'elemento, che è stato invece debitamente valorizzato dai Giudici di merito. 64 3.8. Il sesto motivo (punto 3.6. del Ritenuto in fatto), riguardante la valutazione delle dichiarazioni di IO RI, è infondato. Il Tribunale e la Corte territoriale hanno ampiamente dato conto delle ragioni di rancore che animavano la IO e le cui manifestazioni sono nuovamente ripercorse nel motivo in esame. Sta di fatto che la Corte ha sul punto non illogicamente rilevato che non si sarebbe potuto ritenere che le dichiarazioni della IO avessero natura calunniosa e fossero state inventate di sana pianta: del resto anche sulla scorta dell'analisi del primo Giudice, la Corte ha osservato che proprio le dichiarazioni della IO, al di fuori di qualsivoglia prova di un concerto criminoso, avevano indotto l'LI a superare le proprie esitazioni verso l'CU, fermo restando che gli assunti della donna avevano trovato in linea di massima corrispondenza in altri elementi acquisiti, con riguardo alle vicende societarie della 3G o agli acquisiti mobiliari e immobiliari dell'CU. In particolare la Corte ha dato rilievo ai riferimenti fatti dalla IO agli incontri tra l'CU, il GA e l'LI, alla posizione del marito, al denaro che dopo gli incontri con l'LI il marito le chiedeva di mettere in cassaforte e che veniva poi prelevato nell'arco di qualche giorno, stante l'abitudine del marito di effettuare pagamenti in contanti. Il Tribunale ha specificamente valorizzato il riferimento al denaro, di cui la IO non conosceva l'esatta entità, facendo menzione anche di una conversazione con il Di ER, nella quale la donna aveva segnalato che «gli importi non li so..» (pag. 160 della sentenza del Tribunale). Il nucleo essenziale delle dichiarazioni della IO, per come valorizzato dai Giudici di merito, si risolve in tali elementi. Orbene, tenendo conto del fatto che la credibilità e l'attendibilità di un dichiarante, non solo se coimputato, devono essere esaminate considerando che la scansione sul piano logico della verifica a due fasi può essere compensata dagli elementi comunque emersi, con conseguente recupero di credibilità riveniente da quegli elementi, è d'uopo rilevare come nel caso di specie plurimi elementi di conferma valgano a suffragare, secondo la pertinente valutazione della Corte territoriale, il narrato della IO. Ma in particolar modo deve rimarcarsi il significato della richiamata conversazione con il Di ER, pur invocata dalla difesa al fine di dimostrare l'inattendibilità della dichiarante: ed invero, poiché la IO, per quanto in più parti segnalato, si confidava con il Di ER, il quale a sua volta cercava di mediare tra i coniugi, avendo a cuore le sorti della figlia della coppia, il riferimento fatto nel privato dalla IO, nel corso della conversazione, a somme di denaro, di cui non conosceva l'esatto importo, costituisce senz'altro un 65 elemento ex se valutabile, al di fuori della più ampia narrazione e della puntuale disamina dell'attendibilità di ogni frammento del racconto, elemento che vale oggettivamente ad isolare una specifica informazione, rilevante ai fini della verifica demandata ai Giudici di merito. Quell'elemento sul piano logico correla la presenza dell'LI al denaro e dunque di per sé è validamente utilizzabile come conferma degli assunti accusatori. Tutto ciò prescinde dunque dal complessivo atteggiamento rivendicativo della IO, dal discontrollo degli impulsi, documentalmente attestato, dall'intendimento di distruggere il marito, dal fatto che il Di ER avesse definito pazza la IO, dalla ricostruzione di singoli episodi, che peraltro la Corte non ha in concreto considerato ai fini della formulazione del proprio giudizio, essendosi invece basata proprio sul nucleo essenziale delle dichiarazioni della IO, in quanto correlabili ad altre risultanze, secondo un percorso inter logico-argomentativo giuridicamente corretto. Vane risultano dunque le lunghe digressioni del ricorrente su specifici profili del racconto della IO, posti a confronto con altre risultanze testimoniali e documentali: si tratta di elementi nel complesso irrilevanti, al fine di disarticolare la valutazione della Corte, in relazione all'effettivo contenuto di essa.
3.9. DE tutto ultroneo si appalesa il settimo motivo di ricorso (punto 3.7. del Ritenuto in fatto), incentrato sui pretesi riscontri economico-patrimoniali, valorizzati dal Tribunale ma in realtà ignorati dalla Corte e dunque in concreto non incidenti sul giudizio finale, come confermato dall'ulteriore rilievo che è stata altresì revocata la confisca disposta in primo grado, con restituzione all'CU di quanto in sequestro. E' il caso di aggiungere che il tema dello squilibrio patrimoniale avrebbe potuto costituire un riscontro a supporto delle accuse, ma le deduzioni difensive sul punto non valgono a smentire la capacità di tenuta della restante analisi, fondata su elementi probatori diversi. Ed invero la Corte ha sottolineato come i riscontri acquisiti valessero a corroborare le dichiarazioni accusatorie dell'LI ed a confermare che costui, a fronte delle intese tra il GA e l'CU, avesse versato a quest'ultimo le somme indicate, accuse suffragate dagli incontri presso l'abitazione di Pescara e dal passaggio di denaro, seppur non specificamente ancorato dagli elementi di riscontro a date precise. In tale prospettiva è stato fatto correttamente ricorso all'orientamento, sul quale si avrà modo di tornare anche in prosieguo, in relazione ad altre posizioni, secondo cui «allorché il chiamante in correità renda dichiarazioni che concernono una pluralità di fatti-reato commessi dallo stesso soggetto e ripetuti nel tempo, 6 66 6 l'elemento di riscontro esterno per alcuni di essi fornisce sul piano logico la necessaria integrazione probatoria della chiamata anche in ordine agli altri, purché sussistano ragioni idonee a suffragare tale giudizio e ad imporre una valutazione unitaria delle dichiarazioni accusatorie, quali l'identica natura dei fatti in questione, l'identità dei protagonisti, o di alcuni di essi, e l'inserirsi dei fatti in un rapporto intersoggettivo unico e continuativo» (Cass. Sez. 6, n. 47304 del 12/11/2015, Messina, rv. 265355). Ed invero nel caso di specie è stato attribuito rilievo a dazioni reiterate, avvenute con modalità omogenee e riconducibili ad una ragione e ad un contesto sostanzialmente unitari, connotati dalla condizione in cui versava l'LI al cospetto delle scelte dell'amministrazione regionale in materia di sanità, e dal tipo di rapporti intercorrenti tra il predetto da un lato e il GA e l'CU dall'altro, senza che siano stati dedotti elementi idonei a determinare una frattura rispetto all'assunto della continuità delle dazioni. In tal modo il susseguirsi di incontri nell'abitazione di Pescara, correlato alla comparsa di denaro e accompagnato dal protrarsi delle ragioni di fondo, è stato non illogicamente interpretato come elemento di conferma del susseguirsi delle dazioni illecite nei termini riferiti dall'LI.
3.10. L'ottavo motivo (punto 3.8. del Ritenuto in fatto), largamente inammissibile nelle premesse, coglie da ultimo un profilo che risulta fondato nel rapporto con le parti civili a favore delle quali è stata pronunciata condanna del ricorrente. Va rilevato che la Corte territoriale ha dichiarato l'estinzione per intervenuta prescrizione dei reati ascritti all'CU, per i quali il primo Giudice aveva pronunciato condanna. Ma a tal fine la Corte, prendendo atto della presenza di parti civili, costituitesi anche nei confronti dell'CU, ha correttamente applicato il principio per cui non sarebbe stata sufficiente la mera delibazione dell'insussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ma si sarebbe dovuto esaminare approfonditamente il merito, pervenendo se del caso a formula assolutoria piena nel caso di riconosciuta insufficienza ○ contraddittorietà della prova (in tal senso del resto Cass. Sez. U. n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, rv. 244273). La doglianza difensiva contenuta nel motivo di ricorso è dunque manifestamente infondata, a fronte dell'ampia analisi della Corte territoriale, che, anche richiamando le valutazioni del primo Giudice, ha motivato in ordine alle ragioni per cui ha ritenuto di dover confermare il giudizio di virtuale responsabilità dell'CU, pur a fronte della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. 67 Ma appaiono fondati i rilievi del ricorrente in merito ai soggetti a favore dei quali sarebbe stato legittimo pronunciare statuizioni civili a suo carico. Ed invero l'ambito della condanna in primo grado era ristretto alle condotte di indebita induzione tenute nei confronti dell'LI: primariamente nei confronti dell'LI, sotto il profilo del danno non patrimoniale, e del LL LI CE sarebbe stato dunque legittimo pronunciare condanna a fini civilistici. Il ricorrente non contesta per il resto la condanna pronunciata in favore della Regione, ma quella emessa a favore delle AS e delle case di cura. Ed invero la limitata sfera della condotta illecita, specificamente proiettata in danno dell'LI, non consente in radice di apprezzare la legittimazione di soggetti diversi dalla AS di Chieti, per conto della quale operava GA, nella specie concorrente necessario dell'CU, e che di certo può vantare una specifica legittimazione riveniente dalle conseguenze inerenti alla veste indebitamente spesa dal GA, per esercitare le indebite pressioni. Tutti gli altri soggetti risultano coinvolti nelle vicende che hanno contrassegnato le altre condotte illecite originariamente contestate a vari imputati, primariamente concernenti i delitti di abuso e truffa, connessi alla gestione della sanità e culminati nelle operazioni di cartolarizzazione e di transazione, dalle quali sono derivati vantaggi per l'LI ma con profili di danno ipotizzabili nei confronti di tutti gli altri soggetti costituitisi parti civili. Sta di fatto che i relativi reati e soprattutto l'ipotesi totalizzante dell'associazione per delinquere sono venuti meno in primo grado, a seguito di declaratoria di estinzione per prescrizione o, quanto all'ipotesi associativa, per assoluzione con formula ampia. Non si possono dunque recuperare le singole condotte di induzione indebita, che pur sottendono abuso di qualità o di poteri, per configurare profili di danno risarcibili a vantaggio delle altre parti civili, tanto meno considerando l'angolo visuale della Corte territoriale, che ha specificamente considerato il tipo di pressioni esercitate nei confronti dell'LI e il contesto complessivo. Quei danni si sarebbero potuti considerare conseguenza delle altre condotte per le quali neppure in primo grado è stata pronunciata condanna. Ne discende dunque che in accoglimento del motivo di ricorso devono revocarsi le statuizioni civili a carico dell'CU, emesse in favore di soggetti diversi dalla Regione Abruzzo, dall'AS di Chieti, dall'LI e dal LL LI. Nonostante l'identità della posizione, analogo ragionamento non può essere ripetuto a vantaggio del GA, il quale non ha specificamente formulato doglianze al riguardo. 2 68 D'altro canto con riferimento alle statuizioni civili, concernenti interessi assunti come disponibili, non opera l'effetto estensivo di cui all'art. 587 cod. proc. pen. (cfr. con riguardo ad un caso analogo, Cass. Sez. 5, n. 32352 del 7/3/2014, Tanzi, rv. 261939).
3.11. Il nono motivo (punto 3.9. del Ritenuto in fatto) è inammissibile in quanto formulato genericamente e comunque manifestamente infondato. Non è dubbio che nel caso di specie l'CU sia stato riconosciuto colpevole non nella veste di parlamentare, non coinvolta nella vicenda e neppure nel concreto esercizio delle pressioni, ma in quella di uomo influente del partito politico della maggioranza all'epoca al potere nella Regione Abruzzo. Peraltro tale veste non avrebbe potuto attribuire all'CU la qualità richiesta dall'art. 319-quater, cod. pen.: sta di fatto che l'imputazione di cui al capo 56) è stata formulata sulla base del prospettato concorso tra il GA, soggetto qualificato, e l'CU, quale ispiratore dell'iniziativa assunta dal GA di richiedere denaro nell'interesse dello stesso CU, poi per parte sua direttamente attivatosi per portare a compimento l'opera di indebita induzione. Ne discende che l'CU è stato chiamato a rispondere del reato quale extraneus, in concorso con il soggetto che rivestiva la qualità richiesta dalla norma. DE tutto generici risultano, a fronte dell'analisi dedicata al tema sia dal Tribunale sia dalla Corte, che per corroborare le accuse dell'LI, hanno fatto leva sui rapporti politici, sulle frequentazioni, nonché sul contesto politico, gli assunti a sostegno dell'esclusione di un concorso tra il GA e l'CU, nulla rilevando l'assoluzione di quest'ultimo dal reato di cui al capo 55), relativamente al quale già il Tribunale aveva ritenuto non provata l'ipotesi che il GA avesse riversato all'CU parte delle somme consegnategli dall'LI, secondo quanto prospettato nei capi 53) e 54). Costituisce del resto mera deduzione di merito quella incentrata sul possibile diverso significato della comune frequentazione della sede del partito.
3.12. Il decimo motivo (punto 3.10 del Ritenuto in fatto) è manifestamente infondato. Il ricorrente prospetta qualificazioni alternative del fatto contestato, segnalando come in ogni altro caso il reato si sarebbe dovuto considerare estinto per prescrizione prima della sentenza di primo grado. Ma la prospettazione delle diverse qualificazioni è vana, in quanto i Giudici di merito, concordemente, hanno rilevato che il GA e l'CU, di concerto tra loro, avevano rimarcato la loro posizione di preminenza, segnalando all'LI i rischi inerenti alla situazione nella quale si trovava e alla dipendenza dal loro agire di ogni sua aspettativa in ordine alla gestione e alla redditività delle sue 69 case di cura: per quanto l'LI fosse imprenditore navigato, avvezzo a rapporti di illecita utilitaristica collaborazione con funzionari e amministratori, la ricostruzione dei Giudici di merito si fonda nondimeno sulla strumentalizzazione da parte dei due imputati delle prerogative connesse al proprio ruolo, attraverso l'evocazione di un possibile loro uso distorto, correlato comunque all'influenza che l'CU poteva esercitare sul GA. L'iniziativa assunta dagli imputati, in particolare dal GA, accompagnata dalla rappresentazione della condizione di sostanziale assoggettamento dell'LI, costituisce dunque espressione di quell'abuso induttivo, che, in quanto correlato alla prospettica valutazione dei vantaggi, di per sé non necessitati, che l'LI avrebbe potuto attendersi da una linea gestionale a lui favorevole, vale ad integrare il reato di cui all'art. 319-quater cod. pen., non potendosi invece ravvisare le ipotesi di corruzione di cui all'art. 318 o all'art. 319 cod. pen. ma neppure quelle di cui all'art. 346 cod. pen. o all'art. 7 legge 195 del 1974, astrattamente evocate dal ricorrente. Non rileva in senso contrario la circostanza che con riguardo al reato di cui al capo 21) il Tribunale abbia ravvisato l'ipotesi dell'istigazione alla corruzione di cui all'art. 322 cod. pen.: la Corte sul punto ha rilevato come, anche nell'ipotesi in cui si fosse ravvisato il reato di cui agli artt. 56, 319-quater cod. pen. lo stesso si sarebbe dovuto reputare estinto per prescrizione prima della sentenza di primo grado, fermo restando che la condotta era in questo caso intervenuta in una fase caratterizzata dall'esito elettorale, in cui assai ridotta era la capacità di influenza dell'CU, tanto che l'LI vi si era sottratto.
3.13. L'undicesimo motivo (punto 3.11. del Ritenuto in fatto) riguarda i reati di cui ai capi 21), 3), 4), 7) e 9), per i quali già in primo grado era stata dichiarata l'estinzione per intervenuta prescrizione. Le deduzioni si risolvono ancora una volta nella non consentita prospettazione di elementi di fatto, tali da suggerire una diversa, peraltro non incontestabilmente evidente, lettura del compendio probatorio, a fronte di elementi comunque evocativi del coinvolgimento dell'CU, quali il patteggiamento del LI in ordine al reato sub 21), i rapporti tra l'CU e il GA, nonché il fatto che nel quadro dell'operazione di cartolarizzazione un fax era stato inviato da tale OR dall'appartamento di via Crescenzio in Roma dello stesso CU. Il motivo di ricorso risulta dunque inammissibile sia per tale motivo sia perché, a fronte di una declaratoria di estinzione per prescrizione, è deducibile solo l'evidenza delle cause di non punibilità, mentre è inammissibile la prospettazione di un vizio di motivazione, che non potrebbe sovvertire l'esito discendente dalla causa di estinzione (sul punto si rinvia a Cass. Sez. U. 35490 70 del 28/5/2009, Tettamanti, rv. 244274 e 244275, alla cui stregua cause di più ampio proscioglimento devono emergere «ictu oculi» in modo non contestabile, senza necessità di qualsivoglia accertamento, fermo restando che a fronte di una causa di estinzione non è deducibile il vizio di motivazione).
3.14. Da ultimo si segnala che ultronea e comunque assorbita appare, a fronte della sollecita fissazione dell'udienza destinata alla trattazione del merito del ricorso, l'originaria richiesta di sospensione della condanna a fini civili.
4. Il ricorso di OS RL è inammissibile.
4.1. Il predetto è stato fin dal primo grado prosciolto dal reato di abuso di ufficio di cui al capo 2) e da quello di truffa di cui al capo 9), perché i reati erano estinti per intervenuta prescrizione. I primi due motivi di ricorso (punti 4.1. e 4.2. del Ritenuto in fatto) si riferiscono al delitto di abuso di ufficio, per la parte non assorbita in quello di truffa, mentre il terzo motivo (punto 4.3. del Ritenuto in fatto) riguarda tale ultimo reato. Va peraltro ancora una volta osservato che in caso di estinzione del reato ragioni di più ampio proscioglimento devono emergere in modo incontestabile ed evidente e che peraltro non è in tale prospettiva ammissibile la deduzione del vizio di motivazione (si richiama la già citata Cass. Sez. U. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, rv. 244274 e 244275).
4.2. In concreto i motivi sono volti a prospettare l'insussistenza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato sub 2) e l'inconferenza del ruolo svolto dal OS in relazione al reato sub 9). Sotto il primo profilo peraltro si deduce un inammissibile vizio di motivazione, a fronte del fatto che il OS aveva presieduto una commissione e redatto una relazione nella quale, in realtà contra legem, secondo quanto opportunamente segnalato dal Tribunale, si era rilevata la congruità e la remunerabilità di prestazioni riferibili a specialità comunque rientranti nell'A.F.O. medica o nell'A.F.O chirurgica, a fronte dell'accreditamento di medicina interna e di chirurgia generale. Tale assunto era ultroneo rispetto alle ragioni della nomina della commissione, occasionata da un esposto dell'Ordine dei medici di Pescara in ordine all'inappropriatezza di prestazioni rese dalle case di cura del gruppo dell'LI. Sta di fatto che tale atto era idoneo a procurare all'LI un vantaggio patrimoniale in rapporto agli immanenti criteri di liquidazione mensile dei rimborsi per le prestazioni erogate. 71 D'altro canto la prospettata violazione di legge e l'essere il rilievo ultra petita hanno non illogicamente indotto i Giudici di merito a ravvisare gli elementi costitutivi del delitto di abuso di ufficio, ex post suffragato dalla condotta contestata al capo 9). La contestazione dell'intenzionalità e la deduzione circa l'inidoneità dell'atto a produrre danni o vantaggi risultano inammissibili, in quanto non ricorre l'estremo dell'incontestabilità degli elementi invocati.
4.3. Con riguardo all'idoneità del contributo fornito dal OS ai fini della truffa contestata al capo 9), si osserva che l'imputato, all'uopo nominato dopo la rinuncia di altro dirigente, ebbe a ratificare la transazione conclusa il 25/10/2004 da GA, quale direttore dell'AS di Chieti, con l'LI in ordine a crediti non liquidi per prestazioni inerenti fra l'altro a discipline non accreditate. La stessa transazione, a prescindere dalla circostanza che si trattasse di clausola necessitata o meno, aveva espressamente richiesto la ratifica regionale, che il precedente direttore Mancinelli aveva rifiutato, mentre il OS, non appena nominato, vi aveva immediatamente provveduto. D'altro canto la transazione, secondo quanto si è avuto modo di rilevare, si inseriva nel quadro delle operazioni connesse con la cartolarizzazione di competenza regionale. In tale ottica, secondo la rappresentazione non illogica dei Giudici di merito, il contributo del OS aveva concorso al prodursi degli effetti indebitamente favorevoli all'LI connessi alla conclusione della transazione. Gli assunti difensivi risultano dunque manifestamente infondati, oltre che inammissibilmente volti a dedurre un vizio di motivazione.
5. Per ragioni di coerenza, in relazione alla rilevata necessità di suddividere le vicende in due periodi, legati alla successione al potere nella Regione Abruzzo di maggioranze politiche diverse, può anticiparsi a questo punto l'esame di uno dei motivi di ricorso proposti da HE TO CE, venuto in evidenza anche nel primo periodo. Con il terzo motivo (punto 6.3. del Ritenuto in fatto) il predetto deduce illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato proscioglimento con formula piena dai reati di cui ai capi 3), 7), 8) e 9), dichiarati estinti per prescrizione fin dal primo grado. Al HE erano stati in effetti contestati anche i reati di abuso di ufficio, falso ideologico e truffa, di cui ai capi sopra indicati, tutti legati alla cartolarizzazione dei crediti delle case di cura e alla transazione del 25/10/2004, di cui si è dato conto. 72 Alla luce di quanto osservato con riguardo alla posizione del OS il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto si fonda su un vizio di motivazione che non può essere proposto a fronte di una sentenza di proscioglimento per estinzione del reato (si richiama la già citata Cass. Sez. U. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti). Peraltro non illogicamente i Giudici di merito hanno escluso che potesse pronunciarsi sentenza di assoluzione con formula più ampia, tenendo conto della vicinanza del HE al GA e del fatto che costui, quale legale, si era poi costituito parte civile per conto dell'AS di Chieti nel processo pendente a Pescara, avente ad oggetto il tema dei compensi per prestazioni non appropriate e in discipline non accreditate, sostanzialmente della stessa natura, sia pur per periodi diversi, di quelli per i quali era stata siglata la transazione, cui il HE aveva preso parte.
6. Venendo ora al secondo periodo, segnato dall'ascesa al governo della Regione della Giunta presieduta da TA DE TU, si rileva che viene in considerazione il reato di associazione per delinquere di cui al capo 11), ravvisato a carico del DE TU, quale presidente della Giunta, di ON LO, consigliere regionale, già ex dipendente dell'LI e sostenuto anche da quest'ultimo, di TA MB, esponente di rilievo del partito del DE TU, incaricato quale responsabile dell'attuazione del programma di governo e poi nominato Segretario generale della Presidenza, di CA AR, componente della Giunta con delega alla sanità, e di HE TO CE, consigliere regionale e componente della V Commissione. Vengono inoltre in rilievo condotte di induzione indebita ai sensi dell'art. 319-quater cod. pen., addebitate in concorso al DE TU ed al ON, in relazione a due capi al solo ON e in relazione ad un capo agli imputati CA e LL.
7. Pare opportuno esaminare, per la parte concernente i reati diversi da quello di cui al capo 11), i ricorsi presentati nell'interesse di ON e DE TU, che sono accomunati soprattutto dall'omogeneità dei rilievi, non di rado incisivi, formulati in ordine al tema cruciale dell'attendibilità dell'LI.
7.1. Deve ribadirsi che le dichiarazioni di LI RI CE costituiscono la base imprescindibile delle accuse formulate nei confronti di tutti gli imputati, salvo quanto si dirà a proposito del reato di cui al capo 39). Sta di fatto che l'LI è stato sentito come imputato in procedimento connesso o collegato e, al dibattimento, quale testimone assistito ai sensi dell'art. 197-bis, cod. proc. pen. 73 Sono stati già richiamati i canoni di valutazione di tale tipo di dichiarazioni (cfr. retro al punto 3.3. del Considerato in diritto). Deve peraltro ancora una volta sottolinearsi che le operazioni che il Giudice di merito deve effettuare devono comunque essere rivolte alla verifica dell'idoneità di quelle dichiarazioni a costituire valida fonte di prova in relazione agli elementi che sono da essa desumibili, fermo restando che tale idoneità non riposa su uno schematismo astratto ma discende dalla sincronica analisi di tutti i profili, alla luce delle evidenze disponibili. Inoltre si rileva come la modulazione della verifica dell'attendibilità dipenda da una pluralità di fattori, fra l'altro costituiti dalla qualità, anche in senso giuridico, del soggetto che rende le dichiarazioni, nel quadro di un'analisi fluida e duttile, che tenga conto del tipo di dichiarazioni, della loro complessità e del correlato fabbisogno di riscontri. Corrispondentemente in sede di legittimità deve controllarsi la correttezza della verifica, in relazione all'adeguatezza dei criteri utilizzati per asseverare l'attendibilità del dichiarante e del narrato nonché in relazione alla qualità delle conferme ricercate e individuate, non potendosi per contro reputare consentite deduzioni critiche in merito ad ogni singola proposizione, avulsa dal quadro complessivo in cui essa rinviene la sua capacità di tenuta.
7.2. Proprio in tale prospettiva va osservato come la prima doglianza (punti 7.1. e 8.1. del Ritenuto in fatto), riguardante la qualificazione della chiamata operata dall'LI, si risolva nella deduzione di un tema astratto, privo di effettiva concludenza in rapporto alla complessiva analisi dell'attendibilità del dichiarante. Ed invero la rilevanza o meno della circostanza che sia configurabile una chiamata in correità ovvero in reità non può essere individuata a priori ma sulla base dell'adeguatezza della complessiva verifica e dunque della concreta rispondenza della valutazione ai canoni individuati. Non si vuol certo porre in dubbio il fatto che la chiamata in correità esprima di per sé un maggior grado di affidabilità in ragione della necessaria compresenza di profili di autocoinvolgimento nel fatto narrato, con la conseguenza che la verifica di una chiamata in reità debba essere tendenzialmente più penetrante, in relazione alla sua causale e alla sua efficacia rappresentativa (sul punto Cass. Sez. 6, n. 5649 del 22/1/1997, Dominante, rv. 208896). Ma ciò non significa che possa prescindersi dalla correlazione che venga comunque a stabilirsi tra la narrazione e i profili di connessa responsabilità del dichiarante. 74 Ben può accadere invero che nel descrivere fatti finalisticamente connessi il dichiarante parli esclusivamente della responsabilità altrui a margine del fatto proprio, nel contempo rafforzando l'attribuzione a se stesso di determinate responsabilità. Ma può accadere anche, e si tratta di quanto avvenuto nel caso di specie, che il dichiarante narri di fatti che, pur coinvolgenti di per sé solo terzi, implichino comunque una propria sottesa responsabilità. Ed invero in casi siffatti non può prescindersi dal considerare, al di là dell'atteggiamento del dichiarante, il grado di corroborazione che le sue dichiarazioni conferiscono alle accuse che possono essere formulate a suo carico. La qualità della corroborazione costituisce certamente un indice valutabile al fine di verificare la credibilità del dichiarante. Orbene, appare indiscutibile che con riguardo alle dichiarazioni dell'LI, secondo quanto peraltro si è già avuto occasione di rilevare, assuma in concreto rilievo primario il fatto che l'ammissione da parte sua di plurime dazioni, di per sé descritte come non correlate ad altrui gravi minacce tali da compromettere valori primari inerenti alla persona, e dunque non prospettate come a priori scriminate, finisse per suffragare il quadro accusatorio a carico del dichiarante, incentrato sull'individuazione di fatti distrattivi di enorme rilievo, alimentandolo inoltre con la puntuale indicazione delle modalità strumentali di tenuta della contabilità e delle relative appostazioni, così da aggravare la posizione del dichiarante, tanto più in vista dell'ormai ineluttabile dichiarazione di fallimento delle società. Non è secondario notare in tale ottica che l'LI non avesse comunque inteso in tal modo spiegare tutti i fatti distrattivi in corso di accertamento, ma solo una parte di essi, senza porsi in alcun modo in conflitto con quanto stava emergendo a suo carico. Non può dunque censurarsi la valutazione dei Giudici di merito che hanno ritenuto in concreto non dirimente la distinzione tra chiamata in correità o in reità, avendo dato in concreto rilievo al tipo di correlazioni che si determinavano tra le dichiarazioni dell'LI e i profili di responsabilità a suo carico. Né d'altro canto va sottaciuto che il giudizio astratto sul grado di rigore richiesto avrebbe dovuto comunque trovare puntuale riscontro nella prospettazione di una comparativamente insufficiente verifica della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del dichiarante, che è stata peraltro in concreto solo assertivamente dedotta, salva la prospettazione di specifiche censure di cui a mano a mano si dirà, le quali dunque costituiscono il vero fulcro del giudizio, in relazione al concreto divenire e manifestarsi della verifica operata dai Giudici di merito. 75 Va ancora osservato, a dimostrazione dell'astrattezza della censura, che se nel caso di specie si sarebbe dovuto parlare di chiamata in reità, con riguardo al tipo di accuse rivolte a plurimi soggetti, nondimeno si sarebbe dovuto considerare anche quel surplus di affidabilità, connesso all'assunta qualità di testimone assistito, che ben può giustificare una meno rigida valutazione, in specie in tema di riscontri, secondo quanto in precedenza (retro sub 3.3.) rilevato alla stregua dell'insegnamento della Corte costituzionale.
7.3. Con accenti in parte comuni (punti 7.2., 7.3. e 8.2. del Ritenuto in fatto il ON e il DE TU censurano le valutazioni della Corte territoriale sul punto della credibilità soggettiva e della spontaneità. In realtà sia il Tribunale sia la Corte territoriale che, sotto vari profili ha asseverato le prime valutazioni, discostandosi significativamente ma decisivamente dal Tribunale sul tema dei riscontri, secondo quanto si avrà modo di rilevare, hanno rilevato che la credibilità soggettiva, al di là della fluidità di siffatta valutazione, che non può comunque disgiungersi dalla concreta attendibilità del narrato, non sottende un giudizio di meritevolezza di carattere etico, ma discende da una pluralità di fattori, inerenti alla formazione e al quadro di relazioni del soggetto, ai rapporti con i soggetti chiamati, alla genesi delle ragioni che hanno indotto il dichiarante a formulare quel tipo di accuse. In tale ottica è stato correttamente rilevato come l'LI, pur avvezzo a muoversi in un quadro di diffusa illiceità di comportamenti, avesse avuto modo di operare a contatto con politici e amministratori regionali e locali, avesse effettivamente rapporti di vario genere con i soggetti nei cui confronti aveva rivolto le sue accuse, avesse, in concreto, corroborato le indagini a suo carico, disvelando un diffuso sistema di distrazioni, contabilmente occultate con specifici meccanismi. La genesi delle accuse è stata individuata nella presa d'atto di un mutato contesto, ispirato da più forti esigenze di contenimento della spesa sanitaria, e nella constatata incapacità del sistema politico-amministrativo di assicurargli la conservazione e il consolidamento della propria posizione imprenditoriale nel settore delle case di cura. E' stata altresì individuata nel confronto con i familiari e nell'appoggio che essi, in primo luogo la moglie, hanno fornito all'LI. Ha aggiunto la Corte territoriale che non sono risultate esistenti pregresse ragioni di astio o di risentimento che avrebbero potuto ispirare accuse calunniose. I motivi di ricorso si soffermano da un lato sul giudizio negativo della personalità del dichiarante e sulla sua dimostrata capacità di essere aggressivo e 76 : di mentire, dall'altro sulla sussistenza di dichiarate ragioni di astio e soprattutto sul carattere utilitaristico e sul profilo genetico delle dichiarazioni accusatorie. Ma il giudizio sulla personalità è rilevante se positivamente formulabile, essendo invece sostanzialmente neutro, tenendo conto che si tratta pur sempre di dichiarazioni rese da soggetto coinvolto in fatti illeciti, quando si intenda fare genericamente riferimento all'attitudine criminale del dichiarante: è sufficiente osservare come nel contempo proprio tale attitudine può spiegare la capacità del soggetto di rendere con cognizione di causa dichiarazioni in merito a fatti illeciti che lo vedano protagonista. D'altro canto i segnali di aggressività o di mendacio che sono prospettati nel motivo di ricorso di ON (in particolare l'episodio Ciliberto e l'episodio del giacchino) sono, per quanto qui interessa, o disomogenei rispetto al tipo di dichiarazioni rese o limitati ad un frammento marginale (quello del giacchetto), che ben può essere ritagliato dal quadro della narrazione, la quale ne può in toto prescindere (si richiama sul punto l'insegnamento secondo cui è pienamente legittimo l'uso di un criterio selettivo tra dettagli secondari e il nucleo essenziale della chiamata: Cass. Sez. 1, n. 34102 del 14/7/2015, Barraco, rv. 264368), fermo restando che sul punto valgono i rilievi del Tribunale (pag. 16) in ordine alla plausibilità di un iniziale cattivo ricordo circa il numero e la tipologia dei giacchetti posseduti (in concreto può aggiungersi che il riferimento al giacchetto era destinato ad assumere rilievo confermativo in ordine all'episodio del 2 novembre 2007, di cui al capo 39, che non necessitava di quel tipo di puramente aggiuntiva asseverazione in ordine alla presenza dell'LI). Sulle dazioni e sulle relative smentite si avrà invece occasione di tornare. Quanto al tema delle manifestazioni di astio, deve evidentemente osservarsi che, come correttamente dedotto nel ricorso del DE TU, ricorrono in realtà affermazioni che sottendono l'acrimonia dell'LI. Ma sul punto deve replicarsi che si tratta di cogliere la motivazione di quell'astio e di spiegare se e in che misura la stessa si presti ad ipotizzare accuse calunniose. In realtà è certo che l'LI lamentasse di essere stato rovinato dai politici al potere nel momento in cui ebbe a rendere le sue propalazioni: sta di fatto che il racconto di plurime e cospicue dazioni, unitamente al convincimento di essere stato nondimeno «scaricato», costituisce spiegazione adeguata di quell'astio, che dunque finisce per collocarsi non all'esterno delle accuse ma all'interno di esse, rafforzandone la valenza. In tal senso risulta corretta l'affermazione della Corte in ordine alla mancanza di preesistenti ragioni di risentimento, tali da ispirare una trama calunniosa, strumentalmente incentrata sulle dazioni. 77 Quanto poi al tema della spontaneità e della genesi prossima della deposizione dell'LI, è stato ampiamente valorizzato dai ricorrenti il fatto che nel corso del primo interrogatorio, nel quale si faceva riferimento a plurime fuoriuscite di denaro dalle casse e dai conti delle società dell'LI, fosse stato prospettato dall'A.G. interrogante che era sospettabile una serie dazioni «in nero», riconducibili a concussioni di tipo ambientale, ciò cui era seguita la richiesta da parte dell'LI di una pausa di riflessione, all'esito della quale, a distanza di pochi giorni, il predetto si era ripresentato cominciando a rendere le sue dichiarazioni accusatorie. Di qui le aspre considerazioni in ordine al carattere strumentale delle accuse, perché da un lato ispirate dalla stessa A.G. e dall'altro intese dall'LI come conseguente mossa difensiva. Ma è di tutta evidenza che tali assunti, pur suggestivi, non valgono a superare i rilievi dei Giudici di merito circa la sostanziale spontaneità delle dichiarazioni, in alcun modo necessitate né da contingenti pressioni esercitate da misure in atto né da dirimenti finalità difensive, a fronte delle proporzioni più rilevanti dei fatti distrattivi, che peraltro finivano nella sostanza per essere suffragati e, anzi, maggiormente dettagliati attraverso l'indicazione delle modalità di appostazione contabile. E' appena il caso di aggiungere che la pausa di riflessione, di per sé evocativa dell'esigenza di operare una non facile scelta di fondo, trova riscontro negli assunti dei Giudici di merito circa le progressivamente maturate ragioni delle accuse, in tal modo connotandosi in termini tali da confermare piuttosto che smentire la valenza delle accuse, non potendosi ritenere suffragata la censura difensiva della pura strumentalità di dichiarazioni appositamente congegnate ex post.
7.4. Relativamente all'attendibilità oggettiva o intrinseca del narrato i ricorrenti, oltre a quanto già osservato in punto di spontaneità, hanno soprattutto censurato (punti 7.3. e 8.3. del Ritenuto in fatto) la contraddittorietà delle valutazioni dei Giudici di merito, i quali hanno rilevato la precisione e coerenza delle dichiarazioni e nel contempo hanno posto in luce passi nei quali al contrario le dichiarazioni sono state definite incerte o confuse, senza tener conto inoltre di un dato attestante l'incoerenza delle dichiarazioni dell'LI, relativo all'utilizzo di vetture munite di telepass per i viaggi a Collelongo, sostanzialmente limitato a poche volte fino all'incidente probatorio e poi invece asseverato alla stregua della verifica delle fatture telepass, dalle quali erano emersi 47 viaggi con vettura aziendale tra il 2006 e il 2007 e 17 nel periodo 2004/2005. Deve al riguardo osservarsi che relativamente all'asserita contraddittorietà, la deduzione difensiva è infondata. 78 La Corte ha inteso in effetti segnalare la sostanziale precisione e coerenza delle dichiarazioni dell'LI, che non erano mai state ritrattate nel nucleo essenziale, salva la progressiva aggiunta di dettagli o di nuovi elementi, e che erano state caratterizzate da una pluralità di puntuali riferimenti alle contingenze politiche e amministrative che avevano contrassegnato quegli anni, caratterizzati fra l'altro dalla predisposizione e approvazione della L.R. n. 20 del 2006 in tema di misure per il settore della sanità, relative al funzionamento delle strutture sanitarie e all' utilizzo appropriato di regimi assistenziali, dall'approvazione della successiva L.R. n. 6 del 2007, nonché dalle connesse problematiche in ordine alla valutazione di legittimità e appropriatezza delle prestazioni nelle varie discipline accreditate e in ordine alla trasferibilità di posti letto infragruppo, ferme restando le varie azioni di ispezione e controllo addebitabili all'A.G., alle forze di P.G. e anche agli organi amministrativi a ciò deputati, tutte in varia guisa incidenti sulla posizione dell'LI. D'altro canto va rimarcato come la Corte abbia di volta in volta valorizzato la situazione di contesto, senza scendere nell'analisi minuta delle singole disposizioni legislative, che aveva invece occupato un rilevante spazio nelle valutazioni del Tribunale: la differenza, connotata altresì dall'esclusione di reati diversi da quelli di induzione indebita nel periodo di operatività della Giunta DE TU, non è irrilevante ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere, ma è certamente coerente con l'assunto della configurabilità di reati di induzione invece che di corruzione, ravvisati dal Tribunale nel presupposto di una contrattazione alla pari di profili di vantaggio remunerato. Sta di fatto che quell'analisi di contesto, emergente dalla deposizione dell'LI, ha poi trovato riscontro nella situazione a mano a mano evolutasi sotto il profilo politico-amministrativo, di certo non collidendo con l'analisi della Corte territoriale il fatto che a seguito di ineluttabili operazioni ispettive e di verifica le case di cura dell'LI si fossero viste non di rado decurtare rilevanti somme rispetto a quelle richieste in pagamento. Inoltre non può sottacersi la rilevante complessità della narrazione, destinata ad attraversare più anni ed a dare contezza di plurime dazioni, a mano a mano giustificate sulla base di documentazione contabile e bancaria. Non è in tale ottica censurabile l'assunto della Corte territoriale secondo cui le dichiarazioni dell'LI sono qualificabili come precise, pur a fronte di passaggi nei quali quel carattere distintivo è stato escluso. Non può mai in effetti trascurarsi la possibilità di attribuire valenza frazionata alle dichiarazioni, soprattutto quando le stesse si riferiscono ad una pluralità di vicende, a molteplici persone, a diverse annualità: in tali casi può giustificarsi sul piano logico l'appannamento del ricordo o la minor precisione, 79 che si traduce in un'esposizione insicura, senza che peraltro ne risulti compromessa la complessiva attendibilità del narrato, soprattutto quando tra i diversi episodi non intercorra un rapporto di correlazione necessaria e ineluttabile, in modo che l'imprecisione sia destinata a velare l'intero racconto (per conformi valutazioni in tema di valutazione frazionata si rinvia al nitido insegnamento di Cass. Sez. 6, n. 35327 del 18/7/2013, Arena, rv. 256097).
7.5. Con riguardo allo specifico profilo dei telepass, deve fin d'ora rilevarsi come tale elemento nelle sentenze di merito abbia in concreto assunto un rilievo diverso. Secondo l'impostazione del Tribunale esso rientra tra i riscontri che valgono a individualizzare la valenza del narrato. Secondo l'impostazione della Corte invece il dato emergente dai telepass è stato inquadrato diversamente, come segno della compatibilità del narrato con il complessivo quadro probatorio che caratterizza specifici episodi, alla luce della decisiva conferma riveniente da quello del 2/11/2007, di cui al capo 39). Ed allora diversa risulta anche la rilevanza che nella valutazione dell'attendibilità del dichiarante finisce per assumere quel dato. L'elemento derivante dalle ricevute telepass in definitiva non costituisce un apriori» insindacabile e monoliticamente valutabile, diversamente da quanto affermato in precedenza dall'LI, ma solo un dato che concorre a connotare un determinato quadro probatorio riferito a plurimi specifici episodi. In tale ottica ben si comprende che la Corte abbia ritenuto non dirimente la circostanza che dapprincipio l'LI avesse piuttosto escluso visite a Collelongo con vetture munite di telepass, avendo solo in un secondo momento fatto riferimento al dato emergente da quelle ricevute, attestanti plurime uscite dal casello Aielli/Celano, che nella rappresentazione dell'LI avrebbero dovuto corrispondere a visite a Collelongo. E' certo che tali visite, in piccolo numero non negate neppure dal DE TU, erano avvenute. D'altro canto la Corte ha inteso sottolineare come originariamente l'LI non avesse memorizzato il dato emergente dalle fatture telepass e non avesse ricordato di aver effettuato visite utilizzando vetture aziendali munite di quello strumento di rilevazione, salvo pervenire ad un diverso convincimento una volta verificato quanto risultava dalle ricevute, a fronte di uscite da quel casello che avrebbero dovuto reputarsi rappresentative di visite a Collelongo. Non si tratta di valutazione illogica, a fronte di una situazione asseritamente rivelatrice di un dirimente difetto di credibilità del dichiarante, giacché alla base di tale giudizio deve comunque porsi il complessivo esame del narrato, fin dalla 80 sua origine, e stabilirsi se le modifiche siano o meno correlabili a spiegazioni plausibili. Nonostante il diverso avviso dei ricorrenti non può dirsi che ricorra un caso di manifesta implausibilità delle valutazioni dei Giudici di merito, tanto più considerando il ridimensionato valore coerentemente attribuito dalla Corte territoriale (come si avrà ancora modo di rilevare) alle emergenze delle ricevute telepass, quale dato di contestualizzata compatibilità.
7.6. Relativamente al tema dei riscontri (punti 7.4., 8.4., 8.5. del Ritenuto in fatto), si rileva che la Corte di appello ha con estrema prudenza valutato gli elementi probatori acquisiti, ridimensionando l'impostazione del Tribunale. Ma in concreto l'approccio della Corte è valso a conferire a quegli elementi un significato diverso, con il quale i ricorsi solo in parte si sono confrontati. E' necessario del resto ribadire in via generale che non è consentito in sede di legittimità il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sé stessi e nel loro reciproco collegamento (Cass. Sez. 6, n. 33875 del 12/5/2015, Beruschi, rv. 264577). In tale prospettiva deve osservarsi che la Corte ha valutato le dichiarazioni dell'LI in rapporto alla continuità delle situazioni rappresentate. Ha così osservato come il predetto avesse ricostruito mentalmente le dazioni e avesse poi cercato il riscontro documentale delle stesse, con l'ausilio della moglie: contrariamente a quanto prospettato dai ricorrenti non si espone a censure il rilievo dei Giudici di merito secondo cui non è dato ravvisare alcun reale contrasto tra quanto riferito dall'LI e quanto affermato dalla moglie, essendo evidente peraltro che costei aveva semmai appreso delle dazioni dall'LI e che dunque solo sulla base di appunti del predetto ella avrebbe potuto andare alla ricerca di pertinenti riferimenti in merito a prelievi effettuati nelle diverse epoche, anche per esclusione rispetto a quanto ella poteva ritenere destinato ad altri scopi. D'altro canto risulta puramente astratto e inidoneo ad insinuare fratture nel ragionamento della Corte l'assunto dell'impossibilità per l'LI di effettuare a mente una ricostruzione retrospettiva di tanti episodi, dovendosi peraltro considerare come gli stessi avessero per lo più un riferimento con contingenze politico-amministrative di stretto interesse per l'LI. La Corte ha poi considerato le dichiarazioni delle segretarie dell'LI e quelle del suo autista. 81 Il quadro emergente da tali deposizioni in merito alle operazioni di prelievo e custodia del denaro e a quelle di impacchettamento e imbustamento delle banconote è stato ritenuto idoneo a costituire conferma dell'attendibilità del dichiarante ma non direttamente della responsabilità degli imputati, mancando l'individualizzazione del riferimento con riguardo a specifici episodi. D'altro canto, contrariamente a quanto assunto dai ricorrenti, i Giudici di merito si sono specificamente soffermati sull'attendibilità delle citate testimoni, in particolare della PA e della CI, rilevando che solo costoro dall'LI erano adibite a quelle operazioni, all'insaputa di tutte le altre, quando alla resa dei conti una trama strumentale avrebbe potuto essere allargata ad una platea indefinita di testimoni di comodo, e osservando inoltre come taluni riferimenti fatti inizialmente dall'una e non dall'altra deponessero per la genuinità delle dichiarazioni, che sarebbero state altrimenti fin dall'inizio perfettamente allineate, mentre le successive integrazioni e precisazioni dell'una e dell'altra non costituivano prova di una complessiva trama calunniosa, ordita dall'ispiratore delle accuse. A ben guardare la Corte si è sottratta al rischio della circolarità dell'elemento di riscontro, proprio ridimensionando il significato delle dichiarazioni della PA e della CI e delle operazioni di impacchettamento e imbustamento, le quali solo in virtù di quanto dichiarato dall'LI avrebbero potuto costituire conferma di corrispondenti dazioni specificamente fatte all'uno o all'altro dei ricorrenti, salvi taluni casi, diversi da quelli coinvolgenti il DE TU (come si dirà a carico del ON in relazione al capo 46). E' inoltre irrilevante che non avessero trovato corrispondenza in specifiche imputazioni i riferimenti fatti dall'autista CI a viaggi in solitaria, per consegnare buste al DE TU, anche in luoghi diversi dall'abitazione di Collelongo. Deve invece rimarcarsi che la Corte ha valutato con concretezza i fatti oggetto di contestazione in relazione al quadro probatorio complessivo e sulla base della traccia offerta dal racconto dell'LI: solo in tale prospettiva ha cercato e individuato gli eventuali elementi di riscontro, volti a confermare specificamente le condotte attribuite agli imputati. Né può dirsi che la mancata individuazione di riscontri individualizzanti di per sé comporti il mendacio del dichiarante in relazione agli episodi non riscontrati: ciò vale in particolare, sul piano logico, per i numerosi casi nei quali la Corte, pur facendo riferimento alle dichiarazioni delle segretarie dell'LI in ordine alle operazioni di impacchettamento e imbustamento e alla documentazione contabile e bancaria attestante la disponibilità delle somme, ha 82 ritenuto che non potesse dirsi acquisita la specifica conferma delle dazioni ai vari imputati, in ragione della genericità del quadro probatorio di riferimento.
7.7. Quanto poi al valore da attribuirsi alle ricevute telepass, tema già in parte esaminato, e che forma oggetto dei rilievi difensivi più incisivi, è stato segnalato che l'attestazione delle uscite di vetture di servizio di proprietà delle case di cura dell'LI dal casello di Aielli/Celano non attestavano di per sé visite a Collelongo e che anzi era stata acquisita al processo la prova che con riguardo a numerose delle uscite risultanti dalle ricevute telepass era impossibile che fossero avvenuti incontri a Collelongo tra l'LI e il DE TU. E' stato inoltre sottolineato che non vi era corrispondenza tra le date dei prelievi e quelle attestate dalle ricevute telepass e che comunque queste ultime non rappresentavano alcunchè, discendendo proprio dalle dichiarazioni dell'LI l'attribuzione alle stesse di un valore individualizzante, con conseguente circolarità della prova. Su tali punti va rilevato che le censure avrebbero dovuto reputarsi fondate nel caso in cui la Corte avesse seguito l'impostazione del primo Giudice, incentrata sulla individuazione di una pluralità di riscontri sincronicamente valutati, culminanti nella verifica di date prossime ai prelievi, attestanti le uscite di vetture riconducibili all'LI al casello di Aielli/Celano, intese come rappresentative di visite a Collelongo. Ma la Corte di appello ha seguito una strada diversa, che, come già osservato, si è fondata su una radicale inversione di rotta. Non è stato dunque attribuito aprioristico rilievo alle risultanze delle ricevute telepass, ma si è cercato di valutare di volta in volta le dichiarazioni dell'LI, che descrivevano situazioni sostanzialmente corrispondenti per tipologia di condotte e personaggi coinvolti, e si è cercato di identificare la tipologia delle situazioni in concreto rappresentate, cogliendone le caratteristiche ricorrenti. Una volta acquisita sulla scorta di una pluralità di elementi la certezza del verificarsi di uno degli episodi, sono stati ricercati nelle altre situazioni rappresentate gli elementi che coincidevano con quello certamente verificatosi, consentendo di inquadrare i vari episodi nella medesima cornice, che a quel punto avrebbe potuto dirsi tale da corroborare gli assunti dell'LI. Non è stato dunque dato pregiudiziale credito alle ricevute telepass, ove le stesse non fornivano elementi corrispondenti alle dichiarazioni dell'LI, pur non potendosi escludere che l'episodio si fosse verificato sulla base di incontri avvenuti diversamente o a seguito dell'uso di vetture non munite di telepass, come l'LI non ha comunque escluso che potesse avvenire, peraltro a quel punto in assenza di riscontri puntuali. 83 D'altro canto, poiché si tratta di valutare in sede di legittimità la coerenza logica delle argomentazioni, con le quali è stata riconosciuta la valenza degli elementi nel collegamento tra loro, deve ritenersi effettivamente coerente e non manifestamente illogico l'assunto della Corte secondo cui si sarebbe dovuto reputare irrilevante che, in casi diversi da quelli oggetto di contestazione e in concreto ritenuti provati sulla scorta del criterio indicato, potesse essere risultata non corrispondenza tra possibili incontri a Collelongo e le uscite al casello di Aielli/Celano. Va in effetti osservato che l'esatta valorizzazione del quadro probatorio si è fondata non sull'individuazione di una generica e astratta corrispondenza di alcuni elementi ma sulla compresenza di tutti gli elementi di cornice che valevano a riprodurre le condizioni registratesi in occasione dell'episodio del 2/11/2007 e ad inserire dunque nella medesima cornice i personaggi coinvolti dalle dichiarazioni dell'LI. In particolare al rilievo desumibile dalle ricevute telepass è stato altresì aggiunto quello dei movimenti del DE TU, desumibili dalle ricevute telepass della vettura di servizio della Regione e dagli statini degli autisti, elementi che consentivano, secondo la plausibile valutazione operata, di ritenere che nelle circostanze indicate il DE TU si trovasse a casa e che dunque l'uscita al casello venisse ad essere arricchita da tale ulteriore elemento, così da creare condizioni di corrispondenza con il paradigma. Il radicale ribaltamento della prospettiva vale di per sé a rendere inconferenti i rilievi incentrati sulla riscontrata inaffidabilità dell'assunto basato sulla corrispondenza tra le uscite al casello e gli incontri a Collelongo. DE resto va rimarcato che in tutti i casi in cui la Corte, diversamente dal primo Giudice, ha ritenuto insussistenti i riscontri ai fini della conferma delle dichiarazioni dell'LI, tale valutazione non è stata caratterizzata da pregiudiziali prese di posizione ma dall'analisi delle situazioni concrete, essendo così risultato che rispetto al narrato dell'LI non era dato rinvenire elementi di conferma, non desumibili genericamente dall'attestazione di qualche uscita al casello in taluno dei giorni successivi a quello segnalato dal dichiarante. Peraltro solo nel caso di cui al capo 22) era stata verificata in concreto la non corrispondenza tra l'uscita e la presenza del DE TU in tempo utile ai fini del verificarsi di un incontro nei termini rappresentati dall'LI. Nel caso di cui al capo 24) invece era mancata l'individuazione di un riscontro, a fronte del fatto che l'LI aveva genericamente fatto riferimento ad uno dei giorni successivi a quello del prelievo, il che, stante la concreta impossibilità di un incontro nell'unico giorno (il 13 maggio), in cui figurava un'uscita al casello di una vettura facente capo all'LI, non significava che 84 l'incontro non potesse essere comunque avvenuto, peraltro a quel punto in assenza di riscontri. A ben guardare la Corte di appello ha valorizzato il principio secondo cui «in tema di valutazione della prova, allorché il chiamante in correità renda dichiarazioni che concernono una pluralità di fatti-reato commessi dallo stesso soggetto e ripetuti nel tempo, l'elemento di riscontro esterno per alcuni di essi fornisce sul piano logico la necessaria integrazione probatoria della chiamata anche in ordine agli altri, purché sussistano ragioni idonee a suffragare tale giudizio e ad imporre una valutazione unitaria delle dichiarazioni accusatorie, quali l'identica natura dei fatti in questione, l'identità dei protagonisti, o di alcuni di essi, e l'inserirsi dei fatti in un rapporto intersoggettivo unico e continuativo>> (Cass. Sez. 6, n. 47304 del 12/11/2015, Messina, rv. 265355; Cass. Sez. 6, n. 41352 del 24/9/2010, Contini, rv. 248713). Tale principio si correla peraltro a quello, connotato da una rilevante forza esplicativa, per cui «in tema di valutazione della chiamata in correità proveniente da un soggetto che abbia reso dichiarazioni complesse, oggetto della valutazione è la dichiarazione globale del chiamante, relativamente ad un determinato episodio criminoso nelle sue componenti oggettive e soggettive, e non ciascuno dei punti dallo stesso riferiti. Ne consegue che, per stabilire l'attendibilità di una dichiarazione concernente più chiamate fra loro strettamente collegate, si può tener conto anche solo di alcuni aspetti significativi di essa, in modo che, una volta effettuata l'operazione con esito positivo, il giudice di merito possa legittimamente riconoscere valore probatorio a tutta la dichiarazione e non solo a quella specificamente riscontrata» (Cass. Sez. 6, n. 42705 del 12/10/2010, Salvo, rv. 248732). Va aggiunto che siffatto canone soddisfa altresì un ulteriore criterio di valutazione, connesso alla qualità del dichiarante: si è detto infatti che nel caso in cui il soggetto sia escusso ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen., come testimone assistito, la specifica assunzione di responsabilità dipendente da tale specifica veste può influire sul giudizio di idoneità dei riscontri, che il Giudice dunque può modulare in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto. In tale prospettiva con maggior forza può confermarsi la valutazione della Corte territoriale in relazione alla valenza di riscontro riveniente dalla piena corrispondenza di una pluralità di fatti succedutisi con modalità analoghe e coinvolgenti i medesimi protagonisti, ove ricorrano specifiche conferme in merito ad uno di essi e possa dirsi che ricorra anche negli altri l'identità del contesto e delle situazioni che hanno caratterizzato le modalità di quell'episodio. 1 585 8 Si ribadisce dunque che non è di per sé la ricevuta telepass a costituire riscontro nella valutazione della Corte territoriale ma la rappresentazione di una situazione analoga a quella specificamente confermata, connotata dalla presenza di un accesso a quel casello, accompagnato dalla verifica della compatibilità di situazione e orari con la presenza del DE TU presso la sua abitazione di Collelongo. In tal modo viene altresì superato il problema della circolarità della prova, in quanto il riscontro assume una connotazione ben più complessa ed articolata di quella derivante dall'interpretazione di un solo elemento. Ed invero il dato dell'uscita al casello di Aielli/Celano di vetture munite di telepass riconducibili alle case di cura dell'LI preesiste alle dichiarazioni di costui e ha una valenza oggettiva: ma lo specifico significato di quell'uscita non è di per sé oggettivamente univoco, al di fuori di quello che lo stesso LI ha inteso dargli. Sta di fatto tuttavia che i passaggi delle vetture dell'LI a quel casello potevano in concreto rappresentare delle visite all'abitazione del DE TU a Collelongo: ciò discende non solo dalle dichiarazioni dell'LI ma dalla diretta verifica dell'episodio del 2/11/2007, confermato fra l'altro, come si vedrà, anche dall'autista CI. Ed allora, tale episodio vale ad attribuire al dato un significato che travalica le dichiarazioni e trova una sua oggettiva rispondenza alla realtà, costituendo un parametro di valutazione delle situazioni rappresentate, che la Corte ha correttamente reputato da solo non bastevole, avendo ritenuto in guisa di prova di falsificazione- che dovesse ricorrere la corrispondenza ulteriore, riferita alla compatibilità con la presenza del DE TU. Nel suo complesso l'analisi risulta idonea ad asseverare, alla luce del significato complesso delle dichiarazioni dell'LI, l'attendibilità di quest'ultimo con riguardo ad una pluralità di episodi, senza che possa validamente opporsi la doglianza in merito alla circolarità del riscontro.
7.8. Né potrebbe obiettarsi che la smentita di alcuni episodi avrebbe impedito di valutarne l'unitarietà (punti 7.5. e 8.6. del Ritenuto in fatto). In realtà la Corte, non illogicamente, ha ritenuto di valutare il quadro rappresentativo di ogni episodio, cogliendo la continuità di quelli nei quali vi era corrispondenza delle caratteristiche essenziali, avendo dunque coerentemente reputato non riscontrati gli altri, quali che fossero le modalità con le quali avrebbero potuto avvenire, peraltro a quel punto in assenza di idonee conferme. Nessun rilievo ha poi il fatto (punto 8.4. del Ritenuto in fatto) che non sia stata registrata corrispondenza tra la data dei prelievi e quella attestata dalle ricevute telepass, in quanto sotto tale profilo la prova è stata fondata sulle 86 dichiarazioni dell'LI e sulle indicazioni da lui fornite in merito al giorno della dazione, nel presupposto che non dovesse lo stesso coincidere con quello del prelievo, a fronte dell'assunto secondo cui era il ON a sollecitare la consegna al DE TU e poi ad indicare la data dell'appuntamento.
7.9. Non illogica risulta altresì la valutazione della Corte in merito al mancato rinvenimento nella disponibilità del DE TU del denaro o di corrispondenti investimenti, derivanti dalle pur cospicue dazioni dell'LI (punto 8.7. del Ritenuto in fatto): si è già avuto modo di sottolineare come non possa parlarsi di riscontro negativo, ma semmai di mancato riscontro, non potendosi affermare che con certezza siano state sondate tutte le possibili destinazioni del denaro corrisposto dall'LI e non risultando implausibile l'assunto secondo cui una spesa o un investimento ben possano essere sostenuti con ricchezze ostensibili, sulla scorta della disponibilità di altre ricchezze nascoste.
7.10. Quanto alla necessità (punto 8.8. del Ritenuto in fatto) che il riscontro avesse riguardo anche alle condotte di abuso, va rimarcato che nel ricorso DE TU si dà atto della diversa prospettiva della Corte rispetto a quella seguita dal Tribunale e si segnala altresì che il quadro ricostruito dalla Corte avrebbe potuto far apparire plausibile una situazione di subalternità psicologica dell'LI, essendo la subalternità insita nella funzione amministrativa, senza che peraltro ciò implicasse che di tale condizione il DE TU e il ON avessero abusato. A ben guardare tali rilievi obliterano le inevitabili conseguenze che la Corte ha correttamente tratto dalle proprie valutazioni. Superata l'impostazione del Tribunale, incentrata su una contrattazione alla pari fatta di scambio tra denaro e favori, la Corte ha invero colto la corrispondenza tra l'evoluzione della situazione politico-amministrativa e la situazione descritta dall'LI e ha calato in tale situazione le dazioni, di cui il predetto ha parlato. In tale modo la Corte ha dato conto proprio di quella subalternità dell'LI, che è alla base della qualificazione dei fatti come induzione indebita piuttosto che come corruzione: ma la subalternità non è stata intesa come mero sfondo, bensì come base per la strumentalizzazione dell'esercizio delle funzioni, prospettato all'LI, al fine di convincerlo ad erogare denaro, come l'unica possibile strada per sperare almeno in una riduzione delle conseguenze sfavorevoli derivanti dalle azioni e dalle varie iniziative in corso, che lo coinvolgevano. Nella prospettiva della Corte dunque l'abuso, riguardante non solo genericamente la qualità, in relazione alle potenzialità operative ad essa inerenti, ma anche i poteri, di cui era prospettato l'uso distorto o la mancata attivazione, 87 : era correlato all'aspettativa dell'LI di vantaggi o di minori danni, svincolati da legittime pretese. E' dunque la dazione con quelle modalità ottenuta, che qualifica la condotta, a prescindere dalle reali ricadute sull'agire politico-amministrativo. DE resto la Corte ha rilevato come il racconto dell'LI fosse suffragato proprio dai riferimenti al contesto, nel quale si muovevano i suoi interlocutori, e dalla situazione nella quale egli versava. Inoltre ha osservato come i vari personaggi agissero comunque, avendo ben presenti i problemi connessi alle vicissitudini delle case di cura dell'LI, e ha inoltre dato conto, a conferma delle risultanze, di alcune conversazioni intercettate, idonee a rappresentare la piena consapevolezza da parte dei suoi interlocutori delle istanze dell'LI e la presa d'atto delle difficoltà ad assecondarle. Ciò vale a costituire un quadro complessivo nel quale anche l'abuso è stato comunque incluso nell'ambito della verifica delle dichiarazioni dell'LI, fermo restando che, secondo quanto più sopra rilevato, per stabilire l'attendibilità di una dichiarazione concernente più chiamate fra loro strettamente collegate, si può tener conto anche solo di alcuni aspetti significativi di essa, in modo che, una volta effettuata l'operazione con esito positivo, il giudice di merito possa legittimamente riconoscere valore probatorio a tutta la dichiarazione e non solo a quella specificamente riscontrata.
7.11. I motivi di ricorso formulati dai due ricorrenti con riguardo agli specifici reati per cui è stata pronunciata condanna (punti 7.5., 8.9., 8.10. del Ritenuto in fatto) sono infondati, dovendosi peraltro in gran parte ribadire le considerazioni fin qui formulate. Ed invero relativamente all'episodio di cui al capo 39), vera chiave di volta della ricostruzione operata dalla Corte territoriale, non si presta a censure l'assunto secondo cui è in questo caso disponibile la prova testimoniale e documentale diretta della dazione. Il teste CI, secondo quanto rappresentato dai Giudici di merito, ha infatti dichiarato di aver fotografato la busta contenente il denaro, di aver accompagnato l'LI a Collelongo, di aver poi fotografato il predetto mentre si avviava verso l'abitazione del DE TU, di aver infine veduto l'LI uscire senza la busta contenente il denaro. D'altro canto risultano acquisite e valorizzate le fotografie di cui hanno fatto cenno l'LI e lo CI, di cui è stata specificamente esaminata la datazione, che i periti, all'uopo incaricati, hanno specificamente confermato, dopo l'esame della macchina fotografica utilizzata nella circostanza. La teste PA ha inoltre confermato l'operazione di imbustamento e impacchettamento del denaro, riguardante lo specifico episodio, suggellato dalla 88 sottoscrizione da parte della teste e dell'autista CI di una dichiarazione, nella quale si riassumono i termini della vicenda. Le dichiarazioni dello CI e la documentazione fotografica dunque riproducono l'episodio, che l'LI ha incluso tra quelli nei quali egli aveva consegnato denaro su sollecitazione del ON al DE TU presso l'abitazione di costui a Collelongo. Vana è la censura incentrata sulla pretesa circolarità della prova. CI e PA sono stati coinvolti dall'LI, in modo da poter confermare l'episodio, ma in concreto essi hanno poi parlato del fatto proprio, cioè di quanto essi hanno personalmente fatto e visto, con l'ulteriore supporto della documentazione fotografica. Anche le dichiarazioni della PA nella vicenda assumono un rilievo più specifico, quanto contrassegnate dal riferimento ad un episodio determinato, avente peculiari caratteristiche, non potendo dunque valere le considerazioni formulate in via generale dalla Corte in relazione agli altri episodi. L'attendibilità dei testi è stata esaminata dalla Corte, che sul punto ha formulato valutazioni non manifestamente illogiche. In particolare i ricorrenti avevano segnalato le plurime versioni fornite dallo CI con riguardo all'uscita dell'LI dall'abitazione del DE TU: nella dichiarazione sottoscritta il 5/11/2007 si dava atto dell'uscita senza la busta con il denaro, in successive dichiarazioni rese in fase di indagini si faceva riferimento alla presenza della busta contenente delle mele, e infine si era fatto riferimento all'uscita dell'LI dall'abitazione del DE TU con una busta diversa, contenente le mele. Tutto ciò, secondo la Corte, non valeva a disvelare l'inattendibilità del teste, che aveva comunque fatto riferimento al medesimo episodio e ne aveva confermato il nucleo essenziale, rappresentato dall'entrata col denaro e dall'uscita senza il relativo pacchetto, nonché dal fatto di aver riconosciuto sull'uscio l'LI e il DE TU, anche se poi vi era stata incertezza sul particolare dell'uscita dell'LI con una busta, che anche in base alle fotografie scattate era risultata diversa da quella inizialmente introdotta dall'LI e contenente all'uscita delle mele, consegnate dal DE TU. DE resto si osserva che il riferimento alla mancanza della busta era connesso alla dichiarazione originariamente sottoscritta, volta a scolpire l'essenziale dato della mancanza del denaro all'uscita. Ma vi erano le fotografie, le quali non erano state occultate e valevano a ricostruire la vicenda. Relativamente al tipo di busta, non è illogico ritenere che il teste avesse progressivamente messo a fuoco il dettaglio della diversità di quella di cui 89 l'LI disponeva all'uscita, anche sulla base del confronto con le fotografie, fermo restando che si trattava pur sempre di un elemento di contorno rispetto al vero oggetto dell'osservazione, valendo dunque a tal fine i principi già posti in luce in ordine alla frazionabilità della valutazione, allorché non coinvolgente il nucleo essenziale della chiamata. E neppure può dirsi meritevole di censura l'assunto della Corte secondo cui la spiegazione dell'LI circa la consegna delle mele da parte del TU, una volta appreso che egli era stato accompagnato da un autista, non si poneva in contrasto con le dichiarazioni dello CI a proposito dei suoi viaggi in solitaria per la consegna di buste al DE TU: queste ultime, va preliminarmente ribadito, non hanno in concreto inciso sul processo, non essendosi tradotte in corrispondenti episodi contestati;
inoltre le stesse non possono dirsi di per sé inattendibili per il fatto di essere state rese solo in un secondo momento, essendosi sul punto osservato che originariamente allo CI non era stato chiesto nulla al riguardo;
in ogni caso sullo specifico punto in esame la Corte ha non implausibilmente rilevato che il DE TU non avrebbe avuto comunque ragione di ritenere che l'autista presente fosse la stessa persona da lui già veduta. Per contro la Corte ha valorizzato il fatto che al momento della sua deposizione dibattimentale lo CI si trovava in cassa integrazione, in relazione allo stato fallimentare delle società dell'LI, e non avrebbe potuto dirsi dunque ancora strettamente collegato agli interessi di costui: la circostanza che diversa fosse la situazione al momento in cui aveva sottoscritto la prima dichiarazione e partecipato al confezionamento delle prove, non vale a ridimensionare il rilievo della Corte, basato sulla testimonianza e sui tempi della stessa, che esprimeva in quel momento la capacità di autodeterminazione del teste.
7.12. Relativamente ai reati di cui ai capi 26), 28), 33) e 41), l'assunto dei ricorrenti in ordine all'indebita valorizzazione dell'episodio del 2/11/2007, non ha fondamento. Deve respingersi invero il rilievo per cui la Corte avrebbe contraddittoriamente utilizzato il canone della valutazione frazionata e quello della valutazione unitaria, senza dar conto delle ragioni di ciò in rapporto alle interferenze logiche o fattuali tra le parti del narrato. La Corte ha in realtà seguito un unico canone, quello della ricerca dei riscontri sulla base di una valutazione unitaria del narrato. In tale prospettiva dunque ha individuato gli episodi che, essendo omogenei rispetto a quello asseverato in modo diretto о comunque appieno e specificamente riscontrato, avrebbero potuti essere attratti nella medesima sfera 9 090 di valutazione, a differenza degli altri che, non essendo caratterizzati da corrispondenti evidenze, non avrebbero potuto fruire della conferma riveniente da quell'episodio. La frazionabilità non è stata dunque riferita alla credibilità oggettiva o soggettiva del dichiarante bensì alla sfera dei riscontri sulla base del dato strutturale della prova acquisita, valutata nella prospettiva di episodi continuativi. D'altro canto non può dirsi che negli altri casi l'LI dovesse reputarsi smentito o non creduto: non illogicamente infatti la Corte ha preso atto della mancata acquisizione di elementi di conferma al di fuori degli episodi valutati in continuità con quello del 2/11/2007, e ciò ha fatto, correlando il racconto dell'LI con le prove acquisite e dunque sottolineando che in vari casi, in assenza di conferme dirette, era mancata altresì la possibilità di ricostruire l'episodio sulla base della medesima cornice, nella quale poter inserire analoghe condotte. In tale valutazione aveva avuto un ruolo l'elemento costituito dalle ricevute telepass, il cui rilievo, suggerito dallo stesso LI, aveva avuto comunque un diretto riscontro nell'episodio specificamente confermato, fermo restando che peraltro l'LI non aveva escluso viaggi ulteriori con modalità diverse. Sta di fatto che la Corte ha specificamente individuato i casi in cui il riferimento alle ricevute telepass avrebbe potuto valere non tanto a confermare direttamente gli assunti dell'LI ma a corroborare la cornice in termini corrispondenti a quelli specificamente delineati con riguardo all'episodio di cui al capo 39): ciò non comporta alcuna presa di posizione in ordine alla complessiva attendibilità del dichiarante, bensì esclusivamente un giudizio ispirato da rigore e concretezza, riferito ai singoli episodi, alla cui continuità narrata è stata associata la continuità dei tratti distintivi, sotto il profilo strutturale e probatorio. Tale ultima osservazione vale altresì a superare le osservazioni critiche riguardanti la valorizzazione del mero giudizio di compatibilità, riguardante la presenza del DE TU in Collelongo in corrispondenza con le uscite delle vetture al casello di Aielli/Celano. In realtà la Corte non ha inteso conferire valore di riscontro ad un profilo solo compatibile, ma al contrario ha riconosciuto l'attendibilità del narrato e ha tratto conferma di essa dalla piena corrispondenza degli elementi strutturali emergenti dalle prove acquisite rispetto all'episodio assunto a riprova: la compatibilità in tale ottica costituisce solo uno degli elementi di corrispondenza, che, unitamente agli altri, definisce e qualifica relativo episodio, rendendolo omogeneo a quello direttamente suffragato. 91 In conclusione la continuità desumibile dal racconto dell'LI è stata inquadrata alla luce degli elementi strutturali emersi attraverso le prove acquisite: in tal modo è stata prudentemente ritagliata una più specifica e ristretta gamma di episodi, nei quali le peculiarità ricorrenti hanno consentito di stabilire il confronto con l'episodio reputato certo, solo in tal senso potendosi parlare di frazionamento, peraltro non implicante alcun pregiudizio in ordine alla credibilità del dichiarante e del narrato.
7.13. Relativamente al ruolo del ON (punto 7.5. del Ritenuto in fatto), in ossequio al principio della valutazione unitaria della chiamata, sono stati individuati dalla Corte elementi di conferma prima di tutto di ordine logico, essendosi rilevato che proprio il ON era il personaggio politico più vicino all'LI, quale ex dipendente del gruppo Villa Pini, sostenuto dallo stesso LI ai fini dell'elezione a consigliere regionale, e che costui costituiva il tramite necessario per propiziare i contatti tra i protagonisti della vicenda, nella fase in cui era al Governo della Regione la Giunta DE TU. In tal modo era possibile per l'LI prospettare i temi che maggiormente lo interessavano, sapendo che il ON era in grado di comprenderne i desiderata. D'altro canto la Corte ha in relazione ai vari episodi individuato il contesto politico-amministrativo di riferimento, dando conto delle situazioni critiche che potevano ispirare le richieste di denaro da parte di un soggetto che, essendo vicino sia all'LI sia al DE TU, ben avrebbe potuto costituire la cerniera necessaria di collegamento. Inoltre la Corte ha indicato una serie di conversazioni intercettate (si rinvia a pag. 490), che pongono in luce la posizione del ON nel rapporto con l'LI, disvelando la sua veste di soggetto in grado anche di alimentare aspettative o di costituire almeno un punto di riferimento. Aggiungendo poi la diretta conferma riveniente dagli episodi di cui ai capi 46) e 47), che vedono il ON formulare dirette richieste all'LI, si ricava un compiuto quadro d'insieme, che postula il coinvolgimento dei soggetti menzionati dall'LI negli episodi per cui la Corte ha pronunciato condanna. Va solo rilevato che il rilievo conferito alla situazione in cui versava l'LI, al cospetto delle contingenze politico-amministrative, ai fini dell'attribuzione di responsabilità al ON, non si pone in contrasto con il significato meno pregnante attribuito a tale elemento ai fini del riscontro di tutti gli episodi narrati dall'LI: ed invero proprio l'esigenza di una valutazione unitaria del narrato spiega la ragione della valorizzazione di quell'elemento nei casi in cui in concreto è stato possibile rinvenire un elemento di più diretto riscontro, essendosi altrimenti reputato prudentemente e correttamente non valutabile il solo quadro di riferimento. 92 7.14. Non collide inoltre con la ricostruzione della Corte territoriale e con il giudizio formulato a proposito dell'attendibilità del dichiarante la circostanza che dopo la predisposizione della prova, riguardante l'episodio del 2/11/2007, e già frutto di un travaglio, culminato, secondo l'LI, in un franco confronto con sua moglie, fossero seguite ulteriori dazioni, peraltro non accompagnate da analoga predisposizione di prove. In realtà è stato posto in luce dai Giudici di merito che la situazione dell'LI aveva continuato ad essere critica e che peraltro egli non aveva manifestato l'intenzione di avvalersi del materiale probatorio nell'immediatezza, avendo anzi manifestato il suo disagio, confidando all'autista CI che qualora avesse esibito le fotografie, avrebbe voluto dire che «siamo alla rovina≫ (pag. 14 della sentenza di primo grado). Solo in seguito aveva maturato la sofferta decisione, seguita alla pausa di riflessione della quale si è parlato. D'altro canto non assume alcun rilievo la circostanza che l'LI potesse procurarsi prove ulteriori, magari più decisive, trattandosi di mera ipotesi, non incidente in alcun modo sulla logicità dei comportamenti tenuti dal dichiarante e su quella della ricostruzione operata dai Giudici di merito.
7.15. Quanto al reato di cui al capo 46), addebitato al solo ON (punto 7.5. del Ritenuto in fatto), quest'ultimo ha dedotto l'inadeguatezza del riscontro, rinvenuto dalla Corte nelle dichiarazioni della teste CI, che non erano state in generale ritenute idonee ad assumere quella valenza. In realtà si tratta di doglianza generica e comunque manifestamente infondata, giacché la Corte ha ben chiarito che relativamente a tale episodio la teste non si era limitata a far riferimento alla preparazione di somme ma aveva precisato che agli inizi del 2008, dunque in epoca corrispondente a quella indicata dall'LI, aveva in più occasioni preparato somme nell'ordine di euro 10.000,00/15.000,00 su richiesta dell'LI, mentre era presente ON, dopo di che proprio l'LI passava a prelevare il denaro oppure ella lo lasciava sul tavolo dello studio, dove successivamente non era più presente. In tal modo la deposizione della teste era idonea a stabilire un diretto collegamento tra la preparazione della somma e il ON, elemento tale da poter essere valorizzato come specifico riscontro delle dichiarazioni dell'LI.
8. Può ora procedersi all'esame dei reati di cui ai capi 43), addebitati al CA e al LL, rispettivamente quale assessore regionale alla sanità e addetto alla segreteria dell'assessorato (punti 9.1., 9.3. del Ritenuto in fatto), e 47), addebitati al ON, ancora una volta quale consigliere regionale, componente della V Commissione (punto 7.6. del Ritenuto in fatto), per i quali 93 dopo l'assoluzione pronunciata dal Tribunale, è intervenuta condanna in grado di appello con riqualificazione dei reati ai sensi dell'art. 319-quater, cod. pen.
8.1. Il Tribunale aveva pronunciato sentenza di assoluzione, muovendo dal più generale presupposto che tra gli imputati e l'LI intercorresse un rapporto paritario, fondato sulla rispettiva convenienza, e rilevando peraltro che nel caso di specie, non essendo stati dedotti atti inerenti alle funzioni, non fosse configurabile neppure il delitto di corruzione, ravvisato negli altri casi, riferiti alle varie dazioni effettuate dall'LI. La Corte ha invece ribaltato il ragionamento, osservando che sia in linea generale sia nel caso di specie, sulla base degli elementi emergenti dal contesto e dalle dichiarazioni dell'LI, era emerso che costui era stato indotto dalle pressioni esercitate dagli imputati ad accogliere le loro richieste, che nel caso di specie non avevano avuto ad oggetto dazioni, ma assunzioni clientelari di personale a tempo determinato, non necessario, ma anzi nettamente in esubero rispetto alle esigenze aziendali. Peraltro sia il Tribunale sia la Corte, valorizzando anche le dichiarazioni dei testi De II e SA, hanno in concreto ritenuto provato che l'LI avesse effettuato assunzioni in conseguenza delle richieste rivoltegli dal CA o per conto di quest'ultimo dal LL nonché dal ON, tanto che i soggetti assunti figuravano in elenchi nei quali era indicato il politico da cui proveniva la segnalazione, fermo restando che secondo la ricostruzione dei Giudici di merito il responsabile del personale aveva sottolineato la non necessità delle assunzioni, che l'LI aveva invece indicato come doverose in relazione alle richieste formulate. In definitiva le dichiarazioni dell'LI sono state ritenute riscontrate puntualmente, avendo peraltro trovato conferma in una pluralità di elementi, pure posti in luce, come il riferimento fatto da alcuni lavoratori alla segnalazione in loro favore dell'assessore CA e la conversazione intercorsa tra il ON e il De II.
8.2. I motivi di ricorso del CA e del LL non sono fondati. Il tema della credibilità e dell'attendibilità dell'LI è stato esaminato dalla Corte di appello, come dal Tribunale, in via generale, fermo restando che relativamente al caso di specie il narrato è stato asseverato da plurime conferme che di per sé valgono a privare di rilievo le deduzioni difensive sul punto: infatti i testi escussi non si sono limitati a rendere dichiarazioni de relato, ma hanno fornito indicazioni su quanto direttamente constatato o fatto, come nel caso dei colloqui preliminari con taluni lavoratori o della conversazione con ON. 9424 Inoltre costituisce un fatto assodato che le liste dei lavoratori fossero associate al nome del politico e che nel contempo le assunzioni non fossero necessarie ed anzi avvertite come sostanzialmente dovute. D'altro canto sul piano logico la circostanza che l'LI avesse nel corso dell'incidente probatorio precisato precedenti dichiarazioni non vale di per sé a smentirne l'attendibilità, anche perché lo stesso ricorrente CA segnala che nel motivo di ricorso che l'LI nei suoi confronti si era espresso con giudizi lusinghieri, che evidentemente valgono ad escludere intenti ritorsivi o calunniosi. La Corte inoltre non aveva ignorato le dichiarazioni di alcuni lavoratori assunti, di cui aveva dato conto il Tribunale, allorché aveva rilevato che taluni si erano affidati al Sindaco di Villa Celiera, che si era poi rivolto al CA. La circostanza che molti neppure conoscessero i ricorrenti è dunque irrilevante, poiché non si pone logicamente in contrasto con la circostanza che si trattasse comunque di assunzioni clientelari. La Corte, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, ha motivato in ordine alla condotta induttiva, rilevando come, a prescindere dal concreto esercizio delle funzioni fosse stata rappresentato all'LI la qualità rivestita dai vari politici, con tutta la potenzialità operativa ad essa inerente, tanto che da un lato l'LI aveva sottolineato di essersi sentito formulare le richieste con l'avviso che egli aveva bisogno dei richiedenti e dall'altro egli aveva avvertito la doverosità dell'assunzione, pur essendo consapevole dell'esubero di personale, per lo meno fino a quando le condizioni delle società avevano imposto la rinuncia a taluni di quei lavoratori. D'altro canto è stato posto in luce anche il tipo di aspettativa dell'LI, il quale si riprometteva di conservare o per lo meno di non perdere l'appoggio di quei politici, in una fase nella quale egli era in varia guisa pressato dalle contingenze politico-amministrative. L'episodio narrato si inserisce nel più ampio racconto dell'LI con piena coerenza e continuità di accenti, non essendo stato prospettato alcun elemento dal quale poter desumere sul punto una trama calunniosa. Né rileva che lo stato di soggezione dell'LI fosse riferibile all'azione della Giunta e degli amministratori e non del LL, che era semplice segretario. In realtà la posizione del LL è considerata, nell'ambito del reato in esame, quella del concorrente del CA, essendo stato ritenuto che egli avesse contribuito per conto dell'assessore a formulare le richieste di assunzione o di rinnovo, prospettandone la necessità in quel determinato contesto in cui l'LI sentiva di aver bisogno di quei politici. 95 8.3. Ma è infondato anche il motivo principale dei ricorrenti, incentrato sul vizio di motivazione della sentenza, che ha riformato quella di assoluzione di primo grado, in assenza di una motivazione rafforzata (punto 7.6. del Ritenuto in fatto) e, secondo la modulazione del motivo contenuta nella memoria presentata nell'interesse dei ricorrenti CA e LL, in assenza della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Sul punto è noto che «il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato» (Cass. Sez. U. n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, rv. 231679, che ha approfondito l'analisi già presente in Cass. Sez. U. n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, rv. 226093). Tale orientamento, dopo la formale introduzione nell'art. 533 cod. proc. pen. del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio (principio peraltro già reputato immanente, atteso l'orientamento della Corte di cassazione espresso già da Cass. Sez. U. n. 30328 del 10/7/2002, Franzese), ha poi trovato molteplici conformi enunciazioni, ispirate dall'idea che il giudice di appello deve farsi carico di una motivazione rafforzata, tale da superare specificamente le criticità riscontrate attraverso l'inserimento di nuovi contributi probatori o attraverso una specifica confutazione degli elementi posti a fondamento della pronuncia assolutoria, ciò al fine di assicurare una valutazione razionalmente affidabile e maggiormente persuasiva e conforme al canone «dell'oltre ogni ragionevole dubbio»>, nonostante la diversa valutazione compiuta in primo grado (Cass. Sez. 6, n. 10130 del 20/1/2015, Marsili, rv. 262907; Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Fu, rv. 261327; Cass. Sez. 1, n. 12273 del 5/12/2013, dep. nel 2014, Ciaramella, rv. 262261; Cass. Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013, dep. nel 2014, Ricotta, rv. 258005; Cass. Sez. 6, n. 45203 del 22/10/2013, Paparo, rv. 256869; Cass. Sez. 5, n. 35762 del 5/5/2008, Aleksi, rv. 241169). Strettamente correlato a tale profilo vi è quello che ha avuto specifico risalto, nella prospettiva della riforma in grado di appello di sentenza assolutoria, soprattutto dopo la nota sentenza Dan
contro
Moldavia del 5/11/2011 della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, (che peraltro aveva ribadito principi espressi già nella sentenza Bricmont
contro
Belgio del 7/7/1989), alla cui stregua la condanna in grado di appello di imputato prosciolto in primo grado sulla base di prove dichiarative presuppone la nuova assunzione dei dichiaranti, configurandosi altrimenti una violazione dell'art. 6, parag. 3 lett. d) della C.E.D.U, nella parte in cui assicura il diritto dell'imputato di interrogare o far 96 interrogare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico. In tale quadro la Corte di Strasburgo non solo aveva reiterato siffatte affermazioni (sentenza OL
contro
Romania del 5/3/2013), ma aveva altresì affermato che la lesione della norma convenzionale è ravvisabile anche nel caso in cui né l'imputato né il suo difensore abbiano richiesto la nuova escussione dei testimoni (sentenza HA
contro
Romania del 4/6/2013). Si è su tali basi delineato, almeno con riferimento all'ordinario giudizio dibattimentale, un conforme orientamento giurisprudenziale, in forza del quale la riforma della sentenza assolutoria non può basarsi su una mera diversa valutazione delle dichiarazioni rese da soggetti di cui non sia stata rinnovata, anche d'ufficio, in grado di appello l'audizione nel contraddittorio tra le parti. Tali principi hanno trovato una più compiuta elaborazione in una recentissima pronuncia della Corte di cassazione (Cass. Sez. U. n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta, rv. 267489 e 267491). E' stato infatti rilevato che il modello accusatorio ispirato ai principi di oralità della prova e immediatezza della sua formazione dinanzi al giudice in contraddittorio e la regola del «ragionevole dubbio», legata alla presunzione di innocenza, implicano che il giudice di appello possa ribaltare la pronuncia assolutoria solo ripercorrendo le stesse cadenze di acquisizione in forma orale delle prove vagliate in primo grado, in quanto la percezione diretta costituisce presupposto irrinunciabile di una valutazione logica, razionale e completa, in linea con l'onere di persuasività derivante dal superamento del ragionevole dubbio, e in quanto l'imputato e il suo difensore devono essere posti nella condizione di trarre dall'interlocuzione diretta con la fonte argomenti idonei a contrastare i rilievi critici formulati nell'appello del P.M.. Conseguentemente si è affermato che in caso di appello avverso sentenza di assoluzione fondata su prove dichiarative la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale deve considerarsi assolutamente necessaria ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., affinché il convincimento del giudice replichi l'andamento del giudizio di primo grado: ne discende che tale rinnovazione, da disporre anche d'ufficio, deve riguardare l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio, siano essi testimoni o coimputati nello stesso procedimento o in procedimento connesso, potendosi trattare anche dello stesso imputato in causa propria. La sentenza in esame, per quanto maggiormente interessa ai fini della presente decisione, si è inoltre diffusa sul presupposto della decisività, osservando che ricorre tale condizione: 1) con riguardo alle prove dichiarative che sulla base della sentenza di primo grado hanno determinato o concorso a 97 : determinare un esito liberatorio e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso del materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio di appello;
2) con riguardo alle prove dichiarative che, ritenute di valore scarso o nullo, nella prospettiva dell'appellante siano rilevanti, da sole o con altri elementi di prova, ai fini dell'esito di condanna. E' stato escluso requisito della decisività in relazione a dichiarazioni il cui valore probatorio non possa formare oggetto di valutazioni diversificate e che si combini con fonti di prova di diversa natura non adeguatamente valorizzate o erroneamente considerate o addirittura pretermesse dal primo giudice, ricevendo da queste un significato risolutivo ai fini dell'affermazione di responsabilità. E' stato inoltre sottolineato che non può farsi questione di rinnovazione allorché non si discuta del contenuto della prova dichiarativa ma della sua qualificazione giuridica. Il vizio inerente alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è stato ricondotto non alla violazione di legge bensì al vizio di motivazione, da inquadrarsi ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. In tale prospettiva si è sottolineato che il vizio rileva non in sé ma in quanto la sentenza di appello abbia operato il ribaltamento della sentenza assolutoria sulla base di una diversa lettura delle prove dichiarative. Correlativamente deve apprezzarsi il contenuto della sentenza di appello verificando: se sia stata espressa una valutazione in malam partem delle prove dichiarative;
se questa sia in contrasto con quella resa dal primo giudice;
se inoltre sia decisiva;
se infine la stessa sia stata assunta senza rinnovazione dell'esame delle fonti dichiarative.
8.4. Orbene, alla luce di tali considerazioni, appare evidente che la Corte ha effettivamente confutato gli argomenti sui quali si fondava la sentenza di assoluzione, avendo rilevato non con riguardo a tale specifico episodio ma più in generale una posizione di squilibrio tra l'LI e i politici o amministratori che a lui si rivolgevano, confidando sullo stato di assoggettamento del predetto, derivante dalle contingenze politico-amministrative e dalle varie azioni e iniziative di controllo e ispezione, cui erano sottoposte le società del predetto: del resto la Corte ha sottolineato come in ogni occasione a quest'ultimo veniva ricordato che egli aveva bisogno dei politici, a dimostrazione della pressione in concreto esercitata nei suoi confronti, e come peraltro l'LI fosse stato per tale via indotto ad assecondare richieste che comportavano per lui un aggravio di personale in esubero. Ed invero è proprio il valore dato alla situazione di subalternità dell'LI che risulta idoneo a conferire significato all'abuso della qualità piuttosto che dei 98 poteri, rilevante ai fini della configurazione del reato di induzione indebita, ma reputato invece inconferente dal Tribunale ai fini dell'integrazione del delitto di corruzione, alla stregua di una generica raccomandazione, non correlata a specifici atti d'ufficio. A ben guardare, il Tribunale non ha valutato l'inattendibilità delle prove dichiarative acquisite, ma ha ritenuto che l'insieme degli elementi acquisiti deponesse per l'esclusione della situazione di subalternità. In tale prospettiva ha avuto un ruolo l'interpretazione di una conversazione coinvolgente il ON, dalla quale era emerso che costui aveva preso atto del mancato rinnovo del contratto a taluni lavoratori segnalati ma aveva sollecitato, al presentarsi dell'occasione propizia, di tenerli ancora in considerazione. Si tratta, a ben guardare, di assunto giuridicamente erroneo, giacché non considera che il reato di induzione indebita non si fonda su una prospettazione minacciosa che determini un costringimento psichico, ma al contrario sull'abuso della qualità o dei poteri, cioè sull'utilizzo strumentale delle prerogative o sull'utilizzo distorto della funzione, volto a suscitare nel soggetto indotto una situazione di assoggettamento che corrobori il suo convincimento circa l'opportunità della prestazione richiesta, associata ad una qualche prospettiva di vantaggio per lo stesso soggetto indotto. Ed allora lo stesso fatto che una precedente richiesta, accompagnata dallo stato di subalternità, avesse indotto l'LI ad assecondare la richiesta non significa che il mancato rinnovo del contratto di per sé implichi che in precedenza l'attività di induzione non si fosse perfezionata, ma solo che la stessa non aveva conseguito nella seconda circostanza il suo obiettivo. A riprova di ciò va rimarcato che secondo la formulazione vigente integra un reato anche la condotta di chi si lascia indurre, a dimostrazione della sfera di libertà di cui tale soggetto deve comunque poter disporre. Tale analisi consente dunque di rilevare in primo luogo che la Corte ha effettivamente confutato gli argomenti, sui quali si fondava l'assoluzione, proponendo non una diversa, alternativa lettura, ma l'unica consentita dal compendio probatorio, valutato nel suo complesso;
in secondo luogo che tale diversa valutazione non è dipesa dal diverso giudizio formulato in ordine alle prove dichiarative acquisite ma dalla concomitante diversa valutazione di elementi di diversa natura, non intesi a confutazione dell'ipotesi accusatoria. I motivi di ricorso riguardanti i reati di cui ai capi 43) e 47) sono dunque infondati. n 99 9. Può ora procedersi all'esame dei motivi di ricorso formulati con riguardo al delitto di associazione per delinquere di cui al capo 11) (punti 5.1., 6.1., 6.2., 7.7, 8.11., 9.2. del Ritenuto in fatto). Per lo stesso sono stati condannati con doppia pronuncia, di per sé conforme, il DE TU, il ON, nonché TA MB, HE TO CE e CA AR.
9.1. Secondo l'impostazione originaria, espressa dal capo di imputazione, l'associazione sarebbe stata costituita da un gruppo di amministratori della Regione Abruzzo fin dall'insediamento della nuova Giunta presieduta dal DE TU, e avrebbe avuto quale fine quello di deviare e condizionare illegalmente l'attività di iniziativa legislativa, amministrativa e negoziale degli organi della Regione Abruzzo e in particolare della Direzione Sanità e delle AS operanti sul territorio regionale, con riferimento ai rapporti con le case di cura private, allo scopo di commettere una serie di delitti di corruzione e concussione e reati strumentali, quali abuso di ufficio, rifiuto di atti di ufficio, falso e soppressione di atti pubblici, il tutto nel quadro di una situazione di arbitrio ed incertezza nella applicazione delle regole, così da degradare i titolari delle case di cura in condizioni di sudditanza in modo da pretendere ed ottenere, quanto meno da LI RI CE, promesse e consegne ripetute di ingenti somme di denaro, inducendo quest'ultimo a dare allo scopo di garantirsi i pagamenti delle prestazioni ed evitare atti dannosi o azioni ritorsive o procurarsi protezioni da attività ispettive e di controllo. In tale quadro avrebbero operato fra l'altro i cinque imputati sopra menzionati con ruoli diversi. Il primo Giudice ha condannato i predetti riconoscendo al DE TU, al TA e al ON posizioni apicali e al HE e al CA il ruolo di partecipi. Il Tribunale ha fondato il proprio giudizio sull'assunto di un complessivo sviamento della gestione della sanità in Abruzzo, attribuibile ad una sorta di comitato, che concepiva e attuava scelte politiche e amministrative segnate dall'illegalità e dal favoritismo verso l'LI, il quale assumeva peraltro la veste di corruttore sulla base di uno scambio paritario di dazioni e favori. L'analisi del Tribunale è stata capillare e minuziosa e volta ad asseverare l'assunto che leggi regionali -o per lo meno alcune parti di esse- e delibere di Giunta fossero state condizionate dall'intento di assicurare vantaggi o ridurre conseguenze pregiudizievoli all'LI e al gruppo di case di cura a lui facente capo: tutti gli imputati avevano in tale ottica collaborato all'attuazione di tale programma, attraverso il compimento di plurimi reati fine, partecipando alle 100 condotte corruttive e ad altri strumentali reati con la consapevolezza di un siffatto complessivo sistema. La Corte ha confermato la condanna dei cinque imputati ma ha adeguato la configurazione dell'associazione anche in ragione della diversa qualificazione delle dazioni da parte dell'LI, come induzioni indebite. Ha dunque ritenuto la Corte che fosse stato attuato un programma finalizzato a generare attraverso la possibilità di incidere sulle scelte nel settore sanitario della Regione, nei titolari di case di cura private una condizione di assoggettamento e subalternità psicologica, in modo da pretendere ed ottenere, in particolare dall'LI, cui veniva prospettata costantemente la delicatezza della situazione del Gruppo Villa Pini, promesse e consegne ripetute di ingenti somme di denaro e altre utilità in favore dei componenti del sodalizio» (cfr. pag. 546). In tale quadro sono stati inseriti il DE TU e il ON, osservandosi che il numero dei reati fine commessi in un arco temporale esteso, la somiglianza delle modalità di comportamento e l'identico modus procedendi, in coincidenza con interventi di competenza regionale in procinto di essere o non essere adottati o modificati, i profitti illeciti conseguiti, non lasciavano spazio all'ipotesi di singoli accordi maturati episodicamente ma deponevano per l'esistenza di un sistema organizzativo permanente, «strutturato in funzione di assicurare concretamente la possibilità di gestire la materia sanitaria in termini di illegalità e di profitti personali» (pag. 547). Sono stati inseriti inoltre il TA che, dapprima quale responsabile, nei confronti dell'organo di direzione politica, dell'attuazione del programma di governo e poi quale Segretario generale della Presidenza della Regione, si era direttamente e stabilmente occupato di sanità con un ruolo centrale, essendo edotto delle scelte regionali in materia di sanità e consapevole delle ragioni sottostanti che le determinavano per la parte in cui favorivano le case di cura del gruppo Villa Pini, nonché il CA, componente della Giunta regionale e delegato alla sanità, resosi protagonista anche di un reato di induzione indebita con vantaggio clientelare, e infine il HE, componente della V Commissione consiliare, il quale aveva seguito le vicende relative al settore della sanità curando i rapporti con il gruppo SI e rendendosi protagonista di un episodio di dazione indebita, seppur diverso da quello contestato, dal quale era stato assolto.
9.2. Deve premettersi che non è ravvisabile alcun difetto di correlazione tra contestazione e sentenza, rilevante ai sensi degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., in quanto il programma attribuito al sodalizio risulta comunque inquadrabile in quello evocato dal capo di imputazione, che pure fa riferimento ad una 101 complessiva azione illegale, destinata a propiziare lo stato di sudditanza dell'LI. Piuttosto le oscillazioni nell'interpretazione del quadro complessivo costituiscono un segnale delle difficoltà sottese alla riconducibilità dell'azione degli imputati ad un unico sodalizio e ad un unitario programma associativo.
9.3. Facendo riferimento ai motivi di ricorso proposti, in particolare quelli formulati nell'interesse di TA (5.1. del Ritenuto in fatto), riprodotti poi per il ON, e di DE TU (8.11. del Ritenuto in fatto), ma anche di CA (9.2. del Ritenuto in fatto), deve subito rimarcarsi che è stata prospettata dalla Corte una struttura associativa stabile e che peraltro l'esistenza della stessa, con riguardo al DE TU e al ON, è stata desunta dalla constatazione di una pluralità di reati-fine di induzione indebita in danno dell'LI a ciascuno di loro attribuiti, sia pur in numero nettamente inferiore rispetto a quanto originariamente contestato: ciò, come si è visto, ha condotto la Corte a ritenere che esistesse un sistema strutturato al fine di assicurare la gestione della sanità in termini di illegalità e di profitti personali. E' stato invero affermato più volte che l'esistenza di un'associazione possa essere desunta dalla commissione di reati rientranti nel programma criminoso e dalle loro modalità esecutive, giacché attraverso essi si manifesta l'operatività del sodalizio (Cass. Sez. U. n. 10 del 28/3/2001, Cinalli, rv. 218376; più di recente Cass. Sez. 2, n. 19435 del 31/3/2016, Ficara, rv. 266670). Ma nel caso di specie l'assunto della Corte territoriale si scontra immediatamente con l'osservazione che gli altri imputati sono stati assolti da tutti i reati-fine (salvo il CA con riguardo alle assunzioni clientelari) e che in particolare è stato sistematicamente escluso il concorso dell'uno o dell'altro nelle dazioni indebite attribuite al DE TU e al ON, concorso, in specie del TA, che era stato invece ravvisato per taluni episodi dal Tribunale. D'altro canto le singole ipotesi di dazioni illecite ricostruite dalla Corte non sono state calate, diversamente da quanto aveva fatto il Tribunale, nell'analisi minuta delle fasi di approvazione di leggi e delibere, profilo che è stato pressoché totalmente obliterato, ma sono state solo inquadrate temporalmente in quelle fasi, indicative delle possibilità di azione che venivano prospettate all'LI, al fine di fargli avvertire di volta in volta lo stato di sudditanza che avrebbe propiziato le erogazioni, unitamente alla situazione nella quale costui versava in ragione di azioni ispettive e di controllo degli organi amministrativi, della P.G. e della magistratura. Deve dunque notarsi che il mutamento di prospettiva della Corte nell'analisi delle condotte induttive si riverbera fatalmente sul significato, per così dire connettivo, attribuibile alle singole condotte illecite, che vengono ad essere 102 isolate, quali episodi di strumentalizzazione di poteri e prerogative, ma a prescindere dalla concreta azione poi svolta, quand'anche oggetto di aspettativa da parte dell'LI. Inoltre nell'impostazione della Corte risulta apodittico l'assunto che le azioni di induzione illecita dimostrassero una complessiva mala gestio in materia sanitaria, e ciò per due ragioni. Innanzi tutto il programma del sodalizio avrebbe dovuto concernere la creazione di uno stato di sudditanza delle case di cura in generale, ma in concreto lo stesso si sarebbe risolto nell'alimentare quello status solo con riguardo all'LI: orbene, appare indimostrato -e per certi versi paradossale- che la gestione della sanità da parte del ristretto comitato facente capo ai sodali fosse stata ispirata esclusivamente dall'intento di creare condizioni di sudditanza dell'LI, in modo che ogni scelta potesse essere poi utilizzata strumentalmente, quasi che l'azione fosse governata a priori da quel necessario riverbero, altra cosa essendo invece lo sfruttamento delle contingenze che in concreto venivano a determinarsi, con ricadute sull'LI. In secondo luogo e soprattutto è rimarchevole il fatto che i reati di induzione indebita siano stati attribuiti ai soli due soggetti sopra indicati, senza il concorso degli altri, in particolare del TA cui pure viene attribuito un ruolo strategico primario, ciò che avrebbe dovuto porre alla Corte il problema di correlare l'individuazione di un programma comune alla limitazione soggettiva delle responsabilità per i reati-fine. Tale argomento assume ancor più rilievo, se confrontato con l'ulteriore dato costituito dall'assoluzione degli imputati, in varia guisa coinvolti, da tutti i reati diversi dalle induzioni illecite, cioè da quei reati, aventi parimenti significato strumentale e connettivo, che avrebbero dovuto propiziare l'attuazione di una gestione globalmente illecita della sanità nella Regione Abruzzo. Non si vuol certo affermare che i reati-fine postulino la compartecipazione di tutti i sodali. Ma gli stessi devono comunque risultare rappresentativi di un programma delittuoso comune, il che implica altresì la verifica dell'affectio societatis di coloro cui non siano addebitati reati-fine, in quanto tali sodali possano riconoscersi in tali reati. In un quadro siffatto risulta manifestamente illogica l'affermazione della Corte, che ha fondato la configurazione di un programma associativo sulla constatazione di plurimi reati di induzione, addebitati peraltro solo a due soggetti, senza alcuna spiegazione in ordine al valore rappresentativo degli stessi in relazione ad un programma condiviso, incentrato su condotte induttive. 103 Al riguardo sarebbe stato indispensabile motivare in ordine al grado di collegamento degli altri sodali con quei reati, prospettando almeno una loro consapevole connivenza, nel quadro di intese generali a monte, destinate di volta in volta ad essere attuate dall'uno o dall'altro, risultando altrimenti specifiche condotte illecite, occasionate dall'azione politico-amministrativa. Ciò influisce non solo sulla posizione dei due ricorrenti ON e DE TU ma su quella di tutti gli imputati, cui è stato attribuito il reato associativo, in quanto risulta viziata la configurazione stessa di un sodalizio.
9.4. Quanto agli altri va peraltro aggiuntivamente osservato che il TA è stato ritenuto componente dell'associazione in ragione della sua vicinanza al DE TU e del ruolo a mano a mano svolto, ma senza che in realtà si sia dato conto delle concrete azioni compiute al fine di dare attuazione al programma illecito, che, come detto, avrebbe dovuto consistere in una sviata gestione della sanità, rivolta a creare condizioni propizie al compimento di reati di induzione o di altri reati strumentali. La Corte ha dato conto di conversazioni telefoniche o comunque di colloqui intercorsi tra il TA e l'LI e ha fra l'altro osservato come in tali colloqui egli tenesse verso l'LI quel complessivo atteggiamento di tipo induttivo che aveva caratterizzato l'azione degli altri sodali. Inoltre ha rilevato la Corte che nel corso di una conversazione (riportata a pag. 551) il TA si era espresso facendo riferimento «a noi» e dunque plasticamente rappresentando l'operatività del sodalizio, dedito a realizzare una commissione di interessi privati e pubblici. Ma, a ben guardare, sul punto la motivazione è viziata per la sua inidoneità a dar conto della correlazione tra la gestione della sanità e il compimento di azioni illecite, costituenti reati-fine, giacché vengono formulate considerazioni che sottendono un'azione volta a sostenere gli interessi dell'LI, ma non vengono indicate le modalità attraverso le quali quell'azione si sarebbe in concreto dispiegata, in funzione del compimento dei reati-fine, cui il TA, si ribadisce, deve reputarsi estraneo. Né in tale prospettiva sarebbe sufficiente richiamare le pagine della sentenza di primo grado, la quale si fonda su una più articolata e complessa prospettiva, implicante la comune corresponsabilità nei reati-fine, prospettiva che la Corte di appello ha in gran parte ridimensionato e in parte eluso, sottraendosi altresì alle deduzioni difensive che miravano a neutralizzare i trancianti giudizi del primo Giudice in ordine alla totalizzante valutazione formulata circa la gestione della sanità.
9.5. Relativamente alla posizione del CA, la motivazione è comunque generica ed apodittica, in quanto, in assenza di un'analisi puntuale del ruolo 104 svolto, si limita alla presa d'atto del reato-fine, addebitato al predetto, peraltro non concretizzatosi in una dazione di denaro ma in un'assunzione clientelare.
9.6. Relativamente infine al HE l'analisi è ancora una volta viziata, giacché si pretende di attribuire un ruolo, facendo leva su un episodio di dazione illecita diverso da quelli contestati al capo 45) e desunto dalle dichiarazioni della teste CI, che la stessa Corte aveva ritenuto discordanti da quelle dell'LI in relazione al fatto contestato, avendo rilevato invece con riguardo ad un episodio di dazione diverso «una certa qual convergenza (pur sempre relativa) di particolari tra l'LI e la teste CI» (pag. 536). Sta di fatto che nel caso di specie non può parlarsi di difetto di correlazione ai sensi degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., giacché ciò che muta, a ben guardare, non è il fatto principale oggetto di contestazione, bensì il fatto secondario, avente la funzione di provare il reato associativo. Ma la motivazione è viziata perché muove da un presupposto di per sé insufficiente, per giunta esaminato in modo inadeguato (di qui l'utilizzo di una formula perplessa, che non esprime certezza), non essendo affrontato sul punto il tema della concreta attendibilità del narrato relativamente all'ulteriore episodio prospettato.
9.7. In conclusione l'analisi del reato associativo è nel suo complesso caratterizzata da vizio di motivazione sia con riguardo alla stessa configurazione della struttura e del relativo programma criminoso, giacché si registra una commistione di criteri di valutazione diversi in assenza di una puntuale disamina della correlazione tra una programmata azione collettiva e il compimento dei reati-fine, sia con riguardo alla collocazione all'interno del sodalizio dei vari imputati.
9.8. A questo punto deve rilevarsi che nei confronti degli imputati CA e HE, per i quali è stata ravvisata l'ipotesi della partecipazione all'associazione, il reato è estinto per intervenuta prescrizione, essendo decorso, anche computando le sospensioni correttamente calcolate dalla Corte (mesi cinque e giorni venti secondo quanto esposto a pag. 381), il termine di anni sette e mesi sei, decorrente dal luglio 2008, epoca cui, secondo la contestazione, risale la cessazione dell'associazione. Relativamente a tali imputati dunque può essere pronunciato a fini penali l'annullamento senza rinvio a fini penali in relazione al reato di cui al capo 11), attesa l'estinzione dello stesso per prescrizione, salvo il rinvio alla Corte di appello di Perugia per la rideterminazione della pena nei confronti del CA. Quanto agli imputati DE TU, ON e TA, si impone invece l'annullamento della sentenza impugnata relativamente al capo 11), con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia, che, tenendo conto dei rilievi in 105 questa sede formulati, avrà il compito di verificare se possa o meno configurarsi un sodalizio criminale, costituito all'interno del sistema di governo della Regione Abruzzo e facente capo al DE TU, con l'ausilio fra l'altro del TA e del ON, avente un definito e comune programma delittuoso, concretamente attuato attraverso la strumentale gestione della sanità, funzionale al compimento di azioni di induzione indebita. 10. Devono infine esaminarsi i profili concernenti le statuizioni civili riguardanti gli imputati DE TU, ON, TA, CA e HE (punti 5.3., 6.4., 8.12., 8.13., 9.4. del Ritenuto in fatto). 10.1. In primo luogo devono esaminarsi le censure reiterate nell'interesse del DE TU con riguardo alla costituzione di parte civile della Regione Abruzzo. Le doglianze inerenti ai profili di forma sono inammissibili, perché semplicemente volte a riproporre le questioni in assenza di puntuale confronto critico con gli argomenti della Corte territoriale. Peraltro va rimarcato che i presupposti di fatto sui quali si fondava l'eccezione riguardante l'inefficacia della delibera, con cui era stata decisa la costituzione di parte civile, avrebbero essere dovuto essere allegati e attestati dal ricorrente. Inoltre si sarebbe dovuto considerare che la dedotta inefficacia era correlata alla pubblicazione della delibera sull'albo pretorio, a fronte di una costituzione che, secondo quanto attestato dal Tribunale, era avvenuta nel corso dell'udienza preliminare. Orbene, nulla di specifico è stato dedotto dal ricorrente sul punto, fermo restando che nel momento in cui l'originaria eccezione è stata proposta in sede dibattimentale, non si sarebbe potuta prospettare genericamente la perdurante inefficacia della delibera a distanza di tempo, con la conseguenza che si sarebbe dovuta ritenere invece consolidata in sede dibattimentale la veste di parte processuale ormai assunta dell'ente territoriale. Quanto poi al tema del ricorso ad avvocato del libero Foro, la Corte territoriale ha dato conto del fatto che l'affidamento dell'incarico era avvenuto sulla base del parere favorevole del Direttore dell'Avvocatura Regionale, ciò che comportava il rispetto della procedura prevista dalla L.R. n. 9 del 2000, in assenza di qualsivoglia puntuale replica da parte del ricorrente a tale motivazione. Relativamente al tema dei rapporto con la giurisdizione della Corte dei Conti rimarcata la manifesta infondatezza delle doglianze, in quanto la va giurisdizione penale e la giurisdizione contabile sono reciprocamente autonome anche in caso di azione di responsabilità derivante da un medesimo fatto di reato 106 commesso da un pubblico dipendente e l'eventuale interferenza che può determinarsi tra i relativi giudizi incide solo sulla proponibilità dell'azione di responsabilità e sulla eventuale preclusione derivante dal giudicato, ma non sulla giurisdizione, nel senso che l'azione di danno può essere esercitata in sede civile o penale, ovvero davanti alla Corte dei Conti, solo a condizione che l'ente danneggiato non abbia già ottenuto un precedente titolo per il risarcimento di tutti i danni» (Cass. Sez. 6, n. 3907 del 13/11/2015, dep. nel 2016, Zaccaria, rv. 266110). 10.2. Quanto alle ulteriori censure del DE TU, comprese quelle ribadite con il motivo aggiunto, con cui erano stati richiamati gli argomenti del quinto motivo di ricorso, e alle censure del TA, del HE e del CA, è d'uopo rilevare che la pronuncia sia sull'an sia sul quantum del risarcimento è primariamente condizionata dall'esito del nuovo esame del reato associativo, posto che quest'ultimo, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso del TA e del CA, risulta idoneo a fondare, anche in ragione del rapporto organico intercorrente e alla natura delle funzioni svolte, in aggiunta alle condotte induttive, attribuite al DE TU, al ON e al CA, le richieste risarcitorie da parte di tutti i soggetti in varia guisa territorialmente coinvolti dall'azione dell'illecito sodalizio (si richiama sul punto Cass. Sez. 2, n. 150 del 18/10/2012, dep. nel 2013, Andreicik, rv. 254675, per l'affermazione che è ravvisabile danno risarcibile in favore del Comune nel cui territorio si è insediata e ha operato, producendo fra l'altro danno all'immagine, un sodalizio criminoso). Ciò comporta che in ragione del disposto annullamento a fini penali dovrà in sede di rinvio valutarsi anche il tema delle statuizioni civili correlate alle condotte in concreto ascritte al DE TU, al ON, al TA, al HE e al CA, pronunciate in favore della Regione Abruzzo, delle AS e degli altri soggetti costituitisi parti civili. Va solo precisato che, con riguardo al CA e al HE, l'annullamento in ordine al reato associativo è stato pronunciato senza rinvio a fini penali, attesa l'estinzione del reato. Tuttavia a fini civili la posizione dei predetti non può essere disgiunta da quella degli altri, non solo perché comunque, quanto al CA, il giudizio deve proseguire anche a fini penali per la definitiva determinazione della pena, ma soprattutto perché l'esame del reato associativo non può che essere inscindibilmente unitario, cosicché se il giudizio, riguardante non solo la partecipazione di un singolo soggetto ma la stessa configurazione del sodalizio illecito, deve proseguire a fini penali, è inevitabile che prosegua in sede penale anche il giudizio sulle statuizioni civili, non potendosi applicare sul punto il disposto dell'art. 622 cod. proc. pen. alla cui stregua il giudizio prosegue dinanzi 107 al giudice civile competente per valore in grado di appello, quando restano ferme le statuizioni penali. Nel caso di specie infatti non possono dirsi colpiti solo le disposizioni e i capi che riguardano l'azione civile, giacchè resta comunque aperto il giudizio preliminare su un capo rilevante a fini penali (in tal senso può richiamarsi anche l'affermazione che «nel caso di annullamento di sentenza sia agli effetti penali sia agli effetti civili, il rinvio deve essere disposto unitariamente davanti al giudice penale, posto che il rinvio al giudice civile, di cui alla seconda parte dell'art. 622 cod. proc. pen., è limitato alla sola ipotesi di accoglimento del ricorso della parte civile proposto ai soli effetti civili e di contestuale mancata presentazione o rigetto di ricorsi rilevanti agli effetti penali»: Cass. Sez. 5, n. 10097 del 15/1/2015, Cassaniti, rv. 262633). 11. In conclusione: deve rigettarsi il ricorso del LL, dichiararsi inammissibile quello del OS, annullarsi senza rinvio la condanna pronunciata nei confronti del GA per il residuo reato di cui al capo 53), con rigetto del suo ricorso nel resto, annullarsi le statuizioni civili a carico dell'CU in favore dei soggetti diversi dalla Regione Abruzzo, dall'AS di Lanciano-Vasto- Chieti, dall'LI e dal LL LI RI CE, con rigetto del suo ricorso nel resto, annullarsi senza rinvio la condanna a carico del CA e del HE in ordine al reato di cui al capo 11), annullarsi con rinvio la condanna del DE TU, del TA e del ON in ordine al reato di cui al capo 11), con rigetto dei relativi ricorsi nel resto, disporsi il rinvio alla Corte di appello di Perugia con riguardo alla rideterminazione della pena nei confronti del CA, al nuovo esame del reato di cui al capo 11) e conseguentemente alla eventuale rideterminazione della pena residua nei confronti del DE TU, del TA e del ON, alle statuizioni civili nei confronti del CA, del HE, del DE TU, del TA e del ON. Segue la condanna del LL e del OS al pagamento delle spese processuali e del OS, in relazione ai profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità del ricorso, anche a quello della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende. Inoltre gli imputati CU e GA devono essere condannati in solido al pagamento delle spese del grado sostenute dalla parte civile ASL n. 2 di Lanciano-Vasto-Chieti, liquidate in euro 4.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
gli imputati GA, CU e LL devono essere condannati in solido al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile LL LI RI CE, liquidate in euro 4.800,00 oltre spese generali, IVA e CPA;
il GA deve essere infine condannato a rifondere le spese del grado 108 sostenute dalle parti civili Casa di Cura Villa Letizia s.r.l., Casa di Cura Spatocco s.r.l., AIOP, liquidate in euro 4.800,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avv. Marchesi, dalle parti civili ASL Pescara e ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila, liquidate in euro 4.400,00, oltre spese generali, IVA e CPA, dalle parti civili ASL Teramo, Casa di Cura Pierangeli s.r.l. e Casa di Cura Villa Serena s.r.l, liquidate rispettivamente in euro 4.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA. Sarà la Corte di appello di Perugia che provvederà a regolare le spese del giudizio di legittimità con riguardo ai ricorrenti per i quali è stato in varia guisa disposto rinvio.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di HE TO CE, CA AR e GA GI in ordine al reato di cui al capo 11) ascritto al HE e al CA e in ordine al reato di cui al capo 53) (episodio 27 giugno 2005) ascritto al GA, perché estinti per prescrizione. Rigetta nel resto i ricorsi del CA e del GA e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Perugia per la determinazione del trattamento sanzionatorio nei confronti del CA e per le statuizioni civili nei confronti del CA e del HE. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ON LO, DE TU TA e TA MB in riferimento al reato di cui al capo 11) e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. Rigetta nel resto i ricorsi di ON e DE TU e dispone trasmettersi gli atti alla predetta Corte di appello per la determinazione della pena nei confronti dei predetti nonché per le statuizioni civili nei confronti di ON, DE TU e TA. Rigetta il ricorso di LL AN e condanna il predetto ricorrente al pagamento delle spese processuali. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di CU IN limitatamente alle statuizioni civili nei confronti di ASL L'Aquila-Avezzano-Sulmona, ASL Teramo, ASL Pescara, Casa di Cura Pierangeli s.r.l., Casa di Cura Villa Letizia s.r.l., Casa di Cura Villa Serena s.r.l., Casa di Cura Spatocco s.r.l. Rigetta nel resto il ricorso dell'CU. Dichiara inammissibile il ricorso di OS RL e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende. Condanna CU e GA, in solido, al pagamento delle spese del grado sostenute dalla parte civile ASL n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti, che liquida in euro 109 4.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
condanna CU, GA e LL, in solido, al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile LL LI RI CE, che liquida in euro 4.800,00, oltre spese generali, IVA e CPA. Condanna GA GI al pagamento delle spese sostenute nel grado dalle parti civili Casa di Cura Villa Letizia s.r.l., Casa di Cura Spatocco s.r.l. ed AIOP, che liquida in euro 4.800,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
ASL Pescara e ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila, che liquida in euro 4.400,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
ASL Teramo, Casa di Cura Pierangeli s.r.l., Casa di Cura Villa Serena s.r.l., che liquida, rispettivamente, in euro 4.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso il 2/12/2016 Il Consigliere estensore Presidente Massimo Ricciarelli CE Rotundo CE Retunds on 1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 21 MAR 2017 IL FUNZIONARIO GIUDI Piece Esposito SEGUE INDICE 110 INDICE RITENUTO IN FATTO La sentenza impugnata par. 01 I ricorsi GA GI par. 02 par. 03 CU IN par. 04 OS RL TA MB par. 05 HE TO CE par. 06 ON LO par. 07 DE TU TA par. 08 CA AR e LL AN par. 09 Memoria GR par. 10 CONSIDERATO IN DIRITTO Generalità sui due periodi delle vicende par. 01 La posizione di GA par. 02 La posizione di CU par. 03 La posizione di OS par. 04 La posizione di HE legata al primo periodo par. 05 Il secondo periodo: i reati residui par. 06 I ricorsi di ON e DE TU: l'attendibilità di LI e i riscontri da par.
7.1 a par.
7.10 segue: gli specifici reati da par.
7.11 a par.
7.15 I reati di cui ai capi 43) e 47) par. 08 Il reato associativo sub 11) par. 09 Le statuizioni civili par. 10 Conclusioni par. 11 111